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Document 52015XG0421(03)

Avviso all’attenzione delle persone cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2010/656/PESC del Consiglio attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2015/621 del Consiglio e dal regolamento (CE) n. 560/2005 del Consiglio attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/615 del Consiglio, concernenti misure restrittive nei confronti di talune persone ed entità della Costa d’Avorio

OJ C 128, 21.4.2015, p. 6–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.4.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 128/6


Avviso all’attenzione delle persone cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2010/656/PESC del Consiglio attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2015/621 del Consiglio e dal regolamento (CE) n. 560/2005 del Consiglio attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/615 del Consiglio, concernenti misure restrittive nei confronti di talune persone ed entità della Costa d’Avorio

(2015/C 128/04)

Le seguenti informazioni sono portate all’attenzione delle persone che figurano nell’allegato II della decisione 2010/656/PESC del Consiglio (1), attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2015/621 (2) del Consiglio, e nell’allegato I, parte A del regolamento (CE) n. 560/2005 del Consiglio (3), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/615 (4) del Consiglio, che istituiscono misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità della Costa d’Avorio.

Il Consiglio dell’Unione europea ha stabilito che le persone figuranti nei summenzionati allegati dovranno continuare ad essere incluse nell’elenco delle persone oggetto delle misure restrittive previste dalla decisione 2010/656/PESC e dal regolamento (CE) n. 560/2005.

Si richiama l’attenzione delle persone in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 560/2005, al fine di ottenere un’autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare bisogni fondamentali o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 3 del regolamento).

Ai fini del prossimo riesame, da parte del Consiglio, dell’elenco di persone oggetto di misure restrittive, anteriormente al 31 marzo 2016 le persone in questione possono presentare al Consiglio, al seguente indirizzo, una richiesta, corredata di documenti giustificativi, volta ad ottenere il riesame della decisione che le include nel suddetto elenco:

Consiglio dell’Unione europea

Segretariato generale

DG C 1C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Email: sanctions@consilium.europa.eu

Si richiama inoltre l’attenzione delle persone interessate sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell’Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all’articolo 275, secondo comma e all’articolo 263, quarto e sesto comma del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.


(1)  GU L 285 del 30.10.2010, pag. 28.

(2)  GU L 102 del 21.4.2015, pag. 63.

(3)  GU L 95 del 14.4.2005, pag. 1.

(4)  GU L 102 del 21.4.2015, pag. 29.


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