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Requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) n. 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

  • Noto con il nome di regolamento sui requisiti patrimoniali (CRR, capital requirements regulation), il regolamento si prefigge di rafforzare i requisiti prudenziali delle banche nell’Unione europea (Unione), chiedendo loro di mantenere capitali sufficienti e di assorbire le perdite e le attività liquide per garantire la propria solidità finanziaria. Il regolamento CRR richiede altresì alle banche di informare il pubblico sul proprio modo di conformarsi ai requisiti prudenziali.
  • L’obiettivo generale è rendere le banche più solide e resilienti in periodi di stress economico.

PUNTI CHIAVE

Il regolamento (UE) n. 575/2013 istituisce un insieme unico di norme prudenziali armonizzate che le banche di tutta l’Unione devono rispettare. Tale «codice unico europeo» mira a garantire l’applicazione uniforme delle norme globali (Basilea III) in tutti gli Stati membri dell’Unione.

La legislazione è stata modificata diverse volte, in linea con le norme di regolamentazione internazionali in continua evoluzione stabilite dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria.

Tra le soluzioni innovative principali del regolamento (UE) n. 575/2013 figurano:

  • requisiti patrimoniali migliori e più elevati: le banche devono disporre di una somma totale di capitale che corrisponda almeno all’8 % delle proprie attività misurate in base ai rischi. Ad esempio, alcune attività, tra cui i contanti, sono ritenute sicure e non richiedono un requisito patrimoniale, mentre altre attività, quali prestiti ad altre banche, imprese o consumatori, sono considerate più rischiose e, pertanto, hanno un requisito patrimoniale. Più un istituto detiene attività rischiose, maggiore capitale deve detenere;
  • misure relative alla liquidità: per garantire che le banche siano provviste di liquidità sufficiente, il regolamento introduce due riserve di liquidità:
    • il coefficiente di copertura della liquidità, che intende garantire che le banche possiedano sufficienti attività liquide (ad esempio, contanti o altre attività che è possibile convertire rapidamente in contanti con una perdita di valore minima o nulla) nel breve termine;
    • il requisito dell’indice netto di stabilità dei finanziamenti, che intende garantire che le banche non si affidino troppo ai finanziamenti di breve termine per il finanziamento delle proprie attività di medio e lungo termine;
  • limitazione della leva finanziaria: il regolamento stabilisce un coefficiente di leva finanziaria vincolante che intende limitare le banche dal finanziare una quota eccessiva delle proprie attività tramite il debito.

Modifica della legislazione

  • Il regolamento di modifica (UE) 2016/1014 ha prolungato il periodo durante il quale i negoziatori per conto proprio di merci sono esentati dai requisiti in materia di grandi esposizioni e di fondi propri stabiliti nel regolamento (UE) n. 575/2013 fino al 31 dicembre 2020 oppure, se precedente, alla data di entrata in vigore di eventuali modifiche.
  • Il regolamento di modifica (UE) 2017/2395 ha introdotto disposizioni transitorie volte ad attenuare l’impatto dell’introduzione dell’International Financial Reporting Standard 9 dell’International Accounting Standards Board (IFRS 9)* sui fondi propri e per il trattamento delle grandi esposizioni di talune esposizioni del settore pubblico denominate nella valuta nazionale di qualsiasi Stato membro. Ha richiesto alle banche che impiegano l’IFRS per la redazione dei propri bilanci di applicare l’IFRS 9 dal 1o gennaio 2018. Poiché ciò può concorrere a un aumento significativo e improvviso degli accantonamenti per perdite attese su crediti e quindi a una diminuzione improvvisa del capitale primario di classe 1* degli enti, il regolamento permette alle istituzioni di aggiungere al proprio capitale primario di classe 1 una porzione degli accantonamenti accresciuti per perdite attese su crediti come capitale supplementare per un periodo transitorio di cinque anni fino al 31 dicembre 2022.
  • Il regolamento di modifica (UE) 2017/2401 stabilisce i nuovi requisiti patrimoniali per le posizioni in una cartolarizzazione*. Esso modifica i requisiti patrimoniali regolamentari per gli enti che fungono da promotori, finanziatori o investitori nelle operazioni di cartolarizzazione al fine di rispecchiare in modo appropriato le caratteristiche specifiche di una cartolarizzazione semplice, trasparente e normalizzata.
  • Il regolamento di modifica (UE) 2019/630 modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto concerne la copertura minima delle perdite sulle esposizioni deteriorate. Esso si prefigge di prevenire l’eventuale accumulo eccessivo di crediti deteriorati* nel futuro senza una copertura sufficiente delle perdite sui bilanci delle banche. Intende garantire che le banche tengano da parte risorse proprie sufficienti quando i nuovi crediti diventano deteriorati. Il regolamento stabilisce un «accantonamento prudenziale» che permette agli enti di coprire fino ai livelli minimi comuni le perdite sostenute e previste su crediti di nuova emissione una volta che tali crediti diventano deteriorati. Qualora una banca non rispetti il requisito di copertura minima applicabile, si effettueranno deduzioni dai fondi propri.
  • Il regolamento di modifica (UE) 2019/876 ha introdotto alcuni cambiamenti per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa.
  • Il regolamento di modifica (UE) 2019/2033 istituisce un quadro europeo relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento. In precedenza, tutte le imprese di investimento erano soggette alle stesse regole di gestione del capitale, della liquidità e del rischio delle banche.
  • Il regolamento di modifica (UE) 2020/873 ha introdotto alcune modifiche mirate al regolamento (UE) n. 575/2013 in risposta alla pandemia di COVID-19. Tali modifiche intendono introdurre un’esenzione temporanea dai requisiti patrimoniali per ottimizzare la capacità delle banche di concedere prestiti e di assorbire le perdite legate alla pandemia, preservando al contempo la propria resilienza. Le modifiche comprendono l’adeguamento della tempistica di attuazione di determinati principi contabili internazionali e l’estensione temporanea del trattamento preferenziale a crediti deteriorati che beneficiano di una garanzia governativa nell’ambito delle misure volte alla mitigazione dell’impatto economico della pandemia.
  • Il regolamento di modifica (UE) 2021/558 introduce modifiche per migliorare la sensibilità al rischio globale del quadro sulle cartolarizzazioni dell’Unione per far sì che l’impiego della cartolarizzazione diventi economicamente più redditizio per gli enti all’interno di un quadro di vigilanza che preserva la stabilità finanziaria dell’Unione.

Atti delegati e di esecuzione

Il regolamento (UE) n. 575/2013 conferisce alla Commissione europea il potere di adottare atti delegati e di esecuzione al fine di dare piena attuazione al codice unico bancario europeo. Un elenco completo di tali atti è disponibile qui.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

  • Il regolamento (UE) n. 575/2013 è in vigore dal 28 giugno 2013;
  • il regolamento di modifica (UE) 2016/1014 è in vigore dal 19 luglio 2016;
  • il regolamento di modifica (UE) 2017/2395 è in vigore dal 1o gennaio 2018;
  • il regolamento di modifica (UE) 2017/2401 è in vigore dal 1o gennaio 2019;
  • il regolamento di modifica (UE) 2019/630 è in vigore dal 26 aprile 2019;
  • il regolamento di modifica (UE) 2019/876 è in vigore dal 28 giugno 2021 con alcune eccezioni;
  • il regolamento di modifica (UE) 2019/2033 è in vigore dal 26 giugno 2021;
  • il regolamento di modifica (UE) 2020/873 è in vigore dal 27 giugno 2020;
  • il regolamento modificativo (UE) 2021/558 sarà in vigore 10 aprile 2022.

CONTESTO

  • Il regolamento (UE) n. 575/2013 fa parte di un pacchetto legislativo (che comprende una direttiva) adottato per rendere più resiliente il settore bancario dell’Unione. Il regolamento stabilisce i requisiti prudenziali per gli istituti finanziari, mentre la direttiva sui requisiti patrimoniali (direttiva 2013/36/UE) di accompagnamento disciplina l’accesso alle attività di raccolta dei depositi.
  • Per maggiori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

International Financial Reporting Standard 9 (IFRS 9): strumento finanziario volto a migliorare l’informativa finanziaria sugli strumenti finanziari avvalendosi di un modello più lungimirante di rilevazione delle perdite attese su crediti per quanto riguarda le attività finanziarie. L’applicazione dell’IFRS 9 può comportare un aumento significativo e improvviso degli accantonamenti per perdite attese su crediti e, conseguentemente, una diminuzione improvvisa del capitale primario di classe 1 degli enti. Pertanto, risultano necessarie disposizioni per mitigare tale impatto negativo potenzialmente significativo sul capitale primario di classe 1 derivante dalla contabilità delle perdite attese su crediti.
Capitale primario di classe 1: un componente del capitale di classe 1 che comprende il capitale principale di una banca nonché le azioni ordinarie e i profitti non distribuiti.
Cartolarizzazione: transazione che consente a un prestatore, spesso una banca, di rifinanziare un insieme di prestiti/attività (ad esempio, mutui, noleggi auto, crediti al consumo, carte di credito) convertendoli in titoli su cui altri possono investire.
Crediti deteriorati: un prestito è generalmente considerato deteriorato quando sono trascorsi più di 90 giorni senza che il debitore (società o persona fisica) abbia pagato gli importi dovuti o gli interessi concordati, o quando diventa improbabile che il debitore lo rimborsi.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento (UE) n. 575/2013 sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 28.06.2023

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