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Document JOL_2006_105_R_0033_01

Regolamento (CE) n. 563/2006 del Consiglio, del 13 marzo 2006 , relativo alla conclusione dell’accordo di partenariato tra la Comunità europea e le Isole Salomone sulla pesca al largo delle Isole Salomone
Accordo di partenariato tra la Comunità europea e le Isole Salomone sulla pesca al largo delle Isole Salomone

OJ L 105, 13.4.2006, p. 33–53 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

13.4.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 105/33


REGOLAMENTO (CE) N. 563/2006 DEL CONSIGLIO

del 13 marzo 2006

relativo alla conclusione dell’accordo di partenariato tra la Comunità europea e le Isole Salomone sulla pesca al largo delle Isole Salomone

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

La Comunità e le Isole Salomone hanno negoziato e siglato un accordo di partenariato nel settore della pesca che conferisce ai pescatori della Comunità possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione delle Isole Salomone in materia di pesca.

(2)

L’accordo prevede una cooperazione economica, finanziaria, tecnica e scientifica nel settore della pesca ai fini della conservazione e dello sfruttamento sostenibile delle risorse, nonché forme di associazione tra imprese intese a sviluppare, nell’interesse comune, attività economiche nel settore alieutico e nei settori correlati.

(3)

È opportuno approvare detto accordo.

(4)

Occorre definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri.

(5)

Gli Stati membri le cui navi praticano attività di pesca nell’ambito dell’accordo devono notificare alla Commissione i quantitativi di ogni stock catturati nella zona di pesca delle Isole Salomone in conformità del regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione, del 14 marzo 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio in relazione al controllo delle catture effettuate dai pescherecci comunitari nelle acque dei paesi terzi e in alto mare (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l’accordo di partenariato tra la Comunità europea e le Isole Salomone sulla pesca al largo delle Isole Salomone (di seguito «l’accordo»).

Il testo dell’accordo è accluso al presente regolamento.

Articolo 2

Le possibilità di pesca fissate dal protocollo dell’accordo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:

Tonniere congelatrici con reti a circuizione:

Spagna:

75 % delle possibilità di pesca disponibili

Francia:

25 % delle possibilità di pesca disponibili

Pescherecci con palangari di superficie:

Spagna:

6 unità

Portogallo:

4 unità

Se le domande di licenza dei succitati Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione le domande di licenza di altri Stati membri.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 13 marzo 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

M. BARTENSTEIN


(1)  Parere del 14 febbraio 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 73 del 15.3.2001, pag. 8.


ACCORDO DI PARTENARIATO

tra la Comunità europea e le Isole Salomone sulla pesca al largo delle Isole Salomone

LA COMUNITÀ EUROPEA, di seguito «la Comunità», e

IL GOVERNO DELLE ISOLE SALOMONE, di seguito «le Isole Salomone»,

di seguito denominati collettivamente «le parti»,

CONSIDERANDO le intense e cordiali relazioni di cooperazione esistenti tra la Comunità e le Isole Salomone, in particolare nell’ambito delle convenzioni di Lomé e di Cotonou, nonché il loro desiderio comune di mantenere e rafforzare tali relazioni,

CONSIDERANDO la volontà delle Isole Salomone di promuovere lo sfruttamento razionale delle proprie risorse alieutiche tramite una più stretta cooperazione,

RAMMENTANDO che le Isole Salomone esercitano la loro sovranità o giurisdizione sulla fascia delle 200 miglia nautiche al largo delle proprie coste, in particolare in materia di pesca marittima,

TENENDO CONTO della conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare e dell’accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici,

CONSAPEVOLI dell’importanza dei principi stabiliti dal Codice di condotta per una pesca responsabile adottato in occasione della conferenza della FAO del 1995,

PERSUASE che l’esercizio dei diritti di sovranità da parte degli Stati costieri nelle acque soggette alla loro giurisdizione, ai fini dello sfruttamento, della conservazione e della gestione delle risorse biologiche, debba avvenire nel rispetto dei principi e delle prassi del diritto internazionale e tenendo nella debita considerazione le prassi adottate a livello regionale,

DETERMINATE a cooperare, nel reciproco interesse, alla promozione di una pesca responsabile al fine di garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine,

CONVINTE che da tale cooperazione debbano scaturire misure e iniziative complementari, sinergiche e conformi agli obiettivi politici, siano esse adottate congiuntamente o separatamente,

DECISE, a tal fine, a promuovere un dialogo volto a definire una politica settoriale della pesca nelle Isole Salomone e a identificare le modalità atte a garantire l’efficace attuazione di tale politica e la partecipazione degli operatori e della società civile a tale processo,

DESIDEROSE di stabilire le modalità e le condizioni per l’esercizio della pesca da parte delle navi della Comunità nella zona di pesca delle Isole Salomone e per il sostegno della Comunità alla promozione di una pesca responsabile in tale regione,

RISOLUTE a promuovere una cooperazione economica più stretta nell’industria della pesca e nelle attività correlate, mediante la creazione e lo sviluppo di società miste tra imprese delle due parti,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente accordo stabilisce i principi, le norme e le procedure che disciplinano:

la cooperazione economica, finanziaria, tecnica e scientifica nel settore alieutico ai fini della promozione di una pesca responsabile nella zona di pesca delle Isole Salomone, onde garantire la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse e contribuire allo sviluppo del settore della pesca nelle Isole Salomone,

le condizioni per l’accesso dei pescherecci della Comunità alla zona di pesca delle Isole Salomone,

le disposizioni che disciplinano il controllo delle attività di pesca nella zona di pesca delle Isole Salomone al fine di garantire l’osservanza delle suddette norme e condizioni,

le misure applicabili ai fini della conservazione e della corretta gestione degli stock ittici,

la prevenzione della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata,

associazioni tra imprese intese a sviluppare, nell’interesse comune, attività economiche nel settore alieutico e nei settori correlati.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente accordo si intende per:

a)

«autorità delle Isole Salomone»: il Ministero della pesca e delle risorse marine delle Isole Salomone (Department of Fisheries and Marine Resources of Solomon Islands) o il segretario permanente per la pesca presso il Ministero della pesca e delle risorse marine delle Isole Salomone (Permanent Secretary of Fisheries of the Department of Fisheries and Marine Resources of Solomon Islands);

b)

«autorità della Comunità»: la Commissione europea;

c)

«zona di pesca delle Isole Salomone»: le acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione delle Isole Salomone in materia di pesca, identificate dalla legislazione nazionale delle Isole Salomone come «limiti di pesca delle Isole Salomone»;

d)

«peschereccio comunitario»: un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nella Comunità;

e)

«società mista»: una società commerciale creata nelle Isole Salomone da armatori o da imprese nazionali delle parti per praticare la pesca o attività correlate;

f)

«commissione mista»: una commissione composta da rappresentanti della Comunità e delle Isole Salomone, le cui funzioni sono descritte all’articolo 9 del presente accordo;

g)

«pesca»:

i.

la ricerca, la cattura, il prelievo o la raccolta di pesce;

ii.

il tentativo di ricerca, cattura, prelievo o raccolta di pesce;

iii.

l’avvio di qualsiasi altra attività che consenta presumibilmente di localizzare, catturare, prelevare o raccogliere pesce;

iv.

l’azione di collocare, ricercare o recuperare dispositivi di concentrazione del pesce o l’attrezzatura elettronica associata, compresi radiofari;

v.

ogni operazione eseguita direttamente in mare a sostegno o in preparazione delle attività descritte nelle lettere da i) a iv);

vi.

l’impiego di qualsiasi altro aeromobile o imbarcazione per le attività descritte alle lettere da i) a v), eccetto in situazioni di emergenza che comportano rischi per la salute o la sicurezza dell’equipaggio o per la sicurezza di un’imbarcazione;

h)

«peschereccio»: qualsiasi imbarcazione adibita o destinata ad essere utilizzata per attività di pesca, comprese le navi ausiliarie, le navi da trasporto e qualsiasi altra imbarcazione direttamente impegnata in operazioni di pesca;

i)

«operatore»: la persona incaricata o responsabile del funzionamento di un peschereccio, o che dirige o controlla un peschereccio, compreso l’armatore, il noleggiatore o il comandante;

j)

«trasbordo»: lo scarico, in parte o per intero, del pescato detenuto a bordo di un peschereccio verso un altro peschereccio in mare o in porto.

Articolo 3

Principi e obiettivi relativi all’attuazione del presente accordo

1.   Le parti si impegnano con il presente accordo a promuovere una pesca responsabile nella zona di pesca delle Isole Salomone, basata sul principio della non discriminazione tra le varie flotte pescherecce operanti in detta zona, fatti salvi gli accordi conclusi tra paesi in via di sviluppo nell’ambito di una stessa regione geografica, compresi gli accordi reciproci di pesca.

2.   Le parti cooperano alla definizione e all’attuazione di una politica settoriale in materia di pesca nella zona di pesca delle Isole Salomone e avviano a tal fine un dibattito politico sulle riforme necessarie. Esse si impegnano a consultarsi reciprocamente prima di adottare qualsiasi misura nella zona considerata.

3.   Le parti cooperano altresì al fine di realizzare, congiuntamente e unilateralmente, valutazioni ex ante, intermedie ed ex post delle misure, dei programmi e delle azioni attuate sulla base del presente accordo.

4.   Le parti si impegnano a garantire l’attuazione del presente accordo in conformità dei principi di buon governo economico e sociale.

5.   L’ingaggio di marinai delle Isole Salomone a bordo di navi comunitarie è disciplinato dalla Dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro, che si applica di diritto ai contratti e alle condizioni generali di lavoro. Questo vale in particolare per la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva dei lavoratori e l’eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione.

Articolo 4

Cooperazione scientifica

1.   Nel periodo di applicazione del presente accordo la Comunità e le Isole Salomone sorvegliano lo stato delle risorse nella zona di pesca delle Isole Salomone. Le parti svolgono a tal fine riunioni scientifiche congiunte che si terranno alternativamente nella Comunità e nelle Isole Salomone.

2.   Sulla base delle conclusioni delle riunioni scientifiche e dei migliori pareri scientifici disponibili, le parti si consultano reciprocamente nell’ambito della commissione mista di cui all’articolo 9 e prendono di comune accordo le misure eventualmente necessarie a garantire la gestione sostenibile delle risorse ittiche.

3.   Le parti si consultano reciprocamente, direttamente o nell’ambito delle organizzazioni internazionali competenti, per garantire la gestione e la conservazione delle risorse biologiche nel Pacifico centro-occidentale e cooperare alla ricerca scientifica nel settore considerato.

Articolo 5

Accesso delle navi comunitarie alla zona di pesca delle Isole Salomone

1.   Le Isole Salomone si impegnano ad autorizzare le navi della Comunità a praticare attività di pesca nella zona di pesca delle Isole Salomone, in conformità del presente accordo, compreso il protocollo e il relativo allegato.

2.   Le attività di pesca disciplinate dal presente accordo sono soggette alle leggi e ai regolamenti vigenti nelle Isole Salomone. Le Isole Salomone notificano alla Commissione eventuali modifiche di dette leggi e regolamenti rispettivamente sei mesi e un mese prima della loro applicazione.

3.   Le Isole Salomone sono responsabili dell’effettiva applicazione delle disposizioni del protocollo in materia di controllo delle attività di pesca. Le navi della Comunità cooperano con le autorità delle Isole Salomone preposte al controllo della pesca. Le misure adottate dalle autorità delle Isole Salomone per disciplinare le attività di pesca ai fini della conservazione delle risorse alieutiche sono fondate su criteri obiettivi e scientifici. Tali misure sono applicate senza discriminazioni alle navi della Comunità, delle Isole Salomone e di paesi terzi, fatti salvi gli accordi conclusi tra paesi in via di sviluppo nell’ambito di una stessa regione geografica, compresi gli accordi reciproci di pesca.

4.   La Comunità adotta tutti i provvedimenti necessari a garantire il rispetto, da parte delle proprie navi, delle disposizioni del presente accordo e delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili alle attività di pesca praticate nella zona di pesca delle Isole Salomone.

Articolo 6

Licenze

La procedura per la domanda di una licenza di pesca per un peschereccio, i canoni applicati agli armatori e le relative modalità di pagamento sono specificati nell’allegato al protocollo.

Articolo 7

Contropartita finanziaria

1.   La Comunità concede alle Isole Salomone una contropartita finanziaria unica in conformità delle condizioni stabilite nel protocollo e negli allegati. Tale contropartita unica è calcolata sulla base dei seguenti due elementi, fra loro correlati:

a)

l’accesso delle navi della Comunità alla zona di pesca delle Isole Salomone e

b)

il sostegno finanziario della Comunità a favore di una pesca responsabile e di uno sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche nella zona di pesca delle Isole Salomone.

La quota della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1, lettera b), è stabilita e gestita in funzione degli obiettivi concordati dalle parti in conformità del protocollo, che dovranno essere conseguiti nel quadro della politica settoriale della pesca nelle Isole Salomone sulla base di un programma annuale e pluriennale di attuazione.

2.   La contropartita finanziaria concessa dalla Comunità è versata annualmente in conformità del protocollo, fatte salve le disposizioni del presente accordo e del relativo protocollo riguardanti eventuali modifiche dell’importo della contropartita per i motivi di seguito elencati:

a)

gravi circostanze, ad esclusione dei fenomeni naturali, che impediscano l’esercizio delle attività di pesca nella zona di pesca delle Isole Salomone (in conformità dell’articolo 14 dell’accordo);

b)

una riduzione delle possibilità di pesca concesse alle navi comunitarie, stabilita di comune accordo dalle parti ai fini della gestione degli stock considerati, se tale provvedimento è ritenuto necessario per garantire la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili (in conformità dell’articolo 4 del protocollo);

c)

un aumento delle possibilità di pesca concesse alle navi comunitarie, stabilito di comune accordo dalle parti, purché tale provvedimento risulti compatibile con lo stato delle risorse alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili (in conformità degli articoli 1 e 4 del protocollo);

d)

la ridefinizione delle condizioni relative al sostegno finanziario della Comunità per l’attuazione di un politica settoriale della pesca nelle Isole Salomone (in conformità dell’articolo 5 del protocollo), ove ciò sia giustificato dai risultati della programmazione annuale e pluriennale osservati dalle due parti;

e)

la risoluzione del presente accordo ai sensi dell’articolo 12;

f)

la sospensione dell’attuazione del presente accordo ai sensi dell’articolo 13.

Articolo 8

Promozione della cooperazione tra gli operatori economici e nella società civile

1.   Le parti promuovono la cooperazione economica, commerciale, scientifica e tecnica nel settore della pesca e nei settori connessi. Esse si consultano ai fini del coordinamento delle misure che possono essere adottate a questo scopo.

2.   Le parti incoraggiano lo scambio di informazioni sulle tecniche e gli attrezzi da pesca, i metodi di conservazione e la trasformazione industriale dei prodotti della pesca.

3.   Le parti si adoperano per creare condizioni atte a favorire le relazioni tra le rispettive imprese in campo tecnico, economico e commerciale, creando i presupposti per lo sviluppo del commercio e degli investimenti.

4.   Le parti incoraggiano, in particolare, la creazione di società miste che perseguono un interesse comune. La creazione di società miste nelle Isole Salomone e il trasferimento di navi comunitarie verso tali società sono effettuati nel pieno rispetto della legislazione delle Isole Salomone e della Comunità.

Articolo 9

Commissione mista

1.   È costituita una commissione mista incaricata di sorvegliare l’attuazione del presente accordo. La commissione mista espleta le seguenti funzioni:

a)

controlla l’esecuzione, l’interpretazione e l’attuazione dell’accordo e segnatamente la definizione della programmazione annuale e pluriennale prevista all’articolo 5, paragrafo 2, del protocollo e ne valuta l’attuazione;

b)

coordina le questioni di comune interesse in materia di pesca;

c)

funge da organo di conciliazione per le controversie eventualmente derivanti dall’interpretazione o dall’attuazione dell’accordo;

d)

riconsidera eventualmente il livello delle possibilità di pesca e, di conseguenza, della compensazione finanziaria. Le consultazioni vengono condotte sulla base dei principi stabiliti agli articoli 1, 2 e 3 del protocollo;

e)

qualsiasi altra funzione stabilita dalle parti di comune accordo.

2.   La commissione mista si riunisce almeno una volta all’anno, alternativamente nella Comunità e nelle Isole Salomone, ed è presieduta dalla parte ospitante. Essa si riunisce in sessione straordinaria su richiesta di una delle parti.

Articolo 10

Area geografica di applicazione dell’accordo

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui trova applicazione il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni ivi stabilite e, dall’altra, al territorio delle Isole Salomone.

Articolo 11

Durata

Il presente accordo si applica per un periodo di tre anni a decorrere dalla sua entrata in vigore; esso è tacitamente rinnovato per ulteriori periodi di tre anni, salvo denuncia di una delle parti notificata in conformità dell’articolo 12.

Articolo 12

Denuncia

1.   Il presente accordo può essere denunciato da ciascuna delle parti in caso di gravi circostanze, quali il degrado degli stock interessati, la constatazione di un livello ridotto di sfruttamento delle possibilità di pesca concesse alle navi comunitarie o il mancato rispetto degli impegni assunti dalle parti in materia di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

2.   La parte interessata notifica per iscritto all’altra parte la propria intenzione di recedere dall’accordo almeno sei mesi prima della scadenza del periodo iniziale o di ogni periodo supplementare.

3.   L’invio della notifica di cui al precedente paragrafo comporta l’avvio di consultazioni tra le parti.

4.   L’ammontare della contropartita finanziaria prevista all’articolo 7 per l’anno in cui prende effetto la denuncia dell’accordo è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis.

5.   Prima dello scadere del periodo di validità di ogni protocollo del presente accordo, le parti avviano negoziati per determinare di comune accordo le modifiche o le aggiunte da apportare al protocollo e all’allegato.

Articolo 13

Sospensione e revisione del pagamento della contropartita finanziaria

1.   L’attuazione del presente accordo può essere sospesa su iniziativa di una delle parti in caso di grave disaccordo in merito all’attuazione delle disposizioni dell’accordo, del protocollo o dell’allegato. Ai fini della sospensione la parte interessata è tenuta a notificare la sua intenzione per iscritto almeno tre mesi prima della data prevista di entrata in vigore della sospensione. Al ricevimento della notifica le parti avviano consultazioni al fine di risolvere in via amichevole le divergenze fra loro insorte.

2.   L’ammontare della contropartita finanziaria prevista all’articolo 7 è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis, in funzione della durata della sospensione.

Articolo 14

Sospensione per causa di forza maggiore

1.   Qualora gravi circostanze, ad esclusione dei fenomeni naturali, impediscano l’esercizio delle attività di pesca nella zona economica esclusiva (ZEE) delle Isole Salomone, la Comunità europea, se possibile previa consultazione tra le due parti, può sospendere il pagamento della contropartita finanziaria di cui all’articolo 2 del protocollo, a condizione di aver soddisfatto tutti i pagamenti dovuti al momento della sospensione.

2.   Il pagamento della contropartita finanziaria riprende non appena le parti constatino di comune accordo, dopo essersi consultate, che non sussistono più le circostanze che avevano portato alla sospensione delle attività di pesca e che la situazione è tale da consentire la ripresa delle attività. Il pagamento è effettuato entro un termine di due mesi previa conferma di entrambe le parti.

3.   La validità delle licenze concesse alle navi comunitarie a norma dell’articolo 6 dell’accordo e dell’articolo 1 del protocollo è prorogata per una durata pari al periodo di sospensione delle attività di pesca.

Articolo 15

Il protocollo e l’allegato formano parte integrante del presente accordo.

Articolo 16

Il presente accordo, redatto in duplice esemplare in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede, entra in vigore alla data in cui le parti si notificano reciprocamente l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure di adozione.

PROTOCOLLO

che fissa le possibilità di pesca e i pagamenti previsti dall’accordo di partenariato tra la Comunità europea e le Isole Salomone sulla pesca al largo delle Isole Salomone

Articolo 1

Periodo di applicazione e possibilità di pesca

1.   A norma dell’articolo 6 dell’accordo, le Isole Salomone concedono licenze di pesca annuali alle tonniere della Comunità in conformità del loro piano nazionale di gestione del tonno ed entro i limiti fissati dall’accordo di Palau sulla gestione della pesca con reti a circuizione nel Pacifico occidentale (di seguito «l’accordo di Palau»).

2.   Per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente protocollo, le possibilità di pesca di cui all’articolo 5 dell’accordo sono fissate come segue:

sono concesse licenze annuali che autorizzano a pescare simultaneamente nella zona di pesca delle Isole Salomone a quattro pescherecci con reti a circuizione e dieci pescherecci con palangari.

3.   A decorrere dal secondo anno di applicazione del protocollo e fatti salvi l’articolo 9, paragrafo 1, lettera d), dell’accordo e l’articolo 4 del protocollo, il numero delle licenze di pesca per pescherecci con reti a circuizione concesse in conformità dell’articolo 1, paragrafo 2, del protocollo potrà essere aumentato su richiesta della Comunità, se le risorse esistenti lo consentono, tenendo conto dei limiti annui previsti dall’accordo di Palau e dei risultati di un’adeguata valutazione degli stock di tonno fondata su criteri oggettivi e scientifici, e segnatamente della relazione sullo stato degli stock di tonno del Pacifico centro-occidentale (Western and Central Pacific Tuna Fishery Overview and Status of Stocks) pubblicata annualmente dal segretariato della Comunità del Pacifico.

4.   I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano fatte salve le disposizioni degli articoli 4, 6 e 7 del presente protocollo.

Articolo 2

Contropartita finanziaria — Modalità di pagamento

1.   La contropartita finanziaria unica di cui all’articolo 7 dell’accordo è fissata a 400 000 EUR all’anno.

2.   Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni dell’articolo 4 del presente protocollo e degli articoli 13 e 14 dell’accordo.

3.   Se il volume complessivo delle catture di tonni effettuate annualmente dalle navi della Comunità nella zona di pesca delle Isole Salomone supera le 6 000 tonnellate, l’importo totale della contropartita finanziaria annuale sarà aumentato di 65 EUR per tonnellata supplementare di tonno catturato. Tuttavia l’importo complessivo a carico della Comunità non può superare il triplo dell’importo della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1.

4.   Per ogni licenza supplementare per pescherecci con reti a circuizione concessa dalle Isole Salomone a norma dell’articolo 1, paragrafo 3, la contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del presente protocollo versata dalla Comunità è aumentata di 65 000 EUR all’anno.

5.   Il pagamento è effettuato entro il 1o maggio per il primo anno ed entro la ricorrenza anniversaria del protocollo per gli anni successivi.

6.   Fatte salve le disposizioni dell’articolo 5, l’impiego della contropartita finanziaria è di esclusiva competenza delle autorità delle Isole Salomone.

7.   Il pagamento della contropartita finanziaria è effettuato sul seguente conto del Tesoro pubblico aperto presso un’istituzione finanziaria designata dalle Isole Salomone: Solomon Islands Government Revenue Account No. 0260-002 – Central Bank of Solomon Islands, Honiara. La contropartita finanziaria annuale dovuta dalla Comunità a fronte della concessione di licenze annuali supplementari ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, e dell’articolo 2, paragrafo 4, è versata sullo stesso conto.

Articolo 3

Cooperazione per una pesca responsabile

1.   Le parti si impegnano a promuovere una pesca responsabile nella zona di pesca delle Isole Salomone, basata sul principio della non discriminazione tra le varie flotte pescherecce operanti in detta zona.

2.   Nel periodo di applicazione del presente protocollo la Comunità e le Isole Salomone sorvegliano lo stato e la sostenibilità delle risorse nella zona di pesca delle Isole Salomone.

3.   Sulla base delle conclusioni della riunione annuale dei membri dell’accordo di Palau e della valutazione degli stock effettuata annualmente dal segretariato della Comunità del Pacifico, le parti si consultano reciprocamente nell’ambito della commissione mista di cui all’articolo 9 dell’accordo e adottano di intesa le misure eventualmente necessarie a garantire la gestione sostenibile delle risorse ittiche.

Articolo 4

Revisione delle possibilità di pesca

1.   Le possibilità di pesca di cui all’articolo 1 possono essere aumentate di comune accordo a condizione che, in base alle conclusioni della riunione annuale dei membri dell’accordo di Palau e alla valutazione degli stock effettuata annualmente dal segretariato della Comunità del Pacifico, tale aumento non comprometta la gestione sostenibile delle risorse delle Isole Salomone. In tal caso la contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 1, è maggiorata proporzionalmente, pro rata temporis.

2.   Per converso, nel caso in cui le parti decidano di adottare misure che comportino una riduzione delle possibilità di pesca previste all’articolo 1, la contropartita finanziaria è ridotta proporzionalmente, pro rata temporis.

3.   Le parti possono altresì rivedere, di comune accordo, la ripartizione delle possibilità di pesca tra diverse categorie di navi, nel rispetto delle raccomandazioni eventualmente formulate dalla riunione scientifica in relazione alla gestione degli stock che potrebbero essere interessati da tale ridistribuzione. Ove ciò sia giustificato dalla ridistribuzione delle possibilità di pesca, le parti concordano l’adeguamento corrispondente della contropartita finanziaria.

Articolo 5

Sostegno allo sviluppo di una pesca responsabile nelle acque delle Isole Salomone

1.   Le Isole Salomone definiscono e attuano una politica settoriale della pesca nelle Isole Salomone volta a promuovere l’esercizio di una pesca responsabile nelle loro acque. Il 30 % della contropartita finanziaria unica di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del presente protocollo è destinato al conseguimento di tale obiettivo. Tale dotazione è gestita in funzione degli obiettivi concordati dalle due parti e della conseguente programmazione annuale e pluriennale.

2.   Ai fini dell’attuazione delle disposizioni del paragrafo 1, all’entrata in vigore del presente protocollo e comunque entro tre mesi da tale data, la Comunità e le Isole Salomone concordano, nell’ambito della commissione mista di cui all’articolo 9 dell’accordo, un programma settoriale pluriennale e le relative modalità di applicazione, compresi in particolare:

a)

gli orientamenti, su base annuale e pluriennale, in base ai quali sarà utilizzata la quota della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1;

b)

gli obiettivi da conseguire, su base annuale e pluriennale, ai fini dell’instaurazione di una pesca sostenibile e responsabile, tenuto conto delle priorità espresse dalle Isole Salomone nel quadro della politica nazionale della pesca o di altre politiche atte ad incidere sullo sviluppo di una pesca responsabile e sostenibile o a questo correlate;

c)

i criteri e le procedure da utilizzare ai fini della valutazione annuale dei risultati ottenuti.

3.   Qualsiasi proposta di modifica del programma settoriale pluriennale deve essere approvata da entrambe le parti nell’ambito della commissione mista.

4.   Le Isole Salomone decidono ogni anno in merito allo stanziamento della quota della contropartita finanziaria unica prevista al paragrafo 1 ai fini dell’attuazione del programma pluriennale. Per il primo anno di validità del protocollo tale stanziamento deve essere comunicato alla Comunità al momento dell’approvazione del programma settoriale pluriennale in sede di commissione mista. Per ogni anno successivo le Isole Salomone notificano alla Comunità lo stanziamento previsto almeno 45 giorni prima della ricorrenza anniversaria del presente protocollo.

5.   La quota della contropartita finanziaria unica (30 %) di cui al paragrafo 1 è controllata congiuntamente dal Ministero della pesca e delle risorse marine e dal Ministero delle finanze e del tesoro.

6.   Se la valutazione annuale dei risultati conseguiti nell’attuazione del programma settoriale pluriennale lo giustifica, la Comunità europea può chiedere una riduzione della quota della contropartita finanziaria unica di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del presente protocollo al fine di adeguare a tali risultati l’ammontare effettivo dei fondi destinati all’attuazione del programma.

Articolo 6

Controversie — Sospensione dell’attuazione del protocollo

1.   Qualsiasi controversia tra le parti in merito all’interpretazione e all’attuazione delle disposizioni del presente protocollo deve formare oggetto di consultazioni tra le parti nell’ambito della commissione mista prevista all’articolo 9 dell’accordo, se del caso convocata in riunione straordinaria.

2.   Fatte salve le disposizioni dell’articolo 7, l’attuazione del protocollo può essere sospesa su iniziativa di una parte se la controversia tra le parti è considerata grave e le consultazioni condotte nell’ambito della commissione mista in conformità del paragrafo 1 non hanno permesso di giungere a una composizione amichevole.

3.   Ai fini della sospensione dell’attuazione del protocollo la parte interessata è tenuta a notificare la sua intenzione per iscritto almeno tre mesi prima della data prevista di entrata in vigore della sospensione.

4.   In caso di sospensione le parti continuano a consultarsi al fine di pervenire a una composizione amichevole della controversia. Se le parti raggiungono un’intesa il protocollo riprende ad essere applicato e l’importo della contropartita finanziaria è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis, in funzione della durata della sospensione.

Articolo 7

Sospensione dell’attuazione del protocollo per mancato pagamento

Fatto salvo l’articolo 9 dell’accordo, in caso di mancata esecuzione da parte della Comunità dei pagamenti di cui all’articolo 2 del protocollo, l’attuazione del presente protocollo può essere sospesa alle seguenti condizioni:

a)

le autorità competenti delle Isole Salomone notificano il mancato pagamento alla Commissione europea. Quest’ultima procede alle opportune verifiche e, se del caso, al pagamento entro un termine massimo di 45 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento della notifica.

b)

In mancanza di pagamento o di un’adeguata giustificazione entro il termine previsto alla lettera a), le autorità delle Isole Salomone possono sospendere l’attuazione del protocollo. Esse ne informano immediatamente la Commissione europea.

c)

L’attuazione del protocollo riprende non appena effettuato il pagamento.

Articolo 8

Disposizioni legislative e regolamentari nazionali

Le attività delle navi operanti nel quadro del presente protocollo e dei relativi allegati, con particolare riguardo al trasbordo, all’uso dei servizi portuali e all’acquisto di forniture, sono disciplinate dalle disposizioni legislative e regolamentari nazionali applicabili nelle Isole Salomone.

Articolo 9

Entrata in vigore

1.   Il presente protocollo e il relativo allegato entrano in vigore alla data in cui le parti si notificano l’espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

2.   Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2005.

ALLEGATO

Condizioni per l’esercizio della pesca da parte delle navi della Comunità nella zona di pesca delle Isole Salomone

CAPO I

FORMALITÀ PER LA RICHIESTA E IL RILASCIO DELLE LICENZE

SEZIONE 1

Rilascio delle licenze

1.   Possono ottenere una licenza di pesca nella zona di pesca delle Isole Salomone soltanto le navi che ne hanno diritto.

2.   L’armatore, il comandante e la nave stessa detengono questo diritto se non è stato loro interdetto l’esercizio dell’attività di pesca nelle Isole Salomone. Essi devono essere in regola nei confronti dell’amministrazione locale, ossia devono avere assolto tutti i precedenti obblighi derivanti dalla loro attività di pesca nelle Isole Salomone nell’ambito degli accordi di pesca conclusi con la Comunità.

3.   Tutte le navi comunitarie che chiedono una licenza di pesca devono essere rappresentate da un agente raccomandatario residente nelle Isole Salomone. La domanda di licenza reca il nome e l’indirizzo di tale rappresentante.

4.   Le autorità competenti della Comunità presentano al segretariato permanente del Ministero della pesca e delle risorse marine delle Isole Salomone (di seguito «il segretariato permanente»), tramite la delegazione della Commissione europea competente per le Isole Salomone (di seguito «la delegazione della Commissione» o «la delegazione»), una domanda per ogni nave che intende esercitare attività di pesca in virtù dell’accordo. Tale domanda è presentata almeno 15 giorni prima della data di validità richiesta.

5.   Le domande sono presentate al segretariato permanente su formulari redatti secondo il modello riportato nell’appendice 1.

6.   Ogni domanda di licenza è accompagnata dai seguenti documenti:

la prova del pagamento del canone per il periodo di validità della domanda,

una copia, autenticata dallo Stato membro di bandiera, del certificato di stazza recante la stazza della nave espressa in TSL,

una fotografia a colori della nave nel suo stato attuale, vista di profilo; la fotografia deve essere recente e autenticata ed avere un formato minimo di 15 × 10 cm,

qualsiasi altro documento o attestato previsto dalle disposizioni specifiche applicabili in funzione del tipo di nave in virtù del presente protocollo.

7.   Il pagamento del canone è effettuato sul conto indicato dal segretariato permanente (Government Revenue Account No. 0260-002 – Central Bank of Solomon Islands, Honiara).

8.   I canoni comprendono tutte le tasse nazionali e locali, escluse le tasse portuali, gli oneri per prestazioni di servizi e i diritti per i trasbordi.

9.   Le licenze per tutte le navi sono rilasciate dal segretariato permanente agli armatori o ai loro rappresentanti tramite la delegazione della Commissione entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione prevista al precedente punto 6.

10.   Se gli uffici della delegazione della Commissione europea sono chiusi al momento della firma, la licenza è trasmessa direttamente al raccomandatario della nave, con copia alla delegazione.

11.   La licenza è rilasciata a nome di una nave determinata e non è trasferibile.

12.   Su richiesta della Comunità europea e in caso di dimostrata forza maggiore, la licenza di una nave è sostituita da una nuova licenza a nome di un’altra nave avente caratteristiche analoghe a quelle della nave da sostituire, senza che debba essere versato un nuovo canone. Se il tonnellaggio di stazza lorda (TSL) della nave sostitutiva è superiore a quello della nave da sostituire, la differenza di canone andrà pagata pro rata temporis. Nel determinare il volume delle catture delle navi comunitarie, al fine di stabilire gli eventuali pagamenti supplementari a carico della Comunità ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, del protocollo, si terrà conto delle catture complessivamente praticate dalle due navi.

13.   L’armatore della nave da sostituire o il suo rappresentante consegna la licenza annullata al segretariato permanente tramite la delegazione della Commissione europea.

14.   La data di inizio di validità della nuova licenza è quella in cui l’armatore consegna la licenza annullata al segretariato permanente. Il trasferimento della licenza è notificato alla delegazione della Commissione europea alle Isole Salomone.

15.   La licenza deve essere detenuta a bordo in qualsiasi momento, fatto salvo quanto previsto al capo VII, punto 2, del presente allegato.

SEZIONE 2

Condizioni di licenza — Canoni e anticipi

1.   Le licenze hanno una durata di validità di un anno e sono rinnovabili. Il rinnovo delle licenze è subordinato alle possibilità di pesca disponibili stabilite dal protocollo.

2.   Il canone è fissato a 35 EUR per tonnellata pescata nella zona di pesca delle Isole Salomone.

3.   Le licenze sono rilasciate previo versamento, sul Government Revenue Account No. 0260-002 – Central Bank of Solomon Islands, Honiara, dei seguenti importi forfettari:

13 000 EUR per peschereccio con reti a circuizione, corrispondenti ai canoni dovuti per 371 tonnellate di tonnidi e specie affini pescate all’anno,

3 000 EUR per peschereccio con palangari di superficie, corrispondenti ai canoni dovuti per 80 tonnellate di tonnidi e specie affini pescate all’anno.

4.   Il computo definitivo dei canoni dovuti per la campagna di pesca è effettuato dalla Commissione delle Comunità europee entro il 30 giugno di ogni anno per i quantitativi catturati nell’anno precedente, sulla base delle dichiarazioni di cattura compilate dagli armatori. I dati devono essere convalidati dagli istituti scientifici competenti per la verifica dei dati relativi alle catture nella Comunità, quali l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD), l’Instituto Español de Oceanografía (IEO) o l’Instituto Português de Investigação Maritima (IPIMAR), e dal segretariato della Comunità del Pacifico (SPC). Sulla base delle dichiarazioni di cattura così convalidate la Commissione effettua il computo dei canoni dovuti per ogni periodo di validità delle licenze, applicando un canone di 35 EUR per tonnellata pescata.

5.   Il computo dei canoni elaborato dalla Commissione è trasmesso al segretariato permanente per verifica e approvazione.

Le autorità delle Isole Salomone possono contestare il computo dei canoni entro 30 giorni dalla presentazione e, in caso di disaccordo, possono chiedere la convocazione della commissione mista.

In assenza di obiezioni entro 30 giorni dalla presentazione, il computo dei canoni si considera accettato dalle autorità competenti delle Isole Salomone.

6.   Il computo definitivo dei canoni è notificato contemporaneamente e senza indugio al segretariato permanente, alla delegazione della Commissione europea, al segretariato della Comunità del Pacifico (SPC) e agli armatori, per il tramite delle loro amministrazioni nazionali.

7.   Entro quarantacinque (45) giorni dalla notifica del computo definitivo convalidato, gli armatori provvedono ad effettuare gli eventuali pagamenti supplementari alle autorità competenti delle Isole Salomone sul conto seguente: Solomon Islands Government Revenue Account No. 0260-002 – Central Bank of Solomon Islands, Honiara.

8.   Tuttavia, se il computo definitivo è inferiore all’ammontare dell’anticipo di cui al punto 3 della presente sezione, l’importo residuo corrispondente non viene rimborsato all’armatore.

CAPO II

ZONE DI PESCA

1.   Le navi di cui all’articolo 1 del protocollo sono autorizzate a praticare attività di pesca nella zona di pesca delle Isole Salomone, ad esclusione di una zona di trenta (30) miglia nautiche intorno all’arcipelago principale (Main Group Archipelago – MGA) e delle acque arcipelagiche e territoriali degli altri arcipelaghi. Le coordinate delle acque A dell’MGA e degli altri arcipelaghi (ossia acque B, acque C, acque D e acque E) sono comunicate dal segretariato permanente prima dell’entrata in vigore dell’accordo. Le modifiche eventualmente apportate alle zone di pesca chiuse summenzionate sono trasmesse dal segretariato permanente alla Commissione europea almeno due mesi prima della loro applicazione.

2.   L’esercizio della pesca è comunque vietato entro un raggio di tre miglia nautiche da eventuali dispositivi ancorati di concentrazione del pesce, di cui sia stata comunicata la posizione geografica mediante coordinate.

CAPO III

REGIME DI DICHIARAZIONE DELLE CATTURE

1.   Ai fini del presente allegato, la durata della bordata di una nave comunitaria è definita come segue:

il periodo compreso tra un’entrata e un’uscita dalla zona di pesca delle Isole Salomone, oppure

il periodo compreso tra un’entrata nella zona di pesca delle Isole Salomone e un trasbordo, oppure

il periodo compreso tra un’entrata nella zona di pesca delle Isole Salomone e uno sbarco nelle Isole Salomone.

Tutte le navi autorizzate a pescare nelle acque delle Isole Salomone nell’ambito dell’accordo sono tenute a notificare le rispettive catture al segretariato permanente secondo le modalità di seguito specificate.

2.1.   Le dichiarazioni comprendono le catture effettuate dalla nave nel corso di ogni bordata. Esse sono trasmesse per via elettronica al segretariato permanente, con copia alla Commissione europea, al termine di ogni bordata e comunque prima dell’uscita della nave dalla zona di pesca delle Isole Salomone. Ciascuno dei due destinatari trasmette senza indugio alla nave, per via elettronica, un messaggio di avvenuta ricezione, inviandone copia all’altro destinatario.

2.2.   Gli originali su supporto fisico delle dichiarazioni trasmesse per via elettronica nel periodo annuale di validità della licenza ai sensi del precedente punto 2.1 sono trasmessi al segretariato permanente entro quarantacinque (45) giorni dal termine dell’ultima bordata effettuata nel suddetto periodo. Copie su supporto fisico sono contemporaneamente trasmesse alla Commissione europea.

2.3.   Le navi dichiarano le rispettive catture servendosi del formulario corrispondente al diario di bordo secondo il modello riportato nell’appendice 2. Per i periodi nei quali non si trovavano nelle acque delle Isole Salomone le navi sono tenute a compilare il diario di bordo inserendovi la dicitura «fuori ZEE Isole Salomone».

2.4.   I formulari sono compilati in modo leggibile e firmati dal comandante della nave.

3.   In caso di mancato rispetto delle disposizioni del presente capitolo le Isole Salomone si riservano il diritto di sospendere la licenza della nave incriminata sino ad espletamento delle formalità e di applicare la sanzione prevista dalla normativa vigente nelle Isole Salomone. La Commissione europea è informata di tali provvedimenti.

CAPO IV

IMBARCO DI MARINAI

1.   Ogni nave della Comunità europea operante nell’ambito dell’accordo si impegna a ingaggiare almeno un (1) cittadino delle Isole Salomone tra i membri del proprio equipaggio. Le condizioni di lavoro dei cittadini delle Isole Salomone devono conformarsi alle norme locali vigenti in materia.

2.   Qualora una nave della Comunità europea non possa ingaggiare un (1) cittadino delle Isole Salomone tra i membri del proprio equipaggio, l’armatore è tenuto a versare un importo forfettario equivalente al salario di due membri dell’equipaggio per la durata della campagna di pesca nella zona di pesca delle Isole Salomone.

3.   L’importo suddetto deve essere versato sul conto seguente: Government Revenue Account No. 0260-002 – Central Bank of Solomon Islands, Honiara.

4.   Gli armatori hanno la facoltà di scegliere i marinai da imbarcare sulle loro navi tra quelli compresi in un elenco presentato dal segretariato permanente.

5.   L’armatore o un suo rappresentante comunica al segretariato permanente i nomi dei marinai delle Isole Salomone imbarcati a bordo della nave in questione, specificandone la posizione nell’equipaggio.

6.   La dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro si applica di diritto ai marinai imbarcati su navi della Comunità europea, in particolare per quanto riguarda la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva dei lavoratori e l’eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione.

7.   I contratti di lavoro dei marinai delle Isole Salomone, di cui è consegnata copia ai firmatari, sono conclusi tra i rappresentanti degli armatori e i marinai e/o i loro sindacati o rappresentanti di concerto con il segretariato permanente. Tali contratti garantiscono ai marinai l’iscrizione al regime di previdenza sociale pertinente, che comprende un’assicurazione su vita, malattia e infortuni.

8.   Il salario dei marinai delle Isole Salomone è a carico degli armatori. Esso deve essere stabilito prima del rilascio delle licenze, di comune accordo tra gli armatori o i loro rappresentanti e il segretariato permanente. Tuttavia le condizioni di retribuzione dei marinai delle Isole Salomone non possono essere inferiori a quelle che si applicano agli equipaggi locali e, in ogni caso, a quanto previsto dalle norme dell’OIL.

9.   I marinai ingaggiati dalle navi comunitarie devono presentarsi al comandante della nave il giorno precedente a quello proposto per l’imbarco. Se un marinaio non si presenta alla data e all’ora previste per l’imbarco, l’armatore sarà automaticamente dispensato dall’obbligo di imbarcarlo.

10.   In caso di mancato imbarco di marinai delle Isole Salomone per ragioni diverse da quelle contemplate al punto precedente, gli armatori sono tenuti a versare quanto prima possibile un importo forfettario (per la campagna di pesca) corrispondente al salario dei marinai non imbarcati.

11.   L’importo in questione, che sarà utilizzato per la formazione di marinai/pescatori delle Isole Salomone, deve essere versato sul conto seguente: Government Revenue Account No. 0260-002 – Central Bank of Solomon Islands, Honiara.

CAPO V

SPECIFICHE TECNICHE

Le navi sono tenute a rispettare le misure e le raccomandazioni adottate dal segretariato della Comunità del Pacifico e dai membri dell’Accordo di Palau per quanto riguarda gli attrezzi da pesca, le relative specifiche tecniche e qualsiasi altra misura tecnica applicabile alle loro attività di pesca.

CAPO VI

OSSERVATORI

1.   All’atto della presentazione di una domanda di licenza ogni nave comunitaria interessata è tenuta a versare un importo di 400 EUR, specificamente destinato al programma di osservazione, sul conto seguente: Government Revenue Account No. 0260-002 – National Bank of Solomon Islands, Honiara.

Le navi autorizzate a praticare attività di pesca nelle acque delle Isole Salomone nell’ambito dell’accordo imbarcano a bordo gli osservatori designati dalle Isole Salomone alle condizioni di seguito precisate.

2.1.   Il segretariato permanente determina ogni anno il campo di applicazione del programma di osservazione a bordo in funzione del numero di navi autorizzate a praticare attività di pesca nelle acque soggette alla sua giurisdizione e dello stato delle risorse che tali navi intendono pescare. Esso stabilisce di conseguenza, per ogni categoria di pesca, il numero o la percentuale delle navi che sono tenute ad imbarcare un osservatore a bordo.

2.2.   Il segretariato permanente elabora l’elenco delle navi designate per imbarcare un osservatore, nonché l’elenco degli osservatori designati per l’imbarco. Esso provvede a mantenere aggiornati tali elenchi. Gli elenchi sono comunicati alla Commissione europea al momento dell’elaborazione e, successivamente, ogni tre mesi, con gli eventuali aggiornamenti.

2.3.   Il segretariato permanente notifica agli armatori interessati o ai loro rappresentanti, al momento del rilascio della licenza o al più tardi quindici (15) giorni prima della data prevista dell’imbarco, l’intenzione di imbarcare un osservatore designato sulle loro navi; esso comunica quanto prima possibile il nome dell’osservatore designato.

3.   La durata della permanenza a bordo dell’osservatore è fissata dal segretariato permanente, ma in linea di massima non deve superare il tempo necessario all’espletamento delle sue funzioni. Essa è comunicata dal segretariato permanente all’armatore all’atto della notifica del nome dell’osservatore designato per l’imbarco.

4.   Le condizioni dell’imbarco dell’osservatore sono stabilite di comune accordo dall’armatore o dal suo rappresentante e dal segretariato permanente.

5.   Gli armatori interessati comunicano entro due settimane e con un preavviso di dieci giorni le date e i porti delle Isole Salomone previsti per l’imbarco degli osservatori.

6.   In caso di imbarco in un porto straniero le spese di viaggio dell’osservatore sono a carico dell’armatore. Se una nave avente a bordo un osservatore delle Isole Salomone lascia la zona di pesca delle Isole Salomone, occorre adottare i provvedimenti atti a garantire il rimpatrio dell’osservatore nel più breve tempo possibile, a spese dell’armatore.

7.   Qualora l’osservatore non si presenti nel luogo e al momento convenuti o nelle sei (6) ore che seguono, l’armatore sarà automaticamente dispensato dall’obbligo di prenderlo a bordo.

All’osservatore è riservato lo stesso trattamento degli ufficiali. Esso assolve i compiti di seguito elencati:

8.1.   osserva le attività di pesca delle navi;

8.2.   verifica la posizione delle navi impegnate in operazioni di pesca;

8.3.   procede al prelievo di campioni biologici nell’ambito di programmi scientifici;

8.4.   prende nota degli attrezzi da pesca utilizzati;

8.5.   verifica i dati sulle catture effettuate nella zona di pesca delle Isole Salomone riportati nel diario di bordo;

8.6.   verifica le percentuali delle catture accessorie ed effettua una stima del volume dei rigetti delle specie di pesci, crostacei, cefalopodi e mammiferi marini commercializzabili;

8.7.   comunica settimanalmente via radio i dati di pesca, compreso il volume delle catture principali e accessorie detenute a bordo.

9.   Il comandante prende tutti i provvedimenti che gli competono affinché all’osservatore siano garantiti il rispetto della sua persona e la sicurezza nell’esercizio delle sue funzioni.

10.   L’osservatore gode di tutte le agevolazioni necessarie per l’esercizio delle sue funzioni. Il comandante mette a sua disposizione i mezzi di comunicazione necessari per lo svolgimento delle sue mansioni, nonché i documenti inerenti alle attività di pesca della nave, compresi il diario di bordo e il libro di navigazione, e gli consente di accedere alle varie parti della nave nella misura necessaria all’espletamento dei compiti di sua competenza.

Durante la sua permanenza a bordo, l’osservatore:

11.1.   adotta le disposizioni necessarie affinché le condizioni del suo imbarco e la sua presenza a bordo della nave non interrompano né ostacolino le operazioni di pesca;

11.2.   rispetta i beni e le attrezzature presenti a bordo, nonché la riservatezza dei documenti appartenenti alla nave.

12.   Al termine del periodo di osservazione e prima dello sbarco l’osservatore redige un rapporto di attività che è trasmesso al segretariato permanente con copia alla delegazione della Commissione europea. L’osservatore firma tale rapporto alla presenza del comandante, che può aggiungervi o farvi aggiungere le osservazioni che ritiene opportune, seguite dalla propria firma. Una copia del rapporto è consegnata al comandante della nave al momento dello sbarco dell’osservatore.

13.   Le spese di vitto e alloggio degli osservatori sono a carico dell’armatore, che garantisce loro condizioni analoghe a quelle riservate agli ufficiali.

14.   La retribuzione dell’osservatore e i relativi oneri sociali sono a carico del governo delle Isole Salomone.

CAPO VII

IDENTIFICAZIONE DELLA NAVE ED ESECUZIONE

1.   Ai fini della sicurezza della pesca e della sicurezza marittima, ogni nave è contrassegnata e identificata in conformità delle specifiche standard dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) per la marcatura e l’identificazione dei pescherecci.

2.   Il nome della nave è riportato chiaramente in caratteri latini sulla prua e sulla poppa dell’imbarcazione.

3.   Le imbarcazioni il cui nome e indicativo di chiamata non siano visibili conformemente a quanto prescritto possono essere scortate verso un porto delle Isole Salomone per ulteriori indagini.

4.   Al fine di agevolare le comunicazioni con le autorità del governo preposte alla gestione e alla sorveglianza delle attività di pesca e all’esecuzione della pertinente normativa, un operatore della nave è costantemente sintonizzato sulla frequenza internazionale di chiamata e di soccorso di 2 182 kHz (HF) o sulla frequenza internazionale di sicurezza e di chiamata di 156.8 MHz (canale 16, VHF-FM).

5.   Un operatore della nave provvede a che a bordo venga conservata e sia sempre accessibile una copia recente e aggiornata del Codice internazionale dei segnali marittimi (INTERCO).

CAPO VIII

COMUNICAZIONE CON LE NAVI PATTUGLIA DELLE ISOLE SALOMONE

La comunicazione tra le navi autorizzate e le navi pattuglia del governo è effettuata mediante i seguenti codici internazionali di segnalazione:

Codice internazionale di segnalazione —

Significato:

L …

Fermatevi immediatamente

SQ3 …

Fermatevi o rallentate, intendiamo salire a bordo della vostra nave

QN …

Portatevi a tribordo della nostra nave

QN1 …

Portatevi a babordo della nostra nave

TD2 …

Siete un peschereccio?

C …

N …

No

QR …

Non riusciamo ad accostare alla vostra nave

QP …

Ci accingiamo ad accostare alla vostra nave

CAPO IX

CONTROLLO

1.   La Comunità europea tiene un elenco aggiornato delle navi per le quali è rilasciata una licenza di pesca in conformità delle disposizioni del presente protocollo. Tale elenco è notificato alle autorità delle Isole Salomone preposte al controllo della pesca subito dopo la sua elaborazione e in occasione di ogni successivo aggiornamento.

2.   Le navi comunitarie possono essere iscritte nell’elenco di cui al punto 1 non appena ricevuta la notifica del pagamento dell’anticipo previsto al capo I, sezione 2, punto 3, del presente allegato. In questo caso l’armatore può ottenere una copia conforme di tale elenco, che sarà conservata a bordo al posto della licenza fino al rilascio di quest’ultima.

3.   Entrata e uscita dalla zona

3.1.   Le navi della Comunità notificano al segretariato permanente, con un anticipo minimo di 24 ore, la loro intenzione di entrare o di uscire dalla zona di pesca delle Isole Salomone. Non appena entrate nella zona di pesca delle Isole Salomone, le navi ne informano il segretariato permanente via fax, per posta elettronica o via radio.

3.2.   Nel notificare l’uscita, ogni nave comunica altresì la propria posizione nonché i quantitativi e le specie delle catture detenute a bordo. Tali comunicazioni vengono effettuate preferibilmente via fax e, per le navi che ne sono sprovviste, per posta elettronica o via radio.

3.3.   Una nave sorpresa a praticare attività di pesca senza aver avvertito il segretariato permanente è considerata come una nave sprovvista di licenza.

3.4.   Il numero di fax e di telefono, come pure l’indirizzo di posta elettronica, sono comunicati al momento del rilascio della licenza di pesca.

4.   Procedure di controllo

4.1.   I comandanti delle navi comunitarie impegnate in attività di pesca nella zona di pesca delle Isole Salomone permettono l’accesso a bordo di qualsiasi funzionario delle Isole Salomone incaricato dell’ispezione e del controllo delle attività di pesca e lo agevolano nell’esercizio delle sue funzioni.

4.2.   La presenza a bordo di tali funzionari non deve superare il tempo necessario per lo svolgimento delle loro mansioni.

4.3.   Al termine di ogni ispezione è rilasciato un attestato al comandante della nave.

5.   Fermo dei pescherecci

5.1.   Il segretariato permanente informa la delegazione della Commissione europea, entro un termine di 48 ore, di qualsiasi fermo o sanzione imposti a una nave della Comunità nella zona di pesca delle Isole Salomone.

5.2.   Alla delegazione della Commissione europea è trasmessa nel contempo una breve relazione sulle circostanze e sui motivi che sono all’origine del fermo.

6.   Verbale di fermo

6.1.   L’ispettore procede alla compilazione di un verbale che deve essere firmato dal comandante della nave.

6.2.   Tale firma non pregiudica i diritti e i mezzi di difesa che il comandante può far valere nei riguardi dell’infrazione che gli viene contestata.

6.3.   Il comandante deve condurre la propria nave nel porto indicato dall’ispettore. In caso di infrazione lieve il segretariato permanente può autorizzare la nave posta in stato di fermo a proseguire l’attività di pesca.

7.   Riunione di concertazione in caso di fermo

7.1.   Prima di adottare eventuali provvedimenti nei confronti del comandante o dell’equipaggio della nave o di intraprendere qualsiasi azione nei confronti del carico e delle attrezzature della stessa, tranne le misure destinate a preservare le prove relative alla presunta infrazione, si tiene, entro un giorno lavorativo dal ricevimento delle suddette informazioni, una riunione di concertazione tra la delegazione della Commissione europea e il segretariato permanente, con l’eventuale partecipazione di un rappresentante dello Stato membro interessato.

7.2.   Nel corso di tale concertazione le parti si scambiano ogni documento o informazione utile atta a chiarire le circostanze dei fatti constatati. L’armatore o il suo rappresentante è informato dell’esito della concertazione e delle eventuali conseguenze del fermo.

8.   Risoluzione del fermo

8.1.   Prima di avviare qualsiasi procedura giudiziaria si cerca di regolare la presunta infrazione nel quadro di una procedura transattiva. Tale procedura deve concludersi entro quattro (4) giorni lavorativi dal fermo.

8.2.   In caso di procedura transattiva l’importo dell’ammenda applicata è determinato in conformità della normativa delle Isole Salomone.

8.3.   Qualora la controversia non possa essere definita mediante procedura transattiva e debba essere adito l’organo giudiziario competente, l’armatore costituisce una cauzione bancaria fissata tenendo conto dei costi che ha comportato il fermo e dell’ammontare delle ammende e dei risarcimenti di cui sono passibili i responsabili dell’infrazione e la deposita sul seguente conto: Government Revenue Account No. 0260-002 – Central Bank of Solomon Islands, Honiara.

8.4.   La cauzione bancaria non può essere revocata prima della conclusione della procedura giudiziaria. Essa è svincolata non appena la controversia si risolva senza condanna. Analogamente, qualora la condanna comporti un’ammenda inferiore alla cauzione depositata, l’importo rimanente è sbloccato dal segretariato permanente (Ministero delle finanze).

8.5.   Il fermo della nave è revocato e l’equipaggio è autorizzato a lasciare il porto:

una volta espletati gli obblighi derivanti dalla procedura transattiva, oppure

dopo che la cauzione bancaria di cui al precedente punto 8.3 è stata depositata e accettata dal segretariato permanente, in attesa dell’espletamento della procedura giudiziaria.

9.   Trasbordo

9.1.   Le navi della Comunità che intendono trasbordare catture nelle acque delle Isole Salomone effettuano tale operazione nei porti designati delle Isole Salomone.

9.2.   Gli armatori di tali navi comunicano al segretariato permanente, con almeno 48 ore di anticipo, le seguenti informazioni:

il nome dei pescherecci che effettuano il trasbordo,

il nome del cargo vettore,

il quantitativo per ogni specie da trasbordare,

la data del trasbordo.

9.3.   Il trasbordo è considerato come un’uscita dalla zona di pesca delle Isole Salomone. Le navi devono pertanto trasmettere al segretariato permanente le dichiarazioni di cattura, specificando se intendono proseguire l’attività di pesca oppure uscire dalla zona di pesca delle Isole Salomone.

9.4.   Nella zona di pesca delle Isole Salomone è vietata qualsiasi operazione di trasbordo delle catture non prevista ai precedenti punti. Chiunque contravvenga a questa disposizione incorre nelle sanzioni previste dalla normativa vigente nelle Isole Salomone.

I comandanti delle navi comunitarie impegnate in operazioni di sbarco o di trasbordo in un porto delle Isole Salomone consentono agli ispettori delle Isole Salomone di procedere al controllo di tali operazioni e ne agevolano l’operato. Al termine di ogni ispezione è rilasciato un attestato al comandante della nave.

Appendici

1.

Formulario per la domanda di licenza.

2.

Diario di bordo.

Appendice 1

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Appendice 2a

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Appendice 2b

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