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Document 62017TN0228
Case T-228/17: Action brought on 19 April 2017 — Zhejiang Jndia Pipeline Industry v Commission
Causa T-228/17: Ricorso proposto il 19 aprile 2017 — Zhejiang Jndia Pipeline Industry/Commissione
Causa T-228/17: Ricorso proposto il 19 aprile 2017 — Zhejiang Jndia Pipeline Industry/Commissione
OJ C 195, 19.6.2017, p. 35–36
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
19.6.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 195/35 |
Ricorso proposto il 19 aprile 2017 — Zhejiang Jndia Pipeline Industry/Commissione
(Causa T-228/17)
(2017/C 195/49)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Zhejiang Jndia Pipeline Industry Co. Ltd (Wenzhou, Cina) (rappresentante: S. Hirsbrunner, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2017/141 della Commissione, del 26 gennaio 2017, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di determinati accessori per tubi di acciaio inossidabile da saldare testa a testa, finiti o non finiti, originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan (GU 2017, L 22, pag. 14), nella parte in cui esso riguarda la ricorrente; |
— |
condannare al pagamento delle spese legali della ricorrente la Commissione ed ogni eventuale interveniente ammesso a sostegno della Commissione nel corso del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.
1. |
Primo motivo, vertente su vari errori manifesti di valutazione che la Commissione avrebbe commesso ritenendo intercambiabili gli standard tecnici statunitensi ed europei relativi agli accessori per tubi di acciaio inossidabile da saldare testa a testa (stainless steel tube and pipe butt-welding fittings, SSBWF).
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2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione, avrebbe omesso di fornire una motivazione adeguata circa l’adeguamento del valore normale e avrebbe invocato argomenti contraddittori.
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3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che la determinazione del periodo in esame è viziata da un manifesto errore di valutazione.
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4. |
Quarto motivo, vertente sul fatto che il procedimento che ha condotto al regolamento controverso non rispetta i principi generali del diritto UE, come i principi di buona amministrazione, trasparenza e il diritto alla difesa della ricorrente.
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5. |
Quinto motivo, vertente sul fatto che il regolamento controverso, del 26 gennaio 2017, erroneamente determina il dazio antidumping della ricorrente sulla base delle disposizioni del regolamento di base, le quali prevedono la metodologia eccezionale del paese analogo per calcolare il valore normale delle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese, nonostante il diritto dell’UE di applicare detto trattamento eccezionale sia scaduto l’11 dicembre 2016.
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