EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52002AE0844

Parere del Comitato economico e sociale in merito alla "Proposta di regolamento del Consiglio sull'esportazione ed importazione dei prodotti chimici pericolosi" (COM(2001) 803 def. — 2002/0026 (ACC))

OJ C 241, 7.10.2002, p. 50–56 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52002AE0844

Parere del Comitato economico e sociale in merito alla "Proposta di regolamento del Consiglio sull'esportazione ed importazione dei prodotti chimici pericolosi" (COM(2001) 803 def. — 2002/0026 (ACC))

Gazzetta ufficiale n. C 241 del 07/10/2002 pag. 0050 - 0056


Parere del Comitato economico e sociale in merito alla "Proposta di regolamento del Consiglio sull'esportazione ed importazione dei prodotti chimici pericolosi"

(COM(2001) 803 def. - 2002/0026 (ACC))

(2002/C 241/09)

Il Consiglio, in data 19 giugno 2002, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 175, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La sezione Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente, incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Sklavounos in data 20 giugno 2002.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il 17 luglio 2002, nel corso della 392a sessione plenaria, con 121 voti favorevoli e 4 astensioni, il seguente parere.

1. Introduzione

1.1. La proposta di regolamento del Consiglio sull'esportazione ed importazione dei prodotti chimici pericolosi(1) darà attuazione alle disposizioni della Convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato (PIC) per consentire alla Comunità europea (CE) di ratificare tale Convenzione(2).

1.2. Il Comitato economico e sociale europeo approva le strategie a favore dello sviluppo sostenibile e sollecita l'adozione di un approccio preventivo alla gestione dei prodotti chimici al fine di prevenire danni alla salute e all'ambiente. Migliorando l'accesso alle informazioni e fornendo assistenza ai paesi in via di sviluppo nel quadro del processo decisionale, la Convenzione di Rotterdam concernente la procedura di "assenso preliminare in conoscenza di causa" potrebbe ridurre l'esposizione della popolazione umana e dell'ambiente a taluni prodotti chimici pericolosi. Il Comitato esprime soddisfazione per il ruolo guida assunto dalla Comunità europea nella realizzazione di una Convenzione forte e per il fatto che abbia insistito sulla necessità che i paesi esportatori riconoscano le loro responsabilità nei confronti dei paesi in via di sviluppo, nonostante l'opposizione manifestata da numerosi altri paesi industrializzati a diverse proposte intese a conseguire tale obiettivo. Il regolamento d'applicazione è in linea con la posizione degli Stati membri secondo la quale è opportuno andare al di là delle disposizioni previste dalla Convenzione per fornire piena assistenza ai paesi in via di sviluppo affinché ottengano maggiori informazioni sui prodotti chimici pericolosi esportati dall'Europa, per accrescere la trasparenza del processo decisionale e per migliorare la governance. Il Comitato è favorevole a tali sforzi che promuoveranno non solo lo sviluppo sostenibile ma ridurranno anche i rischi globali. Il regolamento ribadisce il proposito della Comunità europea di fornire assistenza tecnica ai paesi in via di sviluppo al fine di rafforzare la loro capacità di emanare atti normativi e il Comitato appoggia tale obiettivo.

1.3. Per essere giuridicamente vincolante, la Convenzione PIC necessita di 50 ratifiche e, dato che la CE partecipa in quanto "Organizzazione d'integrazione economica regionale", è importante che venga adottato al più presto il regolamento che consente alla Comunità di ratificare la Convenzione. Attualmente la Convenzione di Rotterdam è stata firmata da 73 parti, inclusa la Comunità europea e tutti gli Stati membri eccetto l'Irlanda. Tuttavia non è ancora entrata in vigore, in quanto finora è stata ratificata solo da 21 parti. Il Comitato economico e sociale europeo ne sollecita una rapida ratifica globale ed esprime nel contempo il proprio rammarico per il fatto che la Commissione europea non abbia agito con maggiore tempestività.

1.4. Il nuovo regolamento(3) sostituirà l'attuale regolamento (CEE) n. 2455/92(4) relativo alle esportazioni e importazioni comunitarie di taluni prodotti chimici pericolosi. È più severo dell'attuale regolamento e introduce una serie di elementi supplementari rispetto alla Convenzione allo scopo di aiutare i paesi in via di sviluppo ad adottare decisioni normative più informate.

2. Antefatto

2.1. È utile richiamare brevemente la storia della Convenzione PIC. Nel 1989 la procedura PIC venne inserita nel Codice di condotta internazionale sulla commercializzazione e sull'uso dei pesticidi stilato dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) e negli orientamenti di Londra sullo scambio di informazioni relative ai prodotti chimici nel commercio internazionale elaborati dal programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP). La procedura viene applicata su base volontaria dal 1991. La spinta iniziale è nata dalla preoccupazione che i prodotti chimici vietati o soggetti a rigorose restrizioni nei paesi industrializzati venissero esportati e utilizzati nei paesi in via di sviluppo. La questione del divieto dell'esportazione di prodotti chimici vietati viene sollevata da alcuni governi e organizzazioni di interesse pubblico. Tuttavia la procedura PIC è stata sviluppata per le seguenti ragioni:

(a) molti paesi in via di sviluppo non volevano che la loro capacità di importare e utilizzare i prodotti chimici venisse limitata da azioni intraprese dai paesi industrializzati;

(b) se dovesse continuare ad esservi domanda di tali prodotti, la produzione si sposterebbe altrove e il commercio verso i paesi in via di sviluppo continuerebbe;

(c) tale misura poteva applicarsi solo ai prodotti chimici vietati o ritirati dall'uso e non a quelli soggetti a rigorose restrizioni;

(d) molti pesticidi che causano problemi di salute o ambientali nei paesi in via di sviluppo non erano stati vietati o sottoposti a rigorose restrizioni nei paesi industrializzati;

(e) parametri elevati di gestione dei prodotti chimici nei paesi in via di sviluppo andranno a vantaggio dei consumatori di tali paesi nonché dei paesi che consumano le loro esportazioni agricole, tra cui l'Unione europea, grazie ad una riduzione dei residui di pesticidi.

2.2. Il divieto d'esportazione di taluni prodotti chimici può tuttavia essere preso in considerazione in talune circostanze, se si aiutano i paesi in via di sviluppo a trovare alternative. Una seconda convenzione internazionale, la convenzione di Stoccolma sulle sostanze organiche inquinanti persistenti (POP), mira ad eliminare completamente la produzione e l'uso di determinati prodotti chimici, inizialmente 12, fra cui 9 pesticidi(5). La convenzione di Stoccolma, assieme a quella di Rotterdam, migliorerà la sicurezza globale e la gestione dei prodotti chimici pericolosi.

2.3. Il principale punto di forza della procedura PIC consiste nel ruolo che svolge nello scambio di informazioni e nell'aiutare a rafforzare la capacità dei paesi in via di sviluppo di emanare atti normativi relativi ai prodotti chimici, apportando un notevole contributo allo sviluppo sostenibile. Al vertice sulla terra del 1992, i governi concordarono che la procedura PIC avrebbe dovuto diventare oggetto di una convenzione giuridicamente vincolante entro il 2000. Se le proprietà pericolose di taluni prodotti chimici risultano evidenti, i governi dei paesi industrializzati sono in grado di identificare i rischi ed intervenire per vietare o limitare rigorosamente tali prodotti al fine di proteggere la salute umana e/o l'ambiente. La maggior parte dei paesi in via di sviluppo non dispone delle norme di abilitazione necessarie, delle risorse scientifiche e tecniche per effettuare una valutazione dei rischi, di laboratori di analisi e di altre risorse fondamentali. La Convenzione PIC prevede di fornire ai paesi in via di sviluppo informazioni esaurienti sugli atti normativi emanati in materia di prodotti chimici pericolosi e li aiuta a prevenire importazioni indesiderate di tali prodotti. I governi hanno convenuto di attuarla su base volontaria a partire dalla sua firma l'11 settembre 1998. La Convenzione prevede che i paesi possano adottare provvedimenti più rigorosi a condizione che siano conformi ai suoi obiettivi.

3. Gli elementi chiave della Convenzione di Rotterdam e i prodotti chimici contemplati dal nuovo regolamento

3.1. L'adozione del regolamento in esame consentirà all'Unione europea di ratificare la Convenzione di Rotterdam, i cui elementi chiave sono i seguenti:

- gli Stati devono designare un'autorità, definita "autorità nazionale designata", incaricata di svolgere le funzioni amministrative previste dalla Convenzione;

- gli Stati devono notificare al segretariato della Convenzione PIC(6) qualsiasi divieto o rigorosa restrizione entro 90 giorni dall'adozione dell'atto normativo definitivo contro un prodotto chimico;

- gli Stati che hanno vietato o sottoposto a rigorose restrizioni un determinato prodotto chimico devono fornire una notifica di esportazione ai paesi importatori almeno fintanto che il prodotto chimico non sia stato inserito nell'elenco PIC e i paesi importatori non abbiano indicato se ne consentono o ne vietano l'importazione;

- un prodotto chimico soddisfa i criteri per essere inserito nell'elenco PIC quando è stato vietato o sottoposto a rigorose restrizioni (in linea con la definizione della Convenzione) da due paesi appartenenti a due aree geografiche diverse del mondo;

- i formulati pesticidi altamente pericolosi che hanno dimostrato di provocare gravi danni alla salute o all'ambiente nei paesi in via di sviluppo o in paesi con economie di transizione possono inoltre essere assoggettati alla procedura PIC da tali paesi sulla base di incidenti specifici. Se dispongono delle norme di abilitazione richieste, tali paesi possono vietare o sottoporre a rigorose restrizioni i pesticidi in parola, anche se quest'azione non costituisce un presupposto necessario;

- un Comitato di esame per i prodotti chimici costituito da esperti nominati dalle parti della Convenzione esamina attentamente le misure di controllo convalidate dal segretariato e, se queste ultime sono conformi alla definizione della Convenzione, dovrà elaborare un documento di orientamento decisionale;

- la conferenza delle parti decide se il prodotto chimico debba essere inserito nell'elenco PIC; una volta inserito in tale elenco, gli Stati ricevono il documento di orientamento decisionale e devono comunicare il proprio assenso o diniego all'importazione di tale prodotto chimico;

- gli Stati sono tenuti a garantire l'osservanza, da parte dei loro esportatori, delle decisioni adottate in materia di importazione.

3.1.1. Il nuovo regolamento stabilisce l'infrastruttura necessaria per partecipare ai meccanismi della Convenzione, che comprendono la nomina dell'autorità nazionale designata, la partecipazione alla conferenza delle parti e al Comitato di esame per i prodotti chimici e un meccanismo che consente agli Stati membri di preparare la documentazione tecnica. Il regolamento afferma chiaramente che la Comunità europea, oltre ad osservare i propri obblighi di esportatore di prodotti chimici, prenderà decisioni in qualità di importatore di detti prodotti.

3.2. Il regolamento si applica ai prodotti chimici vietati (compresi quelli ritirati dall'uso) o soggetti a rigorose restrizioni nell'UE per ragioni di salute o ambientali. In relazione ai "pesticidi", comprende quelli disciplinati nell'UE in qualità di "prodotti fitosanitari" e "biocidi" e, per quanto riguarda i prodotti chimici industriali, comprende quelli "destinati ad usi professionali" e quelli "destinati all'uso da parte del consumatore finale". L'allegato I stabilisce i prodotti chimici ai quali si applica il regolamento come segue:

- Parte 1: prodotti chimici vietati o soggetti a rigorose restrizioni nella Comunità e quindi soggetti alla procedura di notifica d'esportazione a causa di un divieto o di una restrizione rigorosa (l'elenco include prodotti chimici già soggetti alla procedura PIC, per i quali l'obbligo di notifica d'esportazione può essere cessato).

- Parte 2: prodotti chimici per i quali la misura di controllo intesa a vietarli o a sottoporli a rigorosa restrizione nella Comunità li rende assoggettabili alla notifica PIC (esclusi quelli già inseriti nell'elenco PIC).

- Parte 3: prodotti chimici già soggetti alla procedura PIC.

3.2.1. Il campo d'applicazione del regolamento è più ampio di quello della Convenzione dal momento che stabilisce che taluni articoli o prodotti che contengono un prodotto chimico vietato o rigorosamente limitato in forma reattiva (pura) siano soggetti alla procedura di notifica d'esportazione. Inoltre non potranno essere esportati gli articoli o i prodotti di cui all'allegato V del regolamento il cui uso è vietato nella Comunità.

3.2.1.1. Altri prodotti chimici verranno aggiunti all'allegato I man mano che i relativi atti normativi definitivi verranno emanati in virtù della legislazione comunitaria o quando dei prodotti chimici verranno aggiunti al campo d'applicazione della Convenzione in seguito a notifica presentata dalle altre parti.

4. Parere del Comitato in merito alle misure promosse dal regolamento

4.1. Nell'adottare il regolamento per l'attuazione della Convenzione PIC, e conformemente ai principi ritenuti importanti, fra cui la "condivisione delle responsabilità e la collaborazione nel settore degli scambi internazionali di prodotti chimici pericolosi al fine di tutelare la salute umana e l'ambiente da potenziali danni", la proposta in esame definisce una serie di importanti misure. Il Comitato desidera attirare l'attenzione sui vantaggi derivanti dalle seguenti misure previste dal regolamento e propone di appoggiarne gli obiettivi:

Notifiche d'esportazione

4.1.1. La notifica d'esportazione di prodotti chimici vietati o soggetti a rigorose restrizioni nell'UE continuerà ad aver luogo finché il prodotto chimico non sarà inserito nell'elenco PIC e, in tal caso, la notifica d'esportazione può continuare se richiesta dai paesi importatori; i prodotti chimici elencati nelle parti 2 e 3 dell'allegato I non potranno essere esportati senza il consenso esplicito del paese importatore. Modificando la disposizione della Convenzione secondo cui, in assenza di un consenso esplicito all'importazione, prevale lo "status quo", vengono rafforzati gli obiettivi della Convenzione. Il Comitato approva l'importanza di mantenere la notifica d'esportazione e insiste affinché si prendano i provvedimenti necessari per sensibilizzare tutte le parti interessate nei paesi in via di sviluppo, compresi i gruppi di interesse pubblico, circa le importazioni in corso.

Accesso alle informazioni sulle esportazioni

4.1.2. L'articolo 9 promuove l'accesso alle informazioni, stabilendo che ciascun esportatore debba comunicare all'autorità nazionale designata del proprio Stato membro i quantitativi delle forniture di ogni prodotto chimico vietato o soggetto a rigorose restrizioni nell'UE e di qualsiasi prodotto chimico soggetto alla Convenzione; una sintesi delle informazioni di natura non riservata verrà diffusa pubblicamente. Il Comitato esprime soddisfazione per l'iniziativa della Commissione europea e dell'industria chimica di stabilire un accordo volontario, per il periodo precedente la ratifica e quindi prima che la Convenzione di Rotterdam divenga giuridicamente vincolante, con il quale s'impegnano a fornire informazioni sulle quantità di prodotti chimici esportati previsti dal regolamento (CEE) n. 2455/92. Occorre riconoscere ed apprezzare la disponibilità dell'industria chimica a partecipare all'iniziativa, dal momento che in altri paesi le industrie non intendono essere soggette a tale obbligo. Il Comitato accoglie inoltre con favore l'iniziativa della Commissione europea di rendere pubbliche ogni anno le informazioni concernenti le esportazioni su base aggregata e prende atto del suo impegno a garantire ai paesi importatori il pieno e regolare accesso a tutte le informazioni raccolte, tuttavia:

- sollecita la Commissione europea a rendere pubbliche tali informazioni sulla base delle esportazioni degli Stati membri, a patto di non compromettere la riservatezza delle informazioni commerciali;

- propone che la Commissione europea raccolga e renda pubblici i dati concernenti l'ubicazione delle attività produttive e la produzione annua dei prodotti chimici contemplati dal regolamento o altre misure considerate dal Libro bianco "Strategia per una politica futura in materia di sostanze chimiche"(7).

4.1.2.1. La Commissione europea gestisce una base dati pubblica sulle esportazioni verso i paesi importatori. Tutte le esportazioni sono tuttavia elencate come provenienti dalla Comunità. L'indicazione dello Stato membro esportatore è un'importante informazione pubblica e il Comitato reputa che tale informazione debba essere correntemente disponibile.

Accesso dei paesi importatori alle informazioni e all'assistenza

4.1.3. La Commissione europea e gli Stati membri promuoveranno la comunicazione di informazioni di natura scientifica, tecnica, economica e giuridica (tenendo conto dell'esigenza di tutelare le informazioni commerciali riservate) concernenti i prodotti chimici disciplinati dal regolamento, comprese le informazioni sulla tossicità, sull'ecotossicità e sulla sicurezza. Con il sensibile aumento delle informazioni destinate ai paesi in via di sviluppo, il Comitato ritiene che la Comunità europea debba mettere a disposizione dei fondi per realizzare le seguenti azioni prioritarie identificate nel regolamento:

4.1.3.1. sostegno a favore della rete d'informazione per lo sviluppo delle capacità istituita dal forum intergovernativo sulla sicurezza dei prodotti chimici;

4.1.3.2. su richiesta di una parte importatrice, informazioni supplementari su un determinato prodotto chimico o atto normativo;

4.1.3.3. informazioni e dettagli (riportati nella lingua ufficiale dei paesi coinvolti) ai paesi interessati dai movimenti di transito dei prodotti chimici soggetti alla procedura PIC che attraversano il loro territorio per giungere a destinazione.

Norme obbligatorie in caso di esportazione di prodotti chimici

4.1.4. Il Comitato accoglie con favore le disposizioni previste dal regolamento secondo le quali le norme stabilite dall'UE sulla classificazione, sull'imballaggio e sull'etichettatura valgono per le esportazioni e la scheda informativa sulla sicurezza dovrebbe essere redatta nella o nelle lingue ufficiali o in una delle lingue principali del paese di destinazione. Durante il trasporto potrebbero tuttavia sorgere ulteriori problemi che in alcuni casi esulano dal controllo dell'esportatore: carichi di prodotti chimici vietati o soggetti a rigorose restrizioni potrebbero transitare sul territorio di diversi paesi ed essere maneggiati da un gran numero di persone ignare degli eventuali pericoli, e imprese di trasporto prive di scrupoli potrebbero occultare la vera natura del carico. Il Comitato invita ad esaminare con urgenza tali problemi, osservando che, tra le varie misure da introdurre(8), potrebbe risultare necessario redigere i documenti di trasporto che accompagnano i prodotti chimici pericolosi nelle lingue di tutti i paesi sul cui territorio tali merci transitano prima di giungere alla destinazione finale. Nel quadro dell'assistenza tecnica, la Comunità dovrebbe promuovere la formazione dei funzionari degli uffici doganali i quali svolgeranno un ruolo fondamentale nell'applicazione pratica della Convenzione PIC.

4.1.4.1. Le norme minime previste per l'esportazione di prodotti chimici si prefiggono di garantire la qualità e la conformità, visto che stabiliscono il rispetto dei limiti di purezza, della conservabilità e delle dimensioni dell'imballaggio al fine di evitare giacenze di magazzino.

4.1.5. Il Comitato sollecita la Commissione europea a far sì che i paesi in via di sviluppo migliorino la loro capacità di valutare l'adeguatezza delle importazioni di prodotti chimici, destinando gli aiuti allo sviluppo al miglioramento della formazione e alla messa a punto di laboratori. Il Comitato prende atto della gravità del problema delle giacenze di magazzino di pesticidi dovute ad un approvvigionamento eccessivo e alla fornitura di pesticidi inadeguati, nonché alle precarie condizioni di conservazione delle scorte nei paesi importatori. Occorre promuovere le azioni intese a prevenire future giacenze di magazzino, nonché prevedere fondi da destinare allo smaltimento sicuro delle scorte presenti sul mercato.

Divieto di esportazione

4.1.6. Il divieto di esportazione che, a discrezione del Consiglio, si può applicare a taluni prodotti chimici e articoli elencati nell'allegato V costituisce un'importante innovazione ed il Comitato sollecita la Commissione europea a collaborare con gli Stati membri per far sì che siano soggetti a tale divieto tutti gli articoli che contengono prodotti chimici pericolosi in forma tale da risultare dannosi per coloro che vi sono esposti. Il Comitato desidera prendere in considerazione l'opportunità di fornire un orientamento sulla più ampia applicazione dei divieti di esportazione nel quadro delle norme previste dall'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).

Assistenza tecnica

4.1.7. La Commissione europea e gli Stati membri sono invitati a collaborare per promuovere l'assistenza tecnica e la formazione orientate allo sviluppo delle infrastrutture, delle capacità e delle esperienze necessarie per la corretta gestione dei prodotti chimici nell'intero ciclo di vita e per l'attuazione della Convenzione da parte dei paesi in via di sviluppo. Secondo il Comitato occorre fornire assistenza alle organizzazioni dei lavoratori e alle ONG attive nel campo della salute, dell'ambiente e dei sistemi agricoli che limitano l'uso di pesticidi pericolosi.

Elenco dei prodotti chimici - Allegato I

4.1.8. I prodotti fitosanitari commercializzati negli Stati membri sono disciplinati dalla direttiva 91/414/CEE. È in corso un processo di revisione, in seguito al quale un elevato numero di pesticidi (prodotti fitosanitari) sarà ritirato dal mercato nel 2003, perché non sono disponibili dati sufficienti per rinnovarne l'autorizzazione o perché il mercato è troppo piccolo per consentire ai produttori e ai distributori di investire nella produzione dei dati richiesti. In taluni casi, il ritiro di questi prodotti dal mercato è dettato da ragioni puramente commerciali, in altri casi è motivato dalla preoccupazione che il prodotto chimico possa provocare effetti negativi sulla salute e sull'ambiente. La Commissione europea ritiene importante che i prodotti non inclusi nella parte pertinente dell'allegato della direttiva 91/414/CEE a causa dei potenziali rischi per la salute e l'ambiente vengano identificati e assoggettati alla notifica PIC. Si tratta di un'importante e utile iniziativa che il Comitato approva sollecitando inoltre un'accelerazione dei tempi della revisione prevista in base ai nuovi dati scientifici e tecnici. I prodotti chimici industriali soggetti a divieti o a rigorose restrizioni a causa dei potenziali rischi per la salute umana o l'ambiente sono disciplinati dalla direttiva 76/769/CEE. Il Comitato accoglie con favore il fatto che l'obbligo di notifica sia previsto anche per tali misure.

5. Osservazioni e raccomandazioni del Comitato sulle questioni non contemplate dal regolamento

Il Comitato desidera inoltre richiamare l'attenzione sui seguenti elementi:

Salute e sicurezza sul lavoro

5.1. Il Comitato attribuisce grande importanza alla salute e alla sicurezza sul lavoro. Per quanto riguarda i "prodotti chimici industriali", il regolamento specifica che comprende quelli destinati ad usi professionali e quelli destinati all'uso da parte del consumatore finale. Il Comitato desidera sottolineare che l'espressione "usi professionali" si riferisce a tutti coloro che fanno uso di prodotti chimici per motivi professionali per chiarire che il regolamento deve tutelare tutti coloro che potrebbero essere esposti sul luogo di lavoro, in campo domestico o nell'ambiente in generale.

Divieti nei singoli Stati membri

5.2. L'articolo 10, paragrafo 7, della proposta vieta agli Stati membri di trasmettere al Segretariato le notifiche concernenti atti normativi definitivi. Ciò implica che in tutti gli Stati membri verranno notificati solo i prodotti chimici vietati o soggetti a rigorose restrizioni (conformemente alle direttive 91/414/CEE, 98/8/CE, 79/117/CEE, 76/769/CEE e/o alla legislazione comunitaria in materia). Secondo il Comitato, i paesi importatori devono essere informati del divieto o delle rigorose restrizioni decise da uno Stato membro e la Commissione europea deve stabilire delle procedure per trasmettere "un obbligo di notifica dell'azione di controllo" o almeno garantire che i paesi siano informati dell'azione grazie ad uno scambio di informazioni.

Promuovere l'innovazione dell'industria chimica

5.3. Il Comitato riconosce l'importanza del ruolo di un'industria chimica europea innovativa e competitiva e, a suo avviso, le politiche intese a promuovere lo sviluppo sostenibile dovrebbero sostenerne appieno le attività. Invita inoltre sia l'industria che la Commissione europea a promuovere la ricerca nel settore delle alternative alla produzione e all'impiego di pesticidi, ricorrendo tra l'altro ai controlli biologici e ad altre metodologie di lotta biologica integrata. L'obiettivo di tali azioni dovrebbe essere quello di favorire la competitività sostenibile e l'ecoproduttività e di incoraggiare il lancio di una strategia comunitaria per la promozione dell'agricoltura biologica e dello sviluppo rurale sostenibile. Il Comitato sollecita la Commissione europea a sostenere l'industria nei suoi sforzi per contribuire ad un'innovazione sostenibile ed ecologica promuovendo la ricerca e lo sviluppo, la formazione e l'assegnazione di borse di studio.

5.3.1. Il Comitato ritiene che l'industria chimica europea svolga un ruolo guida sul piano globale per quanto riguarda la responsabilità delle imprese nell'ambito delle questioni connesse all'ambiente e al lavoro nei paesi in via di sviluppo e la incoraggia a mantenere tale ruolo.(9)

5.3.2. Il Comitato sostiene l'istituzione di caratteristiche specifiche della FAO per i prodotti del commercio internazionale.

Direttiva 98/8/CE

5.4. Nel parere relativo all'immissione sul mercato dei biocidi(10) il Comitato ha sottolineato la necessità di garantire un elevato livello di tutela della salute umana, animale e ambientale attraverso una valutazione nazionale armonizzata dei dossier relativi a tali sostanze pericolose. Il Comitato constata con rammarico che la direttiva non è stata ancora recepita da tutti gli Stati membri.

5.4.1. Solo recentemente la Commissione europea ha avviato dinanzi alla Corte di giustizia dei procedimenti contro taluni Stati membri (F, L, D, E, P e IRL) che non hanno recepito la direttiva 98/8/CE; il Comitato sollecita ancora una volta un ulteriore esame dell'argomento.

Istruzione e formazione per i paesi in via di sviluppo

5.5. Già nel 1991 il Comitato, nel parere sulle importazioni ed esportazioni di taluni prodotti chimici pericolosi(11) (punti 2.7 e 2.8) sollecitava "la Comunità e le organizzazioni internazionali... ad assistere" i paesi "meno sviluppati nella predisposizione di strumenti adeguati per avvalersi tempestivamente delle informazioni che" sarebbero state "loro trasmesse" e suggeriva "alla Commissione di predisporre un prontuario che" illustrasse "con chiarezza le procedure ... per facilitare l'applicazione del regolamento da parte degli operatori della Comunità". Analogamente il Comitato aveva sollevato la necessità di promuovere l'istruzione e la formazione su tali questioni ambientali. Tale raccomandazione viene formulata anche dalle Nazioni Unite e dalla FAO che incoraggiano a fornire assistenza ai paesi in via di sviluppo e ai paesi con economie in transizione per l'attuazione di progetti specifici intesi ad individuare formulati pesticidi altamente pericolosi che provocano problemi nelle condizioni di impiego vigenti in quei paesi. Si tratta di un elemento che merita di essere preso seriamente in considerazione in vista dall'allargamento dell'UE; i progetti dovrebbero essere promossi tramite i servizi TAIEX della Commissione europea.

5.6. Le politiche nazionali degli Stati membri dovrebbero affrontare le seguenti questioni: la necessità di far applicare le norme, i programmi educativi e i programmi per aumentare il grado di sensibilizzazione a livello nazionale, la creazione di capacità in relazione alla riduzione e alla gestione dei rischi, il rafforzamento dei meccanismi e dei programmi istituzionali, nonché dei sistemi e delle reti informatiche e dei collegamenti Internet. Andrebbero inoltre incoraggiati e garantiti i meccanismi previsti dal coordinamento nazionale interministeriale.

Un meccanismo consultivo per le organizzazioni dei lavoratori e le ONG

5.7. Nel parere sulla promozione delle organizzazioni non governative nel campo della protezione ambientale(12), il Comitato aveva affermato (punto 4) che "è necessario promuovere e finanziare anche le azioni e l'impegno per l'ambiente di altre organizzazioni non governative che rappresentano i cittadini europei nella loro dimensione di lavoratori, imprenditori, agricoltori o consumatori e il cui ruolo nella realizzazione delle politiche ambientali è estremamente importante". Nel rafforzare il quadro legislativo, si dovrebbe garantire il coinvolgimento di un'ampia gamma di stakeholder. Il Comitato conferma la necessità di istituire dei meccanismi consultivi che permettano alle parti interessate di far conoscere il loro punto di vista alla Commissione europea e constata con rammarico che non verrà consultato quando gli Allegati al nuovo regolamento saranno sottoposti a modifica. Riconosce tuttavia che la Commissione europea invita gli stakeholder a prendere parte alle riunioni sulla direttiva in esame e la sollecita a procedere ad una consultazione di tutte le parti interessate che sia la più ampia possibile, per garantire la trasparenza e l'espressione di tutti i punti di vista. In tale contesto il Comitato sottolinea la propria capacità di svolgere un ruolo importante quale forum per la promozione dei pareri delle parti interessate.

Riduzione di pesticidi

5.8. L'esperienza diretta derivante dall'uso di pesticidi e la necessità di promuovere uno sviluppo agricolo più sostenibile sono stati due dei più importanti fattori che hanno dato origine al lancio di attività intese a ridurre i rischi connessi con l'uso di pesticidi. Tali attività comprendono: la registrazione del prodotto, l'eliminazione di pesticidi pericolosi, i codici di buone pratiche, le misure per ridurre i rischi per i lavoratori (formazione, istruzione), la promozione di metodi di coltivazione sostenibili, lo sviluppo di valori soglia, la ricerca di pratiche alternative di lotta antiparassitaria, l'individuazione di varietà di colture resistenti ai parassiti, la lotta biologica integrata (IPM) e l'etichettatura ecologica. Una sana gestione dei prodotti chimici dipende da tali attività. I finanziamenti dell'UE nel settore della ricerca dovrebbero essere riveduti per rispondere alle esigenze di dette attività, come pure andrebbe riveduto il sostegno finanziario agli aiuti allo sviluppo per far sì che siano mirati a promuovere lo sviluppo sostenibile e le pratiche più efficaci di lotta biologica volte a dare impulso all'IPM o ad altre pratiche ecologiche.

Applicazione della normativa

5.9. Questioni quali la risoluzione delle controversie, la responsabilità per danni causati da prodotti e il traffico illecito di prodotti chimici pericolosi richiedono una maggiore attenzione e lo sviluppo armonizzato di politiche che tengano conto anche delle altre convenzioni in materia.

5.9.1. Il controllo dei prodotti chimici dovrebbe essere strettamente connesso al "principio di precauzione" sancito dalla dichiarazione di Rio. Analogamente si dovrebbe promuovere il principio di "prevenzione dell'inquinamento". Entrambi gli elementi andrebbero evidenziati nell'approccio adottato dalla Commissione.

5.9.2. Per quanto riguarda le disposizioni relative alle sanzioni (articoli 17 e 21), il Comitato osserva con rammarico che la Commissione europea non è ancora autorizzata o non è in una posizione tale da consentirle di monitorare la corretta attuazione delle norme comunitarie in materia. Dato che le sanzioni sono decise dagli Stati membri individualmente, possono verificarsi distorsioni degli scambi.

Base giuridica

5.10. La proposta in esame intende rispondere primariamente a preoccupazioni di natura ecologica e non relative al commercio internazionale. Il Comitato mette in dubbio la scelta della base giuridica (articolo 133) operata dalla Commissione europea. La Corte di giustizia, nel suo parere 2/2000 in merito alla convenzione sulla biodiversità e al Protocollo di Cartagena (relativa proposta della Commissione di natura simile) ha concluso che l'articolo 175, paragrafo 1, è la base giuridica adeguata per tali questioni. Il Comitato accoglie con favore e sottoscrive la recente decisione del Consiglio (30 aprile 2002) intesa a modificare la base giuridica al fine di rispondere a tali preoccupazioni.

Bruxelles, 17 luglio 2002.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Göke Frerichs

(1) COM(2001) 803 def.

(2) Cfr. COM(2001) 802 def.

(3) Cfr. COM(2001) 802 def.

(4) GU L 251 del 29.8.1992, pag. 13.

(5) Cfr. il parere del Comitato economico e sociale in merito alla "Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma comunitario di azione in materia di ambiente 2001-2010", GU C 221 del 7.8.2001, pagg. 80-85.

(6) L'istanza decisionale è costituita dai governi (attraverso il Comitato internazionale per i negoziati (INC) e dopo la ratifica della conferenza delle parti (CdP)). Il segretariato esegue le procedure previste dalla Convenzione ed applica le decisioni prese dall'INC/CdP.

(7) COM(2001) 88 def.

(8) Attualmente tali documenti sono redatti in sei lingue conformemente alle procedure previste dalle Nazioni Unite.

(9) Cfr. anche il parere del Comitato economico e sociale sul tema "I diritti dell'uomo sul lavoro", GU C 260 del 17.9.2001, pagg. 79-85, il parere del Comitato economico e sociale sul tema "Libro verde - Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese", CES 355/2002 e il parere del Comitato economico e sociale sul "Libro bianco - Strategia per una politica futura in materia di sostanze chimiche", GU C 36 dell'8.2.2002, pagg. 99-104.

(10) Parere in merito alla "Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi", GU C 174 del 17.6.1996, pag. 32.

(11) Parere in merito alla "Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo alle esportazioni e importazioni comunitarie di taluni prodotti chimici pericolosi", GU C 191 del 22.7.1991, pag. 17.

(12) Parere in merito alla "Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce un programma di azione comunitario per la promozione delle organizzazioni non governative attive principalmente nel campo della protezione ambientale", GU C 36 dell'8.2.2001, pag. 108.

Top