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Rafforzare la prevenzione, la preparazione e la risposta alle catastrofi dell’Unione europea

 

SINTESI DI:

Decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DECISIONE?

  • Il meccanismo unionale di protezione civile (il meccanismo) mira a rafforzare la cooperazione tra l’Unione europea (Unione) e gli Stati membri dell’Unione e agevolare il coordinamento reciproco nel settore della protezione civile al fine di migliorare la prevenzione, la preparazione e la risposta alle catastrofi naturali e antropiche, all’interno e al di fuori dell’Unione.
  • La decisione (UE) 2019/420, che modifica la decisione n. 1313/2013/UE, rafforza in particolare la capacità collettiva di risposta alle catastrofi naturali. Introduce inoltre la riserva «rescEU», che fornisce una serie di risorse addizionali di risposta a livello europeo, ed è stata ampliata successivamente per includere altre risorse.
  • Il regolamento (UE) 2021/836, che modifica la decisione n. 1313/2013/UE, rafforza la solidarietà europea in particolare nel caso di emergenze su vasta scala che interessano diversi paesi contemporaneamente, come ad esempio la pandemia di COVID-19, dove l’assistenza volontaria e a livello nazionale si dimostra insufficiente. Il meccanismo sarà meglio preparato, più flessibile, in grado di rispondere più rapidamente e offrirà un sostegno intersettoriale più completo agli Stati membri e ai loro cittadini.

PUNTI CHIAVE

Obiettivi

Il principale obiettivo del meccanismo è migliorare l’efficacia dei sistemi per la prevenzione, la preparazione e la risposta alle catastrofi naturali e provocate dall’uomo di qualsiasi tipo all’interno e al di fuori dell’Unione. Anche se il suo obiettivo è quello di proteggere le persone, si occupa anche delle questioni ambientali e dei beni, compreso il patrimonio naturale.

Gli obiettivi specifici del meccanismo sono:

  • conseguire un livello elevato di protezione contro le catastrofi:
    • prevenendone o riducendone gli effetti potenziali;
    • promuovendo una cultura di prevenzione; e
    • migliorando la cooperazione tra la protezione civile e gli altri servizi competenti;
  • migliorare la preparazione a livello nazionale e dell’Unione in risposta alle catastrofi;
  • facilitare una risposta rapida e efficace in caso di catastrofi in atto o imminenti anche adottando misure per la mitigazione delle conseguenze immediate delle catastrofi;
  • rafforzare la consapevolezza e la preparazione dei cittadini nei confronti delle catastrofi;
  • incrementare la disponibilità e l’utilizzo di conoscenze scientifiche relative alle catastrofi; e
  • intensificare le attività di cooperazione e coordinamento a livello transfrontaliero e tra Stati membri esposti allo stesso tipo di catastrofi.

Prevenzione e gestione dei rischi

La prevenzione delle catastrofi è un obiettivo fondamentale del meccanismo, che si concentra in particolare sulla valutazione del rischio e sulla pianificazione della gestione del rischio. La decisione n. 1313/2013/UE come modificata dalla decisione (UE) 2019/420 impone agli Stati membri di:

  • elaborare ulteriormente la valutazione della capacità di gestione dei rischi a livello nazionale o al livello subnazionale appropriato;
  • mettere a disposizione della Commissione europea, ogni tre anni, una sintesi degli elementi rilevanti delle valutazioni, concentrandosi sui rischi principali;
  • partecipare, su base volontaria, a riesami inter pares della valutazione della capacità di gestione dei rischi.

Come stabilito nel regolamento di modifica (UE) 2021/836, la Commissione, insieme agli Stati membri, definirà e svilupperà gli obiettivi dell’Unione in materia di resilienza alle catastrofi. Tali obiettivi non vincolanti saranno stabiliti nelle raccomandazioni della Commissione e si baseranno su scenari derivanti da situazioni attuali e prospettiche, tenendo in considerazione dati relativi a eventi passati e gli effetti dei cambiamenti climatici sui rischi di catastrofi.

Rete unionale della conoscenza in materia di protezione civile

Per migliorare la formazione e la condivisione delle conoscenze, la decisione di modifica (UE) 2019/420 richiede alla Commissione di istituire una rete di ricercatori, enti e istituzioni coinvolti nella protezione civile e nella gestione delle catastrofi, compresi centri di eccellenza e università. Questi formeranno, insieme alla Commissione, una rete unionale della conoscenza in materia di protezione civile.

Il 10 novembre 2021, la Commissione ha formalmente istituito la rete della conoscenza (decisione di esecuzione 2021/1956). La decisione di esecuzione stabilisce la struttura di governance della rete della conoscenza e la sua modalità operativa. La struttura di governance della rete della conoscenza è costituita da un consiglio e da gruppi di lavoro dei due pilastri (sviluppo delle capacità e scienza). Il segretariato è in capo alla Commissione.

La Commissione è tenuta inoltre a:

  • rafforzare la cooperazione in materia di formazione e condivisione di conoscenze ed esperienze tra la rete unionale della conoscenza in materia di protezione civile, le organizzazioni internazionali e i paesi terzi;
  • elaborare una strategia di comunicazione al fine di rendere visibili ai cittadini i risultati delle misure adottate nell’ambito del meccanismo unionale; e
  • conferire medaglie per riconoscere e onorare gli impegni di lunga data e i contributi straordinari al meccanismo.

Centro di coordinamento della risposta alle emergenze (ERCC)

Al fine di migliorare la preparazione e la capacità di risposta alle catastrofi a livello dell’Unione, il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze (ERCC), gestito dalla Commissione europea a Bruxelles, è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7. L’ERCC è un centro nevralgico di coordinamento nonché braccio operativo del meccanismo.

Ulteriori strumenti del meccanismo comprendono:

  • il sistema comune di comunicazione e di informazione in caso di emergenza, uno strumento informatico che permette la comunicazione immediata in caso di emergenza tra i paesi partecipanti;
  • un programma di formazione e di esercitazione per potenziare le capacità di risposta alle catastrofi degli Stati membri e il coordinamento dell’assistenza di protezione civile;
  • moduli di protezione civile, ossia unità costituite da personale e attrezzature pronte per essere mobilitate;
  • il pool europeo di protezione civile: un pool volontario di mezzi di risposta preindividuati che gli Stati membri mettono a disposizione per le operazioni di protezione civile dell’Unione. Ciò comprende moduli di alta qualità di squadre di soccorso, esperti ed equipaggiamenti, nonché tassi di cofinanziamento più elevati.

Il regolamento di modifica (UE) 2021/836 conferisce all’ERCC capacità operative, analitiche, di monitoraggio, di gestione delle informazioni e di comunicazione rafforzate.

rescEU

La decisione di modifica (UE) 2019/420 istituisce inoltre rescEU, un pool aggiuntivo di risorse per fornire assistenza in situazioni in cui le risorse globali esistenti a livello nazionale e le risorse precedentemente assegnate dagli Stati membri al pool europeo di protezione civile non siano sufficienti per garantire una risposta efficace.

La composizione iniziale di rescEU in termini di risorse e requisiti di qualità è stata stabilita dalla decisione di esecuzione (UE) 2019/570. rescEU comprendeva inizialmente:

  • mezzi aerei per combattere gli incendi boschivi;
  • risorse per l’evacuazione medica con mezzi aerei;
  • risorse per squadre mediche di emergenza;
  • risorse per la costituzione di scorte di materiale medico.

Il suo ambito di applicazione è stato successivamente ampliato per coprire la costituzione di scorte e la decontaminazione nel settore degli incidenti chimici, biologici, radiologici e nucleari (CBRN) e le risorse di trasporto e logistiche (si veda di seguito).

Il regolamento di modifica (UE) 2021/836 ha introdotto la possibilità per la Commissione di ottenere direttamente le risorse di rescEU nel settore dei trasporti e della logistica e altre risorse (solo in casi di emergenza debitamente giustificati). Le risorse di rescEU sono interamente finanziate dalla Commissione europea.

La Commissione definisce le risorse di rescEU mediante atti di esecuzione, tenendo conto:

  • dei rischi individuati ed emergenti;
  • dell’insieme delle risorse e delle carenze a livello di Unione, in particolare nei seguenti settori:
    • lotta aerea agli incendi boschivi;
    • incidenti chimici, biologici, radiologici e nucleari;
    • risposta sanitaria d’emergenza;
    • trasporti e logistica.

La Commissione ha modificato la decisione di esecuzione (UE) 2019/570 in otto occasioni:

  • con la decisione di esecuzione (UE) 2019/1930 che prevede due diverse tipologie di capacità di evacuazione medica, rispettivamente per:
    • vittime di catastrofi affette da malattie altamente infettive;
    • vittime di catastrofi non affette da malattie infettive;
  • con la decisione di esecuzione (UE) 2020/414 in risposta alle conclusioni sulla COVID-19 del Consiglio, che aggiunge alle risorse di rescEU la costituzione di scorte di contromisure mediche, attrezzature mediche per la terapia intensiva e dispositivi di protezione individuale volte a contrastare gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero;
  • con la decisione di esecuzione (UE) 2020/452 che istituisce le risorse di rescEU per la gestione di rischi poco probabili dall’impatto molto elevato. Per istituire tali risorse, le categorie dei rischi poco probabili dall’impatto molto elevato vengono definite tenendo conto dei possibili scenari per tali rischi;
  • con la decisione di esecuzione (UE) 2021/88 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/570, ampliandone l’ambito di applicazione per includere tra le responsabilità di rescEU la decontaminazione da agenti CBRN di infrastrutture, edifici, veicoli, attrezzature e prove fondamentali. Tale responsabilità può inoltre includere un’adeguata decontaminazione delle persone colpite, anche in caso di incidenti mortali;
  • con la decisione di esecuzione (UE) 2022/288 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/570, ampliandone l’ambito di applicazione per includere le strutture per l’accoglienza temporanea e le squadre mediche di emergenza nell’ambito di rescEU;
  • con la decisione di esecuzione (UE) 2022/461 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/570, ampliandone l’ambito di applicazione per includere le risorse di trasporto e logistiche nell’ambito di rescEU;
  • con la decisione di esecuzione (UE) 2022/465 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/570, ampliandone l’ambito di applicazione per includere anche le strutture per laboratori mobili e i mezzi di rilevamento, campionamento, identificazione e monitoraggio CBRN nell’ambito di rescEU.
  • con la decisione di esecuzione (UE) 2022/1198 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/570, in risposta alla vulnerabilità delle infrastrutture critiche dell’energia messe in luce dalla guerra in Ucraina, includendo mezzi per l’approvvigionamento energetico di emergenza nell’ambito di rescEU.

Ulteriori disposizioni di esecuzione per rescEU sono definite nella decisione di esecuzione (UE) 2019/1310. Tale atto di esecuzione definisce le norme necessarie per le operazioni di rescEU quali ad esempio i criteri per le richieste di mobilitazione delle risorse e le richieste contrastanti, le norme per la smobilitazione e per l’utilizzo nazionale.

Bilancio

  • Sono stati assegnati poco più di 574,02 milioni di EUR per l’attuazione del meccanismo per il periodo 2014-2020.
  • Il finanziamento è aumentato nettamente per il periodo 2021-2027, con uno stanziamento di 1,26 miliardi di EUR in aggiunta a un importo fino a 2,06 miliardi di EUR per le misure relative alla protezione civile che affrontano l’impatto della crisi COVID-19 previste nello strumento dell’Unione per la ripresa (si veda la sintesi).

Partecipazione

La partecipazione al meccanismo e i vari strumenti sopra elencati sono aperti a tutti i paesi dello Spazio economico europeo, ai paesi aderenti, candidati e potenziali candidati. Oltre agli Stati membri, partecipano al meccanismo la Bosnia-Erzegovina, l’Islanda, il Montenegro, la Macedonia del Nord, la Norvegia, la Serbia e la Turchia.

Altro

Il 5 maggio 2022, la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2022/706, che definisce i criteri e le procedure per il conferimento di medaglie per riconoscere l’impegno di lunga data e il contributo straordinario a favore del meccanismo. L’atto di esecuzione prevede due tipi di medaglie: una per impegno di lunga data e una per contributo straordinario, mentre l’ambito di applicazione considera le attività dell’intero ciclo di gestione delle catastrofi. La consegna delle medaglie avverrà in occasione del Forum europeo della protezione civile o durante altre cerimonie ufficiali ad hoc.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DECISIONE?

La decisione è in vigore dal 1o gennaio 2014.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924).

Le successive modifiche alla decisione n. 1313/2013/UE sono state incorporate nel testo originale. Questa versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Decisione di esecuzione (UE) 2022/706 della Commissione, del 5 maggio 2022, recante modalità di applicazione della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri e le procedure per riconoscere l’impegno di lunga data e il contributo straordinario a favore del meccanismo unionale di protezione civile (GU L 132 del 6.5.2022, pag. 102).

Decisione di esecuzione (UE) 2021/1956 della Commissione, del 10 novembre 2021, relativa all’istituzione e all’organizzazione della rete unionale della conoscenza in materia di protezione civile (GU L 399 dell’11.11.2021, pag. 1).

Decisione di esecuzione (UE) 2019/1310 della Commissione, del 31 luglio 2019, recante modalità di impiego del pool europeo di protezione civile e di rescEU (GU L 204 del 2.8.2019, pag. 94).

Decisione di esecuzione (UE) 2019/570 della Commissione, dell’8 aprile 2019, recante modalità d’esecuzione della decisione 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i mezzi di rescEU e che modifica la decisione di esecuzione 2014/762/UE della Commissione (GU L 99 del 10.4.2019, pag. 41).

Si veda la versione consolidata.

Decisione di esecuzione (UE) 2018/142 della Commissione, del 15 gennaio 2018, che modifica la decisione di esecuzione 2014/762/UE recante modalità d’esecuzione della decisione 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 25 del 30.1.2018, pag. 40).

Decisione di esecuzione 2014/762/UE della Commissione, del 16 ottobre 2014, recante modalità d’esecuzione della decisione 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio su un meccanismo unionale di protezione civile e che abroga le decisioni 2004/277/CE, Euratom e 2007/606/CE, Euratom (GU L 320 del 6.11.2014, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Documento di lavoro dei servizi della Commissione — Revisione intermedia del meccanismo unionale di protezione civile (2014-2016) che accompagna il documento Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio riguardo alla Revisione intermedia del meccanismo unionale di protezione civile per il periodo 2014-2016 (SWD(2017) 287 final del 30.8.2017).

Ultimo aggiornamento: 19.05.2022

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