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Document 52013PC0502
Proposal for a COUNCIL REGULATION on defining criteria determining when recovered paper ceases to be waste pursuant to Article 6 (1) of Directive 2008/98/EC on waste
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo alla definizione dei criteri utili per determinare quando la carta recuperata cessa di essere considerata rifiuto a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE sui rifiuti
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo alla definizione dei criteri utili per determinare quando la carta recuperata cessa di essere considerata rifiuto a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE sui rifiuti
/* COM/2013/0502 final - 2013/0235 (NLE) */
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo alla definizione dei criteri utili per determinare quando la carta recuperata cessa di essere considerata rifiuto a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE sui rifiuti /* COM/2013/0502 final - 2013/0235 (NLE) */
RELAZIONE Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della
direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, taluni rifiuti specifici cessano di
essere tali quando siano sottoposti a un'operazione di recupero e soddisfino
criteri specifici da elaborare conformemente alle condizioni giuridiche ivi
stabilite. Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della predetta direttiva,
è opportuno che la Commissione fissi tali criteri per determinati materiali e
che essi siano adottati secondo la procedura di regolamentazione con controllo
di cui all'articolo 39, paragrafo 2, della medesima direttiva. La Commissione ha pertanto presentato al
comitato istituito a norma dell'articolo 39 della direttiva un progetto di
regolamento da sottoporre al voto. Alla riunione del 9 luglio 2012 il comitato
non ha espresso un parere favorevole riguardo al progetto suddetto. L'obiezione
principale espressa da alcuni Stati membri riguardava l'inclusione del
materiale multistrato nel campo di applicazione del regolamento della
Commissione, in quanto tale materiale contenente fino al 25% di materiale non
cartaceo rappresenterebbe un pericolo per l'ambiente, se trattato in maniera
non corretta. La Commissione ha preso nota delle preoccupazioni
espresse, tuttavia mantiene la stessa proposta di legge e la sottopone al
Consiglio dell'UE in quanto, in virtù dell'articolo 3, paragrafo 5, e dell'allegato
I, punto 3, la parte non cartacea è soggetta rispettivamente all'obbligo di
recupero e ad un sistema di tracciabilità. Pertanto, conformemente alla procedura
istituita all'articolo 5bis della decisione 1999/468/CE, la Commissione
presenta al Consiglio una proposta di regolamento del Consiglio e la trasmette
al Parlamento europeo. 2013/0235 (NLE) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo alla definizione dei criteri utili
per determinare quando la carta recuperata cessa di essere considerata rifiuto
a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE sui rifiuti IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga
alcune direttive[1],
in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Dalla valutazione di svariati
flussi di rifiuti emerge che i mercati del riciclaggio della carta trarrebbero
benefici dall'introduzione di criteri specifici intesi a determinare quando la
carta ottenuta dai rifiuti cessa di essere considerata rifiuto. Occorre che
tali criteri garantiscano un elevato livello di tutela ambientale e lascino
impregiudicata la classificazione della carta recuperata come rifiuti adottata
dai paesi terzi. (2) Le relazioni del Centro
comune di ricerca della Commissione europea indicano l'esistenza di un mercato
e di una domanda per la carta recuperata destinata ad essere usata come materia
prima nelle cartiere. La carta recuperata deve essere quindi sufficientemente
pura e soddisfare le norme o le specifiche pertinenti richieste dall'industria
produttrice di carta. (3) I criteri per determinare
quando la carta recuperata cessa di essere considerata un rifiuto devono
garantire che la carta ottenuta mediante un'operazione di recupero soddisfi i
requisiti tecnici dell'industria cartiera, sia conforme alla legislazione e
alle norme vigenti applicabili ai prodotti e non comporti ripercussioni
generali negative sull'ambiente o sulla salute umana. Dalle relazioni del
Centro comune di ricerca della Commissione europea emerge che i criteri
proposti per i rifiuti impiegati come materia prima nell'operazione di
recupero, per i processi e le tecniche di trattamento, nonché per la carta
ottenuta dall'operazione di recupero soddisfano i suddetti obiettivi, in quanto
creano le condizioni per la produzione di carta priva di caratteristiche di
pericolo e con un tenore di componenti non cartacei sufficientemente ridotto. (4) Per garantire il rispetto dei
criteri è opportuno che siano pubblicate informazioni sulla carta recuperata
che ha cessato di essere considerata rifiuto e che sia istituito un sistema di
gestione. (5) Per consentire agli operatori
di conformarsi ai criteri che determinano quando la carta recuperata cessa di
essere considerata rifiuto, occorre lasciar trascorrere un congruo periodo di
tempo prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. (6) È opportuno stabilire criteri
specifici per definire quando la carta multimateriale con un elevato contenuto
di materiali non cartacei cessa di essere un rifiuto, al fine di garantire che
sia la carta sia i materiali non cartacei siano effettivamente recuperati. (7) Il comitato istituito a norma
dell'articolo 39 della direttiva 2008/98/CE non ha espresso alcun parere
relativamente alle misure previste dal presente regolamento. La Commissione ha
pertanto sottoposto al Consiglio una proposta relativa a tali misure e l'ha
trasmessa al Parlamento europeo, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Oggetto Il presente regolamento stabilisce i criteri
atti a determinare quando la carta recuperata utilizzata come fibra di carta ai
fini della fabbricazione della carta cessa di essere rifiuto. Articolo 2 Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano
le definizioni di cui alla direttiva 2008/98/CE. Si applicano, inoltre, le seguenti
definizioni: 1. "carta recuperata",
la carta ed il cartone generati dal recupero dei rifiuti; 2. "carta recuperata
multimateriale", la carta recuperata, come i cartoni d'imballaggio delle
bevande usati e gli imballaggi stratificati e rivestiti, contenente più del 5%
di peso secco all'aria di materiali che non possono essere separati con
tecniche di cernita a secco; 3. "detentore", la
persona fisica o giuridica che è in possesso della carta recuperata; 4. "produttore", il
detentore che cede la carta recuperata ad un altro detentore per la prima volta
come carta recuperata che ha cessato di essere considerata rifiuto; 5. "importatore",
qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che introduce nel
territorio doganale dell'Unione la carta recuperata che ha cessato di essere
considerata rifiuto; 6. "personale qualificato",
personale che, per esperienza o formazione, possiede le competenze necessarie
per monitorare e valutare le caratteristiche della carta recuperata; 7. "controllo visivo",
il controllo di tutte le parti di una partita di carta recuperata che si avvale
delle capacità sensoriali umane o di qualsiasi apparecchiatura non
specializzata; 8. "partita", un lotto
di carta recuperata destinato ad essere spedito da un produttore a un altro
detentore e che può essere contenuto in una o più unità di trasporto, ad
esempio contenitori. Articolo 3 Criteri per la carta recuperata La carta
recuperata cessa di essere considerata rifiuto quando, all'atto della cessione
dal produttore ad un altro detentore, sono soddisfatte tutte le seguenti
condizioni: 1. la carta recuperata ottenuta
dall'operazione di recupero soddisfa i criteri di cui al punto 1 dell'allegato
I; 2. i rifiuti utilizzati come
materiale dell'operazione di recupero soddisfano i criteri di cui al punto 2
dell'allegato I; 3. i rifiuti utilizzati come
materiale dell'operazione di recupero sono stati trattati in conformità dei
criteri di cui al punto 3 dell'allegato I; 4. il produttore o l'importatore
ha rispettato le prescrizioni degli articoli 4 e 5; 5. la carta recuperata è
destinata all'utilizzo come fibre di carta per l'industria della carta.
Inoltre, i materiali non cartacei nelle partite di carta multimateriale sono
destinati al recupero. Articolo 4 Dichiarazione
di conformità 1. Il produttore o l'importatore
stila, per ciascuna partita di carta recuperata, una dichiarazione di
conformità in base al modello di cui all'allegato II. 2. Il produttore o l'importatore
trasmette la dichiarazione di conformità al detentore successivo della partita
di carta recuperata. Il produttore o l'importatore conserva una copia della
dichiarazione di conformità per almeno un anno dalla data del rilascio,
mettendola a disposizione delle autorità competenti che la richiedano. 3. La dichiarazione di
conformità può essere stilata in formato elettronico. Articolo 5 Sistema
di gestione 1. Il produttore applica un
sistema di gestione atto a dimostrare la conformità ai criteri di cui all'articolo
3. 2. Tale sistema prevede una
serie di procedimenti documentati riguardanti ciascuno dei seguenti aspetti: (a)
monitoraggio della qualità della carta recuperata
ottenuta dall'operazione di recupero come indicato al punto 1 dell'allegato I
(ivi compresi campionamento e analisi); (b)
controllo di accettazione dei rifiuti utilizzati
come materiale dell'operazione di recupero di cui al punto 2 dell'allegato I; (c)
monitoraggio dei processi e delle tecniche di
trattamento di cui al punto 3 dell'allegato I; (d)
monitoraggio dell'operazione di recupero dei
componenti non cartacei della carta multimateriale come indicato al punto 3
dell'allegato I, se del caso; (e)
feedback dei clienti sulla conformità della qualità
della carta recuperata; (f)
registrazione dei risultati dei controlli
effettuati a norma delle lettere da a) a d); (g)
revisione e miglioramento del sistema di gestione; (h)
formazione del personale. 3. Il sistema di gestione
prevede inoltre gli obblighi specifici di monitoraggio indicati, per ciascun
criterio, nell'allegato I. In particolare, per quanto riguarda la carta
multimateriale, il produttore tiene per almeno tre anni, un registro d'identificazione
dei titolari successivi fino al recupero di tutti i materiali presenti nella
carta multimateriale e dei quantitativi trasferiti e mette tale registro a
disposizione delle autorità competenti su loro richiesta. 4. Un organismo preposto alla
valutazione della conformità di cui al regolamento (CE) n. 765/2008[2] del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 luglio 2008, che sia stato accreditato a norma di
detto regolamento, o qualsiasi altro verificatore ambientale ai sensi dell'articolo 2,
paragrafo 20, lettera b), del regolamento (CE) n. 1221/2009[3] del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 novembre 2009, che sia stato accreditato o abbia
ottenuto l'abilitazione a norma di detto regolamento, si accerta che il sistema
di gestione soddisfi le disposizioni del presente articolo. Tale accertamento è
effettuato ogni tre anni. Solo i verificatori con i seguenti ambiti di
accreditamento o di abilitazione sulla base dei codici NACE, come specificato
nel regolamento (CE) n. 1893/2006[4]
del Parlamento europeo e del Consiglio, sono ritenuti possedere una sufficiente
esperienza specifica per la verifica di cui al presente regolamento: * Codice NACE 38 (Attività di raccolta,
trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali); o * codice NACE 17 (fabbricazione di carta e di
prodotti di carta). 5. L'importatore esige che i
suoi fornitori applichino un sistema di gestione che soddisfi il disposto dei
paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo e sia stato controllato da un
verificatore esterno indipendente. Il sistema di gestione del fornitore è certificato
da un organismo di valutazione della conformità accreditato da un organismo di
accreditamento che sia stato oggetto di una valutazione inter pares
per tale attività da parte dell'organismo riconosciuto nell'articolo 14 del
regolamento (CE) n. 765/2008; o da un verificatore ambientale accreditato
o abilitato da un organismo di accreditamento o di abilitazione a norma del
regolamento (CE) n. 1221/2009 che sia anche sottoposto a una valutazione inter pares
a norma dell'articolo 31 del suddetto regolamento. I verificatori che intendono operare in paesi
terzi devono ottenere un accreditamento specifico o un'abilitazione, secondo le
modalità previste dal regolamento (CE) n. 765/2008, o dal regolamento (CE)
n. 1221/2009 e dalla decisione della Commissione 2011/832/UE[5]. 6. Il produttore consente l'accesso
al sistema di gestione alle autorità competenti che lo richiedano. Articolo 6 Entrata
in vigore Il presente regolamento entra in vigore il
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea. Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014. Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati
membri conformemente ai trattati. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente ALLEGATO I Criteri per la carta recuperata Criteri || Obblighi minimi di monitoraggio interno Punto 1. Qualità della carta ottenuta dall'operazione di recupero 1.1 La carta risultante dall'operazione di recupero è classificata in base alla norma europea EN 643. || Personale qualificato classifica ogni partita. 1.2 Il contenuto di componenti non cartacei è inferiore o uguale all'1,5% di peso secco all'aria. Per componente non cartaceo si intende qualsiasi materiale diverso dalla carta che è presente nella carta recuperata e che possa essere separato mediante tecniche di cernita a secco. Esempi di componenti non cartacei sono metalli, plastica, vetro, prodotti tessili, terra, sabbia, ceneri, polveri, cera, bitume, ceramica, gomma, tessuto, legno e sostanze organiche sintetiche. I materiali di riempimento associati alle fibre di carta, quali argilla, carbonato di calcio e amido, sono considerati come facenti parte della carta e non come componenti non cartacei. La carta multimateriale con un contenuto di materiali non cartacei superiore al 30% di peso secco all'aria è considerata nella sua totalità come componente non cartaceo. || Personale qualificato esegue un controllo visivo di ogni partita. Ad intervalli adeguati salvo revisione in caso avvengano cambiamenti significativi nel processo operativo, devono essere analizzati gravimetricamente alcuni campioni rappresentativi di ciascun tipo di carta recuperata per misurare il contenuto di componenti non cartacei. Il contenuto di componenti non cartacei è analizzato mediante pesatura dopo una separazione meccanica o manuale (a seconda del caso) dei materiali sotto un attento controllo visivo. Per stabilire la giusta frequenza con cui eseguire il monitoraggio per campionamento si tiene conto dei seguenti fattori: l'evoluzione prevista della variabilità (ad esempio, in base ai risultati passati); - il rischio intrinseco di variabilità nella qualità dei rifiuti utilizzati come materia prima per l'operazione di recupero e per qualsiasi trattamento successivo, ad esempio il contenuto medio più elevato di materia plastica o di vetro in carta selezionata da sistemi di raccolta multimateriale; la precisione intrinseca del metodo di monitoraggio; e - la prossimità dei risultati del contenuto di componenti non cartacei al limite massimo dell'1,5% di peso secco all'aria. Il processo che ha condotto alla scelta della frequenza del monitoraggio dovrebbe essere documentato nell'ambito del sistema di gestione e dovrebbe essere accessibile in sede di audit. 1.3 La carta recuperata, compresi i suoi componenti e in particolare l'inchiostro e le tinture, non presenta alcuna delle caratteristiche di pericolo di cui all'allegato III della direttiva 2008/98/CE. La carta recuperata è conforme ai limiti di concentrazione di cui alla decisione 2000/532/CE della Commissione[6] e non supera i limiti di concentrazione di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 850/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[7]. || Il personale qualificato effettua un controllo visivo di ogni partita. Se dal controllo visivo emerge il dubbio di un'eventuale esistenza di caratteristiche di pericolo, occorre adottare ulteriori misure di monitoraggio adeguate, ad esempio campionamento e analisi. Il personale è formato per individuare le eventuali caratteristiche di pericolo della carta recuperata e a riconoscere gli elementi concreti o le particolarità che consentono di determinare tali caratteristiche. La procedura di rilevamento dei materiali pericolosi è documentata nell'ambito del sistema di gestione. 1.4 La carta recuperata non deve contenere olio assorbito, solventi, vernici, prodotti alimentari acquosi e/o grassi che possano essere individuati con un esame visivo. || Il personale qualificato effettua un controllo visivo di ogni partita. Se l'esame visivo rivela segni di assorbimento di fluidi, ad eccezione dell'acqua, che possano causare, ad esempio, lo sviluppo di muffa o odori e tali segni non sono trascurabili, la partita è considerata come rifiuto. Il personale è formato ad individuare i potenziali tipi di contaminazione che possono essere associati con la carta recuperata e i suoi componenti o materiali o caratteristiche che consentono il riconoscimento dei contaminanti. La procedura di rilevamento delle contaminazioni è documentata nell'ambito del sistema di gestione. Punto 2. Rifiuti utilizzati come materiale dell'operazione di recupero 2.1 Rifiuti pericolosi, rifiuti biodegradabili, rifiuti misti urbani, rifiuti sanitari, e prodotti usati di igiene personale non devono essere utilizzati come materiale. || I controlli di accettazione (a vista) di tutti i rifiuti contenenti carta pervenuti e dei documenti che li accompagnano sono effettuati da personale qualificato che è formato per riconoscere i rifiuti contenenti carta non conformi ai criteri indicati nel presente punto. Punto 3. Processi e tecniche di trattamento 3.1 I rifiuti di carta sono separati alla fonte, o durante la raccolta, o i rifiuti di base sono trattati per separare la carta dai componenti non cartacei. La carta risultante da queste operazioni è tenuta separata da tutti gli altri rifiuti. 3.2 Tutti i trattamenti necessari quali cernita, separazione, pulizia, o selezione (ma non il disimballaggio) per preparare la carta all'invio diretto al macero per la fabbricazione di prodotti di carta, sono stati completati. 3.3 I materiali non cartacei presenti nelle partite che contengono più dell'1,5% di peso secco all'aria di carta multimateriale sono sottoposti ad un apposito processo di trattamento. I materiali diversi presenti nella carta multimateriale sono effettivamente separati gli uni dagli altri. Le fibre di carta separate dalla carta multimateriale sono utilizzate per la fabbricazione della carta. Il materiale non cartaceo separato dalla carta multimateriale viene recuperato. || Per quanto riguarda le partite di carta multimateriale, il produttore/importatore identifica i detentori successivi della partita nonché gli importi trasferiti fino al recupero di tutti i materiali presenti nella carta multimateriale. Tale identificazione può essere effettuata mediante un sistema di tracciabilità. Allegato
II Dichiarazione
di conformità ai criteri che determinano quando un rifiuto cessa di
essere tale, di cui all'articolo 4, paragrafo 1 1. || Produttore/importatore della carta recuperata: Nome: Indirizzo: Referente: Telefono: Fax: Indirizzo e-mail: 2. || a) Categoria di rifiuti di carta in conformità alla norma EN-643: b) contenuto dei componenti non cartacei, in punti percentuali di peso secco all'aria: c) origine del materiale (selezionare l'indicazione corretta): c.1) origine multimateriale, come nel caso di raccolta indifferenziata; c.2) origine monomateriale, come nel caso di raccolta differenziata. 3. || La partita è conforme alle specifiche della norma EN-643. 4. || Quantitativo della partita in kg. 5. || La presente partita è conforme ai criteri di cui all'articolo 3, paragrafi da 1 a 3, del regolamento. 6. || Il produttore di carta recuperata si avvale di un sistema di gestione conforme alle prescrizioni di cui al regolamento (UE) n. … [sarà inserito dopo l'adozione del presente regolamento], controllato da un organismo preposto alla valutazione della conformità accreditato o da un verificatore ambientale o, se la carta che ha cessato di essere rifiuto è importata nel territorio doganale dell'Unione, da un verificatore esterno indipendente. 7. || Il materiale nella presente partita è destinato esclusivamente per l'impiego di fibre di carta destinate alla fabbricazione della carta, e se del caso, anche per il recupero dei materiali non cartacei contenuti nella carta multimateriale. 8. || Dichiarazione del produttore/importatore della carta recuperata: Dichiaro in fede che le informazioni fornite sono complete ed esatte: Nome: Data: Firma: [1] GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3. [2] GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30. [3] GU L 342 del 22.12.2009, pag. 1. [4] GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1. [5] GU L 330 del 14.12.2011, pag. 25. [6] GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3. [7] GU L 229 del 30.4.2004, pag. 1.