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Document 62017TN0229
Case T-229/17: Action brought on 19 April 2017 — Germany v Commission
Causa T-229/17: Ricorso proposto il 19 aprile 2017 — Germania/Commissione
Causa T-229/17: Ricorso proposto il 19 aprile 2017 — Germania/Commissione
OJ C 195, 19.6.2017, p. 37–38
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
19.6.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 195/37 |
Ricorso proposto il 19 aprile 2017 — Germania/Commissione
(Causa T-229/17)
(2017/C 195/50)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze, J. Möller e avv.ti M. Winkelmüller, F. van Schewick e M. Kottmann)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia
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annullare la decisione (UE) 2017/133 della Commissione, del 25 gennaio 2017, relativa al mantenimento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, con una limitazione, del riferimento alla norma armonizzata EN 14342:2013 «Pavimentazioni di legno — Caratteristiche, valutazione di conformità e marcatura» ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2017, L 21, pag. 113); |
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annullare la decisione (UE) 2017/145 della Commissione, del 25 gennaio 2017, relativa al mantenimento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, con una limitazione, del riferimento alla norma armonizzata EN 14904:2006 «Superfici per aree sportive — Specifiche per superfici per interni per uso multi-sport» ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2017, L 22, pag. 62); |
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annullare la comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (GU 2017, C 76, pag. 32), nella parte in cui essa fa riferimento alla norma armonizzata EN 14342:2013 «Pavimentazioni di legno — Caratteristiche, valutazione di conformità e marcatura»; |
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annullare la comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (GU 2017 C 76, pag. 32), nella parte in cui essa fa riferimento alla norma armonizzata EN 14904:2006 «Superfici per aree sportive — Specifiche per superfici per interni per uso multi-sport»; nonché |
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condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
1. |
Primo motivo: violazione delle forme sostanziali La Repubblica federale di Germania fa valere che la Commissione, nell’emanare le decisioni impugnate, avrebbe violato le forme sostanziali enunciate nell’articolo 18 del regolamento (UE) n. 305/2011 (1). La Commissione, infatti, non avrebbe sottoposto la questione al comitato istituito dall’articolo 5 della direttiva 98/34/CE (2), la prevista consultazione dell’organismo europeo di normalizzazione competente sarebbe viziata e le decisioni controverse non sarebbero state emanate «alla luce del parere» espresso dal comitato istituito dall’articolo 5 della suddetta direttiva. |
2. |
Secondo motivo: violazione dell'obbligo di motivazione Con il secondo motivo la ricorrente deduce che le decisioni controverse violerebbero l’obbligo di motivazione di cui all’articolo 296, secondo comma, TFUE, poiché essa non prenderebbe posizione sulla questione centrale di cui all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 305/2011, ovvero se le norme armonizzate interessate siano conformi al relativo mandato e garantiscano il rispetto dei requisiti di base delle opere di costruzione. Ne conseguirebbe che né la Repubblica federale di Germania né il Tribunale potrebbero valutare i principali punti di diritto e di fatto sui quali si è basata la Commissione. |
3. |
Terzo motivo: violazione del regolamento (UE) n. 305/2011 Inoltre la ricorrente sostiene che le decisioni e la comunicazione controverse violerebbero norme sostanziali del regolamento (UE) n. 305/2011.
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(1) Regolamento (CE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (GU 2011, L 88, pag. 5).
(2) Direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998 relativa ad una modifica della direttiva 98/34/CE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU 1998, L 217, pag. 18).