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Document 52015DC0043
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT 32nd Annual Report from the Commission to the Council and the European Parliament on the EU's Anti-Dumping, Anti-Subsidy and Safeguard activities (2013)
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO Trentaduesima relazione annuale della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulle attività antidumping, antisovvenzioni e di salvaguardia dell'Unione europea (2013)
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO Trentaduesima relazione annuale della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulle attività antidumping, antisovvenzioni e di salvaguardia dell'Unione europea (2013)
/* COM/2015/043 final */
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO Trentaduesima relazione annuale della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulle attività antidumping, antisovvenzioni e di salvaguardia dell'Unione europea (2013) /* COM/2015/043 final */
RELAZIONE DELLA
COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO Trentaduesima relazione annuale della
Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulle attività
antidumping, antisovvenzioni e di salvaguardia dell'Unione europea (2013) Introduzione La presente relazione descrive le attività
antidumping, antisovvenzioni e di salvaguardia svolte dall'Unione europea nel
corso del 2013. Si tratta di una relazione di sintesi che
riepiloga i principali eventi del 2013 e che, come negli anni precedenti, è integrata
da un più dettagliato documento di lavoro dei servizi della Commissione,
corredato di allegati particolareggiati. Allo scopo di agevolare il riferimento
alle più ampie informazioni contenute nel documento di lavoro, la struttura
generale della presente relazione è identica a quella di tale documento e identici
sono anche i titoli delle loro varie sezioni. Sia la presente relazione sia il testo integrale
del documento di lavoro sono accessibili al pubblico al seguente indirizzo:
http://ec.europa.eu/trade/issues/respectrules/anti_dumping/legis/index_en.htm. 1. Sintesi della legislazione Le inchieste antidumping, antisovvenzioni e in
vista dell'istituzione di misure di salvaguardia sono svolte in applicazione di
regolamenti di base del Consiglio. Una sintesi della legislazione vigente è
fornita nel documento di lavoro. In appresso i testi di riferimento in materia
di antidumping e di antisovvenzioni sono denominati "il regolamento/i
regolamenti di base". 2. Concetti di base Nella sezione 2 del documento di lavoro sono
illustrate la terminologia e le procedure utilizzate nelle inchieste relative
agli strumenti di difesa commerciale. 3. Ammodernamento
degli strumenti di difesa commerciale Nel 2013, con l'adozione da parte della
Commissione nel mese di aprile di una proposta legislativa, di una
comunicazione e di un progetto di orientamenti su quattro temi, il progetto di
ammodernamento in corso di attuazione ha compiuto un grande passo avanti. L'esercizio volto a rendere più moderni gli
strumenti di difesa commerciale (Trade Defence Instruments - TDI) è stato
avviato nell'ottobre del 2011. È stata riconosciuta infatti la necessità di
adeguare i TDI alle esigenze attuali in considerazione del fatto che il
contesto commerciale mondiale è stato caratterizzato da forti cambiamenti
nell'ultimo decennio, mentre il sistema di difesa commerciale dell'UE è rimasto
in gran parte inalterato nei quasi vent'anni trascorsi dal termine dell'Uruguay
Round. L'obiettivo del progetto di ammodernamento in
corso è migliorare l'attuale sistema di difesa commerciale dell'UE a beneficio
di tutte le parti interessate. La priorità consiste nel trovare soluzioni
concrete ai problemi reali che i produttori, gli importatori, gli operatori
commerciali, ecc. dell'Unione si trovano ad affrontare nell'utilizzare tali
strumenti. L'obiettivo perseguito è quello di rendere più efficiente il sistema
e più efficaci le misure, senza tuttavia modificare i principi di base e senza alterare
l'equilibrio del sistema. Dopo la sua adozione da parte della Commissione
nell'aprile del 2013, la proposta legislativa è stata trasmessa al Consiglio e
al Parlamento e sta seguendo la procedura legislativa ordinaria. 4. Status di economia di mercato a livello
nazionale Ai fini delle inchieste antidumping un paese può
essere considerato un'economia di mercato se soddisfa cinque criteri che sono
specificati in dettaglio nel documento di lavoro allegato alla presente relazione.
Sei
paesi hanno presentato richiesta di riconoscimento dello status di economia di
mercato a livello nazionale: Cina, Vietnam, Armenia, Kazakhstan, Mongolia e
Bielorussia. Nel 2013 la Mongolia e il Vietnam hanno fornito informazioni
supplementari a sostegno delle loro richieste, consentendo così ai servizi della
Commissione di continuare ad aggiornare la valutazione di tali economie. Una
relazione di valutazione aggiornata è stata trasmessa alle autorità vietnamite
nel 2013. La relazione, basata sui risultati di una riunione del gruppo di
lavoro del novembre 2012 e sulle informazioni successivamente ricevute, è
stata finalizzata nel maggio 2013. La relazione ha confermato una
valutazione precedente secondo cui il criterio n. 1 è soddisfatto, mentre
i progressi sui rimanenti quattro criteri, seppure significativi, sono ancora
insufficienti per ottenere la concessione dello status di economia di mercato.
Ulteriori informazioni aggiornate sono state fornite dalle autorità del Vietnam
all'inizio del 2014. Le
consultazioni con le autorità della Mongolia sono continuate nel 2013,
consentendo ai servizi della Commissione di preparare una valutazione
aggiornata (che ha riconosciuto soddisfatto un criterio), trasmessa alle
autorità mongole all'inizio del 2014. Per
quanto riguarda la Cina, nel 2013 non si sono tenute consultazioni sullo status
di economia di mercato. La Commissione resta intenzionata a discutere sugli
ulteriori progressi compiuti dalla Cina in vista del riconoscimento dello
status di economia di mercato e si augura che le autorità cinesi continuino a
adoperarsi in tal senso e forniscano le informazioni necessarie per consentire
l'analisi dei progressi da parte della Commissione. Nel
2010 erano stati trasmessi alle autorità dell'Armenia e del Kazakhstan quesiti
sui progressi compiuti dai rispettivi paesi in vista del riconoscimento dello
status di economia di mercato. Alla fine del 2013 nessuno dei due paesi aveva
ancora trasmesso nuove informazioni alla Commissione, ma nel corso del primo
semestre del 2014 entrambi i paesi hanno comunicato informazioni utili ai fini
dell'aggiornamento delle loro valutazioni in vista del riconoscimento dello
status di economia di mercato. Per quanto riguarda la Bielorussia ogni attività
in merito al dossier di tale paese è sospesa dal 2010 a causa della sua
situazione politica interna. 5. Attività di
informazione e comunicazione/Contatti bilaterali 5.1. Piccole
e medie imprese (PMI) Le PMI, a causa delle loro ridotte dimensioni,
della limitatezza delle risorse di cui dispongono e della loro frammentazione,
possono incontrare difficoltà a partecipare alle inchieste in materia di difesa
commerciale. Per aiutare le PMI a districarsi nella complessità delle inchieste
è stato istituito un apposito sportello di assistenza. Nel 2013 a tale
sportello sono pervenute numerose richieste di informazioni, che hanno ricevuto
tutte immediatamente risposta. Le richieste, che spaziavano dalla richiesta di
informazioni su casi specifici a domande su questioni più generali di difesa commerciale,
hanno riguardato gli aspetti sia procedurali sia sostanziali dei procedimenti.
Il sito web sui TDI mette in evidenza in modo specifico il ruolo delle PMI in
tali procedimenti e fornisce assistenza e consigli pratici. 5.2. Contatti bilaterali/attività di informazione –
Industria e paesi terzi Una
parte importante delle attività dei servizi competenti per la difesa
commerciale consiste nell'illustrare la legislazione e la prassi dell'UE in
tale settore. Nel corso del 2013 si sono intrattenuti contatti bilaterali
con vari paesi terzi al fine di discutere diversi aspetti relativi alla difesa
commerciale. Tra questi paesi figurano Cina, Corea, Marocco, Messico,
Filippine, Thailandia, Vietnam e Malaysia. Nello stesso anno si sono tenute anche numerose riunioni
con importanti imprese e associazioni di parti interessate europee, tra cui
Business Europe e EuroCommerce. Il progetto di ammodernamento in corso è stato
un tema ampiamente dibattuto in occasione di tali riunioni. 6. Consigliere-auditore Il ruolo principale del consigliere-auditore consiste nel
tutelare i diritti di difesa delle parti interessate e contribuire in tal modo
a garantire che le norme siano applicate in modo obiettivo e trasparente nei
procedimenti in materia commerciale. Alcuni principi di base dei diritti di difesa sono sanciti
nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, mentre norme più
specifiche riguardo alle parti che intervengono nei procedimenti in materia
commerciale sono contenute nei regolamenti di base relativi ai diversi tipi di
strumenti di difesa commerciale, come i regolamenti in tema di antidumping, di dazi
compensativi e di misure di salvaguardia, o nel regolamento sugli ostacoli agli
scambi. Dal febbraio 2012 il ruolo e le competenze del consigliere-auditore
della DG Commercio sono definiti in un mandato formale in virtù della
decisione del presidente della Commissione europea relativa alla funzione e al
mandato del consigliere-auditore in taluni procedimenti in materia commerciale.
Ciò rafforza l'impegno della Commissione a garantire il rispetto delle
procedure nei procedimenti in materia commerciale e a migliorare l'imparzialità
del consigliere-auditore. Pur facendo capo, sotto il profilo amministrativo, al
commissario responsabile per la politica commerciale, il consigliere-auditore è
indipendente nell'espletamento delle sue mansioni e non riceve istruzioni sul
modo di assolvere i suoi compiti. Nel 2013 il consigliere-auditore ha ricevuto 159 richieste
di intervento riguardanti 30 procedimenti relativi agli strumenti di
difesa commerciale. In totale si sono tenute 42 audizioni con 188 parti
interessate; di queste audizioni, sette hanno visto la partecipazione di 151
parti interessate con interessi simili e una la partecipazione di tre parti
interessate con interessi confliggenti. Gli interventi in questione, richiesti da produttori
esportatori di paesi terzi, dall'industria dell'Unione, da utilizzatori e
importatori o dalle loro associazioni, erano perlopiù incentrati sui diritti
procedurali, ma in alcuni casi hanno avuto un'incidenza anche sull'esito
sostanziale del procedimento o hanno contribuito a modificare le politiche. Le principali questioni trattate dal consigliere-auditore
nel 2013 possono essere raggruppate in tre categorie: i) diritto a essere
informati, ii) diritto di accesso a fascicoli e iii) disaccordo su decisioni,
risultati e conclusioni. 7. Riepilogo delle
inchieste e delle misure antidumping, antisovvenzioni e di salvaguardia 7.1. Aspetti generali Alla fine del 2013 erano in vigore nell'UE 86
misure antidumping e 12 misure antisovvenzioni. Nel 2013 le misure antidumping o antisovvenzioni
hanno riguardato lo 0,29 % del totale delle importazioni nell'UE. Per informazioni più dettagliate sulle questioni
trattate in appresso si rinvia al documento di lavoro allegato alla presente
relazione. Accanto al titolo di ciascuna sezione è riportato il riferimento ai
corrispondenti allegati del documento di lavoro. 7.2. Nuove inchieste (cfr.
allegati A-E e allegato N) Nel corso del 2013 sono state aperte 9 nuove
inchieste; sono stati istituiti dazi provvisori nell'ambito di 6 procedimenti,
15 inchieste si sono concluse con l'istituzione di dazi definitivi e 11
inchieste sono state chiuse senza l'adozione di misure. 7.3. Inchieste di riesame Le inchieste di riesame continuano a costituire
una parte rilevante delle attività dei servizi responsabili dei TDI. La tabella
2 del documento di lavoro riporta i relativi dati statistici per gli anni
2009-2013. 7.3.1. Riesami
in previsione della scadenza (cfr. allegato F) L'articolo 11, paragrafo 2, e l'articolo 18 dei
regolamenti di base stabiliscono che le misure scadono dopo cinque anni, salvo
che un riesame in previsione della scadenza non dimostri la necessità di
mantenerle in vigore nella loro forma originaria. Nel 2013 sei misure sono
scadute automaticamente al termine del periodo di cinque anni. Nel corso del 2013 sono state aperte 17 inchieste
di riesame in previsione della scadenza, 5 riesami in previsione della scadenza
si sono conclusi con la conferma dei dazi per un periodo di altri 5 anni e 8 siffatti
riesami si sono conclusi con la revoca delle misure. 7.3.2. Riesami
intermedi (cfr. allegato G) L'articolo 11, paragrafo 3, e l'articolo 19 dei
regolamenti di base prevedono la possibilità di un riesame delle misure nel
corso del periodo della loro validità; tali riesami possono limitarsi ad
aspetti attinenti al dumping o alle sovvenzioni oppure al pregiudizio. Nel 2013 sono stati avviati in totale 10 riesami
intermedi. Inoltre tre riesami intermedi si sono conclusi con la conferma o la
modifica del dazio, mentre altri 3 si sono conclusi con la revoca delle misure.
7.3.3. Riesami
intermedi "di altro tipo" (cfr. allegato H) Nel 2013 sono stati avviati quattro riesami
"di altro tipo", ossia non contemplati dall'articolo 11, paragrafo 3,
o dall'articolo 19 dei regolamenti di base, mentre ne sono stati conclusi altri
tre. 7.3.4. Riesami
relativi a nuovi esportatori (cfr. allegato I) L'articolo 11, paragrafo 4, e l'articolo 20 dei
regolamenti di base prevedono, rispettivamente, un riesame "relativo a
nuovi esportatori" e un riesame "accelerato" al fine di
determinare un margine di dumping individuale o un dazio compensativo
individuale per i nuovi esportatori aventi sede nel paese esportatore in questione
che non hanno esportato il prodotto durante il periodo dell'inchiesta. Tali
esportatori devono dimostrare di essere realmente nuovi esportatori e di avere
effettivamente iniziato a esportare verso l'UE dopo il periodo dell'inchiesta.
Per questi esportatori può essere calcolato un dazio individuale, che di norma
è inferiore al dazio applicato per il paese. Nel 2013 sono stati avviati due riesami relativi a
nuovi esportatori, mentre ne è stato completato uno. 7.3.5. Inchieste
relative a casi di assorbimento del dazio (cfr.
allegato J) Qualora vi siano informazioni sufficienti a
dimostrare che, dopo il periodo dell'inchiesta iniziale e anteriormente o
successivamente all'istituzione di misure, i prezzi all'esportazione sono
diminuiti o che non vi sono state variazioni, se non in misura insufficiente,
dei prezzi di rivendita o dei successivi prezzi di vendita nell'UE del prodotto
importato, può essere avviato un riesame per assorbimento del dazio, al fine di
verificare se la misura abbia avuto un'incidenza sui prezzi summenzionati. Per
tenere conto di siffatti prezzi all'esportazione più bassi si può procedere al ricalcolo
dei margini di dumping e all'aumento dei dazi. La possibilità di ricorrere a
riesami per assorbimento del dazio è contemplata all'articolo 12 e all'articolo
19, paragrafo 3, dei regolamenti di base. Nel 2013 non è stato
avviato né concluso alcun riesame di questo tipo. 7.3.6. Inchieste
antielusione (cfr. allegato K) L'articolo 13 e l'articolo 23 dei regolamenti di
base prevedono la possibilità di una riapertura delle inchieste nel caso vi
siano elementi di prova di un'elusione delle misure. Nel corso del 2013 sono state avviate 3 di queste
inchieste; inoltre 12 inchieste antielusione si sono concluse con l'estensione
dell'applicazione delle misure e tre si sono concluse senza estensione
dell'applicazione delle misure. 7.4. Inchieste in vista dell'istituzione di misure di salvaguardia (cfr. allegato L) Nel 2013 non sono state svolte attività di
salvaguardia. 8. Applicazione
delle misure antidumping o antisovvenzioni 8.1. Iniziative
adottate per dare seguito alle misure Le attività svolte per
dare seguito alle misure in vigore hanno riguardato quattro principali aspetti:
1) prevenire le frodi, 2) monitorare i flussi commerciali e gli sviluppi del
mercato, 3) accrescere l'efficacia utilizzando strumenti adeguati e
4) contrastare le pratiche irregolari. Queste attività hanno permesso ai
servizi competenti di garantire proattivamente, in collaborazione con gli Stati
membri, l'effettiva applicazione delle misure di difesa commerciale nell'Unione
europea. 8.2. Monitoraggio degli impegni (cfr. allegati M e Q) Il monitoraggio degli impegni rientra tra le attività di applicazione
delle misure, essendo gli impegni una delle forme assunte dalle misure antidumping
o antisovvenzioni. La Commissione accetta gli impegni dopo essersi assicurata
che questi possono effettivamente eliminare gli effetti pregiudizievoli del
dumping o delle sovvenzioni. All'inizio del 2013 erano in vigore 15 impegni.
Nel corso del 2013 si sono verificati i seguenti cambiamenti nel portafoglio di
impegni: gli impegni di due società sono stati annullati perché sono state
constatate violazioni. Nel caso del procedimento relativo ai pannelli solari
sono stati accettati gli impegni di 121 società/gruppi di società. Ciò ha
portato a 134 il numero complessivo degli impegni in vigore alla fine del 2013. 9. Restituzioni L'articolo 11, paragrafo 8, e l'articolo 21, paragrafo 1, dei
regolamenti di base stabiliscono che gli importatori possono chiedere la
restituzione dei dazi pagati se dimostrano che il margine di
dumping/sovvenzioni è stato eliminato o ridotto a un livello inferiore a quello
del dazio in vigore. Nel 2013 sono state presentate 28 nuove
domande di restituzione. Alla fine del 2013 erano in corso 13 inchieste
riguardanti 36 domande. Nel 2013 la Commissione ha adottato 25 decisioni: in 5
casi ha concesso la restituzione totale, in 18 casi ha accordato la
restituzione parziale e in 2 casi ha respinto le domande di restituzione. Una domanda
è stata ritirata. 10. Controllo
giurisdizionale: decisioni della Corte di giustizia/del Tribunale (cfr. allegato S) Nel 2013 il Tribunale
e la Corte di giustizia hanno pronunciato 28 sentenze in ambito antidumping o
antisovvenzioni. Quattro delle sentenze della Corte di giustizia riguardavano
ricorsi contro le sentenze del Tribunale. Nel corso del 2013 sono state promosse 33 nuove
cause, di cui 23 dinanzi al Tribunale e 10 dinanzi alla Corte di giustizia. Nell'allegato S del documento di lavoro figura un elenco delle cause in
materia di antidumping o di antisovvenzioni ancora pendenti alla fine del 2013
dinanzi al Tribunale e alla Corte di giustizia. 11. Attività nel quadro
dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) 11.1. Risoluzione delle controversie in materia di antidumping, di
antisovvenzioni e di misure di salvaguardia L'OMC prevede una procedura rigorosa per la risoluzione delle
controversie tra i membri dell'Organizzazione in merito all'applicazione degli
accordi OMC. Nel corso del 2013, su richiesta dell'Indonesia, è
stato istituito un panel dell'OMC in merito alle misure antidumping istituite
dall'Unione europea sulle importazioni di alcoli grassi e per quanto riguarda
taluni aspetti dell'inchiesta che ha portato all'istituzione di tali misure.
Sempre nel 2013 la Cina ha chiesto di tenere consultazioni con l'Unione europea
per quanto concerne le procedure di conformità successivamente alla
controversia in sede OMC circa le misure antidumping definitive su determinati
elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Cina. Nel dicembre
2013 l'Argentina ha chiesto consultazioni con l'Unione europea in merito alle
misure antidumping istituite sul biodiesel e sempre nel dicembre 2013 la Russia
ha chiesto consultazioni con l'Unione europea per quanto concerne le
metodologie di "adeguamento dei costi" utilizzate dall'UE per il
calcolo dei margini di dumping in varie inchieste e riesami antidumping
riguardanti, tra l'altro, le importazioni dalla Russia. 11.2. Altre attività dell'OMC Se nel corso del 2013 il gruppo di negoziazione sulle norme non ha
svolto alcuna attività, per contro il gruppo tecnico, che ne costituisce un
sottogruppo, si è riunito due volte. In tali riunioni sono state discusse una
serie di questioni relative agli aspetti pratici dello svolgimento delle
inchieste antidumping. Parallelamente all'espletamento di queste
attività, i servizi della Commissione hanno continuato a partecipare ai lavori
dei comitati competenti in materia di antidumping, di sovvenzioni e di misure
compensative e di salvaguardia. I comitati si sono riuniti due volte in
sessioni ordinarie per esaminare notifiche, compresa la notifica nuova e completa
delle sovvenzioni dell'UE del 2013. Inoltre, il gruppo tecnico informale per
l'antidumping si è riunito diverse volte nel corso del 2013. 12. Conclusioni Il numero di inchieste svolte e concluse nel corso
del 2013 è in linea con la media delle attività degli anni precedenti, con
alcuni indicatori sopra la media. Rispetto all'anno precedente sono aumentate
le attività concernenti le richieste di riesame più che non le attività legate
a nuove inchieste. Dipendendo dalle denunce presentate, le inchieste
rispecchiano in termini sia di numero sia di tipo (nuove o di riesame) le
denunce debitamente documentate pervenute nel corso dell'anno. Come negli anni
precedenti, le attività hanno riguardato azioni antidumping e antisovvenzioni,
ma non di salvaguardia. L'esercizio di ammodernamento degli strumenti di
difesa commerciale è stato avviato nell'autunno del 2011. Il pacchetto adottato
in proposito dalla Commissione nell'aprile 2013 comprendeva una comunicazione
della Commissione, una proposta legislativa e un progetto di orientamenti su
taluni aspetti delle inchieste. La procedura legislativa ordinaria è in corso
in sede di Parlamento europeo e di Consiglio. I servizi responsabili degli strumenti di difesa
commerciale hanno inoltre continuato a svolgere il loro ruolo di informazione mediante
l'organizzazione di seminari a beneficio di funzionari di paesi terzi e hanno
avuto una serie di contatti bilaterali con l'industria.