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Document 22003A1231(01)

Accordo in materia di pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Mozambico

OJ L 345, 31.12.2003, p. 45–47 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 006 P. 246 - 248
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 006 P. 246 - 248
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 006 P. 246 - 248
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 006 P. 246 - 248
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 006 P. 246 - 248
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 006 P. 246 - 248
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 006 P. 246 - 248
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 006 P. 246 - 248
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 006 P. 246 - 248
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 007 P. 103 - 105
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 007 P. 103 - 105

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

Related Council regulation

22003A1231(01)

Accordo in materia di pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Mozambico

Gazzetta ufficiale n. L 345 del 31/12/2003 pag. 0045 - 0047


Accordo in materia di pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Mozambico

LA COMUNITÀ EUROPEA, in appresso denominata la "Comunità", e

da una parte, e

LA REPUBBLICA DEL MOZAMBICO, in appresso denominata "il Mozambico",

dall'altra,

in appresso denominate "le parti",

CONSIDERANDO le intense relazioni di cooperazione esistenti tra la Comunità e il Mozambico, in particolare nell'ambito della Convenzione di Lomé e di Cotonou, nonché il loro desiderio comune di rafforzare tali relazioni,

VISTE le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare,

CONSAPEVOLI dell'importanza dei principi stabiliti dal Codice di condotta per una pesca responsabile adottato durante la conferenza della FAO del 1995,

DETERMINATE a cooperare, nel reciproco interesse, a favore della conservazione a lungo termine e dello sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marittime,

DESIDEROSE di stabilire le modalità e le condizioni relative alle attività e alla cooperazione nel settore della pesca, nel reciproco interesse delle parti,

CONVINTE che tale cooperazione gioverà al reciproco interesse e alla realizzazione dei rispettivi obiettivi in materia economica e sociale,

RISOLUTE a promuovere una cooperazione economica più stretta nel settore dell'industria della pesca e delle attività correlate, mediante la creazione e lo sviluppo di società miste tra imprese delle due parti,

DECISE a promuovere la cooperazione nel settore della pesca e delle attività correlate,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Il presente accordo stabilisce i principi, le norme e le procedure che disciplinano:

- la cooperazione economica, finanziaria, tecnica e scientifica nel settore della pesca, nell'intento di garantire la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse ittiche e di sviluppare il settore mozambicano della pesca,

- le condizioni di accesso dei pescherecci comunitari alle acque mozambicane,

- le associazioni tra imprese con l'obiettivo di sviluppare, nell'interesse comune, il settore della pesca e le attività correlate.

Articolo 2

Ai fini dell'applicazione del presente accordo si intende per:

a) "autorità mozambicane": il ministero per la Pesca della Repubblica del Mozambico;

b) "autorità comunitarie": la Commissione delle Comunità europee;

c) "peschereccio comunitario": un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro della Comunità e registrato nella Comunità;

d) "società mista": una società commerciale costituita in Mozambico da armatori o da imprese nazionali delle parti per l'esercizio della pesca o di attività correlate;

e) "commissione mista": una commissione costituita da rappresentanti della Comunità e del Mozambico incaricati di sorvegliare l'applicazione e l'interpretazione del presente accordo.

Articolo 3

1. Il Mozambico si impegna ad autorizzare le navi comunitarie ad esercitare le attività di pesca nella propria zona di pesca, conformemente alle disposizioni del presente accordo, compreso il protocollo e l'allegato.

2. Le attività di pesca previste dal presente accordo sono soggette alla legislazione e alla normativa in vigore in Mozambico.

Articolo 4

1. La Comunità si impegna ad adottare tutte le misure opportune per garantire che i propri pescherecci rispettino le disposizioni del presente accordo, come pure la legislazione concernente la pesca nelle acque soggette alla giurisdizione del Mozambico.

2. Le autorità del Mozambico notificano alla Commissione delle Comunità europee qualsiasi modifica della suddetta legislazione.

Articolo 5

1. La Comunità versa al Mozambico una compensazione finanziaria, conformemente alle modalità e alle condizioni di accesso alle zone di pesca mozambicane definite nel protocollo e negli allegati.

2. Tale compensazione finanziaria è versata annualmente per sostenere i programmi e le azioni attuati dal Mozambico nel settore della gestione e dell'amministrazione della pesca, della conservazione e dello sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche e dello sviluppo del settore della pesca mozambicano.

Articolo 6

1. In caso di gravi circostanze non dovute a fenomeni naturali e che impediscono l'esercizio delle attività di pesca nelle zone di pesca del Mozambico, la Comunità può sospendere, dopo una consultazione tra le parti, il pagamento della compensazione finanziaria.

2. Una volta normalizzatasi la situazione, il pagamento della compensazione finanziaria può riprendere, dopo che le parti si sono consultate ed hanno convenuto che la situazione è tale da consentire il normale esercizio delle attività di pesca.

3. La validità delle licenze concesse alle navi comunitarie a norma dell'articolo 8 è prorogata di una durata pari al periodo di sospensione delle attività di pesca.

Articolo 7

1. Le attività di pesca esercitate dalle navi comunitarie nelle acque mozambicane sono subordinate ad un regime di licenze conforme alla legislazione mozambicana in vigore.

2. La procedura che consente di ottenere una licenza di pesca per una nave, le tasse applicabili e le modalità di pagamento per l'armatore sono definite nell'allegato del protocollo.

Articolo 8

1. Qualora considerazioni legate alla conservazione e alla salvaguardia delle risorse della pesca del Mozambico motivino l'adozione di misure di gestione che potrebbero incidere sulle attività di pesca dei pescherecci comunitari operanti nell'ambito del presente accordo, le parti si consultano per adeguare il protocollo e i relativi allegati.

2. Conformemente alla legislazione nazionale, le disposizioni adottate dalle autorità mozambicane per regolamentare la pesca ai fini della conservazione delle risorse della pesca dovranno basarsi su criteri scientifici obiettivi. Tali disposizioni non possono essere discriminatorie nei confronti delle navi comunitarie, fatti salvi gli accordi conclusi tra paesi in via di sviluppo di una stessa regione geografica ed in particolare gli accordi di reciprocità in materia di pesca.

Articolo 9

1. Le parti promuovono la cooperazione economica, scientifica e tecnica nel settore della pesca e nei settori connessi. Esse si consultano nell'intento di coordinare le varie azioni previste dal presente accordo.

2. Le parti promuovono lo scambio di informazioni sulle tecniche e gli attrezzi da pesca, i metodi di conservazione e i procedimenti industriali di trasformazione dei prodotti della pesca.

3. Le parti si adoperano per creare condizioni tali da promuovere le relazioni tra le loro imprese nel campo tecnico, economico e commerciale.

4. Le parti si impegnano a concertarsi direttamente, oppure in seno ad organizzazioni internazionali competenti, per garantire la gestione e la conservazione delle risorse biologiche nell'Oceano Indiano, nonché la cooperazione nell'ambito delle ricerche scientifiche in questo campo.

Articolo 10

1. Le parti promuovono la creazione di società miste che perseguono un interesse comune, con l'obiettivo di sviluppare, in Mozambico, le attività di pesca e le attività correlate.

2. Il trasferimento di navi comunitarie verso società miste e la creazione di società miste in Mozambico sono effettuate rispettando scrupolosamente la legislazione mozambicana e la legislazione comunitaria in vigore.

Articolo 11

È costituita una commissione mista incaricata di sorvegliare l'applicazione del presente accordo. I compiti di questa commissione mista consistono essenzialmente nel:

1) controllare l'esecuzione, l'interpretazione e l'applicazione dell'accordo ed in particolare l'attuazione dei programmi e delle azioni previsti dall'articolo 5 e descritti nel protocollo allegato;

2) garantire i necessari contatti sui problemi di comune interesse in materia di pesca;

3) servire da organo di conciliazione per le controversie che potrebbero derivare dall'interpretazione o dall'applicazione dell'accordo;

4) riconsiderare eventualmente il livello delle possibilità di pesca e, di conseguenza, della compensazione finanziaria.

La commissione mista si riunisce almeno una volta all'anno, alternativamente in Mozambico e nella Comunità. Essa si riunisce in sessione straordinaria su richiesta di una delle parti.

Articolo 12

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea e alle condizioni ivi stabilite e, dall'altra, al territorio della Repubblica del Mozambico.

Articolo 13

1. Il presente accordo si applica per un periodo di tre anni a decorrere dalla sua entrata in vigore; esso è rinnovabile per periodi supplementari di tre anni, salvo denuncia di una delle parti notificata per iscritto almeno sei mesi prima dello scadere del periodo iniziale o di ogni periodo supplementare.

2. Qualora una delle parti denunci il presente accordo, vengono avviate consultazioni tra le parti.

Articolo 14

Il protocollo e l'allegato costituiscono parte integrante del presente accordo.

Articolo 15

Il presente accordo, redatto in duplice esemplare in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede, entra in vigore alla data in cui le parti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure all'uopo necessarie.

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