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Document 22003A1223(01)

Accordo tra la Comunità europea e l'Australia che modifica l'accordo sugli scambi di vino

OJ L 336, 23.12.2003, p. 100–100 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 048 P. 155 - 155
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 048 P. 155 - 155
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 048 P. 155 - 155
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 048 P. 155 - 155
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 048 P. 155 - 155
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 048 P. 155 - 155
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 048 P. 155 - 155
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 048 P. 155 - 155
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 048 P. 155 - 155
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 052 P. 40 - 40
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 052 P. 40 - 40
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 030 P. 164 - 164

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2010; abrog. impl. da 22009A0130(01)

Related Council decision

22003A1223(01)

Accordo tra la Comunità europea e l'Australia che modifica l'accordo sugli scambi di vino

Gazzetta ufficiale n. L 336 del 23/12/2003 pag. 0100 - 0100


Accordo

tra la Comunità europea e l'Australia che modifica l'accordo sugli scambi di vino

La COMUNITÀ EUROPEA, in seguito denominata "Comunità", da un lato,

e

l'AUSTRALIA, dall'altro,

visto l'accordo tra la Comunità e l'Australia sugli scambi di vino, firmato a Bruxelles e a Camberra rispettivamente il 26 e il 31 gennaio 1994, modificato da ultimo dall'accordo del 6 agosto 2002,

considerando quanto segue:

L'accordo prevede nell'allegato I, punto 1, lettera b), che sono autorizzate le resine per lo scambio di cationi per favorire la stabilizzazione dei vini australiani importati e commercializzati nella Comunità; tale autorizzazione è concessa in via provvisoria fino al 30 giugno 2003.

In attesa di una decisione definitiva in merito al trattamento con resine per lo scambio di cationi, appare opportuno prorogare fino al 30 giugno 2004 l'autorizzazione di tale trattamento per i vini australiani,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

L'accordo tra la Comunità e l'Australia sugli scambi di vino, firmato a Bruxelles e a Camberra rispettivamente il 26 e il 31 gennaio 1994, modificato da ultimo dall'accordo del 6 agosto 2002, è modificato come segue:

Nell'allegato I, punto 1, lettera b), la data del "30 giugno 2003" è sostituita dalla data "30 giugno 2004".

Articolo 2

Il presente accordo entra in vigore il 1o luglio 2003.

Articolo 3

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua danese, inglese, finlandese, francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, tutti i testi facenti ugualmente fede.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti debitamente abilitati hanno firmato il presente accordo.

Fatto a Bruxelles, addì 10 dicembre 2003.

Per l'Australia

Michael J. Taylor

Per la Comunità europea

José Manuel Silva Rodriguez

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