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Document 32001R1342

Regolamento (CE) n. 1342/2001 della Commissione, del 3 luglio 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 795/2001 recante misure speciali che derogano al regolamento (CE) n. 174/1999, al regolamento (CE) n. 800/1999 e al regolamento (CE) n. 1291/2000 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

OJ L 181, 4.7.2001, p. 15–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1342/oj

32001R1342

Regolamento (CE) n. 1342/2001 della Commissione, del 3 luglio 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 795/2001 recante misure speciali che derogano al regolamento (CE) n. 174/1999, al regolamento (CE) n. 800/1999 e al regolamento (CE) n. 1291/2000 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Gazzetta ufficiale n. L 181 del 04/07/2001 pag. 0015 - 0015


Regolamento (CE) n. 1342/2001 della Commissione

del 3 luglio 2001

che modifica il regolamento (CE) n. 795/2001 recante misure speciali che derogano al regolamento (CE) n. 174/1999, al regolamento (CE) n. 800/1999 e al regolamento (CE) n. 1291/2000 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1670/2000(2), in particolare l'articolo 26, paragrafo 3, e l'articolo 40,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 795/2001 della Commissione(3) ha introdotto misure speciali intese a regolarizzare le operazioni di esportazione che non avevano potuto essere concluse in seguito a procedure prolungate di rilascio dei certificati sanitari praticate da alcuni Stati membri, relative alle misure di protezione adottate dalle pertinenti decisioni, e alcune misure prese da taluni paesi terzi che comportano restrizioni all'importazione.

(2) Le misure di protezione sanitaria adottate dalle autorità di alcuni paesi terzi nei confronti delle esportazioni comunitarie sono tuttora vigenti e incidono sulle possibilità di esportazione di taluni prodotti.

(3) Occorre arginare le conseguenze che ne derivano per gli esportatori comunitari prorogando la validità dei titoli di esportazione per alcuni prodotti e prolungando taluni termini con effetto immediato. Si devono inoltre modificare le comunicazioni degli Stati membri relative ai titoli in questione.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 795/2001 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 1, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente: "2. In deroga all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 174/1999, il periodo di validità dei titoli di esportazione rilasciati in applicazione del summenzionato regolamento e richiesti entro il 22 marzo 2001 è prorogato, a richiesta del titolare, di:

- cinque mesi per i titoli validi fino al 31 marzo 2001,

- quattro mesi per i titoli validi fino al 30 aprile 2001,

- tre mesi per i titoli validi fino al 31 maggio 2001,

- due mesi per i titoli validi fino al 30 giugno 2001,

- un mese per i titoli validi fino al 31 luglio 2001."

2) L'articolo 2 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 2

Gli Stati membri comunicano alla Commissione per fax [(32-2) 295 33 10]:

- entro il 10 luglio 2001 per il periodo dal 27 aprile al 30 giugno 2001 e

- entro il decimo giorno di ogni mese per il mese precedente, a decorrere dai dati del mese di luglio,

il quantitativo di prodotti, il periodo di validità iniziale e il periodo di validità prorogato per i prodotti interessati da ciascuna delle misure previste dal presente regolamento, il numero e la data di rilascio del titolo, il codice della nomenclatura delle restituzioni all'esportazione, il codice della nomenclatura dei paesi e dei territori per le statistiche del commercio estero della Comunità indicato nella casella 7 del titolo."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2001.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

(2) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 10.

(3) GU L 116 del 26.4.2001, pag. 14.

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