EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000D0479

2000/479/CE: Decisione della Commissione, del 17 luglio 2000, in merito all'attuazione del Registro europeo delle emissioni inquinanti (EPER) ai sensi dell'articolo 15 della direttiva 96/61/CE del Consiglio sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) [notificata con il numero C(2000) 2004] (Testo rilevante ai fini del SEE)

OJ L 192, 28.7.2000, p. 36–43 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 005 P. 130 - 137
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 005 P. 130 - 137
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 005 P. 130 - 137
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 005 P. 130 - 137
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 005 P. 130 - 137
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 005 P. 130 - 137
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 005 P. 130 - 137
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 005 P. 130 - 137
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 005 P. 130 - 137
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 006 P. 48 - 55
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 006 P. 48 - 55

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 16/05/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/479/oj

32000D0479

2000/479/CE: Decisione della Commissione, del 17 luglio 2000, in merito all'attuazione del Registro europeo delle emissioni inquinanti (EPER) ai sensi dell'articolo 15 della direttiva 96/61/CE del Consiglio sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) [notificata con il numero C(2000) 2004] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 192 del 28/07/2000 pag. 0036 - 0043


Decisione della Commissione

del 17 luglio 2000

in merito all'attuazione del Registro europeo delle emissioni inquinanti (EPER) ai sensi dell'articolo 15 della direttiva 96/61/CE del Consiglio sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC)

[notificata con il numero C(2000) 2004]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/479/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento(1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 96/61/CE impone agli Stati membri di fare un inventario delle principali emissioni e delle loro fonti e fornire i relativi dati.

(2) Ogni tre anni la Commissione pubblicherà i risultati dell'inventario e stabilisce il formato e i particolari necessari alla trasmissione delle informazioni fornite dagli Stati membri secondo la procedura di cui all'articolo 19 della direttiva 96/61/CE.

(3) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 19 della direttiva 96/61/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito alle emissioni prodotte da tutti i singoli complessi industriali che svolgono una o più delle attività citate nell'allegato I della direttiva 96/61/CE.

2. La relazione deve comprendere le emissioni nell'atmosfera e nelle acque di tutte le sostanze inquinanti che superano il valore limite; gli inquinanti e i valori soglia sono indicati nell'allegato A1.

3. Ciascun complesso comunica i dati di emissione secondo il formato presentato all'allegato A2, descrivendo tutte le attività di cui all'allegato I della direttiva 96/61/CE con le corrispondenti categorie delle fonti inquinanti e i codici NOSE-P, come indicato all'allegato A3.

4. Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione generale, comprendente i totali nazionali di tutte le emissioni dichiarate per ciascuna delle categorie di fonti con l'indicazione dell'attività principale di cui all'allegato I e il corrispondente codice NOSE-P dell'allegato A3.

Articolo 2

1. Gli Stati membri inviano una relazione alla Commissione ogni tre anni.

2. Gli Stati membri inviano alla Commissione la prima relazione nel giugno 2003 inserendo i dati sulle emissioni del 2001 (o, in alternativa, del 2000 o del 2002 in mancanza di dati per il 2001).

3. Gli Stati membri inviano alla Commissione la seconda relazione nel giugno 2006 con i dati sulle emissioni del 2004.

4. A decorrere dall'anno T = 2008, e in base ai risultati del secondo ciclo di relazioni, gli Stati membri sono invitati a presentare alla Commissione le relazioni successive a scadenze annue, nel mese di dicembre dell'anno T, riportando i dati sulle emissioni prodotte nell'anno T - 1.

Articolo 3

1. La Commissione fornirà la propria assistenza nell'ambito dei workshop nazionali di preparazione organizzati dagli Stati membri e preparerà un "Documento di orientamento per l'attuazione del Registro europeo delle emissioni inquinanti (EPER)" entro il dicembre 2000, con la partecipazione di rappresentanti dell'industria e in consultazione con il comitato di cui all'articolo 19 della direttiva 96/61/CE.

2. Il "Documento di orientamento per l'attuazione del Registro europeo delle emissioni inquinanti (EPER)" conterrà informazioni dettagliate sui formati e sui dati caratteristici delle relazioni, compresa l'interpretazione delle definizioni, la qualità e la gestione dei dati, il riferimento ai metodi di stima delle emissioni ed elenchi di inquinanti specifici ai vari settori nell'ambito delle categorie di fonti di cui all'allegato A3.

3. Dopo ciascun ciclo di relazioni la Commissione pubblicherà i risultati della presentazione dei dati da parte degli Stati membri e riesaminerà tutto il processo entro sei mesi a decorrere dalla data di consegna da parte degli Stati membri indicata all'articolo 2.

Articolo 4

1. Gli Stati membri inviano tutti i dati della relazione per trasferimento elettronico.

2. La Commissione, coadiuvata dall'Agenzia europea dell'ambiente, renderà pubblici i dati inviati divulgandoli su Internet.

3. Le definizioni specifiche utilizzate nelle relazioni sulle emissioni vengono fornite nell'allegato A4.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2000.

Per la Commissione

Margot Wallström

Membro della Commissione

(1) GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26.

ALLEGATO A1

Elenco degli inquinanti da comunicare in caso di superamento dei valori limite

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO A2

>PIC FILE= "L_2000192IT.004002.EPS">

ALLEGATO A3

Categorie di fonti e codici NOSE-P da indicare

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO A4

Definizioni utilizzate in relazione all'EPER

>SPAZIO PER TABELLA>

Top