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Document 31997D0197
97/197/EC: Commission Decision of 18 March 1997 amending Decision 94/446/EC laying down the requirements for the importation from third countries of bones and bone products, horns and horn products and hooves and hoof products, excluding meals thereof, for further processing not intended for human or animal consumption (Text with EEA relevance)
97/197/CE: Decisione della Commissione del 18 marzo 1997 recante modifica della decisione 94/446/CE che stabilisce le norme per l'importazione da paesi terzi di ossa e relativi prodotti, corna e relativi prodotti e zoccoli e relativi prodotti, escluse le farine, da sottoporre ad ulteriore trasformazione e non destinati al consumo umano o animale (Testo rilevante ai fini del SEE)
97/197/CE: Decisione della Commissione del 18 marzo 1997 recante modifica della decisione 94/446/CE che stabilisce le norme per l'importazione da paesi terzi di ossa e relativi prodotti, corna e relativi prodotti e zoccoli e relativi prodotti, escluse le farine, da sottoporre ad ulteriore trasformazione e non destinati al consumo umano o animale (Testo rilevante ai fini del SEE)
OJ L 84, 26.3.1997, p. 32–35
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2004
97/197/CE: Decisione della Commissione del 18 marzo 1997 recante modifica della decisione 94/446/CE che stabilisce le norme per l'importazione da paesi terzi di ossa e relativi prodotti, corna e relativi prodotti e zoccoli e relativi prodotti, escluse le farine, da sottoporre ad ulteriore trasformazione e non destinati al consumo umano o animale (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 084 del 26/03/1997 pag. 0032 - 0035
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 18 marzo 1997 recante modifica della decisione 94/446/CE che stabilisce le norme per l'importazione da paesi terzi di ossa e relativi prodotti, corna e relativi prodotti e zoccoli e relativi prodotti, escluse le farine, da sottoporre ad ulteriore trasformazione e non destinati al consumo umano o animale (Testo rilevante ai fini del SEE) (97/197/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE (1), modificata da ultimo dalla direttiva 96/90/CE (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 2, lettera c), considerando che l'attuazione della decisione 94/446/CE della Commissione (3) è stata posticipata dalla decisione 96/106/CE della Commissione (4), a motivo delle difficoltà che le sue disposizioni avrebbero provocato riguardo all'importazione dei prodotti interessati; che, date le attuali modalità d'importazione di tali prodotti, le suddette disposizioni andrebbero modificate; considerando che le modifiche sono intese a definire norme specifiche per l'importazione di prodotti pretrattati che verranno infine sottoposti a trasformazione ed esclusi dall'uso in alimenti per l'uomo o per gli animali nella Comunità; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La decisione 94/446/CE della Commissione è modificata come segue: a) dopo l'articolo 1 è inserito l'articolo seguente: «Articolo 1 bis Gli Stati membri autorizzano l'importazione da paesi terzi di ossa e relativi prodotti (esclusa la farina d'ossa), corna e relativi prodotti (esclusa la farina di corna) e zoccoli e relativi prodotti (esclusa la farina di zoccoli) da sottoporre ad ulteriore trasformazione e non destinati ad essere utilizzati in alimenti per l'uomo o per gli animali, esclusivamente se: - la partita è scortata da documenti commerciali che riportano le informazioni di cui all'allegato C, e - la partita è scortata dalla dichiarazione dell'importatore conforme al modello riprodotto nell'allegato D e redatta almeno in una delle lingue ufficiali dello Stato membro attraverso il quale la partita stessa entra per la prima volta nel territorio della Comunità e in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione.»; b) nell'allegato B, prima dello spazio riservato alla firma del veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliero, è inserito il testo seguente: «Numero di riferimento indicato sul certificato di cui all'allegato B della decisione 93/13/CEE della Commissione:. . . »; c) dopo l'allegato B sono aggiunti gli allegati A e B della presente decisione. Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 1997. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49. (2) GU n. L 13 del 16. 1. 1997, pag. 24. (3) GU n. L 183 del 19. 7. 1994, pag. 46. (4) GU n. L 24 del 31. 1. 1996, pag. 34. ALLEGATO A >INIZIO DI UN GRAFICO> «ALLEGATO C Paese d'origine: Nome dello stabilimento di produzione: Natura del prodotto: - ossa essiccate (1), - prodotti d'ossa essiccati (1), - corna essiccate (1), - prodotti di corna essiccati (1), - zoccoli essiccati (1), - prodotti di zoccoli essiccati (1), che a) provengano da animali sani abbattuti in un macello (1), o b) siano stati essiccati per 42 giorni a una temperatura media di almeno 20 °C (1), o c) siano stati riscaldati almeno per un'ora ad una temperatura al centro di almeno 80 °C prima dell'essiccatura (1), o d) siano stati inceneriti ad una temperatura di almeno 800 °C (1), o e) siano stati sottoposti ad un processo di acidificazione tale da mantenere il pH al centro ad un livello inferiore a 6 per almeno un'ora prima dell'essiccatura (1), e non siano destinati in nessuna fase ad essere utilizzati in alimenti per l'uomo o per gli animali. Timbro dell'autorità competente responsabile della vigilanza sullo stabilimento di origine. (1) Cancellare la menzione che non interessa.» >FINE DI UN GRAFICO> ALLEGATO B «ALLEGATO D >INIZIO DI UN GRAFICO> Dichiarazione dell'importatore di ossa e relativi prodotti, corna e relativi prodotti e zoccoli e relativi prodotti (escluse le corrispondenti farine), essiccati, ai fini dell'importazione di tali merci nella Comunità DICHIARAZIONE Il sottoscritto dichiara che le seguenti merci: - ossa o relativi prodotti, essiccati (escluse le farine d'ossa) (1) - corna o relativi prodotti, essiccati (escluse le farine di corna) (1) - Zoccoli o relativi prodotti, essiccati (escluse le farine di zoccoli) (1) sono destinate ad essere da lui importate nella Comunità; dichiara altresì che dette merci non saranno utilizzate in nessuna fase in alimenti per l'uomo o per gli animali e che verranno direttamente inoltrate al seguente stabilimento di trasformazione: Nome: Indirizzo: L'importatore: Nome: Indirizzo: Fatto a , (località) (data) Firma: Timbro ufficiale (2) del posto d'ispezione frontaliero di entrata nella CE Numero di riferimento indicato sul certificato di cui all'allegato B della decisione 93/13/CEE Firma: (firma del veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliero) (2) (cognome in lettere maiuscole) (1) Cancellare la menzione che non interessa. (2) Il colore del timbro e della firma deve essere diverso dal colore del testo stampato.» >FINE DI UN GRAFICO>