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Document 62017TN0318

Causa T-318/17: Ricorso proposto il 19 maggio 2017 — Clean Sky 2 Joint Undertaking/Revoind Industriale

OJ C 231, 17.7.2017, p. 51–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 231/51


Ricorso proposto il 19 maggio 2017 — Clean Sky 2 Joint Undertaking/Revoind Industriale

(Causa T-318/17)

(2017/C 231/66)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Clean Sky 2 Joint Undertaking (CSJU) (rappresentanti: B. Mastantuono, agente, e M. Velardo, avvocato)

Convenuta: Revoind Industriale Srl (Oricola, Italia)

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

condannare la convenuta a versare al CSJU l’importo di EUR 359 913,75 in relazione alla convenzione di sovvenzione per partner N. 325940 «EULOSAM — Design and Manufacturing of Baseline Low-Speed, Low-Sweep Wind Tunnel Model», oltre all’importo di EUR 2 105,25 a titolo di interessi di mora calcolati al tasso del 3,5 % a decorrere dal 31 gennaio 2017 e fino al 1o aprile 2017;

condannare la convenuta a versare EUR 34,51 al giorno a titolo di interessi a decorrere dal 2 aprile 2017 fino alla data di completo pagamento del debito; e

condannare la convenuta a sopportare le spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce il seguente motivo.

Il ricorrente afferma che la convenuta è venuta meno ai suoi obblighi contrattuali, omettendo di attuare il progetto EULOSAM e di fornire al CSJU le relazioni e i risultati pertinenti al progetto, ai sensi dell’articolo II, paragrafo 2, dell’allegato II della convenzione di sovvenzione.

Inoltre, la convenuta ha omesso di svolgere i compiti che le spettavano, individuati nell’allegato I, venendo così meno ai suoi obblighi previsti dall’articolo II, paragrafo 3, lettere a), e) e h), dell’allegato II della convenzione di sovvenzione.

Di conseguenza, il consorzio ha risolto la convenzione di sovvenzione e ha emesso una nota di addebito relativa al prefinanziamento di EUR 359 913,75, già versato dal coordinatore alla convenuta, in conformità con le disposizioni della convenzione di sovvenzione. Il prefinanziamento, infatti, rimane di proprietà del ricorrente fino al saldo finale.

Non sussiste alcun dubbio nella presente causa circa i fatti all’origine degli obblighi della Revoind Industriale S.r.l., in qualità di beneficiaria della convenzione di sovvenzione, e le obiezioni della convenuta sono generiche, incomplete e non supportate da prove e, dunque, appaiono del tutto infondate.

Di conseguenza, il ricorrente è legittimato a chiedere il recupero e il rimborso dell’importo versato alla convenuta come prefinanziamento, oltre agli interessi di mora.


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