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Document 62017TN0229

Causa T-229/17: Ricorso proposto il 19 aprile 2017 — Germania/Commissione

OJ C 195, 19.6.2017, p. 37–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 195/37


Ricorso proposto il 19 aprile 2017 — Germania/Commissione

(Causa T-229/17)

(2017/C 195/50)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze, J. Möller e avv.ti M. Winkelmüller, F. van Schewick e M. Kottmann)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia

annullare la decisione (UE) 2017/133 della Commissione, del 25 gennaio 2017, relativa al mantenimento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, con una limitazione, del riferimento alla norma armonizzata EN 14342:2013 «Pavimentazioni di legno — Caratteristiche, valutazione di conformità e marcatura» ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2017, L 21, pag. 113);

annullare la decisione (UE) 2017/145 della Commissione, del 25 gennaio 2017, relativa al mantenimento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, con una limitazione, del riferimento alla norma armonizzata EN 14904:2006 «Superfici per aree sportive — Specifiche per superfici per interni per uso multi-sport» ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2017, L 22, pag. 62);

annullare la comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (GU 2017, C 76, pag. 32), nella parte in cui essa fa riferimento alla norma armonizzata EN 14342:2013 «Pavimentazioni di legno — Caratteristiche, valutazione di conformità e marcatura»;

annullare la comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (GU 2017 C 76, pag. 32), nella parte in cui essa fa riferimento alla norma armonizzata EN 14904:2006 «Superfici per aree sportive — Specifiche per superfici per interni per uso multi-sport»; nonché

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo: violazione delle forme sostanziali

La Repubblica federale di Germania fa valere che la Commissione, nell’emanare le decisioni impugnate, avrebbe violato le forme sostanziali enunciate nell’articolo 18 del regolamento (UE) n. 305/2011 (1). La Commissione, infatti, non avrebbe sottoposto la questione al comitato istituito dall’articolo 5 della direttiva 98/34/CE (2), la prevista consultazione dell’organismo europeo di normalizzazione competente sarebbe viziata e le decisioni controverse non sarebbero state emanate «alla luce del parere» espresso dal comitato istituito dall’articolo 5 della suddetta direttiva.

2.

Secondo motivo: violazione dell'obbligo di motivazione

Con il secondo motivo la ricorrente deduce che le decisioni controverse violerebbero l’obbligo di motivazione di cui all’articolo 296, secondo comma, TFUE, poiché essa non prenderebbe posizione sulla questione centrale di cui all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 305/2011, ovvero se le norme armonizzate interessate siano conformi al relativo mandato e garantiscano il rispetto dei requisiti di base delle opere di costruzione. Ne conseguirebbe che né la Repubblica federale di Germania né il Tribunale potrebbero valutare i principali punti di diritto e di fatto sui quali si è basata la Commissione.

3.

Terzo motivo: violazione del regolamento (UE) n. 305/2011

Inoltre la ricorrente sostiene che le decisioni e la comunicazione controverse violerebbero norme sostanziali del regolamento (UE) n. 305/2011.

In primo luogo le decisioni e la comunicazione controverse sarebbero in contrasto con l’articolo 17, paragrafo 5, primo e secondo comma, del regolamento (UE) n. 305/2011 poiché, in violazione delle suddette disposizioni, la Commissione non avrebbe verificato in che misura le norme armonizzate interessate siano conformi ai relativi mandati e avrebbe in tal modo ignorato il fatto che tale conformità in realtà non sussiste.

In secondo luogo le decisioni e la comunicazione controverse violerebbero l’articolo 18, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché con l’articolo 17, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (UE) n. 305/2011. La Commissione avrebbe trascurato che le norme processuali oggetto del procedimento non contengono alcun procedimento né criteri per la valutazione della prestazione in relazione al rilascio di cosiddette altre sostanze pericolose e, pertanto, sarebbero incomplete riguardo a una caratteristica essenziale dei prodotti da costruzione e, di conseguenza, metterebbero a rischio l’osservanza dei requisiti di base delle opere di costruzione.

Infine la Commissione, nell’emanare gli atti controversi, sarebbe incorsa in un ulteriore errore di valutazione, avendo ignorato la possibilità concessa dall'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 305/2011, di indicare nella Gazzetta ufficiale, insieme alla riserva proposta dalla ricorrente, i riferimenti a una norma armonizzata.


(1)  Regolamento (CE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (GU 2011, L 88, pag. 5).

(2)  Direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998 relativa ad una modifica della direttiva 98/34/CE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU 1998, L 217, pag. 18).


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