EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:375:FULL

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 375, 23 dicembre 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 375

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

47o anno
23 dicembre 2004


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

*

Regolamento (CE) n 2217/2004 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 1782/2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e del regolamento (CE) n. 1788/2003 che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

1

 

 

Regolamento (CE) n. 2218/2004 della Commissione, del 22 dicembre 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

4

 

 

Regolamento (CE) n. 2219/2004 della Commissione, del 22 dicembre 2004, relativo alle offerte presentate nell'ambito della gara per la determinazione della sovvenzione alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi B a destinazione dell'isola della Riunione di cui al regolamento (CE) n. 2033/2004

6

 

 

Regolamento (CE) n. 2220/2004 della Commissione, del 22 dicembre 2004, per quanto riguarda il rilascio di titoli d'importazione per lo zucchero di canna nel quadro di alcuni contingenti tariffari e accordi preferenziali

7

 

*

Regolamento (CE) n. 2221/2004 della Commissione, del 22 dicembre 2004, relativo all'assegnazione dei titoli di esportazione per alcuni formaggi da esportare negli Stati Uniti d'America nel 2005 nel quadro di alcuni contingenti GATT

9

 

*

Direttiva 2004/114/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato

12

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Consiglio

 

*

2004/889/CE:Decisione del Consiglio, del 16 novembre 2004, relativa alla conclusione di un accordo di cooperazione e di assistenza amministrativa reciproca in materia doganale tra la Comunità europea e il governo della Repubblica popolare cinese

19

 

*

2004/890/CE:Decisione del Consiglio, del 20 dicembre 2004, relativa al ritiro della Comunità europea dalla Convenzione sulla pesca e sulla conservazione delle risorse biologiche nel mar Baltico e nei Belt

27

 

 

Commissione

 

*

2004/891/CE:Decisione della Commissione, del 19 novembre 2004, che chiude la procedura d'esame concernente ostacoli agli scambi costituiti da alcune pratiche commerciali mantenute dal Canada relativamente ad alcune indicazioni geografiche di vini [notificata con il numero C(2004) 4388]

28

 

*

2004/892/CE:Decisione della Commissione, del 20 dicembre 2004, che modifica la decisione 2004/614/CE per quanto riguarda il periodo di applicazione delle misure protettive relative all'influenza aviaria nella Repubblica sudafricana [notificata con il numero C(2004) 5011]  ( 1 )

30

 

*

2004/893/CE:Decisione della Commissione, del 20 dicembre 2004, che prevede la commercializzazione temporanea di talune sementi della specie Secale cereale che non soddisfano i requisiti della direttiva 66/402/CEE del Consiglio [notificata con il numero C(2004) 5027]  ( 1 )

31

 

*

2004/894/CE:Decisione della Commissione, del 20 dicembre 2004, che prevede la commercializzazione temporanea delle sementi della specie Triticum aestivum che non soddisfano i requisiti della direttiva 66/402/CEE del Consiglio [notificata con il numero C(2004) 5028]  ( 1 )

33

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 226/2004 del Consiglio, del 10 febbraio 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali (GU L 39 dell'11.2.2004)

35

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

23.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 375/1


REGOLAMENTO (CE) N 2217/2004 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 2004

recante modifica del regolamento (CE) n. 1782/2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e del regolamento (CE) n. 1788/2003 che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37, paragrafo 2, terzo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Data l’ubicazione geografica della località Kleinwalsertal (comune di Mittelberg) e del comune di Jungholz, in territorio austriaco ma accessibili unicamente per strada dalla Germania, il latte ivi prodotto è stato consegnato ad acquirenti tedeschi.

(2)

Da quando il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (2), modificato dal regolamento (CEE) n. 856/84 (3), ha istituito il sistema comunitario delle quote latte, il latte commercializzato dai produttori delle suddette località è stato contabilizzato per la fissazione dei quantitativi di riferimento tedeschi.

(3)

Il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio (4) ha introdotto un pagamento diretto nel settore lattiero-caseario a decorrere dal 2004. Tali pagamenti sono basati sui quantitativi di riferimento individuali dei produttori in questione, che sono gestiti dalle autorità tedesche, mentre ai sensi del suddetto regolamento il premio per i prodotti lattiero-caseari dovrebbe essere versato dalle autorità austriache nei limiti del quantitativo di riferimento nazionale per il periodo di 12 mesi 1999/2000, fissato nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 settembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (5), e del massimale di bilancio di cui all’articolo 96, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003. L’Austria ha calcolato il proprio quantitativo di riferimento nazionale e il massimale senza tener conto dei quantitativi di riferimento individuali dei produttori della località Kleinwalsertal (comune di Mittelberg) e del comune di Jungholz.

(4)

L’articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 prevede l’inserimento dei pagamenti a favore del settore lattiero-caseario nel regime di pagamento unico previsto dal medesimo regolamento a decorrere dal 2007. Tuttavia, l’articolo 62 dello stesso regolamento autorizza gli Stati membri ad anticipare detto inserimento al 2005. L’inserimento del premio per i prodotti lattiero-caseari nel regime di pagamento unico è previsto sin dal 2005 in Germania, mentre in Austria avverrà successivamente.

(5)

Ai fini di una gestione corretta e agevole del premio per i prodotti lattiero-caseari e per consentirne l’inserimento nel regime di pagamento unico, occorre modificare il regolamento (CE) n. 1782/2003 in modo che, in Germania e in Austria, i quantitativi di riferimento e i massimali di bilancio di cui all’articolo 95, paragrafo 4, e all’articolo 96, paragrafo 2, tengano conto dei quantitativi di riferimento individuali dei produttori dei suddetti territori. Di conseguenza, occorre modificare anche l’allegato I del regolamento (CE) n. 1788/2003, del 29 settembre 2003, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, al fine di convertire i quantitativi di riferimento dei produttori interessati in quantitativi di riferimento austriaci a decorrere dalla campagna lattiera 2004/2005.

(6)

Tuttavia, per i pagamenti da erogarsi nel 2004, essendo già scaduto il termine per l’inoltro delle domande, è opportuno introdurre una deroga all’articolo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1782/2003, onde autorizzare la Germania a versare il premio ai produttori dei territori austriaci di Kleinwalsertal (comune di Mittelberg) e del comune di Jungholz,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1782/2003 è modificato come segue:

1)

All’articolo 95, paragrafo 4, è aggiunto il seguente secondo comma:

«Tuttavia, per la Germania e l’Austria, il massimale fissato sulla base dei quantitativi di riferimento per il periodo di dodici mesi 1999/2000 è rispettivamente di 27 863 827,288 e di 2 750 389,712 tonnellate.»

2)

All’articolo 96, il paragrafo 2 è modificato come segue:

a)

la riga relativa alla Germania è sostituita dal testo seguente:

«Germania

101,99

204,52

306,78»;

b)

la riga relativa all’Austria è sostituita dal testo seguente:

«Austria

10,06

20,19

30,28».

Articolo 2

L’allegato I del regolamento (CE) n. 1788/2003 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 3

In deroga all’articolo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1788/2003, la Germania versa il premio per i prodotti lattiero-caseari e i pagamenti supplementari per il 2004 ai produttori dei territori austriaci di Kleinwalsertal (comune di Mittelberg) e del comune di Jungholz.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica secondo le modalità seguenti:

a)

l’articolo 1 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2005;

b)

l’articolo 2 si applica a decorrere dal 1o aprile 2004;

c)

l’articolo 3 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

C. VEERMAN


(1)  Parere espresso il 14.12.2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 148, del 28.6.1968, pag. 13. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 1255/1999 (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48).

(3)  GU L 90 dell'1.4.1984, pag. 10.

(4)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 864/2004 (GU L 161 del 30.4.2004, pag. 48).

(5)  GU L 405 del 31.12.1992, pag. 1. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 1788/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 123) e modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 739/2004 della Commissione (GU L 116 del 22.4.2004, pag. 7).


ALLEGATO

L’allegato I del regolamento (CE) n. 1788/2003 è modificato come segue:

1)

Il testo della lettera a) è modificato come segue:

a)

la riga relativa alla Germania è sostituita dal testo seguente:

«Germania

27 863 827,288»;

b)

la riga relativa all’Austria è sostituita dal testo seguente:

«Austria

2 750 389,712».

2)

Il testo della lettera b) è modificato come segue:

a)

la riga relativa alla Germania è sostituita dal testo seguente:

«Germania

27 863 827,288»;

b)

la riga relativa all’Austria è sostituita dal testo seguente:

«Austria

2 750 389,712».

3)

Il testo della lettera c) è modificato come segue:

a)

la riga relativa alla Germania è sostituita dal testo seguente:

«Germania

28 003 146,424»;

b)

la riga relativa all’Austria è sostituita dal testo seguente:

«Austria

2 764 141,661».

4)

Il testo della lettera d) è modificato come segue:

a)

la riga relativa alla Germania è sostituita dal testo seguente:

«Germania

28 142 465,561»;

b)

la riga relativa all’Austria è sostituita dal testo seguente:

«Austria

2 777 893,609».

5)

Il testo della lettera e) è modificato come segue:

a)

la riga relativa alla Germania è sostituita dal testo seguente:

«Germania

28 281 784,697»;

b)

la riga relativa all’Austria è sostituita dal testo seguente:

«Austria

2 791 645,558».


23.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 375/4


REGOLAMENTO (CE) N. 2218/2004 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2004

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 dicembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 22 dicembre 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

94,4

204

75,8

999

85,1

0707 00 05

052

97,7

999

97,7

0709 90 70

052

103,1

204

74,1

999

88,6

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052

49,7

204

47,3

220

45,0

388

50,7

448

34,4

999

45,4

0805 20 10

204

56,2

999

56,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

72,9

204

47,0

400

86,0

624

80,4

999

71,6

0805 50 10

052

47,9

528

38,8

999

43,4

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

149,8

400

80,2

404

105,4

720

63,7

999

99,8

0808 20 50

400

102,5

528

47,6

720

50,6

999

66,9


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


23.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 375/6


REGOLAMENTO (CE) N. 2219/2004 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2004

relativo alle offerte presentate nell'ambito della gara per la determinazione della sovvenzione alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi B a destinazione dell'isola della Riunione di cui al regolamento (CE) n. 2033/2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 2692/89 della Commissione, del 6 settembre 1989, recante modalità di applicazione relative alle spedizioni di riso alla Riunione (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2033/2004 della Commissione (3) ha indetto una gara per la sovvenzione alla spedizione di riso alla Riunione.

(2)

Conformemente all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2692/89, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura prevista all'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1785/2003, decidere di non dar seguito alla gara.

(3)

Tenuto conto in particolare dei criteri precisati agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2692/89, non è opportuno fissare una sovvenzione massima.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte presentate dal 13 al 16 dicembre 2004 nell'ambito della gara per la sovvenzione alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi B del codice NC 1006 20 98 a destinazione dell'isola della Riunione di cui al regolamento (CE) n. 2033/2004.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 dicembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2004.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96.

(2)  GU L 261 del 7.9.1989, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1275/2004 (GU L 241 del 13.7.2004, pag. 8).

(3)  GU L 353 del 27.11.2004, pag. 9.


23.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 375/7


REGOLAMENTO (CE) N. 2220/2004 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2004

per quanto riguarda il rilascio di titoli d'importazione per lo zucchero di canna nel quadro di alcuni contingenti tariffari e accordi preferenziali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT (2),

visto il regolamento (CE) n. 1159/2003 della Commissione, del 30 giugno 2003, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, le modalità di applicazione per l'importazione di zucchero di canna nell'ambito di taluni contingenti tariffari e accordi preferenziali, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1464/95 e (CE) n. 779/96 (3), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1159/2003 prevede le modalità relative alla determinazione degli obblighi di consegna a dazio zero dei prodotti del codice NC 1701, espresso in equivalente di zucchero bianco, per le importazioni originarie dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India.

(2)

L'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1159/2003 prevede le modalità relative alla determinazione dei contingenti tariffari a dazio zero dei prodotti del codice NC 1701 11 10, espresso in equivalente di zucchero bianco, per le importazioni originarie dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India.

(3)

L'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1159/2003 apre contingenti tariffari, a un dazio di 98 EUR per tonnellata, dei prodotti del codice NC 1701 11 10, per le importazioni originarie del Brasile, di Cuba e di altri paesi terzi.

(4)

Nella settimana dal 13 al 17 dicembre 2004, sono state presentate alle autorità competenti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1159/2003, domande di rilascio di titoli d'importazione per un quantitativo totale che supera il quantitativo dell'obbligo di consegna per un paese interessato, fissato ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1159/2003 per lo zucchero preferenziale ACP-India.

(5)

La Commissione deve pertanto fissare un coefficiente di riduzione che permetta il rilascio dei titoli proporzionalmente alla quantità disponibile e indicare che il limite in questione è stato raggiunto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli d'importazione presentate dal 13 al 17 dicembre 2004, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1159/2003, sono soddisfatte nel limite dei quantitativi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 dicembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 2).

(2)  GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.

(3)  GU L 162 dell'1.7.2003, pag. 25. Regolamento dal regolamento (CE) n. 1409/2004 (GU L 256 del 3.8.2004, pag. 11).


ALLEGATO

Zucchero preferenziale ACP—INDIA

Titolo II del regolamento (CE) n. 1159/2003

Campagna 2004/2005

Paesi

Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 13.-17.12.2004

Limite

Barbados

100

 

Belize

100

 

Congo

84,8727

Raggiunto

Figi

100

 

Guiana

100

 

India

0

Raggiunto

Costa d'Avorio

100

 

Giamaica

100

 

Kenya

100

 

Madagascar

100

 

Malawi

100

 

Maurizio

100

 

Mozambico

100

Raggiunto

S. Cristoforo e Nevis

100

 

Swaziland

100

 

Tanzania

100

 

Trinidad e Tobago

100

 

Zambia

100

 

Zimbabwe

0

Raggiunto


Zucchero preferenziale speciale

Titolo III del regolamento (CE) n. 1159/2003

Campagna 2004/2005

Paesi

Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 13.-17.12.2004

Limite

India

100

 

ACP

100

 


Zucchero concessioni CXL

Titolo IV del regolamento (CE) n. 1159/2003

Campagna 2004/2005

Paesi

Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 13.-17.12.2004

Limite

Brasile

0

Raggiunto

Cuba

100

 

Altri paesi terzi

0

Raggiunto


23.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 375/9


REGOLAMENTO (CE) N. 2221/2004 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2004

relativo all'assegnazione dei titoli di esportazione per alcuni formaggi da esportare negli Stati Uniti d'America nel 2005 nel quadro di alcuni contingenti GATT

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 30,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1847/2004 della Commissione (2) ha avviato la procedura di assegnazione dei titoli di esportazione per i formaggi da esportare negli Stati Uniti d’America nel 2005 nell’ambito di alcuni contingenti GATT.

(2)

Il regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (3), fissa all'articolo 20, paragrafo 3, i criteri da applicare ai fini dell'assegnazione di titoli provvisori nel caso in cui tali titoli siano richiesti per quantitativi di prodotti superiori a uno dei contingenti previsti per l'anno considerato. A seguito dell’allargamento della Comunità del 1o maggio 2004, l’articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 174/1999 prevede altresì misure transitorie in relazione a tali criteri per l’anno 2005.

(3)

Le domande di titoli di esportazione per taluni contingenti e gruppi di prodotti sono notevolmente aumentate e superano, talvolta di gran lunga, i quantitativi disponibili. Questo può comportare una netta riduzione dei quantitativi assegnati a ciascun richiedente, limitando quindi l'efficienza e l'efficacia del regime. Inoltre, in caso di assegnazione di quantitativi molto modesti ai singoli operatori, l'esperienza ha dimostrato che l'operatore rischia di non essere in grado di adempiere il proprio obbligo di realizzare l'esportazione, con la conseguente perdita della cauzione che ha costituito.

(4)

Per ovviare a tale situazione, è opportuno applicare una combinazione dei tre criteri enunciati all'articolo 20, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 174/1999, tenendo conto delle misure transitorie previste. Conformemente alle lettere a) e b) del comma suddetto, i titoli vanno assegnati in via prioritaria a richiedenti che hanno già operato negli Stati Uniti d'America, i cui importatori designati sono consociate e che in passato hanno esportato quantitativi dei prodotti considerati verso tale destinazione. È inoltre necessario applicare un coefficiente di riduzione in conformità della lettera c) di detto comma.

(5)

Per i gruppi di prodotti e i contingenti per i quali le domande presentate vertono su quantitativi inferiori a quelli disponibili, è opportuno, conformemente all'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 174/1999, prevedere l'assegnazione ai richiedenti dei quantitativi residui proporzionalmente ai quantitativi richiesti. L'assegnazione di tali quantitativi supplementari deve essere subordinata alla presentazione di una domanda e alla costituzione di una cauzione da parte dell'operatore interessato.

(6)

Tenuto conto del termine entro il quale occorre espletare tale procedura, secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1847/2004, è necessario che il presente regolamento sia applicato quanto prima possibile.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le domande di titoli di esportazione provvisori presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1847/2004 per i gruppi di prodotti e i contingenti identificati dai numeri 16-Tokyo, 16-, 17-, 18-, 20- e 21-Uruguay, 25-Tokyo e 25-Uruguay nella colonna 3 dell’allegato al presente regolamento sono accettate, previa applicazione dei coefficienti di assegnazione indicati nella colonna 5 dell'allegato, se provenienti:

da richiedenti che dimostrino di aver esportato negli Stati Uniti d'America i prodotti in questione nel corso di almeno uno dei tre anni precedenti e i cui importatori designati sono consociate, oppure

da richiedenti i cui importatori designati siano considerati consociate ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 3, secondo comma, lettera b), del regolamento (CE) n. 174/1999.

Le domande di cui al primo comma sono accettate, previa applicazione dei coefficienti di assegnazione indicati nella colonna 6 dell'allegato, se provenienti:

da richiedenti diversi da quelli di cui al primo paragrafo che dimostrino di aver esportato negli Stati Uniti d'America i prodotti in questione nel corso di ciascuno dei tre anni precedenti, oppure

da richiedenti ai quali non è richiesta la prova di precedenti attività di esportazione ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 3, secondo comma, lettera a), del regolamento (CE) n. 174/1999.

Le domande di cui al primo comma presentate da richiedenti diversi da quelli di cui al primo e al secondo comma sono respinte.

2.   Se il quantitativo assegnato in applicazione del paragrafo 1 è inferiore a 2 tonnellate, il richiedente ha la facoltà di ritirare la domanda. In tal caso, egli comunica la propria decisione all'autorità competente entro cinque giorni lavorativi dall’entrata in vigore del presente regolamento e la cauzione viene immediatamente svincolata.

L'autorità competente comunica alla Commissione, entro otto giorni lavorativi dall’entrata in vigore del presente regolamento, i quantitativi a cui i richiedenti hanno rinunciato e per i quali è stata svincolata la cauzione.

Articolo 2

Le domande di titoli di esportazione provvisori, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1847/2004 per il gruppo di prodotti e i contingenti identificati dai numeri 22-Tokyo e 22-Uruguay nella colonna 3 dell'allegato al presente regolamento, sono accettate per i quantitativi richiesti.

Su successiva richiesta dell'operatore, da presentarsi entro 10 giorni lavorativi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e previa costituzione della cauzione prevista, possono essere rilasciati titoli di esportazione provvisori per ulteriori quantitativi, previa applicazione dei coefficienti di assegnazione indicati nella colonna 7 dell'allegato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2004.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)  GU L 322 del 23.10.2004, pag. 19.

(3)  GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1846/2004 della Commissione (GU L 322 del 23.10.2004, pag. 16).


ALLEGATO

Identificazione del gruppo conformemente alle note complementari di cui al capitolo 4 della tariffa doganale armonizzata degli Stati Uniti d'America

Identificazione del gruppo e del contingente

Quantitativo disponibile per il 2005 (t)

Coefficiente di assegnazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1

Coefficiente di assegnazione di cui all'articolo 2

Numero della nota

Gruppo

Primo comma

Secondo comma

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

16

Not specifically provided for (NSPF)

16-Tokyo

908,877

0,1328738

0,0442913

16-Uruguay

3 446,000

0,1194816

0,0398272

17

Blue Mould

17-Uruguay

350,000

0,1534639

0,0511546

18

Cheddar

18-Uruguay

1 050,000

0,8344371

0,2781457

20

Edam/Gouda

20-Uruguay

1 100,000

0,1843369

0,0614456

21

Italian type

21-Uruguay

2 025,000

0,1447704

0,0482568

22

Swiss or Emmenthaler cheese other than with eye formation

22-Tokyo

393,006

 

 

1,1930821

22-Uruguay

380,000

 

 

1,2500000

25

Swiss or Emmenthaler cheese with eye formation

25-Tokyo

4 003,172

0,3713669

0,1237890

 

25-Uruguay

2 420,000

0,3198238

0,1066079


23.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 375/12


DIRETTIVA 2004/114/CE DEL CONSIGLIO

del 13 dicembre 2004

relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, primo comma, punto 3, lettera a), e punto 4),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

visto il parere del Comitato delle regioni (3),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di istituire progressivamente uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, il trattato prevede l'adozione di misure in materia di asilo, immigrazione e salvaguardia dei diritti dei cittadini di paesi terzi.

(2)

Il trattato prevede che il Consiglio adotti misure in materia di politica dell'immigrazione relative alle condizioni d'ingresso e di soggiorno e norme sulle procedure per il rilascio da parte degli Stati membri di visti a lungo termine e di permessi di soggiorno.

(3)

Nella riunione straordinaria di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, il Consiglio europeo ha riconosciuto la necessità di un ravvicinamento delle legislazioni nazionali relative alle condizioni di ammissione e soggiorno dei cittadini dei paesi terzi e a tal fine ha chiesto al Consiglio di adottare decisioni rapide sulla base di proposte della Commissione.

(4)

La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e ottempera ai principi sanciti dalla carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(5)

Gli Stati membri dovrebbero applicare le disposizioni della presente direttiva senza operare discriminazioni fondate su sesso, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza ad una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età o orientamento sessuale.

(6)

Uno degli obiettivi dell'azione della Comunità nel settore dell'istruzione è promuovere l'immagine dell'Europa intera in quanto centro mondiale di eccellenza per gli studi e per la formazione professionale. Favorire la mobilità dei cittadini di paesi terzi verso la Comunità per motivi di studio è un elemento chiave di questa strategia. Il ravvicinamento delle legislazioni nazionali degli Stati membri relative alle condizioni di ingresso e di soggiorno ne è parte integrante.

(7)

Le migrazioni per i motivi previsti nella presente direttiva, che sono temporanee per definizione e non dipendono dalle condizioni del mercato del lavoro nello Stato ospitante, costituiscono una forma di arricchimento reciproco per quanti migrano, per lo Stato d’origine e per lo Stato ospitante, e contribuiscono a promuovere una maggiore comprensione fra culture.

(8)

Il termine ammissione copre l'ingresso e il soggiorno di cittadini di paesi terzi ai fini previsti dalla presente direttiva.

(9)

Le nuove norme comunitarie poggiano sulla definizione delle nozioni di studente, tirocinante, istituto di insegnamento, volontari già in uso nel diritto comunitario, specie nei vari programmi comunitari diretti a promuovere la mobilità delle persone interessate (Socrate, Servizio volontario europeo, ecc.).

(10)

La durata e altre condizioni inerenti ai corsi propedeutici per gli studenti a cui si applica la presente direttiva dovrebbero essere determinate dagli Stati membri in conformità delle legislazioni nazionali.

(11)

I cittadini di paesi terzi che rientrano nella categoria dei tirocinanti non retribuiti o dei volontari e che sono considerati, in funzione della loro attività o del tipo di compensazione o retribuzione ricevuta, lavoratori ai sensi della legislazione nazionale, non rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva. L'ammissione di cittadini di paesi terzi che intendono compiere studi di specializzazione in medicina dovrebbe essere decisa dagli Stati membri.

(12)

La prova dell'accettazione dello studente da parte di un istituto di insegnamento superiore potrebbe consistere, ad esempio, in una lettera o un certificato di iscrizione.

(13)

Nella valutazione delle risorse sufficienti si può tener conto delle fellowships.

(14)

L'ammissione ai fini previsti dalla presente direttiva può essere rifiutata per motivi debitamente giustificati. In particolare l'ammissione potrebbe essere rifiutata qualora lo Stato membro ritenga, basandosi su una valutazione fattuale, che il cittadino di paesi terzi interessato costituisca una potenziale minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica. La nozione di ordine pubblico può abbracciare una condanna per aver commesso un reato grave. In tale contesto va rilevato che nel concetto di ordine pubblico e di sicurezza pubblica rientrano pure i casi in cui un cittadino di un paese terzo fa o ha fatto parte di un'organizzazione che sostiene il terrorismo, sostiene o ha sostenuto una siffatta organizzazione o nutre o ha nutrito aspirazioni estremistiche.

(15)

In caso di dubbio sui motivi della domanda di ammissione, gli Stati membri possono esigere tutte le prove necessarie per valutarne la coerenza, in particolare in base agli studi prescelti dal richiedente, al fine di lottare contro gli abusi e l'uso improprio della procedura stabilita dalla presente direttiva.

(16)

Si deve agevolare sia la mobilità degli studenti cittadini di paesi terzi che compiono gli studi in più Stati membri, sia l’ammissione dei cittadini di paesi terzi che partecipano a programmi comunitari diretti a favorire la mobilità, all'interno o in direzione della Comunità per gli scopi stabiliti nella presente direttiva.

(17)

Per permettere il primo ingresso nel loro territorio gli Stati membri dovrebbero poter rilasciare a tempo debito un permesso di soggiorno o, se rilasciano permessi di soggiorno unicamente nel loro territorio, un visto.

(18)

Per permettere agli studenti che sono cittadini di paesi terzi di coprire in parte il costo dei loro studi, dovrebbe essere consentito loro di accedere al mercato del lavoro alle condizioni fissate dalla presente direttiva. Il principio dell'accesso degli studenti al mercato del lavoro, alle condizioni di cui alla presente direttiva, dovrebbe costituire la regola generale; tuttavia, in circostanze eccezionali, gli Stati membri dovrebbero poter valutare la situazione del mercato nazionale del lavoro.

(19)

La nozione di autorizzazione preliminare comprende anche la concessione di permessi di lavoro agli studenti che intendono esercitare un'attività economica.

(20)

La presente direttiva lascia impregiudicate le legislazioni nazionali in materia di lavoro a tempo parziale.

(21)

È opportuno che le procedure di ammissione per motivi di studio, ovvero nell’ambito di programmi di scambio di alunni gestiti da organizzazioni riconosciute dagli Stati membri, possano essere accelerate.

(22)

Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché siano messe a disposizione del grande pubblico, in particolare su Internet, informazioni quanto più complete possibile e regolarmente aggiornate sugli istituti di cui alla presente direttiva, sui programmi di studio cui possono iscriversi i cittadini di paesi terzi, nonché sui requisiti e le procedure in materia di ingresso e soggiorno nel territorio a questi fini.

(23)

La presente direttiva dovrebbe lasciare del tutto impregiudicata l'applicazione del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (4).

(24)

Poiché lo scopo della presente direttiva, cioè determinare le condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi, per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato non può essere realizzato in maniera sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo delle sue dimensioni o effetti essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(25)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda, allegato al trattato sull'Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea, e senza pregiudizio dell'articolo 4 di detto protocollo, questi Stati membri non partecipano all'adozione della presente direttiva, non sono vincolati da essa né sono tenuti ad applicarla.

(26)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è vincolata da essa né è tenuta ad applicarla.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Oggetto della presente direttiva è definire:

a)

le condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi che si rechino nel territorio degli Stati membri, per un periodo superiore a tre mesi, per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato;

b)

le norme sulle procedure per l'ammissione dei cittadini di paesi terzi nel territorio degli Stati membri ai suddetti fini.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, s'intende per:

a)

«cittadino di un paese terzo», chiunque non sia cittadino dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del trattato;

b)

«studente», il cittadino di un paese terzo che sia stato accettato da un istituto di insegnamento superiore e che sia stato ammesso nel territorio di uno Stato membro per seguire, quale attività principale, un programma di studi a tempo pieno che porti al conseguimento di un titolo di istruzione superiore riconosciuto da tale Stato membro, compresi i diplomi, certificati o diplomi di dottorato in un istituto di insegnamento superiore, che può comprendere un corso propedeutico preliminare a tale istruzione, in conformità della legislazione nazionale;

c)

«alunno», il cittadino di un paese terzo che sia stato ammesso nel territorio di uno Stato membro per frequentare un programma riconosciuto di istruzione secondaria, nell’ambito di un programma di scambio fra scuole messo in atto da un'organizzazione a tal fine riconosciuta dallo Stato membro secondo la sua legislazione o prassi amministrativa;

d)

«tirocinante non retribuito», il cittadino di un paese terzo che sia stato ammesso nel territorio di uno Stato membro per effettuare un periodo di formazione non retribuita, in conformità della legislazione nazionale;

e)

«istituto», un istituto pubblico o privato riconosciuto dallo Stato membro ospitante e/o il cui programma di studi sia riconosciuto in conformità della sua legislazione o prassi amministrativa per gli scopi stabiliti nella presente direttiva;

f)

«programma di volontariato», un programma di iniziative solidali concrete, basato su un programma nazionale o comunitario che persegua obiettivi di interesse generale;

g)

«permesso di soggiorno», un'autorizzazione rilasciata dalle autorità di uno Stato membro che consente ad un cittadino di un paese terzo di soggiornare legalmente sul proprio territorio, conformemente all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1030/2002.

Articolo 3

Campo d’applicazione

1.   La presente direttiva si applica ai cittadini di paesi terzi che chiedono di essere ammessi nel territorio di uno Stato membro per motivi di studio.

Gli Stati membri possono altresì decidere di applicare la presente direttiva ai cittadini di paesi terzi che chiedono di essere ammessi per motivi di scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato.

2.   La presente direttiva non si applica:

a)

ai cittadini di paesi terzi che si trovino in uno Stato membro in qualità di richiedenti asilo, ovvero siano tutelati da forme di protezione sussidiaria o da programmi di protezione temporanea;

b)

ai cittadini di paesi terzi la cui espulsione sia stata sospesa per motivi di diritto o di fatto;

c)

ai cittadini di paesi terzi che siano familiari di cittadini dell'Unione i quali abbiano esercitato il diritto alla libera circolazione all'interno della Comunità;

d)

ai cittadini di paesi terzi titolari dello status di residente di lungo periodo in uno Stato membro, a norma della direttiva del Consiglio 2003/109/CE del 25 novembre 2003 relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (5), qualora esercitino il diritto di soggiorno in un altro Stato membro per frequentare corsi di studio o di formazione professionale.

e)

ai cittadini di paesi terzi che abbiano la qualifica di lavoratori o lavoratori autonomi ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro interessato.

Articolo 4

Disposizioni più favorevoli

1.   La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni più favorevoli vigenti in forza:

a)

di accordi bilaterali o multilaterali tra la Comunità, o la Comunità e i suoi Stati membri da una parte, e uno o più Stati terzi dall'altra; oppure

b)

di accordi bilaterali o multilaterali tra uno o più Stati membri e uno o più Stati terzi.

2.   La presente direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di introdurre o mantenere disposizioni nazionali più favorevoli alle categorie di persone cui si applica.

CAPO II

CONDIZIONI DI AMMISSIONE

Articolo 5

Principio

L'ammissione di un cittadino di un paese terzo a norma della presente direttiva è subordinata all'esame della documentazione comprovante che egli ottempera ai requisiti di cui all'articolo 6 e, a seconda della categoria di appartenenza, agli articoli da 7 a 11.

Articolo 6

Requisiti generali

1.   Il cittadino di un paese terzo che chieda di essere ammesso per i motivi specificati agli articoli da 7 a 11 deve rispondere ai seguenti requisiti:

a)

presentare un titolo di viaggio valido a norma della legislazione nazionale. Gli Stati membri possono prescrivere che il periodo di validità del titolo di viaggio sia almeno pari alla durata del soggiorno previsto;

b)

ove non abbia raggiunto la maggiore età, ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro ospitante, presentare l'autorizzazione dei genitori per il soggiorno in questione;

c)

essere coperto da un'assicurazione malattia per tutti i rischi di norma coperti per i cittadini del suo paese nello Stato membro in questione;

d)

non essere considerato una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sanità pubblica;

e)

se richiesto dallo Stato membro, esibire la prova del pagamento delle tasse dovute per l'esame della domanda in base all'articolo 20 della presente direttiva.

2.   Gli Stati membri agevolano la procedura di ammissione per i cittadini di paesi terzi di cui agli articoli da 7 a 11 che partecipano a programmi comunitari diretti a promuovere la mobilità verso o dentro la Comunità.

Articolo 7

Requisiti specifici per gli studenti

1.   Oltre ai requisiti generali previsti all'articolo 6, il cittadino di paesi terzi che chieda di essere ammesso per motivi di studio, deve soddisfare anche ai seguenti requisiti:

a)

essere accettato da un istituto di insegnamento superiore per seguire un programma di studi;

b)

esibire le prove richieste dallo Stato membro per dimostrare che disporrà, durante il soggiorno, di risorse sufficienti per provvedere al suo sostentamento, agli studi e al suo ritorno. Gli Stati membri rendono pubblico l'importo delle risorse minime mensili necessarie ai fini della presente disposizione, indipendentemente dall'esame individuale della situazione di ciascun richiedente;

c)

dimostrare, se richiesto dallo Stato membro, di avere conoscenza sufficiente della lingua in cui si tiene il programma di studi prescelto;

d)

se richiesto dallo Stato membro, esibire la prova del pagamento della tassa di iscrizione all'istituto.

2.   Per gli studenti che beneficiano automaticamente di un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi di norma coperti per i cittadini dello Stato membro interessato per il fatto di essersi iscritti a un istituto, si presume soddisfatto il requisito di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c).

Articolo 8

Mobilità degli studenti

1.   Senza pregiudizio dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'articolo 16 e dell'articolo 18, paragrafo 2), il cittadino di un paese terzo che sia già stato ammesso quale studente e che presenti domanda per seguire in un altro Stato membro una parte degli studi già cominciati, o per integrarli con un programma di studi ad essi connesso che si svolge in un altro Stato membro, è ammesso da questo Stato membro entro un termine tale da non ostacolare il compimento degli studi prescelti ma che lasci alle autorità competenti il tempo sufficiente per trattare la domanda, qualora:

a)

ottemperi ai requisiti di cui agli articoli 6 e 7 in relazione a tale Stato membro;

b)

abbia corredato la richiesta di ammissione di un fascicolo che illustri il suo intero percorso accademico e comprovi che il nuovo programma di studi prescelto è effettivamente complementare al programma di studi già completato, e

c)

partecipi ad un programma di scambio comunitario o bilaterale, ovvero sia stato ammesso come studente in uno Stato membro per almeno due anni.

2.   Le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera c), non si applicano se lo studente, nel quadro del suo programma di studi, deve obbligatoriamente seguire una parte degli studi in un istituto di un altro Stato membro.

3.   Le autorità competenti del primo Stato membro trasmettono, su richiesta delle autorità competenti del secondo Stato membro, opportune informazioni sul soggiorno dello studente nel territorio del primo Stato membro.

Articolo 9

Requisiti specifici per gli alunni

1.   Fatto salvo l'articolo 3, un cittadino di un paese terzo che chieda di essere ammesso ad un programma di scambio di alunni, deve soddisfare, oltre ai requisiti generali di cui all'articolo 6, ai seguenti requisiti:

a)

aver raggiunto l'età minima e non aver superato l'età massima fissate dallo Stato membro in questione;

b)

esibire la prova della sua accettazione da parte di un istituto di istruzione secondaria;

c)

dimostrare di partecipare a un programma riconosciuto di scambio fra scuole messo in atto da un'organizzazione riconosciuta a tal fine dallo Stato membro secondo la sua legislazione o prassi amministrativa;

d)

comprovare che l’organizzazione promotrice del programma di scambio di alunni si assume la piena responsabilità per quanto lo riguarda, per l’intero periodo di permanenza nel territorio dello Stato membro interessato, specie per quanto concerne le spese di sussistenza, il costo degli studi, le spese sanitarie e le spese per il viaggio di ritorno;

e)

alloggiare durante l’intero soggiorno in una famiglia che risponda alle condizioni stabilite dallo Stato membro interessato e che sia selezionata conformemente alle regole del programma di scambio cui partecipa l’alunno.

2.   Gli Stati membri possono limitare l'immissione di alunni che partecipano ad un programma di scambio ai cittadini di paesi terzi che offrono analoghe possibilità ai loro cittadini.

Articolo 10

Requisiti specifici per i tirocinanti non retribuiti

Fatto salvo l'articolo 3, un cittadino di un paese terzo che chieda di essere ammesso quale tirocinante non retribuito deve soddisfare, oltre ai requisiti generali di cui all'articolo 6, anche ai seguenti requisiti:

a)

aver stipulato una convenzione di formazione, eventualmente approvata dall’autorità competente dello Stato membro interessato in conformità della sua legislazione o prassi amministrativa, per effettuare un tirocinio non retribuito presso un'impresa pubblica o privata, ovvero presso un istituto di formazione professionale, pubblico o privato, riconosciuto dallo Stato membro in conformità della sua regolamentazione o prassi amministrativa;

b)

esibire le prove richieste dallo Stato membro per dimostrare che disporrà, durante il soggiorno, di risorse sufficienti per provvedere al suo sostentamento, al tirocinio e al suo ritorno. Gli Stati membri rendono pubblico l’importo delle risorse minime mensili necessarie ai fini della presente disposizione, senza pregiudizio dell'esame individuale della situazione di ciascun richiedente;

c)

se richiesto dallo Stato membro, beneficiare di una formazione linguistica di base, così da possedere le nozioni necessarie per lo svolgimento del tirocinio.

Articolo 11

Requisiti specifici per i volontari

Fatto salvo l'articolo 3, un cittadino di un paese terzo che chieda di essere ammesso quale volontario deve soddisfare, oltre ai requisiti generali di cui all'articolo 6, ai seguenti requisiti:

a)

aver raggiunto l'età minima e non avere superato l'età massima fissate dallo Stato membro interessato;

b)

esibire una convenzione stipulata con l'organizzazione promotrice del programma di volontariato prescelto nello Stato membro interessato, in cui siano specificate le funzioni del volontario, le condizioni di inquadramento di cui beneficerà per espletare tali funzioni, l'orario cui sarà tenuto, le risorse stanziate per provvedere alle sue spese di viaggio, vitto, alloggio e denaro per le piccole spese per tutta la durata del soggiorno, nonché, se del caso, la formazione che riceverà quale ausilio allo svolgimento delle sue mansioni;

c)

comprovare che l’organizzazione promotrice del programma di volontariato ha sottoscritto un’assicurazione per responsabilità civile verso terzi e si assume la piena responsabilità per quanto lo riguarda per l’intera permanenza nel territorio dello Stato membro interessato, specie per quanto concerne le spese di sussistenza, sanitarie e per il viaggio di ritorno;

d)

e, se lo Stato membro ospitante lo richiede specificamente, ricevere una formazione di base sulla lingua, la storia e le strutture politiche e sociali di tale Stato membro.

CAPO III

PERMESSI DI SOGGIORNO

Articolo 12

Permessi di soggiorno rilasciati a studenti

1.   Il permesso di soggiorno è rilasciato allo studente per un periodo pari almeno ad un anno e rinnovabile se permangono le condizioni di cui agli articoli 6 e 7. Ove il programma di studi abbia una durata inferiore a un anno, il permesso di soggiorno dura quanto il programma.

2.   Senza pregiudizio dell'articolo 16, il rinnovo del permesso di soggiorno può essere rifiutato o il documento può essere revocato nei seguenti casi:

a)

il titolare non osserva i limiti all'accesso alle attività economiche contemplati dall'articolo 17 della presente direttiva;

b)

il titolare non procede negli studi con un profitto accettabile in conformità della legislazione o della prassi amministrativa nazionale.

Articolo 13

Permesso di soggiorno rilasciato ad alunni

Il permesso di soggiorno rilasciato ad alunni è rilasciato per una durata massima di un anno.

Articolo 14

Permesso di soggiorno rilasciato a tirocinanti non retribuiti

Il periodo di validità di un permesso di soggiorno rilasciato ad un tirocinante non retribuito corrisponde alla durata del tirocinio o ad un periodo massimo di un anno. In casi eccezionali, può essere prorogato una sola volta ed esclusivamente per il tempo necessario al conseguimento di una qualifica professionale riconosciuta dallo Stato membro in conformità della sua regolamentazione o prassi amministrativa, purché il titolare continui ad ottemperare ai requisiti di cui agli articoli 6 e 10.

Articolo 15

Permesso di soggiorno rilasciato a volontari

Il permesso di soggiorno rilasciato a volontari è rilasciato solo per una durata massima di un anno. In circostanze eccezionali, se la durata del programma prescelto è superiore ad un anno, la validità del permesso di soggiorno può corrispondere al periodo in questione.

Articolo 16

Revoca o non rinnovo dei permessi di soggiorno

1.   Gli Stati membri possono revocare o rifiutare di rinnovare un permesso di soggiorno rilasciato in forza della presente direttiva se ottenuto illegalmente o se risulta chiaramente che il titolare non ha mai posseduto o non possiede più i requisiti per l'ingresso e il soggiorno di cui all'articolo 6, nonché, a seconda della categoria di appartenenza, agli articoli da 7 a 11.

2.   Gli Stati membri possono revocare o rifiutare di rinnovare un permesso di soggiorno per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o sanità pubblica.

CAPO IV

TRATTAMENTO RISERVATO AI CITTADINI DI PAESI TERZI INTERESSATI

Articolo 17

Attività economiche degli studenti

1.   Al di fuori delle ore dedicate al programma di studi fatte salve le norme e le condizioni applicabili all'attività prescelta nello Stato membro ospitante, gli studenti hanno il diritto di esercitare un'attività economica in quanto lavoratore subordinato e possono avere il diritto di esercitare un'attività economica autonoma. Può essere presa in considerazione la situazione del mercato del lavoro nello Stato membro ospitante.

Se necessario, gli Stati membri accordano agli studenti e/o ai datori di lavoro un'autorizzazione preliminare in conformità della legislazione nazionale.

2.   Ogni Stato membro fissa il limite massimo di ore per settimana o di giorni o mesi per anno in cui è permesso esercitare una siffatta attività, con un limite minimo di dieci ore per settimana, o l'equivalente in giorni o mesi per anno.

3.   Lo Stato membro ospitante può limitare l'accesso alle attività economiche nel primo anno di soggiorno.

4.   Gli Stati membri possono imporre agli studenti, eventualmente come requisito preliminare, l'obbligo di dichiarare l'esercizio di un'attività economica a un'autorità designata dallo Stato membro interessato. Questa dichiarazione può essere imposta, eventualmente come requisito preliminare, anche ai loro datori di lavoro.

CAPO V

PROCEDURA E TRASPARENZA

Articolo 18

Garanzie procedurali e trasparenza

1.   La decisione sulla domanda di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno è adottata e comunicata al richiedente entro un termine tale da non ostacolare il compimento degli studi prescelti ma che lasci alle autorità competenti un tempo sufficiente per trattare la domanda.

2.   Ove le informazioni fornite a sostegno della domanda siano insufficienti, l'esame della domanda può essere sospeso e le autorità competenti segnalano al richiedente le altre informazioni ritenute necessarie.

3.   La decisione di rifiuto della domanda di permesso di soggiorno è notificata al cittadino di un paese terzo interessato in conformità delle procedure di notifica previste dalla pertinente legislazione nazionale. Nella notifica sono indicati gli eventuali mezzi di impugnazione disponibili e i termini per proporre l'azione.

4.   Ove una domanda sia respinta o un permesso di soggiorno rilasciato in conformità della presente direttiva sia revocato, l'interessato ha diritto di proporre un'impugnazione legale dinanzi alle autorità dello Stato membro in questione.

Articolo 19

Procedura accelerata per il rilascio dei permessi di soggiorno o dei visti a studenti ed alunni

Può essere stipulata una convenzione per l'istituzione di una procedura accelerata di ammissione nel cui ambito venga rilasciato il permesso di soggiorno o il visto per il cittadino di un paese terzo interessato tra l'autorità di uno Stato membro competente per l'ingresso e il soggiorno di studenti o alunni cittadini di paesi terzi, da un lato, e, dall'altro, un istituto di insegnamento superiore o un'organizzazione che mette in atto programmi di scambio fra scuole, che siano stati riconosciuti a tal fine dallo Stato membro in conformità della sua regolamentazione o prassi amministrativa.

Articolo 20

Tasse

Gli Stati membri possono imporre ai richiedenti il pagamento di una tassa per l'esame delle domande presentate in conformità della presente direttiva.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21

Relazioni

Periodicamente, e per la prima volta entro il 12 gennaio 2010 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva negli Stati membri e propone, se del caso, le modifiche necessarie.

Articolo 22

Recepimento

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 12 gennaio 2007. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 23

Disposizioni transitorie

In deroga alle disposizioni di cui al Capo III, gli Stati membri non sono tenuti a rilasciare permessi ai sensi della presente direttiva in forma di permesso di soggiorno per un periodo fino a due anni, dopo la data stabilita nell'articolo 22.

Articolo 24

Limiti temporali

Fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2003/109/CE gli Stati membri non sono tenuti a tener conto del periodo durante il quale lo studente, l'alunno che partecipa a un programma di scambio, il tirocinante non retribuito o il volontario ha soggiornato in quanto tale nel loro territorio, al fine della concessione di ulteriori diritti ai sensi della legislazione nazionale ai cittadini di paesi terzi in questione.

Articolo 25

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 26

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

B. R. BOT


(1)  GU C 68 E del 18.3.2004, pag. 107.

(2)  GU C 133 del 6.6.2003, pag. 29.

(3)  GU C 244 del 10.10.2003, pag. 5.

(4)  GU L 157 del 15.6.2002, pag. 1.

(5)  GU L 16, del 23.1.2004, pag. 44.


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

23.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 375/19


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 16 novembre 2004

relativa alla conclusione di un accordo di cooperazione e di assistenza amministrativa reciproca in materia doganale tra la Comunità europea e il governo della Repubblica popolare cinese

(2004/889/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Nell'aprile 1993 il Consiglio ha adottato una decisione che autorizzava la Commissione a negoziare un accordo di cooperazione in materia doganale per conto della Comunità con il Canada, Hong Kong, il Giappone, la Corea e gli Stati Uniti; nel maggio 1997 tale decisione è stata estesa ai paesi ASEAN e alla Cina.

(2)

È opportuno approvare l'accordo di cooperazione e di assistenza amministrativa reciproca in materia doganale tra la Comunità europea e il governo della Repubblica popolare cinese,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato in nome della Comunità europea l'accordo di cooperazione e di assistenza amministrativa reciproca in materia doganale tra la Comunità europea e il governo della Repubblica popolare cinese.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La Commissione, assistita dai rappresentanti degli Stati membri, rappresenta la Comunità nel comitato misto di cooperazione doganale istituito a norma dell'articolo 21 dell'accordo.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(e) abilitata(e) a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 4

Il presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità, alla notifica prevista all'articolo 22 dell'accordo (1).

Fatto a Bruxelles, addì 16 novembre 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

G. ZALM


(1)  La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dal segretariato generale del Consiglio.


ACCORDO

di cooperazione e di assistenza amministrativa reciproca in materia doganale tra la Comunità europea e il governo della Repubblica popolare cinese

LA COMUNITÀ EUROPEA

e

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE

in seguito denominati le «parti contraenti»,

VISTA l'importanza delle relazioni commerciali tra la Repubblica popolare cinese e la Comunità europea, e desiderosi di contribuire, a vantaggio di entrambe le parti contraenti, allo sviluppo armonioso di dette relazioni;

CONVINTI che, per conseguire tale obiettivo, occorre impegnarsi a sviluppare la cooperazione doganale;

TENENDO CONTO dello sviluppo della cooperazione doganale tra le parti contraenti per quanto riguarda le procedure doganali;

CONSIDERANDO che le operazioni contrarie alla normativa doganale, comprese le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, ledono gli interessi economici, fiscali e commerciali di entrambe le parti contraenti, e riconoscendo l'importanza di determinare in modo accurato i dazi doganali e gli altri oneri, in particolare mediante una corretta applicazione delle norme in materia di valore in dogana, origine e classificazione tariffaria;

PERSUASI che la cooperazione tra le loro autorità amministrative competenti può rendere più efficaci gli interventi contro tali operazioni;

VISTI gli obblighi imposti dalle convenzioni internazionali che le parti contraenti hanno già accettato o cui sono soggette, nonché le attività attinenti al settore doganale intraprese dall'Organizzazione mondiale del commercio;

VISTO l'accordo di cooperazione commerciale ed economica tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare cinese firmato nel 1985,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente accordo si intende per:

a)

«normativa doganale», qualsiasi disposizione legislativa, regolamentare o altro strumento giuridicamente vincolante adottato dalla Comunità europea o dalla Repubblica popolare cinese che disciplini l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci e il loro vincolo a qualsiasi altro regime o procedura doganale, comprese le misure di divieto, di restrizione e di controllo;

b)

«autorità doganale», nella Repubblica popolare cinese, l'amministrazione generale delle dogane della Repubblica popolare cinese e, nella Comunità europea, i servizi della Commissione delle Comunità europee competenti per le questioni doganali e le autorità doganali degli Stati membri della Comunità europea;

c)

«autorità richiedente», l'autorità doganale competente all'uopo, designata da una parte contraente, che presenta una domanda di assistenza amministrativa in base al presente accordo;

d)

«autorità interpellata», l'autorità doganale competente all'uopo, designata da una parte contraente, che riceve una domanda di assistenza amministrativa in base al presente accordo;

e)

«dati personali», tutte le informazioni relative a una persona fisica identificata o identificabile;

f)

«operazione contraria alla normativa doganale», qualsiasi violazione o tentativo di violazione della normativa doganale;

g)

«persona», persona fisica o giuridica;

h)

«informazioni», dati anche non elaborati o analizzati, e documenti, relazioni e altre comunicazioni in qualsiasi formato, incluso quello elettronico, o loro copie certificate o autenticate.

Articolo 2

Applicazione territoriale

Il presente accordo si applica, da un lato, al territorio doganale della Repubblica popolare cinese e, dall'altro, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni stabilite in detto trattato.

Articolo 3

Sviluppi futuri

Le parti contraenti possono, di comune intesa, ampliare il presente accordo per potenziare e integrare la cooperazione doganale, in conformità delle rispettive normative doganali, mediante accordi su settori o temi specifici.

TITOLO II

AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO

Articolo 4

Attuazione della cooperazione e dell'assistenza

La cooperazione e l'assistenza contemplate dal presente accordo sono attuate dalle parti contraenti in conformità delle rispettive disposizioni legislative, regolamentari e altri strumenti giuridici, nonché entro i limiti della competenza e delle risorse disponibili di ciascuna.

Articolo 5

Obblighi imposti da altri accordi

1.   Tenendo conto delle competenze rispettive della Comunità europea e degli Stati membri, le disposizioni del presente accordo:

a)

non pregiudicano gli obblighi delle parti contraenti derivanti da altri accordi o convenzioni internazionali;

b)

vanno considerate complementari rispetto agli accordi di cooperazione doganale e di assistenza amministrativa reciproca già conclusi o che potrebbero essere conclusi tra singoli Stati membri e la Repubblica popolare cinese;

c)

non pregiudicano le disposizioni comunitarie relative alla comunicazione tra i servizi competenti della Commissione e le autorità doganali degli Stati membri di qualsiasi informazione ottenuta nel quadro del presente accordo che possa essere di interesse per la Comunità.

2.   Fatto salvo il paragrafo 1, le disposizioni del presente accordo prevalgono su quelle degli accordi bilaterali di cooperazione doganale e di assistenza amministrativa reciproca già conclusi o che potrebbero essere conclusi tra singoli Stati membri e la Repubblica popolare cinese, qualora le disposizioni di tali accordi risultassero incompatibili con quelle del presente accordo.

3.   Per quanto riguarda le questioni relative all'applicabilità del presente accordo, le parti contraenti si consultano per trovare una soluzione nell'ambito del comitato misto di cooperazione doganale istituito a norma dell'articolo 21 del presente accordo.

TITOLO III

COOPERAZIONE DOGANALE

Articolo 6

Ambito della cooperazione

1.   Le parti contraenti si impegnano a sviluppare la cooperazione doganale. In particolare, esse cercano di cooperare al fine di:

a)

stabilire e mantenere canali di comunicazione tra le rispettive autorità doganali per agevolare e garantire un rapido scambio di informazioni;

b)

agevolare un coordinamento efficace tra le rispettive autorità doganali;

c)

occuparsi di qualsiasi altra questione amministrativa connessa al presente accordo che possa occasionalmente richiedere la loro azione comune.

2.   Le parti contraenti si impegnano a sviluppare attività intese ad agevolare gli scambi nel settore doganale, tenendo conto delle attività svolte a tale riguardo dalle organizzazioni internazionali.

3.   Ai sensi del presente accordo, la cooperazione doganale riguarda tutte le questioni relative all'applicazione della normativa doganale.

Articolo 7

Cooperazione in materia di procedure doganali

Le parti contraenti dichiarano il proprio impegno ad agevolare la legittima circolazione delle merci e si scambiano informazioni e consulenze su misure volte a migliorare le tecniche e le procedure doganali, nonché su sistemi informatizzati, con l’intento di attuare tale impegno in conformità delle disposizioni del presente accordo.

Articolo 8

Cooperazione tecnica

Le autorità doganali delle parti contraenti possono, ove reciprocamente vantaggioso, prestarsi assistenza tecnica in campo doganale, in particolare per quanto riguarda:

a)

scambi di personale ed esperti, intesi a promuovere la reciproca comprensione delle rispettive normative, procedure e tecniche doganali;

b)

attività di formazione, intese in particolare a sviluppare le competenze dei loro funzionari delle dogane;

c)

scambi di dati professionali, scientifici e tecnici relativi alla normativa e alle procedure doganali;

d)

tecniche e metodi più efficaci di trattamento dei passeggeri e del carico;

e)

ogni altra questione amministrativa generale che possa occasionalmente richiedere azioni congiunte delle loro amministrazioni doganali.

Articolo 9

Coordinamento nell'ambito delle organizzazioni internazionali

Le autorità doganali si adoperano per sviluppare e potenziare la loro cooperazione in questioni d'interesse comune al fine di raggiungere una posizione coordinata quando tali questioni sono discusse nel quadro delle organizzazioni internazionali.

TITOLO IV

ASSISTENZA AMMINISTRATIVA RECIPROCA

Articolo 10

Campo di applicazione

1.   Le autorità doganali si prestano assistenza fornendosi le informazioni che possono contribuire a garantire la corretta applicazione della normativa doganale e a prevenire, individuare e combattere le violazioni di tale normativa.

2.   Le disposizioni del presente accordo relative all’assistenza in materia doganale si applicano a ogni autorità amministrativa delle parti contraenti competente per l'applicazione del presente accordo. Esse non pregiudicano le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale e non si applicano alle informazioni ottenute in virtù delle facoltà esercitate a richiesta di un'autorità giudiziaria.

3.   L'assistenza in materia di riscossione di diritti, tasse o ammende, l'arresto o la detenzione di persone e il sequestro o la confisca di beni non rientrano nel campo di applicazione del presente accordo.

Articolo 11

Assistenza su richiesta

1.   Su richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le fornisce tutte le informazioni pertinenti atte a consentirle di garantire la corretta applicazione della normativa doganale, in particolare informazioni riguardanti attività accertate o programmate che sono o potrebbero essere operazioni contrarie alla normativa doganale. In particolare, su richiesta, le autorità doganali si scambiano informazioni relative ad attività che potrebbero avere come risultato infrazioni nel territorio dell'altra parte, ad esempio dichiarazioni in dogana e certificati di origine inesatti, oppure fatture o altri documenti che risultano o si sospettano essere inesatti o falsificati.

2.   Su richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le comunica:

a)

se i documenti ufficiali forniti a sostegno di una dichiarazione delle merci effettuata presso l'autorità doganale della parte richiedente sono autentici;

b)

se le merci esportate dal territorio di una delle parti contraenti sono state importate legalmente nel territorio dell'altra parte contraente, precisando, se del caso, il regime doganale applicato alle stesse;

c)

se le merci importate nel territorio di una delle parti contraenti sono state esportate legalmente dal territorio dell'altra parte, precisando, se del caso, il regime doganale applicato alle stesse.

3.   Su richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata adotta, nel quadro delle sue disposizioni legislative, regolamentari o di altri strumenti giuridicamente vincolanti, le misure necessarie per assicurare una speciale sorveglianza:

a)

sulle persone riguardo alle quali si può ragionevolmente ritenere che siano o siano state coinvolte in operazioni contrarie alla legislazione doganale;

b)

sui luoghi in cui partite di merci sono state o potrebbero essere depositate o messe insieme in modo tale da far ragionevolmente ritenere che tali merci siano destinate a essere utilizzate in operazioni contrarie alla normativa doganale;

c)

sulle merci che sono o potrebbero essere trasportate in modo tale da far ragionevolmente ritenere che siano destinate a essere utilizzate in operazioni contrarie alla normativa doganale;

d)

sui mezzi di trasporto che sono o potrebbero essere utilizzati in modo tale da far ragionevolmente ritenere che siano destinati a essere utilizzati in operazioni contrarie alla normativa doganale.

Articolo 12

Assistenza spontanea

Le parti contraenti si assistono reciprocamente, di propria iniziativa e conformemente alle loro disposizioni legislative, regolamentari o ad altri strumenti giuridicamente vincolanti, qualora lo ritengano necessario per la corretta applicazione della normativa doganale, in particolare in situazioni che possano comportare un danno considerevole per l'economia, la salute pubblica, la sicurezza pubblica o altri interessi vitali dell'altra parte contraente, fornendo informazioni riguardanti:

a)

attività che sono o che sembrano essere contrarie alla normativa doganale e che possono essere di interesse per l'altra parte contraente;

b)

nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla normativa doganale;

c)

merci che risultano essere oggetto di operazioni contrarie alla normativa doganale;

d)

persone riguardo alle quali si può ragionevolmente ritenere che siano o siano state coinvolte in operazioni contrarie alla legislazione doganale;

e)

mezzi di trasporto riguardo ai quali si può ragionevolmente ritenere che siano stati, siano, ovvero possano essere utilizzati in operazioni contrarie alla normativa doganale.

Articolo 13

Forma e contenuto delle domande di assistenza

1.   Le domande formulate ai sensi del presente accordo sono presentate per iscritto e sono corredate dei documenti necessari per permettere di darvi seguito. Qualora l'urgenza della situazione lo esiga, possono essere accettate anche domande orali, le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto.

2.   Le domande presentate conformemente al paragrafo 1 devono contenere le seguenti informazioni:

a)

benestare formale dell'autorità richiedente;

b)

azione richiesta;

c)

oggetto e ragione della domanda;

d)

disposizioni legislative, regolamentari o altri strumenti giuridicamente vincolanti in causa;

e)

indicazioni il più possibile precise ed esaurienti sulle persone oggetto di indagine;

f)

sintesi dei fatti pertinenti e delle indagini già svolte.

3.   Le domande sono presentate in una lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima. Questo requisito non si applica ai documenti acclusi alla domanda di cui al paragrafo 1.

4.   Se una domanda non soddisfa i requisiti formali di cui sopra, si può chiedere che essa venga corretta o completata; nel frattempo, possono essere disposte misure precauzionali.

Articolo 14

Espletamento delle domande

1.   Per espletare le domande di assistenza, l'autorità interpellata procede, nell'ambito delle sue competenze e compatibilmente con le risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su richiesta di altre autorità della stessa parte contraente, fornendo informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o facendo procedere alle indagini opportune.

2.   Le domande di assistenza sono espletate conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari o altri strumenti giuridicamente vincolanti dell'autorità interpellata.

3.   Funzionari debitamente autorizzati di una parte contraente possono, con il consenso dell'altra parte contraente e alle condizioni da questa stabilite, essere presenti alle indagini su casi specifici condotte nella giurisdizione di quest'ultima.

4.   Qualora la domanda non possa essere espletata, tale fatto viene tempestivamente notificato all'autorità richiedente, unitamente alle motivazioni e a qualsiasi altra informazione che l'autorità interpellata ritiene possa essere utile all'autorità richiedente.

Articolo 15

Forma in cui devono essere comunicate le informazioni

1.   L'autorità interpellata trasmette per iscritto i risultati delle indagini all'autorità richiedente unitamente a documenti, copie autenticate o altro materiale pertinente.

2.   Tali informazioni possono essere fornite per via elettronica e, se necessario, sono immediatamente confermate per iscritto.

Articolo 16

Deroghe all'obbligo di prestare assistenza

1.   L'assistenza può essere rifiutata o essere subordinata all'assolvimento di talune condizioni o esigenze, qualora una parte contraente ritenga che prestare assistenza nel quadro del presente accordo:

a)

potrebbe pregiudicare la sovranità della Repubblica popolare cinese o di uno Stato membro della Comunità europea al quale è stata chiesta assistenza ai sensi del presente accordo; o

b)

potrebbe pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, in particolare nei casi di cui all'articolo 17, paragrafo 2; o

c)

violerebbe un segreto industriale, commerciale o professionale.

2.   L'assistenza può essere rinviata dall'autorità interpellata qualora interferisca in un'indagine, in un'azione giudiziaria o in un procedimento in corso. In tal caso, l'autorità interpellata consulta l'autorità richiedente per stabilire se l'assistenza possa essere fornita secondo le modalità o alle condizioni che l'autorità interpellata potrebbe esigere.

3.   Se l'autorità richiedente domanda un'assistenza che essa non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesta, lo fa presente nella sua domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere quale seguito dare a tale domanda.

4.   Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, la decisione dell'autorità interpellata e le relative motivazioni devono essere comunicate senza indugio all'autorità richiedente.

Articolo 17

Scambio di informazioni e riservatezza

1.   Tutte le informazioni comunicate, in qualsiasi forma, ai sensi del presente accordo, sono di carattere riservato o soggette a determinate restrizioni, a seconda delle norme applicabili da ciascuna parte contraente. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e beneficiano della tutela accordata a informazioni similari dalle pertinenti leggi della parte contraente che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le autorità comunitarie.

2.   I dati personali possono essere trasmessi solo se la parte contraente che li riceve si impegna a tutelarli in maniera per lo meno equivalente a quella applicabile al caso specifico nella parte contraente che li fornisce. La parte contraente che fornisce le informazioni non stipula condizioni più onerose di quelle ad esse applicabili nella sua giurisdizione. Le parti contraenti si comunicano informazioni relative alle norme in esse applicabili, comprese eventualmente le disposizioni legislative vigenti negli Stati membri della Comunità.

3.   Il presente accordo non osta a che informazioni o documenti ottenuti in conformità dell'accordo stesso siano utilizzati come elementi di prova in procedimenti amministrativi successivamente avviati in relazione a operazioni contrarie alla normativa doganale. Pertanto, le parti contraenti, nei documenti probatori, nelle relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti amministrativi, possono utilizzare come elementi di prova le informazioni ottenute e i documenti consultati in conformità delle disposizioni del presente accordo. L'autorità competente che ha fornito dette informazioni o dato accesso ai documenti viene informata di tale uso.

4.   Le informazioni ottenute sono utilizzate solo ai fini del presente accordo. Una parte contraente che voglia utilizzare tali informazioni per altri fini deve ottenere l'accordo scritto preliminare dell'autorità che le ha fornite. Tale utilizzazione è quindi soggetta a tutte le restrizioni imposte da detta autorità.

5.   Le disposizioni pratiche per l'attuazione del presente articolo vengono stabilite dal comitato misto di cooperazione doganale di cui all'articolo 21.

Articolo 18

Periti e testimoni

Un funzionario dell'autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti dell'autorizzazione concessa, in veste di perito o di testimone in procedimenti amministrativi riguardanti le materie di cui al presente accordo nel territorio dell'altra parte contraente e a produrre oggetti, documenti, ovvero loro copie autenticate, che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere precisato davanti a quale autorità amministrativa, su quale argomento e a quale titolo il funzionario sarà interrogato.

Articolo 19

Spese di assistenza

1.   Le parti contraenti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtù del presente accordo, escluse, se del caso, le spese per periti e testimoni, nonché per gli interpreti e traduttori che non dipendano da pubblici servizi.

2.   Se l'espletamento di una domanda comporta o comporterà spese consistenti o straordinarie, le parti contraenti si consultano per stabilire secondo quali modalità e condizioni la domanda sarà espletata e in che modo i costi saranno sostenuti.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20

Attuazione

1.   L'attuazione del presente accordo è affidata, da un lato, alle autorità doganali della Commissione delle Comunità europee e, se del caso, degli Stati membri della Comunità europea e, dall'altro, all'autorità doganale della Repubblica popolare cinese. Esse decidono in merito a tutte le misure e disposizioni pratiche necessarie per l'applicazione, tenendo conto delle norme vigenti, segnatamente in materia di protezione dei dati. Esse possono raccomandare agli organi competenti le modifiche che a loro parere andrebbero apportate al presente accordo.

2.   Le parti contraenti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle disposizioni di attuazione dettagliate adottate conformemente alle disposizioni del presente accordo.

Articolo 21

Comitato misto di cooperazione doganale

1.   È istituito un comitato misto di cooperazione doganale composto da rappresentanti delle autorità doganali della Repubblica popolare cinese e della Comunità europea. Il comitato si riunisce nel luogo, alla data e con l'ordine del giorno stabiliti di comune accordo.

2.   Il comitato misto di cooperazione doganale provvede tra l'altro a:

a)

assicurare il corretto funzionamento dell'accordo;

b)

esaminare tutte le questioni relative alla sua applicazione;

c)

prendere le misure necessarie alla cooperazione doganale conformemente agli obiettivi del presente accordo;

d)

scambiare opinioni su tutti i punti di comune interesse riguardanti la cooperazione doganale, comprese le misure future e le relative risorse;

e)

raccomandare soluzioni intese a favorire il conseguimento degli obiettivi del presente accordo.

3.   Il comitato misto di cooperazione doganale adotta il proprio regolamento interno.

4.   Il comitato misto di cooperazione doganale, se del caso, informa la commissione mista istituita ai sensi dell'articolo 15 dell'accordo di cooperazione commerciale ed economica tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare cinese in merito alle attività in corso nel quadro dell'accordo.

Articolo 22

Entrata in vigore e durata

1.   Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti contraenti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure all'uopo necessarie.

2.   Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo mediante notifica scritta all'altra parte. In tal caso, l'accordo cessa di essere in vigore tre mesi dopo la data della notifica. Le domande di assistenza ricevute prima della denuncia dell'accordo vengono espletate conformemente alle disposizioni del medesimo.

Articolo 23

Testi facenti fede

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua ceca, danese, estone, finnica, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e cinese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente abilitati a questo fine, hanno firmato il presente accordo.

Fatto a L'Aia, l'8 dicembre 2004.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Image

Por el Gobierno de la República Popular China

Za vládu Činské lidové republiky

For Folkerepublikken Kinas regering

Im Namen der Regierung der Volksrepublik China

Hiina Rahvavabariigi valitsuse nimel

Για την κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας

For the Government of the People's Republic of China

Pour le gouvernement de la République populaire de Chine

Per il Governo della Repubblica popolare cinese

Kīnas Tautas Republikas vārdā

Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybės vardu

A Kínai Népköztársaság kormánya részéről

Voor de Regering van de Volksrepubliek China

W imieniu rządu Chińskiej Republiki Ludowej

Pelo Governo da República Popular da China

Za vládu Činskey ľudovej republiky

Za Vlado Ljudske republike Kitajske

Kiinan kansantasavallan hallituksen puolesta

På Folkrepubliken Kinas regerings vägnar

Image

Image


23.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 375/27


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 2004

relativa al ritiro della Comunità europea dalla Convenzione sulla pesca e sulla conservazione delle risorse biologiche nel mar Baltico e nei Belt

(2004/890/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

La Comunità europea è parte contraente della convenzione sulla pesca e sulla conservazione delle risorse biologiche nel mar Baltico e nei Belt (2) («Convenzione di Danzica»).

(2)

La Convenzione di Danzica contempla, all'articolo XIX, il recesso dalla Convenzione di una parte contraente.

(3)

A norma dell'articolo 6, paragrafo 12, dell'Atto di adesione del 2003, l'Estonia, la Lettonia, la Lituania e la Polonia devono adottare le misure adatte per recedere dalla Convenzione di Danzica alla data dell'adesione o il più presto possibile dopo tale data.

(4)

In conseguenza del recesso di detti nuovi Stati membri, la Comunità e la Federazione russa rimarranno le uniche parti contraenti della Convenzione di Danzica e il 95 % circa della zona della Convenzione sarà costituita da acque comunitarie.

(5)

Il mantenimento di un'organizzazione di pesca internazionale ai fini della gestione della pesca in acque che sono interamente sotto la giurisdizione di due sole parti sarebbe sproporzionato e inefficiente. È pertanto opportuno che la Comunità receda dalla convenzione di Danzica,

DECIDE:

Articolo 1

La Comunità europea receda dalla convenzione sulla pesca e sulla conservazione delle risorse biologiche nel mar Baltico e nei Belt.

Articolo 2

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a notificare al depositario della convenzione sulla pesca e sulla conservazione delle risorse biologiche nel mar Baltico e nei Belt il recesso della Comunità europea dalla Convenzione.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

P. VAN GEEL


(1)  Parere espresso il 14 dicembre 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 237 del 26.8.1983, pag. 4.


Commissione

23.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 375/28


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 novembre 2004

che chiude la procedura d'esame concernente ostacoli agli scambi costituiti da alcune pratiche commerciali mantenute dal Canada relativamente ad alcune indicazioni geografiche di vini (1)

[notificata con il numero C(2004) 4388]

(2004/891/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti della Comunità nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) (2), in particolare l'articolo 11,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

(1)

Il 6 dicembre 2001 il CIVB (Conseil Interprofessionel du vin de Bordeaux) ha presentato una denuncia a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio (di seguito: «il regolamento»).

(2)

Nella denuncia il CIVB affermava che alle vendite comunitarie di Bordeaux e Médoc in Canada si frapponevano ostacoli agli scambi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento, vale a dire «qualsiasi pratica commerciale adottata o mantenuta da un paese terzo in relazione alla quale le norme commerciali internazionali istituiscono un diritto di agire».

(3)

I presunti ostacoli agli scambi sarebbero determinati dall'emendamento C-57 alla legge canadese sui marchi d'impresa, il quale priva le indicazioni geografiche Bordeaux e Médoc della protezione normalmente prevista dai requisiti in materia di protezione stabiliti dall'accordo dell'OMC sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPs) per le indicazioni geografiche di vini.

(4)

La Commissione ha deciso che la denuncia conteneva sufficienti elementi di prova per giustificare l'apertura di una procedura d'esame. Un avviso relativo all'apertura di tale procedura è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee  (3).

(5)

L'inchiesta ha confermato la validità giuridica dell'affermazione del denunziante secondo cui l'emendamento C-57 alla legge canadese sui marchi d'impresa viola l'articolo 23, paragrafi 1 e 2, e l'articolo 24, paragrafo 3 (la cosiddetta clausola di standstill), del TRIPs, come pure che tali violazioni non possono essere giustificate in forza dell'eccezione prevista dall'articolo 24, paragrafo 6, del medesimo accordo TRIPs.

(6)

Dalla procedura d’esame è inoltre emerso che l'emendamento C-57 comporta il rischio di effetti negativi sugli scambi per il denunziante, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, e dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento.

(7)

Il 12 febbraio 2003 il comitato consultivo istituito dal regolamento ha esaminato la relazione finale sulla procedura d'esame.

(8)

Il 24 aprile 2003 la Commissione ha siglato un accordo bilaterale con il Canada sugli scambi di vini e bevande spiritose che stabilisce, a decorrere dalla sua entrata in vigore, l'eliminazione definitiva delle denominazioni elencate come «generiche» in Canada, tra cui le denominazioni «Bordeaux», «Médoc» e «Medoc».

(9)

Il 9 luglio 2003, la Commissione ha deciso di sospendere (4) la procedura d’esame allo scopo di chiuderla non appena il Canada avesse effettivamente eliminato tali denominazioni dall’elenco delle denominazioni generiche di cui all’emendamento C-57.

(10)

Il 30 luglio 2003, il Consiglio ha approvato la conclusione, in nome della Comunità europea, dell’accordo bilaterale con il Canada sugli scambi di vino e di bevande spiritose (5). L’accordo bilaterale è entrato in vigore il 1o giugno 2004 (6).

(11)

Con ordinanza recante modifica delle sottosezioni 11.18(3) e (4) della legge sui marchi commerciali (7), il Canada ha eliminato le denominazioni Bordeaux, Médoc e Medoc dall’elenco delle denominazioni generiche di cui all’emendamento C-57.

(12)

Occorre chiudere pertanto la procedura d’esame,

DECIDE:

Articolo unico

È chiusa la procedura d'esame concernente ostacoli agli scambi costituiti da alcune pratiche commerciali mantenute dal Canada relativamente ad alcune indicazioni geografiche di vini.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2004.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione


(1)  Annulla e sostituisce la decisione 2004/806/CE della Commissione (GU L 354 del 30.11.2004, pag. 30).

(2)  GU L 349 del 31.12.1994, pag. 71. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 356/95 (GU L 41 del 23.2.1995, pag. 3).

(3)  GU C 124 del 25.5.2002, pag. 6.

(4)  GU L 170 del 9.7.2003, pag. 29.

(5)  GU L 35 del 6.2.2004, pag. 1.

(6)  L’articolo 41 dell’accordo bilaterale dispone quanto segue: «Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello durante il quale le parti contraenti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle necessarie procedure per l’entrata in vigore del presente accordo.» La notifica della Comunità europea è stata consegnata il 16 settembre 2003, mentre la risposta del Canada è stata consegnata il 26 aprile 2004.

(7)  Il ministero dell’Industria ha pubblicato l’ordinanza recante modifica delle sottosezioni 11.18(3) e (4) della legge sui marchi d’impresa nella parte II della Gazzetta del Canada del 5 maggio 2004. L’ordinanza prende effetto dalla data di registrazione, vale a dire il 22 aprile 2004.


23.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 375/30


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2004

che modifica la decisione 2004/614/CE per quanto riguarda il periodo di applicazione delle misure protettive relative all'influenza aviaria nella Repubblica sudafricana

[notificata con il numero C(2004) 5011]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/892/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 7,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (2), in particolare l'articolo 22, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione 2004/614/CE della Commissione, del 24 agosto 2004, recante misure protettive relative all'influenza aviaria ad alta patogenicità nella Repubblica sudafricana (3), la Commissione ha adottato misure di protezione relative all'influenza aviaria in alcuni branchi di ratiti della Repubblica sudafricana.

(2)

Dopo la distruzione dei ratiti e la disinfezione delle aziende infette, dovrebbero passare almeno sei mesi prima che le importazioni di carne e uova di ratiti dalla Repubblica sudafricana possano nuovamente essere ammesse nella Comunità. Vista la situazione, le misure protettive adottate dovrebbero essere prolungate.

(3)

Le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 7 della decisione 2004/614/CE, la data «1o gennaio 2005» è sostituita da «31 marzo 2005».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2004.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

(2)  GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).

(3)  GU L 275 del 25.8.2004, pag. 20.


23.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 375/31


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2004

che prevede la commercializzazione temporanea di talune sementi della specie Secale cereale che non soddisfano i requisiti della direttiva 66/402/CEE del Consiglio

[notificata con il numero C(2004) 5027]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/893/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (1), in particolare l'articolo 17,

considerando quanto segue:

(1)

In Lettonia la quantità disponibile di sementi delle varietà invernali di segala (Secale cereale) adatte alle condizioni climatiche nazionali e conformi ai requisiti fissati dalla direttiva 66/402/CEE per quanto riguarda la presenza dell’organismo nocivo Claviceps purpurea è insufficiente e non consente quindi di sopperire al fabbisogno dello Stato membro in questione.

(2)

È impossibile coprire la domanda di sementi di tali varietà in modo soddisfacente con sementi in provenienza da altri Stati membri o da paesi terzi che soddisfino tutti i requisiti fissati dalla direttiva 66/402/CEE.

(3)

È quindi opportuno che la Lettonia sia autorizzata ad ammettere, fino al 30 novembre 2004, la commercializzazione di sementi di dette specie soggette a requisiti meno rigorosi.

(4)

Occorre inoltre autorizzare altri Stati membri che sono in grado di fornire alla Lettonia sementi di detta specie a consentirne la commercializzazione, indipendentemente dal fatto che le sementi siano state raccolte in uno Stato membro o in un paese terzo previsto dalla decisione 2003/17/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi (2).

(5)

È altresì opportuno che la Lettonia svolga un ruolo di coordinatore, in modo da assicurare che il quantitativo totale di sementi autorizzato ai sensi della presente decisione non superi il quantitativo massimo fissato da quest'ultima.

(6)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La commercializzazione nella Comunità di sementi di segala invernale che non soddisfano i requisiti fissati dalla direttiva 66/402/CEE per quanto riguarda la presenza dell’organismo nocivo Claviceps purpurea è autorizzata, fino al 30 novembre 2004, secondo quanto disposto nell'allegato della presente decisione e a condizione che:

a)

il numero massimo di sclerozi o frammenti di sclerozi di Claviceps purpurea presente in un campione di 500 grammi di sementi della categoria «sementi di base» o «sementi certificate» sia uguale a 15;

b)

l’etichetta ufficiale stabilisca il numero di sclerozi o frammenti di sclerozi di Claviceps purpurea accertato nell’esame ufficiale effettuato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto E, lettera d), della direttiva 66/402/CEE;

c)

tali sementi siano state immesse per la prima volta sul mercato in conformità dell'articolo 2 della presente decisione.

Articolo 2

Ogni fornitore di sementi che intenda immettere sul mercato le sementi di cui all’articolo 1, ne chiede l'autorizzazione allo Stato membro in cui è stabilito.

Lo Stato membro interessato autorizza il fornitore a immettere le sementi sul mercato, salvo qualora:

a)

vi siano validi motivi per dubitare della capacità del fornitore di immettere sul mercato il quantitativo di sementi per il quale ha chiesto l'autorizzazione, oppure

b)

il quantitativo totale la cui commercializzazione è autorizzata in virtù della pertinente deroga superi il quantitativo massimo specificato nell'allegato.

Articolo 3

Nell'applicare le presente decisione gli Stati membri si prestano assistenza amministrativa reciproca.

La Lettonia svolge il ruolo di Stato membro coordinatore, in modo da assicurare che il quantitativo totale oggetto dell'autorizzazione non superi i quantitativi massimi indicati nell'allegato.

Qualora ricevano una domanda ai sensi dell'articolo 2, gli Stati membri comunicano senza indugio allo Stato membro coordinatore il quantitativo di sementi oggetto della domanda. Lo Stato membro coordinatore informa immediatamente lo Stato membro notificante, qualora l'autorizzazione comporti il superamento del quantitativo massimo.

Articolo 4

Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione e agli altri Stati membri i quantitativi di sementi di cui hanno autorizzato la commercializzazione ai sensi della presente decisione.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2004.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2309/66. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/61/CE (GU L 165 del 3.7.2003, pag. 23).

(2)  GU L 8 del 14.1.2003, pag. 10. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2003/403/CE (GU L 141 del 7.6.2003, pag. 23).


ALLEGATO

Specie

Varietà

Quantitativo massimo

(t)

Secale cereale

Kaupo, Puhovčanka, Valdai

800


23.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 375/33


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2004

che prevede la commercializzazione temporanea delle sementi della specie Triticum aestivum che non soddisfano i requisiti della direttiva 66/402/CEE del Consiglio

[notificata con il numero C(2004) 5028]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/894/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (1), in particolare l'articolo 17,

considerando quanto segue:

(1)

In Danimarca la quantità disponibile di sementi delle varietà invernali di frumento (Triticum aestivum) adatte alle condizioni climatiche nazionali e conformi ai requisiti di facoltà germinativa fissati dalla direttiva 66/402/CEE è insufficiente e non consente quindi di sopperire al fabbisogno di questo Stato membro.

(2)

È impossibile coprire la domanda di sementi di tali varietà in modo soddisfacente con sementi in provenienza da altri Stati membri o da paesi terzi che soddisfino tutti i requisiti fissati dalla direttiva 66/402/CEE.

(3)

È quindi opportuno che la Danimarca sia autorizzata ad ammettere, fino al 30 novembre 2004, la commercializzazione di sementi di dette specie soggette a requisiti meno rigorosi.

(4)

Occorre inoltre autorizzare altri Stati membri che sono in grado di fornire alla Danimarca sementi di detta specie a consentirne la commercializzazione, indipendentemente dal fatto che le sementi siano state raccolte in uno Stato membro o in un paese terzo previsto dalla decisione 2003/17/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi (2).

(5)

È altresì opportuno che la Danimarca svolga un ruolo di coordinatore, in modo da assicurare che il quantitativo totale di sementi autorizzato ai sensi della presente decisione non superi il quantitativo massimo fissato da quest'ultima.

(6)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La commercializzazione nella Comunità di sementi di frumento invernale che non soddisfano i requisiti di facoltà germinativa minima fissati dalla direttiva 66/402/CEE è autorizzata, fino al 30 novembre 2004, secondo quanto disposto nell'allegato della presente decisione e a condizione che:

a)

la facoltà germinativa non sia inferiore al 75 % del seme puro;

b)

l'etichetta ufficiale indichi la germinazione constatata all'atto dell'esame ufficiale effettuato in conformità dell'articolo 2, paragrafo 1, punto F, lettera d), e punto G, lettera d), della direttiva 66/402/CEE;

c)

tali sementi siano state immesse per la prima volta sul mercato in conformità dell'articolo 2 della presente decisione.

Articolo 2

Ogni fornitore di sementi che intenda immettere sul mercato le sementi di cui all’articolo 1 ne chiede l'autorizzazione allo Stato membro in cui è stabilito.

Lo Stato membro interessato autorizza il fornitore a immettere le sementi sul mercato, salvo qualora:

a)

vi siano validi motivi per dubitare della capacità del fornitore di immettere sul mercato il quantitativo di sementi per il quale ha chiesto l'autorizzazione, oppure

b)

il quantitativo totale la cui commercializzazione è autorizzata in virtù della pertinente deroga superi il quantitativo massimo specificato nell'allegato.

Articolo 3

Nell'applicare le presente decisione gli Stati membri si prestano assistenza amministrativa reciproca.

La Danimarca svolge il ruolo di Stato membro coordinatore, in modo da assicurare che il quantitativo totale oggetto dell'autorizzazione non superi i quantitativi massimi indicati nell'allegato.

Qualora ricevano una domanda ai sensi dell'articolo 2, gli Stati membri comunicano senza indugio allo Stato membro coordinatore il quantitativo di sementi oggetto della domanda. Lo Stato membro coordinatore informa immediatamente lo Stato membro notificante, qualora l'autorizzazione comporti il superamento del quantitativo massimo.

Articolo 4

Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione e agli altri Stati membri i quantitativi di sementi di cui hanno autorizzato la commercializzazione ai sensi della presente decisione.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2004.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU 125 del 11.7.1966, pag. 2309/66. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/61/CE (GU L 165 del 3.7.2003, pag. 23).

(2)  GU L 8 del 14.1.2003, pag. 10. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2003/403/CE (GU L 141 del 7.6.2003, pag. 23).


ALLEGATO

Specie

Varietà

Quantitativo massimo (t)

Triticum aestivum

Abika, Bill, Elvis, Globus, Grommit, Hattrick, Opus, Robigus, Senat, Smuggler, Solist, Tulsa, Tritex

45 000


Rettifiche

23.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 375/35


Rettifica del regolamento (CE) n. 226/2004 del Consiglio, del 10 febbraio 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 39 dell'11 febbraio 2004 )

A pagina 5, allegato I, terza colonna «Subdivisione TARIC», numero d'ordine 09.2945 relativo a «D xilosio»:

anziché:

«10»,

leggi:

«20».


Top