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Document 52013PC0078
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on consumer product safety and repealing Council Directive 87/357/EEC and Directive 2001/95/EC
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla sicurezza dei prodotti di consumo e che abroga la direttiva 87/357/CEE del Consiglio e la direttiva 2001/95/CE
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla sicurezza dei prodotti di consumo e che abroga la direttiva 87/357/CEE del Consiglio e la direttiva 2001/95/CE
/* COM/2013/078 final - 2013/0049 (COD) */
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla sicurezza dei prodotti di consumo e che abroga la direttiva 87/357/CEE del Consiglio e la direttiva 2001/95/CE /* COM/2013/078 final - 2013/0049 (COD) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA La libera circolazione di prodotti di consumo
sicuri è uno dei fondamenti dell'Unione europea, un pilastro del mercato unico
e una fonte di fiducia per i consumatori al momento dell'acquisto dei prodotti.
La presente proposta di regolamento relativa alla
sicurezza dei prodotti di consumo, che sostituirà la direttiva 2001/95/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla
sicurezza generale dei prodotti[1]
(direttiva "sicurezza generale dei prodotti" o "DSGP"),
riguarda i prodotti di consumo non alimentari. Come la DSGP, il regolamento
proposto dispone che i prodotti di consumo siano "sicuri", impone
determinati obblighi agli operatori economici e reca disposizioni relative allo
sviluppo di norme a supporto del requisito generale di sicurezza. Tuttavia, il funzionamento del regolamento
proposto e le sue interazioni con la legislazione dell'Unione saranno
notevolmente razionalizzati e semplificati, mantenendo al tempo stesso un
elevato livello di protezione della salute e della sicurezza dei consumatori. Le sovrapposizioni tra le regole relative alla
vigilanza del mercato e tra gli obblighi degli operatori economici fissati da
vari atti legislativi dell'Unione (la DSGP; il regolamento (CE) n. 765/2008,
del 9 luglio 2008 , che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del
mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti[2]; la normativa settoriale di
armonizzazione dell'Unione che disciplina anche i prodotti di consumo) ha
creato confusione negli operatori economici e nelle autorità nazionali e ha
ostacolato gravemente l'efficacia dell'attività di vigilanza del mercato
nell'Unione. La presente proposta ha lo scopo di chiarire il
quadro normativo relativo ai prodotti di consumo tenendo conto degli sviluppi
legislativi degli ultimi anni quali il nuovo quadro normativo sulla
commercializzazione dei prodotti adottato nel 2008[3], l'allineamento a tale nuovo
quadro della normativa settoriale di armonizzazione dell'Unione[4] e l'applicazione a partire dal
1o gennaio 2013 del nuovo regolamento sulla normazione europea[5]. La proposta è parte del "Pacchetto sicurezza
dei prodotti e vigilanza del mercato" che comprende inoltre una proposta
di regolamento unico relativo alla vigilanza del mercato e un piano d'azione
pluriennale per la vigilanza del mercato per il periodo 2013-2015. La revisione
della DSGP e il piano per la vigilanza del mercato sono tra le iniziative per
stimolare la crescita e creare occupazione identificate dall'Atto per il
mercato unico (2011)[6].
L'Atto per il mercato unico II[7],
adottato nel 2012, conferma il "Pacchetto sicurezza dei prodotti e
vigilanza del mercato" tra le azioni chiave per "migliorare la
sicurezza dei prodotti che circolano nell'UE accrescendo l'uniformità delle
norme in materia di sicurezza dei prodotti e di sorveglianza del mercato e
migliorando il controllo della loro osservanza". 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI
INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO Tra il 2009 e il 2011 la Commissione ha realizzato
ampie consultazioni pubbliche sulla revisione della DSGP relative alla portata
della valutazione d'impatto. In seguito la Commissione ha realizzato una
seconda fase di consultazione che si è concentrata sulle quattro aree di
miglioramento principali del sistema della sicurezza dei prodotti nell'UE: i)
le procedure per richiedere l'elaborazione di norme nell'ambito della DSGP per
i prodotti non armonizzati, ii) l'armonizzazione delle valutazioni di
sicurezza, iii) la cooperazione e il coordinamento in materia di vigilanza del
mercato, compreso il funzionamento del sistema di scambio rapido di
informazioni dell'UE (RAPEX) e i canali di distribuzione online, iv)
l'allineamento con il Pacchetto libera circolazione delle merci La seconda fase della consultazione pubblica,
relativa ai problemi identificati e alle soluzioni proposte dalla Commissione,
si è svolta tra maggio e dicembre 2010. Tra il 18 maggio e il 20 agosto 2010 la
Commissione ha realizzato una consultazione pubblica su Internet focalizzata
sulle quattro aree sopraccitate, chiedendo feedback mediante quattro documenti
di consultazione e nove questionari online rivolti ai diversi gruppi di parti
interessate. Hanno risposto cinquantacinque autorità nazionali da tutti gli
Stati membri tranne uno e da Norvegia, Islanda e Svizzera. Numerose altre parti
interessate, comprese oltre trenta associazioni d'imprese, diciassette
organizzazioni dei consumatori e oltre cinquanta operatori economici
individuali (comprese varie PMI) hanno partecipato alla consultazione. I nove
questionari online hanno avuto 305 risposte e 13 diverse organizzazioni di
imprese e di consumatori hanno inviato documenti che illustravano la loro
posizione. Durante il periodo di consultazione si sono inoltre tenute numerose
presentazioni e hanno avuto luogo scambi diretti con le parti interessate (sia
organizzazioni di imprese che di consumatori). La seconda fase della consultazione pubblica si è
conclusa il 1° dicembre 2010 con una conferenza internazionale degli
stakeholder sulla "Revisione della direttiva sicurezza generale dei
prodotti" durante la quale la Commissione ha ricevuto feedback sulle
conclusioni chiave della consultazione pubblica su Internet. La terza fase della consultazione si è svolta tra
gennaio e marzo 2011 sotto forma di incontri mirati con le parti interessate ai
quali hanno partecipato esperti delle aree interessate. Durante gli incontri
sono stati affrontati temi strutturali, compresa l'organizzazione del
coordinamento della vigilanza del mercato, l'impatto della definizione di nuovi
obblighi per gli operatori economici (in particolare l'obbligo di
tracciabilità), le procedure per l'attribuzione di mandati per le norme europee
nell'ambito della DSGP e le modalità per stabilire una struttura chiara e
comprensibile per le norme relative alla sicurezza dei prodotti non alimentari.
Uno dei risultati del processo di consultazione
pubblica e di dialogo con le parti interessate è stato lo scorporamento dalla
DSGP delle norme relative alla vigilanza del mercato, che confluiscono in un nuovo
regolamento autonomo sulla vigilanza del mercato da elaborare e adottare
contemporaneamente alla presente proposta di revisione della DSGP. La valutazione d'impatto preparata dalla
Commissione riguarda sia la presente proposta che la proposta di un nuovo
regolamento sulla vigilanza del mercato. Il comitato per la valutazione
d'impatto della Commissione ha dato parere favorevole nel settembre 2012. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA
PROPOSTA ·
Campo di applicazione e definizioni Il regolamento proposto delimita chiaramente il
proprio ambito di applicazione in rapporto a quello della normativa di
armonizzazione settoriale dell'Unione. Il principio generale che tutti i
prodotti di consumo non alimentari devono essere sicuri ha carattere
transfrontaliero, gli obblighi più dettagliati in capo agli operatori economici
si applicano invece solo agli operatori non soggetti a obblighi corrispondenti
stabiliti nella legislazione di armonizzazione relativa a un determinato
settore di prodotti. La Commissione prevede di fornire orientamenti che aiutino
le imprese, in particolare le PMI, a identificare la legislazione applicabile
al prodotto di consumo da essi fabbricato o distribuito. La sezione relativa alle definizioni è stata
aggiornata e, ove opportuno, allineata al nuovo quadro legislativo per la
commercializzazione dei prodotti[8].
·
Requisito generale di sicurezza e obblighi degli
operatori economici Il requisito di sicurezza per tutti i prodotti di
consumo immessi o messi a disposizione dei consumatori sul mercato dell'Unione
è un pilastro fondamentale della normativa dell'UE in materia di sicurezza dei
prodotti. Tale requisito generale di sicurezza dei prodotti, già presente nella
DSGP, è stato mantenuto. Il suo funzionamento verrà tuttavia molto semplificato
nella pratica mediante un collegamento chiaro con la legislazione settoriale e
la semplificazione delle disposizioni sulle norme. I prodotti di consumo conformi alla normativa
settoriale di armonizzazione dell'Unione intesa ad assicurare la salute e la
sicurezza delle persone saranno considerati sicuri anche ai fini del
regolamento proposto. I prodotti di consumo non conformi alla normativa di
armonizzazione applicabile non beneficeranno invece della presunzione di
sicurezza e tale situazione sarà disciplinata dalla legislazione settoriale e
dalla futura normativa sulla vigilanza del mercato. La proposta fissa inoltre gli obblighi di base
degli operatori economici (fabbricanti, importatori, distributori) parte della
catena di fornitura dei prodotti di consumo nella misura in cui essi non sono
soggetti agli obblighi corrispondenti stabiliti nella normativa settoriale di
armonizzazione dell'Unione. Gli obblighi sono basati sulle disposizioni di
riferimento di cui alla decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei
prodotti[9]
e riguardano, tra l'altro, le questioni relative all'etichettatura,
all'identificazione dei prodotti, alle misure correttive da attuare in caso di
prodotti non sicuri e all'informazione delle autorità competenti. In
proporzione al rischio potenziale presentato dai loro prodotti, i fabbricanti
dovranno produrre una documentazione tecnica relativa ai prodotti contenente le
informazioni necessarie a provarne la sicurezza. Riprendendo la decisione n. 768/2008/CE la
proposta richiede che gli operatori economici siano in grado di identificare
gli operatori che hanno fornito loro un determinato prodotto e gli operatori ai
quali un determinato prodotto è stato fornito. In casi giustificati dai rischi
presentati da tipi specifici di prodotti la Commissione dovrà poter adottare
misure che impongano agli operatori economici di predisporre un sistema di
tracciabilità elettronica o di aderirvi. ·
Uso delle norme europee Come la DSGP, la proposta di nuovo regolamento
privilegia l'uso delle norme a supporto dell'attuazione del requisito generale
di sicurezza. Il processo di identificazione delle norme europee esistenti o di
richiesta di elaborazione di norme europee che conferiscano la presunzione di
sicurezza a un prodotto è stato notevolmente semplificato e allineato al
Regolamento (UE) n. 1025/2012 che stabilisce un nuovo quadro generale per la
normazione europea[10].
Ciò evidenzia l'importanza data dalla Commissione all'approccio della
coregolamentazione e potenzierà l'uso delle norme europee a supporto del
regolamento proposto. ·
Trasferimento al nuovo regolamento sulla
vigilanza del mercato delle disposizioni relative alla vigilanza del mercato e
del sistema RAPEX. In linea con l'obiettivo di rafforzare e
semplificare la vigilanza del mercato per tutti i prodotti, sia armonizzati che
non armonizzati e destinati sia ai consumatori che ai professionisti, le
disposizioni relative alla vigilanza del mercato e al sistema RAPEX, attualmente
parte della DSGP, sono trasferite alla proposta di nuovo regolamento unico
sulla vigilanza del mercato. Il nuovo regolamento darà luogo a un sistema a un
solo livello nel quale tutte le disposizioni relative alla vigilanza del
mercato saranno raccolte in un unico strumento e nel quale RAPEX opererà come
sistema unico di allerta per i prodotti che presentano rischi. Ulteriori
informazioni si trovano nella proposta di regolamento sulla vigilanza del
mercato dei prodotti. ·
Competenza dell'Unione, sussidiarietà,
proporzionalità e forma giuridica La proposta si basa sull'articolo 114 del trattato
sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la stessa base giuridica per
l'istituzione e il funzionamento del mercato interno e per l'adozione
dell'attuale DSGP. Nel disciplinare la sicurezza dei prodotti l'Unione esercita
la competenza concorrente di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del TFUE. Nell'ambito del mercato interno, in cui i prodotti
possono circolare liberamente, disposizioni efficaci sulla sicurezza dei
prodotti possono essere adottate solo a livello dell'Unione. Si tratta di un
approccio necessario per assicurare un elevato livello di protezione dei
consumatori (in linea con l'articolo 169 del TFUE) nonché per impedire agli
Stati membri di adottare norme diversificate sui prodotti che comporterebbero
un'ulteriore frammentazione del mercato unico. In ottemperanza ai principi di
proporzionalità e sussidiarietà enunciati all'articolo 5 del trattato
sull'Unione europea, la presente proposta si limita a quanto necessario per
conseguire tali obiettivi. La proposta assume la forma di un regolamento. Si
tratta dello strumento giuridico adeguato in quanto prevede norme chiare e
dettagliate che diventeranno applicabili in modo uniforme e contemporaneamente
in tutta l'Unione. Ciò eviterà divergenze nel recepimento da parte degli Stati
membri che potrebbero condurre a livelli diversificati di protezione della
salute e della sicurezza e creare ostacoli al mercato interno. La sostituzione
delle misure nazionali di recepimento comporta anche una notevole
semplificazione in quanto consente agli operatori economici di svolgere le loro
attività sulla base di un unico quadro normativo, anziché di un mosaico
costituito dalle legislazioni nazionali degli Stati membri. ·
Diritti fondamentali Conformemente alla Carta dei diritti fondamentali
dell'UE, la presente proposta mira a garantire un livello elevato di protezione
della salute umana (articolo 35 della Carta) e di protezione dei consumatori
(articolo 38) grazie a un livello elevato di sicurezza dei prodotti di consumo
messi a disposizione sul mercato dell'Unione. La proposta incide sulla libertà
d'impresa degli operatori economici (articolo 16), ma gli obblighi imposti a
fabbricanti, importatori e distributori di prodotti di consumo sono necessari
per garantire un livello elevato di sicurezza di tali prodotti. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO La proposta non ha implicazioni finanziarie
diverse da quelle connesse alla corretta gestione del regolamento che, sotto
forma di DSGP, fa già parte dell'acquis dell'Unione. L'incidenza sul
bilancio è già prevista nei programmi in corso o proposti e rispetta la
proposta della Commissione relativa al nuovo quadro finanziario pluriennale. I
dettagli sono esposti nella scheda finanziaria allegata alla presente proposta. 5. SEMPLIFICAZIONE E
REGOLAMENTAZIONE INTELLIGENTE La presente proposta contribuisce alla
semplificazione della legislazione dell'UE e si attiene ai principi della
regolamentazione intelligente. Nella preparazione della proposta la Commissione
ha fatto una ricognizione dei progressi significativi della legislazione
settoriale volta ad assicurare la sicurezza dei prodotti, che in genere non
distingue tra prodotti di consumo e professionali. Nell'attuale situazione non
è più necessario, come lo era 10 o 15 anni fa, prevedere un'ulteriore serie di
obblighi per gli operatori economici già adeguatamente regolamentati dalla
legislazione settoriale. Al contempo gli obblighi per coloro che producono,
importano o distribuiscono prodotti di consumo non regolamentati da una
legislazione specifica sono in larga misura allineati a quelli applicabili ai
prodotti armonizzati. Questo approccio ridurrà l'onere amministrativo e
i costi di adeguamento alla normativa per le imprese, in particolare per le PMI.
Nel futuro esse saranno in grado di identificare agevolmente le disposizioni
applicabili alla loro attività commerciale e di risparmiare così sui costi
causati dall'incertezza giuridica. A causa dell'oggetto e dell'obiettivo della
proposta di regolamento, le microimprese quali definite nella raccomandazione
della Commissione 2003/361/CE[11]
non possono essere esentate dall'applicazione, perché le disposizioni che
mirano alla protezione della salute e alla sicurezza delle persone vanno
applicate a prescindere dalla dimensione dell'operatore economico. è probabile tuttavia che le
microimprese siano i maggiori beneficiari della semplificazione apportata dalla
nuova normativa, che è adeguata allo scopo e sostituisce due direttive ormai
datate. La Commissione è impegnata a continuare a fornire indicazioni e
orientamento alle imprese, in particolare alle PMI, e ai consumatori per
aiutarli a identificare i rispettivi obblighi e diritti. 2013/0049 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO sulla sicurezza dei prodotti di consumo e che
abroga la direttiva 87/357/CEE del Consiglio e la direttiva 2001/95/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, in particolare l'articolo 114, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo[12],
deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: (1) La direttiva 2001/95/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla
sicurezza generale dei prodotti[13]
stabilisce che i prodotti di consumo devono essere sicuri e che le autorità di
vigilanza del mercato degli Stati membri devono adottare misure contro i
prodotti pericolosi nonché scambiarsi informazioni in proposito mediante il
sistema comunitario di scambio rapido di informazioni (RAPEX). La direttiva
2001/95/CE va rivista radicalmente per migliorarne il funzionamento e
garantirne la coerenza con gli sviluppi della legislazione dell'Unione relativa
alla vigilanza del mercato, agli obblighi degli operatori economici e alla
normazione. Per motivi di chiarezza, la direttiva 2001/95/CE va abrogata e
sostituita dal presente regolamento. (2) Il regolamento è lo strumento
giuridico adeguato in quanto prevede norme chiare e dettagliate che non
lasciano spazio a divergenze nel recepimento da parte degli Stati membri. Un
regolamento garantisce inoltre che le disposizioni giuridiche siano applicabili
contemporaneamente in tutta l'Unione. (3) Il presente regolamento deve
contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 169 del TFUE,
in particolare esso deve mirare ad assicurare il funzionamento del mercato
interno per quanto riguarda i prodotti destinati ai consumatori mediante
disposizioni uniformi relative a un requisito generale di sicurezza, ai criteri
di valutazione e agli obblighi degli operatori economici. Dato che le
disposizioni relative alla vigilanza del mercato, comprese quelle che
disciplinano RAPEX, sono fissate nel regolamento (UE) n. […/…] [sulla
vigilanza del mercato dei prodotti][14]
che si applica anche ai prodotti di cui al presente regolamento, nel presente
regolamento non sono necessarie disposizioni ulteriori relative alla vigilanza
del mercato o al sistema RAPEX. (4) La legislazione dell'Unione
relativa agli alimenti, ai mangimi e ai settori collegati istituisce un regime
specifico che garantisce la sicurezza dei prodotti da esso contemplati.
L'applicazione del presente regolamento non riguarda dunque tali prodotti, con
l'eccezione dei materiali e degli articoli destinati a venire a contatto con
gli alimenti, nella misura in cui possono presentare rischi non contemplati dal
regolamento (CE) n 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a
contatto con i prodotti alimentari[15]
o da altra legislazione specifica relativa ai prodotti alimentari che contempli
esclusivamente il rischio chimico e biologico connesso ai prodotti alimentari. (5) I prodotti medicinali sono
immessi sul mercato solo dopo essere stati sottoposti a una valutazione che
comprende un'analisi rischi-benefici specifica. Essi vanno pertanto esclusi dal
campo di applicazione del presente regolamento. (6) Il presente regolamento non
riguarda i servizi. Tuttavia, per assicurare la protezione della salutate e
della sicurezza dei consumatori, esso va applicato ai prodotti forniti o resi
disponibili ai consumatori nel contesto di una prestazione di servizi, compresi
i prodotti ai quali i consumatori sono direttamente esposti durante una
prestazione di servizi. Le attrezzature su cui i consumatori circolano o
viaggiano gestite da un prestatore di servizi vanno escluse dall'ambito di
applicazione del presente regolamento poiché connesse alla sicurezza della
prestazione fornita. (7) Nonostante l'evoluzione della
normativa settoriale di armonizzazione dell'Unione che affronta gli aspetti
relativi alla sicurezza dei prodotti o di categorie di prodotti specifici è
impossibile nella pratica adottare una legislazione dell'Unione per tutti i
prodotti di consumo esistenti e futuri. Vi è pertanto ancora bisogno di un
quadro legislativo orizzontale che colmi le lacune esistenti e assicuri la
protezione dei consumatori non altrimenti garantita, in particolare al fine di
ottenere un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza dei
consumatori secondo quanto disposto dagli articoli 114 e 169 del TFUE. (8) Per quanto riguarda i
prodotti di consumo soggetti al presente regolamento, l'ambito di applicazione
delle sue diverse parti va delimitato chiaramente rispetto alla normativa
settoriale di armonizzazione dell'Unione. Mentre il requisito generale di
sicurezza dei prodotti e le disposizioni correlate vanno applicate a tutti i
prodotti di consumo, gli obblighi degli operatori economici non vanno applicati
nel caso in cui la normativa di armonizzazione dell'Unione preveda obblighi
equivalenti, quali ad esempio quelli previsti dalla normativa dell'Unione sui
cosmetici, i giocattoli, gli elettrodomestici o i prodotti da costruzione. (9) Al fine di assicurare la
coerenza tra il presente regolamento e la normativa settoriale di
armonizzazione dell'Unione riguardo agli obblighi specifici degli operatori
economici, le disposizioni relative a fabbricanti, mandatari, importatori e
distributori vanno basate sulle disposizioni di riferimento di cui alla
decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio
2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti[16]. (10) Il campo di applicazione del
presente regolamento non va limitato in relazione alla tecnica di vendita dei
prodotti di consumo, e deve pertanto comprendere anche la vendita a distanza. (11) Il presente regolamento va
applicato ai prodotti di seconda mano reimmessi nella catena di fornitura
nell'ambito di un'attività commerciale, fatta eccezione per i prodotti di
seconda mano per i quali il consumatore non può ragionevolmente attendersi una
piena conformità alle attuali regole di sicurezza, quali ad esempio gli oggetti
di antiquariato. (12) Il presente regolamento va
altresì applicato ai prodotti di consumo che pur non essendo prodotti
alimentari vi assomigliano e possono essere confusi con i prodotti alimentari
con la conseguenza che i consumatori, specialmente i bambini, possono portarli
alla bocca, succhiarli o ingerirli con conseguente rischio di soffocamento,
intossicazione, perforazione o ostruzione del tubo digerente. Tali prodotti che
imitano i prodotti alimentari sono stati finora regolamentati dalla direttiva
87/357/CEE, del 25 giugno 1987, concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati Membri relative ai prodotti che, avendo un aspetto
diverso da quello che sono in realtà, compromettono la salute o la sicurezza
dei consumatori[17],
che va abrogata. (13) La sicurezza dei prodotti va
valutata tenendo conto di tutti gli aspetti pertinenti, in particolare le
caratteristiche e la presentazione del prodotto nonché tenendo conto delle
categorie di consumatori che potrebbero probabilmente utilizzarli, con riguardo
alla loro vulnerabilità specialmente nel caso di bambini, anziani e persone con
disabilità. (14) Al fine di evitare
sovrapposizioni con i requisiti di sicurezza e conflitti con altra legislazione
dell'Unione, un prodotto conforme alla normativa settoriale di armonizzazione
dell'Unione intesa a tutelare la protezione della salute e della sicurezza
delle persone va considerato sicuro a norma del presente regolamento. (15) Gli operatori economici devono
essere responsabili del fatto che i prodotti rispettino la normativa
pertinente, in relazione al rispettivo ruolo nella catena di fornitura, al fine
di garantire un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza
dei consumatori. (16) Tutti gli operatori economici
che intervengono nella catena di fornitura e distribuzione devono adottare le
misure necessarie per garantire che i prodotti messi a disposizione sul mercato
siano sicuri a norma della presente direttiva. È necessario ripartire in modo
chiaro e proporzionato gli obblighi corrispondenti al ruolo di ciascun
operatore nel processo di fornitura e distribuzione. (17) Gli importatori sono
responsabili della conformità ai requisiti del presente regolamento dei
prodotti provenienti da paesi terzi che essi immettono sul mercato dell'Unione.
Gli obblighi specifici degli importatori vanno pertanto inseriti nel presente
regolamento. (18) I distributori mettono un
prodotto a disposizione sul mercato dopo che il fabbricante o l'importatore lo
ha immesso sul mercato e devono agire con la dovuta diligenza per garantire che
la manipolazione del prodotto non incida negativamente sulla sua conformità al
presente regolamento. (19) L'operatore economico che
immette sul mercato un prodotto con il proprio nome o marchio commerciale
oppure modifica un prodotto in modo tale da incidere sulla conformità alle
disposizioni del presente regolamento deve esserne considerato il fabbricante e
ne assume pertanto i relativi obblighi. (20) Garantire l'identificazione e
la tracciabilità del prodotto lungo l'intera catena di fornitura aiuta a
identificare gli operatori economici e ad adottare misure correttive efficaci
contro i prodotti non sicuri, quali i ritiri mirati. L'identificazione del
prodotto e la tracciabilità garantiscono dunque che i consumatori e gli
operatori economici ottengano informazioni accurate sui prodotti non sicuri,
accrescendo così la fiducia nel mercato ed evitando di turbare inutilmente gli
scambi. I prodotti devono pertanto recare informazioni che consentano la loro
identificazione e l'identificazione del fabbricante e, se del caso,
dell'importatore. I fabbricanti devono inoltre produrre una documentazione tecnica
relativa ai loro prodotti, per la quale possono scegliere la forma più
appropriata ed efficiente dal punto di vista dei costi, quale ad esempio la
forma elettronica. Gli operatori economici devono inoltre essere in grado di
identificare gli operatori che hanno fornito loro un prodotto e gli operatori
ai quali un loro prodotto è stato fornito. Al trattamento dei dati personali
nell'ambito del presente regolamento si applica la direttiva 95/46/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione di tali dati[18]. (21) L'indicazione dell'origine si
aggiunge ai requisiti di base di tracciabilità relativi al nome e all'indirizzo
del fabbricante. In particolare l'indicazione del paese d'origine aiuta a
identificare il luogo effettivo di fabbricazione nel caso in cui il fabbricante
non sia rintracciabile o l'indirizzo fornito sia diverso da quello del luogo
effettivo di fabbricazione. Tali informazioni possono facilitare il compito
delle autorità di vigilanza del mercato nel reperire il luogo di fabbricazione
effettivo e rendono possibili i contatti con le autorità del paese d'origine
nel quadro della cooperazione bilaterale o multilaterale sulla sicurezza dei
prodotti di consumo al fine di intraprendere appropriate azioni di monitoraggio
successive. (22) Per agevolare l'applicazione
efficace e coerente del requisito generale di sicurezza di cui al presente
regolamento è importante far uso di norme europee per taluni prodotti e rischi
in modo che un prodotto conforme alle norme europee, il cui riferimento è
pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, possa essere
considerato conforme a tale requisito. (23) Qualora identifichi la
necessità di una norma europea che garantisca la conformità di determinati
prodotti al requisito generale di sicurezza di cui al presente regolamento, la
Commissione applica la disposizione pertinente del regolamento (UE) n.
1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla
normazione europea[19]
per richiedere a una o più organizzazioni di normazione europee di elaborare o
identificare norme adatte a garantire che il prodotto ad esse conforme sia
considerato sicuro. I riferimenti di tali norme europee devono essere
pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. (24) Le procedure per richiedere
norme europee a supporto del presente regolamento e le procedure relative alle
obiezioni contro tali norme vanno fissate nel presente regolamento e allineate
al regolamento (UE) n. 1025/2012. Al fine di garantire la coerenza complessiva
di quanto attiene alla normazione europea, le richieste di norme europee, o le
obiezioni alle norme europee, devono essere sottoposte al comitato istituito da
tale regolamento dopo appropriata consultazione degli esperti degli Stati
membri nel settore della sicurezza dei prodotti di consumo. (25) Le norme europee i cui
riferimenti sono stati pubblicati in conformità alla direttiva 2001/95/CE devono
continuare a conferire la presunzione di conformità al requisito generale di
sicurezza. I mandati di normazione conferiti dalla Commissione in conformità
alla direttiva 2001/95/CE vanno considerati richieste di normazione emesse a
norma del presente regolamento. (26) In assenza di pertinenti norme
europee o di altri mezzi riconosciuti per valutare la sicurezza dei prodotti,
la valutazione deve prendere in considerazione le raccomandazioni della
Commissione adottate a questo fine in conformità all'articolo 292 del TFUE. (27) Al fine di
garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, è
necessario attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto
riguarda l'esenzione dall'obbligo di informare le autorità di vigilanza del
mercato sui prodotti che presentano un rischio, il tipo di supporto dati e la
sua collocazione sul prodotto ai fini del sistema di tracciabilità, le
richieste di normazione alle organizzazioni europee di normazione e le
decisioni relative alla obiezioni formali alle norme europee. Tali competenze
dovrebbero essere esercitate conformemente al
regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali
relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio
delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione[20]. (28) La procedura consultiva va
seguita per adottare atti di esecuzione riguardanti le obiezioni a norme
europee i cui riferimenti non sono ancora stati pubblicati nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea, dato che la norma in questione non ha ancora
portato alla presunzione di conformità al requisito generale di sicurezza di
cui al presente regolamento. (29) Al fine di
mantenere un livello elevato di salute e sicurezza dei consumatori occorre
delegare alla Commissione il potere di adottare atti, in conformità
all'articolo 290 del TFUE, per quanto concerne i prodotti per i quali non vi è
necessità di indicare il nome e l'indirizzo del fabbricante o dell'importatore
a causa del basso livello di rischio connesso al prodotto nonché
l'identificazione e la tracciabilità dei prodotti che presentano un rischio
grave potenziale per la salute e la sicurezza. È di particolare importanza che
durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni,
anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti
delegati la Commissione deve provvedere alla contestuale, tempestiva e
appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al
Consiglio. (30) Gli Stati membri devono
stabilire le sanzioni da irrogare in caso di violazione del presente
regolamento e assicurarne l'esecuzione. Tali sanzioni devono essere efficaci,
proporzionate e dissuasive. (31) Per consentire agli operatori
economici, agli Stati membri e alla Commissione di adeguarsi alle modifiche
introdotte dal presente regolamento va previsto un periodo transitorio
sufficiente prima che le disposizioni del presente regolamento divengano
applicabili. (32) Poiché l'obiettivo del
presente regolamento, vale a dire garantire il funzionamento del mercato
interno dei prodotti destinati ai consumatori assicurando nel contempo un
livello elevato di tutela della salute pubblica dei consumatori, non può essere
conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo
della portata dell'azione, essere conseguito meglio a livello di Unione,
quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà di cui
all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. In conformità al principio di
proporzionalità enunciato in tale articolo, il presente regolamento si limita a
quanto necessario per conseguire tale obiettivo. (33) Il presente regolamento
rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in
particolare nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In
particolare, il presente regolamento intende assicurare il pieno rispetto
dell'obbligo di garantire un livello elevato di protezione della salute umana e
di tutela dei consumatori così come la libertà d'impresa, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: CAPO I Disposizioni
generali Articolo 1 Oggetto Il presente regolamento stabilisce norme in
materia di sicurezza dei prodotti di consumo immessi o messi a disposizione sul
mercato dell'Unione. Articolo 2 Campo di applicazione 1. Il presente regolamento si
applica ai prodotti ottenuti mediante un processo di fabbricazione, immessi o
messi a disposizione sul mercato, nuovi, usati o ricondizionati e che
rispondano a uno dei seguenti criteri: a) prodotti destinati ai consumatori; b) prodotti suscettibili, in condizioni
ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzati dai consumatori anche se non
loro destinati; c) prodotti ai quali i consumatori sono
esposti nel contesto di una prestazione di servizi. 2. Il presente regolamento non
si applica ai prodotti da riparare o ricondizionare prima dell'uso messi a
disposizione sul mercato in quanto tali. 3. Il presente regolamento non
si applica a: a) medicinali per uso umano o veterinario; b) alimenti; c) materiali e oggetti destinati a venire a
contatto con gli alimenti, nella misura in cui i rischi connessi a tali
prodotti sono disciplinati dal regolamento (CE) n. 1935/2004 o
da altra normativa dell'Unione applicabile agli alimenti; d) mangimi; e) piante e animali vivi, organismi
geneticamente modificati, microorganismi geneticamente modificati a impiego
confinato, prodotti di piante ed animali collegati direttamente alla loro
futura riproduzione; f) sottoprodotti di origine animale e
prodotti derivati; g) prodotti fitosanitari; h) attrezzature su cui i consumatori
circolano o viaggiano gestite da un prestatore di servizi nel contesto della
prestazione del servizio; i) oggetti d'antiquariato. 4. I capi da II a IV del
presente regolamento non si applicano ai prodotti oggetto di prescrizioni
intese a tutelare la salute e la sicurezza delle persone di cui alla normativa
di armonizzazione dell'Unione o in applicazione di tale normativa. Articolo 3 Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende
per: 1) "prodotto sicuro":
qualsiasi prodotto che, in condizioni di uso normali o ragionevolmente
prevedibili, compresa la durata di utilizzo e, se del caso, la messa in
servizio, l'installazione e le esigenze di manutenzione, non presenti alcun
rischio oppure presenti unicamente rischi minimi, compatibili con il suo
impiego, considerati accettabili e coerenti con un livello elevato di tutela
della salute e della sicurezza delle persone; 2) "messa a disposizione sul
mercato": la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o
l'uso sul mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale, a titolo
oneroso o gratuito; 3) "immissione sul mercato":
la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato dell'Unione; 4) "fabbricante": una persona
fisica o giuridica che fabbrica un prodotto oppure lo fa progettare o
fabbricare e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio; 5) "mandatario": una persona
fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto da un fabbricante un
mandato scritto che la autorizza ad agire a suo nome in relazione a determinati
compiti; 6) "importatore": una persona
fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato dell'Unione un
prodotto proveniente da un paese terzo; 7) "distributore": una
persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o
dall'importatore, che mette un prodotto a disposizione sul mercato; 8) "operatori economici": il
fabbricante, il mandatario, l'importatore e il distributore; 9) "norma europea": una norma
europea quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento
(UE) n. 1025/2012; 10) "norma internazionale": una
norma internazionale quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a),
del regolamento (UE) n. 1025/2012; 11) "norma nazionale": una
norma nazionale quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), del
regolamento (UE) n. 1025/2012; 12) "organizzazione europea di
normazione": una organizzazione europea di normazione quale definita all'articolo
2, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1025/2012; 13) "autorità di vigilanza del
mercato": un'autorità di vigilanza del mercato quale definita all'articolo
[3, punto 12] del regolamento (EU) n. […/…] [sulla vigilanza del mercato dei
prodotti]; 14) "richiamo": un
provvedimento volto ad ottenere la restituzione di un prodotto che è già stato
reso disponibile all'utilizzatore finale; 15) "ritiro": un provvedimento
volto a impedire l'ulteriore messa a disposizione sul mercato di un prodotto
nella catena di fornitura; 16) "normativa di armonizzazione
dell'Unione": la normativa dell'Unione che armonizza le condizioni di
commercializzazione dei prodotti; 17) "rischio grave": un rischio
che richieda un intervento e un controllo successivo rapidi, anche nel caso in
cui gli effetti non siano immediati. Articolo 4 Requisito generale di sicurezza Gli operatori economici immettono o mettono a
disposizione sul mercato solo prodotti sicuri. Articolo 5 Presunzione di sicurezza Ai fini del presente regolamento un prodotto è
presunto conforme al requisito generale di sicurezza di cui all'articolo 4 nei
seguenti casi : a) per quanto concerne i rischi
disciplinati dalle prescrizioni intese a tutelare la salute e la sicurezza
delle persone stabilite nella normativa di armonizzazione dell'Unione o in
applicazione di tale normativa, se soddisfa tali prescrizioni; b) in mancanza di prescrizioni intese a
tutelare la salute e la sicurezza delle persone di cui alla normativa di
armonizzazione dell'Unione o in applicazione di tale normativa citate alla
lettera a), se tale prodotto è conforme alle pertinenti norme europee o loro
parti i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea in conformità agli articoli 16 e 17; c) in mancanza di prescrizioni di cui
alla normativa di armonizzazione dell'Unione o in applicazione di tale
normativa citate alla lettera a) e delle norme europee citate alla lettera b),
se, in relazione ai rischi disciplinati dalle prescrizioni relative alla salute
e alla sicurezza della legislazione dello Stato membro nel quale in prodotto è
messo a disposizione sul mercato, il prodotto soddisfa tali prescrizioni. Articolo 6 Aspetti della valutazione della
sicurezza del prodotto 1. In mancanza di normativa di
armonizzazione dell'Unione, norme europee o prescrizioni relative alla salute e
alla sicurezza stabilite nella legislazione dello Stato dove il prodotto è
messo a disposizione sul mercato, di cui all'articolo 5, punti a), b) e c), i
seguenti aspetti sono presi in considerazione per la valutazione della
sicurezza di un prodotto: a) le caratteristiche del prodotto, in
particolare la sua composizione, il suo imballaggio, le modalità del suo
assemblaggio e, se del caso, della sua installazione e della sua manutenzione; b) l'effetto del prodotto su altri prodotti,
qualora sia ragionevolmente prevedibile l'utilizzo del primo con i secondi; c) la presentazione del prodotto, la sua
etichettatura, le eventuali avvertenze e istruzioni per l'uso e per lo
smaltimento nonché qualsiasi altra indicazione o informazione relativa al
prodotto; d) le categorie di consumatori che sono
esposti al rischio nell'utilizzazione del prodotto, in particolare i
consumatori vulnerabili; e) l'aspetto del prodotto e in particolare
di quelli che pur non essendo prodotti alimentari vi assomigliano e possono
essere confusi con questi ultimi per la loro forma, odore, colore, aspetto,
imballaggio, etichettatura, volume, dimensioni o altre caratteristiche. La possibilità di raggiungere un livello di
sicurezza superiore o la disponibilità di altri prodotti che presentano un
rischio minore non costituisce un motivo sufficiente per considerare un
prodotto come "non sicuro". 2. Ai fini del paragrafo 1 per
valutare se un prodotto sia sicuro si prendono in considerazione, se del caso,
i seguenti aspetti: a) lo stato dell'arte e la tecnologia; b) le norme europee diverse da quelle i cui
riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea in conformità agli articoli 16 e 17; c) le norme internazionali; d) gli accordi internazionali; e) le raccomandazioni o gli orientamenti
della Commissione sulla valutazione della sicurezza dei prodotti; f) le norme elaborate nello Stato membro in
cui il prodotto è messo a disposizione; g) i codici di buona condotta in materia di
sicurezza dei prodotti vigenti nel settore interessato; h) la sicurezza che i consumatori possono
ragionevolmente attendersi. Articolo 7 Indicazione dell'origine 1. I fabbricanti e gli
importatori appongono sui prodotti un'indicazione del paese d'origine del
prodotto o, se le dimensioni o la natura del prodotto non lo consentono, tale
indicazione è apposta sull'imballaggio o su un documento di accompagnamento del
prodotto. 2. Al fine di determinare il
paese d'origine di cui al paragrafo 1, si applicano le regole d'origine non
preferenziali di cui agli articoli da 23 a 25 del
regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre
1992, che istituisce un codice doganale comunitario[21]. 3. Se il paese d'origine di cui
al paragrafo 2 è uno Stato membro dell'Unione i fabbricanti e gli importatori
possono far riferimento all'Unione o a un determinato Stato membro. CAPO II Obblighi
degli operatori economici Articolo 8 Obblighi dei fabbricanti 1. All'atto dell'immissione dei
loro prodotti sul mercato, i fabbricanti garantiscono che questi siano stati
progettati e fabbricati conformemente al requisito generale di sicurezza di cui
all'articolo 4. 2. I fabbricanti garantiscono
che siano attuate le procedure necessarie affinché la produzione in serie
continui a essere conforme al requisito generale di sicurezza di cui
all'articolo 4. 3. In proporzione ai rischi
presentati da un prodotto, i fabbricanti eseguono, per proteggere la salute e
la sicurezza dei consumatori, prove a campione sui prodotti messi a
disposizione sul mercato, esaminando i reclami e mantenendo un registro dei
reclami, dei prodotti non conformi e dei richiami di prodotti e informando i
distributori di tale monitoraggio. 4. In proporzione ai rischi
presentati da un prodotto, i fabbricanti elaborano una documentazione tecnica.
La documentazione tecnica comprende, se pertinenti: a) una descrizione generale del prodotto e
delle sue proprietà essenziali pertinenti per la valutazione della sicurezza
del prodotto; b) un'analisi dei rischi possibili connessi
al prodotto e delle soluzioni adottate per eliminare o attenuare tali rischi,
ivi compresi i risultati delle prove effettuate dal fabbricante o da un terzo
per suo conto; c) se del caso, un elenco delle norme
europee di cui all'articolo 5, lettera b), o delle prescrizioni relative alla
salute e alla sicurezza della legislazione dello Stato membro nel quale il
prodotto è messo a disposizione sul mercato di cui all'articolo 5, lettera c),
o altri aspetti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, applicati per soddisfare il
requisito generale di sicurezza di cui all'articolo 4. Qualora le norme europee, le prescrizioni relative
alla salute e alla sicurezza o gli altri aspetti di cui al primo comma, lettera
c), siano stati applicati solo in parte, sono identificate le parti applicate. 5. I fabbricanti conservano la
documentazione tecnica per un periodo di dieci anni dalla data in cui il
prodotto è stato immesso sul mercato, e la mettono a disposizione delle
autorità di vigilanza del mercato su sua richiesta. 6. I fabbricanti appongono sui
loro prodotti un numero di tipo, lotto, serie o altro, facilmente visibile e
leggibile, che ne consenta l'identificazione; se la dimensione o la natura del
prodotto non lo consentono essi forniscono le informazioni prescritte
sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto. 7. I fabbricanti indicano sul
prodotto il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro
marchio registrato e l'indirizzo al quale possono essere contattati oppure, ove
ciò non sia possibile, riportano le informazioni sull'imballaggio o in un
documento di accompagnamento del prodotto. L'indirizzo deve indicare un unico
punto di contatto del fabbricante. 8. I fabbricanti si assicurano
che il loro prodotto sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla
sicurezza in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori,
come determinato dallo Stato membro nel quale il prodotto è messo a
disposizione, tranne nei casi in cui il prodotto può essere utilizzato in
condizioni di sicurezza e come previsto dal fabbricante senza tali istruzioni e
informazioni. Gli Stati membri informano la Commissione delle
disposizioni adottate per la determinazione della lingua o delle lingue
richieste. 9. I fabbricanti che ritengono o
hanno motivo di ritenere che un prodotto da essi immesso sul mercato non sia
sicuro o non sia conforme al presente regolamento adottano immediatamente le
misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto, ritirarlo o
richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il prodotto non sia sicuro, i
fabbricanti informano immediatamente le competenti autorità di vigilanza del
mercato degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto,
fornendo in particolare i dettagli relativi ai rischi per la salute e la
sicurezza e alle misure correttive adottate. Articolo 9 Mandatari 1. Il fabbricante può nominare,
mediante mandato scritto, un mandatario. Gli
obblighi di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 4, non rientrano nel mandato del
mandatario. 2. Il mandatario esegue i
compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. Il mandato consente
al mandatario di eseguire almeno i seguenti compiti: a) a seguito di una richiesta motivata
dell'autorità di vigilanza del mercato, fornire a quest'ultima tutte le
informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un
prodotto; b) cooperare con l'autorità di vigilanza del
mercato, su sua richiesta, in qualsiasi azione intrapresa per eliminare i
rischi presentati dai prodotti che rientrano nel suo mandato. Articolo 10 Obblighi degli importatori 1. Prima di immettere un
prodotto sul mercato gli importatori si assicurano che il prodotto sia conforme
al requisito generale di sicurezza di cui all'articolo 4, e che il fabbricante
si sia conformato alle prescrizioni di cui all'articolo 8, paragrafi 4, 6 e 7. 2. L'importatore, se ritiene o
ha motivo di ritenere che un prodotto non sia conforme alle prescrizioni del
presente regolamento, non immette il prodotto sul mercato fino a quando non sia
stato reso conforme. Inoltre, qualora il prodotto non sia sicuro, l'importatore
ne informa il fabbricante e l'autorità di vigilanza del mercato dello Stato
membro nel quale è stabilito. 3. Gli importatori indicano il
loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio
registrato e l'indirizzo a cui possono essere contattati sul prodotto oppure,
ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di
accompagnamento del prodotto. Essi si assicurano che le informazioni che
figurano sull'etichetta apposta dal fabbricante non siano coperte da eventuali
altre etichette. 4. Gli importatori si assicurano
che il prodotto sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza
in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori, come
determinato dallo Stato membro nel quale il prodotto è messo a disposizione,
tranne nei casi in cui il prodotto può essere utilizzato in condizioni di
sicurezza e come previsto dal fabbricante senza tali istruzioni e informazioni.
Gli Stati membri informano la Commissione delle
disposizioni adottate per la determinazione della lingua o delle lingue
richieste. 5. Gli importatori garantiscono
che, per il periodo in cui un prodotto è sotto la loro responsabilità, le condizioni
di immagazzinamento o di trasporto non ne compromettano la conformità al
requisito generale di sicurezza di cui all'articolo 4 e la conformità
all'articolo 8, paragrafo 6. 6. In proporzione ai rischi
presentati da un prodotto, gli importatori, per proteggere la salute e la
sicurezza delle persone, eseguono prove a campione e indagini sui prodotti
commercializzati e, se necessario, mantengono un registro dei reclami, dei
prodotti non conformi e dei richiami di prodotti e informano i fabbricanti di tale
monitoraggio. 7. Gli importatori che ritengono
o hanno motivo di ritenere che un prodotto da essi immesso sul mercato non sia
sicuro o non sia conforme al presente regolamento adottano immediatamente le
misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto, ritirarlo o
richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il prodotto non sia sicuro,
gli importatori informano immediatamente le competenti autorità di vigilanza
del mercato degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto,
fornendo in particolare i dettagli relativi ai rischi per la salute e la
sicurezza e alle misure correttive adottate. 8. Gli importatori conservano la
documentazione tecnica per un periodo di dieci anni dalla data in cui il
prodotto è stato immesso sul mercato e la mettono a disposizione delle autorità
di vigilanza del mercato su richiesta. Articolo 11 Obblighi dei distributori 1. Quando mettono un prodotto a
disposizione sul mercato, i distributori applicano scrupolosamente le
prescrizioni del presente regolamento. 2. Prima di mettere un prodotto
a disposizione sul mercato i distributori si accertano che il fabbricante e
l'importatore abbiano rispettato le prescrizioni di cui all'articolo 8,
paragrafi 6, 7 e 8, e all'articolo 10, paragrafi 3 e 4, a seconda dei casi. 3. Il distributore, se ritiene o
ha motivo di ritenere che un prodotto non sia conforme alle prescrizioni del
presente regolamento, non mette a disposizione il prodotto sul mercato fino a
quando non sia stato reso conforme. Inoltre, qualora il prodotto non sia
sicuro, l'importatore ne informa il fabbricante o l'importatore, a seconda dei
casi, e l'autorità di vigilanza del mercato dello Stato membro nel quale è
stabilito. 4. I distributori garantiscono
che, per il periodo in cui un prodotto è sotto la loro responsabilità, le
condizioni di immagazzinamento o di trasporto non ne compromettano la
conformità al requisito generale di sicurezza di cui all'articolo 4, e la
conformità all'articolo 8, paragrafi 6, 7 e 8, e all'articolo 10, paragrafi 3 e
4, a seconda dei casi. 5. I distributori che ritengono
o hanno motivo di ritenere che un prodotto che hanno messo a disposizione sul
mercato non sia sicuro o non sia conforme all'articolo 8, paragrafi 6, 7 e 8, e
all'articolo 10, paragrafi 3 e 4, si assicurano che siano prese le misure
correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto, per ritirarlo o
richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il prodotto non sia sicuro, i
distributori ne informano immediatamente il fabbricante o l'importatore, a
seconda dei casi, e le competenti autorità di vigilanza del mercato degli Stati
membri nei quali hanno messo a disposizione il prodotto, fornendo in
particolare i dettagli relativi ai rischi per la salute e la sicurezza e alle
misure correttive adottate. Articolo 12 Casi in cui gli obblighi dei
fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori Ai fini del presente regolamento, gli
importatori o i distributori sono considerati fabbricanti e quindi soggetti
agli obblighi dei fabbricanti di cui all'articolo 8, se immettono sul mercato
un prodotto con il proprio nome o marchio commerciale o modificano un prodotto
già immesso sul mercato in modo tale da condizionarne la conformità ai
requisiti del presente regolamento. Articolo 13 Esenzione da determinati obblighi di
fabbricanti, importatori e distributori 1. L'obbligo di informare le
autorità di vigilanza del mercato in conformità all'articolo 8, paragrafo 9,
all'articolo 10, paragrafi 2 e 7, e all'articolo 11, paragrafi 3 e 5, non si
applica quando sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) solo un numero limitato di prodotti ben
identificati non è sicuro; b) il fabbricante, l'importatore o il
distributore è in grado di dimostrare che il rischio è sotto controllo e non
può più mettere in pericolo la salute e la sicurezza delle persone; c) la causa del rischio presentato dal
prodotto è tale che la sua conoscenza non è un'informazione utile per le
autorità pubbliche. 2. La Commissione può, mediante
atti di esecuzione, stabilire le situazioni che soddisfano le condizioni di cui
al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di
esame di cui all'articolo 19, paragrafo 3. 3. La Commissione ha il potere
di adottare atti delegati in conformità all'articolo 20 che determinano i
prodotti, le categorie o i gruppi di prodotti per i quali, dato il basso
livello di rischio, non è necessario riportare le informazioni di cui
all'articolo 8, paragrafo 7, e all'articolo 10, paragrafo 3, sul prodotto
stesso. Articolo 14 Identificazione degli operatori
economici 1. Gli operatori economici
notificano, su richiesta, alle autorità di vigilanza del mercato: a) qualsiasi operatore economico che abbia
loro fornito un prodotto; b) qualsiasi operatore economico cui essi
abbiano fornito un prodotto. 2. Gli operatori economici
devono poter presentare le informazioni di cui al primo comma per un periodo di
10 anni dal momento in cui sia stato loro fornito un prodotto e dal momento in
cui essi abbiano fornito un prodotto. Articolo 15 Tracciabilità dei prodotti 1. La Commissione può disporre
che gli operatori economici predispongano un sistema di tracciabilità, o vi
aderiscano, per taluni prodotti, gruppi e categorie di prodotti da essi immessi
o messi a disposizione sul mercato che possono presentare un rischio grave per
la sicurezza e la salute delle persone a causa delle loro caratteristiche o
condizioni specifiche di distribuzione o di uso. 2. Il sistema di tracciabilità
consiste nella raccolta e nella conservazione in formato elettronico di dati che
consentano l'identificazione del prodotto e degli operatori economici parte
della catena di fornitura e nell'apposizione sul prodotto, sull'imballaggio o
sui documenti di accompagnamento di un supporto dati che renda tali dati
accessibili. 3. è conferito alla Commissione il potere di adottare atti
delegati conformemente all'articolo 20 al fine di: a) determinare i prodotti, le categorie o i
gruppi di prodotti che possono presentare un rischio grave per la salute e la
sicurezza delle persone di cui al paragrafo 1; b) specificare i dati che gli operatori
economici devono raccogliere e conservare mediante il sistema di tracciabilità
di cui al paragrafo 2. 4. La Commissione può
determinare mediante atti di esecuzione il tipo di supporto dati di cui al
paragrafo 2 e la sua collocazione. Tali atti di esecuzione sono adottati
secondo la procedura di esame di cui all'articolo 19, paragrafo 3. 5. Nell'adottare le misure di
cui ai paragrafi 3 e 4 la Commissione tiene conto: a) del rapporto costo-efficacia delle misure,
compreso il loro impatto sulle imprese, in particolare le PMI; b) della compatibilità con i sistemi di
tracciabilità disponibili a livello internazionale. CAPO III Norme europee
che conferiscono la presunzione di conformità Articolo 16 Richieste di normazione alle
organizzazioni europee di normazione 1. La Commissione può chiedere a
una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare o identificare una
norma europea volta a garantire che il prodotto conforme a tale norma o a una
sua parte soddisfi il requisito generale di sicurezza di cui all'articolo 4. La
Commissione stabilisce le prescrizioni relative al contenuto della norma
europea e un termine per la sua adozione. La Commissione adotta la richiesta di cui al primo
comma mediante una decisione di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono
adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 19, paragrafo 3. 2. L'organizzazione di
normazione europea coinvolta comunica se la richiesta di cui al paragrafo 1 è
accettata entro un mese dalla sua ricezione. 3. Qualora sia presentata una
richiesta di finanziamento, entro due mesi dall'accettazione della richiesta di
cui al paragrafo 2, la Commissione informa le organizzazioni europee di
normazione coinvolte in merito alla concessione di una sovvenzione per
l'elaborazione di una norma. 4. Le organizzazioni europee di
normazione informano la Commissione in merito alle attività svolte inerenti
all'elaborazione della norma di cui al paragrafo 1. La Commissione valuta,
insieme alle organizzazioni europee di normazione, la conformità alla sua
richiesta iniziale delle norme elaborate o identificate dalle organizzazioni di
normazione europee. 5. Se una norma europea soddisfa
le prescrizioni cui intende riferirsi e il requisito generale di sicurezza di
cui all'articolo 4, la Commissione pubblica senza indugio un riferimento a tale
norma europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Articolo 17 Obiezioni formali alle norme europee 1. Qualora uno Stato membro o il
Parlamento europeo ritenga che una norma europea di cui all'articolo 16 non
soddisfi completamente le prescrizioni cui intende riferirsi e il requisito
generale di sicurezza di cui all'articolo 4 ne informa la Commissione fornendo
una spiegazione dettagliata e la Commissione decide se: a) pubblicare, non pubblicare o pubblicare
con limitazioni i riferimenti della norma europea in questione sulla Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea; b) mantenere, mantenere con limitazioni o
ritirare i riferimenti della norma europea in questione nella o dalla Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea. 2. La Commissione pubblica sul
proprio sito web le informazioni relative alle norme europee oggetto della
decisione di cui al paragrafo 1. 3. La Commissione informa
l'organizzazione di normazione europea interessata della decisione di cui al
paragrafo 1 e, all'occorrenza, richiede la revisione delle norme europee in
questione. 4. La decisione di cui al
paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, è adottata secondo la procedura
consultiva di cui all'articolo 19, paragrafo 2. 5. La decisione di cui al
paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, è adottata secondo la procedura
d'esame di cui all'articolo 19, paragrafo 3. CAPO IV Disposizioni
finali Articolo 18 Sanzioni 1. Gli Stati membri stabiliscono
le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente
regolamento e adottano i provvedimenti necessari per assicurarne l'esecuzione.
Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli
Stati membri comunicano alla Commissione tali disposizioni entro [insert
date – tre mesi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento] e
notificano immediatamente qualsiasi loro modifica successiva. 2. Le sanzioni di cui al
paragrafo 1 tengono conto della dimensione imprese e in particolare della
situazione delle PMI. Le sanzioni possono essere inasprite qualora l'operatore
economico coinvolto abbia già commesso una violazione analoga in passato, e
possono comprendere sanzioni penali per le violazioni più gravi. Articolo 19 Procedura di comitato 1. La Commissione è assistita da
un comitato. Tale comitato è un comitato a norma del regolamento (UE) n.
182/2011. Tuttavia, ai fini degli articoli 16 e 17 del
presente regolamento, la Commissione è assistita dal comitato istituito dal regolamento
(UE) n. 2015/2012. Tale comitato è un comitato a norma del regolamento (UE) n.
182/2011. 2. Nei casi in cui è fatto
riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE)
n. 182/2011. 3. Nei casi in cui è fatto
riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE)
n. 182/2011. 4. Quando il parere del comitato
di cui al paragrafo 1, comma 2, deve essere ottenuto mediante procedura
scritta, tale procedura si conclude senza esito se, entro il termine fissato
per la trasmissione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso
o la maggioranza semplice dei membri del comitato lo richieda. Articolo 20 Esercizio della delega 1. Il potere di adottare atti
delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente
articolo. 2. È conferito alla Commissione
il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 13,
paragrafo 3 e all'articolo 15, paragrafo 3 per un periodo di
tempo indeterminato a decorrere dalla [insert date - data di entrata in
vigore del presente regolamento]. 3. La delega di potere di cui
all'articolo 13, paragrafo 3, e all'articolo 15, paragrafo 3, può essere
revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La
decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli
effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla sua pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva
ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già
in vigore. 4. Non appena adotta un atto
delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e
al Consiglio. 5. Un atto delegato adottato in
conformità all'articolo 13, paragrafo 3, e all'articolo 15, paragrafo 3, entra
in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato
obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui l'atto è stato loro
notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento
europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono
sollevare obiezioni. Tale termine può essere prorogato di due mesi su
iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. Articolo 21 Valutazione Entro [cinque] anni dalla data di applicazione
la Commissione valuta l'applicazione del presente regolamento e trasmette una
relazione di valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione valuta se gli obiettivi del
presente regolamento sono stati raggiunti, in particolare per quanto riguarda
il miglioramento della protezione dei consumatori nei confronti dei prodotti
non sicuri, tenendo conto del suo impatto sulle imprese, in particolare le PMI. Articolo 22 Abrogazione 1. La direttiva 2001/95/CE è
abrogata a decorrere dal [insert date - day of application of this
Regulation]. 2. La direttiva 87/357/CE è
abrogata a decorrere dal [insert date - day of application of this
Regulation]. 3. I riferimenti alla direttiva
2001/95/CE e alla direttiva 87/357/CE si intendono come riferimenti al presente
regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza in allegato. Articolo 23 Disposizioni transitorie 1. Gli Stati membri non
ostacolano la messa a disposizione sul mercato dei prodotti contemplati dalla
direttiva 2001/95/CE conformi a tale direttiva e immessi sul mercato prima del
[insert date - day of application of this Regulation]. 2. Le norme europee il cui
riferimento è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea in
conformità alla direttiva 2001/95/CE si considerano norme europee di cui all'articolo
5, lettera b) del presente regolamento. 3. I mandati conferiti dalla
Commissione a un'organizzazione europea di normazione in conformità alla
direttiva 2001/95/CE si considerano una richiesta di normazione di cui
all'articolo 15, paragrafo 1, del presente regolamento. Articolo 24 1. Il presente regolamento entra
in vigore il [insert date - the same day as entry into force of Regulation (EU)
No […/…][sulla vigilanza del mercato dei prodotti]. 2. Il presente regolamento si
applica a decorrere dal [insert date - the same day as date of application of
Regulation (EU) No […/…][sulla vigilanza del mercato dei prodotti]. Il
presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente
applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente Allegato Tavola di concordanza Direttiva 2001/95/CE || Direttiva 87/357/CEE || Presente regolamento Articolo 1, paragrafo 1 || || Articolo 1 Articolo 1, paragrafo 2, primo comma || || Articolo 2, paragrafo 1 Articolo 1, paragrafo 2, secondo comma || || Articolo 2, paragrafo 4 Articolo 2 || || Articolo 3 Articolo 2, lettera b), punti i) - iv) || || Articolo 6, paragrafo 1 Articolo 3, paragrafo 1 || || Articolo 4 Articolo 3, paragrafo 2 || || Articolo 5 Articolo 3, paragrafo 3 || || Articolo 6, paragrafo 2 Articolo 3, paragrafo 4 || || - Articolo 4 || || Articoli 16 e 17 Articolo 5, paragrafo 1, primo comma || || Articolo 8, paragrafo 8 Articolo 5, paragrafo 1, secondo comma || || - Articolo 5, paragrafo 1, terzo comma || || Articolo 8, paragrafo 9 Articolo 5, paragrafo 1, quarto comma || || Articolo 8, paragrafi 3, 6 e 7 Articolo 5, paragrafo 1, quinto comma || || - Articolo 5, paragrafo 2 || || Articolo 11 Articolo 5, paragrafo 3, primo comma || || Articolo 8, paragrafo 9, e articolo 11, paragrafo 5 Articolo 5, paragrafo 3, secondo comma || || - Articolo 5, paragrafo 4 || || - Articolo 6, paragrafo 1 || || - Articolo 6, paragrafi 2 e 3 || || - Articolo 7 || || Articolo 18 Articolo 8, paragrafo 1, lettera a) || || - Articolo 8, paragrafo 1, lettere da b) a f) || || - Articolo 8, paragrafo 2, primo comma || || - Articolo 8, paragrafo 2, secondo comma || || - Articolo 8, paragrafo 2, terzo comma || || - Articolo 8, paragrafo 3 || || - Articolo 8, paragrafo 4 || || - Articolo 9, paragrafo 1 || || - Articolo 9, paragrafo 2 || || - Articolo 10 || || - Articolo 11 || || - Articolo 12 || || - Articolo 13 || || - Articolo 14 || || - Articolo 15 || || Articolo 19 Articolo 16 || || - Articolo 17 || || - Articolo 18, paragrafo 1 || || - Articolo 18, paragrafo 2 || || - Articolo 18, paragrafo 3 || || - Articolo 19, paragrafo 1 || || - Articolo 19, paragrafo 2 || || Articolo 21 Articolo 20 || || - Articolo 21 || || - Articolo 22 || || Articolo 22 Articolo 23 || || Articolo 24 Allegato I, punto 1 || || Articolo 8, paragrafo 9, e articolo 11, paragrafo 5 Allegato I, punto 2, prima frase || || - Allegato I, punto 2, seconda frase || || Articolo 13, paragrafi 1 e 2 Allegato I, punto 3 || || - Allegato II || || - Allegato III || || - Allegato IV || || Allegato || Articolo 1 || Articolo 6, paragrafo 1, lettera e) || Articoli da 2 a 7 || - SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA 1. CONTESTO DELLA
PROPOSTA/INIZIATIVA 1.1. Titolo della proposta/iniziativa 1.2. Settore/settori
interessati nella struttura ABM/ABB 1.3. Natura
della proposta/iniziativa 1.4. Obiettivi
1.5. Motivazione
della proposta/iniziativa 1.6. Durata
e incidenza finanziaria 1.7. Modalità
di gestione previste 2. MISURE DI GESTIONE 2.1. Disposizioni
in materia di monitoraggio e di relazioni 2.2. Sistema
di gestione e di controllo 2.3. Misure
di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 3. INCIDENZA FINANZIARIA
PREVISTA DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA 3.1. Rubrica/rubriche
del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa
interessate 3.2. Incidenza
prevista sulle spese 3.2.1. Sintesi
dell'incidenza prevista sulle spese 3.2.2. Incidenza prevista
sugli stanziamenti operativi 3.2.3. Incidenza prevista
sugli stanziamenti di natura amministrativa 3.2.4. Compatibilità con il
quadro finanziario pluriennale attuale 3.2.5. Partecipazione di
terzi al finanziamento 3.3. Incidenza prevista sulle
entrate SCHEDA
FINANZIARIA LEGISLATIVA 1. CONTESTO DELLA
PROPOSTA/INIZIATIVA 1.1. Titolo della
proposta/iniziativa Proposta
di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei
prodotti di consumo 1.2. Settore/settori interessati
nella struttura ABM/ABB[22] Titolo
17 – Salute e tutela dei consumatori – Capitolo 17 02: Politica dei consumatori 1.3. Natura della
proposta/iniziativa ¨ La
proposta/iniziativa riguarda una nuova azione ¨ La
proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto
pilota/un'azione preparatoria[23]
La proposta/iniziativa riguarda la proroga di
un'azione esistente ¨ La
proposta/iniziativa riguarda un'azione riorientata verso una nuova azione 1.4. Obiettivi 1.4.1. Obiettivo/obiettivi strategici
pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa La
proposta contribuisce alla strategia di crescita decennale dell'UE "Europa
2020" aumentando la fiducia dei consumatori nella sicurezza dei prodotti e
migliorando il funzionamento del mercato unico. 1.4.2. Obiettivo/obiettivi specifici
e attività ABM/ABB interessate Obiettivo
specifico SANCO: rafforzamento e miglioramento della sicurezza dei prodotti
mediante un'efficace vigilanza del mercato in tutta l'Unione. 1.4.3. Risultati e incidenza previsti Precisare gli effetti
che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati. Sui
consumatori: maggior fiducia dei consumatori nella sicurezza dei prodotti messi
a disposizione sul mercato unico. Sugli
operatori economici: regole più chiare sugli obblighi rispettivi di
fabbricanti, importatori e distributori. Sulle
autorità: quadro giuridico chiaro per far rispettare il requisito generale di
sicurezza e gli obblighi degli operatori economici e migliore identificazione
dei prodotti di consumo, in particolare quelli pericolosi. 1.4.4. Indicatori di risultato e di
incidenza Precisare gli
indicatori che permettono di seguire l'attuazione della proposta/iniziativa. Rapporto
tra prodotti di consumo tracciabili e non tracciabili contemplati dal presente
regolamento e notificati via RAPEX. Numero
dei mandati alle organizzazioni europee di normazione e numero di norme europee
il cui riferimento è pubblicato in GU a norma del presente regolamento. 1.5. Motivazione della
proposta/iniziativa 1.5.1. Necessità da coprire nel breve
e lungo termine L'obiettivo
è creare un quadro normativo coerente per prodotti sicuri nel mercato unico.
Ciò permetterà di superare la frammentazione delle disposizioni di vigilanza
del mercato e degli obblighi degli operatori economici presenti in diversi atti
legislativi dell'Unione (direttiva 2001/95/CE, regolamento (CE) n. 765/2008 e
normativa settoriale di armonizzazione dell'Unione) che ha creato confusione
negli operatori economici e nelle autorità nazionali e ha ostacolato gravemente
l'efficacia dell'attività di vigilanza del mercato nell'Unione. L'Atto
per il mercato unico I e II ha identificato la revisione della DSGP quale parte
del "Pacchetto sicurezza dei prodotti e vigilanza del mercato" tra le
iniziative importanti per stimolare la crescita e creare occupazione. 1.5.2. Valore aggiunto
dell'intervento dell'Unione europea La
revisione proposta della direttiva 2001/95/CE che integrerà le modifiche del
trattato di Lisbona, può essere effettuata solo a livello di Unione. La
proposta è basata sull'articolo 114 del TFUE, al quale si riferisce anche
l'articolo 169 del TFUE, al fine di garantire un livello elevato di protezione
della salute e della sicurezza di tutti i consumatori europei e l'instaurazione
di un mercato interno dei beni di consumo. In
ottemperanza ai principi di proporzionalità e sussidiarietà enunciati
all'articolo 5 del TUE, la presente proposta si limita a quanto necessario per
conseguire tali obiettivi. 1.5.3. Insegnamenti tratti da
esperienze analoghe L'uso
di norme europee a supporto della direttiva 2001/95/CE è oneroso e comporta
l'impiego di vaste risorse. La proposta è intesa a semplificare le procedure. L'applicazione
della direttiva 2001/95/CE in relazione alle misure di vigilanza del mercato
per i prodotti contemplati anche dalla legislazione relativa a settori
specifici non era sempre chiara e andava pertanto chiarita. 1.5.4. Coerenza ed eventuale sinergia
con altri strumenti pertinenti La
presente proposta è parte del Pacchetto sicurezza dei prodotti e vigilanza del
mercato e pertanto pienamente coerente con la proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio sulla vigilanza del mercato dei prodotti. La
presente proposta allinea le definizione e gli obblighi degli operatori
economici al nuovo quadro normativo adottato nel 2008 ed è pertanto coerente
con il "Pacchetto di adeguamento" della normativa settoriale di
armonizzazione dell'Unione attualmente in fase di negoziato al Parlamento
europeo e al Consiglio. Le
disposizioni sulle norme europee sono coerenti con il regolamento (UE)
n. 1025/2012 di recente adozione sulla normazione europea. 1.6. Durata e incidenza
finanziaria ¨ Proposta/iniziativa di durata limitata
–
¨ Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al
[GG/MM]AAAA –
¨ Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA X Proposta/iniziativa di durata illimitata –
Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al
AAAA, –
seguito da un funzionamento a pieno ritmo. 1.7. Modalità di gestione previste[24] X Gestione centralizzata diretta da parte della
Commissione Gestione centralizzata indiretta con delega delle funzioni di esecuzione a: –
x agenzie esecutive –
¨ organismi creati dalle Comunità[25]
–
¨ organismi pubblici nazionali/organismi investiti di attribuzioni di
servizio pubblico –
¨ persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al titolo V
del trattato sull'Unione europea, che devono essere indicate nel pertinente
atto di base ai sensi dell'articolo 49 del regolamento finanziario ¨ Gestione concorrente
con gli Stati membri ¨ Gestione decentrata
con paesi terzi ¨ Gestione congiunta
con organizzazioni internazionali (specificare) Se è indicata più di
una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce
"Osservazioni". Osservazioni: L'attuazione
del regolamento proposto va assicurata mediante la gestione centralizzata
diretta della Commissione. La
gestione del regolamento proposto può essere integrata da azioni con il
coinvolgimento dell'Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori (EAHC) che,
in conformità al regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre
2002[26],
può essere incaricata dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla
gestione dei programmi comunitari. La Commissione ha affidato[27] all'EAHC compiti di attuazione
per la gestione del programma d'azione comunitaria in materia di politica dei
consumatori per il periodo 2007-2013 e può pertanto decidere di
affidarle compiti di attuazione per la gestione del programma consumatori
2014-2020 che, una volta adottato, costituirà la base giuridica per gli appalti
e le sovvenzioni nell'ambito della sicurezza dei prodotti. La
delega prevista relativa al programma sarà un'estensione dei compiti già
affidati all'EAHC. 2. MISURE DI GESTIONE 2.1. Disposizioni in materia di
monitoraggio e di relazioni Precisare frequenza e
condizioni. Il
comitato "DSGP" (che il regolamento proposto trasformerà in comitato
a norma del regolamento (UE) n. 182/2011), i gruppi di esperti esistenti e/o il
forum europeo di vigilanza del mercato previsto nella proposta di regolamento
unico sulla vigilanza del mercato costituiranno una piattaforma unica di
discussione delle questioni connesse all'attuazione del nuovo regolamento. La
proposta suggerisce che la Commissione riesamini l'attuazione e trasmetta una
relazione in merito al Parlamento europeo e al Consiglio. 2.2. Sistema di gestione e di
controllo 2.2.1. Rischi individuati Le
due proposte (sulla sicurezza generale dei prodotti e sulla vigilanza del
mercato), parte del pacchetto, sono separate durante il negoziato legislativo e
non procedono in parallelo. 2.2.2. Modalità di controllo previste
Le
disposizioni relative all'entrata in vigore sono collegate l'una all'altra in
entrambe le proposte. 2.3. Misure di prevenzione delle
frodi e delle irregolarità Precisare le misure di
prevenzione e tutela in vigore o previste. Oltre
all'applicazione di tutti i meccanismi regolamentari di controllo, DG SANCO
metterà a punto una strategia antifrode, in linea con la nuova strategia
antifrode della Commissione (CAFS) adottata il 24 giugno 2011, per assicurare,
fra le altre cose, che i suoi controlli antifrode interni siano pienamente
allineati con la CASF e che l'approccio alla gestione del rischio di frode sia
teso a individuare i settori a rischio di frode e le risposte adeguate. Se
necessario, saranno istituiti gruppi di connessione in rete e saranno creati
appropriati strumenti di tecnologia dell'informazione finalizzati ad analizzare
i casi di frode in relazione al programma per la tutela dei consumatori.
Saranno adottate varie misure, ad esempio: -
decisioni, convenzioni e contratti inerenti all'attuazione del programma per la
tutela dei consumatori autorizzeranno esplicitamente la Commissione, compreso
l'OLAF, e la Corte dei conti a procedere a audit, controlli e verifiche sul
posto; -
durante la fase di valutazione di un invito a presentare proposte o di una gara
d'appalto, la posizione dei candidati e degli offerenti sarà valutata secondo i
criteri di esclusione pubblicati, sulla base di dichiarazioni e del sistema di
allarme preventivo (SAP); -
le norme che disciplinano la rimborsabilità dei costi saranno semplificate
conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario; -
una formazione in materia di frodi e irregolarità verrà impartita regolarmente
a tutto il personale responsabile della gestione dei contratti, nonché ai
revisori e ai controllori preposti alle verifiche sul posto delle dichiarazioni
dei beneficiari. 3. INCIDENZA FINANZIARIA
PREVISTA DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA 3.1. Rubrica/rubriche del quadro
finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate · Linee di bilancio di spesa esistenti Secondo l'ordine delle
rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio. Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione Numero [Denominazione…...….] || Diss./Non diss. ([28]) || di paesi EFTA[29] || di paesi candidati[30] || di paesi terzi || ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario N° 3: Sicurezza e cittadinanza || 17.01.04.01 Spese amministrative a sostegno del programma per la tutela dei consumatori (2014 – 2020) || Non diss. || SÌ || NO || NO || NO · Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario
pluriennale e delle linee di bilancio. Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione Numero [Rubrica…] || Diss./Non diss. || di paesi EFTA || di paesi candidati || di paesi terzi || ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario N° 3: Sicurezza e cittadinanza || 17 02 01 Programma per la tutela dei consumatori (2014 – 2020) || Diss. || SÌ || SÌ || NO || NO 3.2. Incidenza prevista sulle
spese 3.2.1. Sintesi dell'incidenza
prevista sulle spese[31]
Mio EUR ai prezzi correnti (al terzo decimale) Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || 3 || Sicurezza e cittadinanza DG SANCO || || || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE Stanziamenti operativi || || || || || || || Numero della linea di bilancio 17.02.02 || Impegni || (1) || 1,107 || 1,189 || 1,272 || 1,356 || 1,443 || 1,530 || 7,897 Pagamenti || (2) || 0,554 || 1,148 || 1,230 || 1,314 || 1,400 || 2,251 || 7,897 Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici[32] || || || || || || || Numero della linea di bilancio: 17.01.04.01 || Impegni || (1a) || 0,094 || 0,094 || 0,094 || 0,094 || 0,094 || 0,094 || 0,564 Pagamenti || (2a) || 0,094 || 0,094 || 0,094 || 0,094 || 0,094 || 0,094 || 0,564 || || || || || || || || || TOTALE degli stanziamenti per la DG SANCO || Impegni || =1+1a || 1,201 || 1,283 || 1,366 || 1,450 || 1,537 || 1,624 || 8,461 Pagamenti || =2+2a || 0,648 || 1,242 || 1,324 || 1,408 || 1,494 || 2,345 || 8,461 TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (3) || 1,107 || 1,189 || 1,272 || 1,356 || 1,443 || 1,530 || 7,897 Pagamenti || (4) || 0,554 || 1,148 || 1,230 || 1,314 || 1,400 || 2,251 || 7,897 TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (5) || 0,094 || 0,094 || 0,094 || 0,094 || 0,094 || 0,094 || 0,564 TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 3 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || =3+ 5 || 1,201 || 1,283 || 1,366 || 1,450 || 1,537 || 1,624 || 8,461 Pagamenti || =4+ 5 || 0,648 || 1,242 || 1,324 || 1,408 || 1,494 || 2,345 || 8,461 Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || 5 || "Spese amministrative" Mio EUR ai prezzi correnti (al terzo decimale) || || || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE || || || || || || || Risorse umane || 0,524 || 0,524 || 0,524 || 0,524 || 0,524 || 0,524 || 3,144 Altre spese amministrative (missioni, riunioni) || 0,069 || 0,069 || 0,069 || 0,069 || 0,069 || 0,069 || 0,414 TOTALE || Stanziamenti || 0,593 || 0,593 || 0,593 || 0,593 || 0,593 || 0,593 || 3,558 TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || (Totale impegni = Totale pagamenti) || 0,593 || 0,593 || 0,593 || 0,593 || 0,593 || 0,593 || 3,558 Mio EUR ai prezzi correnti (al terzo decimale) || || || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || 1,794 || 1,876 || 1,959 || 2,043 || 2,130 || 2,217 || 12,019 Pagamenti || 1,241 || 1,835 || 1,917 || 2,001 || 2,087 || 2,938 || 12,019 3.2.2. Incidenza prevista sugli
stanziamenti operativi –
La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di
stanziamenti operativi, come spiegato di seguito: Stanziamenti di impegno in MIO EUR ai prezzi correnti
(al terzo decimale) Specificare gli obiettivi e i risultati ò || || || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE || Tipo di risultato[33] || Costo medio del risultato || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero totale di risultati || Costo totale OBIETTIVO SPECIFICO: rafforzamento e miglioramento della sicurezza dei prodotti mediante un'efficace vigilanza del mercato in tutta l'Unione || || || || || || || || || || || || || || || Risultato || || || || || || || || || || || || || || || || || Sicurezza dei prodotti: Pareri scientifici, cooperazione internazionale, controllo e valutazione della sicurezza dei prodotti, knowledge base. || || 1,316 || 4 || 1,107 || 4 || 1,189 || 4 || 1,272 || 4 || 1,356 || 4 || 1,443 || 4 || 1,530 || 24 || 7,897 || Totale parziale obiettivo specifico: rafforzamento e miglioramento della sicurezza dei prodotti mediante un'efficace vigilanza del mercato in tutta l'Unione. || 4 || 1,107 || 4 || 1,189 || 4 || 1,272 || 4 || 1,356 || 4 || 1,443 || 4 || 1,530 || 24 || 7,897 || COSTO TOTALE || 4 || 1,107 || 4 || 1,189 || 4 || 1,272 || 4 || 1,356 || 4 || 1,443 || 4 || 1,530 || 24 || 7,897 || 3.2.3. Incidenza prevista sugli
stanziamenti di natura amministrativa 3.2.3.1. Sintesi –
La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di
stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito: Mio EUR ai prezzi
correnti (al terzo decimale) || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || Risorse umane || 0,524 || 0,524 || 0,524 || 0,524 || 0,524 || 0,524 || 3,144 Altre spese amministrative || 0,069 || 0,069 || 0,069 || 0,069 || 0,069 || 0,069 || 0,414 Totale parziale RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 0,593 || 0,593 || 0,593 || 0,593 || 0,593 || 0,593 || 3,558 Esclusa la RUBRICA 5[34] del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || Risorse umane || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || || 0 Altre spese di natura amministrativa || 0,094 || 0,094 || 0,094 || 0,094 || 0,094 || 0,094 || 0,564 Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 0,094 || 0,094 || 0,094 || 0,094 || 0,094 || 0,094 || 0,564 TOTALE || 0,687 || 0,687 || 0,687 || 0,687 || 0,687 || 0,687 || 4,122 3.2.3.2. Fabbisogno previsto di
risorse umane –
La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di
risorse umane, come spiegato di seguito: Mio EUR ai prezzi correnti (al terzo decimale) || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE 17 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) || 0,524 || 0,524 || 0,524 || 0,524 || 0,524 || 0,524 || 3,144 XX 01 01 02 (nelle delegazioni) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || || XX 01 05 01 (ricerca indiretta) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || || 10 01 05 01 (ricerca diretta) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || || XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || || XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || || XX 01 04 yy[35] || - in sede[36] || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || || - nelle delegazioni || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || || XX 01 05 02 (AC, END e INT – Ricerca indiretta) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || || 10 01 05 02 (AC, END e INT – Ricerca diretta) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || || Altre linee di bilancio (specificare) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || || TOTALE || 0,524 || 0,524 || 0,524 || 0,524 || 0,524 || 0,524 || 3,144 XX è il settore o il titolo di bilancio
interessato. Il fabbisogno di risorse
umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione
e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione
supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale
di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio. Le risorse richieste
sono indicate senza considerare i compiti che saranno svolti da un'agenzia
esecutiva. La proposta non comporta un aumento delle risorse già a disposizione
dell'agenzia esecutiva. Descrizione dei
compiti da svolgere: Funzionari e agenti temporanei || Amministratori garantire la corretta attuazione e applicazione delle politiche dell'UE nel settore della sicurezza dei prodotti, monitorarle e riferire in proposito. Seguire gli sviluppi delle politiche nel settore della sicurezza dei prodotti e lo scambio di informazioni tra Stati membri. Partecipare e rappresentare la Commissione alle riunioni "Comitatologia" e dei gruppi di esperti connessi alla sicurezza dei prodotti. Identificare e preparare iniziative nel quadro del regolamento sulla sicurezza dei prodotti di consumo per garantire un livello omogeneo ed elevato di sicurezza dei prodotti di consumo, in particolare mandati di normazione e valutazione delle norme e delle specifiche a sostegno dell'applicazione del regolamento. Assistenti Garantire il sostegno amministrativo alle operazioni del comitato del tipo previsto dalla comitatologia e dei gruppi di esperti. Svolgere compiti di interfaccia con i corrispondenti interni ed esterni e con gli stakeholder nel settore della sicurezza dei prodotti. Fornire assistenza nella pubblicazione, nella gestione e nel controllo dei bandi di gara e l'esecuzione dei contratti. 3.2.4. Compatibilità con il quadro
finanziario pluriennale attuale –
X La proposta/iniziativa è compatibile con il
quadro finanziario pluriennale 2014 – 2020 proposto dalla
Commissione. –
¨ La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della pertinente
rubrica del quadro finanziario pluriennale. Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le
linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti. NA –
¨ La proposta/iniziativa richiede l'attivazione dello strumento di
flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale[37]. Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le
linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti. NA 3.2.5. Partecipazione di terzi al
finanziamento –
La proposta/iniziativa non prevede il
cofinanziamento da parte di terzi. 3.3. Incidenza prevista sulle
entrate –
X La proposta/iniziativa non ha incidenza
finanziaria sulle entrate. [1] GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4. [2] GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30. [3] Che comprende il regolamento (UE) n. 765/2008 e la
decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio
2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per
quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti, GU L 218 del 13.8.2008,
pag. 82. [4] Adottato dalla Commissione il 21 novembre 2011,
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/internal-market-for-products/new-legislative-framework/index_en.htm. [5] Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 25 ottobre 2012, GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12. [6] COM(2011) 206 def. [7] COM(2012) 573 final. [8] Cfr. nota 3. [9] GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82. [10] Cfr. nota 5. [11] GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36. [12] GU C […] del […], pag. […]. [13] GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4. [14] GU L […] del […], pag. […]. [15] GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4. [16] GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82. [17] GU L 192 del 11.7.1987, pag. 42. [18] GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. [19] GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12. [20] GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13. [21] GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. [22] ABM: Activity Based Management (gestione per attività) –
ABB: Activity Based Budgeting (bilancio per attività). [23] A norma dell'articolo 49, paragrafo 6, lettera a)
o b), del regolamento finanziario. [24] Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti
al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_it.html. [25] A norma dell'articolo 185 del regolamento
finanziario. [26] GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1. [27] Decisione C(2008)4943 della Commissione del 9 settembre
2008. [28] Diss. = Stanziamenti dissociati / Non diss. = Stanziamenti
non dissociati. [29] EFTA: Associazione europea di libero scambio. [30] Paesi candidati e, se del caso, paesi candidati potenziali
dei Balcani occidentali. [31] Importi in base all'esito della proposta della Commissione
per il nuovo quadro finanziario pluriennale 2014-2020. [32] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno
all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"),
ricerca indiretta, ricerca diretta. [33] Il risultato consiste nel garantire un livello elevato di
sicurezza dei prodotti di consumo. Sarebbe difficile una sua scomposizione
ulteriore in risultati quantitativi perché, a causa della mancanza di dati
affidabili, non è possibile indicare, in termini assoluti o relativi,
l'obiettivo di un numero minore di prodotti non sicuri sul mercato. Il numero
di notifiche RAPEX non corrisponde necessariamente al numero di prodotti non
sicuri sul mercato. Un aumento del numero di notifiche RAPEX può dipendere da
una vigilanza del mercato più efficace con meno prodotti non sicuri e
viceversa. [34] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno
all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"),
ricerca indiretta, ricerca diretta. [35] Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli
stanziamenti operativi (ex linee "BA"). [36] Principalmente per i Fondi strutturali, il Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per la pesca (FEP). [37] Cfr. punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale.