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Document 62008CJ0019

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 29 gennaio 2009.
Migrationsverket contro Edgar Petrosian e a.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Kammarrätten i Stockholm - Migrationsöverdomstolen - Svezia.
Diritto d’asilo - Regolamento (CE) n. 343/2003 - Ripresa in carico da parte di uno Stato membro di un richiedente asilo la cui domanda è stata respinta e che si trova in un altro Stato membro dove ha proposto una nuova domanda d’asilo - Dies a quo del termine di esecuzione del trasferimento del richiedente asilo - Procedura di trasferimento che costituisce oggetto di un ricorso che può avere effetto sospensivo.
Causa C-19/08.

European Court Reports 2009 I-00495

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2009:41

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

29 gennaio 2009 ( *1 )

«Diritto d’asilo — Regolamento (CE) n. 343/2003 — Ripresa in carico da parte di uno Stato membro di un richiedente asilo la cui domanda è stata respinta e che si trova in un altro Stato membro dove ha proposto una nuova domanda d’asilo — Dies a quo del termine di esecuzione del trasferimento del richiedente asilo — Procedura di trasferimento che costituisce oggetto di un ricorso che può avere effetto sospensivo»

Nel procedimento C-19/08,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 68, n. 1, CE e dell’art. 234 CE, dal Kammarrätten i Stockholm, Migrationsöverdomstolen (Svezia), con decisione 17 gennaio 2008, pervenuta in cancelleria il 21 gennaio 2008, nella causa

Migrationsverket

contro

Edgar Petrosian,

Nelli Petrosian,

Svetlana Petrosian,

David Petrosian,

Maxime Petrosian,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. E. Juhász, G. Arestis e J. Malenovský (relatore), giudici,

avvocato generale: sig.ra J. Kokott

cancelliere: sig. R. Grass

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per il governo ceco, dal sig. M. Smolek, in qualità di agente;

per il governo ellenico, dalla sig.ra M. Michelogiannaki, in qualità di agente;

per il governo ungherese, dalle sig.re R. Somssich, J. Fazekas e K. Borvölgyi, in qualità di agenti;

per il governo dei Paesi Bassi, dalla sig.ra C. Wissels, in qualità di agente;

per il governo austriaco, dal sig. E. Riedl, in qualità di agente;

per il governo polacco, dal sig. M. Dowgielewicz, in qualità di agente;

per il governo finlandese, dalla sig.ra A. Guimaraes-Purokoski, in qualità di agente;

per il governo norvegese, dal sig. M. Emberland e dalla sig.ra S. Gudbrandsen, in qualità di agenti;

per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra M. Condou-Durande e dal sig. J. Enegren, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l’interpretazione dell’art. 20, nn. 1, lett. d), e 2, del regolamento (CE) del Consiglio 18 febbraio 2003, n. 343, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 50, pag. 1).

2

Detta domanda è stata presentata nel contesto di una controversia che vede il sig. e la sig.ra Petrosian, nonché i loro tre figli (in prosieguo, congiuntamente: i «membri della famiglia Petrosian»), cittadini di nazionalità armena (fatta eccezione per la sig.na Nelli Petrosian, di nazionalità ucraina), contrapposti al Migrationsverket (Ufficio nazionale dell’immigrazione), responsabile delle questioni relative all’immigrazione e incaricato di istruire la domanda d’asilo degli interessati, in merito alla decisione di detta autorità che dispone il loro trasferimento verso un altro Stato membro in cui essi avevano già subìto il rigetto di una loro prima domanda d’asilo.

Contesto normativo

La normativa comunitaria

3

Il quarto ‘considerando’ del regolamento n. 343/2003 enuncia quanto segue:

«[Il meccanismo per determinare con chiarezza e praticità lo Stato membro competente per l’esame di una domanda di asilo] dovrebbe essere fondato su criteri oggettivi ed equi sia per gli Stati membri sia per le persone interessate. Dovrebbe, soprattutto, consentire di determinare con rapidità lo Stato membro competente al fine di garantire l’effettivo accesso alle procedure volte al riconoscimento dello status di rifugiato e non dovrebbe pregiudicare l’obiettivo di un rapido espletamento delle domande d’asilo».

4

Il quindicesimo ‘considerando’ di tale regolamento così recita:

«Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi che sono riconosciuti, segnatamente, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea [proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 (GU C 364, pag. 1)]. In particolare, il presente regolamento intende assicurare il pieno rispetto del diritto d’asilo garantito dall’articolo 18».

5

L’art. 1 del regolamento n. 343/2003 così dispone:

«Il presente regolamento stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo».

6

L’art. 3, n. 1, di detto regolamento così prevede:

«Gli Stati membri esaminano la domanda di asilo di un cittadino di un paese terzo presentata alla frontiera o nel rispettivo territorio. Una domanda d’asilo è esaminata da un solo Stato membro, che è quello individuato come Stato competente in base ai criteri enunciati al capo III».

7

L’art. 4 di detto regolamento enuncia quanto segue:

«1.   Il procedimento volto a determinare lo Stato membro competente ai sensi del presente regolamento è avviato non appena una domanda d’asilo è presentata per la prima volta in uno Stato membro.

(…)

5.   Lo Stato membro nel quale è stata presentata la domanda d’asilo è tenuto, alle condizioni di cui all’articolo 20 e al fine di portare a termine il procedimento di determinazione dello Stato membro competente per l’esame della domanda, a riprendere in carico il richiedente asilo che si trova in un altro Stato membro e ha presentato colà una nuova domanda d’asilo dopo aver ritirato la domanda di asilo durante il procedimento volto a determinare lo Stato membro competente.

(…)».

8

Nel contesto del capo V del regolamento n. 343/2003, che è dedicato all’obbligo di prendere o riprendere in carico il richiedente asilo, l’art. 16 di detto regolamento è così formulato:

«1.   Lo Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo in forza del presente regolamento è tenuto a:

(…)

e)

riprendere in carico, alle condizioni di cui all’articolo 20, il cittadino di un paese terzo del quale ha respinto la domanda e che si trova nel territorio di un altro Stato membro senza esserne stato autorizzato.

(…)».

9

L’art. 20 del regolamento n. 343/2003 così prevede:

«1.   La ripresa in carico di un richiedente asilo in conformità dell’articolo 4, paragrafo 5, e dell’articolo 16, paragrafo 1, lettere c), d) ed e), è effettuata con le seguenti modalità:

a)

la richiesta in tal senso deve contenere indicazioni che permettano allo Stato membro richiesto di verificare se è competente;

b)

lo Stato membro richiesto è tenuto a procedere alle verifiche necessarie e rispondere a tale richiesta quanto prima e senza comunque superare il termine di un mese dalla data in cui è investito della questione. Quando la richiesta è basata su dati ottenuti dal sistema Eurodac, tale termine è ridotto a due settimane;

c)

se lo Stato membro richiesto non comunica la propria decisione entro il termine di un mese o di due settimane di cui alla lettera b), si ritiene che abbia accettato di riprendere in carico il richiedente asilo;

d)

lo Stato membro che accetta di riprendere in carico il richiedente asilo è tenuto a riammetterlo nel suo territorio. Il trasferimento avviene conformemente al diritto nazionale dello Stato membro richiedente, previa concertazione tra gli Stati membri interessati, non appena ciò sia materialmente possibile e, al più tardi, entro sei mesi dall’accettazione della richiesta di presa in carico da parte di un altro Stato membro o della decisione su un ricorso o una revisione in caso di effetto sospensivo;

e)

lo Stato membro richiedente notifica al richiedente asilo la decisione relativa alla richiesta allo Stato membro competente di riprenderlo in carico. Detta decisione è motivata. Essa è corredata dei termini relativi all’esecuzione del trasferimento e contiene, se necessario, le informazioni relative al luogo e alla data in cui il richiedente deve presentarsi, nel caso si rechi nello Stato membro competente con i propri mezzi. La decisione può formare oggetto di ricorso o revisione. Il ricorso o la revisione della decisione non ha effetto sospensivo ai fini dell’esecuzione del trasferimento eccetto quando il giudice o l’organo giurisdizionale competente decida in tal senso caso per caso se la legislazione nazionale lo consente.

Se necessario, lo Stato membro richiedente rilascia al richiedente asilo un lasciapassare conforme al modello adottato con la procedura di cui all’articolo 27, paragrafo 2.

Lo Stato membro competente informa lo Stato membro richiedente dell’arrivo a destinazione del richiedente asilo o, eventualmente, del fatto che il medesimo non si è presentato nei termini prescritti.

2.   Se il trasferimento non avviene entro sei mesi, la competenza ricade sullo Stato membro nel quale è stata presentata la domanda d’asilo. Questo termine può essere prorogato fino a un massimo di un anno se non è stato possibile effettuare il trasferimento o l’esame della domanda a causa della detenzione del richiedente asilo, o fino a un massimo di diciotto mesi qualora il richiedente asilo si sia reso irreperibile.

(…)».

La normativa nazionale

10

L’art. 9, capo 1, della legge 2005:716 in materia di immigrazione [utlänningslagen (2005:716)] enuncia che le disposizioni riguardanti l’allontanamento dei richiedenti asilo previste da detta legge si applicano anche mutatis mutandis alle decisioni di trasferimento adottate ai sensi del regolamento n. 343/2003.

11

L’art. 6 del capo 4 nonché gli artt. 4 e 7 del capo 8 di detta legge prevedono che le decisioni relative al riconoscimento della qualità di rifugiato politico e all’allontanamento dei richiedenti asilo vengano adottate dal Migrationsverket.

12

Secondo l’art. 3 del capo 14 di detta legge, la decisione del Migrationsverket può essere oggetto di ricorso in primo grado dinanzi al migrationsdomstol (tribunale amministrativo dipartimentale che statuisce in materia di immigrazione), in particolare, se tale decisione prevede l’allontanamento del richiedente asilo.

13

L’art. 9, nn. 1 e 3, del capo 16 della medesima legge prevede che le sentenze del migrationsdomstol possono costituire oggetto di ricorso in appello dinanzi al Migrationsöverdomstol (corte amministrativa d’appello competente a statuire in materia di immigrazione), le cui sentenze non possono a loro volta essere impugnate.

14

L’art. 28 della legge 1971:291 sul procedimento amministrativo [förvaltningsprocesslagen (1971:291)] prevede che il giudice adito per il ricorso possa, da un lato, disporre che la decisione impugnata, se è immediatamente esecutiva, non si applichi fino a nuovo ordine e, dall’altro, adottare altri provvedimenti provvisori relativi alla controversia.

Causa principale e questione pregiudiziale

15

I membri della famiglia Petrosian hanno proposto il 22 marzo 2006 determinate domande di asilo in Svezia, in cui si trovavano all’epoca.

16

L’esame di dette domande ha rivelato che gli interessati avevano già presentato altre domande, in particolare in Francia. Il Migrationsverket ha quindi chiesto alle autorità francesi di riprendere in carico i membri della famiglia Petrosian, ai sensi dell’art. 16, n. 1, lett. e), del regolamento n. 343/2003.

17

Dette autorità non hanno risposto al Migrationsverket nel termine previsto all’art. 20, n. 1, lett. b), del regolamento n. 343/2003. Il Migrationsverket ha quindi indicato loro che, in conformità dell’art. 20, n. 1, lett. c), di detto regolamento, si poteva ritenere che la Repubblica francese avesse acconsentito a riprendere in carico i membri della famiglia Petrosian.

18

In un secondo momento, le autorità francesi hanno confermato al Migrationsverket che esse accettavano di riprendere in carico gli interessati. In tali circostanze, il Migrationsverket ha deciso, il 1o agosto 2006, il trasferimento dei membri della famiglia Petrosian verso la Francia, sulla base dell’art. 20, n. 1, lett. d) ed e), del regolamento n. 343/2003.

19

I membri della famiglia Petrosian hanno proposto, contro la decisione 1o agosto 2006 che ordina detto trasferimento, ricorso dinanzi al länsrätten i Skåne län, migrationsdomstolen (Tribunale amministrativo dipartimentale della Scania competente a statuire in materia di immigrazione), e hanno chiesto che le loro domande d’asilo fossero esaminate in Svezia.

20

Il 23 agosto 2006, detto giudice ha deciso di sospendere l’esecuzione del trasferimento in Francia dei membri della famiglia Petrosian, in attesa di una decisione finale nel merito o fino a diversa decisione. L’8 maggio 2007, detto giudice ha emesso una sentenza di merito, con cui ha respinto il ricorso dei membri della famiglia Petrosian e ha, in tal modo, posto fine alla sospensione del trasferimento di questi ultimi verso la Francia.

21

I membri della famiglia Petrosian hanno proposto ricorso in appello contro la sentenza del länsrätten i Skåne län, migrationsdomstolen, dinanzi al Kammarrätten i Stockholm, Migrationsöverdomstolen (Corte amministrativa d’appello di Stoccolma competente a statuire in materia di immigrazione), per vizio procedurale, chiedendo l’annullamento della decisione che dispone il loro trasferimento verso la Francia e, in subordine, il rinvio della controversia dinanzi al lansrätten i Skåne län.

22

Il 10 maggio 2007, il Kammarrätten i Stockholm, Migrationsöverdomstolen, ha deciso la sospensione del trasferimento dei membri della famiglia Petrosian verso la Francia, in attesa di una decisione finale nel merito o fino a diversa decisione.

23

Il 16 maggio 2007, tale giudice ha emesso una sentenza definitiva che ha annullato la sentenza del länsrätten i Skåne län, migrationsdomstolen, e ha rinviato la causa dinanzi a quest’ultimo, accogliendo un motivo di natura procedurale vertente sull’irregolarità della composizione del collegio giudicante che aveva statuito sulla controversia. Il Kammarrätten i Stockholm, Migrationsöverdomstolen, ha del pari ordinato la sospensione dell’esecuzione della decisione che dispone il trasferimento della famiglia Petrosian verso la Francia, fino alla pronuncia nel merito del länsrätten i Skåne län, migrationsdomstolen, o fino a diversa decisione.

24

Quest’ultimo giudice ha giudicato di nuovo la causa il 29 giugno 2007 ed ha annullato la decisione del Migrationsverket che dispone il trasferimento dei membri della famiglia Petrosian verso la Francia. Esso ha rinviato la controversia dinanzi al Migrationsverket ai fini di un riesame. Nella motivazione della sua sentenza, il länsrätten i Skåne län, migrationsdomstolen, si è riferito ad una sentenza di principio del Kammarrätten i Stockholm, Migrationsöverdomstolen, del 14 maggio 2007, in cui quest’ultimo ha giudicato che l’art. 20, n. 1, lett. d), del regolamento n. 343/2003, in forza del quale il trasferimento deve essere realizzato, al più tardi, nel termine di sei mesi a partire dall’accettazione della richiesta di presa in carico da parte di un altro Stato membro o della decisione su un ricorso o una revisione in caso di effetto sospensivo, deve essere interpretato nel senso che il termine di esecuzione del trasferimento deve decorrere a partire dalla decisione provvisoria che sospende l’esecuzione del trasferimento.

25

Poiché il länsrätten i Skåne län, migrationsdomstolen, ha disposto detta sospensione il 23 agosto 2006, il termine di esecuzione del trasferimento era pertanto, a suo avviso, scaduto il 24 febbraio 2007, data a partire dalla quale, da una parte, la competenza ad esaminare le domande di asilo dei membri della famiglia Petrosian spettava al Regno di Svezia in forza dell’art. 20, n. 2, del regolamento n. 343/2003 e, dall’altra, gli interessati non potevano più essere trasferiti in Francia.

26

Il Migrationsverket ha proposto ricorso in appello contro la sentenza del länsrätten i Skåne län, migrationsdomstolen, dinanzi al Kammarrätten i Stockholm, Migrationsöverdomstolen, il 9 luglio 2007. Esso ha sostenuto dinanzi a tale giudice che, in seguito all’adozione di una decisione sospensiva, il termine di esecuzione del trasferimento era sospeso cosicché esso decorre per un periodo di sei mesi a partire dal giorno in cui la decisione sospesa sia nuovamente esecutiva.

27

In tale contesto, il Kammarrätten i Stockholm, Migrationsöverdomstolen, ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’art. 20, nn. 1, lett. d), e 2, del regolamento (…) n. 343/2003 (…) debba essere interpretato nel senso che la competenza ad esaminare la domanda di asilo spetta allo Stato membro in cui la domanda è stata presentata se il trasferimento non è stato eseguito entro sei mesi a decorrere da una decisione provvisoria che sospenda l’esecuzione del trasferimento e indipendentemente dalla data in cui viene emessa la decisione definitiva riguardante la questione se occorra procedere al trasferimento».

Sulla questione pregiudiziale

28

Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se l’art. 20, nn. 1, lett. d), e 2, del regolamento n. 343/2003 debba essere interpretato nel senso che, qualora, nel contesto della procedura di trasferimento del richiedente asilo, la normativa dello Stato membro richiedente preveda l’effetto sospensivo del ricorso, il termine di esecuzione del trasferimento decorra già a partire dalla decisione giurisdizionale provvisoria che sospende l’esecuzione del procedimento di trasferimento, oppure soltanto a partire dalla decisione giurisdizionale che statuisce sulla fondatezza del procedimento e che non può più ostacolare tale esecuzione.

Osservazioni presentate alla Corte

29

Gli otto governi che hanno presentato le loro osservazioni scritte nella presente controversia, nonché la Commissione delle Comunità europee, ritengono che l’art. 20, nn. 1, lett. d), e 2, del regolamento n. 343/2003 debba essere interpretato nel senso che, in caso di effetto sospensivo del ricorso diretto contro la decisione di trasferimento, il termine di sei mesi entro il quale tale trasferimento deve essere eseguito decorra soltanto a partire dalla decisione adottata nel merito su tale ricorso e non a partire dalla decisione che dispone la sospensione del trasferimento.

30

Secondo tali governi e la Commissione, risulta dai lavori preparatori del regolamento n. 343/2003 che il legislatore comunitario ha inteso attuare un regime in cui il trasferimento non deve essere eseguito prima che si statuisca sul merito del ricorso. La soluzione contraria, infatti, equivarrebbe ad imporre ai giudici e alle autorità competenti un termine massimo per statuire sui ricorsi relativi alle decisioni di trasferimento, cosa che non spetterebbe al legislatore comunitario stabilire, e ciò benché l’esame delle situazioni individuali che ricadono nell’ambito di applicazione di tale regolamento richieda pronunce basate su valutazioni complesse che soltanto difficilmente potrebbero essere effettuate entro un termine in sei mesi.

31

Alcuni di questi governi fanno, inoltre, valere che, dal punto di vista pratico, imporre ai giudici nazionali di statuire nel termine di sei mesi favorirebbe la proposizione abusiva di ricorsi da parte dei richiedenti asilo, in quanto, negli Stati membri in cui tali giudici sono sovraccarichi di lavoro, detto termine verrebbe frequentemente superato e, per questa ragione, lo Stato membro richiedente diverrebbe sistematicamente lo Stato competente per la domanda d’asilo.

Soluzione della Corte

32

In forza dell’art. 20, n. 1, lett. d), del regolamento n. 343/2003, il trasferimento di un richiedente asilo verso lo Stato membro che è tenuto a riammetterlo viene effettuato a partire da quando ciò è materialmente possibile e, al più tardi, entro sei mesi dall’accettazione della richiesta di presa in carico da parte di un altro Stato membro o della decisione su un ricorso o una revisione in caso di effetto sospensivo. Secondo il n. 2 dello stesso articolo, se il trasferimento non avviene entro tale termine di sei mesi, la competenza ricade sullo Stato membro nel quale è stata presentata la domanda d’asilo.

33

La formulazione di tali disposizioni non consente di per sé di determinare se il termine di esecuzione del trasferimento decorra già a partire da una decisione giurisdizionale provvisoria che sospende l’esecuzione di un procedimento di trasferimento oppure esclusivamente a partire da una decisione giurisdizionale che statuisce sulla fondatezza di detto procedimento.

34

Occorre ricordare, tuttavia, che, secondo una giurisprudenza costante, ai fini dell’interpretazione di una norma di diritto comunitario si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (v., in particolare, sentenze 18 maggio 2000, causa C-301/98, KVS International, Racc. pag. I-3583, punto 21, nonché 23 novembre 2006, causa C-300/05, ZVK, Racc. pag. I-11169, punto 15).

35

Ai sensi dell’art. 20, n. 1, lett. d), del regolamento n. 343/2003, in combinato disposto con il n. 1, lett. c), dello stesso articolo, tre eventi sono idonei, secondo le circostanze, a far scattare il termine di sei mesi di cui lo Stato membro richiedente dispone per effettuare il trasferimento del richiedente asilo. Si può trattare, in primo luogo, della decisione dello Stato membro richiesto di accettare la ripresa in carico del richiedente asilo, in secondo luogo, della scadenza infruttuosa del termine di un mese assegnato allo Stato membro richiesto per pronunciarsi sulla domanda dello Stato membro richiedente ai fini della ripresa in carico del richiedente asilo e, in terzo luogo, della decisione sul ricorso ovvero della revisione in caso di effetto sospensivo nello Stato membro richiedente.

36

Questi tre eventi devono essere analizzati in funzione dell’esistenza o meno, nella normativa dello Stato membro richiedente, di un ricorso che può avere effetto sospensivo, tenendo conto dell’obiettivo per il quale il regolamento n. 343/2003 prevede un termine di esecuzione del trasferimento.

37

Al riguardo, occorre distinguere due ipotesi.

38

Come deriva dalla formulazione dell’art. 20, n. 1, lett. d), del regolamento n. 343/2003, in una prima ipotesi, qualora non sia previsto alcun ricorso idoneo ad avere effetto sospensivo, il termine di esecuzione del trasferimento decorre a partire dalla decisione, esplicita o presunta, mediante la quale lo Stato membro richiesto ha accettato la ripresa in carico dell’interessato, indipendentemente dall’alea cui è soggetto il ricorso che il richiedente asilo ha, eventualmente, proposto contro la decisione che ha disposto il suo trasferimento dinanzi ai giudici dello Stato membro richiedente.

39

Rimane, quindi, soltanto da disciplinare le modalità della realizzazione del trasferimento e, in particolare, da fissare la data di quest’ultimo.

40

È in tale contesto che l’art. 20, n. 1, lett. d), del regolamento n. 343/2003 concede allo Stato membro richiedente un termine di sei mesi per effettuare il trasferimento. Detto termine ha quindi lo scopo, in considerazione della complessità pratica e delle difficoltà organizzative che si ricollegano all’esecuzione del trasferimento, di consentire ai due Stati membri interessati di accordarsi ai fini della realizzazione di quest’ultimo e, più in particolare, di consentire allo Stato membro richiedente di disciplinare le modalità di realizzazione del trasferimento, che viene effettuato secondo la legislazione nazionale di quest’ultimo Stato.

41

Risulta, peraltro, dall’esposizione dei motivi allegati alla proposta di regolamento del Consiglio che fissa i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da parte del cittadino di un paese terzo, depositata dalla Commissione il 26 luglio 2001 [COM(2001) 447 def., pagg. 5, 19 e 20] che è proprio per tenere conto delle difficoltà pratiche incontrate dagli Stati membri nella realizzazione del trasferimento che la Commissione ha proposto di protrarre il termine di esecuzione del trasferimento. Detto termine, fissato ad un mese nella convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunità europee, firmata a Dublino il 15 giugno 1990 (GU 1997, C 254, pag. 1), alla quale si è sostituito il regolamento n. 343/2003, è stato poi portato, in conformità alla detta proposta di regolamento, a sei mesi dall’art. 20, n. 1, lett. d), dello stesso regolamento.

42

In una seconda ipotesi, qualora lo Stato membro ricorrente preveda un ricorso idoneo ad avere effetto sospensivo e il giudice di detto Stato membro accordi tale effetto alla sua decisione, l’art. 20, n. 1, lett. d), del regolamento n. 343/2003 stabilisce che il termine di esecuzione del trasferimento decorre a partire dalla «decisione su un ricorso o una revisione».

43

In questa seconda situazione, anche se il dies a quo del termine di esecuzione del trasferimento è diverso da quello che è fissato nella prima situazione ipotizzata, è nondimeno vero che ciascuno dei due Stati membri interessati, per poter organizzare il trasferimento, deve affrontare le stesse difficoltà pratiche e, conseguentemente, deve disporre dello stesso termine di sei mesi per realizzarlo. Nulla, infatti, nella formulazione dell’art. 20, n. 1, lett. d), del regolamento n. 343/2003 indica che il legislatore comunitario abbia avuto l’intenzione di disciplinare in modo diverso le due ipotesi.

44

Ne deriva che, nella seconda ipotesi, alla luce dell’obiettivo perseguito mediante la fissazione di un termine per gli Stati membri, il dies a quo di quest’ultimo deve essere determinato in modo tale che gli Stati membri dispongano, come nella prima ipotesi, di un termine di sei mesi che si presume essi sfruttino a pieno per disciplinare le modalità tecniche della realizzazione del trasferimento.

45

Pertanto, il termine di esecuzione del trasferimento può cominciare a decorrere soltanto quando la realizzazione futura del trasferimento è in linea di principio concertata e garantita e ne rimangono da disciplinare soltanto le modalità. Orbene, detta realizzazione non può essere considerata garantita se il giudice di uno Stato membro richiedente, adito con un ricorso, non ha statuito nel merito della questione, ma si è limitato a pronunciarsi su una domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione impugnata.

46

Ne deriva che, nella seconda ipotesi prospettata, per garantire l’effetto utile delle disposizioni dell’art. 20, n. 1, lett d), del regolamento n. 343/2003, che fissa il termine di esecuzione del trasferimento, tale termine deve decorrere non già a partire dalla decisione giurisdizionale provvisoria che sospende l’esecuzione del procedimento di trasferimento, bensì soltanto a partire dalla decisione giurisdizionale che statuisce sulla fondatezza del procedimento e che non può più ostacolare detta esecuzione.

47

Una tale conclusione è corroborata da due altre serie di considerazioni vertenti, la prima, sul rispetto della tutela giurisdizionale garantita da uno Stato membro e, la seconda, sul rispetto del principio di autonomia procedurale degli Stati membri.

48

In primo luogo, è giocoforza constatare che il legislatore comunitario non ha inteso sacrificare all’esigenza di celerità nel trattamento delle domande d’asilo la tutela giurisdizionale garantita dagli Stati membri, i cui giudici possono sospendere l’esecuzione di una decisione di trasferimento, permettendo così al richiedente asilo di contestare utilmente le decisioni di cui è oggetto.

49

Infatti, gli Stati membri che hanno voluto istituire mezzi di impugnazione idonei a concludersi con decisioni dotate di effetto sospensivo nel contesto della procedura di trasferimento non possono, in nome del rispetto dell’esigenza di celerità, essere posti in una situazione meno favorevole di quella in cui si trovano quegli Stati membri che non lo hanno considerato necessario.

50

Pertanto, lo Stato membro che, nel contesto della procedura di trasferimento, abbia deciso di istituire mezzi di impugnazione eventualmente accompagnati da effetto sospensivo e che, per questo motivo, vedrebbe il termine di cui dispone per procedere all’allontanamento del richiedente asilo ridotto del tempo necessario ai giudici nazionali per statuire sul merito della controversia sarebbe posto in una situazione scomoda, in quanto, a meno che non riesca ad organizzare il trasferimento del richiedente asilo nel brevissimo periodo che separa la decisione del giudice di merito dalla scadenza del termine di esecuzione del trasferimento, detto Stato correrebbe — in applicazione dell’art. 20, n. 2, del regolamento n. 343/2003, in forza del quale, una volta scaduto il termine di esecuzione del trasferimento, l’accettazione della competenza emessa dallo Stato membro richiesto perde efficacia — il rischio di essere da ultimo designato come competente a trattare la domanda d’asilo.

51

Ne consegue che l’interpretazione delle disposizioni di cui all’art. 20, n. 1, lett. d), del regolamento n. 343/2003, che stabilisce il dies a quo del termine assegnato allo Stato membro richiedente per procedere al trasferimento del richiedente asilo, non può portare alla conclusione che, in nome del rispetto del diritto comunitario, lo Stato richiedente debba ignorare l’effetto sospensivo della decisione giurisdizionale provvisoria adottata nell’ambito di un ricorso che si presta a tale effetto, che esso aveva tuttavia inteso istituire nel suo diritto interno.

52

Per quanto riguarda, in secondo luogo, il rispetto del principio di autonomia procedurale degli Stati membri, va osservato che, qualora fosse accolta l’interpretazione dell’art. 20, n. 1, lett. d), del regolamento n. 343/2003 secondo cui il termine di esecuzione del trasferimento decorre già a partire dalla decisione provvisoria dotata di effetto sospensivo, il giudice nazionale che volesse conciliare l’osservanza di tale termine con quello di una decisione giurisdizionale provvisoria dotata di effetto sospensivo sarebbe indotto a dover statuire sulla fondatezza del procedimento di trasferimento anteriormente alla scadenza di tale termine, mediante una decisione che, per mancanza del tempo necessario concesso ai giudici, potrebbe non aver preso in considerazione in modo soddisfacente la complessità della controversia. Come giustamente sottolineano taluni governi e la Commissione nelle loro osservazioni presentate alla Corte, tale interpretazione sarebbe in contrasto con detto principio, come sancito dalla giurisprudenza comunitaria (v., in tal senso, sentenze 11 settembre 2003, causa C-13/01, Safalero, Racc. pag. I-8679, punto 49, e 13 marzo 2007, causa C-432/05, Unibet, Racc. pag. I-2271, punto 39).

53

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre risolvere la questione pregiudiziale dichiarando che l’art. 20, nn. 1, lett. d), e 2, del regolamento n. 343/2003 deve essere interpretato nel senso che, qualora la normativa dello Stato membro ricorrente preveda l’effetto sospensivo di un ricorso, il termine di esecuzione del trasferimento decorre non già a partire dalla decisione giurisdizionale provvisoria che sospende l’esecuzione del procedimento di trasferimento, bensì soltanto a partire dalla decisione giurisdizionale che statuisce sulla fondatezza del procedimento e che non può più ostacolare detta esecuzione.

Sulle spese

54

Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

 

L’art. 20, nn. 1, lett. d), e 2, del regolamento (CE) del Consiglio 18 febbraio 2003, n. 343, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, deve essere interpretato nel senso che, qualora la normativa dello Stato membro ricorrente preveda l’effetto sospensivo di un ricorso, il termine di esecuzione del trasferimento decorre non già a partire dalla decisione giurisdizionale provvisoria che sospende l’esecuzione del procedimento di trasferimento, bensì soltanto a partire dalla decisione giurisdizionale che statuisce sulla fondatezza del procedimento e che non può più ostacolare detta esecuzione.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: lo svedese.

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