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Document 52012XP0325

Decisione di non opposizione a una misura di esecuzione: sistema anticollisione in volo Decisione del Parlamento europeo di non opposizione al progetto di decisione della Commissione che autorizza la Repubblica francese a derogare alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1332/2011 della Commisione per quanto riguarda l’utilizzo di una nuova versione del software del sistema anticollisione in volo (ACAS II) su alcuni aeromobili di nuova costruzione (D020967/02 – 2012/2745 (RSP))

OJ C 353E, 3.12.2013, p. 75–75 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 353/75


Mercoledì 12 settembre 2012
Decisione di non opposizione a una misura di esecuzione: sistema anticollisione in volo

P7_TA(2012)0325

Decisione del Parlamento europeo di non opposizione al progetto di decisione della Commissione che autorizza la Repubblica francese a derogare alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1332/2011 della Commisione per quanto riguarda l’utilizzo di una nuova versione del software del sistema anticollisione in volo (ACAS II) su alcuni aeromobili di nuova costruzione (D020967/02 – 2012/2745 (RSP))

2013/C 353 E/09

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione della Commissione (D020967/02),

visto il parere reso il 4 giugno 2012 dal comitato dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea, di cui al considerando 9 del progetto di decisione della Commissione,

vista la lettera della Commissione del 5 luglio 2012, nella quale si chiede al Parlamento di dichiarare che non si opporrà al progetto di decisione,

vista la lettera del 27 luglio 2012 della commissione per i trasporti e il turismo al presidente della Conferenza dei presidenti di commissione,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea (1), in particolare l'articolo 14, paragrafi 6 e 7,

visto l'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (2),

visti l'articolo 88, paragrafo 4, lettera d), e l'articolo 87 bis, paragrafo 6, del suo regolamento,

visto che non é stata sollevata alcuna obiezione nel termine previsto all'articolo 87 bis, paragrafo 6, terzo e quarto trattino, del suo regolamento, che arrivava a scadenza l'11 settembre 2012,

A.

considerando che il progetto di decisione della Commissione prevede che la decisione in questione cessi di essere applicabile il 31 gennaio 2013 e considerando che è pertanto opportuno non ritardarne l'adozione;

1.

dichiara di non opporsi al progetto di decisione della Commissione;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione alla Commissione e, per conoscenza, al Consiglio.


(1)  GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.

(2)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.


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