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Document 52013PC0611

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 91/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativo alle statistiche dei trasporti ferroviari, per quanto riguarda la raccolta dei dati relativi alle merci, ai passeggeri e agli incidenti

/* COM/2013/0611 final - 2013/0297 (COD) */

52013PC0611

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 91/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativo alle statistiche dei trasporti ferroviari, per quanto riguarda la raccolta dei dati relativi alle merci, ai passeggeri e agli incidenti /* COM/2013/0611 final - 2013/0297 (COD) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

L'obiettivo principale della politica dei trasporti dell'Unione europea è stabilire un mercato interno mediante la formulazione di politiche comuni volte a promuovere un grado elevato di concorrenza e lo sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche. La creazione di un autentico mercato interno, fondamentale per il rilancio del settore ferroviario, aiuterà a rendere più competitivi e interessanti i servizi di trasporto merci e passeggeri e a rafforzarne la quota modale di trasporto.

Nel 2011 la Commissione ha adottato una tabella di marcia (Libro bianco - Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti - Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile), che propone 40 iniziative concrete per il prossimo decennio volte a costruire un sistema di trasporti competitivo in grado di incrementare la mobilità, rimuovere i principali ostacoli nelle aree essenziali e stimolare la crescita e l'occupazione. Le iniziative proposte contribuiranno allo stesso tempo a diminuire sensibilmente la dipendenza dell'Europa dalle importazioni di petrolio e a ridurre del 60 % le emissioni di anidride carbonica nel settore dei trasporti entro il 2050. Secondo il libro bianco la creazione di uno spazio unico europeo dei trasporti ferroviari è una condizione necessaria per la creazione uno spazio unico europeo dei trasporti. Perché ciò si realizzi va completato il processo di liberalizzazione del mercato, anche attribuendo all'Agenzia ferroviaria europea un ruolo più incisivo nel campo della sicurezza ferroviaria, in particolare per quanto riguarda la vigilanza sulle misure nazionali di sicurezza e le iniziative per la loro progressiva armonizzazione.

La disponibilità di dati statistici dettagliati e tempestivi sui trasporti ferroviari è sempre più importante, data la sempre più diffusa adozione da parte della Commissione di politiche basate su dati concreti e la necessità di controllare i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi fissati nel libro bianco.

Le statistiche Eurostat dei trasporti ferroviari sono principalmente basate sul regolamento (CE) n. 91/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, e sui regolamenti della Commissione (CE) n. 1192/2003 e CE n. 332/2007. Tali regolamenti disciplinano il trasporto ferroviario di passeggeri e merci, nonché la sicurezza ferroviaria.

La Commissione necessita di statistiche dei trasporti ferroviari di merci e passeggeri allo scopo di monitorare e sviluppare la politica comune dei trasporti.

Per monitorare gli obiettivi fissati nel libro bianco della Commissione del 2011 sono necessarie statistiche dettagliate dei trasporti ferroviari di merci e di passeggeri e informazioni in materia di intermodalità.

I dati semplificati relativi a merci e passeggeri sono forniti solo come dati aggregati (totale delle merci trasportate per tipo e totale dei passeggeri trasportati). Non esistono, ad esempio, dati disaggregati per: paese di imbarco/di carico e paese di sbarco/di scarico; merci trasportate in unità di trasporto intermodale, per tipo di trasporto e per tipo di unità di trasporto; merci trasportate, per categoria di merci pericolose; numero di unità di trasporto intermodale cariche trasportate, per tipo di trasporto e per tipo di unità di trasporto.

Gli incidenti sono divenuti un problema prioritario nella politica dei trasporti dell'UE, insieme agli altri effetti indesiderati del trasporto: ingorghi, inquinamento, incluso quello acustico, ed emissioni di CO2. Di conseguenza è diventato importante raccogliere e diffondere i dati in materia di incidenti, decessi, lesioni gravi e danni provocati all'ambiente (mediante la fuoriuscita di merci pericolose trasportate) relativi a tutti i modi di trasporto: stradale, ferroviario, fluviale, marittimo e aereo.

I dati sugli incidenti ferroviari sono stati raccolti finora, secondo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 91/2003, per quanto riguarda il trasporto ferroviario delle merci; l'Agenzia ferroviaria europea (ERA), raccoglie inoltre i dati di cui all'allegato statistico della direttiva 2009/149/CE relativi alla sicurezza ferroviaria.

In linea con il requisito di pertinenza delle statistiche ufficiali, ossia la capacità di soddisfare i bisogni attuali e potenziali degli utenti, la proposta modifica l'attuale base giuridica e semplifica ulteriormente le prescrizioni relative alla comunicazione dei dati.

Essa tiene inoltre debito conto del necessario compromesso tra le esigenze degli utenti e l'onere per i rispondenti e gli istituti nazionali di statistica.

È stata effettuata un'analisi tecnica a livello europeo dei dati raccolti nel quadro della legislazione europea relativi alle statistiche dei trasporti ferroviari nonché della politica di diffusione, al fine di proporre le soluzioni tecniche praticabili per semplificare al massimo le varie attività necessarie alla produzione di statistiche pur mantenendo la produzione finale in linea con le esigenze attuali e future degli utenti.

L'obiettivo della presente proposta è pertanto modificare il regolamento (CE) n. 91/2003, al fine di aggiornare, semplificare e ottimizzare l'attuale quadro giuridico delle statistiche europee dei trasporti ferroviari e allinearlo al nuovo contesto istituzionale.

2.           CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

All'inizio del 2010 una task force sulle statistiche dei trasporti ferroviari è stata incaricata di effettuare un'analisi tecnica delle politiche esistenti in tema di raccolta e diffusione di dati nel quadro della legislazione europea sulle statistiche dei trasporti ferroviari. I membri della task force erano tutti esperti con conoscenze specifiche delle normative vigenti e dei sistemi nazionali di rilevazione e compilazione delle statistiche dei trasporti ferroviari nonché delle nuove tendenze nell'evoluzione di tali trasporti.

La task force ha presentato una proposta volta a semplificare il regolamento (CE) n. 91/2003. L'effetto della proposta sarà ridurre l'onere per gli Stati membri e per i rispondenti, senza alcuna perdita significativa della qualità dei dati sul trasporto ferroviario di merci e di passeggeri, nonché migliorare i tempi per la diffusione dei dati relativi ai passeggeri.

La proposta è stata discussa con i produttori di dati e gli utenti a livello tecnico, nei gruppi di lavoro sulle statistiche dei trasporti ferroviari e con il gruppo di coordinamento delle statistiche dei trasporti nell'ambito del sistema statistico europeo. Si sono inoltre svolte consultazioni in seno alla Commissione con la DG MOVE.

La presente proposta è il risultato di un negoziato articolato tra tutte le parti interessate.

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

La proposta contiene le seguenti modifiche:

(1) Dati sul trasporto passeggeri

In linea con gli allegati C e D del regolamento (CE) n. 91/2003, relativo alle statistiche dei trasporti ferroviari, i paesi sono attualmente tenuti a trasmettere statistiche annuali dei trasporti di passeggeri, sotto forma di dati semplificati e/o particolareggiati. Le attuali modalità di diffusione dei dati sul trasporto passeggeri sono ambigue e incoerenti perché vi sono scadenze diverse per la trasmissione delle tabelle dei dati semplificati e di quelli particolareggiati. Inoltre, alcuni dati provvisori (tabelle C1 e C2) e facoltativi (tabella C1 - passeggeri-km) relativi al trasporto passeggeri devono essere trasmessi entro il medesimo termine dei dati semplificati - otto mesi dopo la fine del periodo di riferimento.

Si propone di sopprimere l'allegato D (dati semplificati) e le tabelle C1 e C2 dell'allegato C, riducendo al contempo il termine per la trasmissione definitiva dei dati sui passeggeri da 14 a otto mesi dopo la fine del periodo di riferimento. I dati saranno così disponibili prima.

(2) Dati sul trasporto merci

Per motivi di coerenza, si propone di sopprimere inoltre l'allegato B (dati semplificati).

(3) Nuovo allegato

Poiché si propone di abbandonare l'attuale concetto di "dati semplificati", per le imprese più piccole al di sotto di soglie indicate gli Stati membri dovranno trasmettere una cifra corrispondente al totale in relazione agli indicatori aggregati di cui all'allegato L.

(4) Dati sugli incidenti

Poiché i dati sugli incidenti sono raccolti anche dall'Agenzia ferroviaria europea, si propone di sopprimere l'allegato H (statistiche sugli incidenti).

(5) Allegato I

Poiché il concetto di "dati semplificati" scomparirà, si propone di sopprimere tale allegato che è attualmente utilizzato solo per convalidare la copertura dei dati semplificati e particolareggiati rispetto al totale delle attività ferroviarie delle imprese.

(6) Soglie

Le soglie attuali sono stabilite per tonnellate-km e passeggeri-km, ossia come prodotto delle tonnellate o dei passeggeri trasportati e della distanza percorsa in km.

Poiché in alcuni Stati membri vi è una significativa attività ferroviaria che si svolge solo su distanze limitate, si propone di abbassare la soglia sia per le merci che per i passeggeri, al fine di ridurre al minimo la perdita di dati importanti. Per lo stesso motivo, si propone una doppia soglia in tonnellate trasportate e in tonnellate-km per le merci.

(7) Dati sul transito

A fini di armonizzazione si propone di utilizzare, se disponibili, le informazioni della "lettera di trasporto ferroviario" quando i dati amministrativi vengono utilizzati come fonte di dati.

(8) In relazione all'adozione del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione[1], la Commissione si è impegnata[2], a riesaminare alla luce dei criteri stabiliti nel trattato gli atti legislativi in vigore che contengono attualmente riferimenti alla procedura di regolamentazione con controllo.

(9) Infine, la proposta di modifica del regolamento (CE) n. 91/2003 tiene conto dei necessari adattamenti al trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto concerne il conferimento alla Commissione di poteri delegati e competenze di esecuzione. Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (nel seguito "il trattato" o "TFUE") distingue tra il potere delegato alla Commissione di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali di un atto legislativo, a norma dell'articolo 290, paragrafo 1, del TFUE (atti delegati), e le competenze conferite alla Commissione di adottare condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione, a norma dell'articolo 291, paragrafo 2, del TFUE (atti di esecuzione).

4.           INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5.           INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

L'adozione della proposta non comporterà l'abrogazione della legislazione in vigore.

2013/0297 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 91/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativo alle statistiche dei trasporti ferroviari, per quanto riguarda la raccolta dei dati relativi alle merci, ai passeggeri e agli incidenti

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 338, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)       Il regolamento (CE) n. 91/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativo alle statistiche dei trasporti ferroviari[3] istituisce un quadro comune per la produzione, la trasmissione, la valutazione e la diffusione di statistiche comparabili dei trasporti ferroviari nell'Unione.

(2)       La Commissione necessita di statistiche sul trasporto ferroviario di merci e passeggeri per monitorare e sviluppare la politica comune dei trasporti, nonché gli aspetti relativi ai trasporti delle politiche concernenti le regioni e le reti transeuropee.

(3)       La Commissione necessita inoltre di statistiche sulla sicurezza ferroviaria per preparare e monitorare le azioni dell'Unione nel settore della sicurezza dei trasporti. L'Agenzia ferroviaria europea raccoglie i dati sugli incidenti di cui all'allegato statistico della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie, per quanto riguarda gli indicatori comuni di sicurezza e i metodi comuni di calcolo dei costi connessi agli incidenti.

(4)       La maggior parte degli Stati membri che trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati sui passeggeri a norma del regolamento (CE) n. 91/2003 comunica in genere gli stessi dati per le due serie di dati provvisori e definitivi.

(5)       Nella produzione di statistiche europee è necessario contemperare le esigenze degli utenti con gli oneri che gravano sui rispondenti.

(6)       Eurostat ha effettuato, all'interno del suo gruppo di lavoro e della task force sulle statistiche dei trasporti ferroviari, un'analisi tecnica dei dati esistenti sulle statistiche dei trasporti ferroviari raccolti nel quadro della legislazione europea nonché della politica di diffusione allo scopo di semplificare il più possibile le varie attività necessarie per la produzione di statistiche, pur mantenendo la produzione finale in linea con le esigenze attuali e future degli utenti.

(7)       Nella sua relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esperienza acquisita nell'applicazione del regolamento (CE) n. 91/2003, la Commissione menziona che gli sviluppi a lungo termine comporteranno probabilmente la soppressione o la semplificazione dei dati raccolti a norma del regolamento e che vi è l'intenzione di ridurre il termine di trasmissione dei dati per i dati annuali sui passeggeri del trasporto ferroviario.

(8)       Il regolamento (CE) n. 91/2003 conferisce alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda alcune disposizioni del presente regolamento. A seguito dell'entrata in vigore del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("il trattato") occorre allineare i poteri e le competenze conferiti alla Commissione alle disposizioni degli articoli 290 e 291 del trattato.

(9)       Per tener conto di nuovi sviluppi negli Stati membri senza compromettere la raccolta armonizzata dei dati sui trasporti ferroviari in tutta l'Unione e per mantenere la qualità elevata dei dati trasmessi dagli Stati membri, occorre delegare alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato, al fine di modificare le definizioni e le soglie relative ai dati e il contenuto degli allegati, e di specificare le informazioni che devono essere fornite.

(10)     È particolarmente importante che la Commissione, nei lavori preparatori, svolga le opportune consultazioni, anche sentendo il parere degli esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione deve provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(11)     La Commissione deve garantire che tali atti delegati non impongano un rilevante onere amministrativo aggiuntivo per gli Stati membri e i rispondenti.

(12)     Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 91/2003, devono essere conferite alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la determinazione delle informazioni da fornire nell'ambito delle relazioni riguardanti la qualità e la comparabilità dei risultati. Tali competenze devono essere esercitate in conformità al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione[4].

(13)     Il comitato del sistema statistico europeo è stato consultato.

(14)     È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 91/2003,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 91/2003 è così modificato:

(1) L'articolo 3 è così modificato:

(a) al paragrafo 1, i punti da 24 a 30 sono soppressi;

(b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. È conferito alla Commissione il potere di adottare, conformemente all'articolo 10, atti delegati per adattare le definizioni tecniche di cui al paragrafo 1 e per fornire definizioni supplementari qualora ciò sia necessario per tenere conto di nuovi sviluppi che richiedono di definire un certo livello di dettaglio tecnico al fine di garantire l'armonizzazione delle statistiche."

(2) L'articolo 4 è così modificato:

(a) al paragrafo 1, le lettere b), d) e h) sono soppresse;

(b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Gli Stati membri devono comunicare i dati di cui agli allegati A e C per le imprese:

(a) il cui volume totale di trasporto merci è almeno 200 milioni di tonnellate-km o almeno 500 000 tonnellate;

(b) il cui volume totale di trasporto passeggeri è di almeno 100 milioni di passeggeri-km.

(c) La trasmissione dei dati di cui agli allegati A e C è facoltativa al di sotto di tali soglie."

(c) Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Gli Stati membri trasmettono i dati totali di cui all'allegato L per le imprese al di sotto della soglia di cui al paragrafo 2 se tali dati non sono indicati negli allegati A e C, come specificato all'allegato L."

(d) Il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10, per quanto riguarda l'adeguamento del contenuto degli allegati e le soglie per la trasmissione di cui ai paragrafi 1 e 3, per tener conto degli sviluppi economici e tecnici.";

(e) è aggiunto il seguente paragrafo 6:

"6. Nell'esercizio del potere conferitole dal presente paragrafo, la Commissione garantisce che gli atti delegati adottati non impongano un rilevante onere amministrativo aggiuntivo per gli Stati membri e per i rispondenti.

(3) All'articolo 5, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) dati amministrativi, compresi i dati raccolti dalle autorità di regolamentazione, in particolare la lettera di trasporto ferroviario di merci, se disponibile".

(4) L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"Articolo 7

Diffusione

Le statistiche basate sui dati di cui agli allegati A, C, E, F, G ed L sono diffuse dalla Commissione (Eurostat).

(5) All'articolo 8 sono aggiunti i seguenti paragrafi 3 e 4:

"3. Ai fini del presente regolamento, i criteri di qualità da applicare ai dati da trasmettere sono quelli di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009.

4. La Commissione specifica mediante atti di esecuzione le modalità, la struttura, la periodicità e gli elementi di comparabilità delle relazioni sugli standard di qualità. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 11."

(6) L'articolo 9 è soppresso.

(7) L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

"Articolo 10

Esercizio della delega

1.      Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.      Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 4, paragrafo 5, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal [Publications office: please insert the exact date of the entry into force of the amending Regulation].

3.      La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 4, paragrafo 5, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.      Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.      L'atto delegato adottato a norma degli articoli 3, paragrafo 2, e 4, paragrafo 5, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio sollevano obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio informano la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio."

(8) L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

"Articolo 11

Comitato

1.      La Commissione è assistita dal comitato del sistema statistico europeo istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.

2.      Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011."

(9) L'articolo 12 è soppresso.

(10) Gli allegati B, D, H e I sono soppressi.

(11) L'allegato C è sostituito dall'allegato C di cui all'allegato del presente regolamento.

(12) È aggiunto l'allegato L di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

Il presidente                                                   Il presidente ALLEGATO

"ALLEGATO C"

STATISTICHE ANNUALI SUI TRASPORTI DI PASSEGGERI — DATI PARTICOLAREGGIATI

Elenco delle variabili e unità di misura || Passeggeri trasportati in: – numero di passeggeri – passeggeri-km Movimenti di treni passeggeri in: – treni-km

Periodo di riferimento || Anno

Frequenza || Ogni anno

Elenco delle tabelle, con ripartizione per ciascuna tabella || Tabella C3: passeggeri trasportati, per tipo di trasporto Tabella C4: passeggeri internazionali trasportati, per paese d'imbarco e paese di sbarco Tabella C5: movimenti di treni passeggeri

Termine per la trasmissione dei dati || Otto mesi dalla fine del periodo di riferimento

Primo periodo di riferimento || 2012

Note || 1. Tipo di trasporto ripartito come segue: – nazionale – internazionale 2. Per le tabelle C3 e C4, gli Stati membri riportano i dati, comprese le informazioni basate sui biglietti venduti al di fuori del paese dichiarante. Queste informazioni possono essere ottenute direttamente dalle autorità nazionali degli altri paesi, o attraverso gli accordi internazionali di compensazione per i biglietti.

"Allegato L"

Tabella L.1

LIVELLO DI ATTIVITÀ DI TRASPORTO PER IL TRASPORTO MERCI

Elenco delle variabili e unità di misura || Merci trasportate in: - tonnellate totali - tonnellate-km totali Movimenti di treni merci in: - treni-km totali

Periodo di riferimento || Un anno

Frequenza || Ogni anno

Scadenza per la trasmissione dei dati || Cinque mesi dalla fine del periodo di riferimento

Primo periodo di riferimento || 201X

Note || Solo per le imprese con un volume totale di trasporto merci inferiore a 200 milioni di tonnellate-km e inferiore a 500 000 tonnellate, non dichiarate nell'allegato A (dati particolareggiati)

Tabella L.2

LIVELLO DI ATTIVITÀ DI TRASPORTO PER IL TRASPORTO PASSEGGERI

Elenco delle variabili e unità di misura || Passeggeri trasportati in: - passeggeri totali - passeggeri-km totali Movimenti di treni passeggeri in: - treni-km totali

Periodo di riferimento || Un anno

Frequenza || Ogni anno

Scadenza per la trasmissione dei dati || Otto mesi dalla fine del periodo di riferimento

Primo periodo di riferimento || 201X

Note || Solo per le imprese con un volume di trasporto passeggeri inferiore a 100 milioni di passeggeri-km e dichiarate nell'allegato A (dati particolareggiati)

[1]               GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

[2]               GU L 55 del 28.2.2011, pag. 19.

[3]               Regolamento (CE) n. 91/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativo alle statistiche dei trasporti ferroviari (GU L 14 del 21.1.2003, pag. 1).

[4]               GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

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