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Document 52013PC0071

Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che attua una cooperazione rafforzata nel settore dell’imposta sulle transazioni finanziarie

/* COM/2013/071 final - 2013/0045 (CNS) */

52013PC0071

Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che attua una cooperazione rafforzata nel settore dell’imposta sulle transazioni finanziarie /* COM/2013/071 final - 2013/0045 (CNS) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

1.1.        Contesto e antecedenti

La recente crisi economica e finanziaria mondiale ha avuto un impatto considerevole sulle nostre economie e sulle finanze pubbliche. Il settore finanziario è stato uno dei principali responsabili della crisi economica, mentre i costi sono stati sostenuti dai governi e dai cittadini europei. In Europa e a livello internazionale è diffusa l’opinione che il settore finanziario debba contribuire in modo più giusto, dati i costi legati alla gestione della crisi e l’attuale tassazione insufficiente del settore. Vari Stati membri dell’Unione hanno già intrapreso iniziative divergenti in materia di tassazione del settore finanziario.

Il 28 settembre 2011 la Commissione ha pertanto presentato una proposta di direttiva del Consiglio concernente un sistema comune d’imposta sulle transazioni finanziarie (ITF) e recante modifica della direttiva 2008/7/CE[1]. La base giuridica della proposta di direttiva del Consiglio è l'articolo 113 del TFUE, in quanto le disposizioni proposte sono intese ad armonizzare la legislazione relativa alla tassazione delle transazioni finanziarie nella misura necessaria per assicurare il corretto funzionamento del mercato interno delle transazioni in strumenti finanziari e per evitare distorsioni della concorrenza. Tale base giuridica prevede che il Consiglio deliberi all'unanimità in conformità a una procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale europeo.

I principali obiettivi della suddetta proposta erano i seguenti:

– armonizzare la legislazione in materia di imposizione indiretta delle transazioni finanziarie, necessaria per assicurare il corretto funzionamento del mercato interno delle transazioni in strumenti finanziari e per evitare distorsioni della concorrenza fra strumenti, operatori e mercati finanziari in tutta l'Unione europea;

– garantire un contributo giusto e congruo degli enti finanziari alla copertura dei costi della recente crisi nonché la parità di condizioni con gli altri settori dal punto di vista fiscale[2] e

– creare i disincentivi opportuni per le transazioni che non contribuiscono all’efficienza dei mercati finanziari, integrando così le misure regolamentari al fine di evitare crisi future.

Dato l’elevatissimo grado di mobilità della maggior parte delle transazioni potenzialmente imponibili, era ed è tuttora importante evitare distorsioni causate da norme fiscali stabilite unilateralmente dagli Stati membri. Solo un’iniziativa dell’Unione può infatti evitare che i mercati finanziari si frammentino trasversalmente alle attività e agli Stati, e a livello di prodotti e di operatori, garantendo il trattamento paritario degli enti finanziari dell’UE e pertanto, in ultima analisi, il corretto funzionamento del mercato interno. Lo sviluppo di un sistema comune di tassazione delle transazioni finanziarie nell'Unione riduce il rischio di distorsione dei mercati a seguito della delocalizzazione geografica delle attività indotta dal regime fiscale. Inoltre tale sistema comune può anche garantire la neutralità fiscale tramite un'armonizzazione di ampia portata intesa, in particolare, a coprire anche prodotti molto mobili come i derivati, nonché gli operatori e i mercati facilmente delocalizzabili, contribuendo in tal modo a diminuire la doppia imposizione e ad evitare la doppia non-imposizione.

La proposta prevedeva pertanto un'armonizzazione delle imposte applicate dagli Stati membri alle operazioni finanziarie, al fine di garantire il buon funzionamento del mercato unico e fissare in tal modo le caratteristiche essenziali di un sistema comune di ITF con un'ampia base imponibile nell'Unione.

All'incirca dall'epoca della proposta iniziale della Commissione, la necessità di armonizzazione è stata ulteriormente corroborata dagli eventi dell'attualità: la Francia ha introdotto un'imposta nazionale su talune transazioni finanziarie dal 1° agosto 2012 e la Spagna, l'Italia e il Portogallo hanno a loro volta di recente annunciato l'intenzione di introdurre analoghe imposte nazionali, ciascuno Stato con portata, aliquote e caratteristiche di concezione tecnica diverse.

Il Parlamento europeo e il Comitato economico e sociale hanno espresso un parere favorevole sulla proposta iniziale della Commissione, rispettivamente il 23 maggio 2012[3] e il 29 marzo 2012[4]. Anche il Comitato delle regioni ha espresso parere favorevole il 15 febbraio 2012[5].

La proposta e le relative varianti sono state discusse in modo approfondito dal Consiglio, riunitosi inizialmente sotto la presidenza polacca[6] e successivamente, ad un ritmo accelerato, sotto la presidenza danese, senza tuttavia ottenere il consenso unanime richiesto a causa delle divergenze fondamentali e insormontabili esistenti tra gli Stati membri.

Nelle riunioni del Consiglio del 22 giugno e del 10 luglio 2012 è stato appurato che persistevano divergenze fondamentali di opinione con riguardo alla necessità di istituire un sistema comune di ITF a livello dell'Unione e che il principio di un'imposta armonizzata sulle transazioni finanziarie non avrebbe ottenuto un consenso unanime in sede di Consiglio in un futuro immediato.

Dalle considerazioni che precedono consegue che gli obiettivi di un sistema comune di ITF, quale discusso al Consiglio sulla base della proposta iniziale della Commissione, non potranno essere conseguiti dall'Unione nel suo insieme entro un termine ragionevole.

Basandosi sulla richiesta di undici Stati membri (Belgio, Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Austria, Portogallo, Slovenia e Slovacchia), la Commissione ha presentato una proposta[7] al Consiglio al fine di autorizzare una cooperazione rafforzata in materia di imposta sulle transazioni finanziarie.

Tutti gli Stati membri hanno indicato nelle rispettive domande che il campo di applicazione e gli obiettivi della proposta legislativa della Commissione sull'attuazione di una cooperazione rafforzata dovrebbero fondarsi sulla proposta iniziale di ITF della Commissione. Hanno inoltre indicato la necessità di evitare le azioni di evasione, di distorsione e di trasferimento verso le giurisdizioni di altri paesi.

La presente proposta di direttiva riguarda l'attuazione della cooperazione rafforzata nel settore dell'ITF, conformemente all'autorizzazione del Consiglio del 22 gennaio 2013, concessa previa approvazione del Parlamento europeo espressa il 12 dicembre 2012.

Alla luce di questo nuovo contesto di cooperazione rafforzata, la proposta della Commissione del 2011 sopra menzionata diventa priva di oggetto e la Commissione intende pertanto ritirarla.

La proposta di decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell’Unione europea, presentata dalla Commissione il 29 giugno 2011[8] e modificata il 9 novembre 2011[9], prevede che una parte delle entrate generate dall'ITF sia utilizzata come risorsa propria del bilancio dell'Unione. Ciò significa che la risorsa basata sull'RNL proveniente dagli Stati membri partecipanti sarebbe ridotta di conseguenza.

1.2. Obiettivi della proposta

Gli obiettivi generali della presente proposta sono quelli della proposta originale della Commissione del 2011. La recente crisi economica e finanziaria mondiale, tuttora in corso, ha avuto un impatto considerevole sulle economie e sulle finanze pubbliche dell’Unione. Il settore finanziario è stato uno dei principali responsabili della crisi economica, mentre i governi e i cittadini europei in generale ne hanno sostenuto i costi. Benché costituito da un ampia gamma di operatori di mercato, negli ultimi vent’anni il settore finanziario ha conosciuto in generale un’elevata redditività, che potrebbe in parte derivare dalla rete di sicurezza (implicita o esplicita) fornita dai governi, associata alla regolamentazione del settore finanziario e all’esenzione dall’IVA.

In tale contesto alcuni Stati membri hanno cominciato ad applicare nuove forme di tassazione del settore finanziario, mentre altri già disponevano di regimi fiscali specifici per le transazioni finanziarie. La situazione attuale comporta i seguenti effetti non desiderabili:

– una frammentazione del trattamento fiscale nel mercato interno dei servizi finanziari, tenuto conto del numero crescente di misure fiscali nazionali non coordinate che vengono attuate, con conseguenti possibilità di distorsione della concorrenza fra strumenti, operatori e mercati finanziari in tutta l’Unione europea e di doppia imposizione o di doppia non imposizione;

– l'assenza di un contributo giusto e congruo da parte degli enti finanziari alla copertura dei costi della recente crisi, nonché di condizioni paritarie con gli altri settori dal punto di vista fiscale;

– una politica fiscale che non contribuisce a disincentivare le transazioni che non migliorano l’efficienza dei mercati finanziari (ma che potrebbe unicamente trasferire le rendite del settore non finanziario dell’economia verso gli enti finanziari, determinando così un eccesso di investimenti in attività che non favoriscono il benessere), né contribuisce insieme ad altre misure regolamentari e di vigilanza a evitare crisi future nel settore dei servizi finanziari.

L’attuazione, all’interno di un numero sufficiente di Stati membri, di un sistema comune di imposta sulle transazioni finanziarie comporterebbe vantaggi tangibili immediati per i tre punti sopra esposti con riguardo alle transazioni finanziarie interessate dalla cooperazione rafforzata. La situazione degli Stati membri partecipanti in relazione ai suddetti tre punti sarebbe migliorata in termini di rischi di delocalizzazione, gettito fiscale, efficienza del mercato finanziario ed eliminazione della doppia imposizione o della non imposizione.

La decisione che autorizza una cooperazione rafforzata ha constatato che tutte le condizioni previste dai trattati con riguardo a tale cooperazione sono soddisfatte, e in particolare che le competenze, i diritti e gli obblighi degli Stati membri non partecipanti sono rispettati. La presente proposta stabilisce le modalità della cooperazione in tal modo autorizzata, in linea con le disposizioni del trattato.

1.3.        Impostazione generale e nesso con la proposta iniziale della Commissione

La presente proposta si basa sulla proposta iniziale della Commissione del 2011 in quanto ne rispetta tutti i principi essenziali. Sono stati tuttavia apportati alcuni adeguamenti al fine di:

– tener conto del nuovo contesto di cooperazione rafforzata; ciò significa, in particolare, che la "giurisdizione ITF" è limitata agli Stati membri partecipanti, che le transazioni effettuate all'interno di uno Stato membro partecipante, imponibili nella proposta originale, rimangono tali e che rimane immutata la direttiva 2008/7/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali[10], la cui modifica era prevista nella proposta iniziale;

– rendere più esplicite alcune delle disposizioni proposte e

– rafforzare maggiormente l'aspetto anti-evasione fiscale; questo obiettivo è conseguito stabilendo norme in base alle quali la tassazione segue il "principio di emissione" come ultima ratio, a completamento del "principio di stabilimento", mantenuto come principio fondamentale. Questa integrazione rispecchia in particolare le richieste degli Stati membri interessati, che hanno segnalato la necessità di evitare tentativi di evasione, distorsioni e trasferimenti verso altre giurisdizioni. Infatti, integrando il principio di stabilimento con elementi del principio di emissione risulterà meno vantaggioso trasferire attività e residenze fuori dalle giurisdizioni dell'ITF, in quanto la compravendita di strumenti finanziari soggetti ad imposta ai sensi del principio di stabilimento sarà in ogni caso imponibile trattandosi di strumenti emessi nell'ambito delle giurisdizioni ITF.

2.           RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE D’IMPATTO

2.1.        Consultazioni ed esperti esterni

La proposta originale è stata formulata sulla base di un ampio ventaglio di contributi esterni, sotto forma di risposte ricevute nel corso di una consultazione pubblica sulla tassazione del settore finanziario, consultazioni mirate con gli Stati membri, vari esperti e parti interessate del settore finanziario, nonché tre diversi studi esterni realizzati ai fini della valutazione dell’impatto e che corredano la proposta originale. Questa valutazione dell’impatto riflette i risultati del processo di consultazione e i contributi esterni.

La presente proposta non è molto diversa dalla proposta della Commissione del settembre 2011 e mantiene le stesse soluzioni di principio per un sistema comune di ITF nell'ambito di una cooperazione rafforzata (ad esempio, per quanto riguarda il campo di applicazione dell'imposta, il luogo di stabilimento di un ente finanziario coinvolto in una transazione come criterio di collegamento, la base imponibile, le aliquote e il debitore dell'imposta nei confronti delle autorità fiscali) e quindi la Commissione non ha avviato nuove consultazioni in merito.

Tuttavia la Commissione si è anche avvalsa l'anno scorso della consultazione di tutte le parti interessate, come gli Stati membri, il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali, gli esponenti del settore finanziario nell'ambito dell'Unione europea e provenienti dall'esterno, il mondo accademico e le organizzazioni non governative ed ha altresì tenuto conto dei risultati di studi esterni ad hoc che erano stati pubblicati in seguito alla presentazione della proposta iniziale della Commissione relativa a un sistema comune di ITF per l'intera Unione europea.

I rappresentanti della Commissione hanno partecipato a numerose manifestazioni pubbliche, in tutta Europa e al di fuori di essa, riguardanti l'istituzione di un sistema comune di imposta sulle transazioni finanziarie. La Commissione ha inoltre preso parte attivamente al dialogo con i parlamenti nazionali e le relative commissioni che hanno desiderato discutere la sua proposta originaria.

2.2.        Valutazione d’impatto

I servizi della Commissione hanno effettuato una valutazione d’impatto che correda la proposta originaria della Commissione adottata il 28 settembre 2011. Un'ulteriori analisi tecnica della proposta è stata presentata sul sito Internet della Commissione[11]. Come chiesto dagli Stati membri che hanno sollecitato l'autorizzazione per una cooperazione rafforzata, il campo di applicazione e gli obiettivi della proposta si fondano sulla proposta iniziale della Commissione. Pertanto, gli elementi costitutivi fondamentali di tale proposta non sono stati modificati e non è stata ritenuta opportuna una nuova valutazione d'impatto sullo stesso tema.

Tuttavia gli Stati membri avevano valutato diverse opzioni politiche alternative nell'ambito della proposta iniziale della Commissione. La nuova proposta è inoltre intesa ad attuare una cooperazione rafforzata, a differenza della proposta di direttiva iniziale che doveva essere applicata da tutti gli Stati membri, e gli Stati membri hanno mostrato un interesse particolare ad approfondire i meccanismi specifici che potrebbero intervenire in questo contesto e i loro effetti principali. I servizi della Commissione hanno pertanto effettuato un'analisi complementare di tali opzioni politiche e della loro incidenza che integra e riesamina, ove necessario, le conclusioni della valutazione d'impatto che accompagnava la proposta iniziale del 2011.

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

3.1.        Base giuridica

La decisione 2013/52/UE del Consiglio, del 22 gennaio 2013, che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore dell'imposta sulle transazioni finanziarie[12], ha consentito agli Stati membri elencati al suo articolo 1 di istituire una cooperazione rafforzata nel settore dell'ITF.

La base giuridica pertinente per la proposta di direttiva è l’articolo 113 del TFUE. La proposta si prefigge di armonizzare la legislazione in materia di tassazione indiretta delle transazioni finanziarie, necessaria per assicurare il corretto funzionamento del mercato interno e per evitare distorsioni della concorrenza. Le istituzioni finanziarie degli Stati non partecipanti beneficeranno della cooperazione rafforzata, poiché si troveranno di fronte un unico sistema comune di ITF applicabile negli Stati membri partecipanti anziché una moltitudine di sistemi.

3.2.        Sussidiarietà e proporzionalità

L'armonizzazione delle legislazioni relative alla tassazione delle transazioni finanziarie necessaria al corretto funzionamento del mercato interno e ad evitare distorsioni della concorrenza, anche solo tra gli Stati membri partecipanti, può essere conseguita unicamente mediante un atto dell'Unione, ossia tramite una definizione uniforme delle caratteristiche essenziali di un'ITF. Occorrono norme comuni intese a evitare indebite delocalizzazioni delle transazioni e degli operatori del mercato, nonché la sostituzione degli strumenti finanziari.

Analogamente, una definizione uniforme potrebbe svolgere un ruolo fondamentale nel ridurre l’attuale frammentazione del mercato interno, compresi i diversi prodotti del settore finanziario spesso utilizzati come sostituti strettamente assimilabili. La mancata armonizzazione dell’ITF comporta l’arbitraggio fiscale e il rischio di doppia imposizione o di non imposizione. Tutto ciò non solo impedisce di effettuare transazioni finanziarie a parità di condizioni, ma incide anche sul gettito degli Stati membri, oltre a imporre costi supplementari di adeguamento per il settore finanziario a causa di regimi fiscali molto diversi tra loro. Queste conclusioni restano valide in un contesto di cooperazione rafforzata, anche se tale cooperazione comporta una portata geografica più limitata di un regime analogo adottato a livello di tutti i 27 Stati membri.

La presente proposta si concentra quindi sulla definizione di una struttura comune dell’imposta e di disposizioni comuni sulla sua esigibilità. La proposta lascia pertanto un margine di manovra sufficiente agli Stati membri partecipanti per quanto riguarda l'effettiva fissazione delle aliquote d'imposta al di sopra della soglia minima. D'altro canto si è proposto di conferire alla Commissione poteri delegati in materia di modalità di registrazione, contabilità, rendicontazione e altri obblighi destinati a garantire che l'ITF dovuta all'erario sia effettivamente pagata. Per quanto attiene all'uniformazione dei metodi di riscossione dell'ITF dovuta, si è proposto di conferire alla Commissione competenze di esecuzione.

La creazione di un quadro comune per l'introduzione di un'ITF rispetta pertanto i principi di sussidiarietà e di proporzionalità di cui all'articolo 5 del TUE. L’obiettivo di questa proposta non può essere adeguatamente raggiunto dagli Stati membri e può dunque essere conseguito in modo più efficace a livello dell’Unione, al fine di assicurare il corretto funzionamento del mercato interno se del caso tramite una cooperazione rafforzata.

L’armonizzazione proposta, sotto forma di direttiva anziché di regolamento, non va oltre le misure necessarie per conseguire gli obiettivi stabiliti, primo fra tutti il corretto funzionamento del mercato interno, e rispetta quindi il principio di proporzionalità.

3.3.        Illustrazione dettagliata della proposta

3.3.1.     Capo I (Oggetto e definizioni)

Questo capo definisce l'oggetto della proposta di direttiva contenente la proposta per l'attuazione della cooperazione rafforzata nel settore dell'ITF. Lo stesso capo contiene inoltre le definizioni dei principali termini utilizzati nella proposta.

3.3.2.     Capo II (Campo di applicazione del sistema comune di ITF)

Questo capo definisce il quadro fondamentale del sistema comune di ITF proposto nell'ambito della cooperazione rafforzata. L'ITF ha l'obiettivo di tassare le transazioni lorde prima di eventuali operazioni di compensazione.

L’imposta ha un vasto campo di applicazione poiché intende coprire le transazioni connesse a tutti i tipi di strumenti finanziari, che spesso costituiscono stretti sostituti reciproci. Il campo di applicazione comprende quindi strumenti negoziabili sul mercato dei capitali, strumenti del mercato monetario (ad eccezione degli strumenti di pagamento), quote o azioni di organismi d'investimento collettivo - compresi organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e fondi d’investimento alternativo (FIA)[13] - e contratti derivati. Inoltre, il campo di applicazione dell’imposta non è limitato alle operazioni sui mercati organizzati, come i mercati regolamentati e le strutture di negoziazione multilaterale o gli internalizzatori sistematici, ma copre anche altri tipi di transazioni tra cui quelle negoziate fuori borsa (over-the-counter). Il campo di applicazione non si limita al trasferimento di proprietà ma riguarda piuttosto l’obbligo assunto, a seconda che il soggetto interessato assuma o meno il rischio intrinseco di un determinato strumento finanziario (“acquisto e vendita”).

Inoltre, se gli strumenti finanziari il cui acquisto o la cui vendita sono imponibili vengono trasferiti tra entità separate di un gruppo, tale trasferimento è imponibile anche se non costituisce un’operazione di acquisto o vendita.

Gli scambi di strumenti finanziari, compresi i contratti di vendita con patto di riacquisto e di acquisto con patto di rivendita, nonché i contratti di concessione e assunzione di titoli in prestito, sono esplicitamente inclusi nell'ambito di applicazione dell'imposta. Al fine di evitare l'elusione fiscale si considera che gli scambi di strumenti finanziari diano luogo a due transazioni finanziarie. D'altro canto, tramite i contratti di vendita con patto di riacquisto e di acquisto con patto di rivendita, nonché con i contratti di concessione e assunzione di titoli in prestito, uno strumento finanziario è messo a disposizione di una persona per un periodo di tempo determinato. Si deve pertanto ritenere che tutti questi accordi diano luogo ad un'unica transazione finanziaria.

Inoltre, al fine di evitare l'evasione fiscale, ciascuna modifica sostanziale di un'operazione finanziaria soggetta a imposta dev'essere considerata una nuova operazione finanziaria soggetta a imposta dello stesso tipo dell'operazione iniziale. Si propone di aggiungere un elenco non limitativo di ciò che può essere considerato una modifica sostanziale.

Per i contratti derivati che generano la consegna di strumenti finanziari, oltre al contratto derivato imponibile è soggetta a imposizione anche la consegna di tali strumenti, purché vengano soddisfatte tutte le altre condizioni necessarie per la tassazione.

Con riguardo agli strumenti finanziari che possono costituire oggetto di transazioni finanziarie imponibili, il pertinente quadro normativo a livello dell'Unione prevede una serie di definizioni chiare, esaurienti ed accettate[14]. Dalle definizioni utilizzate emerge che le operazioni su valute a pronti non costituiscono transazioni finanziarie imponibili, diversamente dai contratti derivati su valute. Anche i contratti derivati relativi a merci sono imponibili, mentre le transazioni in merci fisiche non lo sono.

Inoltre i prodotti strutturati, ovvero i valori mobiliari negoziabili o altri strumenti finanziari offerti tramite cartolarizzazione, possono costituire oggetto di transazioni finanziarie imponibili. Questi prodotti sono paragonabili a qualsiasi altro strumento finanziario e devono quindi rientrare nella definizione del termine “strumento finanziario” ai sensi della presente proposta. Escluderli dal campo di applicazione dell’ITF significherebbe creare opportunità di elusione fiscale. Questa categoria di prodotti comprende in particolare talune note, warrant e certificati nonché cartolarizzazioni bancarie, che in genere trasferiscono al mercato gran parte del rischio di credito associato ad attività quali ipoteche o prestiti, e cartolarizzazioni assicurative, che implicano il trasferimento di altri tipi di rischi, ad esempio il rischio di sottoscrizione.

Tuttavia, il campo di applicazione dell’imposta riguarda in particolare le transazioni finanziarie effettuate dagli enti finanziari che agiscono in veste di una delle parti coinvolte in una transazione finanziaria, per conto proprio o per conto di altri soggetti, o che agiscono a nome di uno dei partecipanti alla transazione. Questo approccio assicura l’applicazione globale dell’ITF. In pratica la presenza di transazioni finanziarie è di solito identificata dalle rispettive iscrizioni nei registri contabili. L'istituzione dell'ITF non dovrebbe influire negativamente sulla possibilità di rifinanziamento delle istituzioni finanziarie e degli Stati, né sulle politiche monetarie in generale o sulla gestione del debito pubblico. Occorre pertanto escludere dal campo di applicazione della direttiva le transazioni con la Banca centrale europea, lo strumento europeo per la stabilità finanziaria, il meccanismo europeo di stabilità, l'Unione europea nell'esercizio delle funzioni di gestione del suo patrimonio, di sostegno alla bilancia dei pagamenti mediante prestiti e di altre attività simili, e le banche centrali degli Stati membri.

Le disposizioni della direttiva del Consiglio 2008/7/CE restano pienamente applicabili. L'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), e l'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva in questione riguardano il settore disciplinato dalla presente direttiva e vietano qualsiasi imposta sulle operazioni ivi elencate, fatte salve le disposizioni dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della stessa direttiva. Pertanto, nella misura in cui la direttiva 2008/7/CE vieta o potrebbe vietare l'imposizione di tasse su talune transazioni, in particolare le transazioni finanziarie nell'ambito di operazioni di ristrutturazione o dell'emissione di valori mobiliari di cui alla presente direttiva, tali transazioni non dovrebbero essere oggetto di ITF. L'obiettivo è evitare eventuali conflitti con la direttiva 2008/7/CE, senza che sia necessario stabilire i limiti precisi degli obblighi derivanti da detta direttiva. Inoltre, a prescindere dalla misura in cui la direttiva 2008/7/CE vieti la tassazione delle emissioni di azioni e quote di organismi di investimento collettivo, ragioni di neutralità fiscale impongono un trattamento unico delle emissioni di tutti questi organismi. Il riscatto di partecipazioni e quote emesse da tali organismi non presenta tuttavia la natura di una transazione sul mercato primario e deve essere pertanto imponibile.

Oltre all’esclusione dei mercati primari sopra illustrata, la maggior parte delle attività finanziarie quotidiane che coinvolgono cittadini e imprese non rientra nel campo di applicazione dell’ITF. Sono quindi esenti dall’ITF, ad esempio, la stipula di contratti assicurativi, i prestiti ipotecari, i crediti al consumo, i prestiti alle imprese, i servizi di pagamento ecc. (ma la loro successiva negoziazione all’interno di prodotti strutturati risulta imponibile). Anche le transazioni su valute sui mercati a pronti non sono assoggettate all’ITF, a tutela della libera circolazione dei capitali. Tuttavia, i contratti derivati basati su transazioni su valute rientrano nel campo di applicazione dell’ITF, poiché non costituiscono di fatto transazioni su valute.

La definizione di enti finanziari è ampia e sostanzialmente comprende le imprese d’investimento, i mercati organizzati, gli enti creditizi, le imprese di assicurazione e riassicurazione, gli organismi d’investimento collettivo e i loro gestori, i fondi pensione e i loro gestori, le società di partecipazione, le società di leasing finanziario e le società veicolo e, ove possibile, fa riferimento alle definizioni fornite dalla legislazione dell’UE pertinente adottata a fini di regolamentazione. Devono essere inoltre considerati enti finanziari altre imprese, istituzioni, organismi e persone che svolgono talune attività finanziarie con un notevole valore medio annuale di transazioni finanziarie. La presente proposta fissa la soglia al 50% del fatturato annuale medio netto complessivo dell’ente in questione.

La direttiva proposta prevede modalità tecniche supplementari per calcolare il valore delle transazioni finanziarie e la media dei valori presi in considerazione riguardo a organismi che possono essere considerati enti finanziari esclusivamente in funzione del valore delle transazioni finanziarie effettuate, e dispone provvedimenti per le situazioni in cui tali organismi non sono più considerati enti finanziari.

Le controparti centrali (CC), i depositari centrali di titoli (DCT), i depositari centrali internazionali (DCIT), gli Stati membri e gli enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico, nell'esercizio della funzione non sono considerati enti finanziari in quanto non sono impegnati di per sé in attività di negoziazione finanziaria. Essi svolgono un ruolo fondamentale per un funzionamento più efficiente e trasparente dei mercati finanziari e ai fini della corretta gestione del debito pubblico. Tuttavia, in considerazione del loro ruolo cruciale, è opportuno mantenere taluni obblighi intesi a garantire il pagamento dell'imposta all'amministrazione fiscale e la verifica del pagamento.

L'applicazione territoriale dell'ITF proposta nonché i diritti di imposizione degli Stati membri partecipanti sono definiti in base alle norme di cui all'articolo 4. Questa disposizione si riferisce alla nozione di "stabilimento". Sostanzialmente si basa sul "principio di residenza" integrato con elementi del principio di emissione, principalmente allo scopo di rafforzare l'aspetto anti-delocalizzazione (i dettagli relativi a tale aspetto figurano in appresso).

Affinché una transazione finanziaria sia soggetta a imposta negli Stati membri partecipanti, una delle parti coinvolte dev'essere stabilita nel territorio di uno Stato membro partecipante secondo i criteri di cui all'articolo 4. L'imposizione avrà luogo nello Stato membro partecipante sul cui territorio è stabilito un ente finanziario a condizione che tale ente partecipi alla transazione, agendo per conto proprio o per conto di altri soggetti, oppure agendo a nome di una delle parti coinvolte nella transazione.

Qualora i diversi enti finanziari, che siano coinvolti nella transazione o che agiscano a nome delle parti coinvolte, siano stabiliti sul territorio di Stati membri partecipanti diversi, secondo i criteri di cui all'articolo 4, ciascuno dei diversi Stati membri è competente ad assoggettare la transazione all'imposta in base alle aliquote fissate in conformità alla presente proposta. Qualora gli enti interessati siano situati nel territorio di uno Stato membro non partecipante, la transazione non è soggetta all'ITF in uno Stato membro partecipante a meno che una delle parti alla transazione sia stabilita in uno Stato membro partecipante, nel qual caso l'ente finanziario che non è stabilito in uno Stato membro partecipante sarà considerato come stabilito in tale Stato membro partecipante e la transazione diviene imponibile.

Una particolare modifica dovuta al nuovo contesto della cooperazione rafforzata riguarda quello che nella proposta iniziale era l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a). Nell'ambito di tale proposta, il riferimento a un ente finanziario "autorizzato” da uno Stato membro riguardava autorizzazioni di sede e autorizzazioni concesse dallo Stato membro interessato relative a transazioni effettuate da enti finanziari di paesi terzi non presenti fisicamente nel territorio di tale Stato membro. In base alla precedente configurazione, le transazioni potevano essere coperte, secondo i casi, da un "passaporto" previsto dalla legislazione dell'Unione. L'unica "autorizzazione" era dunque quella concessa alla sede dell'ente finanziario. Nel contesto di una cooperazione rafforzata può emergere una nuova configurazione, ossia quella di enti finanziari con sede in uno Stato membro non partecipante che operano in base a un "passaporto" nella giurisdizione ITF (cfr. ad esempio l'articolo 31 della direttiva 2004/39/CE). Quest'ultima situazione andrebbe assimilata a quella degli enti dei paesi terzi che operano in base a un'autorizzazione specifica concessa dallo Stato membro interessato dall'operazione.

Il principio di residenza è altresì integrato da elementi del "principio di emissione" come ultima ratio, al fine di rafforzare la resilienza del sistema contro la delocalizzazione. Integrando infatti il principio di stabilimento con quello di emissione risulterà meno vantaggioso trasferire attività e residenze fuori dalle giurisdizioni ITF, in quanto la compravendita di strumenti finanziari soggetti ad imposta ai sensi del principio di stabilimento ed emessi nell'ambito delle giurisdizioni ITF sarà imponibile in ogni caso. Tale modalità si applica qualora nessuna delle parti coinvolte nella transazione sia "stabilita" in uno Stato membro partecipante, in base ai criteri fissati nella proposta iniziale della Commissione, ma tali parti negozino strumenti finanziari emessi in tale Stato membro. Si tratta essenzialmente di azioni, obbligazioni e titoli equivalenti, strumenti del mercato monetario, prodotti strutturati, partecipazioni e quote di organismi d'investimento collettivo e derivati negoziati in sedi o piattaforme di scambio organizzate. Nel quadro del principio di emissione, che è anche alla base di talune imposte sul settore finanziario esistenti a livello nazionale, la transazione è connessa allo Stato membro partecipante in cui si trova l'emittente. A causa di questo legame, le persone coinvolte in tale operazione si considerano stabilite in quello Stato membro e gli enti finanziari in questione sono tenuti a pagare l'ITF in tale Stato.

Tutti i suddetti criteri sono soggetti a una regola generale, riguardante il caso in cui il debitore dell'imposta apporti la prova che non vi è alcun nesso tra la sostanza economica della transazione e il territorio di qualsiasi Stato membro partecipante. In tal caso né l'ente finanziario né un'altra persona possono essere considerati stabiliti in uno Stato membro partecipante.

Nel complesso, grazie ai criteri di collegamento prescelti in combinazione con la norma generale sopra menzionata, viene garantito che l'imposizione possa aver luogo solo in presenza di un legame sufficiente tra la transazione e il territorio della giurisdizione ITF. Analogamente a quanto previsto nella legislazione UE vigente nel settore della fiscalità indiretta, i principi di territorialità vengono pienamente rispettati.

3.3.3.     Capo III (Esigibilità, base imponibile e aliquote)

Il momento dell’esigibilità è definito come il momento in cui avviene la transazione finanziaria. Il successivo annullamento di quest'ultima non può essere considerato motivo di non esigibilità dell’imposta, fatti salvi i casi di errori.

Poiché le transazioni sui derivati e sugli strumenti finanziari diversi dai derivati hanno natura e caratteristiche diverse, devono essere associate a basi imponibili diverse.

Per l’acquisto e la vendita di determinati strumenti finanziari (diversi dai derivati) viene in genere determinato un prezzo o un’altra forma di corrispettivo, che logicamente deve essere definito come la base imponibile. Tuttavia, per evitare distorsioni di mercato è necessario stabilire regole speciali per i casi in cui il corrispettivo sia inferiore al prezzo di mercato o per le transazioni effettuate tra entità di un gruppo e che non corrispondono ai concetti di “acquisto” e “vendita”. In questi casi, la base imponibile è il prezzo di mercato determinato a condizioni di mercato nel momento in cui l’ITF diventa esigibile. Tali transazioni tra entità di un gruppo possono comportare trasferimenti senza corrispettivo, mentre i trasferimenti contro corrispettivo corrispondono alla nozione di "acquisto" e di "vendita".

Per l'acquisto/la vendita, il trasferimento, lo scambio, la stipula dei contratti derivati e le relative modifiche sostanziali, la base imponibile dell'ITF è l'ammontare nozionale di cui al contratto derivato nel momento in cui è acquistato o venduto, trasferito, scambiato, stipulato o quando l'operazione in esame viene modificata in modo sostanziale. Questo approccio consente un’applicazione semplice e diretta dell’ITF ai contratti derivati e assicura al contempo costi contenuti in materia amministrativa e di adeguamento alle nuove disposizioni. Inoltre, questo approccio rende più difficile ridurre artificialmente l’onere fiscale tramite un’elaborazione creativa dei contratti derivati, poiché non vi è alcun incentivo fiscale per, ad esempio, stipulare un contratto sulla sola base di differenze di prezzi o di valori. Esso comporta inoltre la tassazione al momento dell’acquisto/vendita, del trasferimento, dello scambio, della stipula del contratto o della modifica sostanziale della transazione in questione, anziché la tassazione dei flussi di cassa in momenti diversi durante il ciclo di vita del contratto. L’aliquota utilizzata in questo caso dovrà essere piuttosto contenuta per garantire un onere fiscale adeguato.

Potrebbero essere necessarie disposizioni speciali negli Stati membri partecipanti al fine di impedire le frodi e l'evasione ed è proposta una regola generale contro gli abusi (cfr. anche sezione 3.3.4). Questa regola potrebbe ad esempio essere applicata nei casi in cui l'ammontare nozionale è artificialmente diviso: l’ammontare nozionale di uno swap potrebbe infatti essere diviso per un coefficiente arbitrariamente elevato per poi moltiplicare tutti i pagamenti per lo stesso coefficiente. I flussi di cassa dello strumento rimarrebbero così invariati, ma la base imponibile sarebbe arbitrariamente ridotta.

È necessario prevedere disposizioni speciali per stabilire la base imponibile delle transazioni in cui la base imponibile o alcune sue componenti siano espresse in una valuta diversa da quella dello Stato membro partecipante in cui è calcolata l'imposta.

Le transazioni su derivati e le transazioni relative ad altri strumenti finanziari sono di natura diversa. È inoltre probabile che i mercati reagiscano in modo diverso a un’imposta sulle transazioni finanziarie applicata a ciascuna delle due categorie. Per questi motivi, e per assicurare una tassazione sostanzialmente uniforme, occorre differenziare le aliquote applicate alle due categorie.

Le aliquote devono anche tenere conto delle differenze tra i metodi applicabili per la determinazione delle basi imponibili.

In generale, le aliquote d’imposta minime proposte (oltre le quali le politiche nazionali dispongono di un margine di manovra) sono fissate a un livello sufficientemente elevato per conseguire l’obiettivo di armonizzazione della presente direttiva e, al contempo, sufficientemente contenuto per ridurre al minimo i rischi di delocalizzazione.

3.3.4.     Capo IV (Versamento dell’ITF, obblighi correlati e prevenzione dell’evasione, dell’elusione e dell’abuso)

La presente proposta definisce il campo di applicazione dell’ITF in relazione alle transazioni finanziarie cui partecipa un ente finanziario stabilito nel territorio dello Stato membro partecipante interessato (che agisce per conto proprio o per conto di altri soggetti) o a transazioni in cui l’ente agisce a nome di uno dei partecipanti alla transazione. Di fatto, gli enti finanziari eseguono la maggior parte delle transazioni sui mercati finanziari e l’ITF dovrebbe concentrarsi sul settore finanziario in quanto tale, anziché sui cittadini. Di conseguenza, tali enti dovrebbero essere debitori dell'imposta all'amministrazione fiscale degli Stati membri partecipanti sul territorio dei quali gli enti medesimi risultano stabiliti. Tuttavia, al fine di evitare una tassazione a cascata, quando un ente finanziario agisce a nome o per conto di un altro ente finanziario, solo quest'ultimo ente finanziario è tenuto al pagamento dell'imposta.

Viene inoltre proposto di adoperarsi nella misura del possibile affinché l'ITF venga effettivamente pagata. In base ai termini della presente proposta dunque, nel caso in cui l'ITF dovuta per una transazione non sia stata pagata entro la scadenza prevista, ciascuna delle parti coinvolta nella transazione deve essere ritenuta responsabile in solido del pagamento dell'imposta. Gli Stati membri devono avere inoltre la possibilità di considerare altri soggetti responsabili in solido del versamento dell’imposta, compresi i casi in cui un partecipante a una transazione abbia la propria sede fuori dal territorio degli Stati membri partecipanti.

La presente proposta stabilisce inoltre i termini entro cui l'ITF deve essere versata sui conti designati dagli Stati membri partecipanti. La maggior parte delle transazioni finanziarie viene eseguita per via elettronica. In questi casi, l’ITF deve essere pagata nel momento stesso in cui sorge l’esigibilità. In altri casi, la tassa deve essere pagata entro un periodo che, pur essendo abbastanza lungo da consentire il trattamento manuale del versamento, eviti vantaggi ingiustificati in termini di flusso di cassa per l’ente finanziario interessato. A tal fine può essere considerato adeguato un periodo di tre giorni lavorativi a decorrere dal momento dell'esigibilità dell'imposta.

Gli Stati membri partecipanti devono essere tenuti ad adottare misure opportune per la registrazione, la contabilizzazione e la rendicontazione e al rispetto di altri obblighi per garantire che l’ITF sia applicata in modo corretto e nei tempi stabiliti ed effettivamente versata alle autorità fiscali. A tale riguardo, si propone di conferire alla Commissione il potere di stabilire norme più dettagliate. Ciò risulta necessario per garantire l'applicazione di misure armonizzate che riducano i costi di adempimento per gli operatori e consentire rapidi adeguamenti tecnici ogniqualvolta questi risultino necessari. In tale contesto, gli Stati membri partecipanti devono avvalersi della legislazione esistente e futura dell’UE in materia di mercati finanziari, che tra le altre cose definisce gli obblighi di rendicontazione e conservazione dei dati in relazione alle transazioni finanziarie.

La direttiva proposta obbligherebbe inoltre gli Stati membri ad adottare misure volte a prevenire la frode e l'evasione.

Inoltre, al fine di contrastare il rischio di abusi che potrebbero compromettere il corretto funzionamento del sistema comune, si propone che la direttiva stabilisca alcune disposizioni particolari in proposito. La proposta contiene pertanto una norma generale anti-abusi, basata su una clausola analoga inclusa nella raccomandazione della Commissione del 6 dicembre 2012 sulla pianificazione fiscale aggressiva[15], nonché un provvedimento fondato sugli stessi principi ma inteso a risolvere i problemi specifici connessi ai certificati rappresentativi di azioni e a strumenti finanziari simili.

Al fine di evitare complicazioni nella riscossione dell'imposta dovute a metodi di riscossione diversi, e gli inutili costi di adempimento che ne conseguirebbero, i metodi applicati dagli Stati membri partecipanti per la riscossione dell'ITF dovrebbero essere uniformi nella misura necessaria a conseguire tali fini. Tali metodi uniformi contribuirebbero inoltre a garantire l'equità di trattamento di tutti i contribuenti. La direttiva proposta prevede pertanto di conferire alla Commissione la facoltà di adottare misure di attuazione a tal fine.

Per facilitare la gestione dell'imposta, gli Stati membri partecipanti potrebbero introdurre registri nazionali (accessibili al pubblico) relativi agli enti soggetti all'ITF. In pratica, essi potrebbero utilizzare la codificazione in vigore, ad esempio i codici di identificazione delle imprese (BIC/ISO 9362) sia per gli enti finanziari che per gli enti non finanziari, la classificazione degli strumenti finanziari (CFI/ISO 10962) per gli strumenti finanziari e il codice identificativo del mercato (MIC/ISO 10383) per i diversi mercati.

Oltre alle discussioni sulla definizione di metodi di riscossione uniforme nel quadro del comitato competente, la Commissione potrebbe organizzare con cadenza regolare riunioni di esperti volte a discutere con gli Stati membri partecipanti il funzionamento della direttiva successivamente alla sua adozione, in particolare i metodi per assicurare il corretto versamento dell'imposta e la verifica del pagamento nonché le questioni relative alla prevenzione dell'evasione, dell'elusione e dell'abuso fiscale.

Il progetto di direttiva non affronta questioni di cooperazione amministrativa, contemplate dagli strumenti esistenti in materia di accertamento e recupero delle imposte, tra cui in particolare la direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE[16] (applicabile dal 1° gennaio 2013) e la direttiva 2010/24/CE del Consiglio, del 16 marzo 2010, sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure[17] (applicabile dal 1° gennaio 2012). La direttiva proposta non aggiunge nulla a questi strumenti e neppure ne riduce il campo di applicazione. Essi continuano ad applicarsi all'insieme delle imposte di qualsiasi natura riscosse dagli Stati membri o per conto dei medesimi[18] e riguardano dunque l'ITF allo stesso titolo di qualsiasi altra imposta riscossa. Questi strumenti si applicano a tutti gli Stati membri che dovrebbero fornire assistenza entro i limiti e le condizioni ivi stabiliti. Fra gli altri strumenti pertinenti in questo contesto figura la Convenzione multilaterale tra l’OCSE e il Consiglio d’Europa sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale[19].

Nel quadro dell’approccio concettuale dell’ITF (vasto campo di applicazione, principio di residenza in senso molto lato, assenza di deroghe), le norme indicate in precedenza consentono di ridurre al minimo l’evasione, l’elusione e l’abuso fiscale.

3.3.5.     Capo V (Disposizioni finali)

In linea con l’obiettivo di armonizzazione della presente proposta, gli Stati membri partecipanti non devono poter mantenere o introdurre imposte sulle transazioni finanziarie, quali definite nella presente proposta, diverse dall’ITF oggetto della direttiva proposta o dall’IVA. Per quanto riguarda l’IVA, di fatto resta applicabile il diritto di opzione di cui all’articolo 137, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto[20]. Altre imposte, ad esempio quelle gravanti sui premi assicurativi, sono ovviamente di natura diversa, così come le imposte di registro sulle transazioni finanziarie, se rappresentano l’effettivo rimborso di oneri o il corrispettivo di un servizio reso. Tali tasse e imposte non rientrano pertanto nel campo di applicazione della presente proposta.

Si propone agli Stati membri partecipanti di comunicare alla Commissione il testo dei provvedimenti che recepiscono la direttiva proposta nella legislazione nazionale. Dato il numero limitato di articoli contenuti nella proposta e di obblighi che ne derivano per gli Stati membri, non si propone di fornire documenti giustificativi al riguardo.

4.           INCIDENZA SUL BILANCIO

Le stime preliminari indicano che, in funzione delle reazioni dei mercati, il gettito dell'imposta avrebbe potuto essere compreso fra 30 e 35 miliardi di EUR all'anno nell'insieme degli Stati membri partecipanti se la proposta iniziale per l'UE-27 fosse stata applicata agli 11 Stati membri interessati. Tuttavia, se si tiene conto degli effetti netti degli adeguamenti apportati rispetto alla proposta iniziale, in particolare il fatto che i) l'emissione di quote e azioni di OICVM e di fondi di investimento viene ora considerata una transazione del mercato primario e che ii) le disposizioni del principio di residenza volte a combattere la delocalizzazione, quali definite inizialmente, sono state rafforzate e completate da elementi del principio di emissione, le prime stime indicano che il gettito dell'imposta potrebbe essere dell'ordine di 31 miliardi di EUR all'anno.

La proposta di decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell’Unione europea, presentata dalla Commissione il 29 giugno 2011[21] e modificata il 9 novembre 2011[22], ha stabilito che una parte delle entrate generate dall'ITF costituisce una risorsa propria per il bilancio dell'Unione. Ciò significa che la risorsa basata sull'RNL proveniente dagli Stati membri partecipanti verrebbe ridotta di conseguenza.

Il Consiglio europeo del 7/8 febbraio 2013 ha invitato gli Stati membri partecipanti a valutare se l'ITF potrebbe costituire la base di una nuova risorsa propria del bilancio dell'Unione.

2013/0045 (CNS)

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

che attua una cooperazione rafforzata nel settore dell’imposta sulle transazioni finanziarie

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 113,

vista la decisione 2013/52/UE del Consiglio, del 22 gennaio 2013, che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore dell’imposta sulle transazioni finanziarie[23],

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo[24],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[25],

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)       Nel 2011 la Commissione ha preso atto che un dibattito era in corso a tutti i livelli su un’imposizione aggiuntiva nel settore finanziario. Tale dibattito trae origine dalla volontà di assicurare che il settore finanziario contribuisca in misura giusta e congrua ai costi della crisi e che in futuro sia soggetto a un’imposizione equa rispetto agli altri settori, di disincentivare le attività eccessivamente rischiose degli enti finanziari, di integrare le misure regolamentari intese a evitare crisi future e di generare entrate supplementari per i bilanci generali o per finalità politiche specifiche.

(2)       Con decisione 2013/52/UE il Consiglio ha autorizzato una cooperazione rafforzata tra il Belgio, la Germania, l'Estonia, la Grecia, la Spagna, la Francia, l'Italia, l'Austria, il Portogallo, la Slovenia e la Slovacchia (di seguito: "gli Stati membri partecipanti") nel settore dell'imposta sulle transazioni finanziarie (ITF).

(3)       Per prevenire eventuali distorsioni causate da provvedimenti presi unilateralmente dagli Stati membri partecipanti, dato l’elevatissimo grado di mobilità della maggior parte delle transazioni finanziarie pertinenti, e migliorare così il corretto funzionamento del mercato interno, è importante che le caratteristiche principali dell’ITF negli Stati membri partecipanti siano armonizzate a livello dell’Unione. Occorre quindi evitare incentivi per l’arbitraggio fiscale tra gli Stati membri partecipanti e distorsioni allocative tra mercati finanziari in tali Stati, nonché le possibilità di doppia imposizione o di non imposizione.

(4)       Per migliorare il funzionamento del mercato interno e in particolare prevenire le distorsioni tra gli Stati membri partecipanti, è opportuno che l'ITF si applichi a una gamma ampiamente definita di enti e transazioni finanziarie, alla negoziazione di una vasta gamma di strumenti finanziari, inclusi i prodotti strutturati, sia sui mercati organizzati che fuori borsa (over-the- counter), nonché alla stipula di tutti i contratti derivati e alle modifiche sostanziali delle operazioni interessate.

(5)       In linea di principio, ciascun trasferimento convenuto di uno o più strumenti finanziari è connesso a una determinata transazione che dovrebbe essere soggetta all'ITF in ragione di tale trasferimento. Dato che uno scambio di strumenti finanziari dà luogo a due di questi trasferimenti, è opportuno che ciascuno scambio sia considerato all'origine di due transazioni, in modo da evitare l'elusione dell'imposta. Tramite i contratti di vendita con patto di riacquisto e di acquisto con patto di rivendita, nonché con i contratti di concessione e assunzione di titoli in prestito, uno strumento finanziario è messo a disposizione di una persona per un periodo di tempo determinato. Si deve pertanto ritenere che tutti questi accordi, nonché l'insieme delle modifiche sostanziali dei medesimi, diano luogo ad una transazione finanziaria soltanto.

(6)       Per tutelare l'efficacia e la trasparenza del funzionamento dei mercati finanziari o la gestione del debito pubblico, è necessario escludere alcuni soggetti dal campo di applicazione dell'ITF nella misura in cui essi svolgono funzioni che sono considerate non come attività di negoziazione in quanto tali ma come attività che agevolano la negoziazione o proteggono la gestione del debito pubblico. È tuttavia opportuno che gli enti esclusi specificamente a motivo del loro ruolo cruciale per il funzionamento dei mercati finanziari o la gestione del debito pubblico siano soggetti alle norme che garantiscono il corretto pagamento dell'imposta alle autorità fiscali e la verifica del pagamento.

(7)       L'istituzione dell'ITF non deve incidere negativamente sulle possibilità di rifinanziamento degli enti finanziari e degli Stati, né sulle politiche monetarie in generale. È dunque opportuno che non siano soggette all'ITF le transazioni con la Banca centrale europea, lo strumento europeo per la stabilità finanziaria, il meccanismo europeo di stabilità, l'Unione europea nell'esercizio delle funzioni di gestione del suo patrimonio, di sostegno alla bilancia dei pagamenti mediante prestiti e di altre attività simili, e le banche centrali degli Stati membri.

(8)       Ad eccezione della stipula o della modifica sostanziale dei contratti derivati, le transazioni sul mercato primario e le transazioni riguardanti cittadini e imprese, come la stipula di contratti assicurativi, prestiti ipotecari, crediti al consumo o servizi di pagamento, devono essere escluse dal campo di applicazione dell’ITF in modo da non ostacolare la raccolta di capitali da parte delle imprese e dei governi e non produrre ripercussioni sulle famiglie.

(9)       Restano pienamente applicabili le disposizioni della direttiva 2008/7/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali[26]. L'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), e l'articolo 5, paragrafo 2, della suddetta direttiva riguardano il settore disciplinato dalla presente direttiva e vietano, fatte salve le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della direttiva citata, qualsiasi imposta sulle transazioni ivi elencate. È pertanto opportuno che non siano soggette all'ITF le transazioni per le quali la direttiva 2008/7/CE vieta o potrebbe vietare l'applicazione di imposte. A prescindere dalla misura in cui la direttiva 2008/7/CE vieta la tassazione delle emissioni di azioni e quote di organismi di investimento collettivo, ragioni di neutralità fiscale impongono un trattamento unico delle emissioni di tutti questi organismi. Il riscatto di partecipazioni e quote emesse da tali organismi non presenta tuttavia la natura di una transazione sul mercato primario e deve essere pertanto imponibile.

(10)     È opportuno che le condizioni di esigibilità dell'imposta e la base imponibile siano armonizzate al fine di evitare distorsioni del mercato interno.

(11)     Il momento dell’esigibilità non deve essere indebitamente ritardato e deve coincidere con il momento in cui avviene la transazione finanziaria.

(12)     Per consentire la più agevole determinazione possibile della base imponibile, al fine di contenere i costi per le imprese e le amministrazioni fiscali, nel caso di transazioni finanziarie diverse da quelle relative ai contratti derivati occorre generalmente fare riferimento al corrispettivo fornito nel contesto della transazione. Se non viene fornito alcun corrispettivo o se il corrispettivo fornito è inferiore al prezzo di mercato, occorre fare riferimento a tale prezzo di mercato come equa rappresentazione del valore della transazione. Per le stesse ragioni di facilità di calcolo, per quanto concerne l'acquisto, la vendita, il trasferimento, lo scambio e la stipula di contratti derivati, o la modifica sostanziale di tali operazioni, è opportuno utilizzare l'ammontare nozionale che figura nel contratto.

(13)     Ai fini della parità di trattamento è opportuno applicare una sola aliquota d’imposta per ciascuna categoria di transazioni, ossia la negoziazione di strumenti finanziari eccetto i derivati e le modifiche sostanziali delle operazioni interessate, da una parte, e l’acquisto, la vendita, il trasferimento, lo scambio e la stipula di contratti derivati, o le modifiche sostanziali di tali operazioni, dall’altra.

(14)     Affinché la tassazione gravi sul settore finanziario in quanto tale, anziché sui cittadini, e poiché gli enti finanziari eseguono la maggior parte delle transazioni sui mercati finanziari, è opportuno che l’imposta venga applicata a tali enti, che agiscono a nome proprio o a nome di altri soggetti, per conto proprio o per conto di altri soggetti.

(15)     Data l’elevata mobilità delle transazioni finanziarie e al fine di contribuire ad attenuare il potenziale di elusione fiscale, è opportuno che l’ITF sia applicata in base al principio di residenza. Al fine di ridurre ulteriormente il rischio di delocalizzazione delle transazioni, mantenendo nel contempo un riferimento unico alla nozione di "stabilimento" per motivi di facilità di applicazione, è opportuno che questo principio venga integrato da elementi connessi al principio di emissione. Per le transazioni relative a taluni strumenti finanziari, è pertanto opportuno che le persone interessate vengano considerate stabilite nello Stato membro partecipante in cui lo strumento è stato emesso.

(16)     È opportuno che le aliquote minime di imposta vengano fissate a un livello sufficientemente elevato per poter conseguire l'obiettivo di armonizzazione di un'ITF comune. Nel contempo, esse devono essere sufficientemente contenute per ridurre al minimo i rischi di delocalizzazione.

(17)     È opportuno evitare che una delle parti di una singola transazione sia tassata più volte. Pertanto, se un ente finanziario agisce a nome o per conto di un altro ente finanziario, solo l’altro ente finanziario deve essere debitore dell'imposta.

(18)     È opportuno che gli Stati membri partecipanti siano tenuti ad adottare le misure necessarie affinché l’ITF sia applicata in modo corretto e nei tempi stabiliti.

(19)     È opportuno che gli Stati membri partecipanti siano tenuti ad adottare misure adeguate per evitare la frode e l'evasione fiscale.

(20)     Al fine di prevenire l'elusione fiscale e gli abusi tramite sistemi artificiali, è necessario prevedere una norma generale antiabuso. È inoltre opportuno aggiungere una norma specifica basata sugli stessi principi per affrontare i problemi specifici connessi ai certificati rappresentativi di azioni e a strumenti finanziari simili.

(21)     Per consentire l'adozione di norme più dettagliate in taluni settori a carattere tecnico, per quanto concerne gli obblighi in materia di registrazione, di contabilità e di rendicontazione nonché gli obblighi di altra natura intesi a garantire che l'ITF dovuta venga effettivamente versata alle autorità fiscali, nonché l'adeguamento tempestivo di tali norme ove del caso, è opportuno che la Commissione abbia il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea con riguardo alla determinazione delle misure necessarie a tale effetto. È particolarmente importante che la Commissione svolga opportune consultazioni durante il suo lavoro preliminare, anche a livello di esperti. Nel preparare e redigere gli atti delegati, la Commissione deve assicurare la trasmissione tempestiva e appropriata dei documenti pertinenti al Consiglio.

(22)     Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione della presente direttiva con riguardo alla riscossione dell'imposta negli Stati membri partecipanti, è opportuno che alla Commissione vengano conferite competenze di esecuzione. Tali competenze devono essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione[27].

(23)     Poiché agli operatori di mercato occorrerà un certo tempo per adattarsi alle nuove norme, è opportuno prevedere un intervallo adeguato tra l'adozione, da parte degli Stati membri partecipanti, delle norme nazionali necessarie per conformarsi alla presente direttiva e l'applicazione di tali norme.

(24)     Poiché l’obiettivo della presente direttiva, ossia armonizzare le caratteristiche principali di un’ITF a livello dell'Unione nell'ambito degli Stati membri partecipanti, non può essere adeguatamente raggiunto da tali Stati membri e dunque, al fine di migliorare il corretto funzionamento del mercato interno, può essere conseguito in modo più efficace a livello dell'Unione, quest'ultima può adottare misure ai sensi del principio di sussidiarietà di cui all’articolo 5 del trattato dell’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Capo I Oggetto e campo di applicazione

Articolo 1 Oggetto

1.           La presente direttiva attua la cooperazione rafforzata autorizzata dalla decisione 2013/52/UE del Consiglio stabilendo disposizioni relative a un'imposta armonizzata sulle transazioni finanziarie (ITF).

2.           Gli Stati membri partecipanti riscuotono l'ITF conformemente alla presente direttiva.

Articolo 2 Definizioni

3.           Ai fini della presente direttiva si intende per:

(1) "Stato membro partecipante", uno Stato membro che, al momento in cui l'ITF diviene esigibile in applicazione della presente direttiva, partecipa alla cooperazione rafforzata nel settore dell'ITF a norma della decisione 2013/52/UE o in virtù di una decisione adottata conformemente all'articolo 331, paragrafo 1, secondo o terzo comma, del TFUE;

(2) “transazione finanziaria”:

(a) l'acquisto e la vendita di uno strumento finanziario prima che vi sia compensazione o regolamento;

(b) il trasferimento tra entità dello stesso gruppo del diritto di disporre di uno strumento finanziario a titolo di proprietario e qualsiasi operazione equivalente che implica il trasferimento del rischio associato allo strumento finanziario, nei casi in cui non si applica la lettera a);

(c) la stipula di contratti derivati prima che vi sia compensazione o regolamento;

(d) lo scambio di strumenti finanziari;

(e) le operazioni di vendita con patto di riacquisto o le operazioni di acquisto con patto di rivendita nonché i contratti di concessione e assunzione di titoli in prestito;

(3) “strumenti finanziari”, gli strumenti finanziari quali definiti all’allegato I, sezione C, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[28] e i prodotti strutturati;

(4) "contratto derivato", uno strumento finanziario quale definito all'allegato I, sezione C, punti da 4) a 10), della direttiva 2004/39/CE, disciplinato sul piano attuativo dagli articoli 38 e 39 del regolamento (CE) n. 1287/2006[29] della Commissione;

(5) “operazione di vendita con patto di riacquisto” e “operazione di acquisto con patto di rivendita”, i contratti di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[30];

(6) “contratto di concessione di titoli in prestito” e “contratto di assunzione di titoli in prestito”, i contratti definiti all’articolo 3 della direttiva 2006/49/CE;

(7) “prodotto strutturato”, i titoli negoziabili o altri strumenti finanziari offerti tramite cartolarizzazione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 36, della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[31] o tramite transazioni equivalenti che implicano il trasferimento di rischi diversi dal rischio di credito;

(8) “ente finanziario”:

(a) un’impresa d’investimento quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2004/39/CE;

(b) un mercato regolamentato quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 14, della direttiva 2004/39/CE e ogni altra sede o piattaforma di negoziazione organizzata;

(c) un ente creditizio quale definito all'articolo 4, punto 1, della direttiva 2006/48/CE;

(d) un’impresa di assicurazione o di riassicurazione quale definita all’articolo 13 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[32];

(e) un organismo d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) quale definito all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[33] e una società di gestione quale definita all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE;

(f) un fondo pensione o un ente pensionistico aziendale o professionale, quali definiti all’articolo 6, lettera a), della direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[34] o un loro gestore degli investimenti;

(g) un fondo d’investimento alternativo (FIA) o un gestore di fondi d’investimento alternativi (GEFIA) quali definiti all’articolo 4 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[35];

(h) una società veicolo di cartolarizzazione quale definita all’articolo 4, punto 44, della direttiva 2006/48/CE;

(i) una società veicolo quale definita all’articolo 13, punto 26, della direttiva 2009/138/CE;

(j) ogni altra impresa, istituzione, organismo o persona, di qualsiasi natura, che svolga una o più delle attività di seguito elencate, quando il valore medio annuo delle sue transazioni finanziarie rappresenta oltre il 50% del fatturato annuo netto medio globale, secondo quanto previsto all'articolo 28 della direttiva 78/660/CEE del Consiglio[36]:

i)       le attività di cui ai punti 1, 2, 3 e 6 dell’allegato I della direttiva 2006/48/CE;

ii)       la negoziazione di qualsiasi strumento finanziario per conto proprio o per conto o a nome di clienti;

iii)      l’acquisizione di partecipazioni in imprese;

iv)      la partecipazione a strumenti finanziari o la loro emissione;

v)      la fornitura di servizi legati alle attività di cui al punto iv);

(9) "controparte centrale", una controparte centrale quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio[37];

(10) "compensazione" (netting), l’attività definita all’articolo 2, lettera k), della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[38];

(11) "strumento finanziario di cui all'allegato I, sezione C, della direttiva 2004/39/CE e prodotti strutturati emessi sul territorio di uno Stato membro partecipante", uno strumento finanziario di questo tipo emesso da un soggetto avente la propria sede sociale o, nel caso di una persona fisica, il proprio domicilio o, se nessun domicilio può essere determinato, la sua residenza abituale nello Stato membro considerato;

(12) “ammontare nozionale”, l’ammontare nominale o facciale sottostante utilizzato per calcolare i pagamenti effettuati su un determinato contratto derivato.

4.           Si considera che ciascuna delle operazioni di cui al paragrafo 1, punto 2, lettere a), b), c) ed e), dà luogo ad un'unica transazione finanziaria. Ciascuno scambio di cui alla lettera d) si ritiene dia luogo a due transazioni finanziarie. Ciascuna modifica sostanziale di un'operazione di cui al paragrafo 1, punto 2, lettere da a) ad e), è considerata un'operazione nuova dello stesso tipo dell'operazione di origine. Una modifica è considerata sostanziale in particolare quando implica la sostituzione di almeno una delle parti, quando l'oggetto o il campo di applicazione, anche temporale, dell'operazione o della remunerazione convenuta vengono alterati o quando l'operazione iniziale avrebbe dato luogo a un'imposta più elevata se fosse stata conclusa secondo le condizioni modificate.

5.           Ai fini del paragrafo 1, punto 8, lettera j):

(a) il valore annuo medio di cui al suddetto punto è calcolato sui tre anni civili precedenti o, nel caso di un periodo di attività precedente più breve, sulla durata di questo periodo più breve;

(b) il valore di ciascuna transazione di cui all'articolo 6 corrisponde all'importo imponibile ai sensi di tale articolo;

(c) il valore di ciascuna transazione di cui all'articolo 7 corrisponde al 10% dell'importo imponibile ai sensi di tale articolo;

(d) quando il valore annuale delle transazioni finanziarie nel corso di due anni civili consecutivi non supera il 50% del fatturato annuo netto medio globale, quale definito all'articolo 28 della direttiva 78/660/CEE, l'impresa, l'ente, l'organismo o la persona interessato/a può chiedere di non essere o non essere più considerato/a un ente finanziario.

Capo II Campo di applicazione del sistema comune di ITF

Articolo 3 Campo di applicazione

1.           La presente direttiva si applica a tutte le transazioni finanziarie, a condizione che almeno una delle parti coinvolte nella transazione sia stabilita sul territorio di uno Stato membro partecipante e che alla transazione prenda parte un ente finanziario stabilito sul territorio di uno Stato membro partecipante, che agisca per conto proprio o per conto di altri soggetti oppure a nome di uno dei partecipanti alla transazione.

2.           Ad eccezione dell’articolo 10, paragrafi 3 e 4, e dell’articolo 11, paragrafi da 1 a 4, la presente direttiva non si applica ai seguenti soggetti:

a)      le controparti centrali (CC) nell’esercizio delle funzioni di CC;

b)      i depositari centrali di titoli (DCT) e i depositari centrali internazionali di titoli (DCIT) nell’esercizio delle funzioni di DCT e DCIT;

c)      gli Stati membri, inclusi gli organismi pubblici cui è affidata la funzione di gestire il debito pubblico, nell’esercizio di detta funzione.

3.           La non imposizione di un soggetto ai sensi del paragrafo 2 non preclude l’imposizione della sua controparte.

4.           La presente direttiva non si applica alle seguenti transazioni:

a)      le operazioni del mercato primario di cui all’articolo 5, lettera c), del regolamento (CE) n. 1287/2006, inclusa l’attività di sottoscrizione e la conseguente attribuzione di strumenti finanziari nell’ambito della loro emissione;

b)      le transazioni effettuate con le banche centrali degli Stati membri;

c)      le transazioni effettuate con la Banca centrale europea;

d)      le transazioni effettuate con lo strumento europeo di stabilità finanziaria e con il meccanismo europeo di stabilità, le transazioni con l’Unione europea relative all’assistenza finanziaria concessa a norma dell’articolo 143 del TFUE e dell’articolo 122, paragrafo 2, de TFUE, nonché transazioni con l’Unione europea e con la Comunità europea dell'energia atomica relative alla gestione dei loro beni;

e)      fatto salvo il disposto delle lettere c) e d), le transazioni effettuate con l’Unione europea, la Comunità europea dell’energia atomica, la Banca europea per gli investimenti e gli enti istituiti dall’Unione europea o dalla Comunità europea dell’energia atomica ai quali si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, nei limiti e alle condizioni stabiliti dal protocollo, dagli accordi di sede e da qualsiasi altro accordo concluso per l’attuazione del protocollo;

f)       le transazioni effettuate con organizzazioni ed enti internazionali, diversi da quelli di cui alle lettere c), d) ed e), riconosciuti dalle pubbliche autorità dello Stato ospitante, nei limiti e alle condizioni stabiliti dalle convenzioni internazionali di istituzione di tali enti o dagli accordi di sede;

g)      le transazioni effettuate nel quadro delle operazioni di ristrutturazione di cui all’articolo 4 della direttiva 2008/7/CE del Consiglio[39].

Articolo 4 Stabilimento

6.           Ai fini della presente direttiva, un ente finanziario si considera stabilito sul territorio di uno Stato membro partecipante se si verifica una delle seguenti condizioni:

(a) è stato autorizzato dalle autorità di detto Stato membro ad agire in tale veste in relazione alle transazioni incluse nell'autorizzazione;

(b) è autorizzato o altrimenti legittimato a operare, dall’estero, come ente finanziario per quanto riguarda il territorio di detto Stato membro, in relazione alle transazioni incluse nell'autorizzazione o nella legittimazione;

(c) ha la sede legale nello Stato membro in questione;

(d) il suo indirizzo permanente o, se non è possibile accertare un indirizzo permanente, la sua residenza abituale si trovano in quello Stato membro;

(e) ha una succursale nello Stato membro in questione, con riguardo alle transazioni finanziarie da questa effettuate;

(f) partecipa, agendo per conto proprio o per conto di altri soggetti, a una transazione finanziaria con un altro ente finanziario stabilito nello Stato membro di cui trattasi ai sensi delle lettere a), b), c), d) o e) o con un partecipante stabilito nel territorio di tale Stato membro che non è un ente finanziario o agisce in detta transazione a nome di uno dei partecipanti;

(g) partecipa, agendo per conto proprio o per conto di altri soggetti, a una transazione finanziaria concernente un prodotto strutturato o uno degli strumenti finanziari di cui all’allegato I, sezione C, della direttiva 2004/39/CE emesso sul territorio dello Stato membro in questione, ad eccezione degli strumenti di cui ai punti da 4) a 10) di tale sezione che non sono negoziati su una piattaforma regolamentata o agisce in detta transazione a nome di uno dei partecipanti.

7.           Un soggetto che non è un ente finanziario si considera stabilito in uno Stato membro partecipante quando si verifica una delle seguenti condizioni:

a)      ha la sua sede legale o, in caso di persona fisica, il suo indirizzo permanente o, se non è possibile accertare un indirizzo permanente, la sua residenza abituale nello Stato in questione;

b)      ha una succursale nello Stato membro in questione, con riguardo alle transazioni finanziarie da questa effettuate;

c)      partecipa a una transazione finanziaria concernente un prodotto strutturato o uno degli strumenti finanziari di cui all’allegato I, sezione C, della direttiva 2004/39/CE., emesso sul territorio dello Stato membro in questione, ad eccezione degli strumenti di cui ai punti da 4) a 10) di tale sezione che non sono negoziati su una piattaforma regolamentata.

8.           Fatto salvo il disposto dei paragrafi 1 e 2, un ente finanziario o un soggetto che non è un ente finanziario non si considerano stabiliti sul territorio di uno Stato membro ai sensi di detti paragrafi se il soggetto debitore dell’ITF dimostra che non vi è alcun collegamento tra la sostanza economica della transazione e il territorio di uno Stato membro partecipante.

9.           Se si verificano più condizioni tra quelle elencate rispettivamente nei paragrafi 1 e 2, la prima che si verifica dall’inizio dell’elenco in ordine discendente è considerata determinante per definire lo Stato membro partecipante di stabilimento.

Capo III Esigibilità, base imponibile e aliquote dell’ITF comune

Articolo 5 Esigibilità dell’ITF

10.         L’ITF diventa esigibile per ciascuna transazione finanziaria nel momento in cui questa avviene.

11.         Il successivo annullamento o la rettifica di una transazione finanziaria non hanno alcun effetto sull’esigibilità, fatti salvi i casi di errori.

Articolo 6 Base imponibile dell’ITF in caso di transazioni finanziarie non concernenti contratti derivati

12.         In caso di transazioni finanziarie diverse da quelle indicate all’articolo 2, paragrafo 1, punto 2), lettera c) e, per quanto concerne i contratti derivati, all’articolo 2, paragrafo 1, punto 2), lettere a), b) e d), la base imponibile è pari a tutto ciò che costituisce il corrispettivo pagato o dovuto, a fronte del trasferimento, dalla controparte o da una parte terza.

13.         Fatto salvo il paragrafo 1, nei casi descritti in tale paragrafo la base imponibile è il prezzo di mercato determinato nel momento in cui l’ITF diventa esigibile:

a)      se il corrispettivo è inferiore al prezzo di mercato;

b)      nei casi di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto 2), lettera b).

14.         Ai fini del paragrafo 2, con prezzo di mercato si intende l’intero ammontare che sarebbe stato pagato a titolo di corrispettivo per lo strumento finanziario interessato in una transazione a condizioni di mercato.

Articolo 7 Base imponibile in caso di transazioni finanziarie relative a contratti derivati

Per le transazioni finanziarie indicate all’articolo 2, paragrafo 1, punto 2), lettera c), e, per quanto concerne i contratti derivati, all’articolo 2, paragrafo 1, punto 2), lettere a), b) e d), la base imponibile dell’ITF è pari all’ammontare nozionale indicato nel contratto derivato al momento della transazione finanziaria.

Se viene identificato più di un ammontare nozionale, ai fini della determinazione della base imponibile viene utilizzato l’importo più alto.

Articolo 8 Disposizioni comuni sulla base imponibile

Ai fini dell'applicazione degli articoli 6 e 7, se il valore utilizzato per determinare la base imponibile è espresso, in tutto o in parte, in una valuta diversa da quella dello Stato membro partecipante che applica la tassazione, il tasso di cambio applicabile è l’ultimo tasso di vendita registrato, nel momento in cui l’ITF diventa esigibile, sulla borsa valori più rappresentativa dello Stato membro partecipante in questione o a un tasso di cambio determinato con riferimento a tale mercato, in conformità alle norme stabilite dallo Stato membro in esame.

Articolo 9 Applicazione, struttura e livello delle aliquote

1.           Gli Stati membri partecipanti applicano le aliquote dell’ITF in vigore nel momento in cui l’imposta diventa esigibile.

2.           Le aliquote vengono fissate da ogni Stato membro partecipante come percentuale della base imponibile.

Tali aliquote non possono essere inferiori a:

a)      0,1% in relazione alle transazioni finanziarie di cui all’articolo 6;

b)      0,01% in relazione alle transazioni finanziarie di cui all’articolo 7.

3.           Gli Stati membri partecipanti applicano la stessa aliquota a tutte le transazioni finanziarie che rientrano nella stessa categoria ai sensi del paragrafo 2, lettere a) e b).

Capo IV Pagamento dell’ITF comune, obblighi collegati e prevenzione dell’evasione, dell’elusione e dell’abuso

Articolo 10 Soggetto debitore dell’ITF nei confronti delle autorità fiscali

1.           Con riguardo a ciascuna transazione finanziaria, l’ITF deve essere versata da ogni ente finanziario che soddisfa una delle seguenti condizioni:

a)      partecipa alla transazione, agendo per conto proprio o per conto di un altro soggetto;

b)      agisce a nome di uno dei partecipanti alla transazione;

c)      la transazione è stata effettuata per suo conto.

L’ITF va versata alle autorità fiscali dello Stato membro partecipante sul cui territorio si considera stabilita l'istituzione finanziaria.

2.           Se un ente finanziario agisce a nome o per conto di un altro ente finanziario, solo l’altro ente finanziario è responsabile del pagamento dell’ITF.

3.           Se l'imposta dovuta non è stata versata entro il termine stabilito all'articolo 11, paragrafo 5, ciascun partecipante a una transazione, compresi i soggetti diversi dagli enti finanziari, è responsabile in solido del pagamento dell’imposta dovuta da un ente finanziario con riferimento a tale transazione.

4.           Gli Stati membri partecipanti possono disporre che altri soggetti, diversi dai soggetti debitori dell’ITF indicati ai paragrafi 1, 2 e 3, siano responsabili in solido del pagamento dell’imposta.

Articolo 11 Disposizioni concernenti i termini per il pagamento dell’ITF, gli obblighi intesi a garantire il pagamento e la verifica del pagamento

1.           Gli Stati membri partecipanti stabiliscono gli obblighi relativi a registrazione, contabilità, rendicontazione e di altro genere intesi ad assicurare che l’ITF dovuta sia effettivamente pagata alle autorità fiscali.

2.           In conformità dell’articolo 16, la Commissione può adottare atti delegati per precisare le misure che gli Stati membri partecipanti devono prendere a norma del paragrafo 1.

3.           Gli Stati membri partecipanti adottano misure per garantire che ciascun soggetto debitore dell’ITF trasmetta alle autorità fiscali una dichiarazione contenente tutte le informazioni necessarie per calcolare l’ITF che è diventata esigibile nel corso di un periodo di un mese, compreso il controvalore totale delle transazioni tassate a ciascuna aliquota. La dichiarazione relativa all’ITF è trasmessa entro il decimo giorno del mese successivo al mese in cui l’ITF è diventata esigibile.

4.           Gli Stati membri partecipanti provvedono affinché gli enti finanziari tengano a disposizione delle autorità fiscali, per un periodo di almeno cinque anni, i dati pertinenti relativi a tutte le transazioni finanziarie da esse eseguite a nome proprio o a nome di altri soggetti, per conto proprio o per conto di altri soggetti. Nello specificare detto obbligo essi devono tener eventualmente conto degli obblighi che hanno già imposto agli enti finanziari alla luce del disposto dell'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2004/39/CE.

5.           Gli Stati membri partecipanti provvedono affinché l’ITF dovuta sia versata sui conti indicati dagli Stati membri partecipanti entro i seguenti termini:

a)      nel momento in cui l’imposta diventa esigibile, quando la transazione è effettuata per via elettronica;

b)      tre giorni lavorativi dal momento in cui l’imposta diventa esigibile, in tutti gli altri casi.

La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono metodi uniformi di riscossione dell’ITF dovuta. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

6.           Gli Stati membri partecipanti provvedono affinché le autorità fiscali verifichino il corretto pagamento dell’imposta.

Articolo 12 Prevenzione delle frodi e dell’evasione

Gli Stati membri partecipanti adottano misure intese a prevenire le frodi e l'evasione fiscale.

Articolo 13 Regola generale contro l’abuso

1.           Una costruzione di puro artificio o una serie artificiosa di costruzioni che sia stata posta in essere essenzialmente allo scopo di eludere l’imposizione e che comporti un vantaggio fiscale deve essere ignorata. Gli Stati membri partecipanti devono trattare tali costruzioni a fini fiscali facendo riferimento alla loro “sostanza” economica.

2.           Ai fini del paragrafo 1 per “costruzione” si intende una transazione, un regime, un'azione, un’operazione, un accordo, una sovvenzione, un’intesa, una promessa, un impegno o un evento. Una costruzione può comprendere più misure o parti.

3.           Ai fini del paragrafo 1, una costruzione o una serie di costruzioni è artificiosa se manca di sostanza commerciale. Nel determinare se una costruzione o una serie di costruzioni sia artificiosa, gli Stati membri partecipanti devono valutare, in particolare, se comporta una o più delle seguenti situazioni:

a)      la qualificazione giuridica delle singole misure di cui è composta la costruzione non è coerente con il fondamento giuridico della costruzione nel suo insieme;

b)      la costruzione o la serie di costruzioni è posta in essere in un modo che non sarebbe normalmente impiegato in quello che dovrebbe essere un comportamento ragionevole in ambito commerciale;

c)      la costruzione o la serie di costruzioni comprende elementi che hanno l’effetto di compensarsi o di annullarsi reciprocamente;

d)      le transazioni concluse sono di natura circolare;

e)      la costruzione o la serie di costruzioni comporta un significativo vantaggio fiscale, che tuttavia non si riflette nei rischi commerciali assunti dal contribuente o nei suoi flussi di cassa.

4.           Per l’attuazione del paragrafo 1, la finalità di una costruzione o di una serie di costruzioni artificiose consiste nell'eludere l’imposizione quando, a prescindere da eventuali intenzioni personali del contribuente, contrasta con l’obiettivo, lo spirito e la finalità delle disposizioni fiscali che sarebbero altrimenti applicabili.

5.           Per l’attuazione del paragrafo 1, una data finalità deve essere considerata fondamentale nel caso qualsiasi altra finalità che è o potrebbe essere attribuita alla costruzione o alla serie di costruzioni sembri per lo più irrilevante alla luce di tutte le circostanze del caso.

6.           Nel determinare se una costruzione o una serie di costruzioni artificiose ha comportato un vantaggio fiscale ai sensi del paragrafo 1, gli Stati membri partecipanti confrontano l'importo dell’imposta dovuta dal contribuente, tenendo conto della o delle costruzioni, con l’importo che lo stesso contribuente dovrebbe versare in circostanze identiche in assenza della o delle costruzioni.

Articolo 14 Abuso in caso di certificati rappresentativi di azioni e strumenti finanziari simili

1.           Fatto salvo l'articolo 13, un certificato rappresentativo di azioni o uno strumento finanziario simile emesso essenzialmente allo scopo di eludere l’imposta sulle transazioni per il titolo sottostante emesso in uno Stato membro partecipante, è considerato emesso in detto Stato membro partecipante nel caso in cui altrimenti darebbe luogo a un vantaggio fiscale.

2.           Ai fini del paragrafo 1, si applica l'articolo 13, paragrafi 4, 5 e 6.

3.           Ai fini dell’applicazione del paragrafo 1, si valuta in quale misura le negoziazioni di certificati rappresentativi di azioni o di strumenti finanziari simili abbiano sostituito le negoziazioni dei titoli sottostanti. Se tale sostituzione si è verificata in misura notevole, spetta al soggetto debitore dell’ITF dimostrare che il certificato rappresentativo di azioni o lo strumento finanziario simile non è stato emesso essenzialmente allo scopo di eludere l’imposta sulle transazioni per il titolo sottostante.

Capo V Disposizioni finali

Articolo 15 Altre imposte sulle transazioni finanziarie

Gli Stati membri partecipanti non mantengono o introducono imposte sulle transazioni finanziarie diverse dall’ITF oggetto della presente direttiva o dall’imposta sul valore aggiunto prevista dalla direttiva del Consiglio 2006/112/CE[40].

Articolo 16 Esercizio della delega

1.           Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati alle condizioni disposte nel presente articolo.

2.           La delega di poteri di cui all'articolo 11, paragrafo 2, è conferita per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dalla data di cui all'articolo 19.

3.           La delega di poteri di cui all’articolo 11, paragrafo 2, può essere revocata dal Consiglio in qualunque momento. Una decisione di revoca pone fine alla delega di poteri specificata nella decisione. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.           Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Consiglio.

5.           L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, entra in vigore solo se il Consiglio non ha sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato notificato al Consiglio stesso o se, prima della scadenza di tale termine, il Consiglio ha informato la Commissione che non intende sollevare obiezioni. Tale termine può essere prorogato di due mesi su iniziativa del Consiglio.

Articolo 17 Informazioni al Parlamento europeo

Il Parlamento europeo è informato dell’adozione degli atti delegati da parte della Commissione, di qualsiasi obiezione sollevata agli stessi o della revoca della delega di poteri da parte del Consiglio.

Articolo 18 Procedura di comitato

1.           La Commissione è assistita da un comitato. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.           Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 19 Clausola di revisione

Ogni cinque anni, e per la prima volta entro il 31 dicembre 2016, la Commissione invia al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva e, ove opportuno, una proposta.

La relazione della Commissione esamina almeno l’impatto dell’ITF sul corretto funzionamento del mercato interno, sui mercati finanziari e sull’economia reale e rende conto dei progressi sul fronte della tassazione del settore finanziario nel contesto internazionale.

Articolo 20 Attuazione

1.           Gli Stati membri partecipanti adottano e pubblicano, entro il 30 settembre 2013, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Quando gli Stati membri partecipanti adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri partecipanti.

2.           Gli Stati membri partecipanti comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 21 Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 22 Destinatari

Gli Stati membri partecipanti sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente

ALLEGATO

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.        Denominazione della proposta/iniziativa

Direttiva del Consiglio che attua una cooperazione rafforzata nel settore dell’imposta sulle transazioni finanziarie

1.2.        Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB

14 05 Politica fiscale

1.3.        Natura della proposta/iniziativa

La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione

1.4.        Obiettivi

1.4.1.     Obiettivo strategico pluriennale della Commissione oggetto della proposta

Stabilità finanziaria

1.4.2.     Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

Obiettivo specifico n. 3 Mettere a punto nuove iniziative fiscali e nuove azioni a sostegno degli obiettivi strategici dell’UE Attività ABM/ABB interessate Titolo 14 Fiscalità e dazi doganali; ABB 05 Politica fiscale

1.4.3.     Risultati ed effetti previsti

Evitare la frammentazione del mercato interno dei servizi finanziari, in considerazione del crescente numero di provvedimenti fiscali nazionali non coordinati attualmente in vigore. Assicurare un contributo giusto e congruo degli enti finanziari alla copertura dei costi della recente crisi nonché una tassazione uniforme del settore rispetto ad altri settori. Istituire opportune misure di disincentivazione per le transazioni che non contribuiscono all’efficienza dei mercati finanziari e integrare misure regolamentari intese a evitare crisi future.

1.5.        Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1.     Necessità da coprire nel breve e lungo termine

Contribuire all’obiettivo generale di stabilità nell’UE dopo la crisi finanziaria.

1.5.2.     Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea

Soltanto un’iniziativa dell’Unione, attuata eventualmente mediante una cooperazione rafforzata, permette di evitare la frammentazione dei mercati finanziari tra attività e Stati membri nonché di garantire l’equo trattamento degli enti finanziari dell’UE e, in ultima analisi, il corretto funzionamento del mercato interno.

1.5.3.     Principali insegnamenti tratti da esperienze simili

L’introduzione, a livello nazionale, di un’ITF con un’ampia base di applicazione e che permetta di raggiungere i tre obiettivi suindicati senza produrre effetti importanti in materia di delocalizzazione è risultata in pratica impossibile (cfr. l’esempio della Svezia).

1.5.4.     Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

Le imposte fanno parte del quadro globale di risoluzione delle crisi. La riscossione dell’ITF dovrebbe facilitare le iniziative di consolidamento dei bilanci negli Stati membri partecipanti. La Commissione ha inoltre proposto di utilizzare parte del gettito dell'ITF come futura risorsa propria. Qualora detto gettito sia destinato al finanziamento del bilancio dell'UE, gli Stati membri partecipanti dovrebbero veder ridotti i loro contributi basati sull'RNL.

1.6.        Durata e incidenza finanziaria

Proposta di durata illimitata

1.7.        Modalità di gestione previste

n.d.

2.           Misure di gestione

2.1.        Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Gli Stati membri partecipanti devono adottare misure opportune per un’applicazione corretta e tempestiva dell’ITF, che includa misure di controllo. Il compito di definire misure opportune per garantire il pagamento dell’imposta nonché per controllare e verificare la correttezza del pagamento è affidato agli Stati membri partecipanti.

2.2.        Sistema di gestione e di controllo

2.2.1.     Rischi individuati

1. Ritardi nel recepimento della direttiva da parte degli Stati membri 2. Rischi di evasione, elusione e abuso 3. Rischi di delocalizzazione

2.2.2.     Modalità di controllo previste

L’articolo 11 della direttiva menziona le disposizioni specifiche in materia di prevenzione dell’evasione, dell’elusione e dell’abuso: atti delegati e cooperazione amministrativa in materia fiscale. I rischi di delocalizzazione sono affrontati mediante aliquote d’imposta adeguate e un’ampia definizione della base imponibile.

2.3.        Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste.

3.           INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.        Rubriche del quadro finanziario pluriennale e linee di bilancio di spesa interessate

· Linee di bilancio di spesa esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Tipo di spesa || Partecipazione

Numero [Descrizione………….] || Diss./Non diss. ([41]) || di paesi EFTA[42] || di paesi candidati[43] || di paesi terzi || ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario

|| [XX.YY.YY.YY] || Diss./Non diss. || SÌ/NO || SÌ/NO || SÌ/NO || SÌ/NO

· Nuove linee di bilancio richieste

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Tipo di spesa || Partecipazione

Numero [Rubrica…..] || Diss./Non diss. || di paesi EFTA || di paesi candidati || di paesi terzi || ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario

|| [XX.YY.YY.YY] || || SÌ/NO || SÌ/NO || SÌ/NO || SÌ/NO

3.2.        Incidenza prevista sulle spese

3.2.1.     Sintesi dell’incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || Numero || [Rubrica … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….]

DG: <…….> || || || Anno N[44] || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) || TOTALE

Ÿ Stanziamenti operativi || || || || || || || ||

Numero della linea di bilancio || Impegni || (1) || || || || || || || ||

Pagamenti || (2) || || || || || || || ||

Numero della linea di bilancio || Impegni || (1a) || || || || || || || ||

Pagamenti || (2a) || || || || || || || ||

Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici[45] || || || || || || || ||

Numero della linea di bilancio || || (3) || || || || || || || ||

TOTALE degli stanziamenti per la DG <….> || Impegni || =1+1a +3 || N/A || N/A || N/A || N/A || N/A || N/A || N/A || N/A

Pagamenti || =2+2a +3 || n.d. || n.d. || n.d. || n.d. || n.d. || n.d. || n.d. || n.d.

Ÿ TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || n.d. || n.d. || n.d. || n.d. || n.d. || n.d. || n.d. || n.d.

Pagamenti || (5) || n.d. || n.d. || n.d. || n.d. || n.d. || n.d. || n.d. || n.d.

Ÿ TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) || || || || || || || ||

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA <….> del quadro finanziario pluriennale || Impegni || =4+ 6 || n.d. || n.d. || n.d. || n.d. || n.d. || n.d. || n.d. || n.d.

Pagamenti || =5+ 6 || n.d. || n.d. || n.d. || n.d. || n.d. || n.d. || n.d. || n.d.

Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche:

Ÿ TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || || || || || || || ||

Pagamenti || (5) || || || || || || || ||

Ÿ TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) || || || || || || || ||

TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 4 del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento) || Impegni || =4+ 6 || n.d. || n.d. || n.d. || n.d. || n.d. || n.d. || n.d. || n.d.

Pagamenti || =5+ 6 || n.d. || n.d. || n.d. || n.d. || n.d. || n.d. || n.d. || n.d.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || 5 || “Spese amministrative”

Mio EUR (al terzo decimale)

|| || Anno 2013 || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Dal 2017 in poi

DG: TAXUD ||

Ÿ Risorse umane || 0,254 || 0,762 || 0,762 || 0,762 || 0,762

Ÿ Altre spese amministrative || 0,040 || 0,036 || 0,036 || 0,036 || 0,036

TOTALE DG TAXUD || || 0.294 || 0.798 || 0.798 || 0.798 || 0.798

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || (Totale impegni = Totale pagamenti) || 0,294 || 0,798 || 0,798 || 0,798 || 0,798

Mio EUR (al terzo decimale)

|| || Anno 2013 || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Dal 2017 in poi

TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || 0,294 || 0,798 || 0,798 || 0,798 || 0,798

Pagamenti || 0,294 || 0,798 || 0,798 || 0,798 || 0,798

3.2.2.     Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

– X  La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi

3.2.3.     Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.3.1.  Sintesi

– X  La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

|| Anno 2013 || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Dal 2017 in poi

               

RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || ||

Risorse umane || 0,254 || 0,762 || 0,762 || 0,762 || 0,762

Altre spese amministrative || 0,040 || 0,036 || 0,036 || 0,036 || 0,036

Totale parziale RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 0,294 || 0,798 || 0,798 || 0,798 || 0,798

Esclusa la RUBRICA 5[46] del quadro finanziario pluriennale || || || || ||

Risorse umane || || || || ||

Altre spese di natura amministrativa || || || || ||

Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || n.d. || n.d. || n.d. || n.d. || n.d.

TOTALE || 0,294 || 0,798 || 0,798 || 0,798 || 0,798

3.2.3.2.  Fabbisogno previsto di risorse umane

– X  La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

|| Anno 2013 || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Dal 2017 in poi

Ÿ Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei) || || || || ||

14 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) || 0,254 || 0,762 || 0,762 || 0,762 || 0,762

14 01 01 02 (nelle delegazioni) || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m.

14 01 05 01 (ricerca indiretta) || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m.

10 01 05 01 (ricerca diretta) || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m.

Ÿ Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)[47] || || || || ||

14 01 02 01 (AC, INT, END della dotazione globale) || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m.

14 01 02 02 (AC, INT, JED, AL e END nelle delegazioni) || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m.

XX 01 04 yy[48] || - in sede[49] || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m.

- nelle delegazioni || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m.

XX 01 05 02 (CA, INT, END – Ricerca indiretta) || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m.

10 01 05 02 (CA, INT, END – Ricerca diretta) || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m.

Altre linee di bilancio (specificare) || || || || ||

TOTALE || 0,254 || 0,762 || 0,762 || 0,762 || 0,762

Stima da esprimere in numeri interi (o, al massimo, con un decimale)

14 è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei || Poiché l’attuale assegnazione di personale della DG TAXUD non tiene interamente conto della questione del sistema comune di tassazione delle transazioni finanziarie, sarà necessaria una riassegnazione interna. I principali compiti dei funzionari assegnati saranno: precisare gli aspetti tecnici del funzionamento pratico dell’imposta, in modo da agevolare il processo di negoziazione, monitorare l’attuazione successiva, preparare interpretazioni giuridiche e documenti di lavoro, contribuire all’elaborazione degli atti delegati relativi tra l’altro alle disposizioni contro l’elusione e l’abuso fiscale, preparare le procedure di infrazione eventualmente necessarie, ecc.

3.2.4.     Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

– X  La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.

3.2.5.     Partecipazione di terzi al finanziamento

– La proposta/iniziativa non prevede il cofinanziamento da parte di terzi

3.3.        Incidenza prevista sulle entrate

– X  La proposta/iniziativa in quanto tale non ha alcuna incidenza finanziaria sulle entrate. Tuttavia, qualora il gettito dell’ITF dovesse essere in parte utilizzato come risorsa propria, riducendo in tal modo le residue risorse proprie basate sull’RNL riscosse dagli Stati membri partecipanti, ciò si rifletterebbe sulla composizione delle fonti di entrata.

[1]               COM(2011) 594 definitivo.

[2]               Gli enti finanziari hanno ampiamente beneficiato, direttamente o indirettamente, delle operazioni di salvataggio e di garanzia (pre)finanziate dai contribuenti europei nel periodo compreso tra il 2008 e il 2012. Queste operazioni, insieme all'affievolirsi dell'attività economica causato dalla diffusa incertezza sulla stabilità del sistema economico e finanziario globale, hanno causato un deterioramento dei saldi delle finanze pubbliche in tutta Europa superiore al 20% del PIL. Inoltre, la maggior parte dei servizi finanziari e assicurativi è esente da IVA.

[3]               P7_TA(2012)0217.

[4]               ECO/321 – CESE 818/2012 (GU C 181 del 21.6.2012, pag. 55).

[5]               CDR 332/2011 (GU C 113 del 18.4.2012, pag. 7).

[6]               L’ITF era all’ordine del giorno del Consiglio “Affari economici e finanziari” l’8 novembre 2011 e delle tre riunioni successive di marzo, giugno e luglio 2012. Da dicembre 2011 a giugno 2012 sette riunioni del gruppo di lavoro del Consiglio “Questioni fiscali – Fiscalità indiretta” sono state dedicate a questo argomento.

[7]               COM(2012) 631 final/2.

[8]               COM(2011) 510 definitivo. http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/documents/fin_fwk1420/proposal_council_own_resources_en.pdf

[9]               COM(2011) 739 definitivo.

                http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/documents/fin_fwk1420/COM_2011_0739_EN.pdf

[10]             GU L 46 del 21.2.2008, pag. 11.

[11]             http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/other_taxes/financial_sector/index_en.htm.

[12]             GU L 22 del 25.1.2013, pag. 11.

[13]             Si fa riferimento alla definizione di strumenti finanziari di cui all’allegato I della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1). Questa definizione riguarda le quote di organismi d’investimento collettivo. Pertanto, costituiscono strumenti finanziari le azioni e le quote di organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) secondo la definizione dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32) e di fondi d’investimento alternativi (FIA) secondo la definizione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE (GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 1).

[14]             In particolare la direttiva 2004/39/CE (cfr. nota precedente).

[15]             GU L 338 del 12.12.2012, pag. 41.

[16]             GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 1.

[17]             GU L 84 del 31.3.2010, pag. 1.

[18]             Fatte salve alcune eccezioni per quanto concerne la direttiva 2011/16/UE che non si applicano in questo contesto.

[19]                http://www.oecdilibrary.org/docserver/download/fulltext/2311331e.pdf?expires=1309623132&id=id&accname=ocid194935&checksum=37A9732331E7939B3EE154BB7EC53C41

[20]             GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

[21]             COM(2011) 510 definitivo. http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/documents/fin_fwk1420/proposal_council_own_resources_en.pdf

[22]             COM(2011) 739 definitivo.

                http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/documents/fin_fwk1420/COM_2011_0739_EN.pdf

[23]               GU L 22 del 25.1.2013, pag. 11.

[24]               GU C … del …, pag.. .

[25]               GU C ... del ..., pag. …

[26]               GU L 46 del 21.2.2008, pag. 11.

[27]               GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

[28]               GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.

[29]               GU L 241 del 2.9.2006, pag. 1.

[30]               GU L 177 del 30.6.2006, pag. 201.

[31]               GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.

[32]             GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1.

[33]             GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32.

[34]             GU L 235 del 23.9.2003, pag. 10.

[35]             GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1.

[36]             GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11.

[37]             GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

[38]             GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 45.

[39]             GU L 46 del 21.2.2008, pag. 11.

[40]             GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.

[41]               SD = Stanziamenti dissociati / SND = Stanziamenti non dissociati.

[42]               EFTA: Associazione europea di libero scambio.

[43]               Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali.

[44]               L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.

[45]               Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

[46]               Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

[47]               AC= agente contrattuale; INT= personale interinale (“Intérimaire”); JED= giovane esperto in delegazione (“Jeune Expert en Délégation”); AL= agente locale; END= Esperto nazionale distaccato.

[48]               Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee “BA”).

[49]               Principalmente per Fondi strutturali, Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e Fondo europeo per la pesca (FEP).

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