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Document 31986R3529

Regolamento (CEE) n. 3529/86 del Consiglio del 17 novembre 1986 relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi

OJ L 326, 21.11.1986, p. 5–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1991

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1986/3529/oj

31986R3529

Regolamento (CEE) n. 3529/86 del Consiglio del 17 novembre 1986 relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi

Gazzetta ufficiale n. L 326 del 21/11/1986 pag. 0005


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 3529/86 DEL CONSIGLIO

del 17 novembre 1986

relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 235,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che la foresta svolge una funzione essenziale nel mantenimento degli equilibri fondamentali, in particolare per quanto riguarda i terreni, il regime delle acque, il clima, la fauna e la flora; che essa contribuisce pertanto a proteggere e sviluppare l'agricoltura le cui condizioni di produzione ed in taluni casi persino l'esistenza sono largamente tributarie della presenza e del buono stato delle foreste circostanti;

considerando che la foresta della Comunità è gravemente danneggiata dagli incendi e che questa aggressione contro la foresta registra un inquietante sviluppo;

considerando che la protezione della foresta della Comunità contro gli incendi riveste pertanto un'importanza ed un'urgenza particolare e che la Comunità deve contribuire al miglioramento di questa protezione;

considerando che è necessario incoraggiare gli Stati membri a rafforzare le misure di prevenzione contro gli incendi delle foreste per diminuire in numero e in importanza i focolai d'incendio;

considerando che l'incoraggiamento alla messa a punto di tecniche, materiali, prodotti necessari alla prevenzione consentono agli Stati membri di ridurre il numero e l'importanza degli incendi nelle foreste;

considerando che l'attuazione delle misure di prevenzione contro gli incendi delle foreste è più efficace se corredata di misure complementari d'incoraggiamento per l'armonizzazione delle tecniche e dei materiali, compreso il coordinamento delle ricerche necessarie;

considerando che per agevolare l'applicazione delle disposizioni progettate è necessario prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione;

considerando che, prima che scada un periodo di cinque anni, le disposizioni adottate devono essere riesaminate in particolare in funzione dell'esperienza acquisita e dei risultati ottenuti;

considerando che la Comunità deve contribuire al finanziamento dell'azione comunitaria per la protezione delle foreste contro gli incendi;

considerando che, dato soprattutto il carattere innovatore di alcune misure previste, è opportuno procedere ad un esame degli aspetti finanziari del presente regolamento dopo un periodo di due anni, onde consentire gli adeguamenti di bilancio eventualmente necessari;

considerando che il trattato non ha previsto tutti i poteri richiesti a tal fine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È instituita un'azione comunitaria per la protezione delle foreste contro gli incendi forestali, in seguito denominata « azione », per potenziare la protezione delle foreste nella Comunità e contribuire così in particolare alla salvaguardia del potenziale di produttività dell'agricoltura.

Articolo 2

1. L'azione prevede le misure seguenti di prevenzione:

a) incoraggiamento di operazioni silvicolturali atte a ridurre i rischi d'incendio delle foreste;

b) incentivazione dell'acquisto di attrezzature di decespugliamento, qualora ciò risulti indispensabile;

c) creazione di strade forestali, di fasce tagliafuoco e di punti d'acqua;

d) installazione di strutture di sorveglianza fisse o mobili;

e) organizzazione di campagne d'informazione;

f) aiuti all'allestimento di « centri » a carattere interdisciplinare di raccolta dei dati e aiuti per la realizzazione di studi analitici dei dati raccolti.

Queste misure sono completate dalle misure seguenti:

- incoraggiamento alla formazione di personale altamente specializzato,

- incoraggiamento all'armonizzazione delle techniche e dei materiali,

- coordinamento delle ricerche necessarie alla realizzazione delle misure di cui al primo e secondo trattino.

2. Le modalità ed i criteri di applicazione del paragrafo 1 sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3528/86 del Consiglio, del 17 novembre 1986, relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro l'inquinamento atmosferico (1).

Articolo 3

1. Anteriormente al 1o novembre di ogni anno, gli Stati membri presentano alla Commissione per l'anno successivo i loro programmi o progetti intesi ad accrescere la protezione della foresta contro gli incendi. Per il primo anno, gli Stati membri presentano alla Commissione questi programmi o progetti entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

I programmi o progetti contengono i dati seguenti:

a) le aree geografiche in causa,

b) la descrizione della situazione esistente,

c) la descrizione degli obiettivi da conseguire e le priorità,

d) una valutazione preventiva dei costi e dei mezzi finanziari indispensabili, eventualmente con precisazione del ritmo delle spese previste,

e) una valutazione degli effetti benefici del programma o del progetto sullo stato generale delle foreste in questione.

2. Le modalità ed i criteri di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3528/86.

Articolo 4

1. Il comitato per la protezione della foresta, creato in virtù dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3528/86, è consultato conformemente all'articolo 8 del regolamento precitato in merito:

- all'insieme delle misure che gli Stati membri si propongono di prendere in applicazione del presente regolamento,

- ai programmi o progetti di cui all'articolo 3 del presente regolamento anteriormente a qualsiasi decisione della Commissione a proposito dei suddetti programmi o progetti, in particolare la concessione del contributi finanziario della Comunità.

2. Il comitato può esaminare in virtù dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3528/86 qualsiasi altro problema relativo al campo di applicazione del presente regolamento, sollevato dal presidente, sia ad iniziativa di questo, sia su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

Articolo 5

1. L'azione comunitaria è prevista per una durata di cinque anni a decorrere dal 1o gennaio 1987.

2. La Comunità partecipa a questa azione nei limiti degli stanziamenti appositamente iscritti nel bilancio delle Comunità europee e secondo le modalità previste dal presente regolamento. Il costo previsionale dell'azione a carico della Comunità - per la durata prevista - ammonta a 20 milioni di ECU.

3. Anteriormente al 1o luglio 1989 e in base alle relazioni 1987 e 1988 di cui all'articolo 9, il Consiglio procede, su proposta della Commissione, ad un riesame degli aspetti finanziari del presente regolamento.

4. Prima della scadenza del periodo di cui al paragrafo 1, il Consiglio procede, su proposta della Commissione, ad un riesame del presente regolamento.

Articolo 6

La partecipazione finanziaria della Comunità all'attuazione delle misure previste dall'azione di cui all'articolo 1, è stabilita come segue:

misure di prevenzione e misure complementari di cui all'articolo 2:

massimo 30 % delle spese approvate dalla Commissione.

Articolo 7

Gli Stati membri designano i servizi e gli organismi autorizzati a mettere in atto le misure prese in applicazione del presente regolamento nonché i servizi ed organismi a cui i servizi della Commissione rimborseranno gli importi corrispondenti alla partecipazione finanziaria della Comunità.

Articolo 8

Gli Stati membri prendono, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nazionali, le misure necessarie per:

- accertarsi dell'effettiva e regolare esecuzione delle operazioni finanziate dalla Comunità,

- prevenire le irregolarità,

- recuperare le somme perdute a seguito di irregolarità o negligenze.

Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione tutte le informazioni necessarie e prendono le misure atte ad agevolare i controlli che la Commissione ritenga utili nel quadro della gestione del finanziamento comunitario, ivi comprese le verifiche sul posto. Gli Stati membri informano la Commissione delle misure all'uopo prese.

Articolo 9

La Commissione presenta ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attività nel settore disciplinato dal presente regolamento.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 novembre 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. JOPLING

(1) GU n. C 187 del 13. 7. 1983, pag. 9.

(2) GU n. C 172 del 2. 7. 1984, pag. 87.

(3) GU n. C 358 del 31. 12. 1983, pag. 50.

(1) Vedi pagina 2 della presente Gazzetta ufficiale.

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