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Document 52016AE5211

Parere del Comitato economico e sociale europeo «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche» [COM(2016) 591 final — 2016/0286(COD)]

OJ C 125, 21.4.2017, p. 65–68 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.4.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 125/65


Parere del Comitato economico e sociale europeo «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche»

[COM(2016) 591 final — 2016/0286(COD)]

(2017/C 125/09)

Relatore unico:

Jorge PEGADO LIZ

Consultazione

Parlamento europeo, 24.10.2016

Consiglio dell'Unione europea, 25.10.2016

Base giuridica

Articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Sezione competente

Trasporti, energia, infrastrutture, società dell'informazione

Adozione in sezione

11.1.2017

Adozione in sessione plenaria

25.1.2017

Sessione plenaria n.

522

Esito della votazione

(favorevoli/contrari/astenuti)

118/0/4

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1

In diversi pareri, il CESE ha coerentemente auspicato un rafforzamento delle attribuzioni, delle competenze e dei poteri del BEREC affinché disponesse della capacità necessaria per svolgere un'efficace funzione di regolamentazione del settore a livello europeo.

1.2

Pertanto, non può non essere, in generale, d'accordo con l'intenzione alla base della proposta della Commissione.

1.3

Si rammarica, tuttavia, per il fatto che la Commissione non si sia piuttosto orientata verso quella che chiama opzione 4, che esclude senza motivo, preferendo invece mantenere il BEREC nell'ambito di una semplice cooperazione o di un puro coordinamento, anche se rafforzati.

1.4

Come ha già sostenuto, il CESE è convinto che solo un'opzione che trasformi il BEREC in una vera e propria autorità di regolamentazione sarà in grado, proponendo una visione per il futuro, di assicurare un'adeguata regolamentazione dei nuovi servizi di informazione a livello paneuropeo o globale, servizi ora in gran parte non regolamentati o soggetti a quadri normativi poco chiari (M2M, OTT e altri settori di grande importanza per l'Unione, come il roaming o i mercati transnazionali), o procedure vincolanti paneuropee per l'assegnazione di bande specifiche.

1.5

Un punto che dovrebbe essere specificamente sottoposto a un'attenta revisione e considerazione riguarda la composizione, l'organizzazione e il funzionamento della commissione di ricorso, al fine di garantire in tutte le circostanze una reale indipendenza e imparzialità e un adeguato sistema di ricorso, soprattutto nel caso di decisioni relative a controversie transfrontaliere.

2.   Brevissima sintesi della proposta

2.1

Nella comunicazione del maggio 2015 Strategia per il mercato unico digitale in Europa (1), la Commissione ha sottolineato che l'evoluzione delle condizioni di mercato e del contesto tecnologico rende necessario rafforzare il quadro istituzionale mediante il consolidamento del ruolo dell'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC). Nella risoluzione «Verso un atto per il mercato unico digitale» (2) il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a una maggiore integrazione del mercato unico digitale mediante la creazione di un quadro istituzionale più efficiente. Tale obiettivo può essere conseguito consolidando il ruolo, la capacità e i poteri decisionali del BEREC al fine di mettere tale organo in condizione di poter promuovere un'applicazione coerente del quadro normativo per le comunicazioni elettroniche e di esercitare un controllo efficace sullo sviluppo del mercato unico e di poter cooperare alla risoluzione delle controversie transfrontaliere.

2.2

La presente proposta dovrebbe essere considerata insieme con la Proposta di direttiva che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (3), che affida al BEREC l'esecuzione di compiti addizionali per contribuire a garantire l'applicazione coerente del quadro normativo e che permetterà di promuovere lo sviluppo del mercato delle comunicazioni elettroniche in tutta l'Unione. Inoltre, il BEREC contribuirà a promuovere l'accesso e la diffusione di una connettività dei dati di capacità molto elevata, a incoraggiare la concorrenza nella fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica e a promuovere gli interessi dei cittadini dell'Unione.

2.3

L'obiettivo principale della proposta è pertanto quello di rafforzare il ruolo istituzionale del BEREC e rafforzare la sua struttura di governance di trasformare il BEREC e l'ufficio BEREC, in una vera e propria agenzia con un mandato più ampio per permettere lo svolgimento dei suoi futuri compiti. Ciò consentirà di garantire la continuità con il lavoro svolto dal BEREC e proseguire la condivisione delle competenze specifiche tra le autorità nazionali di regolamentazione, l'allineamento della struttura e della governance, della gestione, della programmazione e della rendicontabilità con la dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sulle agenzie decentrate del 19 luglio 2012 («Orientamento comune») (4). La proposta incorpora inoltre nel regolamento BEREC i compiti assegnati al BEREC nel regolamento (UE) 2015/2120 di recente adozione, che definisce le norme per assicurare un accesso aperto a Internet e abolire i sovrapprezzi del roaming (5). Ne rimane esclusa invece la revisione della direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche (6), che la Commissione aveva promesso per la fine del 2016.

2.4

Per raggiungere tale obiettivo, la Commissione ha preso in considerazione 4 opzioni, delle quali la 1a prevede il mantenimento dello status quo, la 2a il semplice rafforzamento delle competenze e del ruolo consultivo del BEREC, la 3a, quella preferita e che viene sviluppata in modo dettagliato, ipotizza il mantenimento del ruolo consultivo con taluni poteri prenormativi e un migliore processo di analisi di mercato e di assegnazione del diritto di utilizzo dello spettro radio e, infine, la 4a opzione, che la Commissione esclude in via preliminare e che si basa sulla creazione di un'effettiva autorità di regolamentazione dell'UE sotto forma di un'agenzia potenziata dotata delle risorse necessarie per accogliere un trasferimento di competenze di esecuzione, tra cui rientrano anche la vigilanza e poteri di controllo, con poteri vincolanti in settori in cui è necessario garantire un'applicazione uniforme delle norme dell'UE.

2.5

Nei punti che seguono si sviluppa dal punto di vista giuridico l'opzione scelta, di cui seguirà poi l'analisi.

3.   Osservazioni generali

3.1

In diversi pareri (7), il CESE ha auspicato un rafforzamento delle attribuzioni, delle competenze e dei poteri del BEREC affinché disponesse della capacità necessaria per svolgere un'efficace funzione di regolamentazione del settore a livello europeo. Pertanto, non può non essere, in generale, d'accordo con l'intenzione alla base della proposta della Commissione.

3.2

Tuttavia, il CESE si è indirizzato verso una soluzione più vicina alla opzione 4 della Commissione, nella misura in cui giudica che operazioni puramente cosmetiche per quanto riguarda lo statuto del BEREC non siano sufficienti per trasformarlo in una vera e propria autorità di regolamentazione.

3.3

È quello che ha detto esplicitamente nel suo parere TEN/534: «A giudizio del CESE, i cambiamenti proposti per quanto riguarda lo status del BEREC, ad esempio la nomina di un presidente a tempo pieno per il comitato dei regolatori, possono rivelarsi insufficienti, a fronte delle sfide da affrontare in tema di competitività e della necessità di creare incentivi agli investimenti, in particolare per le comunicazioni a banda larga e le reti NGN/NGA» (punto 4.7.1).

3.4

In effetti, perché il BEREC possa assolvere ai compiti attribuitigli in un campo in cui è nota a tutti la mancanza di una regolamentazione adeguata come è quello dei nuovi servizi d'informazione a livello paneuropeo o mondiale, attualmente in gran parte non regolamentati o soggetti a quadri normativi poco chiari (M2M, OTT e altri settori di grande importanza per l'Unione, come il roaming o i mercati transnazionali), o nel campo delle procedure vincolanti paneuropee per l'assegnazione di bande specifiche, oltre che alle nuove competenze conferitegli, non solo nella presente proposta, ma, ancora di più nella proposta relativa a un codice europeo delle comunicazioni elettroniche, non sembra accettabile mantenere il suo livello di intervento nell'ambito di una semplice cooperazione o di un mero coordinamento, anche se rafforzati.

3.5

E ciò che questa proposta certamente non costituisce è una visione che si proietta nel futuro, nel senso di un'ulteriore integrazione del mercato unico digitale, in quanto continua a consentire la frammentazione normativa per il tramite delle ANR.

3.6

Ciò spiega forse i risultati poco incoraggianti della valutazione del BEREC riportati nella proposta, in termini della sua rilevanza, efficacia, efficienza e dello stesso valore aggiunto del modello su cui, nonostante tutto, si vuole insistere.

4.   Osservazioni specifiche

4.1

In generale, l'articolato segue, in termini di definizione delle competenze, di organizzazione e di funzionamento, il modello comune per le agenzie dello stesso tipo definito nella dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio dell'UE e della Commissione europea sulle agenzie decentrate e non dà adito ad alcuna osservazione particolare.

4.2

Tuttavia, la commissione di ricorso merita un commento per quel che si riferisce alla garanzia dell «imparzialità e dell'indipendenza dei suoi membri sulla base di criteri trasparenti e oggettivamente verificabili definiti dalle agenzie»; in particolare, se «il reclutamento dei membri delle commissioni di ricorso» si facesse «tra il personale dell'agenzia e/o i componenti del consiglio di amministrazione dell'agenzia (…)», ciò «non dovrebbe mettere in discussione i summenzionati principi di imparzialità e indipendenza» (punto 21 della dichiarazione comune).

4.3

Rispetto a quanto accade in altri organi identici, come l'EUIPO l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (8), l'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (9), l'Agenzia europea per la sicurezza aerea (10) e l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (11), per citarne solo alcuni, il CESE è sorpreso dalla laconicità delle disposizioni degli articoli da 11 a 14 della proposta che stabiliscono il quadro giuridico della commissione di ricorso.

4.4

Il CESE constata infatti che tutti i regolamenti relativi alle norme di organizzazione e alla procedura della commissione di ricorso delle suddette agenzie prevedono in modo dettagliato le modalità applicabili in tali commissioni e che le decisioni in tali sedi pronunciate possono essere oggetto di un ricorso per annullamento dinanzi al Tribunale dell'Unione europea, le cui sentenze sono impugnabili dinanzi alla Corte di giustizia su questioni di diritto.

4.5

È certo che, se le sue attribuzioni, nella maggior parte dei casi, sono puramente consultive, esistono casi in cui dalla combinazione di disposizioni della proposta di direttiva con quelle della presente proposta, deriva che il BEREC finirà per avere un potere decisionale con effetti sulla situazione giuridica di terzi, come sarà nel caso di determinate situazioni menzionate all'articolo 2, paragrafo 1, lettere da b) a d), ossia decisioni su:

l'individuazione di mercati transnazionali;

un modello sintetico di contratto;

un modello economico per aiutare la Commissione a stabilire il limite massimo delle tariffe di terminazione nell'Unione;

i pareri relativi alla risoluzione di controversie transfrontaliere;

i progetti di misure nazionali relative alle procedure per il mercato interno per la regolamentazione del mercato;

i progetti di misure nazionali relative alle procedure per il mercato interno per la valutazione tra pari dello spettro radio;

i progetti di decisioni e raccomandazioni relative all'armonizzazione.

4.6

Il caso di controversie transfrontaliere in cui «Le parti possono investire della controversia la o le competenti autorità nazionali di regolamentazione» per cui si stabilisce che «queste ultime notificano la controversia al BEREC in modo da pervenire alla risoluzione coerente della controversia secondo gli obiettivi indicati dall'articolo 3» è esemplare. Il BEREC emette un parere indicando alla o alle autorità nazionali di regolamentazione interessate la necessità di adottare provvedimenti specifici al fine di risolvere la controversia o di astenersi dall'agire, nel più breve tempo possibile, e in ogni caso entro quattro mesi salvo in circostanze eccezionali.

4.7

In una situazione del genere, difficilmente si potrà considerare che il ricorso contro una tale decisione dinanzi a una commissione di ricorso del tipo previsto nella proposta offra garanzie di indipendenza e di imparzialità.

4.8

La possibilità di adire un giudice, che è sempre prevista, non impedisce di ritenere che la procedura a livello amministrativo non sembri offrire un ricorso dinanzi a un organismo autenticamente indipendente.

4.9

Il CESE auspica che la questione sia opportunamente riconsiderata nella formulazione finale della proposta.

Bruxelles, 25 gennaio 2017

Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

Georges DASSIS


(1)  GU C 13 del 15.1.2016, pag. 176.

(2)  Risoluzione del Parlamento europeo «Verso un atto per il mercato unico digitale» del 19 gennaio 2016 (TA(2016)0009).

(3)  COM(2016) 590 final, su cui il CESE si è espresso nel parere TEN/612 — Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (cfr. pag. … della presente Gazzetta ufficiale).

(4)  Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione europea sulle agenzie decentrate del 19 luglio 2012.

(5)  Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015 (GU L 310 del 26.11.2015, pag. 1), in merito alla cui proposta il CESE ha adottato il parere TEN/534 (GU C 177 dell'11.6.2014, pag. 64).

(6)  Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37); tema già affrontato nel parere TEN/612 — Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (cfr. pag. … della presente Gazzetta ufficiale).

(7)  Qualche esempio:

Parere CESE relativo alla proposta di modifica del regolamento (UE) n. 531/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012 [COM(2016) 399 final], (punto 4.7) (GU C 34 del 2.2.2017, pag. 162);

Parere CESE sulle proposte della Commissione relative a Nuove misure riguardanti il mercato unico europeo delle telecomunicazioni [COM(2013) 627 final e COM(2013) 634 final] (GU C 177 dell'11.6.2014, pag. 64) (punto 4.7.1);

Parere CESE sulla Comunicazione della Commissione Promuovere l'uso condiviso delle risorse dello spettro radio nel mercato interno [COM(2012) 478 final] (GU C 133 del 9.5.2013, pag. 22) (punto 4.10);

Parere CESE su Un mercato unico digitale inclusivo (GU C 161 del 6.6.2013, pag. 8) (punto 3.1.1.1);

Parere CESE sulla Comunicazione della Commissione Apertura e neutralità della rete Internet in Europa (COM(2011) 222 final) (GU C 24 del 28.1.2012, pag. 139) (punto 2.4.1);

Parere CESE sulla Proposta di decisione che stabilisce il primo programma relativo alla politica in materia di spettro radio [COM(2010) 471final] e sulla Comunicazione della Commissione — La banda larga in Europa: investire nella crescita indotta dalla tecnologia digitale [COM(2010) 472 final] (GU C 107 del 6.4.2011, pag. 53) (punti 2.13 e 2.14).

(8)  Regolamento (CE) n. 216/96 della Commissione, del 5 febbraio 1996 (GU L 28 del 6.2.1996), modificato dal regolamento (CE) n. 2082/2004 della Commissione, del 6 dicembre 2004 (GU L 360 del 7.12.2004).

(9)  Articoli 67 e seguenti del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994 (GU L 227 dell'1.9.1994, pag. 1).

(10)  Regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2002 (GU L 240 del 7.9.2002, pag. 1).

(11)  Regolamento (CE) n. 771/2008 della Commissione, del 1o agosto 2008 (GU L 206 del 2.8.2008, pag. 5).


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