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Document 62013CJ0331

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 15 ottobre 2014.
Ilie Nicolae Nicula contro Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Sibiu e Administraţia Fondului pentru Mediu.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Sibiu.
Rinvio pregiudiziale – Rimborso di tasse percepite da uno Stato membro in violazione del diritto dell’Unione.
Causa C‑331/13.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2014:2285

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

15 ottobre 2014 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale — Rimborso di tasse percepite da uno Stato membro in violazione del diritto dell’Unione»

Nella causa C‑331/13,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunalul Sibiu (Romania), con decisione del 30 maggio 2013, pervenuta in cancelleria il 18 giugno 2013, nel procedimento

Ilie Nicolae Nicula

contro

Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Sibiu,

Administraţia Fondului pentru Mediu,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da V. Skouris, presidente, K. Lenaerts, vicepresidente, M. Ilešič (relatore), L. Bay Larsen, A. Ó Caoimh, C. Vajda e S. Rodin, presidenti di sezione, A. Borg Barthet, J. Malenovský, E. Levits, E. Jarašiūnas, C.G. Fernlund e J.L. da Cruz Vilaça, giudici,

avvocato generale: M. Wathelet

cancelliere: L. Carrasco Marco, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 25 marzo 2014,

considerate le osservazioni presentate:

per il sig. Nicula, da D. Târşia, avocat;

per il governo rumeno, da R. Radu, V. Angelescu e A.‑L. Crişan, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da R. Lyal e G.‑D. Bălan, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 15 maggio 2014,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 6 TUE e 110 TFUE, degli articoli 17, 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nonché dei principi della certezza del diritto e del divieto di reformatio in peius.

2

Tale domanda è stata presentata nel contesto di una controversia tra, da un lato, il sig. Nicula e, dall’altro, l’Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Sibiu (Amministrazione delle finanze pubbliche della città di Sibiu) e l’Administraţia Fondului pentru Mediu (Amministrazione del fondo per l’ambiente), in merito al diniego, da parte di queste ultime, di accogliere la sua domanda volta ad ottenere il rimborso della tassa sull’inquinamento degli autoveicoli (in prosieguo: la «tassa sull’inquinamento») percepita in violazione del diritto dell’Unione.

Contesto normativo

3

Il decreto legge n. 50/2008, che istituisce la tassa sull’inquinamento degli autoveicoli (Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului n. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule), del 21 aprile 2008 (Monitorul Oficial al României, parte I, n. 327, del 25 aprile 2008; in prosieguo: l’«OUG n. 50/2008»), entrato in vigore il 1o luglio 2008, aveva istituito una tassa sull’inquinamento per i veicoli delle categorie da M1 a M3 e da N1 a N3. L’obbligo di assolvere tale tassa sorgeva, segnatamente, in occasione della prima immatricolazione di un autoveicolo in Romania.

4

L’OUG n. 50/2008 è stata modificata a più riprese, prima di essere abrogata dalla legge n. 9/2012, sulla tassa sulle emissioni inquinanti degli autoveicoli (Legea n. 9/2012 privind taxa pentru emisiili poluante provenite de la autovehicule), del 6 gennaio 2012 (Monitorul Oficial al României, parte I, n. 17, del 10 gennaio 2012; in prosieguo: la «legge n. 9/2012»), entrata in vigore il 13 gennaio 2012.

5

A norma dell’articolo 4 della legge n. 9/2012, l’obbligo di assolvere la tassa sulle emissioni inquinanti degli autoveicoli sorgeva non solo in occasione della prima immatricolazione di un veicolo in Romania, bensì anche, a talune condizioni, al momento della prima trascrizione, in Romania, del diritto di proprietà su un veicolo usato.

6

Tuttavia, per effetto del decreto legge n. 1/2012, recante sospensione dell’applicazione di talune disposizioni della legge n. 9/2012 sulla tassa sulle emissioni inquinanti degli autoveicoli e rimborso della tassa in forza delle disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 2, di tale legge (Ordonanța de Urgență a Guvernului n. 1/2012 pentru suspendarea aplicării unor dispoziții ale Legii n. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum şi pentru restituirea taxei achitate în conformitate cu prevederile art. 4 alin. 2 din lege), del 30 gennaio 2012 (Monitorul Oficial al României, parte I, n. 79, del 31 gennaio 2012), entrato in vigore il 31 gennaio 2012, l’applicazione della tassa sulle emissioni inquinanti degli autoveicoli in occasione della prima trascrizione, in Romania, del diritto di proprietà su un autoveicolo è stata sospesa fino al 1o gennaio 2013.

7

Il decreto legge n. 9/2013, relativo al bollo ambientale per i veicoli a motore (Ordonanţa de urgenţă n. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule), del 19 febbraio 2013 (Monitorul Oficial al României, parte I, n. 119, del 4 marzo 2013; in prosieguo: l’«OUG n. 9/2013»), che abroga la legge n. 9/2012, è entrato in vigore il 15 marzo 2013.

8

Ai sensi dell’articolo 4 dell’OUG n. 9/2013:

«Il pagamento del bollo [ambientale per i veicoli a motore (in prosieguo: il “bollo ambientale”)] è dovuto soltanto una volta, con le seguenti modalità:

a)

in occasione dell’iscrizione presso l’autorità competente dell’acquisto del diritto di proprietà su un autoveicolo da parte del primo proprietario in Romania e dell’assegnazione di un certificato di immatricolazione, nonché di un numero di immatricolazione;

b)

in occasione della reintroduzione di un autoveicolo nel parco auto nazionale, nel caso in cui, al momento del suo ritiro dal parco auto nazionale, al proprietario sia stato restituito il valore residuo del bollo [ambientale] (…);

c)

in occasione della trascrizione del diritto di proprietà su un autoveicolo usato, per cui non siano state pagate la tassa speciale sulle automobili private e sugli autoveicoli, la tassa sull’inquinamento (...) e la tassa sulle emissioni inquinanti degli autoveicoli, in conformità alle disposizioni vigenti al momento della sua immatricolazione;

d)

in occasione della trascrizione del diritto di proprietà su un autoveicolo usato per cui un giudice ha disposto la restituzione [della tassa] o di cui ha disposto l’immatricolazione senza il pagamento della tassa speciale sulle automobili private e sugli autoveicoli, della tassa sull’inquinamento (...) o della tassa sulle emissioni inquinanti degli autoveicoli».

9

L’articolo 12, paragrafi 1 e 2, dell’OUG n. 9/2013 così dispone:

«(1)   Qualora la tassa speciale per le autovetture e gli autoveicoli, la tassa sull’inquinamento (...) o la tassa per le emissioni inquinanti provenienti dagli autoveicoli, che sia stata assolta, sia maggiore rispetto al bollo risultante dall’applicazione delle presenti disposizioni in materia di bollo ambientale, calcolato in [lei rumeni (RON)] al tasso di cambio applicabile al momento dell’immatricolazione o della trascrizione del diritto di proprietà su un autoveicolo usato, la somma che costituisce la differenza di importo pagata può essere restituita, unicamente al titolare dell’obbligo di pagamento, conformemente alla procedura stabilita dalle norme di attuazione del presente decreto legge. Il calcolo della differenza da restituire si effettua in base alla formula di calcolo prevista dal presente decreto legge, avvalendosi degli elementi presi in considerazione al momento dell’immatricolazione o al momento della trascrizione del diritto di proprietà su un autoveicolo usato.

(2)   L’importo che costituisce la differenza tra, da un lato, la somma versata dal contribuente come tassa speciale per le autovetture e gli autoveicoli, tassa sull’inquinamento (...) o tassa per le emissioni inquinanti provenienti dagli autoveicoli e, dall’altro, la somma risultante dall’applicazione del bollo [ambientale] viene restituito entro il termine di prescrizione previsto dal decreto legge [n. 92, relativo al codice di procedura fiscale (Ordonanţa Guvernului n. 92 privind Codul de procedură fiscală), del 24 dicembre 2003 (Monitorul Oficial al României, parte I, n. 941, del 29 dicembre 2003)], ripubblicato, con le successive modifiche ed integrazioni, in conformità alla procedura stabilita dalle norme di attuazione del presente decreto legge».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

10

Nel corso dell’anno 2009 il sig. Nicula, cittadino rumeno residente in Romania, ha acquistato un’autovettura usata immatricolata per la prima volta in Germania. Per immatricolare in Romania tale veicolo, il ricorrente ha dovuto pagare la somma di RON 5 153 a titolo di tassa sull’inquinamento, a norma dell’articolo 4 del l’OUG n. 50/2008.

11

Con sentenza del 3 maggio 2012, il Tribunalul Sibiu ha accolto il ricorso dinanzi ad esso proposto dal sig. Nicula contro l’Administraţia Fondului pentru Mediu, ossia il soggetto beneficiario della tassa sull’inquinamento, e ha disposto il rimborso di tale tassa da parte di detta amministrazione, in quanto essa era stata istituita in violazione delle disposizioni dell’articolo 110 TFUE, così come questo è stato interpretato dalla Corte nella sua sentenza Tatu (C‑402/09 EU:C:2011:219). Tuttavia, tale giudice ha respinto il ricorso nella parte in cui esso era diretto anche contro l’Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Sibiu, ossia la società che ha riscosso detta tassa.

12

A seguito del ricorso promosso avverso tale sentenza dinanzi alla Curtea de Apel Alba-Iulia, quest’ultima, in data 25 gennaio 2013, ha cassato la citata sentenza e ha rimesso la causa al giudice di primo grado, facendo presente, ai fini della nuova decisione della causa, che in questo genere di controversie la «legittimazione processuale passiva» per il rimborso di una tassa percepita in violazione del diritto dell’Unione non incombe unicamente al soggetto beneficiario della tassa, bensì anche al soggetto che l’ha riscossa.

13

L’OUG n. 9/2013 è entrata in vigore il 15 marzo 2013, ossia dopo la nuova iscrizione della causa al ruolo del Tribunalul Sibiu. Quest’ultimo spiega che, in forza di tale atto normativo, la tassa sull’inquinamento già assolta può essere rimborsata esclusivamente nel caso in cui il suo importo sia maggiore rispetto a quello del bollo ambientale. Il rimborso è previsto in modo tassativo ed è limitato a tale eventuale differenza.

14

Nella concreta situazione del sig. Nicula, l’importo del bollo ambientale risultante dall’applicazione dell’OUG n. 9/2013 per il veicolo in oggetto ammonta a RON 8 126,44, mentre la tassa sull’inquinamento versata in precedenza era pari a RON 5 153. Secondo il Tribunalul Sibiu, il ricorrente nel procedimento principale versa in errore quando afferma che il controvalore del bollo ambientale per il suo veicolo ammonta solamente a RON 3 779,74, dato che, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, seconda frase, della medesima OUG, il calcolo della differenza da restituire si effettua in base alla formula di calcolo di detta OUG, che si avvale degli elementi presi in considerazione al momento dell’immatricolazione, e non degli elementi attuali.

15

Pertanto, secondo tale giudice, in applicazione dell’OUG n. 9/2013 il sig. Nicula non ha più diritto a recuperare la tassa sull’inquinamento e i relativi interessi poiché l’importo correlativo è stato trattenuto dalle autorità tributarie e ambientali a titolo di bollo ambientale, in virtù del valore di quest’ultimo, che è maggiore rispetto alla tassa sull’inquinamento che aveva pagato in occasione dell’immatricolazione del suo veicolo.

16

Alla luce di tali considerazioni, il Tribunalul Sibiu ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se le disposizioni dell’articolo 6 [TUE], degli articoli 17, 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dell’articolo 110 TFUE nonché il principio di certezza del diritto e il principio di non reformatio in peius risultanti dal diritto [dell’Unione] e dalla giurisprudenza della Corte [sentenze Belbouab, 10/78, EU:C:1978:181, e Belgocodex, C‑381/97, EU:C:1998:589], possano essere interpretati nel senso che ostano a disposizioni come quelle della [OUG] n. 9/2013».

17

Ai sensi dell’articolo 16, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, il governo rumeno ha richiesto che quest’ultima si riunisse in grande sezione.

Sulla questione pregiudiziale

Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale

18

Il governo rumeno ritiene che la presente domanda di pronuncia pregiudiziale non sia ricevibile. A questo riguardo esso sostiene, in primo luogo, che la disposizione del diritto nazionale considerata dal giudice del rinvio, ossia l’articolo 12 dell’OUG n. 9/2013, disciplina un procedimento amministrativo ed extragiudiziale di rimborso delle tasse, sicché tale normativa non impone limiti interpretativi ai giudici investiti di domande di rimborso di una tassa percepita in violazione del diritto dell’Unione, come quella oggetto del procedimento principale. Pertanto il giudice del rinvio verserebbe in errore laddove considera che tale disposizione gli impedisce di disporre il rimborso dell’intera somma versata dal sig. Nicula come tassa sull’inquinamento.

19

In secondo luogo, il governo rumeno afferma che l’OUG n. 9/2013 non può, in ogni caso, essere applicabile alla causa principale, in quanto non era in vigore alla data in cui il sig. Nicula ha pagato la tassa sull’inquinamento.

20

Per queste ragioni, il governo rumeno considera che la risposta alla questione sottoposta dal giudice del rinvio non sia utile per risolvere la controversia nel procedimento principale e che, di riflesso, la domanda di pronuncia pregiudiziale debba essere respinta in quanto irricevibile.

21

A questo riguardo occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, nell’ambito del procedimento istituito dall’articolo 267 TFUE, spetta esclusivamente al giudice nazionale cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di pronunciare la propria sentenza sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate dal giudice nazionale vertono sull’interpretazione del diritto comunitario, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire (v., a tal proposito, sentenze Governo della Comunità francese e Governo vallone, C‑212/06, EU:C:2008:178, punto 28; Zurita García e Choque Cabrera, C‑261/08 e C‑348/08, EU:C:2009:648, punto 34, nonché Filipiak, C‑314/08, EU:C:2009:719, punto 40).

22

Tuttavia, la Corte ha anche affermato che, in ipotesi eccezionali, le spetta esaminare le condizioni in cui è adita dal giudice nazionale al fine di verificare la propria competenza (v., in tal senso, sentenza Filipiak, EU:C:2009:719, punto 41 e giurisprudenza citata).

23

In proposito occorre rilevare che il rifiuto di statuire su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale è possibile solo qualora risulti manifestamente che la richiesta interpretazione del diritto comunitario non ha alcuna relazione con la realtà o con l’oggetto del procedimento principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le sono sottoposte (sentenza Zurita García e Choque Cabrera, EU:C:2009:648, punto 35).

24

Nel caso di specie, la Corte, in applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, del suo regolamento di procedura, ha chiesto al giudice del rinvio di spiegare se, considerata la natura del procedimento pendente dinanzi ad essa, l’articolo 12 dell’OUG n. 9/2013 si applichi nella controversia oggetto del procedimento principale. Nella sua risposta, depositata presso la cancelleria della Corte il 13 marzo 2014, il giudice del rinvio ha confermato che detto articolo costituisce la norma giuridica materiale applicabile alla controversia nel procedimento principale per un nuovo esame della causa ad esso rinviata. Secondo tale giudice, la norma enunciata al predetto articolo 12, paragrafo 1, è inequivoca e limita la restituzione delle tasse versate prima dell’istituzione del bollo ambientale alla sola ipotesi in cui queste siano di importo maggiore rispetto all’ammontare del suddetto timbro come istituito dall’OUG.

25

Ciò premesso, occorre dichiarare che la risposta della Corte alla richiesta di interpretazione presentata dal giudice del rinvio è utile per quest’ultimo onde statuire in merito alla compatibilità della normativa nazionale oggetto del procedimento principale con il diritto dell’Unione, cosicché l’argomento del governo rumeno sulla presunta irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale deve essere respinto e, di riflesso, occorre rispondere a tale domanda.

Nel merito

26

Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il diritto dell’Unione debba essere interpretato nel senso che osta ad un sistema di rimborso di una tassa percepita in violazione di tale diritto come quella oggetto del procedimento principale.

27

Secondo costante giurisprudenza, il diritto di ottenere il rimborso delle tasse riscosse da uno Stato membro in violazione del diritto dell’Unione costituisce la conseguenza e il complemento dei diritti attribuiti ai singoli dalle disposizioni del diritto dell’Unione che vietano tali tasse, così come tali diritti sono stati interpretati dalla Corte. Lo Stato membro è quindi tenuto, in linea di principio, a rimborsare i tributi riscossi in violazione del diritto dell’Unione (sentenze Littlewoods Retail e a., C‑591/10, EU:C:2012:478, punto 24, nonché Irimie, C‑565/11, EU:C:2013:250, punto 20).

28

Peraltro, la Corte ha già statuito che, qualora uno Stato membro abbia prelevato tributi in violazione delle disposizioni del diritto dell’Unione, i singoli hanno diritto al rimborso non solo del tributo indebitamente riscosso, ma altresì degli importi pagati allo Stato o da esso trattenuti in rapporto diretto con tale tributo (v., in tal senso, sentenze Littlewoods Retail e a., EU:C:2012:478, punto 25, nonché Irimie, EU:C:2013:250, punto 21).

29

Il principio dell’obbligo, posto a carico degli Stati membri, di restituire, corredate di interessi, le imposte riscosse in violazione del diritto dell’Unione discende dal diritto dell’Unione medesimo (sentenze Littlewoods Retail e a., EU:C:2012:478, punto 26, nonché Irimie, EU:C:2013:250, punto 22).

30

Nel caso di specie occorre rilevare, in via preliminare, che della decisione di rinvio non risulta chiaramente quale sia la versione dell’OUG in base alla quale la tassa sull’inquinamento è stata addebitata al sig. Nicula alla data di immatricolazione del suo veicolo in Romania. Tuttavia, la Corte ha già dichiarato che l’articolo 110 TFUE osta ad un’imposta come la tassa sull’inquinamento istituita dall’OUG n. 50/2008 tanto nella sua versione originaria quanto nelle sue versioni modificate (v., in tal senso, sentenze Tatu, EU:C:2011:219, punti 58 e 61, e Nisipeanu, C‑263/10, EU:C:2011:466, punti 27 e 29).

31

La Corte ha infatti dichiarato che l’applicazione delle disposizioni dell’OUG n. 50/2008, a prescindere da quale ne sia la versione, comportava la conseguenza che veicoli usati importati e caratterizzati da una vetustà e da un’usura notevoli erano gravati da una tassa che poteva rasentare il 30 % del loro valore commerciale, mentre veicoli similari posti in vendita sul mercato nazionale dei veicoli usati, che costituiscono quindi prodotti nazionali simili ai sensi dell’articolo 110 TFUE, non erano affatto colpiti da siffatto onere tributario. La Corte ne ha tratto la conclusione che una misura siffatta disincentiva l’immissione in circolazione di veicoli usati acquistati in altri Stati membri, senza però disincentivare l’acquisto di veicoli usati aventi la stessa vetustà e usura sul mercato nazionale (v., in tal senso, sentenze Tatu, EU:C:2011:219, punti 55, 58 e 61, e Nisipeanu, EU:C:2011:466, punti 26, 27 e 29).

32

In seguito alle sentenze Tatu (EU:C:2011:219) e Nisipeanu (EU:C:2011:466), la Romania ha adottato l’OUG n. 9/2013, che istituisce un nuovo tributo gravante sugli autoveicoli, ossia il bollo ambientale. A norma dell’articolo 4 di tale OUG, l’obbligo di pagare il bollo ambientale sorge in occasione della prima immatricolazione di un autoveicolo in Romania, oppure all’atto della reintroduzione di un autoveicolo nel parco automobili nazionale, oppure, ancora, al momento della trascrizione del diritto di proprietà su un autoveicolo usato per il quale non è stata assolta alcuna delle tasse sui veicoli precedentemente vigenti o per il quale un’autorità giurisdizionale ha disposto il rimborso di tali tasse o l’immatricolazione esente dal loro pagamento.

33

Come emerge dalla decisione di rinvio e dalla risposta fornita dal giudice del rinvio alla domanda di chiarimenti formulata dalla Corte, l’OUG n. 9/2013 istituisce altresì, al suo articolo 12, un sistema di rimborso dell’imposta assolta ai sensi, in particolare, dell’OUG n. 50/2008 o delle sue versioni modificate, che consente ai singoli di ottenere il rimborso della tassa precedentemente pagata, purché l’importo di tale tassa superi quello del bollo ambientale. Il predetto giudice ritiene di non disporre, in applicazione della summenzionata disposizione, della possibilità di restituire al sig. Nicula né la somma che egli ha dovuto versare come tassa sull’inquinamento né i corrispondenti interessi.

34

Pertanto, è d’uopo esaminare se un siffatto sistema di rimborso per compensazione consenta ai singoli di esercitare in maniera effettiva il diritto al rimborso dell’imposta indebitamente assolta riconosciutogli in forza del diritto dell’Unione.

35

A questo proposito, dall’articolo 12, paragrafo 1, dell’OUG n. 9/2013, come interpretato dal giudice del rinvio, risulta che, per quanto attiene ai veicoli usati importati da un altro Stato membro, la tassa sull’inquinamento percepita in violazione del diritto dell’Unione viene rimborsata al soggetto passivo unicamente nella misura in cui è maggiore dell’importo esigibile del bollo ambientale, calcolato sulla base degli elementi considerati alla data dell’immatricolazione del veicolo importato in Romania.

36

Pertanto, come ha rilevato la Commissione europea, un sistema di rimborso come quello oggetto del procedimento principale implica, nel caso di un autoveicolo usato importato da un altro Stato membro, una limitazione, o addirittura, come nel procedimento principale, una totale soppressione dell’obbligo di restituzione della tassa sull’inquinamento percepita in violazione del diritto dell’Unione, circostanza idonea a perpetuare la discriminazione accertata dalla Corte nelle sentenze Tatu (EU:C:2011:219) e Nisipeanu (EU:C:2011:466).

37

Inoltre, il succitato sistema produce l’effetto di esonerare le autorità nazionali dall’obbligo di tener conto degli interessi dovuti al contribuente per il periodo compreso tra la riscossione indebita della tassa sull’inquinamento e il rimborso di quest’ultima e, pertanto, non rispetta il requisito enunciato al punto 29 della presente sentenza.

38

Ciò premesso, occorre dichiarare che un sistema di rimborso come quello oggetto del procedimento principale non consente l’esercizio effettivo del diritto al rimborso di un’imposta percepita in violazione del diritto dell’Unione, di cui i singoli godono in virtù di quest’ultimo diritto.

39

Alla luce di quanto precede, occorre dichiarare che il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che osta ad un sistema di rimborso di una tassa percepita in violazione del diritto dell’Unione come quello oggetto del procedimento principale.

Sulla limitazione degli effetti nel tempo della sentenza della Corte

40

Nelle sue osservazioni scritte, il governo rumeno aveva chiesto alla Corte di limitare gli effetti nel tempo della sua sentenza nel caso in cui essa avesse statuito che il diritto dell’Unione osta ad una tassa quale il bollo ambientale, istituito dall’OUG n. 9/2013.

41

A questo proposito occorre rilevare che, nella sua richiesta di interpretazione del diritto dell’Unione, il giudice del rinvio non ha chiesto alla Corte se detto diritto osti ad un’imposta come il bollo ambientale, quanto piuttosto, unicamente, se tale diritto osti a un sistema come quello istituito dall’OUG n. 9/2013 e che prevede la restituzione della tassa indebitamente percepita ai sensi dell’OUG n. 50/2008.

42

Pertanto, basta precisare che gli argomenti sollevati dal governo rumeno a favore di una limitazione degli effetti nel tempo della sentenza della Corte riguardano casi diversi da quello oggetto del procedimento principale e, pertanto, non occorre pronunciarsi sulla domanda del menzionato governo volta ad ottenere la limitazione del tempo degli effetti della presente sentenza.

Sulle spese

43

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

 

Il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che osta ad un sistema di rimborso di una tassa percepita in violazione del diritto dell’Unione come quello oggetto del procedimento.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il rumeno.

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