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Document 62010TN0371
Case T-371/10: Action brought on 7 September 2010 — Amor v OHIM — Jablonex Group (AMORIKE)
Causa T-371/10: Ricorso proposto il 7 settembre 2010 — Amor/UAMI — Jablonex Group (AMORIKE)
Causa T-371/10: Ricorso proposto il 7 settembre 2010 — Amor/UAMI — Jablonex Group (AMORIKE)
OJ C 288, 23.10.2010, p. 62–63
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
23.10.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 288/62 |
Ricorso proposto il 7 settembre 2010 — Amor/UAMI — Jablonex Group (AMORIKE)
(Causa T-371/10)
()
(2010/C 288/112)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Amor GmbH (Obertshausen, Germania) (rappresentante: avv. M. Hartmann)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Jablonex Group a. s. (Jablonec nad Nisou, Repubblica Ceca)
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (Marchi, disegni e modelli) 14 giugno 2010, pratica R 619/2009-2; |
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: Jablonex Group a. s.
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «AMORIKE» per beni delle classi 14, 25 e 26
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente
Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: marchio denominativo internazionale registrato «AMOR» per beni della classe 14; marchio figurativo comunitario, contenente l’elemento denominativo «Amor», per beni delle classi 14 e 18; marchio figurativo nazionale, contenente l’elemento denominativo «Amor», per beni della classe 25; nonché marchio figurativo nazionale di color arancio, che contiene l’elemento denominativo «Amor», per beni delle classi 9, 14, 18, 35 e 42.
Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009 (1), in quanto sussisterebbe rischio di confusione tra i marchi in conflitto.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).