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Document 52012AE1294

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai fondi europei per l’imprenditoria sociale — COM(2011) 862 definitivo — 2011/0418 (COD)

OJ C 229, 31.7.2012, p. 55–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

31.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 229/55


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai fondi europei per l’imprenditoria sociale

COM(2011) 862 definitivo — 2011/0418 (COD)

2012/C 229/10

Relatrice: RODERT

Il Consiglio, in data 20 gennaio 2012, e il Parlamento europeo, in data 17 gennaio 2012, hanno deciso, conformemente al disposto dell'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai fondi europei per l’imprenditoria sociale

COM(2011) 862 final — 2011/0418 (COD).

La sezione specializzata Mercato unico, produzione e consumo, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 17 aprile 2012.

Alla sua 481a sessione plenaria, dei giorni 23 e 24 maggio 2012 (seduta del 23 maggio), il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere con 194 voti favorevoli, 1 voto contrario e 9 astensioni.

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1   Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) accoglie con soddisfazione la proposta di regolamento relativa ai fondi europei per l’imprenditoria sociale, presentata dalla Commissione europea, che si prefigge di regolamentare lo sviluppo di questo genere di fondi creando chiarezza e sicurezza per tutte le parti interessate, nonché di agevolare la raccolta di capitali transfrontaliera.

1.2   Le imprese sociali rappresentano un settore in crescita e contribuiscono in maniera significativa alla realizzazione degli obiettivi della strategia Europa 2020. Il CESE approva il fatto che la Commissione tenga conto di questo settore e che voglia sostenerne lo sviluppo e la crescita.

1.3   Un migliore accesso a capitali appropriati per le imprese sociali costituisce un obiettivo prioritario. Il CESE desidera tuttavia sottolineare che l'iniziativa va considerata solo come uno dei numerosi e indispensabili strumenti finanziari su misura che vanno ancora sviluppati.

1.4   Il CESE invita la Commissione a continuare a usare la definizione di imprenditoria sociale presentata nell'Iniziativa per l’imprenditoria sociale, invece di coniarne una nuova. Occorre in particolare perfezionare e chiarire il diverso approccio adottato nel regolamento all'autorizzazione a distribuire gli utili ai soci in modo da illustrare le specificità delle imprese sociali rispetto alle imprese che operano con l'unico scopo di massimizzare i loro profitti, ma anche l'orientamento di questi fondi rispetto ad altri tipi più tradizionali di fondi di venture capital.

1.5   A giudizio del CESE, vi è il rischio che alcuni degli strumenti di equità (azioni o altra forma di partecipazione al capitale dell’impresa) proposti abbiano un impatto limitato sugli investimenti nelle imprese sociali dal momento che la struttura degli strumenti di investimento proposti presuppone una forma di proprietà che è sovente incompatibile con le forme giuridiche nel cui contesto molte imprese sociali esercitano le loro attività. Per queste forme giuridiche, gli strumenti più appropriati da sviluppare ulteriormente sono piuttosto i prestiti a lungo termine proposti ovvero il margine di manovra previsto per «qualsiasi altro tipo di partecipazione».

1.6   Occorre inoltre tenere conto di altre particolarità che contraddistinguono le imprese sociali come, ad esempio, le difficoltà legate alla cessione di proprietà nel quadro di attività che riguardano gruppi vulnerabili, l'impatto che l'indipendenza delle imprese sociali ha sulla loro valutazione, i loro particolari modelli di gestione, la necessità di investimenti a lungo piuttosto che a breve termine e il basso tasso di rendimento.

1.7   Per accrescere l'impatto di questo tipo di fondi sulle imprese sociali, essi vanno considerati come una componente di una soluzione fondata su capitale ibrido, che costituisce la forma di finanziamento più adatta alle imprese sociali. Il capitale ibrido prevede una combinazione di sovvenzioni, prestiti «pazienti» a lungo termine e altri strumenti la cui sostenibilità e il cui approccio a lungo termine sono assicurati da una partecipazione o garanzia pubblica. Occorre inoltre tenere conto dell'apporto di altre forme di capitale privato come le sovvenzioni e le donazioni, nonché di forme più adatte alla partecipazione nelle «imprese di portafoglio» (termine utilizzato dal regolamento per designare gli obiettivi d’investimento, vale a dire le imprese sociali), come le azioni senza diritto di voto.

1.8   Il regolamento propone che, in un primo tempo, questi nuovi fondi siano orientati agli investitori professionali e agli investitori privati facoltosi con ampie disponibilità patrimoniali disposti a versare nel fondo un importo minimo di 100 000 EUR. Il CESE insiste tuttavia sulla necessità che, in condizioni di sicurezza, questo tipo di fondi possa essere aperto al pubblico e a investimenti di importo meno elevato.

1.9   La sfida maggiore che la proposta presenta è la necessità di misurare gli effetti sociali prodotti dalle imprese di portafoglio e di informare circa il loro impatto sulla società. Il CESE raccomanda di elaborare uno studio congiunto e di lavorare sulla base di una cooperazione a livello dell'UE, mentre i criteri e gli indicatori verrebbero definiti a livello nazionale in funzione della forma, dell'orientamento e degli obiettivi delle attività, in collaborazione con tutti gli attori interessati.

1.10   Il potere della Commissione di adottare atti delegati per definire i concetti di base va tradotto in azione quanto prima sotto forma di consultazione ampia e aperta con i rappresentanti degli attori interessati, cioè gli organismi di investimento collettivo, gli investitori e le imprese sociali.

1.11   È indispensabile avviare programmi atti a sviluppare la propensione agli investimenti e altre forme di rafforzamento delle capacità per tutte le parti interessate, allo scopo di instaurare un clima di fiducia e creare strutture comuni particolarmente adatte a questo tipo di fondi destinati alle imprese sociali.

2.   Introduzione

2.1   Nell'Atto per il mercato unico (1) la Commissione si è impegnata ad adottare diverse misure volte a sostenere lo sviluppo e la crescita delle imprese sociali in Europa. La proposta relativa a un quadro giuridico europeo per i fondi destinati all’imprenditoria sociale rappresenta una di queste misure che è stata tra l'altro presentata come un’azione chiave nell'Iniziativa per l’imprenditoria sociale (2).

2.2   Le imprese sociali rappresentano un settore emergente nell’UE e alcune stime suggeriscono che gli investimenti sociali potrebbero crescere rapidamente fino a diventare un mercato superiore a 100 miliardi di euro, sottolineando così le potenzialità di questo settore emergente (3). Assicurare che il settore continui a crescere offrirebbe quindi un contributo prezioso alla realizzazione degli obiettivi della strategia Europa 2020. Tuttavia, i requisiti normativi a livello unionale e nazionale non sono concepiti espressamente per facilitare la raccolta di capitali attraverso questa tipologia di imprese. Questo aspetto è già stato sottolineato dal CESE nel parere esplorativo Imprenditoria sociale e impresa sociale (INT/589) (4).

2.3   Lo scopo della proposta di regolamento relativo ai fondi europei per l’imprenditoria sociale (in appresso il «regolamento») è stabilire norme e requisiti uniformi per gli organismi di investimento collettivo che intendono adottare la denominazione di «Fondo europeo per l’imprenditoria sociale». Il regolamento stabilisce una serie di norme per tali fondi allo scopo di creare un clima di fiducia e sicurezza tra gli investitori e di incoraggiare la creazione di imprese sociali migliorando l’efficacia della raccolta di capitali tra gli investitori privati. La proposta è stata preceduta da una consultazione pubblica e da una valutazione d'impatto effettuate nel 2011.

2.4   Il parere individua una serie di ambiti prioritari e formula delle raccomandazioni circa gli aspetti da chiarire affinché la proposta relativa ai fondi europei per le imprese sociali possa raggiungere i risultati sperati.

3.   Osservazioni del CESE in merito alla proposta di regolamento

3.1   Capo I - Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

3.1.1   Il CESE approva il fatto che la Commissione intenda dare visibilità alle imprese sociali in Europa e sostenerle, e che consideri prioritario l'accesso al capitale destinato allo sviluppo e alla crescita. Il CESE ritiene che la proposta di regolamento possa facilitare la raccolta di capitale privato per alcune imprese sociali e che si tratti di un'iniziativa necessaria, analogamente ad altre proposte, formulate nel quadro dell'Iniziativa per l’imprenditoria sociale, che si riferiscono anch'esse alla necessità di trovare altre soluzioni di finanziamento.

3.1.2   Il capitale è determinante per promuovere la crescita delle imprese sociali; tuttavia parte del capitale illustrato nel regolamento è, per sua stessa natura, di accesso particolarmente difficile per le imprese sociali, soprattutto per quelle che operano nel quadro dell'economia sociale. Per questo motivo il regolamento va considerato come una delle tante misure necessarie per migliorare l'accesso al capitale di sviluppo per le imprese sociali.

3.1.3   Tra gli strumenti di investimento menzionati nel regolamento (articolo 3, paragrafo 1, lettera c)) bisognerebbe concentrarsi maggiormente sulle possibilità di prestiti a basso tasso di interesse: il cosiddetto capitale «paziente». Per alcuni attori può risultare infatti più difficile reperire strumenti di equity. Un gran numero di imprese sociali in Europa sono di proprietà dei rispettivi membri, dei soci, di fondazioni o di associazioni senza fini di lucro, e in molti casi ciò rende difficile una partecipazione «esterna». Altre forme più appropriate di partecipazione, che esistono già in alcuni Stati membri, come ad esempio le azioni privilegiate senza diritto di voto liberamente trasferibili e altri tipi di strumenti di debito, andrebbero considerate come titoli e altri attivi finanziari delle imprese sociali. Nel quadro dei modelli di ricavo occorre inoltre esaminare con maggiore attenzione la possibilità di prevedere delle agevolazioni fiscali.

3.1.4   Gli strumenti di investimento menzionati nel regolamento (articolo 3, par. 1, lettera c), punto v)) dovrebbero mettere maggiormente l'accento sugli strumenti usati comunemente dalle imprese sociali e più adeguati alle loro caratteristiche, come i titoli di equity, alcune iniziative specifiche nel settore finanziario (banche cooperative (5), banche etiche e sociali (6), banche commerciali con programmi sociali (7)), o strumenti innovativi come i social impact bond (obbligazioni a impatto sociale) (8), nonché altre soluzioni vantaggiose finanziate dal gettito fiscale. Questi e altri attivi finanziari possono formare parte del «capitale ibrido», che è quello usato normalmente dalle imprese sociali.

3.1.5   La partecipazione pubblica a tali fondi, come nel caso delle soluzioni di tipo «fondo di fondi» (fondo d'investimento in fondi d'investimento) o dei fondi pensione, va incoraggiata come garanzia del carattere a lungo termine degli investimenti. Tuttavia, il CESE sottolinea l'importanza di non combinare l'impegno pubblico con i fondi strutturali, i quali hanno fini politici diversi.

3.1.6   La definizione di «impresa di portafoglio ammissibile», che nel regolamento si riferisce alle imprese sociali, prevede una soglia massima per il fatturato annuo di 50 milioni EUR (articolo 3, lettera d)). Occorre valutare l'opportunità di abolire tale soglia poiché potrebbe frenare la crescita delle imprese. Essa potrebbe inoltre escludere alcuni rami delle imprese sociali come ad esempio il settore sanitario e dell'assistenza, nonché quello degli alloggi sociali.

3.1.7   Il CESE ritiene essenziale che la definizione di imprenditoria sociale e impresa sociale segua quella stabilita dalla Commissione nell'Iniziativa per l’imprenditoria sociale. Nel regolamento si propone una definizione lievemente modificata della cosiddetta «impresa sociale di portafoglio ammissibile» (articolo 3, paragrafo 1, lettera d)). La differenza consiste tra l'altro nel fatto che il regolamento presenta una descrizione delle attività (articolo 3, paragrafo 1, lettera d), punto i)). Secondo il CESE, la missione dell'organizzazione fornirebbe una descrizione migliore visto che le imprese sociali costituiscono un settore complesso con un ventaglio di attività diverse.

3.1.8   Per quanto riguarda i profitti (articolo 3, paragrafo 1, lettera d), punto ii)), il CESE rimanda al parere INT/589 in cui si sottolinea chiaramente che le imprese sociali operano prevalentemente senza fini di lucro, e reinvestono gran parte degli utili anziché distribuirli tra i soci o altri proprietari privati. La formulazione del regolamento secondo cui i profitti sono ammissibili e possono essere distribuiti ad azionisti e soci va chiarita specificando che gli utili vanno utilizzati per conseguire i principali obiettivi sociali dell'impresa e che, nei casi estremamente rari in cui si possono ammettere delle eccezioni, le regole vanno stabilite in modo da non pregiudicare l'obiettivo sociale. Tale approccio, nonché le regole sui cui si fonda, dovrebbe essere chiarito nel regolamento, in particolare per differenziarlo chiaramente dal processo, parallelamente in atto, relativo alla proposta di regolamento sui fondi europei di venture capital (capitale di rischio) destinati alle PMI (9).

3.1.9   La definizione delle tipologie di merci o servizi, dei metodi di produzione di servizi o merci e dei gruppi cui sono destinate le attività che incorporano un obiettivo sociale (articolo 3, paragrafo 1, lettera d), punto i) e articolo 3, paragrafo 2) va elaborata in collaborazione con un gruppo di lavoro che rappresenti le imprese sociali. È importante che anche tale gruppo di lavoro rispecchi la diversità che contraddistingue il settore delle imprese sociali in Europa.

3.1.10   Alle «imprese di portafoglio ammissibili» dovrebbe essere applicabile un quarto requisito. In caso di scioglimento dell'impresa sociale la maggioranza dei suoi attivi netti (per esempio un minimo del 60-70 %) non può essere distribuita tra i soci, gli azionisti, o i lavoratori, bensì deve essere utilizzata per obiettivi con impatti sociali positivi.

3.1.11   Il regolamento sarà in un primo tempo destinato agli investitori professionali e agli «investitori privati facoltosi con ampie disponibilità patrimoniali», tra i quali bisogna includere anche gli investitori specializzati del settore pubblico e delle organizzazioni senza scopo di lucro (non profit), come ad esempio le banche cooperative e le istituzioni finanziarie attente alle problematiche sociali. Il CESE raccomanda tuttavia alla Commissione di definire quanto prima un calendario per l'apertura del fondo al pubblico, dal momento che questo tipo di partecipazione è anche di notevole interesse pubblico.

3.2   Capo II - Condizioni per l’uso della denominazione di «Fondo europeo per l’imprenditoria sociale»

3.2.1   Secondo il CESE, la quota di imprese di portafoglio ammissibili, che devono corrispondere ad almeno 70 % degli attivi del fondo, può essere considerata adeguata in una prima fase. Tuttavia, sarebbe anche opportuno regolamentare i cosiddetti attivi non ammissibili per il restante 30 % degli attivi, per sottolineare ulteriormente l'orientamento del fondo a favore delle imprese sociali. Si dovrebbe sempre richiedere una valutazione dell'ammissibilità per l’acquisizione di attività che non sono investimenti ammissibili (articolo 5, paragrafo 1). Per stabilizzare il fondo vanno incoraggiati gli investimenti stabili e sostenibili come, ad esempio, i titoli di Stato. Allo stesso fine occorre chiarire la definizione di «disponibilità liquide».

3.2.2   Sono numerose le analogie tra la proposta di regolamento relativo ai fondi europei per l’imprenditoria sociale e la direttiva OICVM (10). Le analogie e le differenze tra i due documenti andrebbero chiarite, in particolare per quanto riguarda la definizione di investitori professionali (articolo 6), operato dei gestori (articolo 7) e applicazione del fondo (articolo 8). Dal momento che le imprese sociali spesso sono di dimensioni ridotte e operano a livello locale, è importante permettere anche ai fondi minori di operare in questo mercato. Pertanto sarebbe necessario rivedere la soglia minima di investimento fissata a 100 000 EUR (articolo 6, lettera a)).

3.2.3   È importante individuare, prevenire, gestire, controllare e segnalare eventuali conflitti di interesse. Prima che il regolamento entri in vigore è necessario adottare misure intese a evitare conflitti di interesse. È essenziale che la Commissione chiarisca sin d'ora che cosa implicano queste misure (articolo 8, paragrafo 5). Inoltre, è importante chiarire quali regole si applicano nel caso di conflitti di interesse tra imprese di portafoglio e investitori e/o gestori dei fondi (articolo 8, paragrafo 2).

3.2.4   Il regolamento relativo ai fondi per l'imprenditoria sociale si fonda interamente sulla possibilità di misurare gli effetti sociali e l'impatto sulla società, impresa, questa, estremamente difficile. Attualmente non esiste un metodo univoco che si possa applicare agevolmente all'ambiente in cui operano i fondi per le imprese sociali. È importante misurare l'impatto sociale (in termini sia qualitativi che quantitativi) delle attività piuttosto che delle imprese in portafoglio. Invece di cercare un unico metodo comune per la sorveglianza e la valutazione dell'impatto sociale, è più proficuo creare un quadro europeo di base con criteri e indicatori definiti a livello nazionale. La Commissione deve chiarire fin d'ora come intende misurare gli effetti sociali e l'impatto sulla società avviando uno studio dei diversi metodi di misurazione e delle esperienze maturate nel settore, in collaborazione con le imprese sociali, i ricercatori e i fornitori di capitale.

3.2.5   Uno dei principi fondamentali su cui poggiano le imprese sociali è l'indipendenza. Per questo è necessario illustrare più chiaramente le procedure che, come recita il regolamento, i gestori dei fondi impiegano per «misurare e controllare (…) l’impatto sociale positivo», specificando che i gestori hanno l'obbligo di riferire agli investitori in merito a tale impatto allo scopo di garantire che le attività svolte siano veramente di natura sociale (articolo 9, paragrafi 1 e 2). La mancanza di chiarezza del regolamento rispetto a questo punto può dar adito a malintesi riguardo al ruolo del gestore di fondi e occorre porvi rimedio. Appare inadeguato e poco realistico attribuire il compito di misurare e controllare l'impatto sociale ai gestori dei fondi, in parte perché ciò limiterebbe l'indipendenza delle imprese sociali e in parte perché non vi sono metodi adeguati per procedere alla misurazione e al controllo dell'impatto sociale.

3.2.6   Il problema della misurazione dell'impatto sociale si ritrova anche nelle disposizioni riguardanti la relazione annuale e il metodo impiegato per misurare i risultati sociali realizzati (articolo 12, paragrafo 2, lettera a)). Occorre chiarire il rapporto che intercorre tra l'elaborazione della relazione annuale e le specifiche tecniche di misurazione che la Commissione intende adottare.

3.2.7   La relazione annuale prevede anche la possibilità per i gestori di fondi di effettuare disinvestimenti in relazione alle imprese di portafoglio ammissibili (articolo 12, paragrafo 2, lettera b)). Il regolamento deve specificare con chiarezza le disposizioni che si applicano ai disinvestimenti in relazione a dette imprese. Nel caso di un'impresa sociale che opera con gruppi di destinatari vulnerabili, considerato il carattere sensibile delle sue attività, non si possono effettuare disinvestimenti come si farebbe nel caso di un'impresa commerciale. Gli investitori e i gestori di fondi vanno sensibilizzati alle peculiarità e alla vulnerabilità di tali attività affinché possano modificare il loro comportamento di conseguenza. La Commissione deve inoltre indicare come considerare il mercato secondario creato da tali disinvestimenti. Molte imprese sociali dipendono dagli investimenti sostenibili a lungo termine per sviluppare le loro attività.

3.2.8   È importante chiarire il rapporto tra il metodo di misurazione che la Commissione intende adottare e il metodo che i gestori di fondi dovrebbero applicare per redigere le relazioni e comunicare le informazioni agli investitori (articolo 13, paragrafo 1, lettere c) e d)). È inoltre importante definire le attività diverse dalle imprese di portafoglio ammissibili nonché comunicare i criteri per selezionare tali attività. Il regolamento deve presentare disposizioni che permettano di determinare le attività e gli investimenti non ammissibili, anche relativamente a questa parte dei fondi (articolo 13, paragrafo 1, lettera e)). Quanto alla procedura di valutazione del fondo e alla metodologia di determinazione del prezzo (articolo 13, paragrafo 1, lettera g)), il CESE ritiene necessario elaborare un modello specificamente adattato alla forma e alle attività delle imprese sociali.

3.3   Capo III - Vigilanza e cooperazione amministrativa

3.3.1   Le norme sulle misure amministrative e le sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del regolamento in esame devono essere uniformi in tutta l'UE. Pertanto l'elaborazione di tali norme deve avvenire a livello UE e non va affidata agli Stati membri (articolo 20, paragrafo 2). Le norme devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive e per questo bisogna individuare ulteriori misure, che vadano al di là del semplice divieto di utilizzare la denominazione di «Fondo europeo per l’imprenditoria sociale», dal momento che l'iniziativa si prefigge anche di rafforzare la fiducia e quindi di ridurre al minimo gli abusi. Occorre creare dei meccanismi di protezione per le imprese di portafoglio presenti nel fondo, in modo da permettere loro di portare avanti le loro attività anche nel caso di sanzioni contro il gestore del fondo stesso.

3.4   Capo IV - Disposizioni transitorie e finali

3.4.1   Il regolamento ribadisce che la delega di poteri è conferita alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento (2013). La maggior parte di questi poteri sono essenziali per la configurazione del fondo, come ad esempio gli ambiti di attività (merci, servizi e metodi di produzione), l'eventuale distribuzione dei profitti e i conflitti d'interesse. È indispensabile che tutti gli attori interessati (organismi di investimento collettivo, investitori e imprese sociali, ecc.) partecipino al processo di definizione degli atti delegati. In questo contesto, il «gruppo consultivo» menzionato nell'Iniziativa per l’imprenditoria sociale potrebbe svolgere un ruolo fondamentale.

4.   Altre osservazioni

4.1   È importante che l'impatto del regolamento sia monitorato su base permanente per consentire ai principali beneficiari, vale a dire le imprese sociali (che spesso coincidono con l'economia sociale) di accedere più facilmente al capitale di cui hanno bisogno. Il CESE seguirà con attenzione tali sviluppi su base annua nel quadro delle proprie attività relative alle imprese sociali e all'economia sociale.

4.2   Dal momento che il concetto più ampio di fondo sociale (privato o pubblico) è poco noto e relativamente limitato nella maggior parte degli Stati membri, occorre adottare una strategia per accrescerne la visibilità. In molti paesi europei non esistono fondi di questo tipo e laddove esistono in generale sono poco conosciuti. In questo contesto la Commissione svolge un ruolo essenziale nella raccolta e diffusione di questi strumenti innovativi ed efficaci che permettono di sviluppare le imprese sociali in Europa e di stimolarne la crescita.

4.3   È inoltre necessario fornire sostegno ai programmi atti a sviluppare la propensione agli investimenti e a rafforzare le capacità (in termini di strutture e comprensione) destinati a tutte le parti interessate: investitori, gestori di fondi e imprese di portafoglio, a livello dell'UE come a livello degli Stati membri. In questo contesto gli «intermediari» già presenti in diversi Stati membri svolgono un ruolo centrale e vanno incoraggiati. A questo proposito occorre menzionare il fatto che in molti casi gli investimenti nelle imprese sociali sono stati definiti investimenti a basso rischio (11), e ciò va messo in rilievo.

4.4   Impropriamente il regolamento parla molto spesso di «azionisti» delle imprese sociali, implicando quindi che l'impresa per azioni sia la forma più comune di impresa sociale. Ciò non è vero ed è fuorviante. La cosa giusta da fare è utilizzare il termine «membri» o «soci» delle imprese sociali che consistono principalmente di cooperative, associazioni, fondazioni e società a responsabilità limitata (le quali non hanno azioni, ma partecipazioni sociali e membri).

Bruxelles, 23 maggio 2012

Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

Staffan NILSSON


(1)  COM(2011) 206 final.

(2)  COM(2011) 682 final.

(3)  Cfr. J.P. Morgan, Impact Investments: An Emerging Asset Class, 2011.

(4)  GU C 24 del 28.1.2012, pag. 1.

(5)  www.eurocoopbanks.coop

(6)  www.triodos.be

(7)  www.bancaprossima.com, https://www.unicredit.it/it/chisiamo/per-le-imprese/per-il-non-profit/universo-non-profit.html e www.ubibanca.com/page/ubi-comunita.

(8)  www.socialfinance.org.uk/sib.

(9)  COM(2011) 860/2 final.

(10)  Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009.

(11)  Secondo la Banca d'Italia, nel 2011 il tasso di inadempimento delle istituzioni non-profit era del 4,3 % (nettamente inferiore al tasso di inadempimento medio in tutti i settori (5,4 %)), quello delle imprese non finanziarie del 7,9 % mentre quello delle microimprese era pari al 10,3 %. Inoltre, secondo il Credito cooperativo (BCC), le istituzioni non-profit hanno registrato un tasso di inadempimento di appena 0,6 % (Fonte: Federcasse, Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali ed Artigiane).


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