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Document 22013D0222

Decisione del Comitato misto SEE n. 222/2013, del 13 dicembre 2013 , che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

GU L 154 del 22.5.2014, pp. 17–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/222/oj

22.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 154/17


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 222/2013

del 13 dicembre 2013

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 438/2013 della Commissione, del 13 maggio 2013, che modifica e rettifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di determinati additivi alimentari (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 497/2013 della Commissione, del 29 maggio 2013, che modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 231/2012 che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 509/2013 della Commissione, del 3 giugno 2013, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'impiego di diversi additivi in alcune bevande alcoliche (3).

(4)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 510/2013 della Commissione, del 3 giugno 2013, che modifica gli allegati I, II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'utilizzo degli ossidi e idrossidi di ferro (E 172), dell'idrossi-propil-metilcellulosa (E 464) e dei polisorbati (E 432 — 436) per la marcatura di alcuni tipi di frutta (4).

(5)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 536/2013 della Commissione, dell'11 giugno 2013, che modifica il regolamento (UE) n. 432/2012 relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (5).

(6)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 545/2013 della Commissione, del 14 giugno 2013, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la sostanza aromatizzante 3-acetil-2,5-dimetiltiofene (6).

(7)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione (7).

(8)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 718/2013 della Commissione, del 25 luglio 2013, che emenda il regolamento (CE) n. 608/2004 relativo all'etichettatura di prodotti e ingredienti alimentari addizionati di fitosteroli, esteri di fitosterolo, fitostanoli e/o esteri di fitostanolo (8).

(9)

Il regolamento (UE) n. 609/2013 abroga, a decorrere dal 20 luglio 2016, il regolamento (CE) n. 41/2009 della Commissione (9) e la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (10), che sono integrati nell'accordo SEE e che devono pertanto essere abrogati ai sensi del medesimo a decorrere dal 20 luglio 2016.

(10)

Il regolamento (UE) n. 609/2013 abroga, a decorrere dalla data di applicazione degli atti delegati di cui all'articolo 11, paragrafo 1, il regolamento (CE) n. 953/2009 della Commissione (11) e le direttive 96/8/CE (12), 1999/21/CE (13), 2006/125/CE (14) e 2006/141/CE (15) della Commissione, che sono integrati nell'accordo SEE e che devono pertanto essere abrogati ai sensi del medesimo a decorrere dalla data di applicazione nel SEE degli atti delegati di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 609/2013.

(11)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(12)

Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1.

Al punto 54zzo [Regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione] è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32013 R 0718: Regolamento (UE) n. 718/2013 della Commissione, del 25 luglio 2013 (GU L 201 del 26.7.2013, pag. 49).»

2.

Al punto 54zzzzr [Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio] sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32013 R 0438: Regolamento (UE) n. 438/2013 della Commissione, del 13 maggio 2013 (GU L 129 del 14.5.2013, pag. 28),

32013 R 0509: Regolamento (UE) n. 509/2013 della Commissione, del 3 giugno 2013 (GU L 150 del 4.6.2013, pag. 13),

32013 R 0510: Regolamento (UE) n. 510/2013 della Commissione, del 3 giugno 2013 (GU L 150 del 4.6.2013, pag. 17).»

3.

Al punto 54zzzzs [Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto il seguente trattino:

«—

32013 R 0545: Regolamento (UE) n. 545/2013 della Commissione, del 14 giugno 2013 (GU L 163 del 15.6.2013, pag. 15).»

4.

Al punto 54zzzzzp [Regolamento (UE) n. 432/2012 della Commissione] è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32013 R 0536: Regolamento (UE) n. 536/2013 della Commissione, dell'11 giugno 2013 (GU L 160 del 12.6.2013, pag. 4).»

5.

Al punto 69 [Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:

«—

32013 R 0497: Regolamento (UE) n. 497/2013 della Commissione, del 29 maggio 2013 (GU L 143 del 30.5.2013, pag. 20).»

6.

Dopo il punto 75 [Regolamento di esecuzione (UE) n. 208/2013 della Commissione] sono inseriti i seguenti punti:

«76.

32013 R 0545: Regolamento (UE) n. 545/2013 della Commissione, del 14 giugno 2013, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la sostanza aromatizzante 3-acetil-2,5-dimetiltiofene (GU L 163 del 15.6.2013, pag. 15).

77.

32013 R 0609: Regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione (GU L 181 del 29.6.2013, pag. 35).»

7.

Il testo dei punti 54zzzza [Regolamento (CE) n. 41/2009] e 54zzzzj (Direttiva 2009/39/CE) è soppresso a decorrere dal 20 luglio 2016.

8.

Il testo dei punti 54p (Direttiva 96/8/CE), 54w (Direttiva 1999/21/CE), 54zzza (Direttiva 2006/125/CE), 54zzzv (Direttiva 2006/141/CE) e 54zzzzl [Regolamento (CE) n. 953/2009] è soppresso a decorrere dalla data di applicazione nel SEE degli atti delegati di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 609/2013.

Articolo 2

I testi dei regolamenti (UE) n. 438/2013, (UE) n. 497/2013, (UE) n. 509/2013, (UE) n. 510/2013, (UE) n. 536/2013, (UE) n. 545/2013, (UE) n. 609/2013 e (UE) n. 718/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 14 dicembre 2013, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Thórir IBSEN


(1)   GU L 129 del 14.5.2013, pag. 28.

(2)   GU L 143 del 30.5.2013, pag. 20.

(3)   GU L 150 del 4.6.2013, pag. 13.

(4)   GU L 150 del 4.6.2013, pag. 17.

(5)   GU L 160 del 12.6.2013, pag. 4.

(6)   GU L 163 del 15.6.2013, pag. 15.

(7)   GU L 181 del 29.6.2013, pag. 35.

(8)   GU L 201 del 26.7.2013, pag. 49.

(9)   GU L 16 del 21.1.2009, pag. 3.

(10)   GU L 124 del 20.5.2009, pag. 21.

(11)   GU L 269 del 14.10.2009, pag. 9.

(12)   GU L 55 del 6.3.1996, pag. 22.

(13)   GU L 91 del 7.4.1999, pag. 29.

(14)   GU L 339 del 6.12.2006, pag. 16.

(15)   GU L 401 del 30.12.2006, pag. 1.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


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