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Document 32003D0751

2003/751/CE: Decisione n. 189, del 18 giugno 2003, volta a sostituire la tessera europea d'assicurazione malattia ai moduli necessari all'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 del Consiglio per quanto riguarda l'accesso alle cure durante un soggiorno temporaneo in uno Stato membro diverso dallo Stato competente o di residenza (Testo rilevante ai fini del SEE e dell'accordo UE/Svizzera.)

OJ L 276, 27.10.2003, p. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/751/oj

32003D0751

2003/751/CE: Decisione n. 189, del 18 giugno 2003, volta a sostituire la tessera europea d'assicurazione malattia ai moduli necessari all'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 del Consiglio per quanto riguarda l'accesso alle cure durante un soggiorno temporaneo in uno Stato membro diverso dallo Stato competente o di residenza (Testo rilevante ai fini del SEE e dell'accordo UE/Svizzera.)

Gazzetta ufficiale n. L 276 del 27/10/2003 pag. 0001 - 0003


Decisione n. 189

del 18 giugno 2003

volta a sostituire la tessera europea d'assicurazione malattia ai moduli necessari all'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 del Consiglio per quanto riguarda l'accesso alle cure durante un soggiorno temporaneo in uno Stato membro diverso dallo Stato competente o di residenza

(Testo rilevante ai fini del SEE e dell'accordo UE/Svizzera)

(2003/751/CE)

LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA,

visto l'articolo 81, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regolamenti di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità(1), in base al quale spetta alla commissione amministrativa trattare per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti ogni questione amministrativa derivante dal regolamento (CEE) n. 1408/71 e dagli ulteriori regolamenti,

visto l'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità(2), in base al quale spetta alla commissione amministrativa definire i modelli dei certificati, attestati, dichiarazioni, domande ed altri documenti necessari all'applicazione dei regolamenti,

visto l'articolo 117 del regolamento (CEE) n. 574/72, in base al quale la commissione amministrativa provvede ad adattare all'elaborazione elettronica dei dati i modelli di certificati, attestati, dichiarazioni, domande ed altri documenti, nonché le operazioni e metodi di trasmissione dei dati previsti per l'applicazione dei regolamenti,

considerando quanto segue:

(1) Nel quadro del regolamento (CEE) n. 1408/71, i moduli attuali permettono alle persone rientranti nel campo d'applicazione del regolamento di avere diritto alla presa in carico delle cure sanitarie in caso di soggiorno temporaneo in uno Stato membro diverso dallo stato competente o, per quanto riguarda i titolari di pensione o di rendita ed i familiari che non risiedono nello stesso Stato membro del lavoratore, in uno Stato membro diverso dallo stato di residenza.

(2) Il Consiglio europeo di Barcellona del 15 e 16 marzo 2002 ha deciso che "la tessera di assicurazione sanitaria europea sostituirà i moduli attualmente necessari per beneficiare dei trattamenti sanitari in un altro Stato membro. A tal fine la Commissione presenterà una proposta prima del Consiglio europeo di primavera del 2003. La tessera semplificherà le procedure ma non modificherà i diritti e gli obblighi esistenti" (punto 34).

(3) Alla luce della diversità delle situazioni nazionali per quanto riguarda l'utilizzo di tessere sanitarie o di assicurazione malattia, la tessera europea di assicurazione malattia (qui di seguito denominata "tessera europea") dovrebbe essere introdotta, inizialmente, in un formato che permetta la lettura ad occhio nudo dei dati necessari per la concessione ed il rimborso delle cure sanitarie. Inoltre, tali informazioni possono essere integrate in un supporto elettronico alla tessera; il ricorso a un tale supporto verrà comunque generalizzato in una fase successiva della tessera europea.

(4) La tessera europea d'assicurazione malattia deve essere creata in base ad un modello unico definito dalla commissione amministrativa, il che dovrebbe contribuire, da una parte, ad agevolare l'accesso alle cure sanitarie e, dall'altra, a migliorare la prevenzione dell'uso irregolare, abusivo o fraudolento della tessera.

(5) Le istituzioni degli Stati membri determinano la durata della validità delle tessere europee da essi rilasciate. La durata della validità della tessera tiene conto in particolare della durata prevista dell'apertura dei diritti dell'assicurato.

(6) Quando circostanze eccezionali impediscono all'interessato di presentare la tessera europea, gli viene rilasciato un certificato provvisorio sostitutivo di durata limitata. Circostanze "eccezionali" possono essere il furto o la perdita della tessera europea oppure la partenza in tempi troppo brevi per potere ottenere una tessera europea.

(7) La commissione amministrativa raccomanda l'elaborazione di decisioni del Comitato misto SEE e del Comitato misto UE-Svizzera miranti a trarre le dovute conseguenze dalla sostituzione della tessera europea ai moduli necessari all'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 per quanto riguarda l'accesso alle cure durante un soggiorno temporaneo in uno Stato membro diverso dallo stato competente o di residenza,

DECIDE:

Articolo 1

La tessera europea d'assicurazione malattia (qui di seguito denominata "la tessera europea") sostituirà progressivamente i moduli previsti dai regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 per poter beneficiare delle prestazioni per cure sanitarie in occasione di un soggiorno temporaneo in uno Stato membro diverso dallo stato competente o di residenza. Le varie tappe della sostituzione di tali moduli saranno oggetto di decisioni successive della commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti.

Articolo 2

1. La durata della validità della tessera europea è determinata dall'istituzione che la rilascia.

2. L'istituzione del luogo di soggiorno è rimborsata, ai sensi delle norme vigenti, del costo delle cure prestate sulla base di una tessera europea in corso di validità.

Articolo 3

La tessera europea può essere emessa nella forma di tessera distinta oppure essere inserita sul retro della(e) tessera(e) d'assicurazione malattia esistente(i) negli Stati membri.

Articolo 4

La tessera europea è una tessera personale ed individuale.

Articolo 5

Quando circostanze eccezionali impediscono ad una persona assicurata di presentare la tessera europea, le viene rilasciato un certificato provvisorio sostitutivo di durata limitata.

Articolo 6

1. La tessera europea e il certificato provvisorio sostitutivo sono emessi in base ad un modello unico e corrispondono alle caratteristiche e alle specificazioni definite con decisione della commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti.

2. La tessera europea contiene i dati seguenti:

- cognome e nome del titolare della tessera,

- numero d'identificazione personale del titolare della tessera o, quando questo numero non esiste, numero d'identificazione della persona assicurata da cui derivano i diritti del titolare della tessera,

- data di nascita del titolare della tessera,

- data di scadenza della tessera,

- codice ISO dello Stato membro che rilascia la tessera,

- numero d'identificazione e acronimo dell'istituzione competente,

- numero progressivo della tessera.

Articolo 7

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essa è applicabile a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione.

Il presidente della commissione amministrativa

Theodora Tsotsorou

(1) GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1386/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 187 del 10.7.2001, pag. 1).

(2) GU L 74 del 27.3.1971, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 410/2002 della Commissione (GU L 62 del 5.3.2002, pag. 17).

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