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Document 22003A1231(04)

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno del Marocco concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione dei protocolli agricoli dell'accordo di associazione CE-Regno del Marocco - Protocollo n. 1 relativo al regime applicabile all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli provenienti dal Marocco - Protocollo n. 3 relativo al regime applicabile all'importazione in Marocco dei prodotti agricoli provenienti dalla Comunità

OJ L 345, 31.12.2003, p. 119–149 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 048 P. 227 - 258
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 048 P. 227 - 258
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 048 P. 227 - 258
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 048 P. 227 - 258
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 048 P. 227 - 258
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 048 P. 227 - 258
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 048 P. 227 - 258
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 048 P. 227 - 258
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 048 P. 227 - 258
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 033 P. 79 - 110
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 033 P. 79 - 110
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 061 P. 149 - 179

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2003/914/oj

Related Council decision

22003A1231(04)

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno del Marocco concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione dei protocolli agricoli dell'accordo di associazione CE-Regno del Marocco - Protocollo n. 1 relativo al regime applicabile all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli provenienti dal Marocco - Protocollo n. 3 relativo al regime applicabile all'importazione in Marocco dei prodotti agricoli provenienti dalla Comunità

Gazzetta ufficiale n. L 345 del 31/12/2003 pag. 0119 - 0149


Accordo in forma di scambio di lettere

tra la Comunità europea e il Regno del Marocco concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione dei protocolli agricoli dell'accordo di associazione CE-Regno del Marocco

A. Lettera della Comunità europea

Bruxelles, ...

Signor

mi pregio far riferimento ai negoziati tenutisi ai sensi dell'articolo 16 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall'altro, in vigore dal 1o marzo 2000. L'articolo 16 precisa che la Comunità e il Marocco attuano progressivamente una maggiore liberalizzazione nei reciproci scambi di prodotti agricoli.

I suddetti negoziati si sono svolti conformemente all'articolo 18, paragrafo 1 dell'accordo di associazione che prevede che, a decorrere dal 1o gennaio 2000, la Comunità e il Marocco esaminino la situazione al fine di stabilire le misure di liberalizzazione che le due parti dovranno applicare a decorrere dal 1o gennaio 2001.

In esito a questi negoziati le due parti hanno convenuto le disposizioni seguenti:

1) I protocolli n. 1 e 3 dell'accordo di associazione sono sostituiti dai protocolli allegati.

2) All'articolo 18, paragrafo 1 dell'accordo di associazione le date "1o gennaio 2000" e "1o gennaio 2001" sono sostituite rispettivamente dalle date seguenti: "1o gennaio 2007" e "1o gennaio 2008".

3) È abrogato l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno del Marocco relativo all'articolo 1 del protocollo n. 1 e riguardante le importazioni nella Comunità di fiori e boccioli di fiori, recisi, freschi, di cui alla voce NC 0603 10 della tariffa doganale comune, allegato all'accordo di associazione.

4) Le disposizioni del presente accordo sono applicabili a decorrere dal 1o gennaio 2004, ad esclusione degli articoli 2, 4 e 5 del protocollo n. 1, che si applicano a decorrere dal 1o ottobre 2003 per quanto riguarda i pomodori.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del Suo governo sul contenuto della presente lettera.

Voglia accettare, Signor ..., l'espressione della mia profonda stima.

A nome del Consiglio dell'Unione europea

B. Lettera del Regno del Marocco

Rabat, ...

Signor

ho il piacere di comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna così formulata:

"Mi pregio far riferimento ai negoziati tenutisi ai sensi dell'articolo 16 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall'altro, in vigore dal 1o marzo 2000. L'articolo 16 precisa che la Comunità e il Marocco attuano progressivamente una maggiore liberalizzazione nei reciproci scambi di prodotti agricoli.

I suddetti negoziati si sono svolti conformemente all'articolo 18, paragrafo 1 dell'accordo di associazione che prevede che, a decorrere dal 1o gennaio 2000, la Comunità e il Marocco esaminino la situazione al fine di stabilire le misure di liberalizzazione che le due parti dovranno applicare a decorrere dal 1o gennaio 2001.

In esito a questi negoziati le due parti hanno convenuto le disposizioni seguenti:

1) I protocolli n. 1 e 3 dell'accordo di associazione sono sostituiti dai protocolli allegati.

2) All'articolo 18, paragrafo 1 dell'accordo di associazione le date '1o gennaio 2000' e '1o gennaio 2001' sono sostituite rispettivamente dalle date seguenti: '1o gennaio 2007' e '1o gennaio 2008'.

3) È abrogato l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno del Marocco relativo all'articolo 1 del protocollo n. 1 e riguardante le importazioni nella Comunità di fiori e boccioli di fiori, recisi, freschi, di cui alla voce NC 0603 10 della tariffa doganale comune, allegato all'accordo di associazione.

4) Le disposizioni del presente accordo sono applicabili a decorrere dal 1o gennaio 2004, ad esclusione degli articoli 2, 4 e 5 del protocollo n. 1, che si applicano a decorrere dal 1o ottobre 2003 per quanto riguarda i pomodori.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del Suo governo sul contenuto della presente lettera."

Mi pregio confermarLe che il Regno del Marocco è d'accordo sul contenuto di tale lettera.

Voglia accettare, Signor ..., l'espressione della mia profonda stima.

A nome del Regno del Marocco

Protocollo n. 1

relativo al regime applicabile all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli provenienti dal Marocco

Articolo 1

1. I prodotti che figurano nell'allegato I A e originari del Marocco sono ammessi all'importazione nella Comunità alle condizioni indicate in appresso e nel suddetto allegato.

2. I dazi doganali all'importazione sono eliminati o ridotti, secondo i prodotti, nelle proporzioni indicate per ciascun prodotto nella colonna a) dell'allegato I A.

Per alcuni prodotti, per i quali la tariffa doganale comune prevede l'applicazione di un dazio doganale ad valorem e di un dazio doganale specifico e che sono contrassegnati da un asterisco nelle colonne a) o c), i tassi di riduzione indicati nella colonna a) e nella colonna c) di cui al paragrafo 3 si applicano soltanto al dazio doganale ad valorem.

3. Per alcuni prodotti, i dazi doganali sono eliminati nei limiti dei contingenti tariffari indicati per ciascun prodotto nella colonna b) dell'allegato I A.

Per i quantitativi importati eccedenti i contingenti, i dazi della tariffa doganale comune sono ridotti nelle proporzioni indicate nella colonna c) del suddetto allegato.

Per il primo anno di applicazione dell'accordo, ad esclusione dei pomodori di cui alla voce NC 0702 00 00, i volumi dei contingenti tariffari per i quali il periodo di applicazione del contingente è iniziato prima della data di applicazione del presente accordo, sono calcolati proporzionalmente ai volumi di base, tenendo conto della parte del periodo trascorsa prima dell'entrata in vigore del presente accordo.

4. Per alcuni prodotti elencati nell'allegato I A e indicati nella colonna d), i volumi dei contingenti tariffari saranno oggetto di un aumento, tra il 1o gennaio 2004 e il 1o gennaio 2007, frazionato in quattro rate uguali, ciascuna corrispondente al 3 % dei volumi suddetti.

5. In caso di riduzione, da parte della Comunità, dei dazi della nazione più favorita applicati, lo smantellamento tariffario di cui alla colonna a) e alla colonna c) si applica ai suddetti dazi ridotti.

Articolo 2

1. Per i pomodori freschi o refrigerati di cui alla voce NC 0702 00 00, per ciascun periodo dal 1o ottobre al 31 maggio, di seguito denominato "campagna", nell'ambito dei seguenti contingenti tariffari, e fatta salva l'applicazione del paragrafo 2:

>SPAZIO PER TABELLA>

a) sono eliminati i dazi doganali ad valorem;

b) il prezzo d'entrata a partire dal quale i dazi specifici sono ridotti a zero, di seguito denominato "prezzo d'entrata convenuto", è fissato a 461 EUR/tonnellata.

2. Nel corso di una campagna, se i quantitativi totali di pomodori originari del Marocco messi in libera pratica nella Comunità non superano la somma dei contingenti mensili di base e del contingente supplementare in vigore per tale campagna, il contingente supplementare per la campagna successiva è quello indicato al paragrafo 1, linea A. Qualora questa condizione non fosse rispettata per una determinata campagna, il contingente supplementare per la campagna successiva è quello indicato al paragrafo 1, linea B. Tuttavia, nel valutare se la condizione in questione è stata rispettata, è ammessa una tolleranza massima dell'1 % della somma interessata.

3. Il Marocco s'impegna a garantire che l'utilizzo del contingente supplementare per un determinato mese non superi il 30 % di tale contingente.

4. I prelievi dai contingenti tariffari mensili di base applicabili durante i mesi da ottobre a dicembre e durante i mesi da gennaio a marzo sono sospesi, rispettivamente, il 15 gennaio e il secondo giorno lavorativo successivo al 1o aprile di ogni campagna. Il giorno lavorativo seguente, i servizi della Commissione determinano il saldo non utilizzato di ciascuno di tali contingenti tariffari e lo mettono a disposizione nell'ambito del contingente tariffario supplementare applicabile per la stessa campagna. A partire da tali date, i prelievi retroattivi dai contingenti tariffari mensili di base sospesi e le eventuali restituzioni dei volumi non utilizzati ai contingenti tariffari mensili sospesi si effettuano sul contingente tariffario supplementare applicabile per la stessa campagna.

Articolo 3

Per i prodotti indicati di seguito, il prezzo d'entrata convenuto a partire dal quale i dazi specifici sono ridotti a zero durante i periodi indicati corrisponde a quello indicato di seguito e i dazi doganali ad valorem sono eliminati nei limiti delle quantità e dei periodi indicati nel presente articolo.

>SPAZIO PER TABELLA>

Articolo 4

Per i prodotti di cui agli articoli 2 e 3:

- se il prezzo di una partita è inferiore del 2 %, del 4 %, del 6 % o dell'8 % al prezzo d'entrata convenuto, il dazio doganale specifico applicabile al contingente è pari, rispettivamente, al 2 %, al 4 %, al 6 % o all'8 % di tale prezzo d'entrata convenuto;

- se il prezzo d'entrata di una partita è inferiore al 92 % del prezzo d'entrata convenuto, si applica il dazio doganale specifico consolidato nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio;

- i prezzi d'entrata convenuti sono ridotti nelle stesse proporzioni e al medesimo ritmo dei prezzi d'entrata consolidati nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio.

Articolo 5

1. Il regime specifico di cui agli articoli 2 e 3 del presente protocollo ha l'obiettivo di mantenere le esportazioni tradizionali del Marocco verso la Comunità e di evitare perturbazioni dei mercati comunitari.

2. Al fine di garantire la piena realizzazione dell'obiettivo stabilito al paragrafo 1 e agli articoli 2 e 3, e onde rafforzare la stabilità del mercato e migliorare la continuità degli approvvigionamenti, le due parti si consultano a scadenza annue, nel corso del secondo trimestre dell'anno, o in qualsiasi altro momento, su richiesta di una delle parti, entro un termine massimo di 3 giorni lavorativi.

Le consultazioni riguardano gli scambi della campagna precedente e le prospettive della campagna successiva, in particolare per quanto riguarda la situazione del mercato, le previsioni di produzione, il prezzo alla produzione e all'esportazione previsto e la possibile evoluzione dei mercati.

Se opportuno, le parti prendono le misure necessarie per garantire il pieno conseguimento dell'obiettivo stabilito al paragrafo 1 e agli articoli 2 e 3 del presente protocollo.

3. Fatte salve altre disposizioni del presente accordo, qualora, dato il carattere particolarmente sensibile dei mercati agricoli, le importazioni di prodotti originari del Marocco, soggette alle concessioni riconosciute ai sensi del presente protocollo, provochino gravi perturbazioni ai mercati comunitari ai sensi dell'articolo 25 dell'accordo, le due parti avviano immediatamente consultazioni per trovare una soluzione adeguata. In attesa di tale soluzione, la Comunità può adottare le misure che ritiene necessarie.

Articolo 6

I vini originari del Marocco e recanti la menzione di vini a denominazione d'origine controllata devono essere accompagnati da un certificato attestante l'origine conforme al modello fornito nell'allegato I B del presente protocollo o dal documento V I 1 o V I 2 annotato ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 883/2001 sui certificati e le analisi richiesti per l'importazione di vini, succhi di uve e mosti di uve.

ALLEGATO A

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO 1B

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Protocollo n. 3

relativo al regime applicabile all'importazione in Marocco dei prodotti agricoli provenienti dalla Comunità

Articolo 1

1. Per i prodotti provenienti dalla Comunità indicati in allegato, i dazi doganali all'importazione in Marocco sono indicati nella colonna a) dell'allegato. Le successive riduzioni previste dal presente accordo devono essere operate secondo le percentuali indicate alle colonne c), e), g), i), k) nei limiti dei contingenti tariffari indicati alle colonne b), d), f), h) e j).

2. Fatto salvo il paragrafo 3, se, dopo la firma del presente accordo, viene applicata una riduzione tariffaria erga omnes, tale dazio ridotto sostituisce il dazio indicato alla colonna a) dell'allegato ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, a decorrere dalla data alla quale si applica la riduzione in questione.

3. Per i prodotti della voce ex 1001 90 99 indicati in allegato, il dazio indicato nella colonna a) dell'allegato medesimo è quello applicato al 1o ottobre 2003 e resterà limitato a tale livello per il calcolo della riduzione tariffaria.

Se, successivamente a tale data, il dazio è ridotto erga omnes, la percentuale indicata alle colonne c), e), g), i) e k) è modificata come segue:

- qualora venga ridotto il dazio erga omnes, la percentuale è aumentata a concorrenza dello 0,275 % per punto di riduzione;

- qualora venga successivamente aumentato il dazio erga omnes, la percentuale è diminuita a concorrenza dello 0,275 % per punto di rialzo;

- qualora si proceda a una nuova riduzione o aumento del dazio, la percentuale derivante dall'applicazione dei precedenti trattini è modificata in base alla regola applicabile.

Articolo 2

1. Per i cereali della voce ex NC 1001 90 99, la definizione del contingente tariffario fissato alla nota della pagina 2 dell'allegato si baserà sulla produzione marocchina per l'anno in corso prevista e resa nota dalle autorità marocchine nel mese di maggio. Tale contingente è eventualmente adeguato alla fine di luglio in seguito ad un comunicato delle autorità marocchine, nel quale viene fissato il volume definitivo della produzione marocchina. Il risultato di tale adeguamento può tuttavia essere aumentato o diminuito, di comune accordo dalle parti, di un 5 % in funzione dei risultati delle consultazioni di cui al paragrafo 2.

Il contingente tariffario di cui sopra non si applica ai mesi di giugno e luglio. Nel corso delle consultazioni previste al paragrafo seguente le parti decidono di esaminare la possibilità di estendere i termini alla luce delle previsioni del mercato marocchino. L'estensione in questione non può tuttavia superare il 31 agosto.

2. Al fine della gestione delle disposizioni di cui al paragrafo 1 e per garantire l'approvvigionamento del mercato marocchino, la sua stabilità e continuità e per stabilizzare i prezzi di tale mercato e mantenere i tradizionali flussi di scambi, in questo settore si applica il seguente regime di cooperazione:

Prima dell'inizio di ciascuna campagna di commercializzazione, al massimo nel corso della seconda quindicina del mese di maggio, le due parti si consultano.

Nel corso delle consultazioni viene esaminata la situazione del mercato dei cereali; in particolare vengono discusse le previsioni di produzione del grano tenero marocchino, la situazione delle giacenze, il consumo, i prezzi previsti alla produzione, le prospettive di andamento del mercato e le possibilità di adeguamento dell'offerta alla domanda.

3. Se, dopo l'entrata in vigore del presente accordo, per i cereali di cui alla voce ex NC 1001 90 99 il Marocco concede una riduzione tariffaria più consistente ad un paese terzo nell'ambito di un accordo internazionale, s'impegna a concedere autonomamente la stessa riduzione tariffaria anche alla Comunità.

Articolo 3

Fatte salve altre disposizioni del presente accordo, qualora, dato il carattere particolarmente sensibile dei mercati agricoli, le importazioni di prodotti originari della Comunità, soggette alle concessioni riconosciute ai sensi del presente protocollo, provochino gravi perturbazioni ai mercati del Marocco ai sensi dell'articolo 25 dell'accordo, le due parti avviano immediatamente consultazioni per trovare una soluzione adeguata. In attesa di tale soluzione, il Marocco può adottare le misure che ritiene necessarie.

ALLEGATO

>SPAZIO PER TABELLA>

(e) Questo tasso è applicato al valore doganale. Se il valore dichiarato è inferiore a 3500 Dh/t, viene applicato un dazio d'importazione supplementare del 123 % alla differenza tra la soglia fissata (3500 Dh/t) e il valore dichiarato.

Dichiarazione congiunta

Le parti concordano di riesaminare la situazione delle preferenze tariffarie istituite dal protocollo n. 3, in particolare per i seguenti prodotti: grassi e oli vegetali e animali delle voci NC 1515 19 10, 1515 90 60, 1515 90 99, 1516 10 90, 1516 20 95, 1516 20 96, 1516 20 98 e zuccheri di barbabietola della voce 1701 12 90, conformemente all'obiettivo previsto dall'articolo 16 dell'accordo di associazione.

Dichiarazione congiunta

Le parti prendono atto che il presente accordo sarà applicato dal Regno del Marocco nell'ambito di una procedura di aggiudicazione delle licenze d'importazione per la gestione dei contingenti preferenziali.

Qualora tale procedura venga modificata o sia introdotto un sistema di pagamento diretto, le parti stabiliscono di avviare consultazioni a norma dell'articolo 20 dell'accordo di associazione.

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