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Document 31986R3528

Regolamento (CEE) n. 3528/86 del Consiglio del 17 novembre 1986 relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro l'inquinamento atmosferico

OJ L 326, 21.11.1986, p. 2–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 022 P. 59 - 61
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 022 P. 59 - 61

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2002: This act has been changed. Current consolidated version: 17/05/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1986/3528/oj

31986R3528

Regolamento (CEE) n. 3528/86 del Consiglio del 17 novembre 1986 relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro l'inquinamento atmosferico

Gazzetta ufficiale n. L 326 del 21/11/1986 pag. 0002 - 0004
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 22 pag. 0059
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 22 pag. 0059


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 3528/86 DEL CONSIGLIO

del 17 novembre 1986

relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro l'inquinamento atmosferico

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 235,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che la foresta svolge una funzione essenziale nel mantenimento degli equilibri fondamentali, in particolare per quanto riguarda i terreni, il regime delle acque, il clima, la fauna e la flora; che essa contribuisce pertanto a sviluppare l'agricoltura le cui condizioni di produzione ed in taluni casi persino l'esistenza sono largamente tributarie della presenza e del buono stato delle foreste circostanti;

considerando che l'inquinamento atmosferico, con i suoi effetti nocivi diretti ed indiretti sui vegetali e sul suolo delle foreste contribuisce al deperimento e anche alla morte degli alberi della foresta e che i danni subiti dalle foreste conoscono un'estensione preoccupante nella Comunità;

considerando che la protezione della foresta contro tali danni riveste pertanto un'importanza ed un'urgenza particolare nella Comunità e che la Comunità deve contribuire al miglioramento di tale protezione;

considerando che l'azione della Comunità in materia deve avere come primo obiettivo l'elaborazione di un inventario periodico uniforme dei danni subiti dalle foreste, in base ad un'adeguata rete di osservazione;

considerando che, in particolare in base ai dati così raccolti, devono essere elaborati scientificamente bilanci periodici sullo stato sanitario delle foreste rispetto all'inquinamento atmosferico per determinare l'entità dei danni e seguirne l'evoluzione nelle varie regioni della Comunità;

considerando che si dovrebbero migliorare i metodi di osservazione e di misura dei danni causati alle foreste, nonché le cognizioni in merito all'inquinamento atmosferico nella foresta ed ai suoi effetti su di essa: che dovrebbero essere messi a punto metodi di mantenimento e di restaurazione delle foreste danneggiate; che a tale scopo la Comunità deve incoraggiare la realizzazione di esperienze sul terreno, di progetti pilota e di dimostrazioni;

considerando che la Commissione deve garantire la realizzazione del coordinamento e della supervisione dell'azione comunitaria e che a tale fine deve potersi rivolgere ad istituti ed a consiglieri scientifici;

considerando che, per agevolare l'applicazione delle disposizioni progettate, occorre prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione;

considerando che prima che scada un periodo di cinque anni le disposizioni adottate devono essere riesaminate in particolare in funzione dell'esperienza acquisita e dell'evoluzione dei danni osservati;

considerando che la Comunità deve contribuire al finanziamento dell'azione comunitaria per la protezione delle foreste contro l'inquinamento atmosferico;

considerando che, dato soprattutto il carattere innovatore di alcune misure previste, è opportuno procedere ad un esame degli aspetti finanziari del presente regolamento dopo un periodo di due anni, onde consentire gli adeguamenti di bilancio eventualmente necessari;

considerando che il trattato non ha previsto tutti i poteri richiesti a tal fine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È istituita un'azione comunitaria per la protezione delle foreste contro l'inquinamento atmosferico, in seguito denominato « azione », per potenziare la protezione delle foreste nella Comunità e contribuire così in particolare alla salvaguardia del potenziale di produttività dell'agricoltura.

Articolo 2

1. L'azione è intesa ad aiutare gli Stati membri:

- a redigere, in base ad una metodologia comune, un inventario periodico dei danni cagionati alle foreste soprattutto dall'inquinamento atmosferico;

- a creare o completare, in modo coordinato ed armonico, la rete di posti d'osservazione necessaria per redigere tale inventario.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati raccolti dalla rete dei posti di osservazione.

3. Le modalità d'applicazione del presente articolo, in particolare quelle relative alla raccolta, alla natura e alla comparabilità dei dati dell'inventario, sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 7.

Articolo 3

1. Ogni Stato membro elabora periodicamente secondo un metodo scientifico uniforme, in particolare sulla base dei dati dell'inventario di cui all'articolo 2, un bilancio sullo stato sanitario delle foreste rispetto all'inquinamento atmosferico e lo trasmette alla Commissione.

2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 7.

Articolo 4

1. L'azione è intesa ad incentivare la realizzazione:

- di esperimenti sul terreno per migliorare le conoscenze sull'inquinamento atmsoferico della foresta e sui suoi effetti sulla foresta e per mettere a punto metodi di mantenimento e di restaurazione delle foreste colpite;

- di progetti pilota dimostrativi intesi a contribuire al miglioramento dei metodi di osservazione e di misurazione dei danni cagionati alle foreste.

2. Anteriormente al 1o novembre di ogni anno, gli Stati membri sottopongono alla Commissione per l'anno successivo le esperienze ed i progetti da effettuare in applicazione del presente regolamento. Il primo anno gli Stati membri sottopongono alla Commissione le esperienze ed i progetti entro i tre mesi successivi all'entrata in vigore del presente regolamento.

3. Gli Stati membri indicano alla Commissione:

a) le zone geografiche interessate,

b) la descrizione della situazione esistente e degli obiettivi da raggiungere,

c) una valutazione preventiva dei costi, corredata eventualmente da un'indicazione della periodicità delle spese previste.

4. Le modalità ed i criteri di applicazione del presente articolo sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 7.

Articolo 5

La Commissione provvede all'attuazione del coordinamento e alla supervisione dell'azione. Essa può, in particolare, far ricorso ad istituti di ricerca ed a consulenti scientifici.

Articolo 6

1. È istituito un comitato per la protezione della foresta, qui di seguito denominato « comitato ».

2. Il comitato si compone di rappresentanti degli Stati membri e della Commissione. Ciascuno Stato membro è rappresentato nel comitato da due funzionari al massimo.

Il comitato è presieduto da un rappresentante della Commissione.

Articolo 7

1. Qualora si ricorra alla procedura definita nel presente paragrafo, il comitato viene investito della questione dal proprio presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato formula il proprio parere in merito a tale progetto entro un termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza del problema. Il comitato si pronuncia a maggioranza di 54 voti; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa al voto.

3. a) La Commissione adotta le misure progettate quando esse sono conformi al parere del comitato.

b) Quando le misure progettate non sono conformi al parere formulato dal comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se alla scadenza del termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui è stato adito, il Consiglio non ha adottato misure, la Commissione adotta le misure proposte e le mette immediatamente in applicazione.

Articolo 8

Nei casi in cui si fa riferimento al presente articolo il comitato agisce in qualità di comitato consultivo.

Articolo 9

1. Il comitato viene consultato in virtù 8: 8

- sui bilanci periodici di cui all'articolo 3;

- sulle esperienze e sui progetti di cui all'articolo 4, anteriormente a qualsiasi decisione della Commissione in merito al loro finanziamento;

- sull'evoluzione delle attività di coordinamento e di supervisione dell'azione di cui all'articolo 5.

2. Il comitato può prendere in esame, in virtù dell'articolo 8, ogni altro problema riguardante il campo di applicazione del presente regolamento sollevato dal presidente, sia ad iniziativa di questo, sia su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

Articolo 10

Il presidente convoca le riunioni del comitato.

Il segretariato del comitato è assicurato dalla Commissione.

Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno. Articolo 11

1. L'azione è prevista per una durata di cinque anni a decorrere dal 1o gennaio 1987.

2. La Comunità partecipa all'azione nei limiti degli stanziamenti appositamente iscritti nel bilancio delle Comunità europee e secondo le modalità previste dal presente regolamento. Il costo previsionale dell'azione a carico della Comunità per la durata prevista ammonta a 10 milioni di ECU.

3. Prima del 1o luglio 1989 e in base alle relazioni 1987 e 1988 di cui all'articolo 15 il Consiglio procede, su proposta della Commissione, ad un riesame degli aspetti finanziari del presente regolamento.

4. Prima della scadenza del periodo di cui al para- grafo 1 il Consiglio procede, su proposta della Commissione, ad un riesame del presente regolamento.

Articolo 12

La partecipazione finanziaria delle Comunità alle misure che l'azione comporta, è la seguente:

1) Inventario periodico e rete dei posti d'osservazione (articolo 2):

massimo 30 % delle spese approvate dalla Commissione.

2) Esperienze, progetti pilota e dimostrazioni (articolo 4):

massimo 30 % delle spese approvate dalla Commissione.

Articolo 13

Gli Stati membri designano i servizi e gli organismi autorizzati ad eseguire le misure prese a norma del presente regolamento, nonché i servizi ed organismi ai quali i servizi della Commissione rimborseranno gli importi corrispondenti alla partecipazione finanziaria della Comunità.

Articolo 14

Gli Stati membri prendono, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nazionali, le misure necessarie per:

- accertarsi dell'effettiva e regolare esecuzione delle operazioni finanziate dalla Comunità,

- prevenire le irregolarità,

- recuperare le somme perdute a seguito di irregolarità o negligenze.

Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione tutte le informazioni necessarie ed adottano le misure atte ad agevolare i controlli che la Commissione ritenga utili nel quadro della gestione del finanziamento comunitario, ivi comprese le verifiche sul posto. Gli Stati membri informano la Commissione delle misure all'uopo adottate.

Articolo 15

La Commissione presenta ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attività del settore disciplinato dal presente regolamento.

Articolo 16

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 novembre 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. JOPLING

(1) GU n. C 187 del 13. 7. 1983, pag. 9.

(2) GU n. C 172 del 2. 7. 1984, pag. 87.

(3) GU n. C 358 del 31. 12. 1983, pag. 50.

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