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Document 62010TN0344

Causa T-344/10: Ricorso proposto il 20 agosto 2010 — UPS Europe e United Parcel Service Deutschland/Commissione

OJ C 288, 23.10.2010, p. 50–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 288/50


Ricorso proposto il 20 agosto 2010 — UPS Europe e United Parcel Service Deutschland/Commissione

(Causa T-344/10)

()

(2010/C 288/94)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: UPS Europe NV/SA (Bruxelles, Belgio) e United Parcel Service Deutschland Inc. & Co. OHG (Neuss, Germania) (rappresentanti: T.R. Ottervanger e E.V.A. Henny, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

Dichiarare, in conformità all’art. 265 TFUE, che la Commissione ha errato per carenza non definendo la propria posizione nella pratica C 36/07 (ex NN 25/07) — Germania/Deutsche Post; e

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con la presente domanda, le ricorrenti chiedono, ai sensi dell’art. 265 TFUE, che si dichiari che la Commissione ha errato per carenza non definendo la propria posizione nella pratica C 36/07 (ex NN 25/07) — Germania/Deutsche Post (GU 2007, C 245, pag. 21).

A sostegno del ricorso, le ricorrenti asseriscono che la Commissione, non avendo definito la propria posizione nella summenzionata procedura di inchiesta in un lasso di tempo ragionevole, avrebbe violato gli artt. 7 e 13 del regolamento (CE) n. 659/1999 (1).

Per di più, venendo meno all’obbligo di definire la propria posizione in un ragionevole periodo di tempo, la Commissione ha anche violato i principi di buona amministrazione e di certezza del diritto. Secondo le ricorrenti il principio di sana amministrazione avrebbe dovuto essere rispettato, essendo uno dei principi generali comuni alle tradizioni costituzionali degli Stati membri. Per giunta, tale principio è chiaramente riflesso nell’art. 41, n. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (GU 2010 C 83, pag. 389).


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell’art. 93 del trattato CE (GU 1999 L 83, pag. 1).


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