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Document 31997D0197

97/197/CE: Decisione della Commissione del 18 marzo 1997 recante modifica della decisione 94/446/CE che stabilisce le norme per l'importazione da paesi terzi di ossa e relativi prodotti, corna e relativi prodotti e zoccoli e relativi prodotti, escluse le farine, da sottoporre ad ulteriore trasformazione e non destinati al consumo umano o animale (Testo rilevante ai fini del SEE)

OJ L 84, 26.3.1997, p. 32–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/197/oj

31997D0197

97/197/CE: Decisione della Commissione del 18 marzo 1997 recante modifica della decisione 94/446/CE che stabilisce le norme per l'importazione da paesi terzi di ossa e relativi prodotti, corna e relativi prodotti e zoccoli e relativi prodotti, escluse le farine, da sottoporre ad ulteriore trasformazione e non destinati al consumo umano o animale (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 084 del 26/03/1997 pag. 0032 - 0035


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 18 marzo 1997 recante modifica della decisione 94/446/CE che stabilisce le norme per l'importazione da paesi terzi di ossa e relativi prodotti, corna e relativi prodotti e zoccoli e relativi prodotti, escluse le farine, da sottoporre ad ulteriore trasformazione e non destinati al consumo umano o animale (Testo rilevante ai fini del SEE) (97/197/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE (1), modificata da ultimo dalla direttiva 96/90/CE (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 2, lettera c),

considerando che l'attuazione della decisione 94/446/CE della Commissione (3) è stata posticipata dalla decisione 96/106/CE della Commissione (4), a motivo delle difficoltà che le sue disposizioni avrebbero provocato riguardo all'importazione dei prodotti interessati; che, date le attuali modalità d'importazione di tali prodotti, le suddette disposizioni andrebbero modificate;

considerando che le modifiche sono intese a definire norme specifiche per l'importazione di prodotti pretrattati che verranno infine sottoposti a trasformazione ed esclusi dall'uso in alimenti per l'uomo o per gli animali nella Comunità;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 94/446/CE della Commissione è modificata come segue:

a) dopo l'articolo 1 è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 1 bis

Gli Stati membri autorizzano l'importazione da paesi terzi di ossa e relativi prodotti (esclusa la farina d'ossa), corna e relativi prodotti (esclusa la farina di corna) e zoccoli e relativi prodotti (esclusa la farina di zoccoli) da sottoporre ad ulteriore trasformazione e non destinati ad essere utilizzati in alimenti per l'uomo o per gli animali, esclusivamente se:

- la partita è scortata da documenti commerciali che riportano le informazioni di cui all'allegato C, e

- la partita è scortata dalla dichiarazione dell'importatore conforme al modello riprodotto nell'allegato D e redatta almeno in una delle lingue ufficiali dello Stato membro attraverso il quale la partita stessa entra per la prima volta nel territorio della Comunità e in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione.»;

b) nell'allegato B, prima dello spazio riservato alla firma del veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliero, è inserito il testo seguente:

«Numero di riferimento indicato sul certificato di cui all'allegato B della decisione 93/13/CEE della Commissione:. . . »;

c) dopo l'allegato B sono aggiunti gli allegati A e B della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.

(2) GU n. L 13 del 16. 1. 1997, pag. 24.

(3) GU n. L 183 del 19. 7. 1994, pag. 46.

(4) GU n. L 24 del 31. 1. 1996, pag. 34.

ALLEGATO A

>INIZIO DI UN GRAFICO>

«ALLEGATO C

Paese d'origine: Nome dello stabilimento di produzione: Natura del prodotto:

- ossa essiccate (1),

- prodotti d'ossa essiccati (1),

- corna essiccate (1),

- prodotti di corna essiccati (1),

- zoccoli essiccati (1),

- prodotti di zoccoli essiccati (1),

che

a) provengano da animali sani abbattuti in un macello (1), o

b) siano stati essiccati per 42 giorni a una temperatura media di almeno 20 °C (1), o

c) siano stati riscaldati almeno per un'ora ad una temperatura al centro di almeno 80 °C prima dell'essiccatura (1), o

d) siano stati inceneriti ad una temperatura di almeno 800 °C (1), o

e) siano stati sottoposti ad un processo di acidificazione tale da mantenere il pH al centro ad un livello inferiore a 6 per almeno un'ora prima dell'essiccatura (1),

e non siano destinati in nessuna fase ad essere utilizzati in alimenti per l'uomo o per gli animali.

Timbro

dell'autorità

competente responsabile della vigilanza sullo stabilimento di origine.

(1) Cancellare la menzione che non interessa.»

>FINE DI UN GRAFICO>

ALLEGATO B

«ALLEGATO D

>INIZIO DI UN GRAFICO>

Dichiarazione dell'importatore di ossa e relativi prodotti, corna e relativi prodotti e zoccoli e relativi prodotti (escluse le corrispondenti farine), essiccati, ai fini dell'importazione di tali merci nella Comunità

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto dichiara che le seguenti merci:

- ossa o relativi prodotti, essiccati (escluse le farine d'ossa) (1)

- corna o relativi prodotti, essiccati (escluse le farine di corna) (1)

- Zoccoli o relativi prodotti, essiccati (escluse le farine di zoccoli) (1)

sono destinate ad essere da lui importate nella Comunità; dichiara altresì che dette merci non saranno utilizzate in nessuna fase in alimenti per l'uomo o per gli animali e che verranno direttamente inoltrate al seguente stabilimento di trasformazione:

Nome:

Indirizzo:

L'importatore:

Nome:

Indirizzo:

Fatto a , (località) (data)

Firma:

Timbro ufficiale (2)

del posto d'ispezione frontaliero di entrata nella CE Numero di riferimento indicato sul certificato di cui all'allegato B della decisione 93/13/CEE Firma:

(firma del veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliero) (2)

(cognome in lettere maiuscole)

(1) Cancellare la menzione che non interessa.

(2) Il colore del timbro e della firma deve essere diverso dal colore del testo stampato.»

>FINE DI UN GRAFICO>

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