EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52015DC0043

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO Trentaduesima relazione annuale della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulle attività antidumping, antisovvenzioni e di salvaguardia dell'Unione europea (2013)

/* COM/2015/043 final */

52015DC0043

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO Trentaduesima relazione annuale della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulle attività antidumping, antisovvenzioni e di salvaguardia dell'Unione europea (2013) /* COM/2015/043 final */


RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO

Trentaduesima relazione annuale della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulle attività antidumping, antisovvenzioni e di salvaguardia dell'Unione europea (2013)

Introduzione

La presente relazione descrive le attività antidumping, antisovvenzioni e di salvaguardia svolte dall'Unione europea nel corso del 2013.

Si tratta di una relazione di sintesi che riepiloga i principali eventi del 2013 e che, come negli anni precedenti, è integrata da un più dettagliato documento di lavoro dei servizi della Commissione, corredato di allegati particolareggiati. Allo scopo di agevolare il riferimento alle più ampie informazioni contenute nel documento di lavoro, la struttura generale della presente relazione è identica a quella di tale documento e identici sono anche i titoli delle loro varie sezioni.

Sia la presente relazione sia il testo integrale del documento di lavoro sono accessibili al pubblico al seguente indirizzo:    http://ec.europa.eu/trade/issues/respectrules/anti_dumping/legis/index_en.htm.

1.           Sintesi della legislazione

Le inchieste antidumping, antisovvenzioni e in vista dell'istituzione di misure di salvaguardia sono svolte in applicazione di regolamenti di base del Consiglio. Una sintesi della legislazione vigente è fornita nel documento di lavoro. In appresso i testi di riferimento in materia di antidumping e di antisovvenzioni sono denominati "il regolamento/i regolamenti di base".

2.           Concetti di base

Nella sezione 2 del documento di lavoro sono illustrate la terminologia e le procedure utilizzate nelle inchieste relative agli strumenti di difesa commerciale.

3.           Ammodernamento degli strumenti di difesa commerciale

Nel 2013, con l'adozione da parte della Commissione nel mese di aprile di una proposta legislativa, di una comunicazione e di un progetto di orientamenti su quattro temi, il progetto di ammodernamento in corso di attuazione ha compiuto un grande passo avanti.

L'esercizio volto a rendere più moderni gli strumenti di difesa commerciale (Trade Defence Instruments - TDI) è stato avviato nell'ottobre del 2011. È stata riconosciuta infatti la necessità di adeguare i TDI alle esigenze attuali in considerazione del fatto che il contesto commerciale mondiale è stato caratterizzato da forti cambiamenti nell'ultimo decennio, mentre il sistema di difesa commerciale dell'UE è rimasto in gran parte inalterato nei quasi vent'anni trascorsi dal termine dell'Uruguay Round.

L'obiettivo del progetto di ammodernamento in corso è migliorare l'attuale sistema di difesa commerciale dell'UE a beneficio di tutte le parti interessate. La priorità consiste nel trovare soluzioni concrete ai problemi reali che i produttori, gli importatori, gli operatori commerciali, ecc. dell'Unione si trovano ad affrontare nell'utilizzare tali strumenti. L'obiettivo perseguito è quello di rendere più efficiente il sistema e più efficaci le misure, senza tuttavia modificare i principi di base e senza alterare l'equilibrio del sistema.

Dopo la sua adozione da parte della Commissione nell'aprile del 2013, la proposta legislativa è stata trasmessa al Consiglio e al Parlamento e sta seguendo la procedura legislativa ordinaria.

 4.        Status di economia di mercato a livello nazionale

Ai fini delle inchieste antidumping un paese può essere considerato un'economia di mercato se soddisfa cinque criteri che sono specificati in dettaglio nel documento di lavoro allegato alla presente relazione.

Sei paesi hanno presentato richiesta di riconoscimento dello status di economia di mercato a livello nazionale: Cina, Vietnam, Armenia, Kazakhstan, Mongolia e Bielorussia. Nel 2013 la Mongolia e il Vietnam hanno fornito informazioni supplementari a sostegno delle loro richieste, consentendo così ai servizi della Commissione di continuare ad aggiornare la valutazione di tali economie. Una relazione di valutazione aggiornata è stata trasmessa alle autorità vietnamite nel 2013. La relazione, basata sui risultati di una riunione del gruppo di lavoro del novembre 2012 e sulle informazioni successivamente ricevute, è stata finalizzata nel maggio 2013. La relazione ha confermato una valutazione precedente secondo cui il criterio n. 1 è soddisfatto, mentre i progressi sui rimanenti quattro criteri, seppure significativi, sono ancora insufficienti per ottenere la concessione dello status di economia di mercato. Ulteriori informazioni aggiornate sono state fornite dalle autorità del Vietnam all'inizio del 2014.

Le consultazioni con le autorità della Mongolia sono continuate nel 2013, consentendo ai servizi della Commissione di preparare una valutazione aggiornata (che ha riconosciuto soddisfatto un criterio), trasmessa alle autorità mongole all'inizio del 2014.

Per quanto riguarda la Cina, nel 2013 non si sono tenute consultazioni sullo status di economia di mercato. La Commissione resta intenzionata a discutere sugli ulteriori progressi compiuti dalla Cina in vista del riconoscimento dello status di economia di mercato e si augura che le autorità cinesi continuino a adoperarsi in tal senso e forniscano le informazioni necessarie per consentire l'analisi dei progressi da parte della Commissione.

Nel 2010 erano stati trasmessi alle autorità dell'Armenia e del Kazakhstan quesiti sui progressi compiuti dai rispettivi paesi in vista del riconoscimento dello status di economia di mercato. Alla fine del 2013 nessuno dei due paesi aveva ancora trasmesso nuove informazioni alla Commissione, ma nel corso del primo semestre del 2014 entrambi i paesi hanno comunicato informazioni utili ai fini dell'aggiornamento delle loro valutazioni in vista del riconoscimento dello status di economia di mercato. Per quanto riguarda la Bielorussia ogni attività in merito al dossier di tale paese è sospesa dal 2010 a causa della sua situazione politica interna.

5.           Attività di informazione e comunicazione/Contatti bilaterali

5.1.        Piccole e medie imprese (PMI)

Le PMI, a causa delle loro ridotte dimensioni, della limitatezza delle risorse di cui dispongono e della loro frammentazione, possono incontrare difficoltà a partecipare alle inchieste in materia di difesa commerciale. Per aiutare le PMI a districarsi nella complessità delle inchieste è stato istituito un apposito sportello di assistenza. Nel 2013 a tale sportello sono pervenute numerose richieste di informazioni, che hanno ricevuto tutte immediatamente risposta. Le richieste, che spaziavano dalla richiesta di informazioni su casi specifici a domande su questioni più generali di difesa commerciale, hanno riguardato gli aspetti sia procedurali sia sostanziali dei procedimenti. Il sito web sui TDI mette in evidenza in modo specifico il ruolo delle PMI in tali procedimenti e fornisce assistenza e consigli pratici.

5.2.        Contatti bilaterali/attività di informazione – Industria e paesi terzi

Una parte importante delle attività dei servizi competenti per la difesa commerciale consiste nell'illustrare la legislazione e la prassi dell'UE in tale settore.

Nel corso del 2013 si sono intrattenuti contatti bilaterali con vari paesi terzi al fine di discutere diversi aspetti relativi alla difesa commerciale. Tra questi paesi figurano Cina, Corea, Marocco, Messico, Filippine, Thailandia, Vietnam e Malaysia.

Nello stesso anno si sono tenute anche numerose riunioni con importanti imprese e associazioni di parti interessate europee, tra cui Business Europe e EuroCommerce. Il progetto di ammodernamento in corso è stato un tema ampiamente dibattuto in occasione di tali riunioni.

6.           Consigliere-auditore

Il ruolo principale del consigliere-auditore consiste nel tutelare i diritti di difesa delle parti interessate e contribuire in tal modo a garantire che le norme siano applicate in modo obiettivo e trasparente nei procedimenti in materia commerciale.

Alcuni principi di base dei diritti di difesa sono sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, mentre norme più specifiche riguardo alle parti che intervengono nei procedimenti in materia commerciale sono contenute nei regolamenti di base relativi ai diversi tipi di strumenti di difesa commerciale, come i regolamenti in tema di antidumping, di dazi compensativi e di misure di salvaguardia, o nel regolamento sugli ostacoli agli scambi.

Dal febbraio 2012 il ruolo e le competenze del consigliere-auditore della DG Commercio sono definiti in un mandato formale in virtù della decisione del presidente della Commissione europea relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore in taluni procedimenti in materia commerciale. Ciò rafforza l'impegno della Commissione a garantire il rispetto delle procedure nei procedimenti in materia commerciale e a migliorare l'imparzialità del consigliere-auditore. Pur facendo capo, sotto il profilo amministrativo, al commissario responsabile per la politica commerciale, il consigliere-auditore è indipendente nell'espletamento delle sue mansioni e non riceve istruzioni sul modo di assolvere i suoi compiti.

Nel 2013 il consigliere-auditore ha ricevuto 159 richieste di intervento riguardanti 30 procedimenti relativi agli strumenti di difesa commerciale. In totale si sono tenute 42 audizioni con 188 parti interessate; di queste audizioni, sette hanno visto la partecipazione di 151 parti interessate con interessi simili e una la partecipazione di tre parti interessate con interessi confliggenti.

 

Gli interventi in questione, richiesti da produttori esportatori di paesi terzi, dall'industria dell'Unione, da utilizzatori e importatori o dalle loro associazioni, erano perlopiù incentrati sui diritti procedurali, ma in alcuni casi hanno avuto un'incidenza anche sull'esito sostanziale del procedimento o hanno contribuito a modificare le politiche.

Le principali questioni trattate dal consigliere-auditore nel 2013 possono essere raggruppate in tre categorie: i) diritto a essere informati, ii) diritto di accesso a fascicoli e iii) disaccordo su decisioni, risultati e conclusioni.

7.           Riepilogo delle inchieste e delle misure antidumping, antisovvenzioni e di salvaguardia

7.1.        Aspetti generali

Alla fine del 2013 erano in vigore nell'UE 86 misure antidumping e 12 misure antisovvenzioni.

Nel 2013 le misure antidumping o antisovvenzioni hanno riguardato lo 0,29 % del totale delle importazioni nell'UE.

Per informazioni più dettagliate sulle questioni trattate in appresso si rinvia al documento di lavoro allegato alla presente relazione. Accanto al titolo di ciascuna sezione è riportato il riferimento ai corrispondenti allegati del documento di lavoro.

7.2.        Nuove inchieste (cfr. allegati A-E e allegato N)

Nel corso del 2013 sono state aperte 9 nuove inchieste; sono stati istituiti dazi provvisori nell'ambito di 6 procedimenti, 15 inchieste si sono concluse con l'istituzione di dazi definitivi e 11 inchieste sono state chiuse senza l'adozione di misure.

7.3.        Inchieste di riesame

Le inchieste di riesame continuano a costituire una parte rilevante delle attività dei servizi responsabili dei TDI. La tabella 2 del documento di lavoro riporta i relativi dati statistici per gli anni 2009-2013.

7.3.1.     Riesami in previsione della scadenza (cfr. allegato F)

L'articolo 11, paragrafo 2, e l'articolo 18 dei regolamenti di base stabiliscono che le misure scadono dopo cinque anni, salvo che un riesame in previsione della scadenza non dimostri la necessità di mantenerle in vigore nella loro forma originaria. Nel 2013 sei misure sono scadute automaticamente al termine del periodo di cinque anni.

Nel corso del 2013 sono state aperte 17 inchieste di riesame in previsione della scadenza, 5 riesami in previsione della scadenza si sono conclusi con la conferma dei dazi per un periodo di altri 5 anni e 8 siffatti riesami si sono conclusi con la revoca delle misure.

7.3.2.     Riesami intermedi (cfr. allegato G)

L'articolo 11, paragrafo 3, e l'articolo 19 dei regolamenti di base prevedono la possibilità di un riesame delle misure nel corso del periodo della loro validità; tali riesami possono limitarsi ad aspetti attinenti al dumping o alle sovvenzioni oppure al pregiudizio.

Nel 2013 sono stati avviati in totale 10 riesami intermedi. Inoltre tre riesami intermedi si sono conclusi con la conferma o la modifica del dazio, mentre altri 3 si sono conclusi con la revoca delle misure.

7.3.3.     Riesami intermedi "di altro tipo" (cfr. allegato H)

Nel 2013 sono stati avviati quattro riesami "di altro tipo", ossia non contemplati dall'articolo 11, paragrafo 3, o dall'articolo 19 dei regolamenti di base, mentre ne sono stati conclusi altri tre.

7.3.4.     Riesami relativi a nuovi esportatori (cfr. allegato I)

L'articolo 11, paragrafo 4, e l'articolo 20 dei regolamenti di base prevedono, rispettivamente, un riesame "relativo a nuovi esportatori" e un riesame "accelerato" al fine di determinare un margine di dumping individuale o un dazio compensativo individuale per i nuovi esportatori aventi sede nel paese esportatore in questione che non hanno esportato il prodotto durante il periodo dell'inchiesta. Tali esportatori devono dimostrare di essere realmente nuovi esportatori e di avere effettivamente iniziato a esportare verso l'UE dopo il periodo dell'inchiesta. Per questi esportatori può essere calcolato un dazio individuale, che di norma è inferiore al dazio applicato per il paese.

Nel 2013 sono stati avviati due riesami relativi a nuovi esportatori, mentre ne è stato completato uno.

7.3.5.     Inchieste relative a casi di assorbimento del dazio (cfr. allegato J)

Qualora vi siano informazioni sufficienti a dimostrare che, dopo il periodo dell'inchiesta iniziale e anteriormente o successivamente all'istituzione di misure, i prezzi all'esportazione sono diminuiti o che non vi sono state variazioni, se non in misura insufficiente, dei prezzi di rivendita o dei successivi prezzi di vendita nell'UE del prodotto importato, può essere avviato un riesame per assorbimento del dazio, al fine di verificare se la misura abbia avuto un'incidenza sui prezzi summenzionati. Per tenere conto di siffatti prezzi all'esportazione più bassi si può procedere al ricalcolo dei margini di dumping e all'aumento dei dazi. La possibilità di ricorrere a riesami per assorbimento del dazio è contemplata all'articolo 12 e all'articolo 19, paragrafo 3, dei regolamenti di base.

Nel 2013 non è stato avviato né concluso alcun riesame di questo tipo.

7.3.6.     Inchieste antielusione (cfr. allegato K)

L'articolo 13 e l'articolo 23 dei regolamenti di base prevedono la possibilità di una riapertura delle inchieste nel caso vi siano elementi di prova di un'elusione delle misure.

Nel corso del 2013 sono state avviate 3 di queste inchieste; inoltre 12 inchieste antielusione si sono concluse con l'estensione dell'applicazione delle misure e tre si sono concluse senza estensione dell'applicazione delle misure.

7.4.        Inchieste in vista dell'istituzione di misure di salvaguardia (cfr. allegato L)

Nel 2013 non sono state svolte attività di salvaguardia.

8.           Applicazione delle misure antidumping o antisovvenzioni

8.1.        Iniziative adottate per dare seguito alle misure

Le attività svolte per dare seguito alle misure in vigore hanno riguardato quattro principali aspetti: 1) prevenire le frodi, 2) monitorare i flussi commerciali e gli sviluppi del mercato, 3) accrescere l'efficacia utilizzando strumenti adeguati e 4) contrastare le pratiche irregolari. Queste attività hanno permesso ai servizi competenti di garantire proattivamente, in collaborazione con gli Stati membri, l'effettiva applicazione delle misure di difesa commerciale nell'Unione europea.

8.2.        Monitoraggio degli impegni (cfr. allegati M e Q)

Il monitoraggio degli impegni rientra tra le attività di applicazione delle misure, essendo gli impegni una delle forme assunte dalle misure antidumping o antisovvenzioni. La Commissione accetta gli impegni dopo essersi assicurata che questi possono effettivamente eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping o delle sovvenzioni.

All'inizio del 2013 erano in vigore 15 impegni. Nel corso del 2013 si sono verificati i seguenti cambiamenti nel portafoglio di impegni: gli impegni di due società sono stati annullati perché sono state constatate violazioni. Nel caso del procedimento relativo ai pannelli solari sono stati accettati gli impegni di 121 società/gruppi di società. Ciò ha portato a 134 il numero complessivo degli impegni in vigore alla fine del 2013.

9.           Restituzioni

L'articolo 11, paragrafo 8, e l'articolo 21, paragrafo 1, dei regolamenti di base stabiliscono che gli importatori possono chiedere la restituzione dei dazi pagati se dimostrano che il margine di dumping/sovvenzioni è stato eliminato o ridotto a un livello inferiore a quello del dazio in vigore.

Nel 2013 sono state presentate 28 nuove domande di restituzione. Alla fine del 2013 erano in corso 13 inchieste riguardanti 36 domande. Nel 2013 la Commissione ha adottato 25 decisioni: in 5 casi ha concesso la restituzione totale, in 18 casi ha accordato la restituzione parziale e in 2 casi ha respinto le domande di restituzione. Una domanda è stata ritirata.

10.         Controllo giurisdizionale: decisioni della Corte di giustizia/del Tribunale (cfr. allegato S)

Nel 2013 il Tribunale e la Corte di giustizia hanno pronunciato 28 sentenze in ambito antidumping o antisovvenzioni. Quattro delle sentenze della Corte di giustizia riguardavano ricorsi contro le sentenze del Tribunale.

Nel corso del 2013 sono state promosse 33 nuove cause, di cui 23 dinanzi al Tribunale e 10 dinanzi alla Corte di giustizia.

Nell'allegato S del documento di lavoro figura un elenco delle cause in materia di antidumping o di antisovvenzioni ancora pendenti alla fine del 2013 dinanzi al Tribunale e alla Corte di giustizia.

11.         Attività nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC)

11.1.      Risoluzione delle controversie in materia di antidumping, di antisovvenzioni e di misure di salvaguardia

L'OMC prevede una procedura rigorosa per la risoluzione delle controversie tra i membri dell'Organizzazione in merito all'applicazione degli accordi OMC.

Nel corso del 2013, su richiesta dell'Indonesia, è stato istituito un panel dell'OMC in merito alle misure antidumping istituite dall'Unione europea sulle importazioni di alcoli grassi e per quanto riguarda taluni aspetti dell'inchiesta che ha portato all'istituzione di tali misure. Sempre nel 2013 la Cina ha chiesto di tenere consultazioni con l'Unione europea per quanto concerne le procedure di conformità successivamente alla controversia in sede OMC circa le misure antidumping definitive su determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Cina. Nel dicembre 2013 l'Argentina ha chiesto consultazioni con l'Unione europea in merito alle misure antidumping istituite sul biodiesel e sempre nel dicembre 2013 la Russia ha chiesto consultazioni con l'Unione europea per quanto concerne le metodologie di "adeguamento dei costi" utilizzate dall'UE per il calcolo dei margini di dumping in varie inchieste e riesami antidumping riguardanti, tra l'altro, le importazioni dalla Russia.

11.2.      Altre attività dell'OMC

Se nel corso del 2013 il gruppo di negoziazione sulle norme non ha svolto alcuna attività, per contro il gruppo tecnico, che ne costituisce un sottogruppo, si è riunito due volte. In tali riunioni sono state discusse una serie di questioni relative agli aspetti pratici dello svolgimento delle inchieste antidumping.

Parallelamente all'espletamento di queste attività, i servizi della Commissione hanno continuato a partecipare ai lavori dei comitati competenti in materia di antidumping, di sovvenzioni e di misure compensative e di salvaguardia. I comitati si sono riuniti due volte in sessioni ordinarie per esaminare notifiche, compresa la notifica nuova e completa delle sovvenzioni dell'UE del 2013. Inoltre, il gruppo tecnico informale per l'antidumping si è riunito diverse volte nel corso del 2013.

12.         Conclusioni

Il numero di inchieste svolte e concluse nel corso del 2013 è in linea con la media delle attività degli anni precedenti, con alcuni indicatori sopra la media. Rispetto all'anno precedente sono aumentate le attività concernenti le richieste di riesame più che non le attività legate a nuove inchieste. Dipendendo dalle denunce presentate, le inchieste rispecchiano in termini sia di numero sia di tipo (nuove o di riesame) le denunce debitamente documentate pervenute nel corso dell'anno. Come negli anni precedenti, le attività hanno riguardato azioni antidumping e antisovvenzioni, ma non di salvaguardia.

L'esercizio di ammodernamento degli strumenti di difesa commerciale è stato avviato nell'autunno del 2011. Il pacchetto adottato in proposito dalla Commissione nell'aprile 2013 comprendeva una comunicazione della Commissione, una proposta legislativa e un progetto di orientamenti su taluni aspetti delle inchieste. La procedura legislativa ordinaria è in corso in sede di Parlamento europeo e di Consiglio.

I servizi responsabili degli strumenti di difesa commerciale hanno inoltre continuato a svolgere il loro ruolo di informazione mediante l'organizzazione di seminari a beneficio di funzionari di paesi terzi e hanno avuto una serie di contatti bilaterali con l'industria.

Top