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Document 31992R2049

REGOLAMENTO (CEE) N. 2049/92 DEL CONSIGLIO del 30 giugno 1992 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1992/1993, il prezzo d' obiettivo dei semi di lino

OJ L 215, 30.7.1992, p. 6–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/1992

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/2049/oj

31992R2049

REGOLAMENTO (CEE) N. 2049/92 DEL CONSIGLIO del 30 giugno 1992 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1992/1993, il prezzo d' obiettivo dei semi di lino -

Gazzetta ufficiale n. L 215 del 30/07/1992 pag. 0006 - 0007


REGOLAMENTO (CEE) N. 2049/92 DEL CONSIGLIO del 30 giugno 1992 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1992/1993, il prezzo d'obiettivo dei semi di lino

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1 e l'articolo 234, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 569/76 del Consiglio, del 15 marzo 1976, che prevede misure speciali per i semi di lino (1), in particolare l'articolo 1, paragrafi 1 e 3,

vista la proposta della Commissione (2),

visto il parere del Parlamento europeo (3),

visto il parere del Comitato economico e sociale (4),

considerando che nel fissare annualmente il prezzo d'obiettivo dei semi di lino occorre tener conto degli obiettivi della politica agricola comune; che la politica agricola comune ha in particolare lo scopo di assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori;

considerando che l'articolo 1, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 569/76 dispone in particolare che è necessario fissare tale prezzo ad un livello equo per i produttori, tenendo conto delle necessità di approvvigionamento della Comunità;

considerando che in applicazione di questi criteri il prezzo di obiettivo deve essere fissato ai livelli indicati nel presente regolamento;

considerando che l'applicazione dell'articolo 68 dell'atto di adesione ha dato luogo in Spagna ad un livello di prezzi differente da quello dei prezzi comuni; che in virtù dell'articolo 70, paragrafo 1 dell'atto di adesione è opportuno ravvicinare i prezzi spagnoli ai prezzi comuni, ogni anno all'inizio della campagna di commercializzazione; che i criteri previsti per tale ravvicinamento danno luogo alla fissazione dei prezzi spagnoli al livello indicato qui di seguito;

considerando che il prezzo d'obiettivo deve essere fissato per una qualità tipo da determinarsi tenendo conto della qualità media dei semi raccolti nella Comunità; che la qualità definita per la campagna 1991/1992 corrisponde a tale requisito e può quindi essere mantenuta per la campagna successiva,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1992/1993 il prezzo d'obiettivo dei semi di lino è fissato:

a) per la Spagna a ecu 51,67 per 100 chilogrammi;

b) per gli altri Stati membri a ecu 54,49 per 100 chilogrammi.

Articolo 2

Il prezzo di cui all'articolo 1 si riferisce ai semi:

- alla rinfusa, di qualità sana, leale e mercantile, e

- con il 2 % di impurità e, nel seme come tale, il 9 % di umidità e il 38 % di olio.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o agosto 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

Arlindo MARQUES CUNHA

(1) GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 29. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 2048/92 (vedi pagina 5 della presente Gazzetta ufficiale).(2) GU n. C 119 dell'11. 5. 1992, pag. 33.(3) GU n. C 150 del 15. 6. 1992.(4) GU n. C 169 del 6. 7. 1992.

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