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Document 32003R2264
Commission Regulation (EC) No 2264/2003 of 22 December 2003 prohibiting fishing for cod by vessels flying the flag of the United Kingdom
Regolamento (CE) n. 2264/2003 della Commissione, del 22 dicembre 2003, relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera del Regno Unito
Regolamento (CE) n. 2264/2003 della Commissione, del 22 dicembre 2003, relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera del Regno Unito
OJ L 336, 23.12.2003, p. 20–20
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2003
Regolamento (CE) n. 2264/2003 della Commissione, del 22 dicembre 2003, relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera del Regno Unito
Gazzetta ufficiale n. L 336 del 23/12/2003 pag. 0020 - 0020
Regolamento (CE) n. 2264/2003 della Commissione del 22 dicembre 2003 relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera del Regno Unito LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1954/2003(2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 2341/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, che stabilisce, per il 2003, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1754/2003(4), prevede dei contingenti di merluzzo bianco per il 2003. (2) Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato. (3) Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di merluzzo bianco nelle acque della zona CIEM I, II (acque norvegesi) da parte di navi battenti bandiera del Regno Unito o immatricolate nel Regno Unito hanno esaurito il contingente assegnato per il 2003. Il Regno Unito ha vietato la pesca di questo stock a partire dal 26 novembre 2003. Occorre pertanto fare riferimento a tale data, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Si ritiene che le catture di merluzzo bianco nelle acque della zona CIEM I, II (acque norvegesi), eseguite da navi battenti bandiera del Regno Unito o immatricolate nel Regno Unito abbiano esaurito il contingente assegnato al Regno Unito per il 2003. È proibita la pesca del merluzzo bianco nelle acque della zona CIEM I, II (acque norvegesi), effettuata da navi battenti bandiera del Regno Unito o immatricolate nel Regno Unito, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questo stock catturato da parte delle navi suddette dopo la data di applicazione del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 26 novembre 2003. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2003. Per la Commissione Jörgen Holmquist Direttore generale della Pesca (1) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. (2) GU L 289 del 7.11.2003, pag. 1. (3) GU L 356 del 31.12.2002, pag. 12. (4) GU L 252 del 4.10.2003, pag. 1.