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Document 22013D0218
Decision of the EEA Joint Committee No 218/2013 of 13 December 2013 amending Annex I (Veterinary and phytosanitary matters) to the EEA Agreement
Decisione del Comitato misto SEE n. 218/2013, del 13 dicembre 2013 , che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE
Decisione del Comitato misto SEE n. 218/2013, del 13 dicembre 2013 , che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE
GU L 154 del 22.5.2014, p. 11–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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22.5.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 154/11 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 218/2013
del 13 dicembre 2013
che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo (in seguito denominato «l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
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(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 636/2013 della Commissione, del 1o luglio 2013, relativo all'autorizzazione del chelato di zinco della metionina (1:2) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (1). |
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(2) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. La legislazione relativa ai mangimi non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein. |
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(3) |
Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE, dopo il punto 93 [Regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2013 della Commissione], è inserito il seguente punto:
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«94. |
32013 R 0636: Regolamento di esecuzione (UE) n. 636/2013 della Commissione, del 1o luglio 2013, relativo all'autorizzazione del chelato di zinco della metionina (1:2) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 183 del 2.7.2013, pag. 3)». |
Articolo 2
I testi del regolamento di esecuzione (UE) n. 636/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 14 dicembre 2013, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2013
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Thórir IBSEN
(1) GU L 183 del 2.7.2013, pag. 3.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.