EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1655

Regolamento (CE) n. 1655/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica il regolamento (CEE) n. 337/75 relativo all'istituzione di un Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale e che abroga il regolamento (CEE) n. 1416/76

OJ L 245, 29.9.2003, p. 41–43 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 004 P. 368 - 370
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 004 P. 368 - 370
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 004 P. 368 - 370
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 004 P. 368 - 370
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 004 P. 368 - 370
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 004 P. 368 - 370
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 004 P. 368 - 370
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 004 P. 368 - 370
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 004 P. 368 - 370
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 006 P. 237 - 239
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 006 P. 237 - 239
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 006 P. 152 - 154

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/02/2019; abrog. impl. da 32019R0128

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1655/oj

32003R1655

Regolamento (CE) n. 1655/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica il regolamento (CEE) n. 337/75 relativo all'istituzione di un Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale e che abroga il regolamento (CEE) n. 1416/76

Gazzetta ufficiale n. L 245 del 29/09/2003 pag. 0041 - 0043


Regolamento (CE) n. 1655/2003 del Consiglio

del 18 giugno 2003

che modifica il regolamento (CEE) n. 337/75 relativo all'istituzione di un Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale e che abroga il regolamento (CEE) n. 1416/76

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 279 e 308,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

visto il parere della Corte dei conti(3),

considerando quanto segue:

(1) È opportuno armonizzare talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio, del 10 febbraio 1975, relativo all'istituzione di un centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale(4), con il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(5) (qui di seguito denominato "regolamento finanziario generale"), in particolare con l'articolo 185. Conformemente a detto articolo, il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale deve adottare un regolamento finanziario conforme al regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(6). Di conseguenza, il regolamento (CEE) n. 1416/76 del Consiglio del 1o giugno 1976, recante le disposizioni finanziarie applicabili al Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale(7) deve essere abrogato a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento finanziario adottato dal consiglio di amministrazione di detto Centro.

(2) I principi generali e i limiti che disciplinano il diritto di accesso ai documenti, previsto dall'articolo 255 del trattato CE, sono stati definiti dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione(8).

(3) In occasione dell'adozione del regolamento (CE) n. 1049/2001 le tre istituzioni hanno convenuto, con una dichiarazione comune, che le agenzie e organismi analoghi dovrebbero adottare norme conformi a detto regolamento.

(4) È necessario quindi includere nel regolamento (CEE) n. 337/75 le disposizioni necessarie perché il regolamento (CE) n. 1049/2001 sia applicabile al Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale, nonché una clausola di ricorso contro un rifiuto di accesso ai documenti.

(5) Il regolamento (CEE) n. 337/75 dovrebbe essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 337/75 è modificato come segue:

1) Gli articoli 10, 11, 12 e 12 bis sono sostituiti dai seguenti:

"Articolo 10

1. Tutte le entrate e le spese del Centro formano oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario, che coincide con l'anno civile, e sono iscritte nel bilancio del Centro, che comprende la tabella dell'organico.

2. Il bilancio del Centro è in pareggio in entrate e spese.

Articolo 11

1. Ogni anno, il consiglio d'amministrazione adotta, sulla base di un progetto stabilito dal direttore, lo stato di previsione delle entrate e delle spese del Centro per l'esercizio successivo. Il consiglio di amministrazione trasmette alla Commissione lo stato di previsione, accompagnato da un progetto di tabella dell'organico, entro il 31 marzo.

2. La Commissione trasmette lo stato di previsione al Parlamento europeo e al Consiglio (qui di seguito denominati 'autorità di bilancio') insieme al progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea.

3. Sulla base dello stato di previsione, la Commissione iscrive le stime per quanto concerne la tabella dell'organico e l'importo della sovvenzione a carico del bilancio generale nel progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea che essa trasmette all'autorità di bilancio conformemente all'articolo 272 del trattato.

4. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo della sovvenzione destinata al Centro.

L'autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico del Centro.

5. Il consiglio d'amministrazione adotta il bilancio del Centro. Esso diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione europea. Se necessario è adeguato in conseguenza.

6. Il consiglio di amministrazione comunica quanto prima all'autorità di bilancio la sua intenzione di realizzare qualsiasi progetto che possa avere incidenze finanziarie significative sul finanziamento del bilancio, segnatamente i progetti di natura immobiliare, quali l'affitto o l'acquisto di edifici. Esso ne informa la Commissione.

Qualora un ramo dell'autorità di bilancio comunichi che intende emettere un parere, esso lo trasmette al consiglio di amministrazione entro un termine di sei settimane dalla notifica del progetto.

Articolo 12

1. Il regolamento finanziario applicabile al Centro è adottato dal consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione. Può discostarsi dal regolamento finanziario quadro (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(9) solo se lo richiedono le esigenze specifiche di funzionamento del Centro e previo accordo della Commissione.

Articolo 12 bis

1. Il direttore cura l'esecuzione del bilancio del Centro.

2. Al più tardi il 1o marzo successivo alla chiusura dell'esercizio, il contabile del Centro comunica i conti provvisori, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, al contabile della Commissione, il quale procede al consolidamento dei conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati ai sensi dell'articolo 128 del regolamento finanziario generale.

3. Al più tardi il 31 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio, il contabile della Commissione trasmette i conti provvisori del Centro, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, alla Corte dei conti. La relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio viene trasmessa anche al Parlamento europeo e al Consiglio.

4. Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti in merito ai conti provvisori del Centro, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 129 del regolamento finanziario generale, il direttore stabilisce i conti definitivi del Centro, sotto la propria responsabilità, e li trasmette per parere al consiglio di amministrazione.

5. Il consiglio di amministrazione formula un parere sui conti definitivi del Centro.

6. Al più tardi il 1o luglio successivo alla chiusura dell'esercizio, il direttore del Centro trasmette i conti definitivi, accompagnati dal parere del consiglio d'amministrazione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

7. I conti definitivi vengono pubblicati.

8. Al più tardi il 30 settembre, il direttore del Centro invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest'ultima. Trasmette tale risposta anche al consiglio di amministrazione.

9. Il direttore presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo e conformemente ai termini previsti dall'articolo 146, paragrafo 3, del regolamento finanziario generale, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di scarico per l'esercizio in oggetto.

10. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà discarico al direttore del Centro, anteriormente al 30 aprile dell'anno n + 2, dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio n."

2) È inserito il seguente articolo:

"Articolo 12 ter

1. Il consiglio d'amministrazione adotta una relazione annuale sulle attività e le prospettive del Centro e la comunica, al più tardi il 15 giugno, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, al Comitato economico e sociale europeo e alla Corte dei conti.

2. Il Centro trasmette ogni anno all'autorità di bilancio qualsiasi informazione utile riguardante i risultati delle procedure di valutazione."

3) È inserito il seguente articolo:

"Articolo 14 bis

1. Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione(10) si applica ai documenti in possesso del Centro.

2. Il consiglio di amministrazione adotta le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 entro un termine di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1655/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica il regolamento (CEE) n. 337/75 relativo all'istituzione di un Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale e che abroga il regolamento (CEE) n. 1416/76(11).

3. Le decisioni adottate dal Centro in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono costituire oggetto di denuncia presso il mediatore o di ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia, alle condizioni previste rispettivamente dagli articoli 195 e 230 del trattato."

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 1416/76 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento finanziario adottato dal consiglio d'amministrazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 337/75.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 18 giugno 2003.

Per il Consiglio

Il presidente

G. Drys

(1) GU C 331 E del 31.12.2002, pag. 82.

(2) Parere reso il 27.3.2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU C 285 del 21.11.2002, pag. 4.

(4) GU L 39 del 13.2.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 354/95 (GU L 41 del 23.2.1995, pag. 1).

(5) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1 (rettifica GU L 25 del 30.1.2003, pag. 43).

(6) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72 (rettifica GU L 2 del 7.1.2003, pag. 39).

(7) GU L 164 del 24.6.1976, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1948/93 (GU L 181 del 23.7.1993, pag. 15).

(8) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

(9) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72 (rettifica GU L 2 del 7.1.2003, pag. 39).

(10) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

(11) GU L 245 del 29.9.2003, pag. 41.

Top