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Document 31997R0544

Regolamento (CE) n. 544/97 della Commissione del 25 marzo 1997 che istituisce un certificato d'origine per l'aglio importato da taluni paesi terzi

OJ L 84, 26.3.1997, p. 8–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2001; abrogato da 32001R1047

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/544/oj

31997R0544

Regolamento (CE) n. 544/97 della Commissione del 25 marzo 1997 che istituisce un certificato d'origine per l'aglio importato da taluni paesi terzi

Gazzetta ufficiale n. L 084 del 26/03/1997 pag. 0008 - 0010


REGOLAMENTO (CE) N. 544/97 DELLA COMMISSIONE del 25 marzo 1997 che istituisce un certificato d'origine per l'aglio importato da taluni paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1859/93 della Commissione, del 12 luglio 1993, relativo all'applicazione di titoli di importazione per l'aglio importato dai paesi terzi (2), modificato dal regolamento (CE) n. 1662/94 (3), ha subordinato l'immissione in libera pratica di aglio nella Comunità alla presentazione di un titolo di importazione;

considerando che negli ultimi anni, segnatamente in seguito all'introduzione di una clausola di salvaguardia applicabile all'importazione di aglio originario della Cina, si è registrato un incremento massiccio o brusco delle importazioni di tale prodotto in provenienza da taluni paesi terzi che non sono tradizionalmente esportatori di aglio nella Comunità;

considerando che, sulla scorta di tali constatazioni e delle informazioni ricevute dalla Commissione, esistono fondati dubbi sull'origine reale dell'aglio importato in provenienza dai paesi predetti; che su tale base i servizi competenti della Commissione hanno avvertito gli uffici responsabili negli Stati membri; che tuttavia le importazioni la cui origine reale è dubbia sono continuate ad un ritmo accelerato;

considerando che per rafforzare i controlli e onde evitare qualsiasi rischio di sviamento di traffico basato su documenti inesatti, è opportuno assoggettare l'importazione di aglio proveniente dai paesi in parola alla presentazione di un certificato d'origine rilasciato dalle autorità nazionali competenti, conformemente alle disposizioni degli articoli da 56 a 62 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 89/97 (5); che, per la medesima ragione, è opportuno imporre il trasporto diretto nella Comunità dell'aglio originario di detti paesi terzi;

considerando che l'istituzione di tale regime di certificati di origine presuppone l'instaurazione di una forma di cooperazione amministrativa fra la Comunità e i paesi terzi interessati, conformemente alle disposizioni degli articoli da 63 a 65 del regolamento (CEE) n. 2454/93, mirante segnatamente a fornire alla Commissione le informazioni sulle autorità competenti per il rilascio dei certificati di origine nei singoli paesi terzi; che dopo la trasmissione alla Commissione da parte dei singoli paesi terzi, tali indicazioni saranno pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C; che, una volta effettuata la pubblicazione, il presente regolamento sarà applicabile in ciascuno dei paesi terzi interessati; che occorre tuttavia fissare un limite massimo di tre mesi per l'invio delle informazioni necessarie alla Commissione; che a decorrere da tale limite il presente regolamento sarà quindi applicabile a tutti i paesi terzi interessati a prescindere dal fatto che abbiano trasmesso informazioni alla Commissione;

considerando che è opportuno prevedere disposizioni specifiche intese ad esentare dall'applicazione del presente regolamento i prodotti in fase di inoltro nella Comunità;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'immissione in libera pratica, nella Comunità, di aglio originario dei paesi terzi che figurano nell'allegato è subordinata:

a) alla presentazione di un certificato di origine rilasciato dalle autorità competenti di tali paesi, conformemente agli articoli da 55 a 65 del regolamento (CEE) n. 2454/93 e

b) alla condizione che il prodotto sia stato trasportato direttamente da tali paesi nella Comunità.

Articolo 2

1. Sono considerati trasportati direttamente nella Comunità dai paesi terzi che figurano nell'allegato:

a) i prodotti il cui trasporto è stato effettuato senza attraversamento del territorio di un altro paese terzo;

b) i prodotti il cui trasporto è stato effettuato con attraversamento del territorio di paesi terzi dal paese d'origine, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in quei paesi, a condizione che l'attraversamento dei paesi terzi sia giustificato da motivi geografici o attinenti esclusivamente alle necessità del trasporto e a condizione che i prodotti:

- siano rimasti sotto il controllo dell'autorità doganale del paese di transito o di deposito,

- non vi siano stati immessi in commercio o in consumo, e

- vi abbiano subito, all'occorrenza, unicamente operazioni di scarico e di ricarico oppure operazioni destinate a garantirne la conservazione in stato inalterato.

2. La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b) è fornita con la presentazione alle autorità della Comunità:

a) di un documento giustificativo di trasporto unico rilasciato nel paese d'origine per l'attraversamento del paese di transito;

b) di un attestato rilasciato dall'autorità doganale del paese di transito, contenente:

- una descrizione esatta dei prodotti,

- la data del loro scarico e ricarico o, all'occorrenza, del loro imbarco o sbarco, con indicazione delle navi utilizzate,

- la certificazione delle condizioni in cui sono stati conservati durante il transito;

c) o, in mancanza di quanto indicato ai precedenti trattini, qualsiasi altro documento probatorio.

Articolo 3

Non appena trasmesse da ciascun paese terzo che figura nell'allegato, le informazioni necessarie all'instaurazione di una procedura di cooperazione amministrativa conformemente alle disposizioni degli articoli da 63 a 65 del regolamento (CEE) n. 2454/93, sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C.

Articolo 4

1. Sono esonerati dall'applicazione del presente regolamento i prodotti in fase di inoltro nella Comunità a norma del paragrafo 2.

2. Sono considerati prodotti in fase di inoltro nella Comunità i prodotti che:

- hanno lasciato il paese di origine prima della data di applicazione del presente regolamento e

- sono scortati da un documento di trasporto valido dal luogo di carico nel paese di origine sino al luogo di scarico nella Comunità, rilasciato prima della data di applicazione del presente regolamento.

3. Gli interessati forniscono alle autorità doganali competenti la prova che sono state rispettate le condizioni di cui al paragrafo 2.

Tuttavia, le autorità possono considerare che i prodotti hanno lasciato il paese d'origine prima della data di applicazione del presente regolamento quando viene esibito uno dei seguenti documenti:

- in caso di trasporto marittimo, la polizza di carico dalla quale risulta che il carico è stato effettuato prima di tale data;

- in caso di trasporto per ferrovia, la lettera di vettura che è stata accettata dai servizi delle ferrovie del paese di origine prima di tale data;

- in caso di trasporto su strada, il contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) o qualsiasi altro documento di trasporto rilasciato nel paese di origine prima di tale data;

- in caso di trasporto aereo, la lettera di vettura aerea dalla quale risulta che la compagnia aerea ha ritirato i prodotti prima di tale data.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile in ciascuno dei paesi terzi che figurano nell'allegato a decorrere dalla pubblicazione delle informazioni di cui all'articolo 3 o, in mancanza di tali informazioni, tre mesi dopo la pubblicazione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 297 del 21. 11. 1996, pag. 1.

(2) GU n. L 170 del 13. 7. 1993, pag. 10.

(3) GU n. L 176 del 9. 7. 1994, pag. 1.

(4) GU n. L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.

(5) GU n. L 17 del 21. 1. 1997, pag. 28.

ALLEGATO

Elenco dei paesi terzi di cui all'articolo 1, paragrafo 1

Libano

Iran

Emirati arabi uniti

Vietnam

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