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Document 62010TN0364

Causa T-364/10: Ricorso proposto il 2 settembre 2010 — Duravit e a./Commissione

OJ C 288, 23.10.2010, p. 59–60 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 288/59


Ricorso proposto il 2 settembre 2010 — Duravit e a./Commissione

(Causa T-364/10)

()

(2010/C 288/108)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Duravit AG (Hornberg, Germania); Duravit SA (Bischwiller, Francia); e Duravit BeLux BVBA (Overijse, Belgio) (rappresentanti: R. Bechtold, U. Soltész e C. von Köckritz, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

Annullare ai sensi dell’art. 263, quarto comma, TFUE, gli artt. 1, n. 1, nonché gli artt. 2 e 3 della decisione della Commissione europea 23 giugno 2010, C(2010) 4185 def., nel procedimento COMP/39092 — Arredi sanitari, nella parte in cui riguarda le ricorrenti;

in subordine: ridurre l’importo dell’ammenda inflitta alle ricorrenti dall’art. 2, n. 9, della decisione;

condannare la Commissione alle spese sostenute dalle ricorrenti, conformemente all’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti impugnano la decisione della Commissione 23 giugno 2010, C(2010) 4185 def., nel procedimento COMP/39092 — Arredi sanitari. Nella decisione impugnata sono state inflitte ammende alle ricorrenti e ad altre imprese a causa della violazione dell’art. 101 TFUE nonché dell’art. 53 dell’Accordo SEE. Secondo la Commissione, le ricorrenti avrebbero partecipato a un accordo continuato o a pratiche concordate nel settore degli arredi sanitari in Belgio, Germania, Francia, Italia, Paesi Bassi e Austria.

A sostegno del loro ricorso le ricorrenti deducono nove motivi.

Con il primo motivo viene addebitato alla convenuta di non aver prodotto sufficienti elementi di prova a dimostrazione della partecipazione delle ricorrenti alla fissazione dei prezzi o a particolari pratiche anticoncorrenziali. La Commissione, nel procedimento da essa condotto, avrebbe trascurato l’onere della prova che incombe su di essa e i requisiti in materia di prova di una violazione dell’art. 101 TFUE, e avrebbe imposto alle ricorrenti oneri eccessivi di allegazione e prova.

Con il secondo motivo le ricorrenti deducono che la Commissione le ha considerate responsabili di un insieme di infrazioni riguardanti vari prodotti, in ragione della loro presunta partecipazione a «riunioni del cartello» di un’associazione centrale tedesca trasversale ai settori di prodotti, senza provare la loro partecipazione ad intese relative a tali prodotti. A tal proposito, le ricorrenti sostengono che la Commissione ha qualificato, a torto e in modo prematuro, le riunioni svoltesi in seno all’associazione centrale tedesca come aventi un oggetto restrittivo per la concorrenza, senza considerare il loro specifico contesto economico e giuridico.

Nell’ambito del terzo motivo le ricorrenti deducono inoltre che la Commissione non ha provato alcuna azione anticoncorrenziale sul mercato tedesco della ceramica per sanitari. Le ricorrenti fanno valere a tal riguardo che la Commissione è incorsa in un errore di diritto nel qualificare le riunioni svoltesi in seno all’associazione professionale tedesca dei produttori di ceramica come finalizzate alla fissazione dei prezzi e come aventi un oggetto restrittivo per la concorrenza e che essa, ricavando addebiti inammissibili da elementi di prova manifestamente irrilevanti, ha violato il diritto delle ricorrenti a un processo equo e imparziale.

Con il quarto motivo, le ricorrenti fanno valere la mancata partecipazione alla fissazione dei prezzi in Francia o in Belgio. Secondo le ricorrenti, la Commissione è incorsa in errore nel qualificare le riunioni in seno alle associazioni belghe e francesi dei produttori di ceramica come finalizzate alla fissazione dei prezzi e nel valutare la durata delle presunte infrazioni, con la conseguente erronea applicazione dell’art. 101 TFUE.

Le ricorrenti fanno valere, nell’ambito del quinto motivo, che la Commissione è incorsa in errore nel qualificare come infrazione unica e continuata le operazioni compiute nel mercato della rubinetteria, dei box doccia e della ceramica e, così facendo, ha applicato erroneamente l’art. 101 TFUE. Le ricorrenti adducono a tal riguardo l’inosservanza dei criteri elaborati dalla giurisprudenza per verificare l’esistenza di un’infrazione unica e continuata.

Con il sesto motivo, le ricorrenti fanno valere che, a causa dell’eccessiva durata del procedimento e della sostituzione al termine dell’udienza di tutti i partecipanti al processo decisionale in seno alla Commissione, tale istituzione ha violato, in modo rilevante ai fini della decisione, i loro diritti della difesa e il diritto ad essere sentite, sanciti dagli artt. 12 e 14 del regolamento (CE) n. 773/2004 (1).

Nell’ambito del settimo motivo, le ricorrenti affermano che la Commissione è incorsa in errore nel basare il calcolo dell’importo dell’ammenda sui propri orientamenti per il calcolo delle ammende (2), dal momento che, a partire dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, tali orientamenti sono invalidi per violazione dell’art. 290, n. 1, TFUE e dell’art. 52, n. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Con l’ottavo motivo le ricorrenti adducono che il calcolo dell’importo dell’ammenda effettuato dalla Commissione è erroneo, poiché la Commissione, nel fissare l’importo di partenza, non avrebbe preso in considerazione la minore gravità della presunta partecipazione delle ricorrenti, qualificando invece la gravità dell’infrazione allo stesso modo con riferimento a tutte le imprese coinvolte. Secondo le ricorrenti, così facendo, si viola il principio della responsabilità individuale.

Da ultimo, nell’ambito del nono motivo si deduce che l’importo delle ammende inflitte viola il principio di proporzionalità e della parità di trattamento, atteso che le violazioni delle norme in materia di concorrenza addebitate alle ricorrenti non sarebbero riconducibili alle violazioni molto gravi delle norme in materia di concorrenza.


(1)  Regolamento (CE) della Commissione 7 aprile 2004, n. 773, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU L 123, pag. 18).

(2)  Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2).


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