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Document 52004XC0421(03)

Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari, tra l'altro, della Thailandia

OJ C 96, 21.4.2004, p. 38–39 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52004XC0421(03)

Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari, tra l'altro, della Thailandia

Gazzetta ufficiale n. C 096 del 21/04/2004 pag. 0038 - 0039


Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari, tra l'altro, della Thailandia

(2004/C 96/04)

La Commissione ha ricevuto una domanda di riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96(1) del Consiglio (regolamento di base).

1. DOMANDA DI RIESAME

La domanda è stata presentata il 20 gennaio 2004 dal Comitato di difesa dell'industria degli accessori d'acciaio da saldare testa a testa dell'Unione europea, a nome di 4 produttori comunitari (il richiedente).

Nella domanda si chiede il riesame del dumping limitatamente a quanto concerne la Thai Benkan Co. Ltd.

2. PRODOTTO

Il prodotto oggetto del riesame è rappresentato da accessori per tubi (diversi dagli accessori fusi, dalle flange e dagli accessori filettati), di ferro o di acciaio (escluso l'acciaio inossidabile), il cui diametro esterno maggiore è inferiore o uguale a 609,6 mm, del tipo usato per la saldatura testa a testa o per altre applicazioni, originari della Thailandia (il prodotto in esame), di norma dichiarato ai codici NC ex 7307 93 11, ex 7307 93 19, ex 7307 99 30 ed ex 7307 99 90. I codici sono indicati a titolo puramente informativo.

3. MISURE IN VIGORE

La misura a cui è attualmente soggetta la Thai Benkan Co. Ltd è un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 964/2003 del Consiglio sulle importazioni di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari, tra l'altro, della Thailandia(2), modificato dal regolamento (CE) n. 2212/2003 del Consiglio(3).

4. MOTIVAZIONE DEL RIESAME

La domanda, conforme all'articolo 11, paragrafo 3, si basa su elementi di prova forniti dal richiedente che sembrano indicare che, per quanto riguarda la Thai Benkan Co. Ltd, le circostanze relative al dumping sono mutate in misura significativa.

Il richiedente sostiene che la misura esistente sulle importazioni del prodotto in esame della Thai Benkan Co. Ltd non è più sufficiente per agire contro il dumping arrecante il pregiudizio. Il presunto aumento del dumping si basa sul confronto tra i prezzi che la Thai Benkan Co. Ltd pratica sul mercato interno e i prezzi del prodotto in esame destinato all'esportazione verso la Comunità. Il confronto permetterebbe di concludere che il margine di dumping è significativamente superiore al margine di dumping riscontrato nella precedente inchiesta che ha portato all'istituzione dell'attuale dazio.

5. PROCEDURA PER LA DETERMINAZIONE DEL DUMPING

Avendo stabilito, previa consultazione del Comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame intermedio parziale, la Commissione avvia un riesame ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

a) Questionari

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie per la sua inchiesta, la Commissione invierà un questionario alla Thai Benkan Co. Ltd e alle autorità thailandesi. Tali informazioni ed i relativi elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine fissato al punto 6, lettera a), del presente avviso.

b) Raccolta di informazioni e audizioni

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni, a presentare informazioni diverse da quelle contenute nelle risposte al questionario e a fornire elementi di prova pertinenti. Tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine di cui al paragrafo 6, lettera a), del presente avviso.

Inoltre, la Commissione può sentire le parti interessate che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. La domanda deve essere presentata entro i termini di cui al punto 6, lettera b), del presente avviso.

6. TERMINI

a) Termine entro il quale le parti devono manifestarsi, presentare le risposte al questionario e fornire qualsiasi altra informazione

Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono manifestarsi prendendo contatto con la Commissione, comunicare le loro osservazioni, presentare le risposte al questionario e fornire qualsiasi altra informazione entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione nel corso dell'inchiesta. È importante notare che al rispetto di tale termine è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base.

b) Audizioni

Tutte le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.

7. COMUNICAZIONI SCRITTE, RISPOSTE AL QUESTIONARIO E CORRISPONDENZA

Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere presentate per iscritto (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto) complete di nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono, di fax e/o di telex della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte ai questionari e la corrispondenza fornite dalle parti interessate su base riservata sono contrassegnate dalla dicitura "Diffusione limitata"(4) e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, sono corredate di una versione non riservata, che sarà contrassegnata dalla dicitura "Consultabile da tutte le parti interessate".

Indirizzo della Commissione per contatti e informazioni: Commissione delle Comunità europee Direzione generale Commercio

Direzione B

Ufficio: J-79, 5/16 B - 1049 Bruxelles Fax (32-2) 295 65 05 Telex COMEU B 21877.

8. OMESSA COLLABORAZIONE

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie oppure non le comunichi entro i termini stabiliti o ancora ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili. Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni vengono quindi elaborate in base ai dati disponibili, conformemente all'articolo 18, l'esito dell'inchiesta potrebbe essere per tale parte interessata meno favorevole rispetto a quanto lo sarebbe stato se essa avesse collaborato.

(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 del Consiglio (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

(2) GU L 139 del 6.6.2003, pag. 1.

(3) GU L 332 del 19.12.2003, pag. 3.

(4) Ciò significa che il documento è esclusivamente per uso interno. Esso è protetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato conformemente all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1) e all'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).

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