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Document 52015XC0606(01)

Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese e dell’Indonesia

OJ C 189, 6.6.2015, p. 2–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.6.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 189/2


Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese e dell’Indonesia

(2015/C 189/02)

In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (1) delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese e dell’Indonesia, la Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (2) («il regolamento di base»).

1.   Domanda di riesame

La domanda è stata presentata il 6 marzo 2015 da Productos Aditivos SA («il richiedente»), l’unico produttore di ciclamato di sodio dell’Unione, che rappresenta quindi il 100 % della produzione totale dell’Unione.

2.   Prodotto oggetto del riesame

Il prodotto oggetto del riesame è costituito dal ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese e dell’Indonesia («i paesi interessati»), attualmente classificato con il codice NC ex 2929 90 00 (codice TARIC 2929900010) («il prodotto oggetto del riesame»).

3.   Misure in vigore

Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 492/2010 del Consiglio (3), modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 398/2012 del Consiglio (4) («le misure in vigore»).

4.   Motivazione del riesame

La domanda è motivata dal fatto che la scadenza delle misure implica il rischio di persistenza e reiterazione del dumping e del pregiudizio per l’industria dell’Unione.

4.1.    Asserzione del rischio di persistenza e reiterazione del dumping

Dato che a norma dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, la Repubblica popolare cinese («RPC») è considerata un paese non retto da un’economia di mercato, il richiedente ha stabilito il valore normale per le importazioni dalla RPC in base a un valore normale costruito [costi di produzione, spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) e profitti] in un paese terzo ad economia di mercato, in questo caso l’Indonesia. L’asserzione del rischio di persistenza del dumping si basa su un confronto tra il valore normale così stabilito e il prezzo all’esportazione (franco fabbrica) del prodotto oggetto del riesame venduto nell’Unione. Il margine di dumping così calcolato per la RPC è significativo.

In assenza di dati attendibili sui prezzi praticati sul mercato nazionale dell’Indonesia, l’asserzione del rischio di reiterazione del dumping si basa su un confronto tra il valore normale costruito [costi di produzione, spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) e profitti] in Indonesia e il prezzo all’esportazione (franco fabbrica) del prodotto oggetto del riesame venduto all’esportazione su tutti i mercati dei paesi terzi, dato che attualmente i volumi delle importazioni dall’Indonesia nell’Unione non sono significativi.

4.2.    Asserzione del rischio di persistenza e reiterazione del pregiudizio

Il richiedente ha fornito elementi di prova prima facie del fatto che le importazioni nell’Unione del prodotto oggetto del riesame dalla RPC sono aumentate in termini assoluti e in termini di quote di mercato.

Gli elementi di prova prima facie addotti dal richiedente indicano altresì che il volume e i prezzi delle importazioni del prodotto dalla RPC hanno avuto, tra l’altro, ripercussioni negative sulle quantità vendute, sulla quota di mercato detenuta e sul livello dei prezzi praticati dall’industria dell’Unione, che hanno compromesso gravemente l’andamento generale di quest’ultima. Il richiedente sostiene inoltre che, se le misure dovessero scadere, un ulteriore aumento sostanziale delle importazioni a prezzi di dumping dalla RPC comporterebbe probabilmente un ulteriore pregiudizio per l’industria dell’Unione.

Su tale base, il richiedente sostiene che sussiste un rischio di persistenza del pregiudizio.

Il richiedente sostiene inoltre che sussiste il rischio di reiterazione del pregiudizio da parte dell’Indonesia. A tale proposito gli elementi di prova prima facie forniti dal richiedente, integrati dalle informazioni in possesso della Commissione, indicano che l’eventuale scadenza delle misure comporterebbe un probabile aumento dell’attuale livello delle importazioni del prodotto oggetto del riesame dall’Indonesia nell’Unione, data l’esistenza di capacità inutilizzate in Indonesia e considerata l’attrattiva del mercato dell’Unione.

5.   Procedura

Avendo stabilito, sentito il comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione avvia un riesame in conformità all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

5.1.    Procedura di determinazione del rischio di persistenza o reiterazione del dumping

I produttori esportatori (5) del prodotto oggetto del riesame dei paesi interessati, compresi quelli che non hanno collaborato alle inchieste che hanno condotto all’istituzione delle misure in vigore, sono invitati a partecipare all’inchiesta della Commissione.

5.1.1.   Produttori esportatori oggetto dell’inchiesta

Procedura di selezione dei produttori esportatori che saranno oggetto dell’inchiesta nella Repubblica popolare cinese e in Indonesia

Tutti i produttori esportatori e le associazioni di produttori esportatori dei paesi interessati sono invitati a contattare la Commissione, di preferenza per posta elettronica, immediatamente e comunque entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse, per manifestarsi e richiedere un questionario.

Per raccogliere le informazioni riguardanti i produttori esportatori ritenute necessarie all’inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori esportatori noti della RPC e dell’Indonesia, a tutte le associazioni note di produttori esportatori e alle autorità di tali paesi.

I produttori esportatori, le associazioni di produttori esportatori e le autorità di tali paesi dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse.

5.1.2.   Procedura supplementare relativa ai produttori esportatori del paese interessato non retto da un’economia di mercato

Selezione di un paese terzo a economia di mercato

In conformità all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, nel caso di importazioni dalla RPC, il valore normale sarà determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato.

Nell’inchiesta precedente l’Indonesia è stata utilizzata come paese terzo a economia di mercato per stabilire il valore normale in relazione alla RPC. Per la presente inchiesta la Commissione intende utilizzare nuovamente l’Indonesia. Le parti interessate sono invitate a presentare osservazioni in merito all’adeguatezza di tale scelta entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In base alle informazioni di cui dispone la Commissione, il prodotto oggetto del riesame è prodotto solo nell’Unione e nei paesi interessati. Al fine di selezionare in modo definitivo il paese terzo ad economia di mercato, la Commissione esaminerà se il prodotto oggetto del riesame sia prodotto e venduto nei paesi terzi ad economia di mercato per i quali vi sono indicazioni riguardo alla produzione del prodotto oggetto del riesame.

5.1.3.   Importatori indipendenti oggetto dell’inchiesta  (6)  (7)

Gli importatori indipendenti nell’Unione del prodotto oggetto del riesame dai paesi interessati sono invitati a partecipare alla presente inchiesta.

In considerazione del numero potenzialmente elevato degli importatori indipendenti coinvolti nel presente riesame in previsione della scadenza e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti da sottoporre all’inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi quelli che non hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure oggetto del presente riesame, sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse, fornendole le informazioni sulla/e loro società richieste nell’allegato del presente avviso.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di importatori indipendenti, la Commissione potrà contattare anche le associazioni note di importatori.

Tutte le parti interessate che intendono fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni di cui sopra, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse.

Se sarà necessario costituire un campione, gli importatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo di vendite nell’Unione del prodotto oggetto del riesame che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione informerà tutti gli importatori indipendenti noti e le associazioni note di importatori in merito alle società selezionate per costituire il campione.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie all’inchiesta, la Commissione invierà questionari agli importatori indipendenti inseriti nel campione e alle associazioni note di importatori. Tali parti dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo disposizioni diverse.

5.2.    Procedura di determinazione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio

Al fine di stabilire se esista un rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione, i produttori dell’Unione del prodotto oggetto del riesame sono invitati a partecipare all’inchiesta della Commissione.

Produttori dell’Unione oggetto dell’inchiesta

Per raccogliere le informazioni riguardanti i produttori dell’Unione ritenute necessarie all’inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori noti dell’Unione o ai produttori rappresentativi dell’Unione e alle associazioni note di produttori dell’Unione, vale a dire a:

Productos Aditivos SA.

Il produttore dell’Unione sopraindicato dovrà presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse.

I produttori dell’Unione e le associazioni di produttori dell’Unione non elencati sopra sono invitati a contattare la Commissione, di preferenza per posta elettronica, entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse, per manifestarsi e chiedere un questionario.

5.3.    Procedura di valutazione dell’interesse dell’Unione

Qualora venga confermato il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio, si deciderà, in conformità all’articolo 21 del regolamento di base, se la proroga delle misure antidumping sia contraria o meno all’interesse dell’Unione. I produttori dell’Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative nonché le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a manifestarsi entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse. Per poter partecipare all’inchiesta, le organizzazioni rappresentative dei consumatori devono dimostrare, entro lo stesso termine, l’esistenza di un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame.

Le parti che si manifestano entro il suddetto termine possono fornire alla Commissione informazioni riguardanti l’interesse dell’Unione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse. Tali informazioni possono essere fornite in formato libero oppure compilando un questionario predisposto dalla Commissione. Le informazioni comunicate a norma dell’articolo 21 saranno comunque prese in considerazione solo se suffragate da prove fattuali all’atto della presentazione.

5.4.    Altre comunicazioni scritte

Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo disposizioni diverse, tali informazioni ed elementi di prova dovranno pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

5.5.    Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta

Tutte le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. La relativa domanda va presentata per iscritto specificando i motivi della richiesta. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell’inchiesta, le domande vanno presentate entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

5.6.    Istruzioni per l’invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza

Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale sono esenti da diritti d’autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d’autore di terzi, devono chiedere un’autorizzazione specifica al titolare del diritto d’autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.

Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate (informazioni richieste nel presente avviso, questionari compilati e corrispondenza) per le quali è chiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Limited» («Diffusione limitata») (8).

Le parti interessate che trasmettono informazioni recanti tale dicitura sono tenute a presentare, a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile da tutte le parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Le informazioni riservate potranno non essere prese in considerazione se la parte interessata che le ha trasmesse non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta.

Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste per posta elettronica, comprese le deleghe e certificazioni in forma scannerizzata, ad eccezione delle risposte voluminose che devono essere fornite su CD-ROM o DVD, a mano o per posta raccomandata Utilizzando la posta elettronica, le parti interessate esprimono il loro accordo con le norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRESPONDANCE WITH THE EUROPEAN COMMISSION IN TRADE DEFENCE CASES» (Corrispondenza con la Commissione europea nei casi di difesa commerciale) pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e indirizzo e-mail valido e assicurarsi che l’indirizzo e-mail fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro attivo e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunica con le parti interessate unicamente per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare richieda l’utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.

Indirizzo della Commissione per l’invio della corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: CHAR 04/039

1040 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: per le questioni relative al dumping

:

TRADE-SOCY-DUMPING@ec.europa.eu

E-mail: per tutte le altre questioni e l’allegato

:

TRADE-SOCY-INJURY@ec.europa.eu

6.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata neghi l’accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all’articolo 18 del regolamento di base.

Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni possono essere ignorate e sono utilizzati i dati disponibili.

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all’articolo 18 del regolamento di base, l’esito dell’inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.

L’assenza di una risposta su supporto informatico non è considerata omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che la presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.

7.   Consigliere auditore

Le parti interessate possono chiedere l’intervento del consigliere auditore della direzione generale del Commercio, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. Il consigliere auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Può organizzare un’audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.

Le domande di audizione con il consigliere auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell’inchiesta, le domande vanno presentate entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

Il consigliere auditore darà inoltre la possibilità di organizzare un’audizione delle parti che consenta di esporre le diverse posizioni e le controargomentazioni su questioni concernenti, tra l’altro, il rischio della persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio.

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere auditore sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/

8.   Calendario dell’inchiesta

A norma dell’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base, l’inchiesta sarà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

9.   Domande di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base

Dato che il presente riesame in previsione della scadenza è avviato in conformità alle disposizioni dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le sue conclusioni non comporteranno una modifica del livello delle misure in vigore, bensì l’abrogazione o il mantenimento di tali misure, in conformità all’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento di base.

Qualora una delle parti interessate ritenga giustificato un riesame del livello delle misure in modo che possa essere modificato, può chiedere un riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

Le parti che intendono chiedere tale riesame, da effettuare indipendentemente dal riesame in previsione della scadenza di cui al presente avviso, possono contattare la Commissione all’indirizzo sopraindicato.

10.   Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (9).


(1)  GU C 374 del 22.10.2014, pag. 4.

(2)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 492/2010 del Consiglio, del 3 giugno 2010, che, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009, istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese e dell’Indonesia (GU L 140 dell’8.6.2010, pag. 2).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 398/2012 del Consiglio, del 7 maggio 2012, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 492/2010 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ciclamato di sodio originario, tra l’altro, della Repubblica popolare cinese (GU L 124 dell’11.5.2012, pag. 1).

(5)  Per produttore esportatore si intende qualsiasi società dei paesi interessati che produca ed esporti il prodotto oggetto del riesame sul mercato dell’Unione, direttamente o tramite terzi, comprese le società a essa collegate coinvolte nella produzione, nelle vendite sul mercato nazionale o nelle esportazioni del prodotto oggetto del riesame.

(6)  Possono essere oggetto del campionamento solo gli importatori indipendenti dai produttori esportatori. Gli importatori collegati ai produttori esportatori devono compilare l’allegato del questionario destinato ai produttori esportatori. Per la definizione delle parti collegate, cfr. la nota 3 dell’allegato.

(7)  I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere utilizzati anche per aspetti dell’inchiesta diversi dalla determinazione del dumping.

(8)  Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51) e dell’articolo 6 dell’accordo OMC sull’attuazione dell’articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(9)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


ALLEGATO

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