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Document 32000R1658

Regolamento (CE) n. 1658/2000 della Commissione, del 26 luglio 2000, relativo all'apertura di contingenti supplementari per le importazioni nella Comunità nell'esercizio contingentale 2001 di alcuni prodotti tessili originari di taluni paesi terzi partecipanti a fiere commerciali organizzate nella Comunità europea nel novembre del 2000

OJ L 192, 28.7.2000, p. 15–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/1658/oj

32000R1658

Regolamento (CE) n. 1658/2000 della Commissione, del 26 luglio 2000, relativo all'apertura di contingenti supplementari per le importazioni nella Comunità nell'esercizio contingentale 2001 di alcuni prodotti tessili originari di taluni paesi terzi partecipanti a fiere commerciali organizzate nella Comunità europea nel novembre del 2000

Gazzetta ufficiale n. L 192 del 28/07/2000 pag. 0015 - 0018


Regolamento (CE) n. 1658/2000 della Commissione

del 26 luglio 2000

relativo all'apertura di contingenti supplementari per le importazioni nella Comunità nell'esercizio contingentale 2001 di alcuni prodotti tessili originari di taluni paesi terzi partecipanti a fiere commerciali organizzate nella Comunità europea nel novembre del 2000

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1072/1999 della Commissione(2), in particolare l'articolo 8,

considerando quanto segue:

(1) Contingenti supplementari rispetto a quelli di cui all'allegato V del regolamento (CEE) n. 3030/93 possono essere aperti, se necessario, in circostanze particolari. La Commissione ha ricevuto una richiesta di apertura di contingenti supplementari in previsione di fiere commerciali che si terranno nel 2000.

(2) In passato sono già stati aperti contingenti supplementari per alcuni paesi terzi in occasione di fiere commerciali.

(3) L'accesso ai contingenti supplementari dovrebbe essere limitato a prodotti che sono stati presentati dai paesi esportatori a una determinata fiera e ai quantitativi fissati nei contratti di vendita certificati dalle competenti autorità dello Stato membro in cui si svolge la fiera.

(4) Onde evitare un uso eccessivo di tali contingenti supplementari, appare opportuno chiedere allo Stato membro sul territorio del quale si svolge la fiera, da un lato, di verificare che i quantitativi totali coperti da contratti certificati non superino i limiti stabiliti per tali contingenti supplementari e, dall'altro, di informare la Commissione dopo la chiusura della fiera dei quantitativi totali coperti da tali contratti certificati.

(5) Appare opportuno applicare alle importazioni nella Comunità di prodotti per i quali sono aperti contingenti supplementari le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3030/93 relative alle importazioni di prodotti soggetti ai limiti quantitativi di cui all'allegato V di detto regolamento, ad eccezione delle disposizioni relative alla flessibilità.

(6) Le domande di autorizzazioni di importazione dovrebbero essere accompagnate dal contratto firmato nel corso della fiera in questione e certificato dalle competenti autorità dello Stato membro in cui si è svolta la fiera.

(7) Onde evitare l'elusione delle misure, il rilascio delle autorizzazioni di importazione dovrebbe riguardare soltanto i prodotti spediti dal paese fornitore d'origine non prima del 1o gennaio 2001.

(8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oltre ai limiti quantitativi all'importazione fissati dal regolamento (CEE) n. 3030/93, sono aperti, per le fiere commerciali che si terranno nella Comunità europea nel novembre del 2000, i contingenti supplementari per l'esercizio contingentale 2001 indicati in allegato.

Articolo 2

1. L'accesso ai contingenti supplementari di cui all'articolo 1 è limitato ai prodotti presentati a una determinata fiera dai paesi esportatori e ai quantitativi fissati nei contratti di vendita firmati nel corso della fiera e certificati dalle competenti autorità dello Stato membro in cui si svolge la fiera.

2. Le competenti autorità dello Stato membro sul territorio del quale si svolge la fiera verificano che i quantitativi totali coperti da contratti certificati non superino i limiti fissati nell'allegato.

3. Lo Stato membro interessato, entro trenta giorni dalla chiusura della fiera, comunica alla Commissione i quantitativi totali coperti da contratti certificati conclusi durante la fiera. Dette informazioni sono suddivise per paese fornitore e categoria.

Articolo 3

1. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, le importazioni nella Comunità di prodotti per i quali sono stati aperti contingenti supplementari sono soggette alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3030/93 applicabili alle importazioni di prodotti soggetti ai limiti quantitativi di cui all'allegato V di detto regolamento, ad eccezione delle disposizioni relative alla flessibilità.

2. Le autorizzazioni di importazione sono rilasciate soltanto previa presentazione di una licenza di esportazione recante nel riquadro 9 l'indicazione della fiera e dell'anno in questione ed accompagnata dall'origine del contratto certificato di cui all'articolo 2.

3. Le autorizzazioni di importazione riguardano soltanto i prodotti spediti nella Comunità dal paese terzo di origine non prima del 1o gennaio 2001.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2000.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1.

(2) GU L 134 del 28.5.1999, pag. 1.

ALLEGATO

Contingenti supplementari per la fiera di Berlino che si terrà dal 22 al 26 novembre 2000

[La descrizione completa delle merci figura nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3030/93]

>SPAZIO PER TABELLA>

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