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Document 61989CJ0260

Sentenza della Corte del 18 giugno 1991.
Elliniki Radiophonia Tiléorassi AE contro Dimotiki Etairia Pliroforissis e Sotirios Kouvelas.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Monomeles Protodikeio (Tribunale di primo grado) di Salonicco - Grecia.
Diritti esclusivi in materia di radiodiffusione e di televisione - Libera circolazione delle merci - Libera prestazione dei servizi - Norme di concorrenza - Libertà di espressione.
Causa C-260/89.

European Court Reports 1991 I-02925

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1991:254

 RELAZIONE D'UDIENZA

presentata nella causa C-260/89 ( *1 )

I — Antefatti e procedimento

1. Il contesto normativo

1.

Secondo l'art. 15 della Costituzione ellenica del 1975, la radiofonia e la televisione sono soggette al controllo diretto dello Stato ed hanno come finalità la diffusione obiettiva ed equilibrata delle informazioni e delle notizie, come pure dei prodotti dell'intelletto e dell'arte; secondo lo stesso articolo occorre che sia sempre assicurato il livello qualitativo dei programmi conformemente alla loro funzione sociale e allo sviluppo culturale del paese.

2.

Con legge n. 1730/1987 (Gazzetta ufficiale della Repubblica ellenica n. 145 A del 18 agosto 1987, pag. 144) è stata costituita la società per azioni Elliniki Radiophonia Tileorassi Anonimi Etairia (in prosieguo: la « ERT »), azienda pubblica soggetta al controllo e alla tutela dello Stato.

L'ERT gestisce la televisione ellenica (ET1 e ET2), la radiodiffusione ellenica, l'Istituto dei mezzi audiovisivi come pure la società di produzione e di commercializzazione di emissioni e di programmi della radio e della televisione ERT.

L'art. 2, nn. 1-3, della legge n. 1730/1987 dispone:

«1.

L'ERT AE ha come scopo l'organizzazione, la gestione e lo sviluppo della radiodiffusione e della televisione come pure il contributo, attraverso detti mezzi: a) all'informazione, b) alla cultura e e) all'intrattenimento del popolo greco. L'ERT AE non opera a fini di lucro.

2.

Lo Stato concede all'ERT AE un privilegio esclusivo in materia di radio e di televisione per qualsiasi attività che concorra alla realizzazione del suo obiettivo. Questo privilegio è inalienabile e comprende in particolare:

a)

l'emissione di suoni e di immagini di qualsiasi natura, a partire da qualsiasi punto dello spazio territoriale terrestre, marittimo ed aereo del paese, con metodi di radiodiffusione e di televisione destinati alla ricezione, sia generale sia attraverso circuiti chiusi speciali; rete di cavi ovvero in qualsiasi altra forma;

b)

l'installazione di stazioni di servizio, di radiodiffusione e di televisione, cioè di emittenti, di apparecchi di ritrasmissione, di stazioni terrestri di ritrasmissione via satellite, circuiti su fili, trasmissioni via cavo in generale, attraverso qualsiasi metodo tecnico e applicazione di tecnologia che contribuisce alla trasmissione del suono e dell'immagine destinati ad essere captati dal pubblico.

3.

L'ERT AE produce e gestisce, qualunque ne sia il mezzo, emissioni di radiodiffusione e di televisione, crea unità di produzione di beni o di servizi di qualsiasi natura, relativi ai mezzi ottici, acustici, audiovisivi di comunicazione di massa e, su un piano generale, esercita qualsiasi attività che contribuisce alla realizzazione dell'obiettivo dell'ERT AE».

L'art. 16, n. 1, dispone che:

« È fatto divieto a qualsiasi persona giuridica o fisica di effettuare emissioni di qualunque natura in ragione delle quali l'ERT detiene privilegi e diritti esclusivi conformemente all'art. 2 ».

Tuttavia la legge n. 1730/1987 prevede un'eccezione a questo divieto: il consiglio d'amministrazione dell'ERT può concedere un'autorizzazione per l'installazione di circuiti interni, via filo o via cavo, di radiodiffusione e di televisione a livello locale. Tuttavia, l'autorizzazione è concessa solo per captare il suono e l'immagine. Le condizioni e i dettagli per la concessione di autorizzazioni come pure talune condizioni relative al funzionamento dei circuiti considerati saranno regolati mediante decreto presidenziale.

Secondo lo stesso art. 16, qualsiasi persona che violi le disposizioni del n. 1 è passibile della reclusione minima di tre mesi. Con la stessa sentenza il giudice può altresì decidere la confisca a favore dell'ERT dei mezzi di emissione di suoni e di immagini.

3.

Il 6 ottobre 1989 veniva adottata la legge n. 1866/1989, la quale prevede, tra l'altro, la possibilità di concedere, con decisione congiunta dei ministri dell'Interno, delle Finanze, dei Trasporti e delle Comunicazioni, un'autorizzazione per la creazione e la gestione di stazioni televisive di portata locale a società per azioni o a enti territoriali.

2. Gli antefatti della controversia di cui alla causa principale

4.

Per il capodanno del 1989, la società Dimotiki Etairia Pliroforissis (in prosieguo: la « DEP ») e il sindaco di Salonicco, sig. Sodrios Kouvelas, hanno creato in Salonicco una stazione televisiva denominata « TV 100 » che ha cominciato le sue emissioni lo stesso giorno.

Avverso detta iniziativa, in data 24 dicembre 1988, l'ERT adiva il Tribunale di primo grado di Salonicco con un procedimento d'urgenza. Nel corso di questo procedimento, l'ERT ha sostenuto che l'attività della DEP e del sindaco è illecita in quanto rientrante nella nozione di « emissione » e di « installazione » ai sensi dell'art. 2, n. 2, della legge n. 1730/1987, e vietata in virtù dell'art. 16, n. 1, della stessa legge. Inoltre, secondo l'ERT l'attività considerata le ha prodotto un danno economico, perturbando in maniera considerevole il sistema di radio-telecomunicazioni del paese e l'esercizio delle sue attività.

I convenuti nella causa principale hanno chiesto che la domanda fosse respinta. Hanno sostenuto che la legge n. 1730/1987, in particolare i relativi artt. 2, n. 2, e 16, è in contrasto con la Costituzione greca, con l'art. 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, come pure con il Trattato CEE e, in particolare, con gli artt. 59 e seguenti e 85 e seguenti.

3. Le questioni pregiudiziali

5.

Ritenendo che la soluzione della controversia di cui alla causa principale dipenda dall'interpretazione del diritto comunitario, il Tribunale di primo grado di Salonicco (Grecia), con decisione 11 aprile 1989, ha sospeso il procedimento ed ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se sia conforme al Trattato CEE ed al diritto derivato una legge che autorizzi un unico operatore a detenere il monopolio della televisione nell'intero territorio di uno Stato membro e ad effettuare trasmissioni televisive di ogni tipo.

2)

In caso di soluzione affermativa, se e in che misura vi sia inosservanza del principio di libera circolazione delle merci di cui all'art. 9 del Trattato CEE, tenuto conto del fatto che l'esercizio da parte di un unico operatore del privilegio esclusivo della televisione implica, per gli altri cittadini della Comunità, il divieto di esportare, di affittare o di distribuire in qualsiasi modo nello Stato membro in questione merci, supporti di suono, film, documentari televisivi nonché altri prodotti che possano venir usati per l'emissione di messaggi televisi, salvo che per il perseguimento degli obiettivi di detto operatore, titolare del privilegio di esclusiva della televisione, soprattutto quando detto operatore ha la possibilità di scegliere e di preferire il prodotto nazionale e i materiali locali a quelli degli altri Stati membri.

3)

Se e in qual misura la concessione ad un solo titolare del privilegio televisivo costituisca misura d'effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione, espressamente vietate dall'art. 30 del Trattato CEE.

4)

Se si ammette che sia legittima da parte di uno Stato membro l'attribuzione mediante legge ad un solo operatore televisivo del privilegio esclusivo di trasmettere programmi televisivi di ogni genere nel territorio di uno Stato membro, in quanto, come è stato interpretato dalla Corte di giustizia, ricadente sotto l'art. 36 del Trattato perché detta attribuzione risponde ad un'esigenza imperativa e persegue uno scopo d'ordine pubblico, quale l'organizzazione della televisione nel pubblico interesse, se e in qual misura si sia esagerato nel perseguire detto scopo: in altri termini, se la tutela dell'interesse pubblico sia stata perseguita con i mezzi meno onerosi, vale a dire con quelli che meno ostacolano la libera circolazione delle merci.

5)

Se e in quale misura i diritti d'esclusiva attribuiti da uno Stato membro ad un'impresa (operatore unico) in fatto di trasmissioni di televisione e l'esercizio di tali diritti siano conciliabili con le norme sulla concorrenza di cui all'art. 85 in relazione all'art. 3, lett. f), del Trattato CEE, allorché l'esercizio da parte dell'impresa in questione di determinate attività e, a titolo indicativo, il fatto che essa proceda in via esclusiva alla a) trasmissione di messaggi pubblicitari, b) proiezione di film, documentari ed altre opere televisive prodotte nella Comunità, e) scelta discrezionale della distribuzione e trasmissione di messaggi televisivi, film, documentari ed altre opere impedisce, limita o altera la concorrenza a danno dei consumatori comunitari nel settore nel quale opera e nell'intero territorio dello Stato membro, anche se vi sia autorizzato dalla legge.

6)

Qualora lo Stato membro si avvalga dell'impresa incaricata di gestire la televisione, anche per quel che riguarda la sua attività commerciale — specie la pubblicità —, come impresa incaricata di prestare servizi di pubblico interesse economico, se e in qual misura le norme di concorrenza dell'art. 85, in relazione all'art. 3, lett. b), siano incompatibili con l'esecuzione del compito che le è affidato.

7)

Se si possa ritenere che siffatta impresa, alla quale è stato attribuito con legge dello Stato membro il monopolio televisivo nell'intero territorio dello Stato stesso per trasmissioni televisive di ogni genere, detenga una posizione dominante su una parte sostanziale del mercato comune.

8)

In caso affermativo, se e in che misura costituisca abuso di posizione dominante l'imposizione ai consumatori comunitari (in assenza di concorrenza sul mercato) di prezzi di monopolio per le trasmissioni pubblicitarie non-che il trattamento preferenziale delle stesse a discrezione dell'impresa e l'esercizio dell'attività sopra ricordata nella questione n. 5, che porta alla soppressione della concorrenza nel settore nel quale l'impresa opera.

9)

Se e in quale misura oggigiorno la concessione mediante legge ad un unico operatore del monopolio della televisione nell'intero territorio dello Stato membro e del privilegio esclusivo di effettuare trasmissioni televisive di ogni genere sia conciliabile, da un lato, con lo scopo perseguito dal Trattato CEE (preambolo e art. 2) del costante miglioramento delle condizioni di vita dei popoli europei e del rapido sviluppo del tenore di vita e, dall'altro, con l'art. 10 della Convenzione europea sulla tutela dei diritti dell'uomo del 4 novembre 1950.

10)

Se la libertà di espressione, sancita dall'art. 10 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo 4 novembre 1950, e il summenzionato fine del Trattato CEE, di cui al preambolo e all'art. 2 del Trattato, impongano automaticamente agli Stati membri degli obblighi e quali, indipendentemente dal fatto che siano in vigore norme scritte di diritto comunitario ».

Nella decisione di rinvio, il Tribunale fa riferimento a taluni principi di diritto comunitario, come pure alla pertinente giurisprudenza della Corte. Gli articoli del Trattato sulla libera circolazione delle merci e le norme di concorrenza hanno in particolare ingenerato nel Tribunale dubbi quanto alla legittimità del monopolio delle trasmissioni televisive concesse all'ERT con legge n. 1730/1987 con riferimento al diritto comunitario.

4. Il procedimento

6.

La decisione di rinvio è stata registrata nella cancelleria della Corte il 16 agosto 1989.

Conformemente all'art. 20 del Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia della CEE, hanno presentato osservazioni scritte la società ERT, attrice nella causa principale, rappresentata dagli aw.ti V. Kostopoulos, K. Kalavros e N. Papageorgiou, del foro di Atene, la DEP, persona giuridica di diritto privato, come pure il sig. S. Kouvelas, attori nella causa principale, rappresentati dagli aw.ti A. Vamvakopoulos, A. Panagopoulos e P. Ladas, del foro di Salonicco, il governo della Repubblica francese, rappresentato dalla sig.ra E. Belliard, direttore aggiunto presso la direzione degli affari giuridici del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, e il sig. G. de Bergues, segretario capo aggiunto degli Affari esteri presso lo stesso ministero, in qualità di agente, nonché la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. G. Marenco e B. Jansen e dalla sig.ra Condou-Durande, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza previa istruttoria.

II — Riassunto delle osservazioni presentate alla Corte

7.

Le osservazioni presentate alla Corte vertono sulla compatibilità di un monopolio di emissioni televisive con 1) le disposizioni del Trattato sulla libera circolazione delle merci, 2) le disposizioni relative alla libera prestazione dei servizi, 3) le norme di concorrenza, 4) l'art. 2 del Trattato e 5) l'art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

1. La libera circolazione delle merci

8.

L' ERT ricorda, in primo luogo, la sentenza della Corte 30 aprile 1974, Sacchi (causa 155/73, Race. pag. 409), nella quale la Corte ha considerato che l'emissione di messaggi televisivi rientra nelle norme del Trattato sulla libera prestazione dei servizi. Per quanto riguarda la libera circolazione delle merci, la Corte ha dichiarato che

« La circostanza che in uno Stato membro un'impresa sia titolare del diritto esclusivo di trasmettere messaggi pubblicitari televisivi non è di per sé compatibile con la libera circolazione dei prodotti di cui gli stessi messaggi mirano ad incrementare il commercio. La situazione sarebbe diversa qualora il diritto esclusivo venisse usato per favorire, nell'ambito della Comunità, determinate correnti di scambio o determinati operatori economici a scapito di altri ».

A questo proposito l'ERT rileva che non si avvale del suo privilegio esclusivo per favorire talune correnti di scambio. Al contrario, essa si procura i prodotti necessari per le emissioni ricorrendo ad una gara alla quale partecipano tutte le società interessate.

9.

Il governo francese rileva che l'art. 9 del Trattato, il quale verte sui dazi doganali pretesi in occasione o a causa dell'importazione, non è assolutamente di ostacolo alla concessione da parte di uno Stato membro del monopolio della televisione ad un unico operatore.

10.

Per quanto riguarda gli artt. 30 e 36 del Trattato, il governo francese cita anche i citati punti della sentenza pronunciata nella causa Sacchi. Ricorda ancora che in questa causa la Corte ha ritenuto che gli scambi che riguardano tutto il materiale, supporti sonori e altri prodotti per la diffusione di messaggi televisivi ricadono sotto la libera circolazione delle merci. Il governo francese aggiunge che nella sentenza 28 giugno 1983, Mialocq (causa 271/81, Race. pag. 2057), la Corte non ha escluso la possibilità che un monopolio di prestazioni di servizi possa produrre un'influenza indiretta sugli scambi di merci tra gli Stati membri. Secondo la Corte, un'impresa titolare di un monopolio di prestazioni di servizi potrebbe in tal modo contravvenire al principio della libera circolazione delle merci, in particolare, nella misura in cui il monopolio si risolvesse in una discriminazione dei prodotti importati a beneficio di quelli di origine nazionale. Orbene, osserva il governo francese, nel caso di specie il Tribunale di Salonicco non ha fornito a tal fine alcuna indicazione.

La Commissione fa pure essa riferimento al citato passaggio della causa Sacchi deducendone che la concessione ad un solo operatore del privilegio di emissione di messaggi televisivi e l'attribuzione a tal fine del potere di importare materiali e prodotti necessari per la loro diffusione non rientrano, in quanto tali, nel divieto di cui agli artt. 30 e seguenti del Trattato. A parere della Commissione, solo quando il monopolio è utilizzato direttamente o indirettamente dallo Stato per operare una discriminazione a danno dei prodotti importati rispetto ai prodotti nazionali possono essere applicate le norme sulla libera circolazione delle merci. Quando un'eventuale discriminazione è dovuta ad un'autonoma decisione dell'impresa, la Commissione ritiene che si parli piuttosto di violazione dell'art. 86. Ritiene che spetti al giudice nazionale valutare se l'ERT esercita un monopolio in un modo da comportare una discriminazione a danno dei prodotti importati.

2. La libera prestazione dei servizi

11.

L'ERT osserva, che, secondo le sentenze della Corte pronunciate rispettivamente nelle cause Sacchi, soprammenzionata, e Debauve (sentenza 18 marzo 1980, causa 52/79, Race. pag. 833), l'emissione come pure la trasmissione di messaggi televisivi costituiscono servizi ai sensi del Trattato. L'ERT constata tuttavia che nella sentenza 26 aprile 1988, Bond van Adverteerders (causa 352/85, Race. pag. 2085), la Corte ha riconosciuto che le norme nazionali che si applicano indistintamente alle prestazioni di servizi sono compatibili con il diritto comunitario qualunque ne sia l'origine. L'ERT aggiunge che dal Trattato e dalla giurisprudenza della Corte emerge che gli Stati membri possono prevedere restrizioni all'esercizio delle attività radiotelevisive per ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, ecc. fintantoché queste restrizioni siano giustificate da ragioni d'interesse generale e non siano sproporzionate rispetto all'obiettivo considerato.

12.

Secondo la DEP e il sig. Kouvelas, il fatto che sotto la normativa greca né i cittadini greci né gli stranieri possono svolgere una qualunque attività di produzione, di fornitura, di trasmissione o di ritrasmissione di suono o di immagini in Grecia viola le disposizioni sulla libera prestazione di servizi. Inoltre, un monopolio nel settore della televisione così assoluto e radicale quale quello applicato in Grecia non può essere giustificato da motivi d'interesse generale o da altre ragioni ammesse dall'ordinamento giuridico.

13.

La Commissione osserva che, se è vero che l'esistenza del monopolio di emissione impedisce, per eccellenza, la realizzazione di contratti di licenza di diritti d'autore tra autori di altri Stati membri e enti televisivi che potrebbero esistere in assenza del monopolio, una siffatta limitazione non costituisce tuttavia, di per sé, una restrizione alla libera prestazione di servizi transfrontalieri ai sensi dell'art. 59 del Trattato. Secondo la Commissione, si sarebbe in presenza di una siffatta restrizione se l'impresa considerata fosse indotta, per effetto di un provvedimento dello Stato, ad operare discriminazioni a favore di opere nazionali.

14.

Per quanto riguarda la libertà di stabilimento, la Commissione sostiene che il diritto esclusivo considerato comporta per definizione il divieto per altri soggetti, quindi anche per gli operatori economici di altri Stati membri, di stabilirsi in Grecia. Tuttavia, un siffatto divieto colpisce i cittadini come anche gli stranieri. La Commissione ne deduce che la libertà di stabilimento non è, in principio, messa in discussione. A suo parere, sarebbe altrimenti se il diritto esclusivo fosse conferito non per ragioni d'interesse pubblico che giustificano un esercizio centralizzato dell'attività considerata, ma per proteggere dalla concorrenza straniera l'operatore beneficiario del diritto esclusivo. Secondo la Commissione, il monopolio dell'emissione primaria sembra essere la materializzazione degli obiettivi contemplati nell'art. 15 della Costituzione e nell'art. 2 della legge n. 1730/1987.

15.

La Commissione nutre infine dei dubbi circa il cumulo dei due diritti esclusivi in seno all'ERT, cioè il diritto dell'emissione primaria e quello della ritrasmissione di programmi di altri Stati membri. La Commissione sostiene che è vero che la legge n. 1730/1987 ha previsto delle autorizzazioni per l'installazione di circuiti di radiodiffusione e televisione, via filo o via cavo, diretti a captare suoni e immagini. Per quanto la Commissione ne sappia, il decreto presidenziale a tal fine necessario non è stato tuttavia mai adottato. Per quanto riguarda la ritrasmissione di programmi mediante onde hertziane, la Commissione rileva che la legge non ha previsto alcuna deroga al monopolio dell'ERT, mentre un diritto esclusivo non sembra essere necessario per evitare le interferenze. In effetti, la distribuzione delle frequenze può essere rigorosamente pianificata. La Commissione, facendo riferimento alla sentenza 3 febbraio 1976, Manghera (causa 59/75, Race. pag. 91), conclude affermando che il cumulo dei monopoli dell'emissione primaria e della ritrasmissione costituisce una restrizione ed una discriminazione vietata dalle norme relative alla libera prestazione dei servizi. Mentre in virtù del monopolio l'ERT ha la possibilità, e in particular modo l'interesse, di trasmettere i suoi propri programmi, questo stesso interesse non può essere garantito per quanto riguarda i programmi degli altri Stati membri.

3. Le norme di concorrenza

16.

HERT sostiene di essere un'impresa d'interesse generale di prevalente carattere pubblico. Ritiene di dover essere considerata un'impresa rientrante nell'art. 90, n. 2, del Trattato, e di essere quindi sottratta alle norme specifiche dell'art. 86. A suo parere, le norme di concorrenza possono esserle applicate solo in quanto l'applicazione di queste non sia di ostacolo al compimento della missione particolare impartitale.

17.

In subordine, l'ERT formula alcune osservazioni a proposito degli artt. 85 e 86 del Trattato.

Per quanto riguarda l'art. 85, sostiene di non aver mai fatto ricorso a pratiche concertate che impediscono, restringono o falsano il gioco della concorrenza a danno dei consumatori.

Per quanto riguarda l'art. 86, osserva che non esiste alcuna forma di sfruttamento abusivo di posizione dominante da parte sua sul mercato comune o su parte sostanziale dello stesso, in modo che ne possa risentire il commercio tra gli Stati membri nel settore della radio e della televisione. A parere dell'ERT, la Corte deve in primo luogo esaminare se il territorio nazionale greco costituisce una parte sostanziale del mercato comune.

Per quanto riguarda l'enumerazione non limitativa delle pratiche vietate dall'art. 86 del Trattato, l'ERT sostiene che non sussiste alcuna di queste pratiche: i clienti dell'impresa non pagano prezzi eccessivi; l'ERT non impone prezzi estremamente bassi ai fornitori; negozia liberamente con le associazioni di categoria dei lavoratori e conclude con essi dei contratti quadro; l'ERT non limita in alcun modo la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico a danno dei consumatori; in ragione del suo carattere pubblico e della tutela diretta esercitata su di essa dal governo, l'ERT non ha alcuna possibilità di applicare nei confronti dei suoi partner commerciali condizioni diverse per prestazioni equivalenti o di subordinare la conclu-sione di contratti all'accettazione, da parte dei partner, di prestazioni supplementari che non hanno legami con l'oggetto di questi contratti.

18.

La DEP e il sig. Kouvelas sostengono che i diritti esclusivi dell'ERT hanno l'oggetto e producono l'effetto di impedire e di falsare il gioco della concorrenza. Ritengono che il privilegio dell'ERT non sia assolutamente interessato dall'utilizzo di un canale della televisione occupato dalla loro stazione. Essi fanno osservare che in Grecia sono disponibili per la trasmissione di messaggi televisivi 49 canali. A Salonicco, al momento, l'ERT ne utilizza solo quattro. Orbene, il fatto che i convenuti utilizzino una frequenza non impedisce assolutamente all'ERT di svolgere la sua missione sugli altri canali disponibili. La DEP e il sig. Kouvelas concludono che, tentando di vietare tutte le forme di attività di televisione sul territorio greco a persone fisiche o morali, l'ERT abusa della posizione dominante assicuratale dal suo privilegio.

19.

Il governo francese osserva che la concessione ad un operatore unico del monopolio della televisione sul territorio di uno Stato membro non può, per definizione, rientrare nell'art. 85 del Trattato. Infatti, questo contempla gli accordi tra varie imprese. Inoltre, nessun elemento della decisione di rinvio consente di supporre che vi sia intesa tra l'impresa greca ed un altro operatore della televisione.

Per quanto riguarda l'art. 86 del Trattato, detto governo fa riferimento alla sentenza pronunciata nella causa Sacchi, nella quale la Corte ha considerato che

« ai sensi del Trattato nulla osta a che gli Stati membri, per considerazione d'interesse pubblico, di carattere extraeconomico, sottraggano le trasmissioni radiotelevisive, comprese quelle via cavo, al gioco della concorrenza, attribuendo il diritto esclusivo di effettuare trasmissioni ad uno o più enti determinati.

Tuttavia, nell'adempimento dei loro compiti, questi enti restano soggetti al divieto di effettuare discriminazioni, e ad essi si applicano — in quanto tale adempimento implica attività di natura economica — le disposizioni richiamate dall'art. 90 per le imprese pubbliche e le imprese cui gli Stati riconoscono diritti speciali o esclusivi ».

Il governo francese ne deduce che l'esistenza di un monopolio a favore di un'impresa alla quale uno Stato ha riconosciuto dei diritti esclusivi non è, in quanto tale, incompatibile con l'art. 86. Rileva che secondo la Corte compete al giudice nazionale constatare l'esistenza di comportamenti dell'impresa che possono costituire abusi. Il governo francese rileva tuttavia che, come affermato dalla Corte, si deve tenere altresì conto dell'art. 90, n. 2, ai sensi del quale le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale sono soggette alle norme del Trattato nella misura in cui questo non è incompatibile con l'esercizio della loro missione.

20.

La Commissione osserva, in via preliminare, che gli artt. 85 e 86 riguardano il comportamento delle imprese. Nel caso di specie, la creazione di un monopolio per le emissioni e le ritrasmissioni nel settore della televisione dipende dallo Stato. A questo proposito, la Commissione rileva che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, l'art. 5 del Trattato fa obbligo agli Stati membri di non adottare o mantenere in vigore misure idonee a cancellare l'effetto utile delle norme di concorrenza. Pertanto, è in contrasto con questo obbligo il fatto che uno Stato membro imponga o incoraggi pratiche abusive — per esempio, l'imposizione di prezzi eccessivi — di un'impresa che detiene una posizione dominante. La Commissione tuttavia ritiene che nella presente causa nessun elemento di fatto stia ad indicare che l'ERT pratichi prezzi eccessivi o che i poteri pubblici intervengano nella formazione del livello dei prezzi considerati. Sottolinea che la creazione di un monopolio e, quindi, di una posizione dominante non costituisce ancora, in quanto tale, un abuso. Una siffatta misura adottata dallo Stato non è pertanto in contrasto con gli artt. 85 e 86 del Trattato.

21.

La Commissione fa poi riferimento all'art. 90 del Trattato. A suo parere l'ERT è soggetta a questo articolo perché è un'impresa pubblica alla quale lo Stato ha concesso diritti esclusivi. La Commissione sostiene, a questo riguardo, che dalla giurisprudenza della Corte emerge che l'art. 90, n. 1, non osta alla creazione di un monopolio nel settore della televisione. Infatti, una siffatta misura è giustificata da motivi di interesse generale di natura non economica. La Commissione rileva che il medesimo articolo fa obbligo allo Stato membro interessato di vigilare sul rispetto delle altre disposizioni del Trattato. A suo parere, il rispetto da parte dello Stato membro del combinato disposto dell'art. 90, n. 1, e dell'art. 86 comprende il divieto di cumulo di diritti esclusivi, cioè di quello dell'emissione primaria e di quello della ritrasmissione. Un siffatto cumulo corrisponde, a parere della Commissione, ad interessi contrapposti in seno ad una sola ed unica impresa, la quale, per forza di cose, sarà indotta a trascurare talune delle sue attività a favore di un'altra. Questo equivale ad un limitazione della produzione ai sensi dell'art. 86, lett. b). La Commissione rileva, a questo proposito, che, secondo le informazioni in suo possesso, l'ERT si sarebbe astenuta, dalla sua creazione avvenuta nel 1975 fino al mese di ottobre 1988, dal trasmettere i programmi degli altri Stati membri. Ne consegue, a suo parere, che il legislatore greco ha creato un conflitto di interessi in seno all'ERT, che deve dare la priorità a una delle sue attività a danno dell'altra e che abusa, di conseguenza, della sua posizione dominante. Infatti, può operare la sua scelta senza tener conto delle correnti del mercato, dato che queste sono inesistenti.

La Commissione passa infine all'esame della questione se la violazione da parte dello Stato greco del combinato disposto degli artt. 90, n. 1, e 86 potesse essere giustificato sulla base dell'art. 90, n. 2. Mentre la Commissione riconosce che l'emissione e la ritrasmissione di programmi televisivi possono essere considerati servizi d'interesse economico generale, il cumulo dei due monopoli in seno ad un'unica impresa non le sembra giustificato.

4. L'art. 2 del Trattato

22.

Il governo francese sostiene che dal fatto che la concessione del monopolio della televisione sul territorio di uno Stato membro è compatibile con gli artt. da 30 a 36 e da 85 a 90 del Trattato deriva che questo diritto esclusivo non è in contrasto con l'art. 2.

Il governo francese aggiunge che quando uno Stato membro emana una normativa del tipo della legge greca controversa, è tenuto a rispettare, allo stesso titolo dell'art. 2 del Trattato, i principi sanciti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Tuttavia, la normativa greca gli sembra, in quanto tale, del tutto compatibile con l'art. 10 della Convenzione.

23.

La Commissione sostiene che il preambolo e l'art. 2 del Trattato costituiscono obblighi generali di cui la Comunità deve tener conto quando adotta misure a livello comunitario. Tenuto però conto del loro carattere generale detti obblighi non possono essere interpretati in modo da imporre agli Stati membri un obbligo preciso come quello di sopprimere un monopolio.

5. L'art. 10 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo

24.

Secondo l'ERT, nel contesto dell'art. 10 della convenzione, il legislatore nazionale è libero di scegliere lo schema di organizzazione che ritiene appropriato e che può rivestire sia la forma di un monopolio di stato sia quella di una radio e di una televisione del tutto private, purché siano riunite le condizioni per la concessione delle autorizzazioni considerate. L'ERT sostiene, inoltre, che il diritto garantito dall'art. 10 è un diritto negativo. Esso consiste in una libertà di protezione e non in un diritto ad una prestazione. A parere dell'ERT, esso non comprende pertanto il diritto per una persona di pretendere che sia messo a sua disposizione del tempo di antenna per trasmissioni radiotelevisive.

L'ERT sostiene, inoltre, che l'art. 10 della convenzione non può essere sottoposto all'interpretazione della Corte. A questo proposito, l'ERT fa riferimento alla sentenza della Corte 11 luglio 1985, Cinéthèque (cause riunite 60/84 e 61/84, Race. pag. 2605), la quale ha considerato che

« Anche se la Corte ha il compito di garantire il rispetto dei diritti fondamentali nel settore specifico del diritto comunitario, non le spetta tuttavia esaminare la compatibilità, con la Convenzione europea, di una legge nazionale riguardante, come nel caso di specie, una materia di competenza del legislatore nazionale ».

Secondo l'ERT, la legge greca considerata ricade esattamente sotto questa valutazione.

25.

La DEP e il sig. Kouvelas sostengono che la legge n. 1730/1987 è direttamente in contrasto con l'art. 10 della convenzione nonché con gli artt. 59 e seguenti, 85, 86 e 90 e seguenti del Trattato. A loro parere, le disposizioni del Trattato devono essere interpretate anche in funzione dello spirito delle disposizioni della convenzione. Da questo punto di vista, il monopolio assoluto dell'ERT non può essere giustificato solo ricorrendo all'applicazione delle deroghe consentite nel diritto comunitario.

26.

Il governo francese, facendo riferimento alla sentenza pronunciata nella causa Cinéthèque, ritiene che non spetti alla Corte di giustizia vigilare sulla conformità delle normative nazionali con l'art. 10 della convenzione.

27.

La Commissione sostiene altresì che dalla sentenza pronunciata nella causa Cinéthèque consegue che la compatibilità di una normativa nazionale con la Convenzione non costituisce una questione d'interpretazione del diritto comunitario.

6. Le soluzioni delle questioni pregiudiziali suggerite dalla Commissione

28.

In base alle sue osservazioni, la Commissione suggerisce alla Corte di risolvere le questioni sollevate dal Tribunale di primo grado di Salonicco come segue:

«1)

Una legge che autorizza un solo operatore a detenere il monopolio della televisione su tutto il territorio di uno Stato membro e a procedere a trasmissioni televisive di qualsiasi tipo non è, in quanto tale, incompatibile con la libera circolazione delle merci e dei servizi di cui questa impresa ha bisogno per l'esercizio della sua attività. Sarebbe tuttavia altrimenti se, per effetto di un provvedimento dello Stato, il diritto di esclusiva fosse utilizzato per avvantaggiare le merci o i servizi nazionali a danno di merci o di servizi di altri Stati membri.

2)

Una legge che presenta le caratteristiche menzionate al punto 1 non è compatibile con l'art. 59 del Trattato, nella misura in cui il monopolio dell'emissione di programmi televisivi è conferito alla medesima impresa che detiene pure il monopolio della ritrasmissione dei programmi televisivi provenienti da altri Stati membri. Una siffatta legge è altresì incompatibile con il combinato disposto dell'art. 90, n. 1, e dell'art. 86 qualora l'impresa che detiene il monopolio occupi una posizione dominante in una parte sostanziale del mercato comune.

3)

Le disposizioni del preambolo e dell'art. 2 del Trattato non impongono obblighi concreti agli Stati membri.

4)

La compatibilità di una normativa di uno Stato membro con le disposizioni della Convenzione europea dei diritti dell'uomo non costituisce una questione d'interpretazione del diritto comunitario ».

P. J. G. Kapteyn

giudice relatore


( *1 ) Lingua processuale: il greco.

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 SENTENZA DELLA CORTE

18 giugno 1991 ( *1 )

Nella causa C-260/89,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Monomeles Protodikeío (Tribunale di primo grado) di Salonicco (Grecia) nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Elliniki Radiophonia Tileorassi Anonimi Etairìa (ERT AE),

interveniente:

Panellinia omospondia syllogon prossopikou ERT

e

Dimotiki Etairia Pliroforissis (DEP),

Sotirios Kouvelas,

intervenienti:

Nicolaos Avdellas e altri,

domanda vertente sull'interpretazione del Trattato CEE, e in particolare dei relativi artt. 2, 3, lett. f), 9, 30, 36, 85 e 86,

LA CORTE,

composta dai signori Ö. Due, presidente, T. F. O'Higgins, G. C. Rodríguez Iglesias e M. Díez de Velasco, presidenti di sezione, Sir Gordon Slynn, C. N. Kakouris, R. Joliét, F. A. Schockweiler e P. J. G. Kapteyn, giudici,

avvocato generale: C. O. Lenz

cancelliere: H. A. Rühl, amministratore principale

viste le osservazioni scritte presentate:

per la Elliniki Radiophonia Tileorasi Anonimi Etairia, dagli aw.ti V. Kostopoulos e K. Kalavros, del foro di Atene,

per la Dimotiki Etairia Pliroforissis e per il sig. Sotirios Kouvelas, dagli aw.ti A. Vamvakopoulos, A. Panagopoulos e P. Ladas, del foro di Salonicco,

per il governo della Repubblica francese, dalla sig.ra E. Belliard, vicedirettore presso la direzione degli affari giuridici del ministero degli Affari esteri, e dal sig. G. de Bergues, segretario capo aggiunto degli Affari esteri, presso lo stesso ministero, in qualità di agenti,

per la Commissione delle Comunità europee dai sigg. G. Marenco, consigliere giuridico, B. Jansen e dalla sig.ra M. Condou-Durande, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti,

vista la relazione d'udienza,

sentite le difese orali della Elliniki Radiophonia Tileorasi Anonimi Etairia, della Dimotiki Etairia Pliroforissis e della Commissione svolte all'udienza del 27 novembre 1990,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 23 gennaio 1991,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con sentenza 11 aprile 1989, pervenuta alla Corte il 16 agosto successivo, il Monomeles Protodikeío (Tribunale di primo grado) di Salonicco, decidendo su un procedimento sommario, ha sollevato, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, varie questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione del Trattato, e in particolare degli artt. 2, 3, lett. f), 9, 30, 36, 85 e 86, nonché dell'art. 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali 4 novembre 1950 (in prosieguo: la « Convenzione europea dei diritti dell'uomo »), al fine di valutare la compatibilità con dette disposizioni di un regime nazionale di diritti esclusivi in materia di televisione.

2

Dette questioni sono state sollevate nel contesto di una controversia che contrappone l'Elliniki Radiophonia Tileorasi Anonimi Etairia (in prosieguo: la « ERT»), impresa ellenica di radio e di televisione alla quale lo Stato ellenico ha concesso dei diritti esclusivi per l'esercizio delle sue attività, alla Dimotiki Etairia Pliroforissis (in prosieguo: la « DEP »), azienda municipale di informazione di Salonicco, e al sig. S. Kouvelas, sindaco di detta città. Nonostante l'esistenza dei diritti esclusivi di cui la ERT beneficia, la DEP e il sindaco creavano nel 1989 in Salonicco una stazione che a partire dallo stesso anno iniziava la diffusione di emissioni televisive.

3

L'ERT è stata costituita con legge n. 1730/1987 (Gazzetta ufficiale della Repubblica ellenica n. 145 A del 18 agosto 1987, pag. 144). Secondo l'art. 2, n. 1, di detta legge, scopo dell'ERT è quello di organizzare lo sfruttamento e lo sviluppo della radiodiffusione nonché di contribuire all'informazione, alla cultura e all'intrattenimento del popolo ellenico, senza fini di lucro. Il n. 2 di questo articolo dispone che lo Stato concede all'ERT un privilegio esclusivo in materia di radio e di televisione per tutte le attività che concorrono alla realizzazione del suo obiettivo. Il privilegio comprende, in particolare, l'emissione di suoni e di immagini di qualsiasi natura a partire dal territorio ellenico tramite i sistemi di radiodiffusione e televisione destinati alla ricezione sia generale, sia attraverso circuiti speciali chiusi, sotto forma di reti di cavi o sotto qualsiasi altra forma, e l'installazione di stazioni di radiodiffusione e di televisione. In virtù del n. 3, dell'art. 2, l'ERT produce e gestisce con ogni mezzo emissioni di radiodiffusione e di televisione. L'art. 16, n. 1, della stessa legge vieta a chiunque di intraprendere senza l'autorizzazione dell'ERT attività per le quali l'ERT detiene un diritto esclusivo.

4

Ritenendo che le attività della DEP e del sindaco di Salonicco ricadessero sotto i propri diritti esclusivi, l'ERT adiva il Tribunale di primo grado di Salonicco con un procedimento sommario al fine di far vietare, sulla base dell'art. 16 della citata legge n. 1730/1987, la diffusione di qualsiasi emissione e di ottenere la confisca e il sequestro dell'attrezzatura tecnica. Dinanzi al Tribunale, il DEP e il sig. Kouvelas hanno, in principalità, invocato le norme di diritto comunitario e della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

5

Ritenendo che la causa sollevi importanti questioni di diritto comunitario, il giudice nazionale ha sospeso il procedimento ed ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

« 1)

Se sia conforme al Trattato CEE ed al diritto derivato una legge che autorizzi un unico operatore a detenere il monopolio della televisione nell'intero territorio di uno Stato membro e ad effettuare trasmissioni televisive di ogni tipo.

2)

In caso di soluzione affermativa, se e in che misura vi sia inosservanza del principio di libera circolazione delle merci di cui all'art. 9 del Trattato CEE, tenuto conto del fatto che l'esercizio da parte di un unico operatore del privilegio esclusivo della televisione implica, per gli altri cittadini della Comunità, il divieto di esportare, di concedere in noleggio o di distribuire in qualsiasi modo nello Stato membro in questione merci, supporti di suono, film, documentari televisivi nonché altri prodotti che possano venir usati per l'emissione di messaggi televisi, salvo che per il perseguimento degli obiettivi di detto operatore, titolare del privilegio di esclusiva della televisione, soprattutto quando detto operatore ha la possibilità di scegliere e di preferire il prodotto nazionale e i materiali locali a quelli degli altri Stati membri.

3)

Se e in qual misura la concessione ad un solo titolare del privilegio televisivo costituisca misura d'effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione, espressamente vietate dall'art. 30 del Trattato CEE.

4)

Se si ammette che sia legittima da parte di uno Stato membro l'attribuzione mediante legge ad un solo operatore televisivo del privilegio esclusivo di trasmettere programmi televisivi di ogni genere nel territorio di uno Stato membro, in quanto, come è stato interpretato dalla Corte di giustizia, ricadente sotto l'art. 36 del Trattato perché detta attribuzione risponde ad un'esigenza imperativa e persegue uno scopo d'ordine pubblico, quale l'organizzazione della televisione nel pubblico interesse, se e in qual misura si sia esagerato nel perseguire detto scopo: in altri termini se la tutela dell'interesse pubblico sia stata perseguita con i mezzi meno onerosi, vale a dire con quelli che meno ostacolano la libera circolazione delle merci.

5)

Se e in qual misura i diritti d'esclusiva attribuiti da uno Stato membro ad un'impresa (operatore unico) in fatto di trasmissioni televisive e l'esercizio di tali diritti siano conciliabili con le norme sulla concorrenza di cui all'art. 85 in relazione all'art. 3, lett. f), del Trattato CEE, allorché l'esercizio da parte dell'impresa in questione di determinate attività e, a titolo indicativo, il fatto che essa proceda in via esclusiva alla a) trasmissione di messaggi pubblicitari, b) proiezione di film, documentari ed altre opere televisive prodotte nella Comunità, e) scelta discrezionale della distribuzione e trasmissione di messaggi televisivi, film, documentari ed altre opere impedisce, limita o altera la concorrenza a danno dei consumatori comunitari nel settore nel quale opera e nell'intero territorio dello Stato membro, anche se vi sia autorizzato dalla legge.

6)

Qualora lo Stato membro si avvalga dell'impresa incaricata di gestire la televisione, anche per quel che riguarda la sua attività commerciale — specie la pubblicità —, come impresa incaricata di prestare servizi di pubblico interesse economico, se e in qual misura le norme di concorrenza dell'art. 85, in relazione all'art. 3, lett. b), siano incompatibili con l'esecuzione del compito che le è affidato.

7)

Se si possa ritenere che siffatta impresa, alla quale è stato attribuito con legge dello Stato membro il monopolio televisivo nell'intero territorio dello Stato stesso per trasmissioni televisive di ogni genere, detenga una posizione dominante su una parte sostanziale del mercato comune.

8)

In caso affermativo, se e in che misura costituisca abuso di posizione dominante l'imposizione ai consumatori comunitari (in assenza di concorrenza sul mercato) di prezzi di monopolio per le trasmissioni pubblicitarie nonché il trattamento preferenziale delle stesse a discrezione dell'impresa e l'esercizio dell'attività sopra ricordata nella questione n. 5 che porta alla soppressione della concorrenza nel settore nel quale l'impresa opera.

9)

Se e in quale misura oggigiorno la concessione mediante legge ad un unico operatore del monopolio della televisione nell'intero territorio dello Stato membro e del privilegio esclusivo di effettuare trasmissioni televisive di ogni genere sia conciliabile, da un lato, con lo scopo perseguito dal Trattato CEE (preambolo e art. 2) del costante miglioramento delle condizioni di vita dei popoli europei e dei rapido sviluppo del tenore di vita e, dall'altro, con l'art. 10 della Convenzione europea sulla tutela dei diritti dell'uomo del 4 novembre 1950.

10)

Se la libertà di espressione, sancita dall'art. 10 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo 4 novembre 1950, e il summenzionato fine del Trattato CEE, di cui al preambolo e all'art. 2 del Trattato, impongano automaticamente agli Stati membri degli obblighi e quali, indipendentemente dal fatto che siano in vigore norme scritte di diritto comunitario ».

6

Per una più ampia esposizione del contesto normativo e dei fatti relativi alla causa principale, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni scritte depositate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d'udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.

7

Dalla sentenza di rinvio emerge, in sostanza, che il giudice a quo con la prima questione vuol sapere se il diritto comunitario osti all'esistenza di un monopolio della televisione detenuto da una sola società alla quale lo Stato membro ha concesso a tal fine diritti esclusivi. La seconda, la terza e la quarta questione vertono sul punto se le norme relative alla libera circolazione delle merci, in particolare l'art. 9 e gli artt. 30 e 36 del Trattato, ostino all'esistenza di un siffatto monopolio. Siccome dette questioni riguardano un monopolio di servizi, si deve rilevare che esse vertono non solo sulle norme del Trattato in materia di libera circolazione delle merci, ma anche su quelle relative alla libera prestazioni dei servizi e in particolare sull'art. 59 del Trattato.

8

La quinta, sesta, settima e ottava questione vertono sull'interpretazione delle norme di concorrenza applicabili alle imprese. A questo riguardo il giudice nazionale vuol sapere, in primo luogo, se l'art. 3, lett. f), e l'art. 85 del Trattato ostino alla concessione, da parte dello Stato, di diritti esclusivi nel settore della televisione. In secondo luogo, il giudice nazionale si chiede se un'impresa che gode di un diritto esclusivo in materia di televisione su tutto il territorio di uno Stato membro detenga in conseguenza di tale fatto una posizione dominante su una parte sostanziale del mercato ai sensi dell'art. 86 del Trattato e se taluni comportamenti costituiscano abuso di detta posizione dominante. In terzo luogo, il giudice nazionale vuol sapere se l'applicazione delle norme di concorrenza osti allo svolgimento della missione specifica assegnata ad una siffatta impresa.

9

La nona e la decima questione vertono sull'esame di una situazione di monopolio nel settore della televisione con riferimento all'art. 2 del Trattato e all'art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Sul monopolio della televisione

10

Si deve ricordare che, nella sentenza 30 aprile 1974, Sacchi, punto 14 della motivazione (causa 155/73, Race. 409), la Corte ha dichiarato che ai sensi del Trattato nulla osta a che gli Stati membri, per considerazioni d'interesse pubblico di carattere extraeconomico, sottraggano le trasmissioni radiotelevisive al gioco della concorrenza, attribuendo il diritto esclusivo di effettuare tali trasmissioni ad uno o più enti determinati.

11

Tuttavia, dall'art. 90, nn. 1 e 2, del Trattato emerge che il modo con il quale tale monopolio è organizzato o esercitato può ledere le norme del Trattato, specie quelle sulla libera circolazione delle merci, sulla libera prestazione dei servizi e le norme di concorrenza.

12

Si deve pertanto risolvere la questione sollevata dal giudice nazionale nel senso che il diritto comunitario non osta all'attribuzione di un monopolio della televisione per considerazioni d'interesse pubblico, di carattere extraeconomico. Tuttavia, le modalità di organizzazione e l'esercizio di un siffatto monopolio non debbono ledere le disposizioni del Trattato in materia di libera circolazione delle merci e dei servizi, come pure le norme di concorrenza.

Sulla libera circolazione delle merci

13

In via preliminare, si deve osservare che dalla citata sentenza 30 aprile 1974, Sacchi, emerge che le trasmissioni di messaggi televisivi sono soggette alle norme del Trattato sulla prestazione di servizi e che un monopolio in materia di televisione, essendo un monopolio di prestazione di servizi, non è, in quanto tale, in contrasto con il principio della libera circolazione delle merci.

14

Tuttavia, dalla stessa sentenza emerge che gli scambi aventi ad oggetto materiali di ogni genere, riproduzioni sonore, film, strumenti ed altri prodotti usati per la diffusione dei messaggi televisivi sono soggetti alle norme sulla libera circolazione delle merci.

15

A questo riguardo, si deve precisare che la concessione ad una sola impresa di diritti esclusivi in materia di trasmissione di messaggi televisivi e l'attribuzione a tal fine del potere esclusivo di importare, di noleggiare o di distribuire materiali e prodotti necessari per la loro diffusione non costituisce, in quanto tale, una misura di effetto equivalente ad un restrizione quantitativa ai sensi dell'art. 30 del Trattato.

16

Sarebbe altrimenti se ne derivasse, direttamente o indirettamente, una discriminazione tra prodotti nazionali e prodotti importati a danno di questi ultimi. Spetta al giudice nazionale, l'unico competente a conoscere i fatti, valutare se tale sia il caso che ricorre nella specie.

17

Per quanto riguarda l'art. 9 del Trattato, è sufficiente constatare che questo articolo contiene un divieto, tra gli Stati membri, di imporre dazi doganali all'importazione ed all'esportazione e qualsiasi tassa di effetto equivalente. Dato che dagli atti non emerge alcuna indicazione dalla quale risulti che la normativa considerata comporta la riscossione di un'imposta all'importazione o all'esportazione, l'art. 9 non pare conferente ai fini della valutazione del monopolio considerato con riferimento alle norme relative alla libera circolazione delle merci.

18

Pertanto, si deve decidere dichiarando che gli articoli del Trattato sulla libera circolazione delle merci non ostano alla concessione ad una sola impresa di diritti esclusivi nel settore delle emissioni di messaggi televisivi e all'attribuzione a tal fine del potere esclusivo di importare, noleggiare o distribuire materiali e prodotti necessari per la diffusione, purché non ne consegua una discriminazione tra prodotti nazionali e prodotti importati a danno di questi ultimi.

Sulla libera prestazione dei servizi

19

In virtù dell'art. 59 del Trattato, le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all'interno della Comunità dovevano essere soppresse allo scadere del periodo transitorio nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in un paese della Comunità che non sia quello del destinatario della prestazione. Le norme imperative contenute in questa disposizione implicano, in particolare, l'eliminazione di qualsiasi discriminazione nei confronti di un prestatore stabilito in uno Stato membro che non sia quello del destinatario della prestazione.

20

Orbene, come indicato al punto 12 della presente sentenza, per quanto l'esistenza di un monopolio di prestazioni di servizi non sia, in quanto tale, incompatibile con il diritto comunitario non può escludersi la possibilità che il monopolio sia organizzato in un modo tale da violare le norme relative alla libera prestazione dei servizi. Tale è, in particolare, il caso che ricorre quando il monopolio arriva a porre in essere una discriminazione tra le trasmissioni televisive nazionali e quelle provenienti dagli altri Stati membri, a danno di queste ultime.

21

Per quanto riguarda il monopolio dedotto in lite nella causa principale, dal testo dell'art. 2, n. 2, della legge n. 1730/1987, come pure dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato ellenico, emerge che il privilegio esclusivo della ERT comprende sia il diritto di diffondere emissioni proprie (in prosieguo : la « diffusione ») sia il diritto di captare e di ritrasmettere emissioni provenienti da altri Stati membri (in prosieguo: la « ritrasmissione »).

22

Come osservato dalla Commissione, il cumulo del monopolio di diffusione e di ritrasmissione in una stessa impresa conferisce a questa la possibilità di trasmettere i propri programmi e, allo stesso tempo, di limitare la ritrasmissione dei programmi di altri Stati membri. Questa possibilità, in assenza di una qualsiasi garanzia per la ritrasmissione dei programmi di altri Stati membri, può indurre l'impresa a favorire i propri programmi a danno dei programmi stranieri. In un sistema siffatto, rischia, pertanto, di essere seriamente compromessa la parità delle opportunità tra la diffusione dei propri programmi e la ritrasmissione dei programmi di altri Stati membri.

23

La questione se il cumulo del diritto esclusivo di diffusione e del diritto di ritrasmissione si risolva effettivamente in una discriminazione a danno di emissioni provenienti da altri Stati membri rientra nella valutazione dei fatti per i quali solo il giudice nazionale è competente.

24

Si deve poi sottolineare che le norme sulla libera prestazione di servizi ostano ad una normativa nazionale che produce siffatti effetti discriminatori, a meno che tale normativa non rientri nella deroga di cui all'art. 56 del Trattato alla quale l'art. 66 fa rinvio. Dall'art. 56, il quale deve essere interpretato in modo restrittivo, emerge che norme discriminatorie possono essere giustificate da motivi d'ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica.

25

Orbene, dalle osservazioni formulate dinanzi alla Corte emerge che la normativa considerata aveva come unico obiettivo quello di evitare perturbazioni dovute al ristretto numero di canali disponibili. Un siffatto obiettivo non può tuttavia costituire una giustificazione di questa normativa ai sensi dell'art. 56 del Trattato, dal momento che l'impresa considerata utilizza solo un numero ristretto di canali disponibili.

26

Pertanto la questione sollevata dal giudice nazionale deve essere risolta nel senso che l'art. 59 del Trattato osta ad una normativa nazionale che crei un monopolio dei diritti esclusivi di diffusione di emissioni proprie e di ritrasmissione di emissioni provenienti da altri Stati membri, qualora un siffatto monopolio comporti effetti discriminatori a danno delle emissioni provenienti da altri Stati membri, a meno che detta normativa non sia giustificata da uno dei motivi indicati nell'art. 56, al quale l'art. 66 del Trattato fa rinvio.

Sulle norme di concorrenza

27

Prima di tutto va ricordato che l'art. 3, lett. f), del Trattato enuncia soltanto un obiettivo della Comunità precisato in numerose disposizioni del Trattato sulle norme di concorrenza tra cui, in particolare, gli artt. 85, 86 e 90.

28

Per quanto riguarda il comportamento autonomo di un'impresa, questo dev'essere valutato con riferimento alle disposizioni del Trattato valide per le imprese, quali, in particolare, gli artt. 85, 86 e 90, n. 2.

29

A proposito dell'art. 85 è sufficiente osservare che, secondo la sua stessa formulazione, esso trova applicazione agli accordi « tra imprese ». Orbene, nella sentenza di rinvio non è contenuta alcuna indicazione circa l'esistenza di un qualsiasi accordo fra imprese. Questa disposizione, pertanto, non deve essere interpretata.

30

L'art. 86 del Trattato dichiara incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo di una posizione dominante su detto mercato o su una parte sostanziale di esso.

31

A questo proposito si deve ricordare che un'impresa che beneficia di un monopolio di legge può essere considerata occupare una posizione dominante ai sensi dell'art. 86 del Trattato (v. sentenza 3 ottobre 1985, CBEM, punto 16 della motivazione, causa 311/84, Race. pag. 3261), e che il territorio di uno Stato membro al quale questo monopolio si estende può costituire una parte sostanziale del mercato comune (v. sentenza 9 novembre 1983, Michelin, punto 28 della motivazione, causa 322/81, Racc. 3461).

32

Se l'art. 86 del Trattato non vieta un monopolio in quanto tale, esso però osta al suo sfruttamento abusivo. A tal fine l'art. 86 elenca, a mo' d'esempio, un certo numero di pratiche abusive.

33

A questo proposito occorre precisare che, secondo l'art. 90, n. 2, del Trattato, le imprese incaricate di un servizio d'interesse economico generale sono soggette alle norme di concorrenza finché non sia dimostrato che l'applicazione di queste norme osti all'adempimento della specifica missione loro affidata (v., in particolare, la citata sentenza 30 aprile 1974, Sacchi, punto 15 della motivazione).

34

Spetta pertanto al giudice nazionale valutare la compatibilità delle pratiche di una siffatta impresa con l'art. 86 e verificare se dette pratiche, qualora fossero in contrasto con detta disposizione, possano essere giustificate dalle esigenze derivanti dall'adempimento della specifica missione eventualmente affidata all'impresa.

35

Per quanto riguarda le misure di Stato, e più precisamente la concessione di diritti esclusivi, si deve sottolineare che se gli artt. 85 e 86 si rivolgono innegabilmente alle imprese, è altrettanto vero che il Trattato obbliga gli Stati membri ad astenersi dall'emanare o dal mantenere in vigore provvedimenti che possono rendere praticamente inefficaci tali norme (v. sentenza 16 novembre 1977, INNO, punti 31 e 32 della motivazione, causa 13/77, Race. pag. 2115).

36

Ed è in questa prospettiva che l'art. 90, n. 1, vieta agli Stati membri di emanare o mantenere in vigore, nei confronti delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, provvedimenti in contrasto con le norme del Trattato.

37

Si deve a questo proposito constatare che l'art. 90, n. 1, del Trattato osta alla concessione, da parte di uno Stato membro, di un diritto esclusivo di ritrasmissione di emissioni televisive ad un'impresa avente un diritto esclusivo di diffusione di emissioni, qualora questi diritti siano idonei a creare una situazione nella quale detta impresa è indotta a violare l'art. 86 del Trattato con una politica delle emissioni discriminatoria in favore dei propri programmi.

38

La questione sollevata dal giudice a quo deve pertanto essere risolta nel senso che l'art. 90, n. 1, del Trattato osta alla concessione di un diritto esclusivo di diffusione e di un diritto esclusivo di ritrasmissione di emissioni televisive ad una sola impresa, qualora questi diritti siano idonei a creare una situazione nella quale detta impresa è indotta a violare l'art. 86 con una politica di emissione discriminatoria in favore dei suoi propri programmi, salvo che l'applicazione dell'art. 86 sia di impedimento alla missione particolare ad essa affidata.

Sull'art. 2 del Trattato

39

Secondo la costante giurisprudenza della Corte (v. in particolare sentenza 24 gennaio 1991, Alsthom, causa C-339/89, Race. pag. I-107), l'art. 2 del Trattato, menzionato nella nona e decima questione pregiudiziale, descrive la missione della Comunità economica europea. Gli obiettivi enunciati da questa disposizione riguardano l'esistenza e il funzionamento della Comunità la cui realizzazione deve essere il risultato dell'instaurazione del mercato comune e del graduale ravvicinamento delle politiche economiche degli Stati membri.

40

La questione sollevata dal giudice nazionale deve essere pertanto risolta nel senso che l'art. 2 non può fornire criteri per valutare la conformità del monopolio televisivo nazionale con il diritto comunitario.

Sull'art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo

41

Per quanto riguarda l'art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, menzionato nella nona e decima questione, si deve ricordare, in via preliminare, che secondo la costante giurisprudenza i diritti fondamentali fanno parte integrante dei principi generali del diritto, dei quali la Corte garantisce l'osservanza. A tal fine la Corte si ispira alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e alle indicazioni fornite dai trattati internazionali relativi alla tutela dei diritti dell'uomo a cui gli Stati membri hanno cooperato ed aderito (v., in particolare, sentenza 14 maggio 1974, Nold, punto 13 della motivazione, causa 4/73, Race. pag. 491). La Convenzione europea dei diritti dell'uomo riveste, a questo proposito, un particolare significato (v., in particolare, sentenza 15 maggio 1986, Johnston, punto 18 della motivazione, causa 222/84, Race. pag. 1651). Ne consegue che, come affermato dalla Corte nella sentenza 13 luglio 1989, Wachauf, punto 19 della motivazione (causa 5/88, Race. 2609), nella Comunità non possono essere consentite misure incompatibili con il rispetto dei diritti dell'uomo in tal modo riconosciuti e garantiti.

42

In base alla sua giurisprudenza (v. sentenze 11 luglio 1985, Cinéthèque, punto 26 della motivazione, cause riunite 60/84 e 61/84, Race. pag. 2605, e 30 settembre 1987, Demirel, punto 28 della motivazione, causa 12/86, Racc. pag. 3719), la Corte non può sindacare la compatibilità con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo di una normativa nazionale che non rientra nell'ambito del diritto comunitario. Per contro, allorché una siffatta normativa rientra nel settore di applicazione del diritto comunitario, la Corte, adita in via pregiudiziale, deve fornire tutti gli elementi d'interpretazione necessari alla valutazione, da parte del giudice nazionale, della conformità di detta normativa con i diritti fondamentali di cui la Corte garantisce il rispetto, tali quali risultano, in particolare, dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

43

In particolare, quando uno Stato membro invoca il combinato disposto degli artt. 56 e 66 per giustificare una normativa idonea a frapporre ostacolo all'esercizio della libera prestazione dei servizi, questa giustificazione, prevista dal diritto comunitario, deve essere interpretata alla luce dei principi generali del diritto e, in particolare, dei diritti fondamentali. In tal modo, la normativa nazionale considerata potrà fruire delle eccezioni previste dal combinato disposto degli artt. 56 e 66 solo se è conforme ai diritti fondamentali di cui la Corte garantisce il rispetto.

44

Ne consegue che, in un siffatto caso, è compito del giudice nazionale e, eventualmente, della Corte valutare l'applicazione di dette disposizioni, con riguardo a tutte le norme di diritto comunitario, ivi compresa la libertà di espressione, sancita dall'art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in quanto principio generale del diritto di cui la Corte garantisce il rispetto.

45

Si deve pertanto risolvere la questione sollevata dal giudice nazionale nel senso che le limitazioni apportate al potere degli Stati membri di applicare le disposizioni di cui agli artt. 56 e 66 del Trattato per motivi d'ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica devono essere valutate alla luce del principio generale della libertà di espressione, sancito dall'art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Sulle spese

46

Le spese sostenute dal governo francese e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

 

Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Monomeles Protodikeio di Salonicco con sentenza 11 aprile 1989, dichiara:

 

1)

Il diritto comunitario non osta all'attribuzione di un monopolio della televisione per considerazioni di interesse pubblico, di carattere extraeconomico. Tuttavia, le modalità di organizzazione e l'esercizio di un siffatto monopolio non debbono ledere le disposizioni del Trattato in materia di libera circolazione delle merci e dei servizi, come pure le norme di concorrenza.

 

2)

Gli articoli del Trattato CEE sulla Ubera circolazione delle merci non ostano alla concessione ad una sola impresa di diritti esclusivi nel settore delle emissioni di messaggi televisivi e all'attribuzione a tal fine del potere esclusivo di importare, noleggiare o distribuire materiali e prodotti necessari per la diffusione, purché non ne derivi una discriminazione tra prodotti nazionali e prodotti importati a danno di questi ultimi.

 

3)

L'art. 59 del Trattato osta ad una normativa nazionale che crei un monopolio di diritti esclusivi di difusione di emissioni proprie e di ritrasmissione di emissioni provenienti da altri Stati membri, qualora un siffatto monopolio comporti effetti discriminatori a danno delle emissioni provenienti da altri Stati membri, a meno che detta normativa non sia giustificata da uno dei motivi indicati nell'art. 56, al quale l'art. 66 del Trattato fa rinvio.

 

4)

L'art. 90, n. 1, del Trattato osta alla concessione di un diritto esclusivo di diffusione e di un diritto esclusivo di ritrasmissione di emissioni televisive a una sola impresa, qualora questi diritti siano idonei a creare una situazione nella quale detta impresa è indotta a violare l'art. 86 con una politica di emissioni discriminatoria in favore dei propri programmi salvoché l'applicazione dell'art. 86 sia di impedimento alla missione particolare ad essa affidata.

 

5)

L'art. 2 del Trattato CEE non può fornire criteri per valutare la conformità di un monopolio televisivo nazionale con il diritto comunitario.

 

6)

Le limitazioni apportate al potere degli Stati membri di applicare le disposizioni di cui agli artt. 56 e 66 del Trattato per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica debbono essere valutate alla luce del principio generale della libertà di espressione, sancito dall'art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

 

Due

O'Higgins

Rodríguez Iglesias

Diez de Velasco

Slynn

Kakouris

Joliét

Schockweiler

Kapteyn

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 18 giugno 1991.

Il cancelliere

J.-G. Giraud

Il presidente

O. Due


( *1 ) Língua processuale: il greco.

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