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Document 52013PC0611
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EC) No 91/2003 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2002 on rail transport statistics, as regards the collection of data on goods, passengers and accidents
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 91/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativo alle statistiche dei trasporti ferroviari, per quanto riguarda la raccolta dei dati relativi alle merci, ai passeggeri e agli incidenti
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 91/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativo alle statistiche dei trasporti ferroviari, per quanto riguarda la raccolta dei dati relativi alle merci, ai passeggeri e agli incidenti
/* COM/2013/0611 final - 2013/0297 (COD) */
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 91/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativo alle statistiche dei trasporti ferroviari, per quanto riguarda la raccolta dei dati relativi alle merci, ai passeggeri e agli incidenti /* COM/2013/0611 final - 2013/0297 (COD) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA L'obiettivo principale della politica dei trasporti dell'Unione europea
è stabilire un mercato interno mediante la formulazione di politiche comuni
volte a promuovere un grado elevato di concorrenza e lo sviluppo armonioso,
equilibrato e sostenibile delle attività economiche. La creazione di un
autentico mercato interno, fondamentale per il rilancio del settore
ferroviario, aiuterà a rendere più competitivi e interessanti i servizi di
trasporto merci e passeggeri e a rafforzarne la quota modale di trasporto. Nel 2011 la Commissione ha adottato una
tabella di marcia (Libro bianco - Tabella di marcia verso uno spazio unico
europeo dei trasporti - Per una politica dei trasporti competitiva e
sostenibile), che propone 40 iniziative concrete per il prossimo decennio volte
a costruire un sistema di trasporti competitivo in grado di incrementare la
mobilità, rimuovere i principali ostacoli nelle aree essenziali e stimolare la
crescita e l'occupazione. Le iniziative proposte contribuiranno allo stesso
tempo a diminuire sensibilmente la dipendenza dell'Europa dalle importazioni di
petrolio e a ridurre del 60 % le emissioni di anidride carbonica nel
settore dei trasporti entro il 2050. Secondo il libro bianco la creazione di
uno spazio unico europeo dei trasporti ferroviari è una condizione
necessaria per la creazione uno spazio unico europeo dei trasporti. Perché ciò
si realizzi va completato il processo di liberalizzazione del mercato, anche
attribuendo all'Agenzia ferroviaria europea un ruolo più incisivo nel campo
della sicurezza ferroviaria, in particolare per quanto riguarda la vigilanza
sulle misure nazionali di sicurezza e le iniziative per la loro progressiva
armonizzazione. La disponibilità di dati statistici
dettagliati e tempestivi sui trasporti ferroviari è sempre più importante, data
la sempre più diffusa adozione da parte della Commissione di politiche basate
su dati concreti e la necessità di controllare i progressi compiuti nel
conseguimento degli obiettivi fissati nel libro bianco. Le statistiche Eurostat dei trasporti ferroviari sono principalmente
basate sul regolamento (CE) n. 91/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 dicembre 2002, e sui regolamenti della Commissione (CE) n. 1192/2003 e
CE n. 332/2007. Tali regolamenti disciplinano il trasporto ferroviario di
passeggeri e merci, nonché la sicurezza ferroviaria. La Commissione necessita di statistiche dei trasporti ferroviari di
merci e passeggeri allo scopo di monitorare e sviluppare la politica comune dei
trasporti. Per monitorare gli obiettivi fissati nel libro
bianco della Commissione del 2011 sono necessarie statistiche dettagliate dei
trasporti ferroviari di merci e di passeggeri e informazioni in materia di
intermodalità. I dati semplificati relativi a merci e
passeggeri sono forniti solo come dati aggregati (totale delle merci
trasportate per tipo e totale dei passeggeri trasportati). Non esistono, ad esempio, dati disaggregati per: paese di
imbarco/di carico e paese di sbarco/di scarico; merci trasportate in
unità di trasporto intermodale, per tipo di trasporto e per tipo di unità di
trasporto; merci trasportate, per categoria di merci pericolose; numero di
unità di trasporto intermodale cariche trasportate, per tipo di trasporto e per
tipo di unità di trasporto. Gli incidenti sono divenuti un problema prioritario nella politica dei
trasporti dell'UE, insieme agli altri effetti indesiderati del trasporto:
ingorghi, inquinamento, incluso quello acustico, ed emissioni di CO2.
Di conseguenza è diventato importante raccogliere e diffondere i dati in
materia di incidenti, decessi, lesioni gravi e danni provocati all'ambiente
(mediante la fuoriuscita di merci pericolose trasportate) relativi a tutti i
modi di trasporto: stradale, ferroviario, fluviale, marittimo e aereo. I dati sugli incidenti ferroviari sono stati raccolti finora, secondo
quanto disposto dal regolamento (CE) n. 91/2003, per quanto riguarda il
trasporto ferroviario delle merci; l'Agenzia ferroviaria europea (ERA),
raccoglie inoltre i dati di cui all'allegato statistico della direttiva
2009/149/CE relativi alla sicurezza ferroviaria. In linea con il requisito di pertinenza delle
statistiche ufficiali, ossia la capacità di soddisfare i bisogni attuali e
potenziali degli utenti, la proposta modifica l'attuale base giuridica e
semplifica ulteriormente le prescrizioni relative alla comunicazione dei dati. Essa tiene inoltre debito conto del necessario compromesso tra le
esigenze degli utenti e l'onere per i rispondenti e gli istituti nazionali di
statistica. È stata effettuata un'analisi tecnica a livello europeo dei dati
raccolti nel quadro della legislazione europea relativi alle statistiche dei
trasporti ferroviari nonché della politica di diffusione, al fine di proporre
le soluzioni tecniche praticabili per semplificare al massimo le varie attività
necessarie alla produzione di statistiche pur mantenendo la produzione finale
in linea con le esigenze attuali e future degli utenti. L'obiettivo della presente proposta è pertanto
modificare il regolamento (CE) n. 91/2003, al fine di aggiornare, semplificare
e ottimizzare l'attuale quadro giuridico delle statistiche europee dei
trasporti ferroviari e allinearlo al nuovo contesto istituzionale. 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI
INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO All'inizio del 2010 una task force sulle statistiche dei trasporti
ferroviari è stata incaricata di effettuare un'analisi tecnica delle politiche
esistenti in tema di raccolta e diffusione di dati nel quadro della
legislazione europea sulle statistiche dei trasporti ferroviari. I membri della
task force erano tutti esperti con conoscenze specifiche delle normative
vigenti e dei sistemi nazionali di rilevazione e compilazione delle statistiche
dei trasporti ferroviari nonché delle nuove tendenze nell'evoluzione di tali
trasporti. La task force ha presentato una proposta volta a semplificare il
regolamento (CE) n. 91/2003. L'effetto della proposta sarà ridurre l'onere per
gli Stati membri e per i rispondenti, senza alcuna perdita significativa della qualità
dei dati sul trasporto ferroviario di merci e di passeggeri, nonché migliorare
i tempi per la diffusione dei dati relativi ai passeggeri. La proposta è stata discussa con i produttori di dati e gli utenti a
livello tecnico, nei gruppi di lavoro sulle statistiche dei trasporti
ferroviari e con il gruppo di coordinamento delle statistiche dei trasporti
nell'ambito del sistema statistico europeo. Si sono inoltre svolte
consultazioni in seno alla Commissione con la DG MOVE. La presente proposta è il risultato di un negoziato articolato tra
tutte le parti interessate. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA La proposta contiene le seguenti modifiche: (1)
Dati sul trasporto passeggeri In linea con gli allegati C e D del regolamento
(CE) n. 91/2003, relativo alle statistiche dei trasporti ferroviari, i paesi
sono attualmente tenuti a trasmettere statistiche annuali dei trasporti di
passeggeri, sotto forma di dati semplificati e/o particolareggiati. Le attuali
modalità di diffusione dei dati sul trasporto passeggeri sono ambigue e
incoerenti perché vi sono scadenze diverse per la trasmissione delle tabelle
dei dati semplificati e di quelli particolareggiati. Inoltre, alcuni dati
provvisori (tabelle C1 e C2) e facoltativi (tabella C1 - passeggeri-km)
relativi al trasporto passeggeri devono essere trasmessi entro il medesimo
termine dei dati semplificati - otto mesi dopo la fine del periodo di
riferimento. Si propone di sopprimere l'allegato D (dati
semplificati) e le tabelle C1 e C2 dell'allegato C, riducendo al contempo il
termine per la trasmissione definitiva dei dati sui passeggeri da 14 a otto
mesi dopo la fine del periodo di riferimento. I dati saranno così disponibili
prima. (2)
Dati sul trasporto merci Per motivi di coerenza, si propone di sopprimere
inoltre l'allegato B (dati semplificati). (3)
Nuovo allegato Poiché si propone di abbandonare l'attuale
concetto di "dati semplificati", per le imprese più piccole al di
sotto di soglie indicate gli Stati membri dovranno trasmettere una cifra
corrispondente al totale in relazione agli indicatori aggregati di cui
all'allegato L. (4)
Dati sugli incidenti Poiché i dati sugli incidenti sono raccolti anche
dall'Agenzia ferroviaria europea, si propone di sopprimere l'allegato H
(statistiche sugli incidenti). (5)
Allegato I Poiché il concetto di "dati
semplificati" scomparirà, si propone di sopprimere tale allegato che è
attualmente utilizzato solo per convalidare la copertura dei dati semplificati
e particolareggiati rispetto al totale delle attività ferroviarie delle
imprese. (6)
Soglie Le soglie attuali sono stabilite per tonnellate-km
e passeggeri-km, ossia come prodotto delle tonnellate o dei passeggeri
trasportati e della distanza percorsa in km. Poiché in alcuni Stati membri vi è una
significativa attività ferroviaria che si svolge solo su distanze limitate, si
propone di abbassare la soglia sia per le merci che per i passeggeri, al fine
di ridurre al minimo la perdita di dati importanti. Per lo stesso motivo, si
propone una doppia soglia in tonnellate trasportate e in tonnellate-km per le merci. (7)
Dati sul transito A fini di armonizzazione si propone di utilizzare,
se disponibili, le informazioni della "lettera di trasporto
ferroviario" quando i dati amministrativi vengono utilizzati come fonte di
dati. (8)
In relazione all'adozione del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi
generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri
dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione[1], la Commissione si è impegnata[2], a riesaminare alla luce dei
criteri stabiliti nel trattato gli atti legislativi in vigore che contengono
attualmente riferimenti alla procedura di regolamentazione con controllo. (9)
Infine, la proposta di modifica del regolamento
(CE) n. 91/2003 tiene conto dei necessari adattamenti al trattato sul
funzionamento dell'Unione europea per quanto concerne il conferimento alla
Commissione di poteri delegati e competenze di esecuzione. Il trattato sul
funzionamento dell'Unione europea (nel seguito "il trattato" o
"TFUE") distingue tra il potere delegato alla Commissione di adottare
atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati
elementi non essenziali di un atto legislativo, a norma dell'articolo 290,
paragrafo 1, del TFUE (atti delegati), e le competenze conferite alla
Commissione di adottare condizioni uniformi di esecuzione degli atti
giuridicamente vincolanti dell'Unione, a norma dell'articolo 291, paragrafo 2,
del TFUE (atti di esecuzione). 4. INCIDENZA SUL BILANCIO Nessuna. 5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI L'adozione della proposta non comporterà l'abrogazione della
legislazione in vigore. 2013/0297 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 91/2003
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativo alle
statistiche dei trasporti ferroviari, per quanto riguarda la raccolta dei dati
relativi alle merci, ai passeggeri e agli incidenti IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare
l'articolo 338, paragrafo 1, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti
nazionali, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n.
91/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativo
alle statistiche dei trasporti ferroviari[3]
istituisce un quadro comune per la produzione, la trasmissione, la valutazione
e la diffusione di statistiche comparabili dei trasporti ferroviari
nell'Unione. (2) La Commissione necessita di
statistiche sul trasporto ferroviario di merci e passeggeri per monitorare e
sviluppare la politica comune dei trasporti, nonché gli aspetti relativi ai
trasporti delle politiche concernenti le regioni e le reti transeuropee. (3) La Commissione necessita
inoltre di statistiche sulla sicurezza ferroviaria per preparare e monitorare
le azioni dell'Unione nel settore della sicurezza dei trasporti. L'Agenzia
ferroviaria europea raccoglie i dati sugli incidenti di cui all'allegato
statistico della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie, per
quanto riguarda gli indicatori comuni di sicurezza e i metodi comuni di calcolo
dei costi connessi agli incidenti. (4) La maggior parte degli Stati
membri che trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati sui passeggeri a
norma del regolamento (CE) n. 91/2003 comunica in genere gli stessi dati per le
due serie di dati provvisori e definitivi. (5) Nella produzione di
statistiche europee è necessario contemperare le esigenze degli utenti con gli
oneri che gravano sui rispondenti. (6) Eurostat ha effettuato,
all'interno del suo gruppo di lavoro e della task force sulle statistiche dei
trasporti ferroviari, un'analisi tecnica dei dati esistenti sulle statistiche
dei trasporti ferroviari raccolti nel quadro della legislazione europea nonché
della politica di diffusione allo scopo di semplificare il più possibile le
varie attività necessarie per la produzione di statistiche, pur mantenendo la
produzione finale in linea con le esigenze attuali e future degli utenti. (7) Nella sua relazione al
Parlamento europeo e al Consiglio sull'esperienza acquisita nell'applicazione
del regolamento (CE) n. 91/2003, la Commissione menziona che gli sviluppi a
lungo termine comporteranno probabilmente la soppressione o la semplificazione
dei dati raccolti a norma del regolamento e che vi è l'intenzione di ridurre il
termine di trasmissione dei dati per i dati annuali sui passeggeri del
trasporto ferroviario. (8) Il regolamento (CE) n.
91/2003 conferisce alla Commissione competenze di esecuzione per quanto
riguarda alcune disposizioni del presente regolamento. A seguito dell'entrata
in vigore del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("il
trattato") occorre allineare i poteri e le competenze conferiti alla
Commissione alle disposizioni degli articoli 290 e 291 del trattato. (9) Per tener conto di nuovi
sviluppi negli Stati membri senza compromettere la raccolta armonizzata dei
dati sui trasporti ferroviari in tutta l'Unione e per mantenere la qualità
elevata dei dati trasmessi dagli Stati membri, occorre delegare alla
Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato,
al fine di modificare le definizioni e le soglie relative ai dati e il
contenuto degli allegati, e di specificare le informazioni che devono essere fornite. (10) È particolarmente importante
che la Commissione, nei lavori preparatori, svolga le opportune consultazioni,
anche sentendo il parere degli esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione
degli atti delegati la Commissione deve provvedere alla contestuale, tempestiva
e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al
Consiglio. (11) La Commissione deve garantire
che tali atti delegati non impongano un rilevante onere amministrativo
aggiuntivo per gli Stati membri e i rispondenti. (12) Al fine di garantire
condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 91/2003, devono
essere conferite alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda
la determinazione delle informazioni da fornire nell'ambito delle relazioni
riguardanti la qualità e la comparabilità dei risultati. Tali competenze devono
essere esercitate in conformità al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i
principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati
membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla
Commissione[4]. (13) Il comitato del sistema
statistico europeo è stato consultato. (14) È opportuno pertanto
modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 91/2003, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 91/2003 è così modificato: (1)
L'articolo 3 è così modificato: (a)
al paragrafo 1, i punti da 24 a 30 sono soppressi; (b)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: "2. È conferito alla Commissione il potere di
adottare, conformemente all'articolo 10, atti delegati per adattare le
definizioni tecniche di cui al paragrafo 1 e per fornire definizioni
supplementari qualora ciò sia necessario per tenere conto di nuovi sviluppi che
richiedono di definire un certo livello di dettaglio tecnico al fine di
garantire l'armonizzazione delle statistiche." (2)
L'articolo 4 è così modificato: (a)
al paragrafo 1, le lettere b), d) e h) sono
soppresse; (b)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: "2. Gli Stati membri devono comunicare i dati
di cui agli allegati A e C per le imprese: (a)
il cui volume totale di trasporto merci è almeno
200 milioni di tonnellate-km o almeno 500 000 tonnellate; (b)
il cui volume totale di trasporto passeggeri è di
almeno 100 milioni di passeggeri-km. (c)
La trasmissione dei dati di cui agli allegati A e C
è facoltativa al di sotto di tali soglie." (c)
Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: "3. Gli Stati membri trasmettono i dati
totali di cui all'allegato L per le imprese al di sotto della soglia di cui al
paragrafo 2 se tali dati non sono indicati negli allegati A e C, come
specificato all'allegato L." (d)
Il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: "5. Alla Commissione è conferito il potere di
adottare atti delegati conformemente all'articolo 10, per quanto riguarda
l'adeguamento del contenuto degli allegati e le soglie per la trasmissione di
cui ai paragrafi 1 e 3, per tener conto degli sviluppi economici e
tecnici."; (e)
è aggiunto il seguente paragrafo 6: "6. Nell'esercizio del potere conferitole dal
presente paragrafo, la Commissione garantisce che gli atti delegati adottati
non impongano un rilevante onere amministrativo aggiuntivo per gli Stati membri
e per i rispondenti. (3)
All'articolo 5, paragrafo 2, la lettera
b) è sostituita dalla seguente: "b) dati amministrativi, compresi i dati
raccolti dalle autorità di regolamentazione, in particolare la lettera di
trasporto ferroviario di merci, se disponibile". (4)
L'articolo 7 è sostituito dal seguente: "Articolo 7 Diffusione Le statistiche basate sui dati di cui agli
allegati A, C, E, F, G ed L sono diffuse dalla Commissione (Eurostat). (5)
All'articolo 8 sono aggiunti i seguenti paragrafi 3
e 4: "3. Ai fini del presente regolamento, i
criteri di qualità da applicare ai dati da trasmettere sono quelli di cui
all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009. 4. La Commissione specifica mediante atti di
esecuzione le modalità, la struttura, la periodicità e gli elementi di
comparabilità delle relazioni sugli standard di qualità. Tali atti di
esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui
all'articolo 11." (6)
L'articolo 9 è soppresso. (7)
L'articolo 10 è sostituito dal seguente: "Articolo 10 Esercizio della delega 1. Il potere di adottare atti delegati è
conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2. Il potere di adottare atti delegati di
cui all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 4, paragrafo 5, è conferito
alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal [Publications
office: please insert the exact date of the entry into force of the amending
Regulation]. 3. La delega di potere di cui all'articolo
3, paragrafo 2, e all'articolo 4, paragrafo 5, può essere revocata in qualsiasi
momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone
fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione
decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata.
Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. 4. Non appena adotta un atto delegato, la
Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al
Consiglio. 5. L'atto delegato adottato a norma degli
articoli 3, paragrafo 2, e 4, paragrafo 5, entra in vigore solo se né il
Parlamento europeo né il Consiglio sollevano obiezioni entro il termine di due
mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza
di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio informano la
Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di
due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio." (8)
L'articolo 11 è sostituito dal seguente: "Articolo 11 Comitato 1. La Commissione è assistita dal comitato
del sistema statistico europeo istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle
statistiche europee. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE)
n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011,
che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di
controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di
esecuzione attribuite alla Commissione. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al
presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n.
182/2011." (9)
L'articolo 12 è soppresso. (10)
Gli allegati B, D, H e I sono soppressi. (11)
L'allegato C è sostituito dall'allegato C di cui
all'allegato del presente regolamento. (12)
È aggiunto l'allegato L di cui all'allegato del
presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo
alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in
tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati
membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente
ALLEGATO "ALLEGATO C" STATISTICHE ANNUALI SUI TRASPORTI DI PASSEGGERI — DATI PARTICOLAREGGIATI Elenco delle variabili e unità di misura || Passeggeri trasportati in: – numero di passeggeri – passeggeri-km Movimenti di treni passeggeri in: – treni-km Periodo di riferimento || Anno Frequenza || Ogni anno Elenco delle tabelle, con ripartizione per ciascuna tabella || Tabella C3: passeggeri trasportati, per tipo di trasporto Tabella C4: passeggeri internazionali trasportati, per paese d'imbarco e paese di sbarco Tabella C5: movimenti di treni passeggeri Termine per la trasmissione dei dati || Otto mesi dalla fine del periodo di riferimento Primo periodo di riferimento || 2012 Note || 1. Tipo di trasporto ripartito come segue: – nazionale – internazionale 2. Per le tabelle C3 e C4, gli Stati membri riportano i dati, comprese le informazioni basate sui biglietti venduti al di fuori del paese dichiarante. Queste informazioni possono essere ottenute direttamente dalle autorità nazionali degli altri paesi, o attraverso gli accordi internazionali di compensazione per i biglietti. "Allegato L" Tabella L.1 LIVELLO DI ATTIVITÀ DI TRASPORTO PER IL TRASPORTO MERCI Elenco delle variabili e unità di misura || Merci trasportate in: - tonnellate totali - tonnellate-km totali Movimenti di treni merci in: - treni-km totali Periodo di riferimento || Un anno Frequenza || Ogni anno Scadenza per la trasmissione dei dati || Cinque mesi dalla fine del periodo di riferimento Primo periodo di riferimento || 201X Note || Solo per le imprese con un volume totale di trasporto merci inferiore a 200 milioni di tonnellate-km e inferiore a 500 000 tonnellate, non dichiarate nell'allegato A (dati particolareggiati) Tabella L.2 LIVELLO DI ATTIVITÀ DI TRASPORTO PER IL TRASPORTO PASSEGGERI Elenco delle variabili e unità di misura || Passeggeri trasportati in: - passeggeri totali - passeggeri-km totali Movimenti di treni passeggeri in: - treni-km totali Periodo di riferimento || Un anno Frequenza || Ogni anno Scadenza per la trasmissione dei dati || Otto mesi dalla fine del periodo di riferimento Primo periodo di riferimento || 201X Note || Solo per le imprese con un volume di trasporto passeggeri inferiore a 100 milioni di passeggeri-km e dichiarate nell'allegato A (dati particolareggiati) [1] GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13. [2] GU L 55 del
28.2.2011, pag. 19. [3] Regolamento (CE) n. 91/2003 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativo alle statistiche dei trasporti
ferroviari (GU L 14 del 21.1.2003, pag. 1). [4] GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.