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Trasferimento di personale dall’esterno dell’Unione europea

Le società multinazionali a volte hanno bisogno di trasferire personale da un paese all’altro. Questa pratica amplia l’esperienza di una persona e può fornire all’azienda ospitante competenze preziose. Come parte della politica di immigrazione comune, l’Unione europea (UE) ha norme standard per esaminare le richieste di trasferimento e garantire che le persone coinvolte siano trattate equamente quando arrivano e lavorano nell’Unione.

ATTO

Direttiva 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi nell’ambito di trasferimenti intra-societari.

SINTESI

Le società multinazionali a volte hanno bisogno di trasferire personale da un paese all’altro. Questa pratica amplia l’esperienza di una persona e può fornire all’azienda ospitante competenze preziose. Come parte della politica di immigrazione comune, l’Unione europea (UE) ha norme standard per esaminare le richieste di trasferimento e garantire che le persone coinvolte siano trattate equamente quando arrivano e lavorano nell’Unione.

CHE COSA FA LA DIRETTIVA?

La normativa stabilisce i termini e le condizioni che si applicano ai cittadini di paesi terzi e alle loro famiglie quando vengono trasferiti dalla loro azienda per lavorare in uno o più dei suoi centri all’interno dell’UE per più di 90 giorni. Non si applica ai lavoratori autonomi, agli studenti o alle persone che ricevono l’incarico da agenzie di collocamento.

PUNTI CHIAVE

  • La direttiva fornisce un meccanismo tramite il quale il lavoratore trasferito può svolgere il proprio incarico in più paesi dell’UE senza interruzione e senza il bisogno di richiedere nuovamente l’ammissione ad ogni trasferimento.
  • I membri della famiglia possono spostarsi con il lavoratore trasferito e lavorare sia autonomamente che come dipendenti.
  • I lavoratori trasferiti devono aver lavorato per un determinato periodo nell’azienda di provenienza prima di essere trasferiti. Devono avere un contratto di lavoro e fornire prova del fatto che potranno trasferirsi nuovamente fuori dell’UE alla fine del loro incarico nell’Unione. I tirocinanti devono fornire prova di un diploma universitario e potrebbero dover presentare un accordo di tirocinio.
  • Il compenso di un lavoratore trasferito non dovrebbe essere inferiore a quanto corrisposto a un cittadino dell’UE impiegato in una posizione lavorativa paragonabile.
  • La durata massima di un trasferimento non dovrebbe superare i tre anni per manager e specialisti e un anno per i tirocinanti.
  • Le autorità nazionali possono pretendere che la persona trasferita abbia risorse finanziarie sufficienti per se stessa e per la famiglia, per non dover gravare sul sistema di assistenza sociale locale.
  • L’accesso all’UE può essere negato a chiunque sia considerato una minaccia all’ordine pubblico, alla sicurezza o alla salute pubblica.
  • Una richiesta di trasferimento può essere rifiutata anche nel caso in cui il datore di lavoro o l’azienda ospitante non abbiano rispettato i loro obblighi giuridici e fiscali, ad esempio, oppure siano in corso di liquidazione.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

A decorrere dal 28 maggio 2014.

RIFERIMENTI

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Direttiva 2014/66/UE

28.5.2014

29.11.2016

GU L 157 del 27.5.2014, pag. 1-22

Ultimo aggiornamento: 15.12.2014

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