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Document 32000D0498

2000/498/CE: Decisione della Commissione, del 24 luglio 2000, concernente la concessione di un aiuto alla produzione di olive da tavola in Francia [notificata con il numero C(2000) 2198] (Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

OJ L 200, 8.8.2000, p. 54–57 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/498/oj

32000D0498

2000/498/CE: Decisione della Commissione, del 24 luglio 2000, concernente la concessione di un aiuto alla produzione di olive da tavola in Francia [notificata con il numero C(2000) 2198] (Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 200 del 08/08/2000 pag. 0054 - 0057


Decisione della Commissione

del 24 luglio 2000

concernente la concessione di un aiuto alla produzione di olive da tavola in Francia

[notificata con il numero C(2000) 2198]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(2000/498/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2702/1999(2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento n. 136/66/CEE stabilisce che gli Stati membri possono destinare al sostegno delle olive da tavola una parte dei rispettivi quantitativi nazionali garantiti e dell'aiuto alla loro produzione di olio d'oliva, in condizioni che devono essere autorizzate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 38.

(2) La Francia ha presentato una domanda per la campagna 2000/2001 e occorre stabilire la modalità di concessione dell'aiuto.

(3) Occorre prevedere che l'aiuto sia concesso ai produttori di olive da tavola trasformate provenienti da oliveti situati in Francia e precisare le condizioni a cui può essere concesso l'aiuto.

(4) Il periodo di trasformazione deve essere definito come il periodo compreso tra il 1o settembre 2000 e il 31 agosto 2001. Debbono essere considerate trasformate le olive oggetto di un primo trattamento in salamoia della durata minima di quindici giorni e definitivamente ritirate da detta salamoia o, in mancanza di tale trattamento, di un trattamento adeguato, che le renda idonee al consumo umano.

(5) Occorre determinare il peso delle olive da tavola trasformate aventi diritto all'aiuto nonché l'equivalenza tra le olive da tavola trasformate e l'olio d'oliva ai fini del calcolo dell'aiuto unitario alle olive da tavola e della gestione dei quantitativi nazionali garantiti.

(6) Le imprese di trasformazione delle olive da tavola devono essere riconosciute a condizioni da determinare. Occorre tenere conto del fatto che le imprese situate nelle zone a denominazione di origine controllata (DOC) devono tenere una contabilità di magazzino qualunque sia la qualità delle olive da tavola utilizzate.

(7) Occorre prevedere disposizioni per il controllo dell'aiuto alle olive da tavola. Dette disposizioni devono prevedere tra l'altro la dichiarazione di coltivazione del produttore per le olive da tavola, un'attestazione dei trasformatori sui quantitativi di olive consegnate dai produttori e uscite dalla catena di trasformazione nonché gli obblighi in materia di controllo degli organismi pagatori. Occorre prevedere sanzioni per i produttori delle olive da tavola in caso di dichiarazione discordante con gli elementi constatati nel corso del controllo.

(8) Occorre determinare gli elementi per il calcolo dell'aiuto da concedere ai produttori delle olive da tavola trasformate. Può essere concesso un anticipo dell'aiuto a determinate condizioni.

(9) La Francia deve comunicare alla Commissione le misure nazionali prese per applicare la presente decisione nonché gli elementi necessari per calcolare l'anticipo dell'aiuto e l'aiuto definitivo.

(10) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione dell'olio d'oliva 2000/2001 la Francia è autorizzata a concedere un aiuto alla produzione di olive da tavola alle condizioni previste dalla presente decisione.

Articolo 2

1. L'aiuto alla produzione di olive da tavola è concesso ai produttori di olive provenienti da oliveti situati in Francia, entrate in un'impresa di trasformazione riconosciuta per essere trasformate in olive da tavola.

2. Per la campagna di commercializzazione dell'olio di oliva 2000/2001, l'aiuto è concesso per le olive da tavola trasformate dal 1o settembre 2000 al 31 agosto 2001.

3. Ai sensi della presente decisione per olive da tavola trasformate si intendono olive oggetto, per almeno quindici giorni, di un primo trattamento in salamoia e definitivamente ritirate da detta salamoia o, in mancanza di tale trattamento, di un trattamento adeguato, che le renda idonee al consumo umano.

Articolo 3

1. Ai fini del calcolo dell'aiuto unitario per le olive da tavola e della gestione dei quantitativi nazionali garantiti di olio d'oliva, 100 kg di olive da tavola trasformate sono considerate equivalenti a 13 kg di olio d'oliva, avente diritto all'aiuto alla produzione di cui all'articolo 5 del regolamento n. 136/66/CEE.

2. Il peso delle olive da tavola trasformate da prendere in considerazione è il peso netto sgocciolato delle olive intere, trasformate, ove del caso frantumate, ma non snocciolate.

Articolo 4

1. È attribuito un numero di riconoscimento alle imprese riconosciute per la campagna 1999/2000 o che:

- presentano una domanda di riconoscimento entro il 30 settembre 2000, accompagnata dalle informazioni di cui al paragrafo 2 e dagli impegni di cui al paragrafo 3,

- commercializzano olive da tavola trasformate aventi eventualmente subito altre lavorazioni,

- dispongono di impianti che consentano la trasformazione di almeno cinque tonnellate di olive all'anno nella regione della Corsica e all'interno di una zona a denominazione di origine controllata (DOC) e di dieci tonnellate di olive nelle altre zone.

2. La domanda di riconoscimento comprende tra l'altro:

- una descrizione degli impianti tecnici di trasformazione e di immagazzinamento, che ne indichi le capacità rispettive,

- una descrizione delle forme di preparazione delle olive da tavola commercializzate, che indichi per ciascuna forma il peso medio delle olive da tavola trasformate per chilogrammo di prodotto preparato,

- lo stato dettagliato delle scorte di olive da tavola nelle diverse fasi di preparazione e per forma di preparazione, alla data del 1o settembre 2000.

3. Ai fini del riconoscimento l'impresa si impegna a:

- prendere in consegna, trattare e immagazzinare separatamente da una parte le olive da tavola destinate a beneficiare dell'aiuto e dall'altra quelle provenienti da paesi terzi e quelle che non beneficeranno dell'aiuto,

- tenere una contabilità di magazzino per l'attività relativa alle olive da tavola, connessa alla contabilità finanziaria, che indichi per ciascun giorno:

a) i quantitativi di olive entrati, partita per partita, precisando il produttore di ciascuna partita;

b) i quantitativi di olive messe in trasformazione e i quantitativi di olive da tavola trasformate ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3;

c) i quantitativi di olive da tavola la cui elaborazione è terminata;

d) i quantitativi di olive da tavola usciti dall'impresa secondo la forma di preparazione, precisando i destinatari,

- fornire al produttore di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e all'organismo competente i documenti e le informazioni di cui all'articolo 6 alle condizioni ivi indicate,

- sottoporsi a tutti i controlli previsti nell'ambito del regime contemplato dalla presente decisione.

4. Il riconoscimento è rifiutato o ritirato immediatamente qualora l'impresa:

- non soddisfi o non soddisfi più le condizioni stabilite per il riconoscimento, oppure

- sia oggetto di un procedimento giudiziario da parte delle autorità competenti a causa di irregolarità in relazione al regime previsto dal regolamento n. 136/66/CEE, oppure

- sia stata oggetto di sanzioni per un'infrazione a detto regolamento negli ultimi 24 mesi.

5. Ai fini del riconoscimento definitivo sarà effettuata un'ispezione in loco degli impianti per confermare le dichiarazioni rese dall'azienda interessata.

Articolo 5

Ai fini della concessione dell'aiuto alla produzione di olive da tavola il produttore presenta, entro il 31 dicembre 2000, un attestato di coltivazione che confermi che la dichiarazione di coltivazione prevista per l'aiuto alla produzione di olio d'oliva riguarda anche le olive da tavola, o, se del caso, una nuova dichiarazione che fornisca, per quanto riguarda le olive da tavola, tutte le informazioni contemplate da detta dichiarazione di coltivazione per l'olio d'oliva.

Qualora le informazioni in questione siano state già fornite e non siano state modificate, nella dichiarazione complementare vengono solo indicati gli estremi della dichiarazione di coltivazione e delle parcelle di cui trattasi.

Le dichiarazioni relative alle olive da tavola sono integrate nella base di dati alfanumerica prevista per il regime di aiuto alla produzione di olio d'oliva.

Articolo 6

1. L'impresa riconosciuta rilascia al produttore di cui all'articolo 2, paragrafo 1, entro il mese successivo alla consegna dell'ultima partita ed entro il 30 giugno 2001, un attestato di consegna in cui è indicato il peso netto delle olive entrate nell'impresa.

Tale attestato è corredato di tutti i documenti relativi al peso delle partite di olive consegnate.

2. L'impresa riconosciuta comunica all'organismo competente e all'agenzia di controllo:

a) prima del 10 di ogni trimestre:

- i quantitativi di olive entrate, messe in trasformazione e trasformate ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, nel corso del trimestre precedente,

- i quantitativi di olive elaborate e uscite, distinte per forma di preparazione, nel corso del trimestre precedente,

- la somma dei quantitativi di cui ai primi due trattini e lo stato delle scorte alla fine del trimestre precedente;

b) anteriormente al 1o luglio 2001, l'elenco nominativo dei produttori di cui all'articolo 2, paragrafo 1, a titolo del periodo di trasformazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2 e i quantitativi per i quali è stato loro rilasciato l'attestato di cui al paragrafo 1;

c) anteriormente al 1o giugno 2002, il totale dei quantitativi consegnati a titolo del periodo di trasformazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2 e il totale dei quantitativi trasformati corrispondenti.

Articolo 7

1. Il produttore di olive da tavola presenta all'organismo competente, direttamente o indirettamente, anteriormente al 1o luglio 2001, una domanda di aiuto che contenga fra l'altro le seguenti indicazioni:

- il proprio nome e indirizzo,

- il riferimento alla dichiarazione di coltivazione corrispondente,

- l'impresa riconosciuta a cui sono state consegnate le olive.

La domanda è accompagnata dall'attestato di consegna di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

Ove del caso la domanda può essere accompagnata da una domanda di anticipo dell'aiuto.

2. Qualunque ritardo nella presentazione di una domanda di aiuto dà luogo ad una riduzione dell'1 % per giorno lavorativo di ritardo sull'importo dell'aiuto a cui il produttore avrebbe avuto diritto in caso di presentazione in tempo utile. Se il ritardo è superiore a 25 giorni lavorativi la domanda è irricevibile.

Articolo 8

1. Prima del pagamento definitivo dell'aiuto l'organismo competente effettua i controlli necessari per verificare:

- i quantitativi di olive da tavola per i quali sono stati rilasciati attestati di consegna,

- i quantitativi di olive da tavola trasformate e la loro ripartizione per produttore.

Il controllo comprende:

- diverse ispezioni materiali delle merci immagazzinate nonché una verifica della contabilità delle imprese riconosciute,

- un esame più approfondito delle domande di aiuto relative ad oleicoltori che richiedono l'aiuto sia per le olive da tavola che per l'olio d'oliva.

2. La Francia prende tutte le misure necessarie per garantire che:

- sia rispettato il diritto all'aiuto alla produzione di olive da tavola,

- siano escluse dal diritto all'aiuto alla produzione di olio d'oliva le olive entrate in un'impresa riconosciuta ai sensi della presente decisione,

- non siano presentate più domande di aiuto per le stesse olive.

3. Fatte salve le sanzioni previste dalla Francia, non è concesso alcun aiuto al produttore di cui all'articolo 2, paragrafo 1, la cui dichiarazione ai sensi dell'articolo 5 o la cui domanda di aiuto ai sensi dell'articolo 7 risulti in contraddizione con gli elementi constatati nel corso di un controllo. Si applicano tuttavia, mutatis mutandis, le disposizioni dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 2366/98.

Articolo 9

1. Ciascun produttore di cui all'articolo 2, paragrafo 1, può ricevere un anticipo dell'aiuto richiesto. Tale anticipo è pari all'importo unitario di cui all'articolo 17 bis, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2261/84, moltiplicato per il quantitativo d'olio d'oliva equivalente, in virtù dell'articolo 3, paragrafo 1, al quantitativo di olive da tavola trasformate.

Per l'anticipo al produttore, il quantitativo di olive da tavola trasformate è determinato applicando al quantitativo indicato nell'attestato di consegna, confermato dalle altre informazioni ricevute dall'organismo competente, un coefficiente di trasformazione provvisorio. Detto coefficiente è fissato dall'organismo competente sulla base dei dati disponibili per l'impresa riconosciuta di cui trattasi. Tuttavia, il quantitativo di olive da tavola preso in considerazione non può essere superiore al 90 % del quantitativo di olive da tavola consegnate.

2. L'anticipo dell'aiuto è versato al produttore che ne ha fatto richiesta conformemente al disposto dell'articolo 7, paragrafo 1, a decorrere dal 16 ottobre 2001.

Articolo 10

1. Fatte salve le riduzioni previste all'articolo 20 quinquies del regolamento n. 136/66/CEE, l'aiuto è pari all'importo unitario di cui all'articolo 17 bis, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2261/84, moltiplicato per il quantitativo d'olio d'oliva equivalente, in virtù dell'articolo 3, paragrafo 1, al quantitativo di olive da tavola trasformate.

Per l'aiuto al produttore di cui all'articolo 2, paragrafo 1, il quantitativo di olive da tavola trasformate è determinato applicando al quantitativo indicato nell'attestato di consegna, confermato dalle altre informazioni ricevute dall'organismo competente, un coefficiente di trasformazione relativo all'impresa in questione. Detto coefficiente è pari al rapporto tra il totale delle olive da tavola trasformate e il totale delle olive da tavola per le quali sono stati rilasciati attestati di consegna, a titolo della campagna di commercializzazione dell'olio d'oliva di cui trattasi.

Qualora il quantitativo di olive trasformate corrispondente all'aiuto indicato nell'attestato di consegna non possa essere stabilito, i quantitativi di olive da tavola trasformate per i produttori in questione sono calcolati applicando il coefficiente medio per le altre imprese. Tuttavia, fatti salvi i diritti che gli oleicoltori in questione potrebbero far valere nei riguardi dell'impresa, detto quantitativo di olive trasformate non può essere superiore al 75 % del quantitativo indicato nell'attestato di consegna.

2. L'aiuto, o se del caso il saldo dell'aiuto, è versato integralmente al produttore dopo che sono stati effettuati i controlli di cui all'articolo 8, entro 90 giorni dalla fissazione del suo importo unitario da parte della Commissione.

Articolo 11

La Francia comunica alla Commissione:

- senza indugio, le misure nazionali prese in applicazione della presente decisione,

- anteriormente al 1o agosto 2001, i quantitativi di olio d'oliva equivalenti alla produzione stimata delle olive da tavola trasformate nonché i coefficienti di trasformazione provvisori applicabili per tale calcolo,

- anteriormente al 16 giugno 2002, i quantitativi di olio d'oliva equivalenti alla produzione effettiva delle olive da tavola trasformate, nonché i coefficienti di trasformazione definitivi.

Articolo 12

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2000.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66.

(2) GU L 327 del 21.12.1999, pag. 7.

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