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Document 52013PC0073

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio in ragione dell'adesione della Repubblica di Croazia

/* COM/2013/073 final - 2013/0047 (NLE) */

52013PC0073

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio in ragione dell'adesione della Repubblica di Croazia /* COM/2013/073 final - 2013/0047 (NLE) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

La proposta di regolamento del Consiglio è resa necessaria dall'imminente adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea.

Il trattato tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Repubblica di Croazia concernente l'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea[1] (di seguito "il trattato di adesione") è stato firmato a Bruxelles il 9 dicembre 2011.

A norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del trattato di adesione, il trattato entra in vigore il 1° luglio 2013, a condizione che tutti gli strumenti di ratifica siano stati depositati prima di tale data.

L'articolo 3, paragrafo 4, del trattato di adesione consente alle istituzioni dell'Unione di adottare prima dell'adesione le misure di cui, tra l'altro, all'articolo 50 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e agli adattamenti del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica[2] (di seguito l'"atto relativo alle condizioni di adesione"). Tali misure entrano in vigore subordinatamente all'entrata in vigore del trattato di adesione e alla data di entrata in vigore dello stesso.

A norma dell'articolo 50 dell'atto relativo alle condizioni di adesione, quando gli atti delle istituzioni adottati anteriormente all'adesione richiedono adattamenti in conseguenza dell'adesione e gli adattamenti necessari non sono contemplati nel presente atto o nei suoi allegati, il Consiglio o la Commissione, se l'atto iniziale è stato da essa adottato, adottano gli atti a tal fine necessari.

A norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE[3] al fine di agevolare il riconoscimento reciproco dei prodotti fitosanitari, l'Unione è divisa in zone aventi condizioni agricole, fitosanitarie e ambientali comparabili. L'allegato I del suddetto regolamento elenca ciascuno Stato membro appartenente alla zona Nord, alla zona Centro o alla zona Sud per l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari.

Con la presente proposta s'intende aggiungere la Croazia alla zona Sud nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1107/2009.

È opportuno aggiungere la Croazia all'elenco degli Stati membri appartenenti alla zona Sud dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1107/2009, poiché nel complesso le condizioni agricole, fitosanitarie ed ambientali specifiche della Croazia sono paragonabili a quelle dei paesi già inseriti nella zona Sud, vale a dire Bulgaria, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Malta e Portogallo.

2.           CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

Poiché la presente proposta è di natura tecnica e non comporta nessuna scelta politica, sia la consultazione delle parti interessate che valutazioni d'impatto sarebbero state superflue.

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

La base giuridica della proposta è l'articolo 50 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia.

I principi di sussidiarietà e proporzionalità sono pienamente rispettati.

L'azione dell'Unione è necessaria a norma del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del TUE, poiché riguarda gli adeguamenti tecnici ad un atto giuridico adottato dall'Unione. La proposta rispetta il principio di proporzionalità di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del TUE, poiché si limita a quanto necessario per raggiungere l'obiettivo perseguito.

4.           INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

2013/0047 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio in ragione dell'adesione della Repubblica di Croazia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato di adesione della Croazia, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

visto l'atto di adesione della Croazia, in particolare l'articolo 50,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)       L'allegato I del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE[4] definisce zone cui appartengono gli Stati membri aventi condizioni agricole, fitosanitarie e ambientali (anche climatiche) comparabili, in particolare al fine di agevolare l'esame delle domande e il rilascio delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari nell'Unione e il riconoscimento reciproco delle autorizzazioni.

(2)       In vista dell'adesione della Croazia all'Unione è necessario aggiungere la Croazia alla zona Sud, poiché le condizioni agricole, fitosanitarie e ambientali in Croazia sono paragonabili a quelle in Bulgaria, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Malta e Portogallo.

(3)       Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CE) n. 1107/2009,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1107/2009 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore subordinatamente all'entrata in vigore del trattato di adesione della Croazia e alla data di entrata in vigore dello stesso.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente

ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1107/2009 è sostituito dal seguente:

"ALLEGATO I

Definizione delle zone per l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari di cui all'articolo 3, punto 17

Zona A — Nord

I seguenti Stati membri appartengono a questa zona:

Danimarca, Estonia, Lettonia, Lituania, Finlandia, Svezia.

Zona B — Centro

I seguenti Stati membri appartengono a questa zona:

Belgio, Repubblica ceca, Germania, Irlanda, Lussemburgo, Ungheria, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Romania, Slovenia, Slovacchia, Regno Unito.

Zona C — Sud

I seguenti Stati membri appartengono a questa zona:

Bulgaria, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Malta, Portogallo."

[1]               GU L 112 del 24.4.2012, pag. 10.

[2]               GU L 112 del 24.4.2012, pag. 21.

[3]               GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

[4]               GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

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