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Document 62017CN0147

Causa C-147/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Constanţa (Romania) il 23 marzo 2017 — Sindicatul Familia Constanța e altri/Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța

OJ C 231, 17.7.2017, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 231/3


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Constanţa (Romania) il 23 marzo 2017 — Sindicatul Familia Constanța e altri/Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța

(Causa C-147/17)

(2017/C 231/04)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Constanţa

Parti

Appellanti: Sindicatul Familia Constanța e altri

Appellata: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța

Questioni pregiudiziali

1)

Se le disposizioni dell’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2003/88/CE (1) in combinato disposto con l’articolo 2 della direttiva 89/391/CEE (2) debbano essere interpretate nel senso che escludono dall’ambito di applicazione della medesima un’attività come quella degli assistenti genitoriali, svolta dai ricorrenti.

2)

Nel caso di risposta negativa alla prima questione, se l’articolo 17 della direttiva 2003/88/CE debba essere interpretato nel senso che un’attività come quella degli assistenti genitoriali, svolta dai ricorrenti, può essere l’oggetto di una deroga alle disposizioni dell’articolo 5 della direttiva in virtù dei paragrafi 1, 3, lettere b) e c), o 4, lettera b) [dell’articolo 17].

3)

Nel caso di risposta affermativa alla precedente questione, se l’articolo 17, paragrafo 1, o, se del caso, l’articolo 17, paragrafi 3 o 4, della direttiva 2003/88/CE debba essere interpretato nel senso che una tale deroga deve essere esplicita o può anche essere implicita, attraverso l’adozione di un atto normativo speciale che prevede altre norme di organizzazione dell’orario di lavoro per una determinata attività professionale; nel caso in cui una siffatta deroga possa non essere esplicita, quali sono le condizioni minime affinché si possa considerare che una normativa nazionale introduce una deroga e se una siffatta deroga possa essere espressa con le modalità derivanti dalle disposizioni della legge n. 272/2004.

4)

Nel caso di risposta negativa alle questioni 1, 2 o 3, se l’articolo 2, punto 1, della direttiva 2003/88/CE debba essere interpretato nel senso che il periodo in cui un assistente genitoriale trascorre assieme al minore assistito, nel proprio domicilio o in un altro luogo scelto dal medesimo, costituisce orario di lavoro sebbene non realizzi nessuna delle attività previste a suo carico dal contratto individuale di lavoro.

5)

Nel caso di risposta negativa alle questioni 1, 2 o 3, se l’articolo 5 della direttiva 2003/88/CE debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale come quella di cui all’articolo 122 della legge n. 272/2004; e in caso di una risposta nel senso dell’applicabilità dell’articolo 17, paragrafo 3, lettere b) e c), o paragrafo 4, lettera b), della direttiva, se tale articolo debba essere interpretato nel senso che esso osta a tale normativa nazionale.

6)

Nel caso di risposta negativa alla questione 1 e, eventualmente, di risposta affermativa alla questione 4, se l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88/CE possa essere interpretato nel senso che non osta tuttavia alla concessione di un risarcimento pari all’indennità di cui il lavoratore avrebbe beneficiato durante le ferie annuali dal momento che la natura dell’attività svolta dagli assistenti genitoriali impedisce loro di fruire di tali ferie o, benché le ferie siano formalmente concesse, il lavoratore continua a prestare in pratica la stessa attività qualora nel periodo in questione non sia consentita la separazione dal minore assistito. In caso affermativo, se per avere diritto al risarcimento sia necessario che il lavoratore abbia chiesto il permesso di separarsi dal minore e il datore di lavoro non abbia concesso tale permesso.

7)

Nel caso di risposta negativa alla questione 1, affermativa alla questione 4 e negativa alla questione 6, se l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva osti a una disposizione come quella di cui all’articolo 122, paragrafo 3, lettera d), della legge n. 272/2004 in una situazione in cui tale legge lascia al datore di lavoro la facoltà di decidere discrezionalmente se autorizzare la separazione dal minore durante le ferie e, in caso affermativo, se l’impossibilità di fruire di fatto delle ferie, in conseguenza dell’applicazione di tale disposizione di legge, costituisca una violazione del diritto dell’Unione che soddisfa le condizioni per far sorgere il diritto del lavoratore al risarcimento. In caso affermativo, se un siffatto risarcimento debba essere versato dallo Stato per la violazione dell’articolo 7 della direttiva o dall’ente pubblico che ha la qualità di datore di lavoro, il quale non ha garantito, nel periodo di ferie, la separazione dal minore assistito. In tale situazione, se per avere diritto al risarcimento sia necessario che il lavoratore abbia chiesto il permesso di separarsi dal minore e il datore di lavoro non abbia concesso tale permesso.


(1)  Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU 2003, L 299, pag. 9).

(2)  Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU 1989, L 183, pag. 1).


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