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Document 32011D0930(01)

Decisione della Commissione, del 28 settembre 2011 , che istituisce un gruppo di esperti sulla corruzione

OJ C 286, 30.9.2011, p. 4–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 016 P. 233 - 240

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2019

30.9.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 286/4


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 settembre 2011

che istituisce un gruppo di esperti sulla corruzione

2011/C 286/03

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 67, paragrafo 3, del trattato assegna all'Unione europea il compito di garantire un livello elevato di sicurezza nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Per realizzare tale obiettivo è necessario prevenire e combattere la criminalità, organizzata o di altro tipo, compresa la corruzione.

(2)

Il «Programma di Stoccolma — Un’Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini» (1), adottato dal Consiglio europeo il 10-11 dicembre 2009, invita la Commissione a sviluppare, in base ai sistemi esistenti e a criteri comuni, indicatori per misurare gli sforzi nella la lotta alla corruzione, soprattutto nei settori dell’acquis (appalti pubblici, controllo finanziario, ecc.).

(3)

La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 22 novembre 2010«La strategia di sicurezza interna dell'UE in azione: cinque tappe verso un'Europa più sicura» (2) insiste sul fatto che sostenere la volontà politica di combattere la corruzione è di fondamentale importanza e che occorre un'azione a livello di Unione e lo scambio delle migliori prassi. Annuncia inoltre la presentazione, nel 2011, di una proposta della Commissione sulle modalità per seguire e sostenere l'impegno degli Stati membri nella lotta contro la corruzione.

(4)

La decisione della Commissione del 6 giugno 2011 che istituisce a livello di Unione un meccanismo di relazione per valutazioni periodiche sulla lotta contro la corruzione («relazione dell’Unione sulla lotta alla corruzione») (3) stabilisce gli obiettivi e gli elementi necessari per elaborare tale relazione. Ai sensi di tale decisione, la relazione deve essere pubblicata ogni due anni a partire dal 2013 e deve essere gestita dalla Commissione, assistita da un gruppo di esperti da questa nominati secondo una procedura di invito pubblico a presentare candidature. I membri del gruppo di esperti devono possedere un’indiscussa esperienza, un elevato livello d’integrità ed una solida reputazione nel campo della lotta alla corruzione.

(5)

Secondo la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo, del 6 giugno 2011, sulla lotta alla corruzione nell’Unione europea (4), gli esperti incaricati di assistere la Commissione nella redazione della relazione dell'Unione sulla lotta alla corruzione possono provenire da una vasta gamma di ambienti (autorità di contrasto, soggetti attivi nella prevenzione, società civile) e sono tenuti ad agire a titolo professionale personale.

(6)

È perciò necessario istituire un gruppo di esperti nel campo della lotta alla corruzione e definirne le mansioni e la struttura.

(7)

È auspicabile che il gruppo fornisca supporto al lavoro della Commissione ai fini della relazione dell'Unione sulla lotta alla corruzione e a qualunque politica futura dell'Unione che dovesse derivarne. In particolare, il gruppo dovrebbe esprimere pareri su questioni quali l'identificazione di temi trasversali e specificamente nazionali che debbano essere trattati da ciascuna relazione, l’elaborazione di indicatori, la valutazione dei risultati raggiunti dagli Stati membri, l’individuazione delle migliori pratiche e delle tendenze nell'Unione, l’adozione di raccomandazioni e la proposta, ove opportuno, di misure a livello di Unione.

(8)

Il gruppo dovrebbe essere composto da 17 membri e garantire un equilibrio in termini di rappresentatività istituzionale e competenze professionali nonché di distribuzione geografica.

(9)

Occorre stabilire norme sulla divulgazione delle informazioni da parte dei membri del gruppo.

(10)

I dati personali relativi ai membri del gruppo devono essere trattati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (5).

(11)

Il mandato dei membri dovrebbe essere quadriennale e rinnovabile,

DECIDE:

Articolo 1

Oggetto

È istituito un gruppo di esperti sulla corruzione, di seguito denominato «il gruppo».

Articolo 2

Funzioni

Il gruppo svolge le seguenti funzioni:

a)

fornisce alla Commissione, ove opportuno e con essa convenuto, pareri in forma orale e scritta su questioni inerenti alla relazione dell'Unione sulla lotta alla corruzione, inclusa la metodologia di lavoro, nonché su temi relativi alla politica anti-corruzione dell'Unione europea;

b)

assiste la Commissione nel valutare l’evoluzione delle politiche anti-corruzione a livello nazionale, europeo ed internazionale e nell’identificare le tendenze che segue la corruzione nell'Unione europea;

c)

assiste la Commissione nell’individuare norme comuni per la lotta contro la corruzione e indicatori misurabili da utilizzare nelle valutazioni ai fini della relazione dell'Unione sulla lotta alla corruzione;

d)

assiste la Commissione nell’individuare i modi per semplificare l'informazione pertinente sulla natura, la portata e le cause della corruzione negli Stati membri, nonché sull’efficacia degli interventi contro la corruzione;

e)

assiste la Commissione nell’identificare questioni trasversali e specificamente nazionali anti-corruzione, rilevanti sia per l’Unione che per gli Stati membri, nonché possibili raccomandazioni da inserire nella relazione dell’Unione sulla lotta alla corruzione;

f)

fornisce alla Commissione pareri sullo sviluppo di metodologie per valutare le strategie anti-corruzione nell’Unione europea a 27;

g)

assiste la Commissione nell’individuare e definire eventuali provvedimenti e azioni pertinenti a livello di Unione e nazionale nell'ambito delle varie politiche anti-corruzione;

h)

assiste la Commissione nell’identificare le migliori pratiche e le modalità per la condivisione delle esperienze e per l’apprendimento fra pari, che possano essere ulteriormente sviluppate a livello di Unione.

Articolo 3

Consultazione

La Commissione può consultare il gruppo su qualunque materia inerente alla relazione dell’Unione sulla lotta alla corruzione e alla politica dell’Unione contro la corruzione.

Articolo 4

Composizione — Nomina

1.   Il gruppo consta di 17 membri.

2.   I membri sono persone di comprovata competenza ed esperienza nella prevenzione e lotta alla corruzione nei settori pubblico e privato, nonché nel monitoraggio e/o nella valutazione delle politiche e pratiche anti-corruzione.

3.   La composizione del gruppo rispecchia il necessario equilibrio delle competenze richieste nelle questioni legate alla lotta contro la corruzione e i vari aspetti ad esse legati, quali tra l’altro l’azione di contrasto, la giustizia, la prevenzione, l'indirizzo politico, il monitoraggio e/o la vigilanza, la ricerca sulle tendenze, le strategie e/o gli indicatori, il settore pubblico e quello privato, il diritto penale e gli aspetti/impatti economici e sociali.

4.   I membri sono cittadini di Stati membri dell’Unione europea.

5.   I membri sono nominati dal direttore generale della direzione generale degli Affari interni della Commissione fra coloro che hanno risposto all’invito a presentare candidature (cfr. l’allegato alla presente decisione).

6.   I candidati ritenuti idonei in base all'invito a presentare candidature, ma non nominati, sono iscritti, con il loro consenso, in un elenco di riserva cui la Commissione attinge, se necessario, per la sostituzione dei membri. Qualora la Commissione ritenga insufficiente l'elenco di riserva, può pubblicare nuovamente l'invito a presentare candidature al fine di costituire un nuovo elenco.

7.   I membri sono nominati a titolo personale per un periodo di quattro anni ed agiscono in piena indipendenza e nell'interesse pubblico. Essi restano in carica fino alla loro sostituzione o al termine del mandato. Il mandato può essere rinnovato.

8.   I membri che non sono più in grado di contribuire efficacemente ai lavori del gruppo, che si dimettono o che non soddisfano più le condizioni di cui al presente articolo o all’articolo 339 del trattato possono essere sostituiti per il restante periodo del mandato.

9.   I nomi dei membri del gruppo sono pubblicati nel registro dei gruppi di esperti e di altre entità analoghe della Commissione («il registro») (6) e sul sito Internet della direzione generale degli Affari interni.

10.   La raccolta, il trattamento e la pubblicazione dei dati personali dei membri avvengono in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

Articolo 5

Attività

1.   Il gruppo è presieduto da un rappresentante della Commissione.

2.   Il gruppo può, d’intesa con la Commissione, costituire sottogruppi ai fini dell’esame di questioni specifiche sulla base del mandato definito dal gruppo. Tali gruppi sono sciolti una volta adempiuto il loro mandato.

3.   Il rappresentante della Commissione può invitare esperti esterni al gruppo, dotati di particolari competenze specifiche relative a un argomento all’ordine del giorno, a partecipare di volta in volta ai lavori del gruppo o di un sottogruppo.

4.   La Commissione può concedere lo statuto di osservatore a rappresentanti di organizzazioni internazionali, intergovernative e non-governative.

5.   Le priorità di lavoro del gruppo rispecchiano la necessità di una risposta strategica coordinata, multidisciplinare e coerente a tutti gli aspetti della corruzione.

6.   I membri del gruppo, gli esperti invitati e gli osservatori rispettano gli obblighi del segreto professionale previsti dai trattati e dalle relative norme di attuazione, nonché le norme della Commissione in materia di sicurezza relative alla protezione delle informazioni classificate UE, contenute dell’allegato alla decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione (8). Qualora essi non si conformino a tali obblighi, la Commissione può adottare le misure che ritiene opportune.

7.   Quest’ultima assume i compiti di segreteria.

8.   Il gruppo trasmette i suoi pareri e le sue relazioni alla Commissione. La Commissione può fissare un termine entro il quale occorre presentare un parere o una relazione.

9.   Il gruppo può adottare il proprio regolamento interno basandosi sul modello di regolamento interno dei gruppi di esperti.

10.   La Commissione pubblica informazioni pertinenti alle attività svolte dal gruppo includendole nel registro o tramite un link nel registro verso il sito Internet della direzione generale degli Affari interni.

Articolo 6

Spese di riunione

1.   I partecipanti alle attività del gruppo non ricevono compensi per i servizi prestati.

2.   La Commissione rimborsa le spese di viaggio e di soggiorno sostenute da chi partecipa alle attività del gruppo in base alle proprie disposizioni interne.

3.   Le spese sono rimborsate nei limiti degli stanziamenti disponibili assegnati nel quadro della procedura annuale di assegnazione delle risorse.

Articolo 7

Entrata in vigore e applicabilità

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica per otto anni.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU C 115 del 4.5.2010, pag. 1.

(2)  COM(2010) 673 definitivo.

(3)  C(2011) 3673 definitivo.

(4)  COM(2011) 308 definitivo, non pubblicato. Cfr. documento 11580/11 del Consiglio.

(5)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(6)  Se un membro non desidera che sia divulgato il proprio nominativo può chiedere una deroga a tale disposizione. La richiesta di non divulgare il nome di un membro del gruppo di esperti è considerata giustificata ogniqualvolta la pubblicazione possa metterne a rischio la sicurezza o l’integrità o pregiudicarne indebitamente la vita privata.

(7)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati. Cfr. nota 5.

(8)  Decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom, della Commissione del 29 novembre 2001 che modifica il regolamento interno della Commissione (GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1).


ALLEGATO

Invito a presentare candidature per la selezione di esperti nominati a titolo personale

Con decisione (2011/C 286/03) del 28 settembre 2011 (1), la Commissione ha istituito un gruppo di esperti sulla corruzione. La Commissione presiederà il gruppo e potrà consultarlo su qualunque materia inerente alla relazione dell’Unione sulla lotta alla corruzione e alla politica dell’Unione contro la corruzione.

Il gruppo di esperti svolge i seguenti compiti:

a)

fornisce alla Commissione, ove opportuno e con essa convenuto, pareri in forma orale e scritta su questioni inerenti alla relazione dell'Unione sulla lotta alla corruzione, inclusa la metodologia di lavoro, nonché su temi relativi alla politica anti-corruzione dell'Unione europea;

b)

assiste la Commissione nel valutare l’evoluzione delle politiche anti-corruzione a livello nazionale, europeo ed internazionale e nell’identificare le tendenze che segue la corruzione nell'Unione europea;

c)

assiste la Commissione nell’individuare norme comuni per la lotta contro la corruzione e indicatori misurabili da utilizzare nelle valutazioni ai fini della relazione dell'Unione sulla lotta alla corruzione;

d)

assiste la Commissione nell’individuare i modi per semplificare l'informazione pertinente sulla natura, la portata e le cause della corruzione negli Stati membri, nonché sull’efficacia degli interventi contro la corruzione;

e)

assiste la Commissione nell’identificare questioni trasversali e specificamente nazionali anti-corruzione, rilevanti sia per l’Unione che per gli Stati membri, nonché possibili raccomandazioni da inserire nella relazione dell’Unione sulla lotta alla corruzione;

f)

fornisce alla Commissione pareri sullo sviluppo di metodologie per valutare le strategie anti-corruzione nell’Unione europea a 27;

g)

assiste la Commissione nell’individuare e definire eventuali provvedimenti e azioni pertinenti a livello di Unione e nazionale nell'ambito delle varie politiche anti-corruzione;

h)

assiste la Commissione nell’identificare le migliori pratiche e le modalità per la condivisione delle esperienze e per l’apprendimento fra pari, che possano essere ulteriormente sviluppate a livello di Unione.

La Commissione invita pertanto a presentare candidature ai fini della selezione dei membri del gruppo di esperti.

Il gruppo di esperti consta di 17 membri nominati a titolo personale, conformemente all'articolo 4 della decisione citata.

La Commissione nomina i membri a titolo personale per un periodo di quattro anni rinnovabile. Essi sono tenuti a fornire consulenza alla Commissione in piena indipendenza da istruzioni esterne e a rispettare gli obblighi di riservatezza previsti all'articolo 5 della decisione della Commissione che istituisce il gruppo di esperti. I membri si impegnano ad agire in piena indipendenza e nell'interesse pubblico. Nel valutare le candidature, la Commissione terrà conto dei seguenti criteri:

a)

una comprovata competenza nonché un elevato livello di abilità ed esperienza professionale (minimo cinque anni), a livello europeo e/o internazionale, in attività inerenti alla prevenzione e alla lotta contro la corruzione e/o a settori connessi;

b)

una solida conoscenza dell’attuale acquis dell’Unione e delle politiche nel campo della lotta alla corruzione e dei relativi strumenti giuridici vigenti, nonché dei meccanismi di monitoraggio e valutazione in questo settore a livello europeo ed internazionale;

c)

una comprovata capacità di lavorare in inglese;

d)

la necessità di mantenere, nel gruppo di esperti, un equilibrio in termini di rappresentatività istituzionale e competenze professionali, genere e provenienza geografica (2);

e)

il dovere di assicurare il necessario equilibrio delle competenze richieste nelle questioni anti-corruzione e nei vari aspetti ad esse legati, quali tra l’altro l’azione di contrasto, la giustizia, la prevenzione, l'indirizzo politico, il monitoraggio e/o la vigilanza, la ricerca sulle tendenze, le strategie e/o gli indicatori, il settore pubblico e quello privato, il diritto penale e gli aspetti/impatti economici e sociali;

f)

il possesso, da parte dei membri del gruppo, della cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea.

I criteri sopra citati saranno valutati in base al curriculum vitae (CV) debitamente completato e all’atto di candidatura.

Le candidature possono essere presentate solo mediante l’apposito formulario (allegato II) e modello di CV (3). I candidati sono tenuti ad indicare chiaramente nell'atto di candidatura il settore di lotta alla corruzione in cui possiedono una particolare esperienza.

Le candidature debitamente firmate devono essere inviate entro 20 giorni a partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea dell’invito ad inviare candidature, per posta elettronica o posta ordinaria, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale degli Affari interni

Segretariato dell'Unità A2

LX 46 3/131

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

HOME-CORRUPTION@ec.europa.eu

Per le domande inviate per e-mail, la data dell'e-mail costituisce la data d'invio. Per le domande inviate per posta ordinaria, la data del timbro postale costituisce la data d'invio.

La Commissione rimborsa le spese di viaggio e di soggiorno sostenute per le attività del gruppo in base alle proprie disposizioni interne e nei limiti degli stanziamenti di bilancio disponibili. I membri non sono retribuiti per le funzioni esercitate.

L’elenco dei membri del gruppo di esperti sarà pubblicato nel registro dei gruppi di esperti e di altre entità analoghe della Commissione («il registro») (4) e sul sito Internet della direzione generale degli Affari interni.

La raccolta, il trattamento e la pubblicazione dei dati personali dei membri avverranno in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla signora Raluca STEFANUC, tel. +32 22953152, e-mail: raluca.stefanuc@ec.europa.eu

Le informazioni sui risultati dell'invito a presentare candidature saranno pubblicate sul sito Internet della DG Affari interni e, se opportuno, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


(1)  GU C 286 del 30.9.2011, pag. 4.

(2)  Decisione 2000/407/CE della Commissione, del 19 giugno 2000, riguardante l'equilibrio tra i sessi nei comitati e nei gruppi di esperti da essa istituiti (GU L 154 del 27.6.2000, pag. 34).

(3)  Il curriculum vitae deve essere presentato nel formato europeo: http://www.cedefop.eu.int/transparency/cv.asp

(4)  Se un membro non desidera che sia divulgato il proprio nominativo può chiedere una deroga a tale disposizione. La richiesta di non divulgare il nome di un membro del gruppo di esperti è considerata giustificata ogniqualvolta la pubblicazione possa metterne a rischio la sicurezza o l’integrità o pregiudicarne indebitamente la vita privata.

(5)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

Appendice

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