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Document 32003R2266

Regolamento (CE) n. 2266/2003 della Commissione, del 19 dicembre 2003, che abroga il regolamento (CE) n. 1119/2003 relativo alla sospensione della pesca del merlano da parte delle navi battenti bandiera dei Paesi Bassi

OJ L 336, 23.12.2003, p. 22–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2266/oj

32003R2266

Regolamento (CE) n. 2266/2003 della Commissione, del 19 dicembre 2003, che abroga il regolamento (CE) n. 1119/2003 relativo alla sospensione della pesca del merlano da parte delle navi battenti bandiera dei Paesi Bassi

Gazzetta ufficiale n. L 336 del 23/12/2003 pag. 0022 - 0022


Regolamento (CE) n. 2266/2003 della Commissione

del 19 dicembre 2003

che abroga il regolamento (CE) n. 1119/2003 relativo alla sospensione della pesca del merlano da parte delle navi battenti bandiera dei Paesi Bassi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003(2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1119/2003 della Commissione(3) prevede la sospensione della pesca del merlano nelle acque della zona CIEM VII b-k da parte di navi battenti bandiera dei Paesi Bassi o immatricolate nei Paesi Bassi.

(2) Il 23 giugno 2003, il Regno Unito ha trasferito ai Paesi Bassi 100 tonnellate di merlano nelle acque della zona CIEM VII b-k. È opportuno quindi autorizzare la pesca del merlano nelle acque della zona CIEM VII b-k da parte di navi battenti bandiera dei Paesi Bassi o immatricolate nei Paesi Bassi. Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 1119/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1119/2003 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 27 giugno 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2003.

Per la Commissione

Jörgen Holmquist

Direttore generale della Pesca

(1) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

(2) GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

(3) GU L 158 del 27.6.2003, pag. 43.

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