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Document 22013D0222
Decision of the EEA Joint Committee No 222/2013 of 13 December 2013 amending Annex II (Technical regulations, standards, testing and certification) to the EEA Agreement
Decisione del Comitato misto SEE n. 222/2013, del 13 dicembre 2013 , che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
Decisione del Comitato misto SEE n. 222/2013, del 13 dicembre 2013 , che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
GU L 154 del 22.5.2014, pp. 17–19
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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22.5.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 154/17 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 222/2013
del 13 dicembre 2013
che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
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(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 438/2013 della Commissione, del 13 maggio 2013, che modifica e rettifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di determinati additivi alimentari (1). |
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(2) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 497/2013 della Commissione, del 29 maggio 2013, che modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 231/2012 che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). |
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(3) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 509/2013 della Commissione, del 3 giugno 2013, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'impiego di diversi additivi in alcune bevande alcoliche (3). |
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(4) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 510/2013 della Commissione, del 3 giugno 2013, che modifica gli allegati I, II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'utilizzo degli ossidi e idrossidi di ferro (E 172), dell'idrossi-propil-metilcellulosa (E 464) e dei polisorbati (E 432 — 436) per la marcatura di alcuni tipi di frutta (4). |
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(5) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 536/2013 della Commissione, dell'11 giugno 2013, che modifica il regolamento (UE) n. 432/2012 relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (5). |
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(6) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 545/2013 della Commissione, del 14 giugno 2013, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la sostanza aromatizzante 3-acetil-2,5-dimetiltiofene (6). |
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(7) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione (7). |
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(8) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 718/2013 della Commissione, del 25 luglio 2013, che emenda il regolamento (CE) n. 608/2004 relativo all'etichettatura di prodotti e ingredienti alimentari addizionati di fitosteroli, esteri di fitosterolo, fitostanoli e/o esteri di fitostanolo (8). |
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(9) |
Il regolamento (UE) n. 609/2013 abroga, a decorrere dal 20 luglio 2016, il regolamento (CE) n. 41/2009 della Commissione (9) e la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (10), che sono integrati nell'accordo SEE e che devono pertanto essere abrogati ai sensi del medesimo a decorrere dal 20 luglio 2016. |
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(10) |
Il regolamento (UE) n. 609/2013 abroga, a decorrere dalla data di applicazione degli atti delegati di cui all'articolo 11, paragrafo 1, il regolamento (CE) n. 953/2009 della Commissione (11) e le direttive 96/8/CE (12), 1999/21/CE (13), 2006/125/CE (14) e 2006/141/CE (15) della Commissione, che sono integrati nell'accordo SEE e che devono pertanto essere abrogati ai sensi del medesimo a decorrere dalla data di applicazione nel SEE degli atti delegati di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 609/2013. |
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(11) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein. |
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(12) |
Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:
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1. |
Al punto 54zzo [Regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione] è aggiunto quanto segue: «, modificato da:
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2. |
Al punto 54zzzzr [Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio] sono aggiunti i seguenti trattini:
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3. |
Al punto 54zzzzs [Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto il seguente trattino:
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4. |
Al punto 54zzzzzp [Regolamento (UE) n. 432/2012 della Commissione] è aggiunto quanto segue: «, modificato da:
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5. |
Al punto 69 [Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:
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6. |
Dopo il punto 75 [Regolamento di esecuzione (UE) n. 208/2013 della Commissione] sono inseriti i seguenti punti:
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7. |
Il testo dei punti 54zzzza [Regolamento (CE) n. 41/2009] e 54zzzzj (Direttiva 2009/39/CE) è soppresso a decorrere dal 20 luglio 2016. |
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8. |
Il testo dei punti 54p (Direttiva 96/8/CE), 54w (Direttiva 1999/21/CE), 54zzza (Direttiva 2006/125/CE), 54zzzv (Direttiva 2006/141/CE) e 54zzzzl [Regolamento (CE) n. 953/2009] è soppresso a decorrere dalla data di applicazione nel SEE degli atti delegati di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 609/2013. |
Articolo 2
I testi dei regolamenti (UE) n. 438/2013, (UE) n. 497/2013, (UE) n. 509/2013, (UE) n. 510/2013, (UE) n. 536/2013, (UE) n. 545/2013, (UE) n. 609/2013 e (UE) n. 718/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 14 dicembre 2013, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2013
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Thórir IBSEN
(1) GU L 129 del 14.5.2013, pag. 28.
(2) GU L 143 del 30.5.2013, pag. 20.
(3) GU L 150 del 4.6.2013, pag. 13.
(4) GU L 150 del 4.6.2013, pag. 17.
(5) GU L 160 del 12.6.2013, pag. 4.
(6) GU L 163 del 15.6.2013, pag. 15.
(7) GU L 181 del 29.6.2013, pag. 35.
(8) GU L 201 del 26.7.2013, pag. 49.
(9) GU L 16 del 21.1.2009, pag. 3.
(10) GU L 124 del 20.5.2009, pag. 21.
(11) GU L 269 del 14.10.2009, pag. 9.
(12) GU L 55 del 6.3.1996, pag. 22.
(13) GU L 91 del 7.4.1999, pag. 29.
(14) GU L 339 del 6.12.2006, pag. 16.
(15) GU L 401 del 30.12.2006, pag. 1.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.