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Prevenire gli abusi di mercato sui mercati finanziari

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) n. 596/2014 sugli abusi di mercato

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

  • Il regolamento sugli abusi di mercato punta a garantire che la legislazione dell’Unione europea (Unione) tenga il passo con gli sviluppi del mercato per combattere gli abusi di mercato sui mercati finanziari, compresi i mercati dei derivati relativi alle materie prime, come l’oro o il grano.
  • Esso vieta esplicitamente la manipolazione delle materie prime e dei parametri di riferimento, come il tasso interbancario in euro.
  • Rafforza i poteri di indagine e sanzione dei regolatori nominati dagli Stati membri al fine di garantire il corretto funzionamento dei loro mercati finanziari.
  • Fornisce un codice unico europeo riducendo al contempo gli oneri amministrativi, laddove possibile, degli emittenti di piccole e medie dimensioni.

PUNTI CHIAVE

Impedire gli abusi sui mercati finanziari

Gli abusi di mercato inibiscono la piena trasparenza necessaria per gli scambi nei moderni mercati finanziari integrati. Le norme vietano tre tipi di abusi:

  • manipolazione del mercato*
  • abuso di informazioni privilegiate*
  • comunicazione illecita di informazioni privilegiate*.

Le norme del regolamento sugli abusi di mercato (MAR) si applicano a persone o imprese che commettono abusi di mercato nello scambio di strumenti finanziari sia attraverso piattaforme di scambio che negoziati privatamente in operazioni fuori borsa, purché possa influenzare:

  • strumenti finanziari negoziati in una sede di negoziazione: o
  • strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende o ha un effetto sul prezzo o sul valore di uno strumento finanziario negoziato in una sede di negoziazione.

Sanzioni amministrative

Il MAR prevede che gli Stati membri garantiscano che le autorità competenti abbiano il potere di imporre le sanzioni amministrative specifiche e altre misure amministrative in caso di violazioni delle norme del MAR.

Poteri di indagine rafforzati per le autorità di regolamentazione

Le norme del regolamento sugli abusi di mercato rafforzano i poteri di controllo e indagine delle autorità di regolamentazione indicate da ogni Stato membro per garantire il corretto funzionamento dei loro mercati finanziari. Per esempio i loro poteri comprendono condurre ispezioni e indagini sul posto e richiedere il congelamento o il sequestro dei beni.

Modifica della legislazione

Il regolamento di modifica (UE) 2016/1011 sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari (si veda la sintesi):

  • chiarisce le regole in merito alla necessità per i gestori, e le persone ad essi strettamente associate, di notificare all’emittente e all’autorità competente le operazioni compiute per conto proprio relative a strumenti finanziari a loro volta legati ad azioni e titoli di debito del proprio emittente;
  • prevede che ogni operazione su strumenti finanziari al di sopra di una soglia minima venga notificata all’emittente e all’autorità competente, ma è fatta eccezione quando lo strumento finanziario collegato fornisce un’esposizione pari o inferiore al 20% alle azioni o agli strumenti di debito dell’emittente, oppure se il soggetto che esercita responsabilità dirigenziali o la persona a esso strettamente associata non conosceva né poteva conoscere la composizione degli investimenti dello strumento finanziario collegato.

Il regolamento di modifica (UE) 2019/2115:

  • adegua le norme del MAR a un nuovo tipo di sede di negoziazione, il mercato di crescita per le piccole e medie imprese (PMI), una sottocategoria di sistemi multilaterali di negoziazione, introdotta ai sensi della direttiva 2014/65/UE sui mercati degli strumenti finanziari (si veda la sintesi);
  • rende più proporzionati gli obblighi imposti agli emittenti nei mercati di crescita delle PMI, preservando l’integrità del mercato e la protezione degli investitori, e promuove la liquidità consentendo a qualsiasi emittente presente su un mercato di crescita delle PMI dell’UE di stipulare un contratto di liquidità.

Atti di esecuzione e atti delegati

Dall’adozione del regolamento sugli abusi di mercato, la Commissione europea ha adottato gli atti che seguono che integrano o chiarificano ulteriormente determinati aspetti del regolamento:

  • direttiva di esecuzione (UE) 2015/2392 concernente la segnalazione alle autorità competenti di violazioni effettive o potenziali del suddetto regolamento;
  • regolamento di esecuzione (UE) 2016/378 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i tempi, il formato e il modello delle notifiche trasmesse alle autorità competenti;
  • regolamento delegato (UE) 2016/522 per quanto riguarda l’esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazioni del mercato, le soglie di comunicazione, l’autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di direzione soggette a notifica, come modificato dal regolamento (UE) 2019/461 sull’esenzione della Banca d’Inghilterra e dell’Ufficio per la gestione del debito del Regno Unito dall’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 596/2014;
  • regolamento di esecuzione (UE) 2016/523 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e il modello per la notifica e per la comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione;
  • regolamento delegato (UE) 2016/908 sulle norme tecniche di regolamentazione sui criteri, la procedura e i requisiti relativi all’istituzione di una prassi di mercato ammessa nonché i requisiti per il mantenimento, la cessazione o la modifica delle relative condizioni di accettazione;
  • regolamento delegato (UE) 2016/909 sulle norme tecniche di regolamentazione relative al contenuto delle notifiche da trasmettere alle autorità competenti e alla compilazione, pubblicazione e tenuta dell’elenco delle notifiche;
  • regolamento delegato (UE) 2016/957 sulle norme tecniche di regolamentazione sui dispositivi, sistemi e procedure adeguati e sui modelli di notifica da utilizzare per prevenire, individuare e segnalare le pratiche abusive e gli ordini o le operazioni sospetti;
  • regolamento delegato (UE) 2016/958 sulle norme tecniche di regolamentazione sulle disposizioni tecniche per la corretta presentazione delle raccomandazioni in materia di investimenti o altre informazioni che raccomandano o consigliano una strategia di investimento e per la comunicazione di interessi particolari o la segnalazione di conflitti di interesse;
  • regolamento di esecuzione (UE) 2016/959 sulle norme tecniche relative ai sondaggi di mercato* per quanto riguarda i sistemi e i modelli di notifica ad uso dei partecipanti al mercato che comunicano le informazioni e il formato delle registrazioni;
  • regolamento delegato (UE) 2016/960 sulle norme tecniche di regolamentazione sulle modalità, le procedure e i sistemi opportuni applicabili ai partecipanti al mercato che comunicano le informazioni quando effettuano sondaggi di mercato;
  • regolamento delegato (UE) 2016/1052 sulle norme tecniche di regolamentazione sulle condizioni applicabili ai programmi di riacquisto* e le misure di stabilizzazione;
  • regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055 sulle norme tecniche per quanto riguarda gli strumenti tecnici per l’adeguata comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e per ritardare la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate;
  • regolamento di esecuzione (UE) 2017/1158 sulle norme tecniche per quanto riguarda le procedure e i formulari per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA);
  • regolamento di esecuzione (UE) 2020/1406 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure e i formulari per lo scambio di informazioni e la cooperazione tra le autorità competenti, l’ESMA, la Commissione e altre entità;
  • regolamento delegato (UE) 2021/1783 sulle norme tecniche di regolamentazione contenenti un modello di documento per gli accordi di cooperazione con paesi terzi;
  • regolamento di esecuzione (UE) 2022/1210 che stabilisce norme tecniche per l’applicazione del regolamento (UE) n. 596/2014 per quanto riguarda il formato preciso degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate e il relativo aggiornamento;
  • regolamento delegato (UE) 2022/1959 relativo alle norme tecniche di regolamentazione che stabiliscono un modello contrattuale relativo ai contratti di liquidità per le azioni degli emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione in un mercato di crescita per le PMI.

Abrogazione

Il regolamento (UE) n. 596/2014, insieme alla direttiva 2014/57/UE che richiede che tutti i paesi dell’UE armonizzino le proprie leggi sui reati penali per gli abusi di mercato (si veda la sintesi), sostituisce la direttiva originale 2003/6/CE sugli abusi di mercato.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento è in vigore, con l’eccezione di disposizioni specifiche, dal 3 luglio 2016.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

Manipolazione del mercato. L’avvio di una operazione o qualsiasi altra condotta che: invii, o è probabile che invii, segnali falsi o fuorvianti riguardo all’offerta/domanda di prezzo di uno strumento finanziario; consenta, o è probabile che consenta, di fissare il prezzo di uno strumento finanziario a un livello anormale o artificiale. Può anche includere: una transazione o un comportamento che faccia uso di artifici o altra forma di inganno; la diffusione di informazioni fuorvianti; la trasmissione di informazioni false o fuorvianti, la comunicazione di dati falsi o fuorvianti o qualsiasi azione che manipoli il calcolo di un parametro di riferimento.
Abuso di informazioni privilegiate. Si verifica laddove una persona usi informazioni privilegiate effettuando operazioni, per proprio conto o per conto di terzi, su uno strumento finanziario cui tali informazioni privilegiate fanno riferimento. Per informazione privilegiata si intende un’informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente l’emittente (o gli emittenti) di strumenti finanziari e che, se resa pubblica, avrebbe un effetto significativo sui prezzi.
Comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Si verifica qualora una persona possieda informazioni privilegiate e le comunichi ad un’altra persona (ad esempio facendo trapelare documenti riservati che contengono informazioni privilegiate), tranne nel caso in cui la comunicazione avvenga nel normale esercizio di un’occupazione, una professione o una funzione.
Sondaggi di mercato. Una comunicazione di informazioni prima dell’annuncio di un’operazione, al fine di determinare l’interesse degli investitori potenziali in una possibile operazione, le condizioni riferite ad essa tra le quali potenziali dimensioni e prezzo per uno o più potenziali investitori.
Programmi di riacquisto. Quando le società riacquistano le proprie azioni dal mercato, da sole o tramite una persona che agisce a nome proprio ma per conto della società. Questo accade principalmente quando le società ritengono che le loro azioni siano sotto valutate.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) che abroga la direttiva 2003/6/CE e le direttive del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento (UE) n. 596/2014 sono state incorporate nel testo originale. Tale versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento delegato (UE) 2022/1959 della Commissione, del 13 luglio 2022, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione stabilendo un modello contrattuale relativo ai contratti di liquidità per le azioni degli emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione in un mercato di crescita per le PMI (GU L 270 del 18.10.2022, pag. 4).

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1210 della Commissione, del 13 luglio 2022, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato preciso degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate e il relativo aggiornamento (GU L 187 del 14.7.2022, pag. 23).

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1406 della Commissione, del 2 ottobre 2020, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure e i formulari per lo scambio di informazioni e la cooperazione tra le autorità competenti, l’ESMA, la Commissione e altre entità ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, e dell’articolo 25 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli abusi di mercato (GU L 325 del 7.10.2020, pag. 7).

Regolamento delegato (UE) 2019/461 della Commissione, del 30 gennaio 2019, che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/522 per quanto riguarda l’esenzione della Banca d’Inghilterra e dell’Ufficio per la gestione del debito del Regno Unito dall’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 80, del 22.3.2019, pag. 10).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/292 della Commissione, del 26 febbraio 2018, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure e i formulari per lo scambio di informazioni e assistenza tra autorità competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli abusi di mercato (GU L 55 del 27.2.2018, pag. 34).

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1158 della Commissione, del 29 giugno 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure e i formulari per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati di cui all’articolo 33 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 167 del 30.6.2017, pag. 22).

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055 della Commissione, del 29 giugno 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato preciso degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate e il relativo aggiornamento a norma del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 30.6.2016, pag. 47).

Regolamento delegato (UE) 2016/1052 della Commissione, dell’8 marzo 2016, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle condizioni applicabili ai programmi di riacquisto di azioni proprie e alle misure di stabilizzazione (GU L 173 del 30.6.2016, pag. 34).

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/959 della Commissione, del 17 maggio 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione sui sondaggi di mercato per quanto riguarda i sistemi e i modelli di notifica ad uso dei partecipanti al mercato che comunicano le informazioni e il formato delle registrazioni a norma del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 160 del 17.6.2016, pag. 23).

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione, del 10 marzo 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato preciso degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate e il relativo aggiornamento a norma del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 88 del 5.4.2016, pag. 19).

Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazioni del mercato, le soglie di comunicazione, l’autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica (GU L 88 del 5.4.2016, pag. 1).

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/378 della Commissione, dell’11 marzo 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i tempi, il formato e il modello delle notifiche trasmesse alle autorità competenti a norma del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 72 del 17.3.2016, pag. 1).

Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

Si veda la versione consolidata.

Direttiva 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (direttiva abusi di mercato) (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 179).

Ultimo aggiornamento: 06.01.2023

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