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Document 62014CA0127

Causa C-127/14: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 2 settembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā tiesa — Lettonia) — Andrejs Surmačs/Finanšu un kapitāla tirgus komisija (Rinvio pregiudiziale — Direttiva 94/19/CE — Allegato I, punto 7 — Sistema di garanzia dei depositi — Esclusione di taluni depositanti dal sistema di garanzia dei depositi — Esclusione di un «dirigente»)

OJ C 354, 26.10.2015, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 354/7


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 2 settembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā tiesa — Lettonia) — Andrejs Surmačs/Finanšu un kapitāla tirgus komisija

(Causa C-127/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Direttiva 94/19/CE - Allegato I, punto 7 - Sistema di garanzia dei depositi - Esclusione di taluni depositanti dal sistema di garanzia dei depositi - Esclusione di un «dirigente»))

(2015/C 354/08)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Augstākā tiesa

Parti

Ricorrente: Andrejs Surmačs

Convenuta: Finanšu un kapitāla tirgus komisija

Dispositivo

1)

I depositi esclusi in forza dell’allegato I, punto 7, della direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, come modificata dalla direttiva 2009/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, sono ivi elencati tassativamente, sicché gli Stati membri nel loro diritto nazionale non possono prevedere, al fine di applicarvi l’esclusione dalla garanzia dei depositi, ulteriori categorie di depositanti che non siano riconducibili, sotto il profilo delle funzioni esercitate, alle nozioni elencate nel citato punto.

2)

L’allegato I, punto 7, della direttiva 94/19, come modificata dalla direttiva 2009/14, deve essere interpretato nel senso che gli Stati membri possono escludere dalla garanzia prevista da tale direttiva, in quanto dirigenti, le persone le quali, a causa della funzione svolta nell’ambito dell’ente creditizio, a prescindere dalla denominazione di detta funzione, dispongano di un livello di informazioni e di competenze che consente loro di valutare la reale situazione finanziaria dell’ente creditizio e i rischi connessi alle attività di quest’ultimo.


(1)  GU C 159 del 26.5.2014.


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