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Document 52013DC0269

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI Relazione 2013 sulla cittadinanza dell’Unione Cittadini dell’Unione: i vostri diritti, il vostro futuro

/* COM/2013/0269 final */

52013DC0269

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI Relazione 2013 sulla cittadinanza dell’Unione Cittadini dell’Unione: i vostri diritti, il vostro futuro /* COM/2013/0269 final */


COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI

Relazione 2013 sulla cittadinanza dell’Unione Cittadini dell’Unione: i vostri diritti, il vostro futuro

1.           Introduzione

I cittadini sono e devono essere al centro dell’integrazione europea. Per ribadirlo, le istituzioni europee hanno designato il 2013 “Anno europeo dei cittadini”, al fine di dare nuovo impulso alla cittadinanza dell’Unione e alla dimensione civile del progetto europeo. In un momento in cui l’Unione europea sta avanzando a grandi passi verso un’unione economica e monetaria autentica e approfondita[1], della quale la legittimità democratica è un elemento fondamentale, in prospettiva di un’unione politica, è tanto più importante concentrarsi su ciò che l’Unione sta facendo per semplificare la vita dei cittadini, aiutarli a comprendere i loro diritti e incoraggiarli a prendere parte a un dibattito sull’Europa in cui vogliono vivere e che vogliono costruire per le generazioni future.

La cittadinanza dell’Unione offre ai cittadini nuovi diritti e nuove opportunità. La possibilità di circolare e soggiornare liberamente nell’UE è il diritto che essi associano più strettamente alla cittadinanza dell’Unione. Grazie alle moderne tecnologie e al fatto che adesso viaggiare è più semplice, la libera circolazione permette agli europei di estendere i loro orizzonti al di là dei confini nazionali, lasciare il proprio paese per periodi brevi o più lunghi, andare e venire tra paesi dell’UE per motivi di lavoro, studio e formazione, fare viaggi di lavoro o di piacere, o effettuare acquisti all’estero. La libera circolazione intensifica le interazioni sociali e culturali nell’Unione e crea vincoli più stretti tra gli europei. Genera inoltre benefici economici reciproci per le imprese e i cittadini, anche quando rimangono nel proprio paese di origine, in quanto elimina progressivamente gli ostacoli interni.

Nel 1993 il trattato di Maastricht ha definito la cittadinanza dell’Unione e conferito a tutti i cittadini dell’Unione, economicamente attivi o no, una serie di diritti, che sono stati poi rafforzati dal trattato di Lisbona e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea[2].

In particolare, i cittadini dell’Unione hanno il diritto:

– di non subire discriminazioni a causa della propria nazionalità;

– di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio dell’UE;

– di votare e di candidarsi alle elezioni comunali e del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiedono, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato;

– di ricevere assistenza, nei paesi terzi in cui il proprio paese non sia rappresentato, dall’ambasciata o dal consolato di un altro Stato membro dell’UE alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato;

– di presentare petizioni al Parlamento europeo, di ricorrere al Mediatore europeo e di rivolgersi alle istituzioni dell’Unione (in qualsiasi lingua ufficiale dell’UE);

– di organizzare o sostenere, insieme con altri cittadini dell’Unione, un’iniziativa dei cittadini per sollecitare proposte legislative da parte dell’UE.

La Corte di giustizia dell’Unione europea ha confermato l’importanza costituzionale della cittadinanza dell’Unione dichiarando che “lo status di cittadino dell’Unione è destinato ad essere lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri”[3]. In una recente sentenza fondamentale[4], la Corte di giustizia ha precisato che l’articolo 20 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) osta a provvedimenti nazionali che possano privare i cittadini dell’Unione del godimento reale ed effettivo dei diritti attribuiti dal loro status di cittadini dell’Unione.

Nel 2010 la Commissione ha presentato la prima relazione sulla cittadinanza dell’Unione[5] e ha annunciato 25 azioni volte a garantire che i cittadini dell’UE possano godere dei loro diritti nella vita quotidiana senza incontrare inutili ostacoli. D’allora la Commissione ha dato seguito a tali 25 impegni[6].

Alcune delle azioni intraprese:

– agevolare la libera circolazione dei documenti pubblici (quali i certificati di nascita, di decesso o di matrimonio e i documenti relativi al patrimonio immobiliare);

– rafforzare i diritti di circa 75 milioni di persone che ogni anno sono vittime di reati nell’Unione;

– ridurre le formalità burocratiche per 3,5 milioni di persone che ogni anno immatricolano un’automobile in un altro paese dell’UE, permettendo ai cittadini e alle autorità competenti di risparmiare almeno 1,5 miliardi di euro l’anno;

– proporre soluzioni rapide ed economiche per la risoluzione extragiudiziale delle controversie tra consumatori e operatori commerciali nell’Unione, consentendo loro di risparmiare circa 22,5 miliardi di euro l’anno in tutta Europa;

– migliorare l’accessibilità del sistema ferroviario per gli 80 milioni (secondo le stime) di europei con disabilità;

– eliminare gli ostacoli all’esercizio effettivo dei diritti elettorali alle elezioni europee e locali da parte degli otto milioni di cittadini dell’Unione in età di voto che risiedono in un paese dell’UE diverso dal proprio;

– offrire ai cittadini informazioni facilmente comprensibili sui diritti di cui godono nell’Unione, attraverso uno sportello unico di informazione online: La tua Europa e Europe Direct.

Il concretizzarsi della cittadinanza dell’Unione nella vita quotidiana dei cittadini è un processo in continua evoluzione. Il fatto che permangano ostacoli è confermato da un’ampia consultazione pubblica sulla cittadinanza dell’Unione, avviata dalla Commissione il 9 maggio 2012[7], dalle indagini Eurobarometro del 2013 sulla cittadinanza dell’Unione[8] e sui diritti elettorali[9] e da importanti iniziative organizzate con le parti interessate in preparazione della presente relazione, in collaborazione con il Parlamento europeo[10], il Comitato delle regioni[11] e il Comitato economico e sociale europeo[12].

I dialoghi con i cittadini[13] avviati dalla Commissione nell’ambito dell’Anno europeo dei cittadini[14] forniscono ulteriori informazioni sulle preoccupazioni e sulle idee degli europei.

Nella presente relazione 2013 sulla cittadinanza dell’Unione la Commissione propone dodici nuove azioni in sei settori fondamentali per continuare a eliminare gli ostacoli che impediscono ai cittadini di godere dei propri diritti nell’UE[15].

Eliminare gli ostacoli per i lavoratori, gli studenti e i tirocinanti nell’UE

Attualmente la crisi finanziaria e del debito sovrano e le relative conseguenze economiche sono la preoccupazione dominante tra i cittadini. Nove europei su dieci ritengono che la disoccupazione o la situazione economica siano i problemi più importanti da affrontare nella propria regione[16]. La principale aspettativa degli europei è che l’Unione combatta la crisi, il che significa anche ridurre la disoccupazione, in particolare quella giovanile, il cui tasso è più del doppio di quello degli adulti (23,5% contro 9,5% nel primo trimestre del 2013). I cittadini chiedono un vero mercato del lavoro dell’Unione, che consenta loro di cogliere opportunità di impiego in altri paesi dell’UE e di contribuire all’economia europea. Sollecitano anche iniziative che permettano loro di sviluppare le proprie competenze e di accedere a offerte di formazione di qualità in altri paesi dell’UE. La Commissione presenta proposte per rendere più agevole per i cittadini lavorare, studiare e seguire corsi di formazione in un altro paese dell’UE, a vantaggio sia dello sviluppo personale e professionale dei cittadini, sia della crescita economica dell’Unione nel suo complesso.

Ridurre le formalità burocratiche negli Stati membri

I cittadini dell’Unione sanno di avere il diritto di circolare liberamente[17]. Oltre due terzi di essi ritengono che la libera circolazione delle persone all’interno dell’UE apporti benefici economici al proprio paese[18]. I cittadini esercitano attivamente questo diritto, effettuando ogni anno miliardi di viaggi nell’Unione. Tuttavia, secondo la consultazione pubblica del 2012 sulla cittadinanza dell’Unione, quasi un partecipante su cinque ha incontrato problemi nell’esercitare il diritto di libera circolazione, spesso dovuti a procedure amministrative lunghe o poco chiare. I cittadini vogliono soluzioni che semplifichino la loro vita quando viaggiano e soggiornano nell’UE. La Commissione propone soluzioni per ridurre le pratiche amministrative eccessive e semplificare le procedure negli Stati membri.

Tutelare le persone più vulnerabili nell’UE

Offrire assistenza e una tutela specifica alle persone più vulnerabili della società è una delle priorità del modello sociale europeo. Nell’ambito delle consultazioni, i cittadini hanno segnalato le particolari difficoltà che le persone disabili (stimate a 80 milioni nell’UE) incontrano quando si spostano all’interno dell’Unione. Hanno inoltre indicato che alcuni cittadini sono più vulnerabili quando si tratta di far valere i propri diritti, in particolare nei procedimenti penali, per esempio a causa della giovane età o delle condizioni di salute fisica o mentale. La Commissione propone misure volte a rafforzare i diritti dei cittadini più vulnerabili.

Eliminare gli ostacoli agli acquisti nell’UE

Gli acquisti transfrontalieri online sono in continua crescita nell’UE. Un quarto dei cittadini che hanno effettuato acquisti su Internet nel 2012 si è rivolto a rivenditori in altri paesi dell’UE[19]. Tuttavia i cittadini dell’Unione continuano a incontrare problemi quando effettuano acquisti online[20]. È quindi necessario proteggere e informare meglio i consumatori, soprattutto per quanto riguarda prodotti di settori in rapida espansione come le tecnologie digitali. Acquisti transfrontalieri semplici e sicuri vanno di pari passo con mezzi di ricorso transfrontalieri semplici e rapidi. La Commissione presenta iniziative volte a garantire che i cittadini siano informati meglio, specialmente quando effettuano acquisti online, e dispongano di mezzi di ricorso semplici quando qualcosa va storto.

Informazioni mirate e accessibili nell’UE

È stato fatto molto per migliorare la conoscenza dei diritti conferiti ai cittadini dall’UE, in particolare attraverso lo sportello unico Europe Direct[21] e La tua Europa[22]. Un cittadino su tre ora afferma di essere bene informato in merito ai diritti conferiti dall’Unione[23]. Questo dato rappresenta un miglioramento, ma non è ancora sufficiente. Poco meno di un quarto degli intervistati (24%) ritiene di essere informato abbastanza o molto bene riguardo a ciò che può fare qualora i diritti conferiti dall’UE non siano rispettati[24]. La Commissione propone idee per razionalizzare e migliorare ulteriormente l’informazione fornita ai cittadini riguardo ai diritti conferiti dall’Unione e al modo in cui avvalersene.

Partecipazione alla vita democratica dell’UE

La piena partecipazione dei cittadini alla vita democratica dell’UE, a tutti i livelli, costituisce l’essenza stessa della cittadinanza dell’Unione. Un’ottima occasione per incoraggiare i cittadini e la società civile a partecipare a un dibattito sulle problematiche europee è offerta dall’Anno europeo dei cittadini e dalle prossime elezioni europee, due momenti importanti in cui i cittadini possono far sentire la loro voce. I cittadini mettono in discussione le pratiche in base alle quali alcuni Stati membri privano i propri cittadini del diritto di voto alle elezioni nazionali perché risiedono in un altro paese dell’UE da un certo periodo di tempo[25]. Nell’audizione congiunta del Parlamento europeo e della Commissione sulla cittadinanza dell’Unione, svoltasi il 19 febbraio 2013, i cittadini, la società civile, gli esperti e i parlamentari europei hanno discusso se la privazione del diritto di voto fosse giustificata alla luce delle realtà attuali. La Commissione propone soluzioni per promuovere la partecipazione dei cittadini dell’Unione alla vita democratica dell’UE.

La relazione 2013 sulla cittadinanza dell’Unione è accompagnata dalla relazione sui progressi verso l’effettiva cittadinanza dell’UE 2011-2013 (ai sensi dell’articolo 25 TFUE), che presenta un bilancio dell’applicazione delle disposizioni del trattato in materia di cittadinanza dell’UE negli ultimi tre anni.

Parallelamente la Commissione ha adottato anche la relazione annuale sull’applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea[26].

2.           Dodici nuove azioni fondamentali per migliorare la vita dei cittadini dell’Unione

2.1 – Eliminare gli ostacoli per i lavoratori, gli studenti e i tirocinanti nell’UE

Aiutare i cittadini, in particolare i giovani, a sviluppare le loro competenze, trovare lavoro e contribuire alla crescita dell’Unione europea

I cittadini in movimento danno impulso all’economia dell’UE

Nonostante il gran numero di disoccupati (più di 26 milioni nell’UE), il numero di posti vacanti è in aumento rispetto alla metà del 2009 e le imprese hanno difficoltà a reperire personale qualificato. Ciò rappresenta un rischio per la crescita e l’innovazione dell’economia europea. La mobilità dei lavoratori può quindi essere un efficace meccanismo di adeguamento per affrontare gli squilibri e contribuire ad accordare meglio le competenze alle opportunità di lavoro, restituendo dinamismo all’economia e alleviando le sofferenze sociali dei cittadini dell’Unione. La mobilità aumenta le probabilità di un passaggio agevole all’attività lavorativa e offre opportunità di crescita personale e professionale.

Esistono validi argomenti economici a sostegno della mobilità. L’esperienza recente degli allargamenti del 2004 e 2007 ha dimostrato che la mobilità all’interno dell’UE ha effetti positivi sulle economie e sui mercati del lavoro. Per esempio, si stima che nel lungo periodo il PIL dei paesi dell’UE-15 sia aumentato di quasi l’1% in conseguenza della mobilità post‑allargamento (nel periodo 2004-2009)[27]. Per l’Unione nel suo insieme l’effetto sul PIL dei flussi migratori recenti all’interno dell’UE corrisponde a un incremento collettivo del reddito dei cittadini dell’Unione di circa 24 miliardi di euro[28]. A tutt’oggi però la mobilità dei lavoratori nell’UE rimane modesta[29].

I cittadini dell’Unione esitano ancora a cercare lavoro in un altro paese dell’UE, perché si preoccupano della situazione che dovranno affrontare nel caso in cui non trovino rapidamente un impiego[30]. Allo stato attuale la normativa dell’Unione garantisce che i cittadini disoccupati che hanno diritto all’indennità di disoccupazione e si trasferiscono in un altro paese dell’UE in cerca di lavoro continuino a percepirla dal proprio paese di origine per un periodo di tre mesi[31]. Sebbene la normativa dell’UE autorizzi gli Stati membri a estendere tale diritto a un massimo di sei mesi, questo non è ancora garantito dalle rispettive pratiche nazionali[32]. Nella consultazione pubblica del 2012 sulla cittadinanza dell’UE, la maggior parte degli intervistati (69%) ha sostenuto che si dovrebbe percepire l’indennità di disoccupazione per almeno sei mesi quando si cerca lavoro in un altro paese dell’UE.

Fonte: Consultazione pubblica del 2012 sulla cittadinanza dell’Unione. Base: intervistati che hanno cercato impiego in un altro paese dell’UE

Frederico, un giovano cuoco portoghese, ha deciso di trasferirsi in Svezia per cercare un nuovo lavoro. Ha richiesto ai servizi per l’impiego in Portogallo il documento che gli permette di ricevere l’indennità di disoccupazione portoghese in Svezia per un periodo di tre mesi e appena arrivato si è iscritto ai servizi per l’impiego svedesi. Tuttavia non ha trovato lavoro entro i tre mesi di validità del documento. Ha dovuto decidere se tornare in Portogallo per non perdere il diritto all’indennità di disoccupazione o rimanere in Svezia senza diritto all’indennità. Ha deciso di presentarsi ad alcuni altri colloqui di lavoro in Svezia e cinque mesi dopo è tornato in Portogallo. Di conseguenza, ha perso il diritto all’indennità di disoccupazione in Portogallo.

Azione 1. La Commissione intende proporre una revisione del regolamento relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale[33] ed esaminare la possibilità di prolungare l’esportazione dell’indennità di disoccupazione oltre il periodo obbligatorio di tre mesi, al fine di facilitare la ricerca di un impiego in un altro paese dell’UE. La Commissione esorta gli Stati membri a fare pieno uso delle norme vigenti per consentire alle persone in cerca di lavoro di percepire l’indennità di disoccupazione per un periodo massimo di sei mesi mentre cercano impiego in un altro Stato membro[34].

Migliorare le proprie qualifiche e competenze all’estero

Come rilevato dalla Commissione nel pacchetto a favore dell’occupazione “Verso una ripresa fonte di occupazione”[35] e nell’agenda per nuove competenze e per l’occupazione[36], gli investimenti nei sistemi di istruzione e formazione sono fondamentali per migliorare la produttività, la competitività, la crescita economica e in definitiva l’occupazione.

I giovani cittadini dell’Unione sono propensi a migliorare le proprie qualifiche e competenze studiando o seguendo corsi di formazione in un altro paese dell’UE[37]. Nel complesso, più di un giovane europeo su due è disposto o propenso a lavorare in un altro Stato membro dell’Unione[38].

Propensione dei giovani a lavorare in un altro paese dell’UE

Fonte: Eurobarometro 2011 “Gioventù in movimento”

In base ai dati attualmente disponibili, si stima che soltanto il 10% dei giovani europei con diploma di istruzione superiore abbia studiato in un altro paese dell’UE[39]. Le cifre relative alla mobilità finalizzata a ottenere titoli di studio (intero programma di studio) nell’UE sono ancora più modeste. Ciò è in parte dovuto ai costi da sostenere per studiare in un altro paese. Nella proposta relativa al programma “Erasmus per tutti”[40], la Commissione ha proposto di istituire un meccanismo di garanzie per i prestiti destinati agli studenti a livello di master che desiderano seguire l’intero programma di studio in un altro paese dell’UE, affinché possano ottenere prestiti bancari a condizioni favorevoli. Secondo la proposta della Commissione, fino a 330 000 studenti dovrebbero beneficiare del programma, che avrà durata settennale. La Commissione continuerà inoltre a incoraggiare la mobilità dei giovani a scopo di studio, formazione o volontariato all’estero, o per partecipare a scambi di giovani, e intende offrire anche agli insegnanti e al personale docente la possibilità di insegnare o svolgere attività formative all’estero. Grazie al nuovo programma, quasi cinque milioni di cittadini dovrebbero poter beneficiare di tali opportunità nel periodo 2014-2020.

Quando prendono in considerazione l’idea di svolgere un tirocinio in un altro paese dell’UE, i giovani non sempre trovano informazioni pertinenti in merito alle opportunità esistenti e sono preoccupati per la qualità e le condizioni di organizzazione del lavoro. Studi e indagini evidenziano alcuni problemi di qualità legati ai tirocini: mancanza di contenuti e condizioni carenti, in particolare un livello inadeguato (o nullo) di protezione sociale e di retribuzione[41]. Inoltre, in diversi paesi dell’UE (il 25%, secondo un’indagine condotta nel 2011 dal Forum europeo della gioventù[42]) non è ancora obbligatorio un contratto di tirocinio, in cui siano specificati i diritti e gli obblighi delle parti. La retribuzione scarsa o nulla suscita il timore che i datori di lavoro sfruttino i tirocini quale forma di lavoro non retribuito. È urgente affrontare queste carenze e migliorare le opportunità per i giovani di sviluppare competenze e acquisire esperienze di lavoro all’estero, non solo per rispondere alle preoccupazioni espresse dai cittadini, soprattutto giovani, ma anche per affrontare i livelli drammatici di disoccupazione giovanile.

Nathalie si è diplomata in Francia e prevede di cominciare la carriera professionale in Spagna o in Germania. Non avendo mai vissuto all’estero, vuole innanzitutto svolgere un tirocinio, ma si domanda se possa farlo senza essere iscritta a un programma di istruzione (in Francia è un requisito essenziale). Inoltre non conosce i diritti di cui godono i tirocinanti in tali paesi né sa se avrà diritto alla protezione sociale o a una retribuzione.

Al fine di aiutare i giovani a individuare esperienze di lavoro di qualità in un altro paese dell’UE, nel 2013 la Commissione intende sviluppare un quadro di qualità per i tirocini, che definisca le caratteristiche principali dei tirocini di alta qualità allo scopo di tutelare i diritti dei tirocinanti e consentire loro di valorizzare al massimo l’esperienza lavorativa. Intende inoltre riesaminare e riformare la rete EURES, per adattarla meglio alle esigenze reali del mercato del lavoro, potenziando i servizi di collocamento a vantaggio sia di coloro che cercano lavoro, sia delle imprese. Lancerà inoltre un’iniziativa pilota con alcuni Stati membri per migliorare lo scambio di informazioni su tirocini e apprendistati attraverso EURES, nell’ottica di agevolare l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro.

La Commissione invita inoltre gli Stati membri ad attuare rapidamente la garanzia per i giovani[43] in maniera duratura e ambiziosa, per aiutarli ad acquisire un’esperienza lavorativa.

Azione 2. Per aiutare i giovani cittadini dell’Unione a sviluppare le loro competenze ed entrare nel mercato del lavoro, nel 2013 la Commissione elaborerà un quadro di qualità per i tirocini.

La Commissione intende inoltre proporre, sempre nel 2013, un’iniziativa volta a modernizzare la rete EURES per rafforzare il ruolo e l’impatto dei servizi per l’impiego a livello nazionale e migliorare il coordinamento della mobilità dei lavoratori nell’UE. Oltre alla riforma di EURES, la Commissione lancerà un’iniziativa pilota per migliorare lo scambio di informazioni sulle opportunità di tirocinio e apprendistato attraverso EURES.

2.2 – Ridurre le formalità burocratiche negli Stati membri

Eliminare gli ostacoli amministrativi e semplificare le procedure per i cittadini dell’Unione che vivono e viaggiano nell’UE

Documenti di identità e di soggiorno

La possibilità di circolare e soggiornare liberamente nell’UE è il diritto che i cittadini associano più direttamente alla cittadinanza dell’Unione[44]. Secondo l’Eurobarometro 2013 sulla cittadinanza dell’UE[45], quasi nove cittadini su dieci sanno di avere diritto alla libera circolazione.

Fonte: Eurobarometro 2013 sulla cittadinanza dell’UE

Tuttavia, nell’ambito della consultazione pubblica del 2012 sulla cittadinanza dell’UE[46], quasi un partecipante su cinque ha indicato di avere incontrato problemi per trasferirsi o risiedere in un altro paese dell’UE (17%), tra cui ostacoli amministrativi riguardanti i documenti necessari per viaggiare o per dimostrare la propria identità all’interno dell’Unione. Le domande concernenti il diritto di libera circolazione e di soggiorno costituiscono il 21% delle domande inviate a La tua Europa-Consulenza[47] nel 2012 e il 13% dei casi SOLVIT nel 2012[48].

I cittadini dell’Unione che risiedono in un paese dell’UE diverso dal proprio per più di tre mesi possono essere tenuti a registrarsi presso le autorità locali, nel qual caso ricevono un attestato di registrazione, che però non sempre è accettato come documento di identità nell’Unione (in particolare dagli enti privati, quali banche, imprese, ecc.) e non può essere utilizzato come documento di viaggio, nemmeno all’interno dell’UE. Problemi analoghi emergono per i cittadini dell’Unione titolari di carte di identità rilasciate nel proprio paese, i quali in molti casi non possono utilizzarle per effettuare operazioni in altri Stati membri dell’UE. Le imprese private sono restie ad accettare documenti “stranieri” come prova di identità, in quanto il formato di tali documenti, a differenza dei passaporti, non è armonizzato a livello dell’UE. I cittadini dell’Unione che risiedono in un altro Stato membro hanno difficoltà anche a ottenere o rinnovare la carta di identità o il passaporto quando devono fare un viaggio nell’UE con breve preavviso, soprattutto nei casi in cui il consolato più vicino si trovi in un altro paese.

Sanna, che è finlandese e risiede a Monaco, ha prenotato un volo per la Finlandia ma, due giorni prima di partire, subisce uno scippo e le vengono rubati passaporto e carta d’identità. Sanna non può ottenere un nuovo passaporto in tempo utile, perché le uniche rappresentanze consolari finlandesi in Germania in grado di rilasciare un passaporto si trovano a Berlino e ad Amburgo, e lei non può recarvisi con un preavviso così breve. All’aeroporto, quando esibisce soltanto l’attestato di registrazione tedesco, la compagnia aerea rifiuta di ammetterla a bordo dell’aereo, facendo riferimento alla normativa in materia di sicurezza.

Nella consultazione pubblica sulla cittadinanza dell’Unione, i cittadini hanno chiesto soluzioni che semplifichino la vita e rafforzino la loro identificazione con l’UE, eventualmente tramite documenti europei uniformi[49]. La Commissione valuterà, tra l’altro, se sia opportuno stabilire norme relative a un formato sicuro comune per gli attestati di registrazione rilasciati ai cittadini dell’UE dagli Stati membri e per i documenti di soggiorno rilasciati ai loro familiari. L’iniziativa dovrebbe consentire ai cittadini dell’Unione e ai loro familiari di utilizzare un unico documento nella loro vita quotidiana e risolvere i problemi che incontrano nei rapporti con enti privati in altri paesi dell’UE, migliorando al contempo la sicurezza dei documenti.

Per ridurre ulteriormente gli oneri amministrativi, i cittadini dell’Unione dovrebbero anche avere la facoltà di usare tali attestati di registrazione sicuri come documenti di viaggio per gli spostamenti all’interno dell’UE, se tali documenti sono rilasciati dallo Stato membro di residenza.

Azione 3. Nel 2013 e 2014 la Commissione intende studiare soluzioni per eliminare gli ostacoli che incontrano i cittadini dell’Unione che risiedono in un paese dell’UE diverso dal proprio e i loro familiari in relazione ai documenti di identità e di soggiorno rilasciati dagli Stati membri, eventualmente istituendo documenti europei uniformi facoltativi per i cittadini.

Formalità fiscali transfrontaliere

I cittadini dell’Unione possono risiedere in un paese, lavorare in un altro e possedere immobili in un terzo. Ciò può rendere difficile per loro sapere dove versare le imposte e come farlo. Le barriere linguistiche e la mancanza di cooperazione fra autorità fiscali di paesi diversi nel risolvere le questioni transfrontaliere non facilitano certo le cose. I cittadini possono inoltre imbattersi in notevoli ostacoli amministrativi, in particolare quando chiedono rimborsi di imposta dovuti da altri paesi o a causa dei contrasti tra i vari sistemi fiscali nazionali, che possono persino determinare la doppia tassazione del medesimo reddito da parte di Stati membri diversi. I problemi relativi alle imposte costituiscono da soli il 9% del numero complessivo di casi SOLVIT nel 2012. Anche il servizio La tua Europa-Consulenza, i servizi di assistenza, quali i centri dei consumatori nelle regioni transfrontaliere, ed EURES riferiscono di ricevere un gran numero e una grande varietà di domande in materia fiscale.

Ylva, svedese, è sposata con Martin, slovacco. Vivono in Svezia e sono entrambi in pensione. Ylva ha lavorato soltanto in Svezia, mentre Martin ha lavorato anche in Slovacchia. Ora vorrebbero trasferirsi nei Paesi Bassi per stare vicino ai nipoti, ma hanno molti dubbi riguardo alla loro situazione fiscale e non sanno a chi rivolgersi. Come saranno tassate le loro pensioni, una volta trasferiti? Come gestire le eventuali imposte di successione? Cosa devono fare se subiscono una doppia imposizione dopo il trasferimento? Se conservano la casa in Svezia, dove dovranno versare l’imposta sui beni immobiliari e dove sarà tassato il reddito derivante da tale immobile?

Nel corso del 2013 la Commissione individuerà le migliori prassi nei paesi dell’UE in materia di assistenza ai cittadini nelle situazioni fiscali transfrontaliere e in seguito parteciperà a discussioni con le autorità nazionali al fine di promuoverne una più ampia adozione. Tra le migliori prassi potrebbero figurare il ricorso a punti di contatto presso le amministrazioni nazionali specializzati in problematiche fiscali transfrontaliere o a siti Internet che offrano ai cittadini informazioni di base e li indirizzino verso il punto di contatto più appropriato, la semplificazione delle procedure per richiedere l’esenzione dalla doppia imposizione e il rimborso dell’eccedenza d’imposta applicata all’estero, codici del contribuente in cui siano descritti i diritti e gli obblighi essenziali dei contribuenti, e una stretta cooperazione tra gli Stati membri dell’UE nella risoluzione delle controversie fiscali transfrontaliere.

A queste attività la Commissione abbinerà una nuova iniziativa a livello di UE in materia di conformità, per assicurare che le leggi di tutti gli Stati membri relative alla tassazione delle persone che si spostano da uno Stato a un altro siano conformi alla giurisprudenza della Corte di giustizia e che i cittadini non debbano sostenere oneri amministrativi inutili e costi supplementari quando esercitano il diritto di trasferirsi a lavorare o risiedere in altri Stati membri.

Azione 4. Nel 2013 la Commissione avvierà iniziative volte a promuovere le migliori prassi fiscali nelle situazioni transfrontaliere e a garantire la corretta applicazione della normativa dell’Unione, in modo da consentire ai cittadini europei che si trasferiscono o che operano a livello transfrontaliero di confrontarsi più facilmente con le diverse normative fiscali e, in particolare, di evitare la doppia imposizione.

Pratiche automobilistiche

Attualmente il controllo tecnico dei veicoli a motore è effettuato in maniera differente in ciascuno degli Stati membri dell’UE: cambiano le categorie di veicoli da sottoporre al controllo, gli intervalli tra i controlli, i metodi di controllo e le valutazioni dei difetti. Di conseguenza, il controllo del medesimo veicolo può dare risultati diversi nei diversi paesi dell’UE, il che determina livelli di sicurezza differenti. A causa di queste norme divergenti, i paesi dell’UE non prevedono il riconoscimento reciproco dei certificati di conformità. Ciò comporta oneri amministrativi e costi non necessari a carico dei cittadini che si recano in un altro paese con la propria automobile.

Monika è lituana e lavora in un albergo in una località sciistica austriaca cinque mesi l’anno. Poiché il controllo tecnico annuale della sua automobile è previsto in marzo, quando lei si trova in Austria, Monika deve interrompere il soggiorno e guidare la propria automobile fino in Lituania soltanto per presentarla al controllo periodico. Sarebbe tanto più semplice se potesse effettuare il controllo in Austria e ottenere il riconoscimento automatico del certificato di conformità in Lituania, e negli altri paesi dell’UE.

Nel 2012 la Commissione ha presentato proposte[50] intese a istituire norme minime per il controllo e la sicurezza delle automobili (che migliorano la qualità del controllo, introducono requisiti per le attrezzature di controllo, migliorano le competenze degli ispettori, rafforzano la supervisione dei centri di controllo). Sulla base di norme armonizzate per il controllo tecnico dei veicoli a motore, nel corso del 2014 la Commissione adotterà provvedimenti concreti ai fini dell’istituzione di una “piattaforma elettronica di informazioni sui veicoli” per facilitare il riconoscimento dei certificati di conformità.

Azione 5. Sulla base del lavoro svolto per migliorare la sicurezza su strada dei cittadini dell’Unione, nel corso del 2014 la Commissione adotterà provvedimenti ai fini dell’istituzione di una “piattaforma di informazioni sui veicoli” per facilitare il riconoscimento dei certificati di conformità, rendendo più semplice e sicuro per i cittadini recarsi in un altro paese dell’UE con la propria automobile.

2.3 – Tutelare le persone più vulnerabili nell’UE

Rimuovere gli ostacoli per i cittadini con disabilità e rafforzare ulteriormente i diritti procedurali dei cittadini, tenendo conto della situazione specifica dei minori e dei cittadini vulnerabili

Cittadini con disabilità

Nell’Unione europea vivono circa 80 milioni di persone con disabilità. Spesso hanno diritto ad alcune agevolazioni legate alla loro tessera di invalidità, in particolare per quanto riguarda i trasporti pubblici o le istituzioni culturali. A differenza dei permessi di parcheggio per le persone disabili, per i quali è stato istituito un modello comune europeo quasi quindici anni fa, le tessere di invalidità sono riconosciute soltanto a livello nazionale, e questo crea difficoltà alle persone disabili che si recano in un altro paese dell’UE.

Seán, un cittadino irlandese disabile, vorrebbe partecipare alla gita scolastica annuale con i suoi compagni di classe. Tuttavia non è sicuro che la sua tessera irlandese di invalidità sia riconosciuta in altri paesi dell’UE e quindi di poter beneficiare dell’accesso ai trasporti di cui godono i residenti locali disabili. Se Seán avesse una tessera di invalidità dell’UE, sarebbe certo di avere accesso ad alcune agevolazioni specifiche riconosciute ai cittadini del paese in questione.

La Commissione intende lanciare un’iniziativa pilota al fine di creare una tessera di invalidità dell’UE riconosciuta in tutti gli Stati membri, che faciliti la parità di trattamento delle persone con disabilità che si recano in altri paesi dell’UE per quanto riguarda l’accesso ai trasporti, al turismo, alla cultura e alle attività ricreative.

Azione 6. La Commissione intende facilitare gli spostamenti transfrontalieri delle persone con disabilità promuovendo, nel 2014, la creazione di una tessera di invalidità dell’UE riconosciuta in tutti gli Stati membri, al fine di garantire la parità di accesso nell’UE ad alcune agevolazioni specifiche (principalmente nei settori del trasporto, del turismo, della cultura e delle attività ricreative).

Diritti procedurali

Ogni persona è considerata innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata provata[51]. Le diverse norme nazionali che disciplinano la presunzione di innocenza possono complicare la cooperazione giudiziaria e di polizia e il riconoscimento reciproco delle sentenze. Creano anche incertezze tra i cittadini riguardo alla protezione che possono ottenere in un altro paese dell’UE. Inoltre, il diritto al patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti penali[52] varia notevolmente tra i diversi Stati membri e attualmente a chi è indagato o imputato in procedimenti penali in un altro paese dell’UE non sempre è garantita un’assistenza legale efficace e tempestiva.

Alcuni indagati o imputati sono più vulnerabili perché, a causa dell’età o delle condizioni di salute fisica e mentale, hanno difficoltà a comprendere, seguire o partecipare effettivamente alle discussioni. Questo può ledere il loro diritto a un processo equo e rende ancora più importante garantire la presunzione di innocenza e il patrocinio a spese dello Stato. Nella consultazione pubblica sulla cittadinanza dell’Unione, il 73% degli intervistati si è dichiarato favorevole all’idea di riconoscere a minori e adulti vulnerabili garanzie di accesso a un processo equo che si applichino in tutti gli Stati membri dell’UE.

Christian, un ragazzo di 16 anni che vive con i genitori in un paese dell’UE diverso da quello di origine, viene arrestato in casa propria e condotto al posto di polizia per essere interrogato riguardo al furto di un automobile rinvenuta il giorno stesso nei pressi dell’isolato in cui abita. È sottoposto per circa sei ore a un interrogatorio, durante il quale in un primo momento nega di essere coinvolto nel furto e poi, dopo che la polizia gli dice che la confessione inciderà positivamente sull’esito del procedimento, ammette di aver rubato l’auto. Christian è stato interrogato senza poter contattare i genitori e senza la presenza di un avvocato. Non è stato informato del suo diritto di rimanere in silenzio ed evitare l’autoincriminazione.

La Commissione intende proporre, entro la fine del 2013, un pacchetto di strumenti giuridici volti a garantire la presunzione di innocenza e il patrocinio a spese dello Stato nel caso in cui un cittadino sia indagato o imputato in un procedimento penale in un altro paese dell’UE e a rafforzare i diritti procedurali dei minori e delle persone vulnerabili.

Azione 7. Entro la fine del 2013 la Commissione presenterà un pacchetto di strumenti giuridici per rafforzare ulteriormente i diritti procedurali dei cittadini indagati o imputati in un procedimento penale, tenendo conto della situazione specifica dei minori e degli adulti vulnerabili.

2.4 – Eliminare gli ostacoli agli acquisti nell’UE

Controversie di modesta entità

Negli ultimi dodici mesi, quattro cittadini su dieci hanno acquistato o ordinato prodotti o servizi su Internet per scopi privati (40%). Il numero degli europei che acquistano prodotti o servizi da rivenditori con sede in un altro paese dell’UE è aumentato rispetto a due anni fa (+4 punti percentuali). Quasi un acquirente su tre compra prodotti, online o non online, da imprese con sede in un altro Stato membro (30%)[53]. La facilitazione degli acquisti all’interno dell’UE può comportare un aumento delle controversie, le quali devono essere risolte in modo semplice e rapido onde evitare di scoraggiare i cittadini.

Il regolamento sulle controversie di modesta entità[54] ha introdotto alcune soluzioni pratiche per semplificare i procedimenti relativi a controversie transfrontaliere di valore inferiore a 2 000 euro, per esempio l’eliminazione della necessità di ottenere il riconoscimento delle sentenze in caso di esecuzione all’estero e la possibilità di una procedura scritta basata su un modulo standard. Tuttavia i reclami inviati alla Commissione dai cittadini rivelano che sussiste la necessità di rafforzare il regolamento vigente, in particolare per affrontare le prassi carenti osservate in molti Stati membri, quali la mancanza di assistenza pratica per la compilazione della domanda, lo scostamento dal principio del procedimento in forma scritta, le udienze non necessarie, l’impiego insufficiente di teleconferenze e videoconferenze per l’audizione dei testimoni, eccetera.

Tibor vive in Ungheria e vuole acquistare un nuovo televisore. Trova l’apparecchio ideale in un negozio nelle vicinanze al prezzo di 2 750 euro, ma decide di verificare se in rete è disponibile a un prezzo migliore. Trova un televisore identico a 2 200 euro ed esegue l’ordine online. Il televisore viene consegnato puntualmente, ma con sua sorpresa è nero, non color argento come lo aveva ordinato. Restituisce il televisore e chiede il rimborso dell’importo pagato. Il rivenditore non risponde. Poiché quest’ultimo ha sede in Portogallo, Tibor si domanda come recuperare il credito. Un amico gli parla del procedimento europeo per le controversie di modesta entità accessibile tramite il portale europeo della giustizia elettronica[55] e insieme ne individuano rapidamente tutti i vantaggi: è possibile presentare la domanda in Ungheria anziché in Portogallo, senza dover sostenere le spese per l’avvocato e persino senza necessità di andare in tribunale! Purtroppo Tibor si accorge di non potersi avvalere della procedura semplificata, perché la soglia per le domande nell’ambito di questo procedimento è di soli 2 000 euro.

I cittadini ritengono che l’innalzamento della soglia fissata per ricorrere al procedimento europeo per le controversie di modesta entità semplificherebbe l’ottenimento di un risarcimento in un altro paese dell’UE[56]. Nell’ambito dell’Eurobarometro 2013 sulle controversie di modesta entità, gli intervistati hanno affermato che i fattori principali che li incoraggerebbero a rivolgersi a un giudice nel proprio paese sono: la possibilità di condurre il procedimento soltanto in forma scritta, senza recarsi fisicamente in tribunale (37%), la possibilità di condurre il procedimento senza dover incaricare un avvocato (31%) e di condurre il procedimento online (20%). La Commissione riesaminerà la normativa vigente al fine di semplificare ulteriormente il procedimento europeo per le controversie di modesta entità, garantire che gli strumenti offerti siano utilizzati al massimo delle loro potenzialità e innalzare la soglia attuale a 25 000 euro. Il regolamento in questione creerà inoltre un ambiente giuridico grazie al quale i cittadini potranno condurre il procedimento online.

Azione 8. Entro la fine del 2013 la Commissione riesaminerà il procedimento europeo per le controversie di modesta entità al fine di facilitare la risoluzione delle controversie riguardanti gli acquisti effettuati in un altro paese dell’UE.

Acquisti online

I consumatori europei beneficiano di una normativa che garantisce un trattamento equo, la sicurezza dei prodotti che acquistano, informazioni complete prima dell’acquisto e, come già evidenziato, mezzi di ricorso quando qualcosa va storto[57]. Di recente, nel febbraio 2013, la Commissione ha adottato un pacchetto di misure intese a rafforzare la sicurezza dei prodotti di consumo, compresi quelli acquistati online, al fine di accrescere la fiducia dei cittadini e stimolare le vendite[58].

Nonostante questa protezione, i cittadini continuano a incontrare problemi, in particolare quando effettuano acquisti online, come riferito da quasi un partecipante su quattro (24%) in occasione della consultazione pubblica del 2012 sulla cittadinanza dell’UE. Spesso ai consumatori sfuggono informazioni cruciali quando confrontano o acquistano prodotti digitali (per es. audiovisivi scaricati dalla rete, quali musica, film o giochi). Anche se le informazioni sono disponibili, i non esperti non sono sempre in grado di capirle e spesso trovano difficile stabilire se potranno utilizzare il prodotto sul proprio dispositivo o giudicare la qualità che otterranno.

Florian sta cercando il miglior posto in cui acquistare e scaricare il nuovo album del suo gruppo rock preferito. È disponibile in formato scaricabile presso un grande negozio online. Soltanto dopo si rende conto di dover acquistare dal negozio anche il lettore di musica per poter ascoltare l’album. La visualizzazione chiara e semplice delle informazioni sulle caratteristiche principali, sull’interoperabilità e sulla funzionalità permetterebbe a Florian di confrontare facilmente le offerte e di acquistare file musicali di alta qualità che funzionino sul suo lettore audio.

La Commissione intende assicurare che gli acquirenti di prodotti digitali ricevano le informazioni importanti in maniera comprensibile e confrontabile.

Fornendo orientamenti sugli obblighi di informazione per i prodotti digitali, la Commissione aiuterà le autorità nazionali a far rispettare le norme in materia di tutela dei consumatori. Intende inoltre elaborare un modello per visualizzare in modo semplice e uniforme le informazioni importanti (prezzo, tipo di contratto, diritto di recesso, interoperabilità con hardware e software, funzionalità quali il formato digitale utilizzato, qualità del file, dimensioni del file, portabilità su altri dispositivi in possesso del consumatore, possibilità di realizzare copie per uso privato, ecc.), che compariranno sullo schermo al momento giusto (per es. quando si esegue l’ordine).

Ciò permetterà inoltre di confrontare agevolmente i prodotti digitali e favorirà lo sviluppo di siti di confronto affidabili. Più dell’80% dei consumatori europei ha utilizzato siti di confronto dei prezzi nel 2010, e cinque consumatori su dieci li utilizzano almeno una volta al mese[59]. La Commissione, in consultazione con le parti interessate, proseguirà il lavoro volto a migliorare la trasparenza e l’affidabilità di tali strumenti di confronto per i consumatori[60].

La Commissione intende inoltre lanciare, entro la primavera del 2014, una campagna di sensibilizzazione a livello europeo per rendere i cittadini più consapevoli dei loro diritti di consumatori e rafforzare così la fiducia nel mercato digitale online.

Azione 9. Al fine di rendere più chiare le informazioni sui prodotti digitali e facilitarne il confronto, entro la primavera del 2014 la Commissione, in stretta cooperazione con le autorità nazionali competenti e le parti interessate, elaborerà un modello per la visualizzazione online dei requisiti essenziali. Entro la primavera del 2014 lancerà inoltre una campagna di sensibilizzazione a livello dell’UE sui diritti dei consumatori.

2.5 – Informazioni mirate e accessibili nell’UE

I diritti di libera circolazione e l’amministrazione locale

Gli sportelli delle amministrazioni locali svolgono un ruolo fondamentale per l’esercizio dei diritti di libera circolazione, in quanto sono spesso il primo punto di contatto per i cittadini che si trasferiscono in una nuova città e una fonte primaria di informazioni e assistenza. Tuttavia, i reclami ricevuti dalla Commissione e dai servizi di assistenza dell’UE rivelano che i problemi incontrati dai cittadini dell’Unione quando si trasferiscono in un altro paese dell’UE sono spesso dovuti al fatto che i funzionari di sportello degli enti locali non hanno una conoscenza adeguata dei diritti di libera circolazione dei cittadini dell’Unione. Ciò è confermato dai risultati di uno studio del Comitato delle regioni del 2012[61] e dalla consultazione pubblica del 2012 sulla cittadinanza dell’UE. Un cittadino su quattro che risiedono in un altro paese dell’UE segnala problemi (27%) e quasi uno su due afferma che il personale delle amministrazioni locali non dispone di sufficienti informazioni in merito ai diritti conferiti dall’UE (47%). Occorre dunque dotare il personale delle amministrazioni locali degli strumenti necessari per comprendere appieno le norme in materia di libera circolazione.

Fonte: Consultazione pubblica del 2012 sulla cittadinanza dell’UE. Base: Intervistati che hanno incontrato problemi nel trasferirsi o nel risiedere in un altro paese dell’UE

Cécile, belga, e suo marito Nicolás, cittadino argentino, si trasferiscono in un altro paese dell’Unione e, non appena si sistemano, Nicolás supera con successo un colloquio di lavoro in un’azienda locale. Tuttavia, in risposta alla domanda dell’azienda, il funzionario comunale afferma che Nicolás ha bisogno di un permesso di lavoro, senza rendersi immediatamente conto che tale requisito non si applica ai familiari dei cittadini dell’UE che esercitano il diritto di libera circolazione. Di conseguenza, Nicolás non viene assunto.

Entro la fine del 2014, la Commissione metterà a punto uno strumento di formazione online per le amministrazioni locali, al fine di garantire che i cittadini dell’Unione, ovunque si presentino nell’UE, siano accolti da funzionari che conoscono bene i loro diritti e le condizioni e procedure per farli valere.

A partire dal 2013, la Commissione sosterrà inoltre, tramite il suo programma di gemellaggio tra città, gli scambi di buone pratiche fra le autorità comunali, nonché progetti volti a migliorare la conoscenza dei diritti dei cittadini e a facilitarne l’applicazione.

Azione 10. La Commissione adotterà provvedimenti per garantire che le amministrazioni locali siano dotate degli strumenti necessari per comprendere appieno i diritti di libera circolazione dei cittadini dell’Unione.

I cittadini non sanno a chi rivolgersi per far valere i propri diritti

Troppo spesso i cittadini non sanno che cosa fare quando i loro diritti non sono rispettati, in particolare non sanno se rivolgersi alle autorità nazionali, alle istituzioni dell’UE o ad altri organismi, come la Corte europea dei diritti dell’uomo. Anche quando è chiaro che si tratta di una questione da sottoporre alle istituzioni dell’UE, i cittadini spesso non sanno a quale rivolgersi.

L’Eurobarometro del 2013 sulla cittadinanza dell’Unione rivela che poco meno di un quarto degli intervistati (24%) ritiene di essere abbastanza o molto bene informato riguardo a ciò che può fare quando i propri diritti non sono rispettati. Circa la metà (51%) ritiene di essere poco informata e un altro quarto (23%) ritiene di non essere affatto informato.

Fonte: Eurobarometro 2013 sulla cittadinanza dell’UE

Questi dati sono confermati dalla consultazione pubblica del 2012 sulla cittadinanza dell’Unione. Inoltre, gli strumenti elencati nella domanda (SOLVIT, Europe Direct, La tua Europa-Consulenza) risultavano nuovi a molti intervistati. La maggioranza degli intervistati (63%) si è espressa a favore di uno strumento online che consenta di comprendere facilmente a quale livello (UE, nazionale o locale) un problema trovi la soluzione migliore.

Fonte: Consultazione pubblica del 2012 sulla cittadinanza dell’UE. Base: tutti gli intervistati

Maja è slovena e ha acquistato un piccolo appartamento in Bulgaria, ma ha poi scoperto che era stato costruito in violazione di diverse normative edili e che l’agente immobiliare, pur essendone a conoscenza, non l’aveva informata. Ritiene che il suo diritto fondamentale alla proprietà non sia stato rispettato, ma si chiede se il reclamo debba essere indirizzato alla Commissione europea, al Mediatore europeo o al difensore civico bulgaro o sloveno. Non sa che l’organismo appropriato al quale rivolgersi sono le autorità nazionali incaricate della protezione dei consumatori.

Gli sportelli di informazione unici forniti da La tua Europa ed Europe Direct, insieme ad altri strumenti tematici, forniscono ai cittadini informazioni pratiche sui loro diritti e saranno pertanto ulteriormente sviluppati.

Sul suo sito Internet centrale “Europa”, la Commissione guiderà i cittadini in modo chiaro verso il servizio più appropriato per risolvere un determinato problema, che si tratti di servizi di assistenza e istituzioni dell’UE o di enti nazionali e locali.

Azione 11. Nel corso del 2013 la Commissione farà sì che i cittadini possano ottenere informazioni più chiare e semplici sull’organismo al quale rivolgersi per far valere i loro diritti, mettendo a disposizione orientamenti di facile consultazione nel proprio sito Internet centrale “Europa”.

2.6 – Partecipazione alla vita democratica dell’UE

Rafforzare i diritti elettorali dei cittadini e promuoverne la piena partecipazione alla vita democratica dell’UE

I cittadini e la loro partecipazione politica nell’UE

Promuovere la partecipazione dei cittadini alla vita democratica dell’UE, a tutti i livelli, costituisce l’essenza stessa della cittadinanza dell’Unione. Mobilitare i cittadini, rafforzare il dialogo con la società civile e promuovere la libertà e il pluralismo dei mezzi di informazione sono elementi centrali di un dibattito politico informato in un processo democratico. La partecipazione alle elezioni del Parlamento europeo è il modo principale in cui i cittadini contribuiscono a dar forma alla politica dell’UE e costituisce il fondamento della democrazia rappresentativa nell’Unione europea. Quasi sei cittadini su dieci ritengono che votare alle elezioni europee sia il miglior modo di farsi sentire nell’ambito del processo decisionale dell’UE[62]. Di recente la Commissione ha presentato raccomandazioni per migliorare ulteriormente la trasparenza delle elezioni europee e rafforzare i legami tra i cittadini e l’UE, sottolineando il ruolo importante che i partiti politici europei devono svolgere[63]. Intende inoltre continuare a promuovere il ricorso all’Iniziativa dei cittadini europei.

Per migliorare la conoscenza della cittadinanza dell’Unione e dei diritti concreti che conferisce a tutti i cittadini dell’UE, in particolare i diritti elettorali, e informare sulle possibilità di partecipare al processo decisionale dell’UE, la Commissione intende produrre e promuovere la diffusione di un manuale che presenti in modo chiaro, conciso e accessibile i diritti associati alla cittadinanza dell’Unione. Il manuale potrebbe essere distribuito dalle autorità nazionali a ogni giovane dell’UE che raggiunga l’età per esercitare il diritto di voto, ma anche in altre occasioni, per esempio la registrazione di una nuova nascita, il rilascio del passaporto, l’acquisto della nazionalità di uno Stato membro, o come materiale da includere nei programmi scolastici, in particolare quelli di educazione civica.

I cittadini dell’UE e il diritto di partecipare alle elezioni nel paese di origine

In generale gli europei pensano che i cittadini dell’Unione non debbano perdere il diritto di voto alle elezioni nazionali nel paese del quale hanno la cittadinanza solo perché si sono trasferiti in un altro paese dell’UE.

Fonte: Consultazione pubblica del 2012 sulla cittadinanza dell’UE. Base: tutti gli intervistati

Fonte: Eurobarometro 2013 sui diritti elettorali

Una coppia danese ha trovato interessanti opportunità di impiego presso una società in Polonia e si è trasferita in tale paese, mentre la figlia è rimasta in Danimarca per completare gli studi. La coppia torna spesso a Copenaghen per far visita a parenti e amici e si tiene al corrente degli sviluppi politici e sociali in Danimarca, dove intende prima o poi ritornare. La coppia però non può prendere parte alle elezioni nazionali, in quanto la legislazione vigente consente ai cittadini danesi che lasciano il paese di rimanere iscritti nelle liste elettorali soltanto se dichiarano la loro intenzione di ritornare entro due anni.

Nei paesi dove esistono misure che privano del diritto di voto, queste vengono perlopiù giustificate sostenendo che, dopo un certo periodo di tempo trascorso all’estero, il legame con la società di origine si indebolisce. Questo argomento dovrebbe essere rivalutato alla luce delle realtà socioeconomiche e tecnologiche attuali, del fatto che le persone possono viaggiare più facilmente e della crescente interpenetrazione sociale e culturale all’interno dell’UE. Per risiedere in un altro paese dell’UE non è più necessario recidere definitivamente i legami con il paese di origine, come poteva succedere in passato. I cittadini dell’Unione ora dovrebbero poter decidere autonomamente se continuare a partecipare alla vita politica del paese del quale hanno la cittadinanza o investire invece nella vita politica della società che li ospita. Anche le discussioni nell’ambito dell’audizione congiunta del Parlamento europeo e della Commissione sulla cittadinanza dell’Unione del 19 febbraio 2013 hanno evidenziato l’incongruità di privare i cittadini dell’UE di diritti politici fondamentali proprio perché esercitano il diritto fondamentale di libera circolazione conferito dall’UE. Chi esercita il diritto di libera circolazione può così ritrovarsi in una situazione più sfavorevole che se fosse rimasto nel proprio paese o se avesse soggiornato in un altro paese dell’UE per un periodo più breve. In alcuni casi la conformità al diritto dell’Unione delle politiche nazionali di privazione del diritto di voto è stata contestata a livello nazionale[64], ma finora non sono state presentate domande di pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia.

I cittadini dell’UE e il diritto di partecipare alle elezioni nel paese di residenza

La cittadinanza dell’UE comporta il diritto dei cittadini dell’Unione di votare e di candidarsi alle elezioni locali ed europee nello Stato membro che li ospita alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato. Questo diritto avrebbe dovuto conferire efficacia concreta al principio di non discriminazione fra cittadini e non cittadini e consentire una migliore integrazione e partecipazione dei cittadini dell’Unione alla vita democratica nel paese ospitante[65]. Restano tuttavia esclusi i livelli più importanti di partecipazione politica, cioè il livello nazionale e – nei tredici Stati membri in cui le regioni hanno poteri legislativi – il livello regionale[66].

A causa di questa asimmetria, cittadini dell’Unione che fanno già parte della comunità a livello locale non possono esprimersi in modo efficace su decisioni della legislatura nazionale che li riguardano direttamente. Questa lacuna nella parità di trattamento e nella partecipazione politica dei cittadini dell’Unione che esercitano il diritto fondamentale di libera circolazione e di soggiorno nell’UE minaccia di aggravarsi con il procedere dell’integrazione europea: diventa quindi ancora più importante promuovere la partecipazione dei cittadini dell’Unione alla vita democratica dell’UE.

Nell’ambito della consultazione pubblica del 2012 sulla cittadinanza dell’Unione e dell’Eurobarometro 2013 sui diritti elettorali, rispettivamente il 72% e il 67% degli intervistati riteneva che si dovrebbe consentire ai cittadini dell’UE di un altro paese di votare alle elezioni nazionali nel paese ospitante. Si tratta di un notevole aumento rispetto al 2010 (+17 punti percentuali).

Fonte: Consultazione pubblica del 2012 sulla cittadinanza dell’UE. Base: tutti gli intervistati

Fonte: Eurobarometro 2013 sui diritti elettorali

Per quanto riguarda le elezioni regionali, il 64% degli intervistati nell’Eurobarometro 2013 sui diritti elettorali ha affermato che i cittadini dell’Unione dovrebbero avere il diritto di voto (nei paesi in cui si svolgono elezioni regionali). Anche in questo caso si tratta di un aumento significativo rispetto al 2010 (+10 punti percentuali).

Fonte: Eurobarometro 2013 sui diritti elettorali

Consentendo ai cittadini dell’Unione che risiedono in un altro paese dell’UE di decidere, in funzione dei legami che mantengono con lo Stato membro di cittadinanza o che hanno stretto con lo Stato membro di residenza, in quale dei due paesi desiderano esercitare i loro diritti politici fondamentali, si darebbe nuovo slancio all’inclusione e alla partecipazione dei cittadini alla vita democratica dell’Unione. La spinta a favore di un rafforzamento dei diritti associati alla cittadinanza dell’UE è incorporata nel trattato stesso (per es. all’articolo 25 TFUE). Nel contesto delle riflessioni generali sulla futura configurazione dell’Unione europea, la Commissione esaminerà soluzioni per consentire ai cittadini dell’UE di partecipare alle elezioni nazionali e regionali nel paese di residenza.

I cittadini e l’accesso a un dibattito europeo

Attualmente il 68% dei cittadini dell’Unione ritiene di non essere sufficientemente informato in merito agli affari europei. Il 74% delle persone che hanno una percezione negativa dell’Unione europea afferma di essere poco informato al riguardo. Nonostante il maggiore impiego di Internet e dei social media, in particolare tra i cittadini più giovani, la televisione è tuttora il mezzo preferito dalla maggior parte delle persone (58%) per ottenere informazioni sugli affari europei[67]. La direttiva sui servizi di media audiovisivi[68] promuove il pluralismo dei mezzi di informazione aprendo i mercati nazionali alle emittenti televisive e ai fornitori di video su domanda di altri paesi dell’UE. Inoltre Internet facilita l’accesso ai contenuti di altri Stati membri. Tuttavia i canali televisivi nazionali spesso riferiscono le notizie sulle tematiche europee da un punto di vista nazionale e si rivolgono a un pubblico nazionale. Fornendo ai cittadini informazioni sulle problematiche europee da un punto di vista europeo, ma anche da una varietà di prospettive nazionali di altri Stati membri, si potrebbe allargare lo spazio pubblico europeo e favorire un dibattito democratico più informato[69].

Azione 12. La Commissione intende:

- sensibilizzare i cittadini dell’UE riguardo ai diritti conferiti loro dalla cittadinanza dell’Unione, in particolare i diritti elettorali, presentando, in occasione della festa dell’Europa nel maggio 2014, un manuale che descriva tali diritti in un linguaggio chiaro e semplice;

- proporre soluzioni costruttive per consentire ai cittadini dell’Unione che risiedono in un altro paese dell’UE di partecipare pienamente alla vita democratica dell’UE conservando il diritto di voto alle elezioni nazionali nel loro paese di origine;

- esaminare, nel 2013, soluzioni atte a rafforzare e sviluppare lo spazio pubblico europeo, sulla base delle strutture nazionali ed europee esistenti, per porre fine all’attuale frammentazione dell’opinione pubblica lungo i confini nazionali.

3.           Conclusione: un nuovo impulso alla cittadinanza dell’Unione

Con la relazione 2013 sulla cittadinanza dell’Unione e le ampie consultazioni che l’hanno alimentata, la Commissione attinge alle esperienze dei cittadini per assicurare che questi possano godere appieno dei diritti conferiti dall’UE e dei vantaggi derivanti dalla cittadinanza dell’Unione nella loro vita quotidiana.

La presente relazione e i dibattiti che l’accompagnano, insieme con l’Anno europeo dei cittadini[70] e i dialoghi con i cittadini attualmente in corso[71], mirano a coinvolgere i cittadini, insieme ai politici, agli esperti e alla società civile, nell’imminenza delle elezioni del Parlamento europeo del 2014, in un autentico dibattito sulla prospettiva di un’Unione più forte e più vicina, che ponga il cittadino al centro della sua azione.

Come ribadito dal Presidente Barroso nel suo discorso del 2012 sullo stato dell’Unione, l’Europa “dev’essere sempre più democratica”. I cittadini dell’UE porteranno avanti il progetto europeo soltanto se ne comprendono i vantaggi concreti per loro e per le loro famiglie, se si identificano con i suoi obiettivi e la sua prospettiva e se sono coinvolti in questo processo.

ALLEGATO 1

Seguito dato alla relazione 2010 sulla cittadinanza dell’Unione: 25 azioni realizzate

Nella relazione 2010 sulla cittadinanza dell’Unione la Commissione ha delineato 25 azioni per eliminare i principali ostacoli incontrati dai cittadini dell’Unione quando intendono esercitare i diritti conferiti dall’UE nei vari ruoli che assumono nella vita quotidiana. Il presente allegato illustra le principali azioni realizzate dalla Commissione per adempiere agli impegni assunti nel 2010[72].

Eliminare l’incertezza in merito ai diritti di proprietà delle coppie internazionali – Azione 1

Il 16 marzo 2011 la Commissione ha adottato due proposte di regolamento relative alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni

- in materia di regimi patrimoniali tra coniugi[73] e

- in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate[74].

I regolamenti proposti mirano ad aiutare le coppie internazionali che cercano di risolvere questioni patrimoniali in caso di divorzio, separazione personale o decesso a individuare la legge applicabile e l’autorità giurisdizionale competente. Contengono anche norme in materia di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni concernenti i beni di una coppia in tutti gli Stati membri tramite una procedura unica. Si stima che, mediamente, le coppie possano così risparmiare 2000-3000 euro per causa, a seconda della complessità.

Eliminare le formalità lunghe e costose per l’utilizzo transfrontaliero dei documenti di stato civile e agevolare l’accesso transfrontaliero alla giustizia – Azioni 2 e 3

Azione 2

Il 14 dicembre 2010 la Commissione ha adottato il libro verde “Meno adempimenti amministrativi per i cittadini. Promuovere la libera circolazione dei documenti pubblici e il riconoscimento degli effetti degli atti di stato civile”[75], con il quale ha avviato una consultazione pubblica fino al 10 maggio 2011. Il 24 aprile 2013 la Commissione ha proposto un regolamento[76] che consentirà ai cittadini di ottenere più facilmente il riconoscimento dei documenti pubblici richiesti in situazioni transfrontaliere (quali i certificati di nascita, decesso o matrimonio o i documenti relativi al patrimonio immobiliare). Le norme proposte ridurranno gli oneri burocratici, semplificando le formalità amministrative, e diminuiranno i costi di traduzione connessi all’uso di documenti pubblici nell’UE. La proposta istituisce altresì moduli standard multilingue dell’Unione relativi, tra l’altro, alla nascita, al decesso e al matrimonio, che saranno rilasciati su richiesta dei cittadini.

Azione 3

Nel luglio 2010 la Commissione ha inaugurato il Portale europeo della giustizia elettronica, uno sportello unico elettronico per l’accesso alla giustizia in tutta l’UE. I cittadini che affrontano eventi quali un divorzio, un decesso, una controversia, oppure si trasferiscono e devono far valere i loro diritti dinanzi a un giudice in un altro paese dell’UE, possono ottenere risposte rapide su varie questioni. In particolare, possono trovare un professionista legale in un altro paese e scoprire come evitare costosi procedimenti giudiziari facendo ricorso alla mediazione, dove avviare un procedimento giudiziario, quale sia la legislazione nazionale applicabile nel loro caso e se hanno diritto al patrocinio a spese dello Stato.

Rafforzare la protezione di indagati e imputati nei procedimenti penali e delle vittime di reati – Azioni 4 e 5

Azione 4

L’8 giugno 2011 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva[77] relativa al diritto di accesso a un difensore nel procedimento penale e al diritto di comunicare al momento dell’arresto, al fine di garantire che tutti gli imputati nei procedimenti penali possano contare sullo stesso livello minimo di diritti, indipendentemente dalla nazionalità e in qualsiasi paese dell’UE il procedimento abbia luogo. La proposta definisce norme minime a livello dell’UE relative al diritto degli indagati e degli imputati di avere accesso a un difensore e al diritto delle persone in detenzione di comunicare con una persona di loro scelta, per esempio un familiare, il datore di lavoro o l’autorità consolare[78].

Azione 5

Il 18 maggio 2011 la Commissione ha presentato:

-           la comunicazione “Rafforzare i diritti delle vittime nell’Unione europea”[79], che definisce la posizione della Commissione sull’azione a favore delle vittime di reato;

-           una proposta di direttiva che istituisce norme minime riguardanti i diritti, l’assistenza e la protezione delle vittime di reato[80], intesa a rafforzare le misure nazionali esistenti con norme minime a livello dell’UE, in modo che ogni vittima possa contare sullo stesso livello minimo di diritti, indipendentemente dalla nazionalità e in qualsiasi paese dell’UE il reato abbia luogo; e

-           una proposta di regolamento relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile[81] (che integra la direttiva del 2012 sull’ordine di protezione europeo[82] applicabile alle misure di protezione in materia penale). Scopo della proposta è garantire che le vittime di violenza possano continuare a beneficiare di una misura di protezione contro l’autore del reato qualora viaggino o si trasferiscano in un altro Stato membro dell’Unione.

A seguito della proposta della Commissione, il 25 ottobre 2012 è stata adottata la direttiva 2012/29/UE[83] che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato. Le norme minime assicurano, tra l’altro, che le vittime siano trattate in maniera rispettosa, ottengano informazioni sui loro diritti e sul loro caso e possano partecipare attivamente al procedimento. Garantiscono altresì la disponibilità di servizi di assistenza alle vittime in ogni Stato membro e che le vittime con specifiche esigenze di protezione dovute alla loro vulnerabilità (compresi i minori) siano individuate e adeguatamente protette.

Eliminare i problemi fiscali in situazioni transfrontaliere, in particolare per quanto riguarda la tassazione degli autoveicoli[84], e semplificare le procedure di reimmatricolazione degli autoveicoli – Azione 6

Il 20 dicembre 2010[85] la Commissione ha pubblicato una comunicazione dal titolo “Rimuovere gli ostacoli fiscali transfrontalieri per i cittadini dell’UE”, nella quale individua i problemi fiscali più gravi che i cittadini dell’UE incontrano in situazioni transfrontaliere, annuncia l’intenzione di presentare proposte in alcuni ambiti specifici e, in generale, di assistere gli Stati membri al fine di rendere più compatibili i loro sistemi fiscali e migliorare la cooperazione nell’interesse dei cittadini dell’UE. La Commissione ha inoltre individuato violazioni del diritto dell’Unione e, ove necessario, ha adottato provvedimenti nei confronti degli Stati membri interessati.

Nella comunicazione “Doppia imposizione nel mercato unico”, dell’11 novembre 2011[86], la Commissione ha evidenziato i principali problemi di doppia imposizione nell’UE e ha indicato le misure concrete che intende proporre agli Stati membri per risolverli, quali l’istituzione di un forum sulla doppia imposizione e l’adozione da parte degli Stati membri di un codice di condotta e di un meccanismo di risoluzione delle controversie.

Il 15 dicembre 2011 la Commissione ha adottato un’iniziativa di ampia portata in materia di imposte di successione, comprendente una raccomandazione[87] intesa a incoraggiare gli Stati membri a risolvere i problemi di imposizione doppia o multipla delle successioni. La Commissione ha altresì fornito agli Stati membri orientamenti sul modo in cui rendere non discriminatori i rispettivi sistemi di imposizione delle successioni. Ha inoltre condotto un riesame delle disposizioni fiscali degli Stati membri applicabili alle successioni transfrontaliere e, ove necessario, ha adottato provvedimenti nei confronti degli Stati membri in questione. Nel 2014 la Commissione elaborerà una relazione.

La Commissione ha lanciato una consultazione pubblica, dal 3 marzo al 26 maggio 2011, per individuare le principali difficoltà incontrate dai cittadini dell’Unione in relazione all’immatricolazione di autoveicoli già immatricolati in un altro Stato membro. Sulla base della consultazione, ha adottato il 4 aprile 2012 una proposta di regolamento che consentirà una sostanziale semplificazione delle procedure di reimmatricolazione[88]. L’iniziativa mira a ridurre gli oneri amministrativi e dovrebbe permettere un risparmio complessivo pari almeno a 1,5 miliardi di euro l’anno per le imprese, i cittadini e gli enti preposti all’immatricolazione dei veicoli.

Per affrontare i problemi incontrati dai cittadini dell’Unione riguardo alla tassazione degli autoveicoli in situazioni transfrontaliere, il 14 dicembre 2012 la Commissione ha presentato la comunicazione “Rafforzare il mercato unico rimuovendo gli ostacoli fiscali transfrontalieri per le autovetture”[89], nella quale chiarisce le norme dell’UE in materia di tassazione degli autoveicoli e individua le migliori pratiche che gli Stati membri dovrebbero attuare, per esempio fornire ai cittadini informazioni sui loro diritti e obblighi in relazione all’applicazione delle tasse automobilistiche in situazioni transfrontaliere e concedere un rimborso parziale della tassa di immatricolazione delle auto trasferite definitivamente in un altro Stato membro, al fine di evitare la doppia imposizione. Nel documento di lavoro che accompagna la proposta[90] la Commissione fornisce un quadro globale della tutela giuridica garantita ai cittadini e agli operatori economici dell’UE dalla legislazione dell’Unione.

Aiutare i cittadini europei a beneficiare appieno dell’assistenza sanitaria transfrontaliera e delle tecnologie di sanità elettronica – Azione 7

La direttiva 2011/24/UE sui diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera[91], che è entrata in vigore il 24 aprile 2011 e dovrebbe essere recepita negli ordinamenti nazionali entro il 25 ottobre 2013, chiarisce il diritto dei pazienti di accedere a cure sanitarie sicure e di buona qualità in tutta l’UE e di ottenere il rimborso delle spese sostenute.

La direttiva 2011/24/UE ha istituito una rete che collega le autorità nazionali responsabili dell’assistenza sanitaria online, la cosiddetta “rete eHealth”. Uno degli obiettivi della rete è elaborare orientamenti su un insieme minimo di dati relativi ai pazienti per facilitare lo scambio transfrontaliero di tali dati tra gli Stati membri[92]. La rete aiuterà inoltre gli Stati membri a definire misure comuni di identificazione e autenticazione per agevolare la trasferibilità dei dati.

Il 6 dicembre 2012, la Commissione ha altresì pubblicato un documento di lavoro sull’applicabilità dell’attuale legislazione dell’UE ai servizi di telemedicina[93] per chiarire il quadro giuridico dei servizi di telemedicina prestati a livello transfrontaliero. Il documento accompagna il piano d’azione della Commissione “Sanità elettronica” 2012-2020, che definisce la strategia dell’UE per promuovere la diffusione della sanità elettronica, nonché l’autoresponsabilità dei pazienti e degli operatori sanitari per quanto riguarda l’uso della stessa.

Infine, per dotare gli europei di un accesso online sicuro ai propri dati sanitari, la Commissione finanzia – dal gennaio 2012 sino alla fine del 2014 – due progetti pilota[94] ai quali partecipano più di 20 regioni di diversi Stati membri.

Conferire piena efficacia al diritto alla tutela consolare dei cittadini dell’UE in difficoltà nei paesi terzi – Azione 8

Il 23 marzo 2011 la Commissione ha presentato la comunicazione “Tutela consolare dei cittadini dell’Unione nei paesi terzi. Bilancio e prospettive”[95], nella quale annuncia azioni concrete volte a rafforzare l’efficacia del diritto dei cittadini dell’Unione di ricevere assistenza nei paesi terzi, anche nei momenti di crisi, dalle autorità diplomatiche e consolari di tutti gli Stati membri. Nella stessa data la Commissione ha aperto un sito Internet dedicato alla tutela consolare[96], che fornisce ai cittadini informazioni riguardanti la tutela consolare, gli indirizzi delle rappresentanze consolari e diplomatiche nei paesi terzi e gli avvisi per i viaggiatori di tutti gli Stati membri.

Il 14 dicembre 2011 la Commissione ha adottato una proposta di direttiva sulla tutela consolare dei cittadini dell’Unione all’estero[97].

Migliorare la consapevolezza e l’applicazione dei diritti dei cittadini nell’acquisto di pacchetti vacanza, e quando viaggiano come passeggeri e turisti, ed eliminare gli ostacoli per le persone con disabilità – Azioni 9, 10, 11 e 12

Azione 9

La Commissione ha valutato in maniera approfondita il mercato dei viaggi “tutto compreso”, incluse le potenziali opzioni strategiche in risposta ai cambiamenti intervenuti su questo mercato dal 1990, anno di adozione della direttiva in vigore. Questi sviluppi comprendono, in particolare, l’introduzione e l’espansione di Internet quale canale di distribuzione e la comparsa delle compagnie aeree a basso costo, che ha modificato il modo in cui i consumatori organizzano le loro vacanze. La Commissione di recente ha organizzato alcune consultazioni con le organizzazioni dei consumatori, i soggetti interessati nel settore industriale e gli Stati membri e prevede di annunciare una proposta sulle prospettive future entro l’estate del 2013.

Azione 10

Una nuova normativa europea entrata in vigore nel 2012 e nel 2013 garantisce che i passeggeri godano di diritti essenziali equivalenti in tutta Europa, indipendentemente dal fatto che viaggino in aereo, treno, nave o autobus: il regolamento (UE) n. 1177/2010[98] relativo ai passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne è entrato in vigore il 6 gennaio 2011 e il regolamento (UE) n. 181/2011[99] sui diritti dei passeggeri che viaggiano in autobus è entrato in vigore il 20 marzo 2011. Queste nuove norme garantiscono alle persone che ricorrono a questi modi di trasporto il diritto di essere informati e di ricevere assistenza in caso di difficoltà nel corso del viaggio. In particolare, le persone con disabilità e a mobilità ridotta beneficiano di protezione e di assistenza gratuita durante il viaggio.

Tra il 2010 e il 2012 la Commissione ha organizzato una campagna di sensibilizzazione a livello europeo sui diritti dei passeggeri per fornire informazioni sui diritti dei passeggeri aerei e ferroviari in tutta Europa, compreso un evento informativo paneuropeo, l’“Airport Day”, svoltosi il 4 luglio 2012 presso 28 aeroporti. La Commissione proseguirà la propria opera di sensibilizzazione dei cittadini sui diritti di chi viaggia con tutti i modi di trasporto tramite una nuova campagna di informazione a livello europeo, che sarà aperta nel 2013 e durerà fino alla metà del 2015.

Inoltre, il 13 marzo 2013 la Commissione ha proposto una revisione dei diritti dei passeggeri del trasporto aereo[100], che rafforzerebbe tali diritti chiarendo i testi giuridici e potenziando i meccanismi di applicazione e di gestione dei reclami.

Azione 11

Il 15 novembre 2010 la Commissione ha adottato la strategia europea sulla disabilità 2010-2020[101], il cui obiettivo è mettere le persone con disabilità in condizione di esercitare tutti i loro diritti e di partecipare pienamente alla società. La strategia è incentrata sull’eliminazione delle barriere in otto ambiti principali: l’accessibilità, la partecipazione, l’uguaglianza, l’occupazione, l’istruzione e la formazione, la protezione sociale e la salute.

L’11 aprile 2011 la Commissione ha presentato una relazione sul regolamento (CE) n. 1107/2006 relativo alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo[102], nella quale ha individuato alcune disfunzioni nell’applicazione del regolamento. Per dar seguito a tale relazione, nel giugno 2012 la Commissione ha pubblicato orientamenti[103] per le autorità nazionali e le parti interessate del settore del trasporto aereo, volti a chiarire alcuni aspetti e a migliorare l’applicazione del regolamento. La nuova campagna di sensibilizzazione della Commissione, che sarà lanciata alla metà del 2013, comprenderà azioni specifiche dedicate ai passeggeri con disabilità e a mobilità ridotta. L’11 marzo 2013 la Commissione ha adottato la direttiva 2013/9/UE[104], che prevede requisiti essenziali espliciti per l’accesso di persone disabilità e passeggeri a mobilità ridotta al sistema ferroviario.

Un altro ramo dell’azione della Commissione riguarda il processo continuo di uniformazione dell’accessibilità nell’ambiente edificato. La Commissione ha prodotto uno studio che descrive la situazione frammentata nell’UE presentando un quadro generale di oltre 250 regolamenti, norme e orientamenti e, nel 2013, si dedicherà all’elaborazione di una norma europea.

Inoltre, il 3 dicembre 2012 la Commissione ha presentato il Premio europeo per le città a misura di disabili, giunto alla terza edizione. Il premio, consegnato ogni anno in occasione della Giornata europea delle persone con disabilità, è attribuito alle città con oltre 50 000 abitanti che realizzano iniziative esemplari per migliorare l’accessibilità nell’ambiente urbano. Le città vincitrici finora sono state Berlino nel 2012, Salisburgo nel 2011 e Avila nel 2010.

Infine la Commissione ha lanciato una consultazione pubblica, tra il 12 dicembre 2011 e il 29 febbraio 2012, ai fini della preparazione di un atto europeo sull’accessibilità. L’iniziativa mira a garantire che le persone con disabilità abbiano accesso ai beni e servizi importanti negli Stati membri. Ne beneficeranno anche le persone a mobilità ridotta, come gli anziani.

Azione 12

Per accrescere la fiducia dei consumatori nei servizi turistici, la Commissione sta creando un marchio europeo di qualità per garantire una valutazione coerente della qualità dei servizi offerti ai consumatori. Essa mira inoltre ad aumentare il numero di cittadini in grado di andare in vacanza, nonostante la loro disabilità o le difficoltà legate all’età o alle condizioni economiche. A tal fine promuove campagne di sensibilizzazione tra le imprese in merito ai vantaggi offerti dagli investimenti nell’accessibilità, incoraggia il turismo durante la bassa stagione e svolge attività di comunicazione dedicate alla promozione di mete turistiche sostenibili.

Accrescere la conoscenza dei diritti dei consumatori e dei mezzi di ricorso esistenti e favorire la risoluzione extragiudiziale, rapida ed economica, delle controversie dei consumatori – Azioni 13 e 14

Azione 13

In linea con l’obiettivo, previsto dall’Agenda digitale europea, di promuovere la conoscenza e la comprensione dei diritti digitali dei cittadini, il 17 dicembre 2012 la Commissione ha presentato il Codice dei diritti online vigenti nell’UE[105]. Il codice non istituisce nuovi diritti, ma descrive in modo trasparente e comprensibile i principi di base esistenti e i diritti sanciti dalla legislazione dell’UE a tutela dei cittadini che utilizzano servizi online o acquistano prodotti online, e in caso di controversia con il fornitore di tali servizi. Sebbene il codice non si applichi in quanto tale, i diritti e i principi particolari che esso contiene si applicano in virtù della legislazione nazionale che recepisce la normativa europea da cui derivano.

Azione 14

Per agevolare la risoluzione extragiudiziale, rapida ed economica, delle controversie dei consumatori nell’UE, il 29 novembre 2011 la Commissione ha presentato un pacchetto legislativo comprendente una proposta di direttiva sulla risoluzione alternativa delle controversie (ADR) dei consumatori[106] e una proposta di regolamento relativo alla risoluzione delle controversie online (ODR) dei consumatori[107]. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato entrambe le proposte nel dicembre 2012. La normativa sarà pubblicata nel giugno 2013.

- La direttiva sull’ADR dei consumatori consentirà la risoluzione in via extragiudiziale delle controversie tra consumatori e professionisti in caso di problemi con un prodotto o servizio acquistato (escluse le controversie nei settori della salute e dell’istruzione), grazie all’intervento di un organismo ADR (per es. un conciliatore, un mediatore, un arbitro, un difensore civico, una commissione per i reclami, ecc.). L’organismo ADR è tenuto a rispettare determinati criteri di qualità (quali la trasparenza, l’indipendenza, l’equità e l’efficacia) e a comunicare l’esito della procedura entro 90 giorni. I professionisti che operano online dovranno informare i consumatori in merito alla procedura ADR.

- Il regolamento relativo all’ODR dei consumatori istituisce una piattaforma europea online che offrirà ai consumatori e alle imprese un unico punto di accesso risolvere interamente online, entro 90 giorni, le controversie relative ad acquisti effettuati online. I professionisti che operano online dovranno informare i consumatori in merito alla procedura ODR.

Le procedure ADR e ODR sono più rapide, economiche e semplici da utilizzare rispetto alle procedure giudiziali e dovrebbero permettere ai consumatori europei di risparmiare circa 22,5 miliardi di euro l’anno.

La Commissione ha continuato a promuovere la mediazione, in quanto può determinare risparmi significativi in termini di tempo e di costi per i cittadini. Le norme dell’UE in materia di mediazione sono contenute in una direttiva[108] adottata il 21 maggio 2008, che doveva essere recepita dagli Stati membri entro il 21 maggio 2011. Nel luglio 2012 la Commissione ha avviato uno studio per valutare in maniera esauriente il recepimento della direttiva da parte degli Stati membri, che si concentra anche sull’importanza di promuovere un ampio ricorso alla mediazione per una giustizia a misura di cittadino. Questa analisi dovrebbe inoltre consentire alla Commissione di stabilire se siano necessarie ulteriori azioni.

Agevolare la mobilità dei cittadini all’interno dell’Unione e l’esercizio dei loro diritti di sicurezza sociale – Azioni 15 e 16

Azione 15

La Commissione ha perseguito una politica di applicazione rigorosa nell’ottica di conseguire il recepimento e la piena e corretta applicazione della normativa in materia di libera circolazione in tutta l’Unione europea. Di conseguenza, la maggior parte degli Stati membri ha modificato la propria legislazione o si è impegnata ad adottare, entro un termine prestabilito, modifiche volte a garantire la piena conformità a tali norme. Tra le questioni risolte figurano il recepimento errato o incompleto delle disposizioni del diritto dell’UE relative ai diritti di ingresso e di soggiorno dei familiari di cittadini dell’Unione, compresi i partner dello stesso sesso, le condizioni di rilascio dei visti e delle carte di soggiorno ai familiari cittadini di paesi terzi e le garanzie contro l’espulsione. In sette dei dodici procedimenti di infrazione avviati, la Commissione ha trasmesso agli Stati membri interessati un parere motivato, l’ultimo provvedimento prima di sottoporre la questione alla Corte di giustizia dell’UE. Per una valutazione più dettagliata, si può consultare la relazione sui progressi verso l’effettiva cittadinanza dell’UE 2011-2013 (ai sensi dell’articolo 25 TFUE), allegata alla relazione 2013 sulla cittadinanza dell’Unione.

Il 26 aprile 2013 la Commissione ha proposto una direttiva che agevola l’esercizio effettivo del diritto di libera circolazione dei lavoratori nell’UE[109]. La proposta mira a migliorare l’applicazione dei diritti dei lavoratori in materia di libera circolazione e prevenire le discriminazioni basate sulla nazionalità. In particolare, gli Stati membri saranno tenuti a creare organismi a livello nazionale che forniscano informazioni sui diritti dei lavoratori mobili dell’UE e assistano coloro che subiscono discriminazioni basate sulla nazionalità. Gli Stati membri dovranno inoltre garantire ai lavoratori mobili dell’UE che si ritengano vittime di discriminazioni mezzi di ricorso efficaci a livello nazionale e far sì che le associazioni e le organizzazioni, quali i sindacati e le ONG, possano avviare un procedimento amministrativo o giudiziario per conto o a sostegno dei lavoratori migranti dell’UE vittime di discriminazioni.

Per accrescere la consapevolezza dei cittadini dell’Unione e consentire loro di accedere facilmente alle informazioni sul diritto di circolare e di soggiornare liberamente nell’UE, nel 2010 la Commissione ha pubblicato informazioni semplici e di facile comprensione sulle norme europee applicabili e sul modo in cui beneficiare concretamente di questo diritto nel portale La tua Europa[110], che offre anche accesso a servizi di assistenza personalizzati, e nella guida del 2012 La tua Europa, i tuoi diritti[111]. Inoltre, nel 2013 ha pubblicato una versione aggiornata della guida sulla libertà di circolazione e di soggiorno in Europa, nella quale sono descritti in modo chiaro i diritti e le opportunità offerte ai cittadini dell’UE[112].

Azione 16

Per aiutare i cittadini che si spostano in Europa a esercitare i loro diritti in materia di sicurezza sociale, la Commissione sta mettendo a punto l’infrastruttura EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information, scambio elettronico di informazioni previdenziali), un sistema informatico per consentire agli enti previdenziali in tutta l’UE di scambiare informazioni in modo rapido e sicuro. Con questo sistema, la comunicazione tra gli enti previdenziali nazionali avviene per mezzo di documenti elettronici strutturati e sostituisce così lo scambio di documenti cartacei. Il sistema offrirà ai cittadini importanti vantaggi, in quanto consente una migliore gestione e un più rapido calcolo e versamento delle prestazioni previdenziali, nonché una riduzione degli errori nel trattamento delle domande.

La Commissione e gli Stati membri stanno sviluppando il sistema centrale e continueranno ad assistere gli enti previdenziali nazionali affinché si preparino a lavorare in un ambiente elettronico.

Eliminare gli ostacoli all’esercizio dei diritti politici dei cittadini – Azioni 17, 18, 19 e 20

Le iniziative della Commissione volte a eliminare gli ostacoli incontrati dai cittadini dell’Unione che desiderano partecipare alle elezioni europee sono presentate nella comunicazione della Commissione del 12 marzo 2013 Prepararsi alle elezioni europee 2014: rafforzare la democrazia e l’efficienza[113] e riepilogate nella relazione sui progressi verso l’effettiva cittadinanza dell’UE 2010-2013 (ai sensi dell’articolo 25 TFUE), che accompagna la relazione 2013 sulla cittadinanza dell’Unione.

Nella presente sezione si intende riepilogare i progressi realizzati in relazione ad altre due problematiche descritte nella relazione 2010 sulla cittadinanza dell’Unione.

In primo luogo, come annunciato nell’azione 18, la Commissione ha perseguito una politica di applicazione rigorosa per garantire che tutti gli Stati membri consentano ai cittadini di altri paesi dell’UE di fondare partiti politici o aderirvi. Il divieto di discriminazione fondata sulla nazionalità implica non solo la soppressione formale della nazionalità quale requisito imposto ai cittadini dell’Unione per candidarsi o per votare alle elezioni comunali o europee, ma anche l’eliminazione di qualsiasi misura che possa impedire loro di esercitare tale diritto in condizioni di parità, come garantito dal trattato.

Il divieto di aderire a un partito politico impedisce ai cittadini di altri Stati membri di utilizzare la principale piattaforma di partecipazione politica, in particolare durante le elezioni, e rende le loro probabilità di essere eletti inferiori a quelle dei cittadini locali. La Commissione ha adottato provvedimenti nei confronti di sette Stati membri e quattro casi sono stati chiariti e archiviati in modo soddisfacente.

In secondo luogo, come annunciato nell’azione 20, nel 2011 la Commissione ha avviato un dialogo politico con gli Stati membri i cui cittadini possono perdere i diritti politici nel paese di origine (perdita del diritto di voto) se risiedono in un altro Stato membro per un certo periodo di tempo. L’obiettivo era individuare le opzioni per impedire che i cittadini dell’UE perdano il loro diritto di partecipare alle elezioni nazionali in qualsiasi paese in conseguenza dell’esercizio del diritto alla libera circolazione. In particolare, la Commissione ha inviato lettere agli Stati membri interessati, spiegando il proprio punto di vista e sollecitando il loro contributo a una riflessione comune. Le risposte hanno fornito chiarimenti sulle leggi e sulle politiche in vigore e sui dibattiti in materia a livello nazionale. Questo dialogo ha evidenziato la necessità di trovare soluzioni costruttive per promuovere la partecipazione dei cittadini alla vita democratica dell’UE a tutti i livelli, come illustrato e previsto nell’azione 12 annunciata nella presente relazione.

Fornire ai cittadini informazioni facilmente accessibili sui diritti conferiti dall’UE – Azioni 21 e 22

Azione 21

Nel corso degli ultimi tre anni la Commissione ha promosso una più stretta integrazione dei servizi di Europe Direct – il centro di contatto Europe Direct e la rete di circa 450 centri di informazione Europe Direct – e il portale Internet La tua Europa-Cittadini al fine di mettere a disposizione dei cittadini una piattaforma di informazione multilingue e multicanali: online, per telefono, via e-mail e di persona.

Il portale La tua Europa è stato completamente rinnovato e offre ora chiare informazioni pratiche in 22 lingue sui diritti conferiti dall’UE e sulle norme relative alla loro applicazione a livello nazionale dal punto di vista dell’utente, mentre, per una consulenza più personalizzata, i visitatori sono indirizzati verso i servizi di assistenza appropriati (come Europe Direct, La tua Europa-Consulenza, SOLVIT, EURES, ECC-Net). Si sta ora procedendo a un ulteriore sviluppo del portale, in particolare grazie a una maggiore cooperazione con gli Stati membri volta a garantire la disponibilità di informazioni sui diritti dei cittadini dell’UE specifiche per ciascun paese (per es. contatti delle autorità nazionali, orientamenti sulle procedure specifiche da seguire o sui documenti da presentare per esercitare i diritti conferiti dall’UE e informazioni sulle norme nazionali pertinenti, come quelle applicabili all’acquisto di beni immobili). La Commissione intende inoltre rafforzare ulteriormente SOLVIT e accrescerne la visibilità online e altrove.

Durante il 2011 e il 2012 i 450 centri di informazione Europe Direct in tutti gli Stati membri hanno ricevuto informazioni esaurienti sul contenuto del portale La tua Europa‑Cittadini e sul modo in cui utilizzarlo per rispondere alle esigenze di informazione dei cittadini. È stata ridefinita la missione della nuova rete Europe Direct nel periodo 2013‑2017, indicando chiaramente il ruolo dei centri di informazione quali partner fondamentali dello “sportello unico”, tenuti a fornire informazioni sull’UE rinviando i cittadini al contenuto del portale La tua Europa.

Parallelamente, la Commissione ha cercato di informare il maggior numero possibile di europei dell’esistenza di Europe Direct e La tua Europa, quale sportello unico e principale punto di informazione a misura di cittadino sui diritti conferiti dall’UE. In conseguenza di queste iniziative di sensibilizzazione, il numero di domande alle quali ha risposto il centro di contatto Europe Direct è cresciuto di oltre il 20% nel 2012 rispetto al 2011. Anche La tua Europa ha attratto un numero crescente di visitatori (quasi 4,3 milioni di visite nel 2012, rispetto a 2,4 milioni nel 2011 e 1,5 milioni nel 2010). Recenti sondaggi condotti tra gli utenti indicano un livello elevato di soddisfazione: il 70% dei visitatori ha trovato almeno alcune delle informazioni che cercava e il 93% degli utenti considera il portale soddisfacente o esprime un giudizio ancora migliore[114].

Azione 22

Con il sostegno e il coordinamento delle rappresentanze della Commissione negli Stati membri dell’Unione, i centri di informazione Europe Direct sono diventati importanti canali di informazione sui diritti conferiti dall’UE a livello locale, regionale e nazionale. Le rappresentanze hanno inoltre rafforzato la cooperazione con La tua Europa-Consulenza per offrire ai cittadini consulenze personalizzate in materia giuridica.

I centri di informazione Europe Direct attualmente operano in qualità di principali punti di accesso per le informazioni a livello locale: rispondono a domande presentate dal pubblico locale o indirizzano i cittadini verso i servizi e gli sportelli di informazione tematica dell’UE a livello nazionale. Nel 2012 è stato creato un canale automatizzato per collegare la rete al centro di contatto Europe Direct di Bruxelles. Questo canale consente a ogni centro di informazione locale Europe Direct di sottoporre domande per conto dei cittadini direttamente al centro di contatto.

Portando avanti il lavoro volto a razionalizzare l’accesso alle informazioni di cui i cittadini hanno bisogno per avvalersi dei diritti conferiti dall’UE, la Commissione sta definendo una politica dello “sportello unico”, cioè collegamenti senza interruzioni fra Europe Direct e i fornitori di informazioni tematiche dell’UE, in modo che le domande dei cittadini ricevano sempre risposta dall’informatore appropriato, indipendentemente dal punto di accesso.

Le rappresentanze della Commissione negli Stati membri hanno organizzato numerose campagne e azioni di sensibilizzazione riguardanti i diritti dei cittadini, sia di carattere tematico sia più generali, e hanno svolto attività di sensibilizzazione riguardo al diritto di iniziativa dei cittadini europei, utilizzando una grande varietà di strumenti di comunicazione. Nel 2012 il centro di contatto Europe Direct è diventato il punto di contatto centrale per le informazioni sull’iniziativa dei cittadini.

Rendere gli europei più consapevoli della cittadinanza dell’Unione e dei diritti conferiti da questo status – Azioni 23, 24 e 25

Azione 23

Sulla base di una proposta della Commissione, il Consiglio e il Parlamento europeo hanno proclamato il 2013 Anno europeo dei cittadini[115]. L’iniziativa (http://europa.eu/citizens-2013/it/home) si propone di sensibilizzare i cittadini dell’Unione in merito ai diritti conferiti dall’UE e alle politiche e ai programmi esistenti per favorire l’esercizio di tali diritti, e di stimolare un dibattito sulle politiche dell’Unione rafforzando la partecipazione civica e democratica alle stesse.

L’Anno europeo dei cittadini sta offrendo numerose opportunità di discutere su queste importanti questioni in tutto il continente. Per conseguire gli obiettivi dell’Anno europeo, la Commissione opera in stretta collaborazione con molti enti, istituzioni e parti interessate, che sono tutti soggetti moltiplicatori indispensabili per far sì che i messaggi dell’Anno europeo arrivino fino al livello locale.

Inoltre, nel programma sulle scienze socioeconomiche e umanistiche del settimo programma quadro di ricerca, gestito dalla Commissione, un ambito di attività è dedicato al “Cittadino nell’Unione europea”. La ricerca in questo campo ha lo scopo di veicolare la conoscenza in materia di cittadinanza dell’Unione, sensibilizzare e diffondere i risultati delle attività di ricerca tra le comunità accademiche, i responsabili politici, le organizzazioni della società civile e il pubblico in generale. La Commissione ha finanziato una serie di progetti di ricerca multidisciplinari specificamente incentrati sulle problematiche connesse alla realizzazione della titolarità democratica e della partecipazione attiva dei cittadini dell’Unione[116].

Azione 24

La Commissione ha adottato le proposte relative ai futuri programmi “Diritti e cittadinanza”[117] e “L’Europa per i cittadini”[118], rispettivamente il 15 novembre e il 14 dicembre 2011. Entrambe mirano a fornire sostegno finanziario per la cittadinanza dell’UE in modo coerente e complementare. In particolare, il programma “Diritti e cittadinanza” riguarderà i diritti conferiti dalla cittadinanza dell’Unione, mentre il programma “L’Europa per i cittadini” promuoverà la partecipazione dei cittadini alla vita democratica dell’Unione. I programmi sono complementari, sfruttano le sinergie ed evitano le duplicazioni.

Nell’elaborare queste proposte, la Commissione ha perseguito l’obiettivo generale della razionalizzazione e semplificazione[119]. Di conseguenza, i programmi sono pienamente allineati al regolamento finanziario e pertanto, in linea di principio, sono soggetti alle stesse norme generali e beneficeranno degli elementi di semplificazione introdotti nel nuovo regolamento finanziario.

Azione 25

Al fine di assicurare un giornalismo di alta qualità e di potenziare le informazioni sugli affari europei, nella primavera del 2011 sono stati lanciati nuovi programmi su Euronews e il 14 giugno 2011 è stato aperto uno studio a Bruxelles. Di conseguenza, la copertura quotidiana degli affari europei è stata rafforzata ed è diventata più vivace, con un maggior numero di dibattiti e interviste e con programmi che prevedono la partecipazione dei cittadini. La Commissione ha inoltre firmato un accordo di partenariato con Euronews, che permette di sostenere queste iniziative nel lungo periodo.

ALLEGATO 2 – Dodici nuove azioni fondamentali per migliorare la vita dei cittadini dell’Unione

1.           Commissione intende proporre una revisione del regolamento relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ed esaminare la possibilità di estendere l’esportazione dell’indennità di disoccupazione per un periodo superiore a quello obbligatorio di tre mesi, al fine di facilitare la ricerca di un impiego in un altro paese dell’UE. La Commissione esorta gli Stati membri a fare pieno uso delle norme vigenti per consentire alle persone in cerca di lavoro di percepire l’indennità di disoccupazione per un periodo massimo di sei mesi mentre cercano lavoro in un altro Stato membro.

2.           Per aiutare i giovani cittadini dell’Unione a sviluppare le loro competenze ed entrare nel mercato del lavoro, nel 2013 la Commissione elaborerà un quadro di qualità per i tirocini. La Commissione intende inoltre proporre, sempre nel 2013, un’iniziativa volta a modernizzare la rete EURES per rafforzare il ruolo e l’impatto dei servizi per l’impiego a livello nazionale e migliorare il coordinamento della mobilità dei lavoratori nell’UE. Oltre alla riforma di EURES, la Commissione lancerà un’iniziativa pilota per migliorare lo scambio di informazioni sulle opportunità di tirocinio e apprendistato in altri paesi dell’UE attraverso EURES.

3.           Nel 2013 e nel 2014 la Commissione intende studiare soluzioni per eliminare gli ostacoli che incontrano i cittadini dell’Unione che risiedono in un paese dell’UE diverso dal proprio e i loro familiari in relazione ai documenti di identità e di soggiorno rilasciati dagli Stati membri, eventualmente anche tramite documenti europei uniformi facoltativi per i cittadini.

4.           Nel 2013 la Commissione avvierà iniziative volte a promuovere le migliori prassi fiscali nelle situazioni transfrontaliere e a garantire la corretta applicazione della normativa dell’Unione, in modo da consentire ai cittadini europei che si trasferiscono o che operano a livello transfrontaliero di confrontarsi più facilmente con le diverse normative fiscali e, in particolare, di evitare la doppia imposizione.

5.           Sulla base del lavoro svolto per migliorare la sicurezza su strada dei cittadini dell’Unione, nel corso del 2014 la Commissione adotterà provvedimenti ai fini dell’istituzione di una “piattaforma di informazioni sui veicoli” per facilitare il riconoscimento dei certificati di conformità, rendendo più semplice e sicuro per i cittadini recarsi in un altro paese dell’UE con la propria automobile.

6.           La Commissione intende facilitare gli spostamenti transfrontalieri delle persone con disabilità promuovendo, nel 2014, la creazione di una tessera di invalidità dell’UE riconosciuta in tutti gli Stati membri, al fine di garantire la parità di accesso nell’UE ad alcune agevolazioni specifiche (principalmente nei settori dei trasporti, del turismo, della cultura e delle attività ricreative).

7.           Entro la fine del 2013 la Commissione proporrà un pacchetto di strumenti giuridici per rafforzare ulteriormente i diritti procedurali dei cittadini indagati o imputati in un procedimento penale, tenendo conto della situazione specifica dei minori e delle persone vulnerabili.

8.           Entro la fine del 2013 la Commissione riesaminerà il procedimento europeo per le controversie di modesta entità al fine di facilitare la risoluzione delle controversie riguardanti gli acquisti effettuati in un altro paese dell’UE.

9.           Al fine di rendere più chiare le informazioni sui prodotti digitali e facilitarne il confronto, entro la primavera del 2014 la Commissione, in stretta cooperazione con le autorità nazionali competenti e le parti interessate, elaborerà un modello per la visualizzazione online dei requisiti essenziali. Entro la primavera del 2014 lancerà inoltre una campagna di sensibilizzazione a livello dell’UE sui diritti dei consumatori.

10.         La Commissione adotterà provvedimenti per garantire che le amministrazioni locali siano dotate degli strumenti necessari per comprendere appieno i diritti di libera circolazione dei cittadini dell’Unione.

11.         Nel corso del 2013 la Commissione farà sì che i cittadini possano ottenere informazioni più chiare e semplici sull’organismo al quale rivolgersi per far valere i loro diritti, mettendo a disposizione orientamenti di facile consultazione nel proprio sito Internet centrale “Europa”.

12.         La Commissione intende:

– sensibilizzare i cittadini dell’UE riguardo ai diritti loro conferiti dalla cittadinanza dell’Unione, in particolare i diritti elettorali, presentando, in occasione della festa dell’Europa nel maggio 2014, un manuale che li descriva in un linguaggio chiaro e semplice;

– proporre soluzioni costruttive per consentire ai cittadini dell’Unione che risiedono in un altro paese dell’UE di partecipare pienamente alla vita democratica dell’UE conservando il diritto di voto alle elezioni nazionali nel loro paese di origine; e

– esaminare, nel 2013, soluzioni atte a rafforzare e sviluppare lo spazio pubblico europeo, sulla base delle strutture nazionali ed europee esistenti, per porre fine all’attuale frammentazione dell’opinione pubblica lungo i confini nazionali.

[1]               Piano per un’Unione economica e monetaria autentica e approfondita. Avvio del dibattito europeo, COM(2012) 777 final/2.

[2]               Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (parte seconda, articoli 20-24) e Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (titolo V). Nella presente relazione con “cittadino” si può intendere anche qualsiasi persona che risieda nell’UE in conformità delle disposizioni dei trattati e del diritto derivato in materia.

[3]               Cfr., per esempio, causa C-184/99, Grzelczyk, punto 31.

[4]               Causa C-34/09, Ruiz Zambrano, punto 42.

[5]               Relazione 2010 sulla cittadinanza dell’Unione. Eliminare gli ostacoli all’esercizio dei diritti dei cittadini dell’Unione, COM(2010) 603.

[6]               Un resoconto completo e dettagliato delle azioni intraprese dal 2010 è fornito nell’allegato 1 della presente relazione.

[7]               Consultazione pubblica sulla cittadinanza dell’Unione, avviata dalla Commissione il 9 maggio 2012 (di seguito: “consultazione pubblica del 2012 sulla cittadinanza dell’UE”), http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/eu-citizen-brochure_it.pdf.

[8]               Eurobarometro Flash 365, Cittadinanza dell’Unione europea, febbraio 2013 (di seguito: “Eurobarometro 2013 sulla cittadinanza dell’UE”), http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_365_en.pdf.

[9]               Eurobarometro Flash 364, Diritti elettorali, marzo 2013 (di seguito: “Eurobarometro 2013 sui diritti elettorali”), http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_364_en.pdf.

[10]             Audizione congiunta del Parlamento europeo e della Commissione sulla cittadinanza dell’Unione, 19 febbraio 2013, “Valorizzare al massimo la cittadinanza dell’UE”, http://ec.europa.eu/justice/citizen/document/files/eu_hearing_report.pdf.

[11]             Forum del 28 novembre 2012, “Agenda dei cittadini: un approccio locale”, http://www.cor.europa.eu/en/news/forums/Documents/proceeding_forum_citizens.pdf.

[12]             Conferenza del 22-23 gennaio 2013, “Valorizzare al massimo l’Anno europeo dei cittadini”.

[13]             http://ec.europa.eu/european-debate/index_en.htm.

[14]             http://europa.eu/citizens-2013/it/home

[15]             Tutte le proposte di azione descritte in questo capitolo sono soggette alle procedure ordinarie della Commissione per la preparazione del processo decisionale e al quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020.

[16]             Eurobarometro Standard 78, Cittadinanza europea, autunno 2012 (di seguito: “Eurobarometro standard 78”), http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb78/eb78_first_en.pdf. La disoccupazione è una preoccupazione crescente per i cittadini dell’UE (+4 punti percentuali dall’indagine Eurobarometro della primavera 2012).

[17]             Ciò vale per nove cittadini su dieci, secondo l’Eurobarometro 2013 sulla cittadinanza dell’UE.

[18]             Eurobarometro 2013 sulla cittadinanza dell’UE.

[19]             Eurostat, Acquisti effettuati su Internet da singoli individui, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do. Le cifre relative ai giovani (età 25‑34) sono più elevate.

[20]             La consultazione pubblica del 2012 sulla cittadinanza dell’UE rivela che un intervistato su quattro incontra problemi quando effettua acquisti online.

[21]             http://europa.eu/europedirect/index_it.htm.

[22]             http://europa.eu/youreurope/index.htm.

[23]             Eurobarometro 2013 sulla cittadinanza dell’UE.

[24]             Ibid.

[25]             Consultazione pubblica del 2012 sulla cittadinanza dell’UE ed Eurobarometro 2013 sui diritti elettorali.

[26]             COM(2013) 271 - http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/charter_report_2012_en.pdf.

[27]             Cfr. Employment and social developments in Europe 2011, capitolo 6: “Intra-EU labour mobility and the impact of enlargement”, pag. 274.

[28]             Cfr. relazione dell’European Integration Consortium, Labour mobility within the EU in the context of enlargement and the functioning of the transitional arrangements, Norimberga 2009, pag. 132. Cfr. anche Five years of an enlarged EU. Economic achievements and challenges, European Economy 1/2009, pag. 135.

[29]             Soltanto il 3% dei cittadini dell’UE in età lavorativa risiede in un paese diverso dell’Unione. Il tasso medio annuo di mobilità transfrontaliera all’interno dell’UE raggiunge appena lo 0,29%, una cifra ben inferiore ai tassi di mobilità interna che si registrano in Australia (1,5%) e negli Stati Uniti (2,4%). Cfr. Indagini economiche dell’OCSE, European Union, marzo 2012, http://www.oecd.org/eco/49950244.pdf.

[30]             Secondo l’indagine Eurobarometro sulla mobilità geografica e del mercato del lavoro, quasi un quarto degli intervistati (24%) prevede di avere o ha avuto problemi a trovare lavoro all’estero: Eurobarometro Speciale 337, Mobilità geografica e del mercato del lavoro, giugno 2010, http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_337_en.pdf.

[31]             Il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 70) all’articolo 64, paragrafo 1, lettera c), prevede che “il diritto alle prestazioni è mantenuto per un periodo di tre mesi, a decorrere dalla data in cui il disoccupato ha cessato di essere a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro che ha lasciato, purché la durata totale dell’erogazione delle prestazioni non superi la durata complessiva del periodo in cui ha diritto alle prestazioni a norma della legislazione di tale Stato membro; gli uffici o le istituzioni competenti possono prorogare il periodo di tre mesi fino ad un massimo di sei mesi”. Le modalità per lo scambio di informazioni, la cooperazione e l’assistenza reciproca tra le istituzioni e gli uffici degli Stati membri interessati, in particolare per trasmettere informazioni sulla conformità della persona disoccupata alle procedure di controllo predisposte, sono stabilite nel regolamento di applicazione (CE) n. 987/2009, GU L 284 del 30.10.2009, pag. 19, articolo 55.

[32]             COM(2012) 173.

[33]             Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.

[34]             COM(2012) 173.

[35]             Ibid.

[36]             COM(2010) 682.

[37]             Secondo l’Eurobarometro 2011 sul mercato unico, il 28% dei cittadini dell’UE in età lavorativa prenderebbe in considerazione l’idea di lavorare in un altro paese dell’UE in futuro. La percentuale è particolarmente elevata (54%) tra i giovani (15-24 anni) e tra le persone di età compresa fra 25 e 39 anni (38%). Eurobarometro Speciale 363, Mercato interno: Conoscenza, percezioni e impatti, settembre 2011, http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_363_en.pdf.

[38]             Eurobarometro Flash 319b, Gioventù in movimento: Istruzione e formazione, mobilità, occupazione e imprenditorialità, maggio 2011, http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_319b_sum_en.pdf.

[39]             Nel 2011 il Consiglio ha adottato un criterio di riferimento nel settore della mobilità per l’apprendimento nell’istruzione superiore, secondo il quale entro il 2020 almeno il 20% di diplomati dell’istruzione superiore dovrebbe avere trascorso un periodo di studio o di formazione connesso all’istruzione superiore (per un corso di studi completo o una durata minima di tre mesi) all’estero.

[40]             Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce “Erasmus per tutti”, il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport, COM(2011) 788.

[41]             Commissione europea, Study on a comprehensive overview on traineeship arrangements in Member States, 2012, http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=6717.

[42]             Studio del Forum europeo della gioventù, Interns revealed, 2011, http://issuu.com/yomag/docs/yfj_internsrevealed_web.

[43]             La garanzia per i giovani è un sistema che mira a garantire che tutti i giovani di età inferiore a 25 anni ricevano un’offerta qualitativamente valida di lavoro, proseguimento degli studi, apprendistato o tirocinio entro un periodo di quattro mesi dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale, conformemente alla raccomandazione del Consiglio adottata il 22 aprile 2013.

[44]             Eurobarometro speciale 75.1, Il Mediatore europeo e i diritti dei cittadini, luglio 2011, http://www.ombudsman.europa.eu/en/press/statistics/eb751_eb_report.faces.

[45]             http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/flash_arch_374_361_en.htm#365.

[46]             http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/eu-citizen-brochure_it.pdf.

[47]             Il servizio La tua Europa-Consulenza è un servizio di consulenza giuridica per il pubblico, costituito da un gruppo di avvocati che lavorano in tutte le lingue ufficiali dell’UE e conoscono sia la normativa europea sia quella nazionale di tutti gli Stati membri, http://europa.eu/youreurope/advice/index_it.htm.

[48]             Solvit si occupa dei problemi a livello transfrontaliero dovuti a un’applicazione scorretta del diritto dell’UE da parte delle amministrazioni pubbliche degli Stati membri dell’UE, http://ec.europa.eu/solvit/.

[49]             L’azione in esame si applica soltanto agli Stati membri che rilasciano documenti di identità o di registrazione.

[50]             Proposta di regolamento sul controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (COM(2012) 380), proposta di regolamento relativo ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell’Unione (COM(2012) 382) e proposta di direttiva relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli (COM(2012) 381).

[51]             Questo principio fondamentale del diritto penale, che deriva dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, è enunciato all’articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e all’articolo 6, paragrafo 2, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo.

[52]             Il diritto al patrocinio a spese dello Stato è enunciato all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e all’articolo 6, paragrafo 3, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo.

[53]             Eurobarometro speciale 395 sul procedimento per le controversie di modesta entità, aprile 2013 (di seguito: Eurobarometro 2013 sulle controversie di modesta entità), http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_399_380_en.htm#395.

[54]             In vigore dal 1° gennaio 2009.

[55]             https://e-justice.europa.eu/home.do.

[56]             Cfr., in particolare, la consultazione pubblica del 2012 sulla cittadinanza dell’UE.

[57]             Cfr. la “Relazione 2010 sulla cittadinanza dell’Unione, Eliminare gli ostacoli all’esercizio dei diritti dei cittadini dell’Unione” (COM(2010) 603), in particolare le azioni da 9 a 13, l’agenda dei consumatori (COM(2012) 225) e “L’Atto per il mercato unico II. Insieme per una nuova crescita” (COM(2012) 573).

[58]             Il pacchetto “Sicurezza dei prodotti e vigilanza del mercato” è costituito, tra l’altro, da una proposta di regolamento sulla sicurezza dei prodotti di consumo (COM(2013) 78), una proposta di regolamento sulla vigilanza del mercato dei prodotti (COM(2013) 75) e una comunicazione della Commissione “20 azioni per rendere i prodotti più sicuri e conformi per l’Europa: un piano d’azione pluriennale per il controllo dei prodotti nell’UE” (COM(2013) 76). I documenti sono disponibili all’indirizzo http://ec.europa.eu/consumers/safety/psmsp/index_en.htm.

[59]             Consumer market study on the functioning of e-commerce (2011), condotto da Civic Consulting per conto della Commissione europea, DG Salute e consumatori.

[60]             Per maggiori informazioni, cfr. Report from the Multi-Stakeholder Dialogue on Comparison Tools: http://ec.europa.eu/consumers/documents/consumer-summit-2013-msdct-report_en.pdf.

[61]             Studio del 2012 del Comitato delle regioni, Local and regional authorities promoting EU citizenship and citizens’ rights, http://www.cor.europa.eu/en/news/forums/Documents/summary_cor_study_citizenship.pdf.

[62]             Eurobarometro 77.4 del Parlamento europeo, “Gli europei a due anni dalle elezioni europee del 2014”, giugno 2012 http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2012/election_2012/eb77_4_ee2014_synthese_analytique_en.pdf.

[63]             Raccomandazione della Commissione, del 12 marzo 2013, rafforzare l’efficienza e la democrazia nello svolgimento delle elezioni del Parlamento europeo, C(2013) 1303.

[64]             Per esempio, nella causa Preston l’Alta Corte e la Corte d’Appello del Regno Unito hanno respinto il ricorso di un cittadino britannico che aveva vissuto in Spagna per più di 15 anni e contestava la perdita del diritto di voto. Un’istanza di appello dinanzi alla Corte Suprema è stata respinta senza che venisse deciso un rinvio pregiudiziale.

[65]             Preambolo delle direttive 93/109/CE e 94/80/CE.

[66]             I 13 Stati membri in cui le regioni hanno poteri legislativi sono l’Austria (Länder), il Belgio (Régions), la Repubblica ceca (Kraje), la Danimarca (Amtskommuner), la Germania (Länder), la Spagna (Comunidades autónomas), la Francia (Régions), l’Italia (2 province autonome e 20 regioni), i Paesi Bassi (provinciale staten), la Polonia (województwo), la Slovacchia (Kraje), la Svezia (Landstingsfullmäktige) e il Regno Unito.

[67]             Eurobarometro Standard 78, Relazione sui media utilizzati nell’Unione europea, http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb78/eb78_media_en.pdf.

[68]             Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1.

[69]             Nel discorso sullo stato dell’Unione del 2012 il Presidente della Commissione Barroso ha dichiarato: “Vorrei che si sviluppasse uno spazio pubblico europeo in cui discutere e confrontarsi su questioni europee da un punto di vista europeo. Non possiamo continuare a tentare di risolvere problemi europei con soluzioni puramente nazionali” (http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-12-596_it.htm). Cfr. anche la risoluzione del Parlamento europeo del 7 settembre 2010 sul giornalismo e i nuovi media – “Creare una sfera pubblica in Europa” (2010/2015(INI)) e il discorso sull’Europa del presidente federale della Germania Joachim Gauck del 22 febbraio 2013 http://www.bundespraesident.de/SharedDocs/Reden/EN/JoachimGauck/Reden/2013/130222-Europe.html.

[70]             http://europa.eu/citizens-2013/it/home.

[71]             http://ec.europa.eu/european-debate/index_en.htm.

[72]             Il seguito dato alle 25 azioni presentate nella relazione del 2010 è aggiornato regolarmente sul sito http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/factsheets/index_en.htm.

[73]             COM(2011) 126.

[74]             COM(2011) 127/2.

[75]             COM(2010) 747.

[76]             Proposta di regolamento che promuove la libera circolazione di cittadini e imprese semplificando l’accettazione di alcuni documenti pubblici nell’Unione europea e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012, COM(2013) 228.

[77]          COM(2011) 326.

[78]             La proposta fa parte di una serie di misure in corso di adozione per istituire diritti chiari in tutta l’Unione e salvaguardare il diritto fondamentale a un processo equo e il diritto di difesa. Una direttiva sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali è entrata in vigore nel novembre 2010 e dovrebbe essere recepita negli ordinamenti nazionali entro il 27 ottobre 2013, mentre una direttiva sul diritto all’informazione nei procedimenti penali è entrata in vigore il 21 giugno 2012 e dovrebbe essere recepita entro il 2 giugno 2014.

[79]             COM(2011) 274.

[80]             COM(2011) 275.

[81]             COM(2011) 276.

[82]             Direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, GU L 338 del 21.12.2011, pag. 2.

[83]             Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI, GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57.

[84]             Comprese le tasse di immatricolazione e di circolazione.

[85]             COM(2010) 769.

[86]             COM(2011) 712.

[87]             2011/856/UE.

[88]             Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme per la semplificazione del trasferimento all’interno del mercato unico dei veicoli a motore immatricolati in un altro Stato membro, COM(2012) 164.

[89]             COM(2012) 756.

[90]             SWD(2012) 429.

[91]             Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera, GU L 88 del 4.4.2011, pag. 45.

[92]             A tal fine, la rete è sostenuta dalle iniziative eHGI (eHealth Governance Initiative Joint Action) e PARENT (Joint Action on Patient Registries).

[93]             SWD(2012) 414.

[94]             Progetti SUSTAINS e PALENTE.

[95]             COM(2011) 149.

[96]             http://ec.europa.eu/consularprotection.

[97]             COM(2011) 881.

[98]             Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, GU L 334 del 17.12.2010, pag. 1.

[99]             Regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, GU L 55 del 28.2.2011, pag. 1.

[100]            COM(2013) 130.

[101]            COM(2010) 636.

[102]            Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio concernente il funzionamento e gli effetti del regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo, COM(2011) 166.

[103]            SWD(2012) 171, http://ec.europa.eu/transport/themes/passengers/air/doc/prm/2012-06-11-swd-2012-171_it.pdf.

[104]            Direttiva 2013/9/UE della Commissione, dell’11 marzo 2013, che modifica l’allegato III della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario comunitario, GU L 68 del 12.3.2013, pag. 55.

[105]            Il codice è disponibile in versione integrale, insieme con la relativa sintesi, nel sito dell’Agenda digitale europea, mentre una versione semplificata è pubblicata sul portale La tua Europa-Cittadini, nella nuova sezione dedicata a I tuoi diritti online.

[106]            Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, recante modifica del regolamento (CE) n. 2006/2004 e della direttiva 2009/22/CE (direttiva sull’ADR per i consumatori), COM(2011) 793.

[107]            Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori (regolamento sull’ODR per i consumatori), COM(2011) 794.

[108]            Direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale.

[109]            Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle misure intese ad agevolare l’esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori, COM(2013) 236.

[110]            http://europa.eu/youreurope/citizens/residence/index_it.htm.

[111]            http://bookshop.europa.eu/it/your-europe-your-rights-pbKM3212120/.

[112]            http://bookshop.europa.eu/it/freedom-to-move-and-live-in-europe-pbNE3210299/.

[113]            COM(2013) 126.

[114]            Risultati di un’indagine condotta presso le parti interessate dal 18.12.2012 all’1.2.2013 per valutare la validità e l’utilità del portale La tua Europa dopo il suo ammodernamento nel 2009, e di un sondaggio condotto direttamente sul portale nel gennaio/febbraio 2013 per acquisire maggiori informazioni sul profilo dei visitatori del portale e sulla loro soddisfazione riguardo al portale stesso.

[115]            Decisione n. 1093/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, relativa all’anno europeo dei cittadini (2013), GU L 325 del 23.11.2012, pag. 1.

[116]            Per una descrizione generale, cfr. http://ec.europa.eu/research/social-sciences/research_en.html.

[117]            Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma “Diritti e cittadinanza” per il periodo 2014-2020, COM(2011) 758.

[118]            Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce per il periodo 2014-2020 il programma “L’Europa per i cittadini”, COM(2011) 884.

[119]            Cfr. le comunicazioni della Commissione dell’8 febbraio 2012, “Programma di semplificazione per il quadro finanziario pluriennale 2014-2020”, COM(2012) 42, e del 20 settembre 2012, “Primo quadro di valutazione della semplificazione per il QFP 2014-2020”, COM(2012) 531.

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