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Document 52013DC0269
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS EU Citizenship Report 2013 EU citizens: your rights, your future
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI Relazione 2013 sulla cittadinanza dell’Unione Cittadini dell’Unione: i vostri diritti, il vostro futuro
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI Relazione 2013 sulla cittadinanza dell’Unione Cittadini dell’Unione: i vostri diritti, il vostro futuro
/* COM/2013/0269 final */
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI Relazione 2013 sulla cittadinanza dell’Unione Cittadini dell’Unione: i vostri diritti, il vostro futuro /* COM/2013/0269 final */
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL
PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO
E AL COMITATO DELLE REGIONI Relazione 2013 sulla cittadinanza dell’Unione
Cittadini dell’Unione: i vostri diritti, il vostro futuro 1. Introduzione I cittadini sono e devono essere al
centro dell’integrazione europea. Per ribadirlo, le istituzioni europee hanno
designato il 2013 “Anno europeo dei cittadini”, al fine di dare nuovo impulso
alla cittadinanza dell’Unione e alla dimensione civile del progetto europeo. In
un momento in cui l’Unione europea sta avanzando a grandi passi verso un’unione
economica e monetaria autentica e approfondita[1],
della quale la legittimità democratica è un elemento fondamentale, in
prospettiva di un’unione politica, è tanto più importante concentrarsi su ciò
che l’Unione sta facendo per semplificare la vita dei cittadini, aiutarli a
comprendere i loro diritti e incoraggiarli a prendere parte a un dibattito sull’Europa
in cui vogliono vivere e che vogliono costruire per le generazioni future. La cittadinanza dell’Unione offre ai
cittadini nuovi diritti e nuove opportunità. La possibilità di circolare e
soggiornare liberamente nell’UE è il diritto che essi associano più
strettamente alla cittadinanza dell’Unione. Grazie alle moderne tecnologie e al
fatto che adesso viaggiare è più semplice, la libera circolazione permette agli
europei di estendere i loro orizzonti al di là dei confini nazionali, lasciare
il proprio paese per periodi brevi o più lunghi, andare e venire tra paesi dell’UE
per motivi di lavoro, studio e formazione, fare viaggi di lavoro o di piacere,
o effettuare acquisti all’estero. La libera circolazione intensifica le
interazioni sociali e culturali nell’Unione e crea vincoli più stretti tra gli
europei. Genera inoltre benefici economici reciproci per le imprese e i
cittadini, anche quando rimangono nel proprio paese di origine, in quanto elimina
progressivamente gli ostacoli interni. Nel 1993 il trattato di Maastricht ha
definito la cittadinanza dell’Unione e conferito a tutti i cittadini dell’Unione,
economicamente attivi o no, una serie di diritti, che sono stati poi rafforzati
dal trattato di Lisbona e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea[2]. In particolare, i cittadini
dell’Unione hanno il diritto: –
di non subire discriminazioni a causa della propria
nazionalità; –
di circolare e di soggiornare liberamente nel
territorio dell’UE; –
di votare e di candidarsi alle elezioni comunali e del
Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiedono, alle stesse condizioni
dei cittadini di detto Stato; –
di ricevere assistenza, nei paesi terzi in cui il
proprio paese non sia rappresentato, dall’ambasciata o dal consolato di un
altro Stato membro dell’UE alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato; –
di presentare petizioni al Parlamento europeo, di
ricorrere al Mediatore europeo e di rivolgersi alle istituzioni dell’Unione (in
qualsiasi lingua ufficiale dell’UE); –
di organizzare o sostenere, insieme con altri
cittadini dell’Unione, un’iniziativa dei cittadini per sollecitare proposte
legislative da parte dell’UE. La Corte di giustizia dell’Unione europea ha confermato l’importanza
costituzionale della cittadinanza dell’Unione dichiarando che “lo
status di cittadino dell’Unione è destinato ad essere lo status fondamentale
dei cittadini degli Stati membri”[3]. In
una recente sentenza fondamentale[4],
la Corte di giustizia ha precisato che l’articolo 20 del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea (TFUE) osta a provvedimenti nazionali che possano
privare i cittadini dell’Unione del godimento reale ed effettivo dei diritti attribuiti
dal loro status di cittadini dell’Unione. Nel 2010 la Commissione ha presentato la
prima relazione sulla cittadinanza dell’Unione[5] e ha annunciato 25 azioni
volte a garantire che i cittadini dell’UE possano godere dei loro diritti nella
vita quotidiana senza incontrare inutili ostacoli. D’allora la Commissione ha
dato seguito a tali 25 impegni[6]. Alcune delle
azioni intraprese: –
agevolare la libera circolazione dei documenti
pubblici (quali i certificati di nascita, di decesso o di matrimonio e i
documenti relativi al patrimonio immobiliare); –
rafforzare i diritti di circa 75 milioni di persone
che ogni anno sono vittime di reati nell’Unione; –
ridurre le formalità burocratiche per 3,5 milioni
di persone che ogni anno immatricolano un’automobile in un altro paese dell’UE,
permettendo ai cittadini e alle autorità competenti di risparmiare almeno 1,5
miliardi di euro l’anno; –
proporre soluzioni rapide ed economiche per la
risoluzione extragiudiziale delle controversie tra consumatori e operatori
commerciali nell’Unione, consentendo loro di risparmiare circa 22,5 miliardi di
euro l’anno in tutta Europa; –
migliorare l’accessibilità del sistema ferroviario
per gli 80 milioni (secondo le stime) di europei con disabilità; –
eliminare gli ostacoli all’esercizio effettivo dei
diritti elettorali alle elezioni europee e locali da parte degli otto milioni
di cittadini dell’Unione in età di voto che risiedono in un paese dell’UE diverso
dal proprio; –
offrire ai cittadini informazioni facilmente
comprensibili sui diritti di cui godono nell’Unione, attraverso uno sportello
unico di informazione online: La tua Europa e Europe Direct. Il concretizzarsi della
cittadinanza dell’Unione nella vita quotidiana dei cittadini è un processo in
continua evoluzione. Il fatto che permangano ostacoli è
confermato da un’ampia consultazione pubblica sulla cittadinanza dell’Unione,
avviata dalla Commissione il 9 maggio 2012[7], dalle
indagini Eurobarometro del 2013 sulla cittadinanza dell’Unione[8] e sui diritti elettorali[9]
e da importanti iniziative organizzate con le parti interessate in preparazione
della presente relazione, in collaborazione con il Parlamento europeo[10], il Comitato delle regioni[11] e
il Comitato economico e sociale europeo[12]. I dialoghi con i
cittadini[13] avviati dalla Commissione nell’ambito dell’Anno europeo dei cittadini[14] forniscono ulteriori
informazioni sulle preoccupazioni e sulle idee degli europei. Nella presente relazione
2013 sulla cittadinanza dell’Unione la Commissione propone dodici nuove
azioni in sei settori fondamentali per continuare a eliminare gli ostacoli
che impediscono ai cittadini di godere dei propri diritti nell’UE[15]. Eliminare gli
ostacoli per i lavoratori, gli studenti e i tirocinanti nell’UE Attualmente la crisi
finanziaria e del debito sovrano e le relative conseguenze economiche sono la
preoccupazione dominante tra i cittadini. Nove europei su dieci ritengono che la
disoccupazione o la situazione economica siano i problemi più importanti da affrontare
nella propria regione[16]. La principale aspettativa degli europei è che l’Unione combatta la
crisi, il che significa anche ridurre la disoccupazione, in particolare quella giovanile, il cui tasso è più del doppio di
quello degli adulti (23,5% contro 9,5% nel primo trimestre del 2013). I
cittadini chiedono un vero mercato del lavoro dell’Unione, che consenta loro di
cogliere opportunità di impiego in altri paesi dell’UE e di contribuire all’economia
europea. Sollecitano anche iniziative che permettano loro di sviluppare le
proprie competenze e di accedere a offerte di formazione di qualità in altri
paesi dell’UE. La Commissione presenta proposte per rendere più agevole per i
cittadini lavorare, studiare e seguire corsi di formazione in un altro paese dell’UE,
a vantaggio sia dello sviluppo personale e professionale dei cittadini, sia
della crescita economica dell’Unione nel suo complesso. Ridurre le
formalità burocratiche negli Stati membri I cittadini dell’Unione sanno di avere il diritto di circolare
liberamente[17].
Oltre due terzi di essi ritengono che la libera circolazione delle persone all’interno
dell’UE apporti benefici economici al proprio paese[18]. I cittadini
esercitano attivamente questo diritto, effettuando ogni anno miliardi di viaggi
nell’Unione. Tuttavia, secondo la consultazione pubblica del 2012 sulla
cittadinanza dell’Unione, quasi un partecipante su cinque ha incontrato
problemi nell’esercitare il diritto di libera circolazione, spesso dovuti a
procedure amministrative lunghe o poco chiare. I cittadini vogliono soluzioni
che semplifichino la loro vita quando viaggiano e soggiornano nell’UE. La
Commissione propone soluzioni per ridurre le pratiche amministrative eccessive
e semplificare le procedure negli Stati membri. Tutelare le persone più vulnerabili nell’UE Offrire assistenza e una tutela specifica alle
persone più vulnerabili della società è una delle priorità del modello sociale
europeo. Nell’ambito delle consultazioni, i cittadini hanno segnalato le particolari
difficoltà che le persone disabili (stimate a 80 milioni nell’UE) incontrano quando
si spostano all’interno dell’Unione. Hanno inoltre indicato che alcuni
cittadini sono più vulnerabili quando si tratta di far valere i propri diritti,
in particolare nei procedimenti penali, per esempio a causa della giovane età o
delle condizioni di salute fisica o mentale. La Commissione propone misure
volte a rafforzare i diritti dei cittadini più vulnerabili. Eliminare gli
ostacoli agli acquisti nell’UE Gli acquisti
transfrontalieri online sono in continua crescita nell’UE. Un quarto dei
cittadini che hanno effettuato acquisti su Internet nel 2012 si è rivolto a rivenditori
in altri paesi dell’UE[19].
Tuttavia i cittadini dell’Unione continuano a incontrare problemi quando
effettuano acquisti online[20].
È quindi necessario proteggere e informare meglio i consumatori, soprattutto per
quanto riguarda prodotti di settori in rapida espansione come le tecnologie
digitali. Acquisti transfrontalieri semplici e sicuri vanno di pari passo con
mezzi di ricorso transfrontalieri semplici e rapidi. La Commissione presenta
iniziative volte a garantire che i cittadini siano informati meglio, specialmente
quando effettuano acquisti online, e dispongano di mezzi di ricorso semplici
quando qualcosa va storto. Informazioni mirate e accessibili nell’UE È stato fatto molto per migliorare la conoscenza
dei diritti conferiti ai cittadini dall’UE, in particolare attraverso lo
sportello unico Europe Direct[21] e La tua Europa[22]. Un cittadino su tre ora afferma di essere bene
informato in merito ai diritti conferiti dall’Unione[23]. Questo dato
rappresenta un miglioramento, ma non è ancora sufficiente. Poco meno di un
quarto degli intervistati (24%) ritiene di essere informato abbastanza o molto
bene riguardo a ciò che può fare qualora i diritti conferiti dall’UE non siano
rispettati[24].
La Commissione propone idee per razionalizzare e migliorare ulteriormente l’informazione
fornita ai cittadini riguardo ai diritti conferiti dall’Unione e al modo in cui
avvalersene. Partecipazione alla vita democratica dell’UE La piena partecipazione dei cittadini alla vita
democratica dell’UE, a tutti i livelli, costituisce l’essenza stessa della
cittadinanza dell’Unione. Un’ottima occasione per incoraggiare i cittadini e la
società civile a partecipare a un dibattito sulle problematiche europee è offerta
dall’Anno europeo dei cittadini e dalle prossime elezioni europee, due momenti
importanti in cui i cittadini possono far sentire la loro voce. I cittadini mettono
in discussione le pratiche in base alle quali alcuni Stati membri privano i
propri cittadini del diritto di voto alle elezioni nazionali perché risiedono
in un altro paese dell’UE da un certo periodo di tempo[25]. Nell’audizione
congiunta del Parlamento europeo e della Commissione sulla cittadinanza dell’Unione,
svoltasi il 19 febbraio 2013, i cittadini, la società civile, gli esperti e i parlamentari
europei hanno discusso se la privazione del diritto di voto fosse giustificata alla
luce delle realtà attuali. La Commissione propone soluzioni per promuovere la
partecipazione dei cittadini dell’Unione alla vita democratica dell’UE. La relazione 2013 sulla cittadinanza dell’Unione
è accompagnata dalla relazione sui progressi verso l’effettiva cittadinanza
dell’UE 2011-2013 (ai sensi dell’articolo 25 TFUE), che presenta un bilancio
dell’applicazione delle disposizioni del trattato in materia di cittadinanza
dell’UE negli ultimi tre anni. Parallelamente la Commissione ha adottato anche la
relazione annuale sull’applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea[26]. 2. Dodici nuove azioni
fondamentali per migliorare la vita dei cittadini dell’Unione 2.1 – Eliminare gli ostacoli per i
lavoratori, gli studenti e i tirocinanti nell’UE Aiutare i cittadini, in particolare i
giovani, a sviluppare le loro competenze, trovare lavoro e contribuire alla
crescita dell’Unione europea I cittadini in movimento danno impulso all’economia
dell’UE Nonostante il gran numero di disoccupati (più
di 26 milioni nell’UE), il numero di posti vacanti è in aumento rispetto alla metà del 2009 e le imprese hanno
difficoltà a reperire personale qualificato. Ciò rappresenta un rischio per la crescita e l’innovazione dell’economia
europea. La mobilità dei lavoratori
può quindi essere un efficace meccanismo di adeguamento per affrontare gli
squilibri e contribuire ad accordare meglio le competenze
alle opportunità di lavoro, restituendo dinamismo all’economia e alleviando le sofferenze sociali dei cittadini dell’Unione. La mobilità aumenta le probabilità di un passaggio agevole all’attività
lavorativa e offre opportunità di crescita personale e
professionale. Esistono validi argomenti economici a sostegno
della mobilità. L’esperienza recente degli allargamenti
del 2004 e 2007 ha dimostrato che la mobilità all’interno dell’UE ha effetti
positivi sulle economie e sui mercati del lavoro. Per esempio, si stima che nel lungo periodo il PIL dei paesi dell’UE-15
sia aumentato di quasi l’1% in conseguenza della mobilità post‑allargamento (nel periodo 2004-2009)[27]. Per
l’Unione nel suo insieme l’effetto sul PIL dei flussi migratori recenti all’interno
dell’UE corrisponde a un incremento collettivo del reddito dei cittadini dell’Unione
di circa 24 miliardi di euro[28]. A tutt’oggi però la mobilità dei lavoratori nell’UE rimane modesta[29]. I cittadini dell’Unione esitano ancora a cercare
lavoro in un altro paese dell’UE, perché si preoccupano della situazione che
dovranno affrontare nel caso in cui non trovino rapidamente un impiego[30]. Allo stato attuale la
normativa dell’Unione garantisce che i cittadini
disoccupati che hanno diritto all’indennità di disoccupazione e si trasferiscono
in un altro paese dell’UE in cerca di lavoro continuino a percepirla dal
proprio paese di origine per un periodo di tre mesi[31]. Sebbene la normativa
dell’UE autorizzi gli Stati membri a estendere tale diritto a un massimo di sei
mesi, questo non è ancora garantito dalle rispettive pratiche nazionali[32]. Nella consultazione
pubblica del 2012 sulla cittadinanza dell’UE, la maggior parte degli
intervistati (69%) ha sostenuto che si dovrebbe percepire l’indennità di
disoccupazione per almeno sei mesi quando si cerca lavoro in un altro paese
dell’UE. Fonte: Consultazione
pubblica del 2012 sulla cittadinanza dell’Unione. Base: intervistati che hanno cercato impiego in un altro
paese dell’UE Frederico, un giovano cuoco portoghese, ha deciso
di trasferirsi in Svezia per cercare un nuovo lavoro. Ha richiesto ai servizi
per l’impiego in Portogallo il documento che gli permette di ricevere l’indennità
di disoccupazione portoghese in Svezia per un periodo di tre mesi e appena
arrivato si è iscritto ai servizi per l’impiego svedesi. Tuttavia non ha
trovato lavoro entro i tre mesi di validità del documento. Ha dovuto decidere
se tornare in Portogallo per non perdere il diritto all’indennità di
disoccupazione o rimanere in Svezia senza diritto all’indennità. Ha deciso di
presentarsi ad alcuni altri colloqui di lavoro in Svezia e cinque mesi dopo è
tornato in Portogallo. Di conseguenza, ha perso il diritto all’indennità di
disoccupazione in Portogallo. Azione 1. La Commissione
intende proporre una revisione del regolamento relativo al coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale[33]
ed esaminare la possibilità di prolungare l’esportazione dell’indennità di
disoccupazione oltre il periodo obbligatorio di tre mesi, al fine di facilitare
la ricerca di un impiego in un altro paese dell’UE. La Commissione esorta gli
Stati membri a fare pieno uso delle norme vigenti per consentire alle persone
in cerca di lavoro di percepire l’indennità di disoccupazione per un periodo
massimo di sei mesi mentre cercano impiego in un altro Stato membro[34]. Migliorare le proprie qualifiche e
competenze all’estero Come rilevato dalla Commissione nel pacchetto a
favore dell’occupazione “Verso una ripresa fonte di occupazione”[35] e nell’agenda per
nuove competenze e per l’occupazione[36],
gli investimenti nei sistemi di istruzione e formazione sono fondamentali per
migliorare la produttività, la competitività, la crescita economica e in
definitiva l’occupazione. I giovani cittadini dell’Unione sono propensi a
migliorare le proprie qualifiche e competenze studiando o seguendo corsi di
formazione in un altro paese dell’UE[37]. Nel complesso, più di un giovane europeo su due è disposto o propenso
a lavorare in un altro Stato membro dell’Unione[38]. Propensione dei giovani
a lavorare in un altro paese dell’UE Fonte: Eurobarometro 2011
“Gioventù in movimento” In base ai dati attualmente disponibili, si
stima che soltanto il 10% dei giovani europei con diploma di istruzione
superiore abbia studiato in un altro paese dell’UE[39]. Le cifre relative
alla mobilità finalizzata a ottenere titoli di studio (intero programma di
studio) nell’UE sono ancora più modeste. Ciò è in parte dovuto ai costi da
sostenere per studiare in un altro paese. Nella proposta relativa al programma “Erasmus
per tutti”[40],
la Commissione ha proposto di istituire un meccanismo di garanzie per i prestiti
destinati agli studenti a livello di master che desiderano seguire l’intero
programma di studio in un altro paese dell’UE, affinché possano ottenere
prestiti bancari a condizioni favorevoli. Secondo la proposta della
Commissione, fino a 330 000 studenti dovrebbero beneficiare del programma,
che avrà durata settennale. La Commissione continuerà inoltre a incoraggiare la
mobilità dei giovani a scopo di studio, formazione o volontariato all’estero, o
per partecipare a scambi di giovani, e intende offrire anche agli insegnanti e
al personale docente la possibilità di insegnare o svolgere attività formative
all’estero. Grazie al nuovo programma, quasi cinque milioni di cittadini
dovrebbero poter beneficiare di tali opportunità nel periodo 2014-2020. Quando prendono in considerazione l’idea di
svolgere un tirocinio in un altro paese dell’UE, i giovani non sempre trovano
informazioni pertinenti in merito alle opportunità esistenti e sono preoccupati
per la qualità e le condizioni di organizzazione del lavoro. Studi e indagini evidenziano alcuni problemi di
qualità legati ai tirocini: mancanza di contenuti e condizioni carenti, in
particolare un livello inadeguato (o nullo) di protezione sociale e di retribuzione[41]. Inoltre, in diversi paesi dell’UE (il 25%, secondo un’indagine
condotta nel 2011 dal Forum europeo della gioventù[42]) non è ancora
obbligatorio un contratto di tirocinio, in cui siano specificati i diritti e
gli obblighi delle parti. La retribuzione scarsa o nulla suscita il timore che
i datori di lavoro sfruttino i tirocini quale forma di lavoro non retribuito. È
urgente affrontare queste carenze e migliorare le opportunità per i giovani di
sviluppare competenze e acquisire esperienze di lavoro all’estero, non solo per
rispondere alle preoccupazioni espresse dai cittadini, soprattutto giovani, ma
anche per affrontare i livelli drammatici di disoccupazione giovanile. Nathalie si è diplomata in Francia e prevede di
cominciare la carriera professionale in Spagna o in Germania. Non avendo mai
vissuto all’estero, vuole innanzitutto svolgere un tirocinio, ma si domanda se possa
farlo senza essere iscritta a un programma di istruzione (in Francia è un
requisito essenziale). Inoltre non conosce i diritti di cui godono i
tirocinanti in tali paesi né sa se avrà diritto alla protezione sociale o a una
retribuzione. Al fine di aiutare i giovani a individuare esperienze
di lavoro di qualità in un altro paese dell’UE, nel 2013 la Commissione intende
sviluppare un quadro di qualità per i tirocini, che definisca le
caratteristiche principali dei tirocini di alta qualità allo
scopo di tutelare i diritti dei tirocinanti e consentire loro di valorizzare al
massimo l’esperienza lavorativa. Intende inoltre riesaminare e riformare la
rete EURES, per adattarla meglio alle esigenze reali del mercato del lavoro, potenziando
i servizi di collocamento a vantaggio sia di coloro che cercano lavoro, sia delle
imprese. Lancerà inoltre un’iniziativa pilota con alcuni Stati membri per
migliorare lo scambio di informazioni su tirocini e
apprendistati attraverso EURES, nell’ottica di agevolare l’ingresso dei giovani
nel mondo del lavoro. La Commissione invita inoltre gli Stati membri ad
attuare rapidamente la garanzia per i giovani[43]
in maniera duratura e ambiziosa, per aiutarli ad acquisire un’esperienza
lavorativa. Azione 2. Per aiutare i giovani cittadini dell’Unione a sviluppare le loro
competenze ed entrare nel mercato del lavoro, nel 2013 la Commissione elaborerà
un quadro di qualità per i tirocini. La Commissione
intende inoltre proporre, sempre nel 2013, un’iniziativa volta a modernizzare la
rete EURES per rafforzare il ruolo e l’impatto dei servizi per l’impiego a
livello nazionale e migliorare il coordinamento della mobilità dei lavoratori
nell’UE. Oltre alla riforma di EURES, la Commissione lancerà un’iniziativa
pilota per migliorare lo scambio di informazioni sulle opportunità di tirocinio
e apprendistato attraverso EURES. 2.2 – Ridurre le
formalità burocratiche negli Stati membri Eliminare gli ostacoli amministrativi e
semplificare le procedure per i cittadini dell’Unione che vivono e viaggiano
nell’UE Documenti di identità e di soggiorno La possibilità di circolare e soggiornare liberamente nell’UE è il
diritto che i cittadini associano più direttamente alla cittadinanza dell’Unione[44]. Secondo l’Eurobarometro
2013 sulla cittadinanza dell’UE[45],
quasi nove cittadini su dieci sanno di avere diritto alla libera circolazione. Fonte: Eurobarometro 2013
sulla cittadinanza dell’UE Tuttavia, nell’ambito della consultazione
pubblica del 2012 sulla cittadinanza dell’UE[46],
quasi un partecipante su cinque ha indicato di avere incontrato problemi per trasferirsi
o risiedere in un altro paese dell’UE (17%), tra cui ostacoli amministrativi riguardanti
i documenti necessari per viaggiare o per dimostrare la propria identità all’interno
dell’Unione. Le domande concernenti il diritto di libera circolazione e di
soggiorno costituiscono il 21% delle domande inviate a La tua Europa-Consulenza[47] nel 2012 e il 13% dei
casi SOLVIT nel 2012[48]. I cittadini dell’Unione che risiedono in un
paese dell’UE diverso dal proprio per più di tre mesi possono essere tenuti a
registrarsi presso le autorità locali, nel qual caso ricevono un attestato di
registrazione, che però non sempre è accettato come documento di identità nell’Unione
(in particolare dagli enti privati, quali banche, imprese, ecc.) e non può
essere utilizzato come documento di viaggio, nemmeno all’interno dell’UE. Problemi
analoghi emergono per i cittadini dell’Unione titolari di carte di identità
rilasciate nel proprio paese, i quali in molti casi non possono utilizzarle per
effettuare operazioni in altri Stati membri dell’UE. Le imprese private sono restie
ad accettare documenti “stranieri” come prova di identità, in quanto il formato
di tali documenti, a differenza dei passaporti, non è armonizzato a livello dell’UE.
I cittadini dell’Unione che risiedono in un altro Stato membro hanno difficoltà
anche a ottenere o rinnovare la carta di identità o il passaporto quando devono
fare un viaggio nell’UE con breve preavviso, soprattutto nei casi in cui il
consolato più vicino si trovi in un altro paese. Sanna, che è finlandese e risiede a Monaco,
ha prenotato un volo per la Finlandia ma, due giorni prima di partire, subisce
uno scippo e le vengono rubati passaporto e carta d’identità. Sanna non può
ottenere un nuovo passaporto in tempo utile, perché le uniche rappresentanze
consolari finlandesi in Germania in grado di rilasciare un passaporto si
trovano a Berlino e ad Amburgo, e lei non può recarvisi con un preavviso così
breve. All’aeroporto, quando esibisce soltanto l’attestato di registrazione
tedesco, la compagnia aerea rifiuta di ammetterla a bordo dell’aereo, facendo
riferimento alla normativa in materia di sicurezza. Nella consultazione pubblica sulla cittadinanza
dell’Unione, i cittadini hanno chiesto soluzioni che semplifichino la vita e
rafforzino la loro identificazione con l’UE, eventualmente tramite documenti
europei uniformi[49].
La Commissione valuterà, tra l’altro, se sia opportuno stabilire norme relative
a un formato sicuro comune per gli attestati di registrazione rilasciati ai
cittadini dell’UE dagli Stati membri e per i documenti di soggiorno rilasciati
ai loro familiari. L’iniziativa dovrebbe consentire ai cittadini dell’Unione e
ai loro familiari di utilizzare un unico documento nella loro vita quotidiana e
risolvere i problemi che incontrano nei rapporti con enti privati in altri
paesi dell’UE, migliorando al contempo la sicurezza dei documenti. Per ridurre ulteriormente gli oneri
amministrativi, i cittadini dell’Unione dovrebbero anche avere la facoltà di
usare tali attestati di registrazione sicuri come documenti di viaggio per gli
spostamenti all’interno dell’UE, se tali documenti sono rilasciati dallo Stato
membro di residenza. Azione 3. Nel 2013
e 2014 la Commissione intende studiare soluzioni per eliminare gli ostacoli che
incontrano i cittadini dell’Unione che risiedono in un paese dell’UE diverso
dal proprio e i loro familiari in relazione ai documenti di identità e di
soggiorno rilasciati dagli Stati membri, eventualmente istituendo documenti
europei uniformi facoltativi per i cittadini. Formalità fiscali transfrontaliere I cittadini dell’Unione possono risiedere in un
paese, lavorare in un altro e possedere immobili in un terzo. Ciò può rendere
difficile per loro sapere dove versare le imposte e come farlo. Le barriere
linguistiche e la mancanza di cooperazione fra autorità fiscali di paesi diversi
nel risolvere le questioni transfrontaliere non facilitano certo le cose. I
cittadini possono inoltre imbattersi in notevoli ostacoli amministrativi, in particolare
quando chiedono rimborsi di imposta dovuti da altri paesi o a causa dei contrasti
tra i vari sistemi fiscali nazionali, che possono persino determinare la doppia
tassazione del medesimo reddito da parte di Stati membri diversi. I problemi
relativi alle imposte costituiscono da soli il 9% del numero complessivo di
casi SOLVIT nel 2012. Anche il servizio La tua Europa-Consulenza, i servizi di
assistenza, quali i centri dei consumatori nelle regioni transfrontaliere, ed
EURES riferiscono di ricevere un gran numero e una grande varietà di domande in
materia fiscale. Ylva, svedese, è sposata con Martin,
slovacco. Vivono in Svezia e sono entrambi in pensione. Ylva ha lavorato
soltanto in Svezia, mentre Martin ha lavorato anche in Slovacchia. Ora
vorrebbero trasferirsi nei Paesi Bassi per stare vicino ai nipoti, ma hanno molti
dubbi riguardo alla loro situazione fiscale e non sanno a chi rivolgersi. Come
saranno tassate le loro pensioni, una volta trasferiti? Come gestire le
eventuali imposte di successione? Cosa devono fare se subiscono una doppia
imposizione dopo il trasferimento? Se conservano la casa in Svezia, dove
dovranno versare l’imposta sui beni immobiliari e dove sarà tassato il reddito derivante
da tale immobile? Nel corso del 2013 la Commissione individuerà le
migliori prassi nei paesi dell’UE in materia di assistenza ai cittadini nelle
situazioni fiscali transfrontaliere e in seguito parteciperà a discussioni con
le autorità nazionali al fine di promuoverne una più ampia adozione. Tra le migliori
prassi potrebbero figurare il ricorso a punti di contatto presso le amministrazioni
nazionali specializzati in problematiche fiscali transfrontaliere o a siti
Internet che offrano ai cittadini informazioni di base e li indirizzino verso
il punto di contatto più appropriato, la semplificazione delle procedure per
richiedere l’esenzione dalla doppia imposizione e il rimborso dell’eccedenza d’imposta
applicata all’estero, codici del contribuente in cui siano descritti i diritti
e gli obblighi essenziali dei contribuenti, e una stretta cooperazione tra gli Stati
membri dell’UE nella risoluzione delle controversie fiscali transfrontaliere. A queste attività la Commissione abbinerà una
nuova iniziativa a livello di UE in materia di conformità, per assicurare che
le leggi di tutti gli Stati membri relative alla tassazione delle persone che
si spostano da uno Stato a un altro siano conformi alla giurisprudenza della
Corte di giustizia e che i cittadini non debbano sostenere oneri amministrativi
inutili e costi supplementari quando esercitano il diritto di trasferirsi a
lavorare o risiedere in altri Stati membri. Azione 4. Nel 2013
la Commissione avvierà iniziative volte a promuovere le migliori prassi fiscali
nelle situazioni transfrontaliere e a garantire la corretta applicazione della
normativa dell’Unione, in modo da consentire ai cittadini europei che si trasferiscono
o che operano a livello transfrontaliero di confrontarsi più facilmente con le
diverse normative fiscali e, in particolare, di evitare la doppia imposizione. Pratiche automobilistiche Attualmente il controllo
tecnico dei veicoli a motore è effettuato in maniera differente in ciascuno
degli Stati membri dell’UE: cambiano le categorie di veicoli da sottoporre al
controllo, gli intervalli tra i controlli, i metodi di controllo e le valutazioni
dei difetti. Di conseguenza, il controllo del medesimo veicolo può dare
risultati diversi nei diversi paesi dell’UE, il che determina livelli di
sicurezza differenti. A causa di queste norme divergenti, i paesi dell’UE non
prevedono il riconoscimento reciproco dei certificati di conformità. Ciò
comporta oneri amministrativi e costi non necessari a carico dei cittadini che
si recano in un altro paese con la propria automobile. Monika è lituana e lavora
in un albergo in una località sciistica austriaca cinque mesi l’anno. Poiché il
controllo tecnico annuale della sua automobile è previsto in marzo, quando lei
si trova in Austria, Monika deve interrompere il soggiorno e guidare la propria
automobile fino in Lituania soltanto per presentarla al controllo periodico.
Sarebbe tanto più semplice se potesse effettuare il controllo in Austria e
ottenere il riconoscimento automatico del certificato di conformità in
Lituania, e negli altri paesi dell’UE. Nel 2012 la Commissione ha
presentato proposte[50]
intese a istituire norme minime per il controllo e la sicurezza delle
automobili (che migliorano la qualità del controllo, introducono requisiti per
le attrezzature di controllo, migliorano le competenze degli ispettori, rafforzano
la supervisione dei centri di controllo). Sulla base di norme armonizzate per
il controllo tecnico dei veicoli a motore, nel corso del 2014 la Commissione
adotterà provvedimenti concreti ai fini dell’istituzione di una “piattaforma
elettronica di informazioni sui veicoli” per facilitare il riconoscimento dei
certificati di conformità. Azione 5. Sulla
base del lavoro svolto per migliorare la sicurezza su strada dei cittadini dell’Unione,
nel corso del 2014 la Commissione adotterà provvedimenti ai fini dell’istituzione
di una “piattaforma di informazioni sui veicoli” per facilitare il
riconoscimento dei certificati di conformità, rendendo più semplice e sicuro
per i cittadini recarsi in un altro paese dell’UE con la propria automobile. 2.3 – Tutelare
le persone più vulnerabili nell’UE Rimuovere gli ostacoli per i cittadini con
disabilità e rafforzare ulteriormente i diritti procedurali dei cittadini,
tenendo conto della situazione specifica dei minori e dei cittadini vulnerabili Cittadini con disabilità Nell’Unione europea vivono circa 80 milioni di
persone con disabilità. Spesso hanno diritto ad alcune agevolazioni legate alla
loro tessera di invalidità, in particolare per quanto riguarda i trasporti
pubblici o le istituzioni culturali. A differenza dei permessi di parcheggio
per le persone disabili, per i quali è stato istituito un modello comune
europeo quasi quindici anni fa, le tessere di invalidità sono riconosciute soltanto a livello nazionale, e questo crea
difficoltà alle persone disabili che si recano in un altro paese dell’UE. Seán, un cittadino irlandese disabile, vorrebbe
partecipare alla gita scolastica annuale con i suoi compagni di classe. Tuttavia
non è sicuro che la sua tessera irlandese di invalidità sia riconosciuta in altri
paesi dell’UE e quindi di poter beneficiare dell’accesso ai trasporti di cui
godono i residenti locali disabili. Se Seán avesse una tessera di invalidità dell’UE,
sarebbe certo di avere accesso ad alcune agevolazioni specifiche riconosciute
ai cittadini del paese in questione. La Commissione intende lanciare un’iniziativa
pilota al fine di creare una tessera di invalidità dell’UE riconosciuta in
tutti gli Stati membri, che faciliti la parità di trattamento delle persone con
disabilità che si recano in altri paesi dell’UE per quanto riguarda l’accesso
ai trasporti, al turismo, alla cultura e alle attività ricreative. Azione 6. La Commissione intende facilitare gli spostamenti
transfrontalieri delle persone con disabilità promuovendo, nel 2014, la
creazione di una tessera di invalidità dell’UE riconosciuta in tutti gli Stati
membri, al fine di garantire la parità di accesso nell’UE ad alcune agevolazioni
specifiche (principalmente nei settori del trasporto, del turismo, della
cultura e delle attività ricreative). Diritti procedurali Ogni persona è considerata innocente fino a
quando la sua colpevolezza non sia stata provata[51]. Le diverse norme
nazionali che disciplinano la presunzione di innocenza possono complicare la
cooperazione giudiziaria e di polizia e il riconoscimento reciproco delle
sentenze. Creano anche incertezze tra i cittadini riguardo alla protezione che
possono ottenere in un altro paese dell’UE. Inoltre, il diritto al patrocinio a
spese dello Stato nei procedimenti penali[52]
varia notevolmente tra i diversi Stati membri e attualmente a chi è indagato o
imputato in procedimenti penali in un altro paese dell’UE non sempre è
garantita un’assistenza legale efficace e tempestiva. Alcuni indagati o imputati sono più vulnerabili perché,
a causa dell’età o delle condizioni di salute fisica e mentale, hanno
difficoltà a comprendere, seguire o partecipare effettivamente alle discussioni.
Questo può ledere il loro diritto a un processo equo e rende ancora più
importante garantire la presunzione di innocenza e il patrocinio a spese dello
Stato. Nella consultazione pubblica sulla cittadinanza
dell’Unione, il 73% degli intervistati si è dichiarato
favorevole all’idea di riconoscere a minori e adulti vulnerabili garanzie di
accesso a un processo equo che si applichino in tutti gli Stati membri dell’UE. Christian, un ragazzo di 16 anni che vive con
i genitori in un paese dell’UE diverso da quello di origine, viene arrestato in
casa propria e condotto al posto di polizia per essere interrogato riguardo al
furto di un automobile rinvenuta il giorno stesso nei pressi dell’isolato in
cui abita. È sottoposto per circa sei ore a un interrogatorio, durante il quale
in un primo momento nega di essere coinvolto nel furto e poi, dopo che la
polizia gli dice che la confessione inciderà positivamente sull’esito del
procedimento, ammette di aver rubato l’auto. Christian è stato interrogato
senza poter contattare i genitori e senza la presenza di un avvocato. Non è
stato informato del suo diritto di rimanere in silenzio ed evitare l’autoincriminazione. La Commissione intende proporre, entro la fine
del 2013, un pacchetto di strumenti giuridici volti a garantire la presunzione
di innocenza e il patrocinio a spese dello Stato nel caso in cui un cittadino sia
indagato o imputato in un procedimento penale in un altro paese dell’UE e a
rafforzare i diritti procedurali dei minori e delle persone vulnerabili. Azione 7. Entro la
fine del 2013 la Commissione presenterà un pacchetto di strumenti giuridici per
rafforzare ulteriormente i diritti procedurali dei cittadini indagati o
imputati in un procedimento penale, tenendo conto della situazione specifica
dei minori e degli adulti vulnerabili. 2.4 – Eliminare
gli ostacoli agli acquisti nell’UE Controversie di modesta entità Negli ultimi dodici mesi, quattro cittadini su
dieci hanno acquistato o ordinato prodotti o servizi su Internet per scopi privati
(40%). Il numero degli europei che acquistano prodotti o
servizi da rivenditori con sede in un altro paese dell’UE è
aumentato rispetto a due anni fa (+4 punti percentuali). Quasi un acquirente
su tre compra prodotti, online o non online, da imprese con sede in un altro
Stato membro (30%)[53].
La facilitazione degli acquisti all’interno dell’UE può comportare un aumento
delle controversie, le quali devono essere risolte in modo semplice e rapido onde
evitare di scoraggiare i cittadini. Il regolamento sulle controversie di modesta
entità[54]
ha introdotto alcune soluzioni pratiche per semplificare i procedimenti
relativi a controversie transfrontaliere di valore inferiore a 2 000 euro,
per esempio l’eliminazione della necessità di ottenere il riconoscimento delle
sentenze in caso di esecuzione all’estero e la possibilità di una procedura
scritta basata su un modulo standard. Tuttavia i reclami inviati alla Commissione
dai cittadini rivelano che sussiste la necessità di rafforzare il regolamento
vigente, in particolare per affrontare le prassi carenti osservate in molti
Stati membri, quali la mancanza di assistenza pratica per la compilazione della
domanda, lo scostamento dal principio del procedimento in forma scritta, le udienze
non necessarie, l’impiego insufficiente di teleconferenze e videoconferenze per
l’audizione dei testimoni, eccetera. Tibor vive in Ungheria e vuole acquistare un
nuovo televisore. Trova l’apparecchio ideale in un negozio nelle vicinanze al
prezzo di 2 750 euro, ma decide di verificare se in rete è disponibile a
un prezzo migliore. Trova un televisore identico a 2 200 euro ed esegue l’ordine
online. Il televisore viene consegnato puntualmente, ma con sua sorpresa è
nero, non color argento come lo aveva ordinato. Restituisce il televisore e
chiede il rimborso dell’importo pagato. Il rivenditore non risponde. Poiché quest’ultimo
ha sede in Portogallo, Tibor si domanda come recuperare il credito. Un amico
gli parla del procedimento europeo per le controversie di modesta entità accessibile
tramite il portale europeo della giustizia elettronica[55] e insieme ne individuano
rapidamente tutti i vantaggi: è possibile presentare la domanda in Ungheria
anziché in Portogallo, senza dover sostenere le spese per l’avvocato e persino senza
necessità di andare in tribunale! Purtroppo Tibor si accorge di non potersi
avvalere della procedura semplificata, perché la soglia per le domande nell’ambito
di questo procedimento è di soli 2 000 euro. I cittadini ritengono che l’innalzamento della
soglia fissata per ricorrere al procedimento europeo per le controversie di
modesta entità semplificherebbe l’ottenimento di un risarcimento in un altro
paese dell’UE[56]. Nell’ambito dell’Eurobarometro 2013 sulle controversie
di modesta entità, gli intervistati hanno affermato che i fattori principali
che li incoraggerebbero a rivolgersi a un giudice nel proprio paese sono: la
possibilità di condurre il procedimento soltanto in forma scritta, senza
recarsi fisicamente in tribunale (37%), la possibilità di condurre il procedimento
senza dover incaricare un avvocato (31%) e di condurre il procedimento online
(20%). La Commissione riesaminerà la normativa vigente al fine di semplificare
ulteriormente il procedimento europeo per le controversie di modesta entità, garantire
che gli strumenti offerti siano utilizzati al massimo delle loro potenzialità e
innalzare la soglia attuale a 25 000 euro. Il regolamento in questione creerà
inoltre un ambiente giuridico grazie al quale i cittadini potranno condurre il
procedimento online. Azione 8. Entro la
fine del 2013 la Commissione riesaminerà il procedimento europeo per le
controversie di modesta entità al fine di facilitare la risoluzione delle
controversie riguardanti gli acquisti effettuati in un altro paese dell’UE. Acquisti online I consumatori europei beneficiano di una normativa
che garantisce un trattamento equo, la sicurezza dei prodotti che acquistano, informazioni
complete prima dell’acquisto e, come già evidenziato, mezzi di ricorso quando
qualcosa va storto[57]. Di recente, nel febbraio 2013, la Commissione ha adottato un
pacchetto di misure intese a rafforzare la sicurezza dei prodotti di consumo, compresi
quelli acquistati online, al fine di accrescere la fiducia dei cittadini e
stimolare le vendite[58]. Nonostante questa protezione, i cittadini
continuano a incontrare problemi, in particolare quando effettuano acquisti online,
come riferito da quasi un partecipante su quattro (24%) in occasione della
consultazione pubblica del 2012 sulla cittadinanza dell’UE. Spesso ai consumatori
sfuggono informazioni cruciali quando confrontano o acquistano prodotti
digitali (per es. audiovisivi scaricati dalla rete, quali musica, film o giochi).
Anche se le informazioni sono disponibili, i non esperti non sono sempre in
grado di capirle e spesso trovano difficile stabilire se potranno utilizzare il
prodotto sul proprio dispositivo o giudicare la qualità che otterranno. Florian sta cercando il miglior posto in cui
acquistare e scaricare il nuovo album del suo gruppo rock preferito. È
disponibile in formato scaricabile presso un grande negozio online. Soltanto
dopo si rende conto di dover acquistare dal negozio anche il lettore di musica
per poter ascoltare l’album. La visualizzazione chiara e semplice delle
informazioni sulle caratteristiche principali, sull’interoperabilità e sulla
funzionalità permetterebbe a Florian di confrontare facilmente le offerte e di acquistare
file musicali di alta qualità che funzionino sul suo lettore audio. La Commissione intende assicurare che gli acquirenti
di prodotti digitali ricevano le informazioni importanti in maniera
comprensibile e confrontabile. Fornendo orientamenti sugli obblighi di
informazione per i prodotti digitali, la Commissione aiuterà le autorità
nazionali a far rispettare le norme in materia di tutela dei consumatori. Intende
inoltre elaborare un modello per visualizzare in modo semplice e uniforme le
informazioni importanti (prezzo, tipo di contratto, diritto di recesso,
interoperabilità con hardware e software, funzionalità quali il formato digitale
utilizzato, qualità del file, dimensioni del file, portabilità su altri
dispositivi in possesso del consumatore, possibilità di realizzare copie per
uso privato, ecc.), che compariranno sullo schermo al momento giusto (per es. quando
si esegue l’ordine). Ciò permetterà inoltre di confrontare
agevolmente i prodotti digitali e favorirà lo sviluppo di siti di confronto affidabili.
Più dell’80% dei consumatori europei ha utilizzato siti di confronto dei prezzi
nel 2010, e cinque consumatori su dieci li utilizzano almeno una volta al mese[59]. La Commissione, in consultazione con le parti interessate, proseguirà
il lavoro volto a migliorare la trasparenza e l’affidabilità di tali strumenti
di confronto per i consumatori[60]. La Commissione intende inoltre lanciare, entro
la primavera del 2014, una campagna di sensibilizzazione a livello europeo per
rendere i cittadini più consapevoli dei loro diritti di consumatori e rafforzare
così la fiducia nel mercato digitale online. Azione 9. Al fine
di rendere più chiare le informazioni sui prodotti digitali e facilitarne il
confronto, entro la primavera del 2014 la Commissione, in stretta cooperazione
con le autorità nazionali competenti e le parti interessate, elaborerà un
modello per la visualizzazione online dei requisiti essenziali. Entro la
primavera del 2014 lancerà inoltre una campagna di sensibilizzazione a livello dell’UE
sui diritti dei consumatori. 2.5 – Informazioni
mirate e accessibili nell’UE I diritti di libera circolazione e l’amministrazione
locale Gli sportelli delle amministrazioni locali svolgono
un ruolo fondamentale per l’esercizio dei diritti di libera circolazione, in
quanto sono spesso il primo punto di contatto per i cittadini che si trasferiscono
in una nuova città e una fonte primaria di informazioni e assistenza. Tuttavia,
i reclami ricevuti dalla Commissione e dai servizi di assistenza dell’UE rivelano
che i problemi incontrati dai cittadini dell’Unione quando si trasferiscono in
un altro paese dell’UE sono spesso dovuti al fatto che i funzionari di sportello
degli enti locali non hanno una conoscenza adeguata dei diritti di libera
circolazione dei cittadini dell’Unione. Ciò è confermato dai risultati di uno
studio del Comitato delle regioni del 2012[61] e
dalla consultazione pubblica del 2012 sulla cittadinanza dell’UE. Un cittadino
su quattro che risiedono in un altro paese dell’UE segnala problemi (27%) e
quasi uno su due afferma che il personale delle amministrazioni locali non
dispone di sufficienti informazioni in merito ai diritti conferiti dall’UE (47%).
Occorre dunque dotare il personale delle amministrazioni locali degli strumenti
necessari per comprendere appieno le norme in materia di libera circolazione. Fonte:
Consultazione pubblica del 2012 sulla cittadinanza dell’UE. Base: Intervistati
che hanno incontrato problemi nel trasferirsi o nel risiedere in un altro paese
dell’UE Cécile, belga, e suo
marito Nicolás, cittadino argentino, si trasferiscono in un altro paese dell’Unione
e, non appena si sistemano, Nicolás supera con successo un colloquio di lavoro in
un’azienda locale. Tuttavia, in risposta alla domanda dell’azienda, il
funzionario comunale afferma che Nicolás ha bisogno di un permesso di lavoro, senza
rendersi immediatamente conto che tale requisito non si applica ai familiari
dei cittadini dell’UE che esercitano il diritto di libera circolazione. Di
conseguenza, Nicolás non viene assunto. Entro la fine del 2014, la Commissione metterà a
punto uno strumento di formazione online per le amministrazioni locali,
al fine di garantire che i cittadini dell’Unione, ovunque si presentino nell’UE,
siano accolti da funzionari che conoscono bene i loro diritti e le condizioni e
procedure per farli valere. A partire dal 2013, la Commissione sosterrà
inoltre, tramite il suo programma di gemellaggio tra città, gli scambi
di buone pratiche fra le autorità comunali, nonché progetti volti a migliorare
la conoscenza dei diritti dei cittadini e a facilitarne l’applicazione. Azione 10. La
Commissione adotterà provvedimenti per garantire che le amministrazioni locali siano
dotate degli strumenti necessari per comprendere appieno i diritti di libera
circolazione dei cittadini dell’Unione. I cittadini non sanno a chi rivolgersi per
far valere i propri diritti Troppo spesso i cittadini non sanno che cosa
fare quando i loro diritti non sono rispettati, in particolare non sanno se
rivolgersi alle autorità nazionali, alle istituzioni dell’UE o ad altri
organismi, come la Corte europea dei diritti dell’uomo. Anche quando è chiaro
che si tratta di una questione da sottoporre alle istituzioni dell’UE, i
cittadini spesso non sanno a quale rivolgersi. L’Eurobarometro del 2013 sulla cittadinanza dell’Unione
rivela che poco meno di un quarto degli intervistati (24%) ritiene di essere
abbastanza o molto bene informato riguardo a ciò che può fare quando i propri
diritti non sono rispettati. Circa la metà (51%) ritiene di essere poco informata
e un altro quarto (23%) ritiene di non essere affatto informato. Fonte: Eurobarometro 2013
sulla cittadinanza dell’UE Questi dati sono confermati dalla consultazione
pubblica del 2012 sulla cittadinanza dell’Unione. Inoltre, gli strumenti
elencati nella domanda (SOLVIT, Europe Direct, La tua Europa-Consulenza)
risultavano nuovi a molti intervistati. La maggioranza degli intervistati (63%)
si è espressa a favore di uno strumento online che consenta di comprendere
facilmente a quale livello (UE, nazionale o locale) un problema trovi la
soluzione migliore. Fonte: Consultazione
pubblica del 2012 sulla cittadinanza dell’UE. Base: tutti gli intervistati Maja è slovena e ha acquistato un piccolo
appartamento in Bulgaria, ma ha poi scoperto che era stato costruito in
violazione di diverse normative edili e che l’agente immobiliare, pur essendone
a conoscenza, non l’aveva informata. Ritiene che il suo diritto fondamentale alla
proprietà non sia stato rispettato, ma si chiede se il reclamo debba essere
indirizzato alla Commissione europea, al Mediatore europeo o al difensore
civico bulgaro o sloveno. Non sa che l’organismo appropriato al quale rivolgersi
sono le autorità nazionali incaricate della protezione dei consumatori. Gli sportelli di informazione unici forniti da
La tua Europa ed Europe Direct, insieme ad altri strumenti tematici, forniscono
ai cittadini informazioni pratiche sui loro diritti e saranno pertanto
ulteriormente sviluppati. Sul suo sito Internet centrale “Europa”, la
Commissione guiderà i cittadini in modo chiaro verso il servizio più
appropriato per risolvere un determinato problema, che si tratti di servizi di
assistenza e istituzioni dell’UE o di enti nazionali e locali. Azione 11. Nel
corso del 2013 la Commissione farà sì che i cittadini possano ottenere
informazioni più chiare e semplici sull’organismo al quale rivolgersi per far
valere i loro diritti, mettendo a disposizione orientamenti di facile
consultazione nel proprio sito Internet centrale “Europa”. 2.6 – Partecipazione
alla vita democratica dell’UE Rafforzare i diritti elettorali dei cittadini
e promuoverne la piena partecipazione alla vita democratica dell’UE I cittadini e la
loro partecipazione politica nell’UE Promuovere la
partecipazione dei cittadini alla vita democratica dell’UE, a tutti i livelli,
costituisce l’essenza stessa della cittadinanza dell’Unione. Mobilitare i
cittadini, rafforzare il dialogo con la società civile e promuovere la libertà
e il pluralismo dei mezzi di informazione sono elementi centrali di un
dibattito politico informato in un processo democratico. La partecipazione alle
elezioni del Parlamento europeo è il modo principale in cui i cittadini
contribuiscono a dar forma alla politica dell’UE e costituisce il fondamento della
democrazia rappresentativa nell’Unione europea. Quasi sei cittadini su dieci ritengono
che votare alle elezioni europee sia il miglior modo di farsi sentire nell’ambito
del processo decisionale dell’UE[62].
Di recente la Commissione ha presentato raccomandazioni per migliorare ulteriormente
la trasparenza delle elezioni europee e rafforzare i legami tra i cittadini e l’UE,
sottolineando il ruolo importante che i partiti politici europei devono
svolgere[63].
Intende inoltre continuare a promuovere il ricorso all’Iniziativa dei cittadini
europei. Per migliorare la
conoscenza della cittadinanza dell’Unione e dei diritti concreti che conferisce
a tutti i cittadini dell’UE, in particolare i diritti elettorali, e informare
sulle possibilità di partecipare al processo decisionale dell’UE, la Commissione
intende produrre e promuovere la diffusione di un manuale che presenti in modo
chiaro, conciso e accessibile i diritti associati alla cittadinanza dell’Unione.
Il manuale potrebbe essere distribuito dalle autorità nazionali a ogni giovane
dell’UE che raggiunga l’età per esercitare il diritto di voto, ma anche in
altre occasioni, per esempio la registrazione di una nuova nascita, il rilascio
del passaporto, l’acquisto della nazionalità di uno Stato membro, o come
materiale da includere nei programmi scolastici, in particolare quelli di
educazione civica. I cittadini dell’UE
e il diritto di partecipare alle elezioni nel paese di origine In generale gli europei
pensano che i cittadini dell’Unione non debbano perdere il diritto di voto alle
elezioni nazionali nel paese del quale hanno la cittadinanza solo perché si
sono trasferiti in un altro paese dell’UE. Fonte: Consultazione pubblica del 2012 sulla
cittadinanza dell’UE. Base: tutti gli intervistati Fonte: Eurobarometro 2013
sui diritti elettorali Una coppia danese ha
trovato interessanti opportunità di impiego presso una società in Polonia e si
è trasferita in tale paese, mentre la figlia è rimasta in Danimarca per
completare gli studi. La coppia torna spesso a Copenaghen per far visita a
parenti e amici e si tiene al corrente degli sviluppi politici e sociali in
Danimarca, dove intende prima o poi ritornare. La coppia però non può prendere parte
alle elezioni nazionali, in quanto la legislazione vigente consente ai
cittadini danesi che lasciano il paese di rimanere iscritti nelle liste
elettorali soltanto se dichiarano la loro intenzione di ritornare entro due
anni. Nei paesi dove esistono misure che privano del
diritto di voto, queste vengono perlopiù giustificate sostenendo che, dopo un
certo periodo di tempo trascorso all’estero, il legame con la società di
origine si indebolisce. Questo argomento dovrebbe essere rivalutato alla luce
delle realtà socioeconomiche e tecnologiche attuali, del fatto che le persone
possono viaggiare più facilmente e della crescente
interpenetrazione sociale e culturale all’interno dell’UE. Per risiedere in un
altro paese dell’UE non è più necessario recidere definitivamente i legami con
il paese di origine, come poteva succedere in passato. I cittadini dell’Unione ora
dovrebbero poter decidere autonomamente se continuare a partecipare alla vita
politica del paese del quale hanno la cittadinanza o investire invece nella
vita politica della società che li ospita. Anche le discussioni nell’ambito
dell’audizione congiunta del Parlamento europeo e della Commissione sulla
cittadinanza dell’Unione del 19 febbraio 2013 hanno evidenziato l’incongruità
di privare i cittadini dell’UE di diritti politici fondamentali
proprio perché esercitano il diritto fondamentale di libera circolazione
conferito dall’UE. Chi esercita il diritto di libera circolazione può così ritrovarsi
in una situazione più sfavorevole che se fosse rimasto nel proprio paese o se avesse
soggiornato in un altro paese dell’UE per un periodo più breve. In alcuni casi
la conformità al diritto dell’Unione delle politiche nazionali di privazione
del diritto di voto è stata contestata a livello nazionale[64], ma finora non sono state presentate domande di pronuncia
pregiudiziale alla Corte di giustizia. I cittadini dell’UE
e il diritto di partecipare alle elezioni nel paese di residenza La cittadinanza dell’UE comporta il diritto
dei cittadini dell’Unione di votare e di candidarsi alle elezioni locali ed
europee nello Stato membro che li ospita alle stesse condizioni dei cittadini
di tale Stato. Questo diritto avrebbe dovuto conferire efficacia concreta al
principio di non discriminazione fra cittadini e non cittadini e consentire una
migliore integrazione e partecipazione dei cittadini dell’Unione alla vita
democratica nel paese ospitante[65].
Restano tuttavia esclusi i livelli più importanti di partecipazione politica,
cioè il livello nazionale e – nei tredici Stati membri in cui le regioni hanno poteri
legislativi – il livello regionale[66]. A causa di questa asimmetria,
cittadini dell’Unione che fanno già parte della comunità a livello locale non
possono esprimersi in modo efficace su decisioni della legislatura nazionale che
li riguardano direttamente. Questa lacuna nella parità di trattamento e nella
partecipazione politica dei cittadini dell’Unione che esercitano il diritto
fondamentale di libera circolazione e di soggiorno nell’UE minaccia di
aggravarsi con il procedere dell’integrazione europea: diventa quindi ancora
più importante promuovere la partecipazione dei cittadini dell’Unione alla vita
democratica dell’UE. Nell’ambito della
consultazione pubblica del 2012 sulla cittadinanza dell’Unione e dell’Eurobarometro
2013 sui diritti elettorali, rispettivamente il 72% e il 67% degli intervistati
riteneva che si dovrebbe consentire ai cittadini dell’UE di un altro paese di
votare alle elezioni nazionali nel paese ospitante. Si
tratta di un notevole aumento rispetto al 2010 (+17 punti percentuali). Fonte:
Consultazione pubblica del 2012 sulla cittadinanza dell’UE. Base: tutti gli
intervistati Fonte:
Eurobarometro 2013 sui diritti elettorali Per quanto riguarda le
elezioni regionali, il 64% degli intervistati nell’Eurobarometro 2013 sui
diritti elettorali ha affermato che i cittadini dell’Unione dovrebbero avere il
diritto di voto (nei paesi in cui si svolgono elezioni regionali). Anche in
questo caso si tratta di un aumento significativo rispetto al 2010 (+10 punti
percentuali). Fonte:
Eurobarometro 2013 sui diritti elettorali Consentendo ai cittadini
dell’Unione che risiedono in un altro paese dell’UE di decidere, in funzione
dei legami che mantengono con lo Stato membro di cittadinanza o che hanno stretto
con lo Stato membro di residenza, in quale dei due paesi desiderano esercitare
i loro diritti politici fondamentali, si darebbe nuovo slancio all’inclusione e
alla partecipazione dei cittadini alla vita democratica dell’Unione. La spinta
a favore di un rafforzamento dei diritti associati alla cittadinanza dell’UE è incorporata
nel trattato stesso (per es. all’articolo 25 TFUE). Nel contesto delle
riflessioni generali sulla futura configurazione dell’Unione europea, la Commissione esaminerà soluzioni per consentire ai cittadini dell’UE
di partecipare alle elezioni nazionali e regionali nel paese di residenza. I cittadini e l’accesso
a un dibattito europeo Attualmente il 68% dei
cittadini dell’Unione ritiene di non essere sufficientemente informato in
merito agli affari europei. Il 74% delle persone che hanno una percezione
negativa dell’Unione europea afferma di essere poco informato al riguardo. Nonostante
il maggiore impiego di Internet e dei social media, in particolare tra i
cittadini più giovani, la televisione è tuttora il mezzo preferito dalla
maggior parte delle persone (58%) per ottenere informazioni sugli affari
europei[67].
La direttiva sui servizi di media audiovisivi[68]
promuove il pluralismo dei mezzi di informazione aprendo i mercati nazionali alle
emittenti televisive e ai fornitori di video su domanda di altri paesi dell’UE.
Inoltre Internet facilita l’accesso ai contenuti di altri Stati membri. Tuttavia
i canali televisivi nazionali spesso riferiscono le notizie sulle tematiche europee
da un punto di vista nazionale e si rivolgono a un pubblico nazionale. Fornendo
ai cittadini informazioni sulle problematiche europee da un punto di vista
europeo, ma anche da una varietà di prospettive nazionali di altri Stati membri,
si potrebbe allargare lo spazio pubblico europeo e favorire un dibattito
democratico più informato[69]. Azione 12. La
Commissione intende: - sensibilizzare i
cittadini dell’UE riguardo ai diritti conferiti loro dalla cittadinanza dell’Unione,
in particolare i diritti elettorali, presentando, in occasione della festa dell’Europa
nel maggio 2014, un manuale che descriva tali diritti in un linguaggio chiaro e
semplice; - proporre
soluzioni costruttive per consentire ai cittadini dell’Unione che risiedono in
un altro paese dell’UE di partecipare pienamente alla vita democratica dell’UE conservando
il diritto di voto alle elezioni nazionali nel loro paese di origine; - esaminare, nel
2013, soluzioni atte a rafforzare e sviluppare lo spazio pubblico europeo, sulla
base delle strutture nazionali ed europee esistenti, per porre fine all’attuale
frammentazione dell’opinione pubblica lungo i confini nazionali. 3. Conclusione: un nuovo
impulso alla cittadinanza dell’Unione Con la relazione 2013 sulla cittadinanza
dell’Unione e le ampie consultazioni che l’hanno alimentata, la Commissione
attinge alle esperienze dei cittadini per assicurare che questi possano godere
appieno dei diritti conferiti dall’UE e dei vantaggi derivanti dalla cittadinanza
dell’Unione nella loro vita quotidiana. La presente relazione e i dibattiti che l’accompagnano,
insieme con l’Anno europeo dei cittadini[70] e i dialoghi con i
cittadini attualmente in corso[71],
mirano a coinvolgere i cittadini, insieme ai politici, agli esperti e alla
società civile, nell’imminenza delle elezioni del Parlamento europeo del 2014, in
un autentico dibattito sulla prospettiva di un’Unione più forte e più vicina,
che ponga il cittadino al centro della sua azione. Come ribadito dal
Presidente Barroso nel suo discorso del 2012 sullo stato dell’Unione, l’Europa “dev’essere
sempre più democratica”. I cittadini dell’UE porteranno avanti il progetto europeo
soltanto se ne comprendono i vantaggi concreti per loro e per le loro famiglie,
se si identificano con i suoi obiettivi e la sua prospettiva e se sono
coinvolti in questo processo. ALLEGATO 1 Seguito
dato alla relazione 2010 sulla cittadinanza dell’Unione: 25 azioni realizzate Nella relazione 2010 sulla cittadinanza dell’Unione
la Commissione ha delineato 25 azioni per eliminare i principali ostacoli
incontrati dai cittadini dell’Unione quando intendono esercitare i diritti
conferiti dall’UE nei vari ruoli che assumono nella vita quotidiana. Il
presente allegato illustra le principali azioni realizzate dalla Commissione
per adempiere agli impegni assunti nel 2010[72]. Eliminare
l’incertezza in merito ai diritti di proprietà delle coppie internazionali – Azione 1 Il 16 marzo 2011 la Commissione ha adottato
due proposte di regolamento relative alla competenza, alla legge applicabile,
al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni - in materia di regimi patrimoniali tra
coniugi[73] e - in materia di effetti patrimoniali delle
unioni registrate[74]. I regolamenti proposti mirano ad aiutare le
coppie internazionali che cercano di risolvere questioni patrimoniali in caso
di divorzio, separazione personale o decesso a individuare la legge applicabile
e l’autorità giurisdizionale competente. Contengono anche norme in materia di
riconoscimento ed esecuzione delle decisioni concernenti i beni di una coppia in
tutti gli Stati membri tramite una procedura unica. Si stima che, mediamente,
le coppie possano così risparmiare 2000-3000 euro per causa, a seconda della
complessità. Eliminare
le formalità lunghe e costose per l’utilizzo transfrontaliero dei documenti di
stato civile e agevolare l’accesso transfrontaliero alla giustizia – Azioni 2 e
3 Azione 2 Il 14 dicembre 2010 la Commissione ha adottato
il libro verde “Meno adempimenti amministrativi per i cittadini.
Promuovere la libera circolazione dei documenti pubblici e il riconoscimento
degli effetti degli atti di stato civile”[75],
con il quale ha avviato una consultazione pubblica fino al 10 maggio
2011. Il 24 aprile 2013 la Commissione ha proposto un regolamento[76] che consentirà ai
cittadini di ottenere più facilmente il riconoscimento dei documenti pubblici
richiesti in situazioni transfrontaliere (quali i certificati di nascita, decesso
o matrimonio o i documenti relativi al patrimonio immobiliare). Le norme
proposte ridurranno gli oneri burocratici, semplificando le formalità
amministrative, e diminuiranno i costi di traduzione connessi all’uso di
documenti pubblici nell’UE. La proposta istituisce altresì moduli standard
multilingue dell’Unione relativi, tra l’altro, alla nascita, al decesso e al
matrimonio, che saranno rilasciati su richiesta dei cittadini. Azione 3 Nel luglio 2010 la Commissione ha inaugurato
il Portale europeo della giustizia
elettronica, uno sportello unico elettronico per l’accesso
alla giustizia in tutta l’UE. I cittadini che affrontano eventi quali un divorzio,
un decesso, una controversia, oppure si trasferiscono e devono far valere i loro
diritti dinanzi a un giudice in un altro paese dell’UE, possono ottenere
risposte rapide su varie questioni. In particolare, possono trovare un professionista
legale in un altro paese e scoprire come evitare costosi procedimenti
giudiziari facendo ricorso alla mediazione, dove avviare un procedimento
giudiziario, quale sia la legislazione nazionale applicabile nel loro caso e se
hanno diritto al patrocinio a spese dello Stato. Rafforzare la protezione di
indagati e imputati nei procedimenti penali e delle vittime di reati – Azioni 4
e 5 Azione 4 L’8 giugno 2011 la Commissione ha presentato una proposta di
direttiva[77]
relativa al diritto di accesso a un difensore nel procedimento penale e al
diritto di comunicare al momento dell’arresto, al fine di garantire che tutti
gli imputati nei procedimenti penali possano contare sullo stesso livello
minimo di diritti, indipendentemente dalla nazionalità e in qualsiasi paese
dell’UE il procedimento abbia luogo. La proposta definisce norme minime a
livello dell’UE relative al diritto degli indagati e degli imputati di avere accesso
a un difensore e al diritto delle persone in detenzione di comunicare con una
persona di loro scelta, per esempio un familiare, il datore di lavoro o l’autorità
consolare[78]. Azione 5 Il 18 maggio 2011 la Commissione ha
presentato: - la comunicazione “Rafforzare i
diritti delle vittime nell’Unione europea”[79],
che definisce la posizione della Commissione sull’azione a favore delle vittime
di reato; - una proposta di direttiva che
istituisce norme minime riguardanti i diritti, l’assistenza e la protezione
delle vittime di reato[80],
intesa a rafforzare le misure nazionali esistenti con norme minime a livello dell’UE,
in modo che ogni vittima possa contare sullo stesso livello minimo di diritti, indipendentemente
dalla nazionalità e in qualsiasi paese dell’UE il reato abbia luogo; e - una proposta di regolamento
relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia
civile[81]
(che integra la direttiva del 2012 sull’ordine di protezione europeo[82] applicabile alle
misure di protezione in materia penale). Scopo della proposta è garantire che
le vittime di violenza possano continuare a beneficiare di una misura di
protezione contro l’autore del reato qualora viaggino o si trasferiscano in un
altro Stato membro dell’Unione. A seguito della proposta della Commissione, il
25 ottobre 2012 è stata adottata la direttiva 2012/29/UE[83] che istituisce
norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di
reato. Le norme minime assicurano, tra l’altro, che le vittime siano
trattate in maniera rispettosa, ottengano informazioni sui loro diritti e sul
loro caso e possano partecipare attivamente al procedimento. Garantiscono
altresì la disponibilità di servizi di assistenza alle vittime in ogni Stato
membro e che le vittime con specifiche esigenze di protezione dovute alla loro
vulnerabilità (compresi i minori) siano individuate e adeguatamente protette. Eliminare i problemi fiscali in situazioni
transfrontaliere, in particolare per quanto riguarda la tassazione degli
autoveicoli[84],
e semplificare le procedure di reimmatricolazione degli autoveicoli – Azione 6 Il 20 dicembre 2010[85] la
Commissione ha pubblicato una comunicazione dal titolo “Rimuovere gli
ostacoli fiscali transfrontalieri per i cittadini dell’UE”, nella quale
individua i problemi fiscali più gravi che i cittadini dell’UE incontrano in
situazioni transfrontaliere, annuncia l’intenzione di presentare proposte in
alcuni ambiti specifici e, in generale, di assistere gli Stati membri al fine
di rendere più compatibili i loro sistemi fiscali e migliorare la cooperazione nell’interesse
dei cittadini dell’UE. La Commissione ha inoltre individuato violazioni del
diritto dell’Unione e, ove necessario, ha adottato provvedimenti nei confronti
degli Stati membri interessati. Nella comunicazione “Doppia imposizione nel
mercato unico”, dell’11 novembre 2011[86],
la Commissione ha evidenziato i principali problemi di doppia imposizione nell’UE
e ha indicato le misure concrete che intende proporre agli Stati membri per
risolverli, quali l’istituzione di un forum sulla doppia imposizione e l’adozione
da parte degli Stati membri di un codice di condotta e di un meccanismo di
risoluzione delle controversie. Il 15 dicembre 2011 la Commissione ha adottato
un’iniziativa di ampia portata in materia di imposte di successione,
comprendente una raccomandazione[87]
intesa a incoraggiare gli Stati membri a risolvere i problemi di imposizione
doppia o multipla delle successioni. La Commissione ha altresì fornito agli
Stati membri orientamenti sul modo in cui rendere non discriminatori i
rispettivi sistemi di imposizione delle successioni. Ha inoltre condotto un
riesame delle disposizioni fiscali degli Stati membri applicabili alle
successioni transfrontaliere e, ove necessario, ha adottato provvedimenti nei
confronti degli Stati membri in questione. Nel 2014 la Commissione elaborerà
una relazione. La Commissione ha lanciato una consultazione pubblica, dal 3
marzo al 26 maggio 2011, per individuare le principali difficoltà incontrate
dai cittadini dell’Unione in relazione all’immatricolazione di autoveicoli già
immatricolati in un altro Stato membro. Sulla base della consultazione, ha
adottato il 4 aprile 2012 una proposta di regolamento che
consentirà una sostanziale semplificazione delle procedure di
reimmatricolazione[88].
L’iniziativa mira a ridurre gli oneri amministrativi e dovrebbe permettere un
risparmio complessivo pari almeno a 1,5 miliardi di euro l’anno per le imprese,
i cittadini e gli enti preposti all’immatricolazione dei veicoli. Per affrontare i problemi incontrati dai cittadini dell’Unione riguardo
alla tassazione degli autoveicoli in situazioni transfrontaliere, il 14
dicembre 2012 la Commissione ha presentato la comunicazione “Rafforzare
il mercato unico rimuovendo gli ostacoli fiscali transfrontalieri per le
autovetture”[89],
nella quale chiarisce le norme dell’UE in materia di tassazione degli
autoveicoli e individua le migliori pratiche che gli Stati membri dovrebbero
attuare, per esempio fornire ai cittadini informazioni sui loro diritti e
obblighi in relazione all’applicazione delle tasse automobilistiche in
situazioni transfrontaliere e concedere un rimborso parziale della tassa di
immatricolazione delle auto trasferite definitivamente in un altro Stato membro,
al fine di evitare la doppia imposizione. Nel documento di lavoro che
accompagna la proposta[90]
la Commissione fornisce un quadro globale della tutela giuridica garantita ai
cittadini e agli operatori economici dell’UE dalla legislazione dell’Unione. Aiutare i
cittadini europei a beneficiare appieno dell’assistenza sanitaria
transfrontaliera e delle tecnologie di sanità elettronica – Azione 7 La direttiva 2011/24/UE sui diritti dei
pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera[91], che è entrata in vigore il 24 aprile 2011 e dovrebbe essere recepita negli
ordinamenti nazionali entro il 25 ottobre 2013, chiarisce
il diritto dei pazienti di accedere a cure sanitarie sicure e di buona qualità in
tutta l’UE e di ottenere il rimborso delle spese sostenute. La direttiva 2011/24/UE ha istituito una rete
che collega le autorità nazionali responsabili dell’assistenza sanitaria online,
la cosiddetta “rete eHealth”. Uno degli obiettivi della rete è elaborare
orientamenti su un insieme minimo di dati relativi ai pazienti per facilitare
lo scambio transfrontaliero di tali dati tra gli Stati membri[92]. La rete aiuterà inoltre
gli Stati membri a definire misure comuni di identificazione e autenticazione
per agevolare la trasferibilità dei dati. Il 6 dicembre 2012, la Commissione
ha altresì pubblicato un documento di lavoro sull’applicabilità dell’attuale
legislazione dell’UE ai servizi di telemedicina[93] per chiarire il quadro
giuridico dei servizi di telemedicina prestati a livello transfrontaliero. Il documento
accompagna il piano d’azione della Commissione “Sanità elettronica” 2012-2020,
che definisce la strategia dell’UE per promuovere la diffusione della sanità
elettronica, nonché l’autoresponsabilità dei pazienti e degli operatori
sanitari per quanto riguarda l’uso della stessa. Infine, per dotare gli europei di un
accesso online sicuro ai propri dati sanitari, la Commissione finanzia – dal gennaio 2012 sino alla fine del 2014 – due progetti pilota[94] ai quali partecipano più di 20 regioni di diversi Stati membri. Conferire
piena efficacia al diritto alla tutela consolare dei cittadini dell’UE in
difficoltà nei paesi terzi – Azione 8 Il
23 marzo 2011 la Commissione ha presentato la comunicazione “Tutela
consolare dei cittadini dell’Unione nei paesi terzi. Bilancio e prospettive”[95], nella quale annuncia azioni concrete volte a
rafforzare l’efficacia del diritto dei cittadini dell’Unione di ricevere
assistenza nei paesi terzi, anche nei momenti di crisi, dalle autorità diplomatiche
e consolari di tutti gli Stati membri. Nella stessa data la Commissione ha aperto un sito Internet dedicato alla tutela consolare[96], che fornisce ai cittadini informazioni riguardanti la tutela
consolare, gli indirizzi delle rappresentanze consolari e diplomatiche nei
paesi terzi e gli avvisi per i viaggiatori di tutti gli Stati membri. Il
14 dicembre 2011 la Commissione ha adottato una proposta di direttiva sulla
tutela consolare dei cittadini dell’Unione all’estero[97]. Migliorare
la consapevolezza e l’applicazione dei diritti dei cittadini nell’acquisto di
pacchetti vacanza, e quando viaggiano come passeggeri e turisti, ed eliminare
gli ostacoli per le persone con disabilità – Azioni 9, 10, 11 e 12 Azione 9 La Commissione ha
valutato in maniera approfondita il mercato dei viaggi “tutto compreso”, incluse
le potenziali opzioni strategiche in risposta ai cambiamenti intervenuti su
questo mercato dal 1990, anno di adozione della direttiva in vigore. Questi sviluppi
comprendono, in particolare, l’introduzione e l’espansione di Internet quale
canale di distribuzione e la comparsa delle compagnie aeree a basso costo, che
ha modificato il modo in cui i consumatori organizzano le loro vacanze. La Commissione
di recente ha organizzato alcune consultazioni con le organizzazioni dei
consumatori, i soggetti interessati nel settore industriale e gli Stati membri
e prevede di annunciare una proposta sulle prospettive future entro l’estate
del 2013. Azione 10 Una nuova normativa europea entrata in vigore
nel 2012 e nel 2013 garantisce che i passeggeri godano di diritti essenziali equivalenti
in tutta Europa, indipendentemente dal fatto che viaggino in aereo, treno, nave
o autobus: il regolamento (UE) n. 1177/2010[98]
relativo ai passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne è
entrato in vigore il 6 gennaio 2011 e il regolamento (UE) n. 181/2011[99] sui diritti dei
passeggeri che viaggiano in autobus è entrato in vigore il 20 marzo 2011. Queste
nuove norme garantiscono alle persone che ricorrono a questi modi di trasporto il
diritto di essere informati e di ricevere assistenza in caso di difficoltà nel
corso del viaggio. In particolare, le persone con disabilità e a mobilità
ridotta beneficiano di protezione e di assistenza gratuita durante il viaggio. Tra il 2010 e il 2012 la Commissione ha
organizzato una campagna di sensibilizzazione a livello europeo sui diritti
dei passeggeri per fornire informazioni sui diritti dei passeggeri aerei e
ferroviari in tutta Europa, compreso un evento informativo paneuropeo, l’“Airport Day”,
svoltosi il 4 luglio 2012 presso 28 aeroporti. La Commissione proseguirà la
propria opera di sensibilizzazione dei cittadini sui diritti di chi viaggia con
tutti i modi di trasporto tramite una nuova campagna di informazione a livello
europeo, che sarà aperta nel 2013 e durerà fino alla metà del 2015. Inoltre, il 13 marzo 2013 la Commissione ha
proposto una revisione dei diritti dei passeggeri del trasporto aereo[100], che rafforzerebbe
tali diritti chiarendo i testi giuridici e potenziando i meccanismi di
applicazione e di gestione dei reclami. Azione 11 Il 15 novembre 2010 la Commissione ha adottato
la strategia europea sulla disabilità 2010-2020[101],
il cui obiettivo è mettere le persone con disabilità in condizione di
esercitare tutti i loro diritti e di partecipare pienamente alla società. La
strategia è incentrata sull’eliminazione delle barriere in otto ambiti
principali: l’accessibilità, la partecipazione, l’uguaglianza, l’occupazione, l’istruzione
e la formazione, la protezione sociale e la salute. L’11 aprile 2011 la Commissione ha presentato
una relazione sul regolamento (CE) n. 1107/2006 relativo alle persone
con disabilità e alle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo[102], nella quale ha individuato alcune disfunzioni nell’applicazione del
regolamento. Per dar seguito a tale relazione, nel giugno 2012 la Commissione
ha pubblicato orientamenti[103]
per le autorità nazionali e le parti interessate del settore del trasporto
aereo, volti a chiarire alcuni aspetti e a migliorare l’applicazione del
regolamento. La nuova campagna di sensibilizzazione della Commissione, che sarà
lanciata alla metà del 2013, comprenderà azioni specifiche dedicate ai
passeggeri con disabilità e a mobilità ridotta. L’11 marzo 2013 la
Commissione ha adottato la direttiva 2013/9/UE[104], che prevede
requisiti essenziali espliciti per l’accesso di persone disabilità e passeggeri
a mobilità ridotta al sistema ferroviario. Un altro ramo dell’azione della Commissione riguarda
il processo continuo di uniformazione dell’accessibilità nell’ambiente
edificato. La Commissione ha prodotto uno studio che descrive la situazione
frammentata nell’UE presentando un quadro generale di oltre 250 regolamenti,
norme e orientamenti e, nel 2013, si dedicherà all’elaborazione di una norma
europea. Inoltre, il 3 dicembre 2012 la Commissione ha
presentato il Premio europeo per le città a misura di disabili, giunto
alla terza edizione. Il premio, consegnato ogni anno in occasione della Giornata
europea delle persone con disabilità, è attribuito alle città con oltre
50 000 abitanti che realizzano iniziative esemplari per migliorare l’accessibilità
nell’ambiente urbano. Le città vincitrici finora sono state Berlino nel 2012,
Salisburgo nel 2011 e Avila nel 2010. Infine la Commissione ha lanciato una consultazione
pubblica, tra il 12 dicembre 2011 e il 29 febbraio 2012, ai fini della
preparazione di un atto europeo sull’accessibilità. L’iniziativa mira a
garantire che le persone con disabilità abbiano accesso ai beni e servizi
importanti negli Stati membri. Ne beneficeranno anche le persone a mobilità
ridotta, come gli anziani. Azione 12 Per accrescere la fiducia dei consumatori nei
servizi turistici, la Commissione sta creando un marchio europeo di qualità per
garantire una valutazione coerente della qualità dei servizi offerti ai
consumatori. Essa mira inoltre ad aumentare il numero di cittadini in grado di andare
in vacanza, nonostante la loro disabilità o le difficoltà legate all’età o alle
condizioni economiche. A tal fine promuove campagne di sensibilizzazione tra le
imprese in merito ai vantaggi offerti dagli investimenti nell’accessibilità, incoraggia
il turismo durante la bassa stagione e svolge attività di comunicazione dedicate
alla promozione di mete turistiche sostenibili. Accrescere la conoscenza dei
diritti dei consumatori e dei mezzi di ricorso esistenti e favorire la
risoluzione extragiudiziale, rapida ed economica, delle controversie dei
consumatori – Azioni 13 e 14 Azione 13 In linea con l’obiettivo, previsto dall’Agenda digitale
europea, di promuovere la conoscenza e la comprensione dei diritti digitali dei
cittadini, il 17 dicembre 2012 la Commissione ha presentato il Codice dei
diritti online vigenti nell’UE[105].
Il codice non istituisce nuovi diritti, ma descrive in modo trasparente e
comprensibile i principi di base esistenti e i diritti sanciti dalla
legislazione dell’UE a tutela dei cittadini che utilizzano servizi online o acquistano
prodotti online, e in caso di controversia con il fornitore di tali servizi. Sebbene
il codice non si applichi in quanto tale, i diritti e i principi particolari che
esso contiene si applicano in virtù della legislazione nazionale che recepisce
la normativa europea da cui derivano. Azione 14 Per agevolare la risoluzione extragiudiziale,
rapida ed economica, delle controversie dei consumatori nell’UE, il 29 novembre
2011 la Commissione ha presentato un pacchetto legislativo comprendente una
proposta di direttiva sulla risoluzione alternativa delle controversie (ADR)
dei consumatori[106] e una proposta di regolamento relativo alla risoluzione delle
controversie online (ODR) dei consumatori[107].
Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato entrambe le proposte nel
dicembre 2012. La normativa sarà pubblicata nel giugno 2013. - La direttiva sull’ADR dei consumatori
consentirà la risoluzione in via extragiudiziale delle controversie tra consumatori
e professionisti in caso di problemi con un prodotto o servizio acquistato (escluse
le controversie nei settori della salute e dell’istruzione), grazie all’intervento
di un organismo ADR (per es. un conciliatore, un mediatore, un arbitro, un difensore
civico, una commissione per i reclami, ecc.). L’organismo ADR è tenuto a
rispettare determinati criteri di qualità (quali la trasparenza, l’indipendenza,
l’equità e l’efficacia) e a comunicare l’esito della procedura entro 90 giorni.
I professionisti che operano online dovranno informare i consumatori in merito
alla procedura ADR. - Il regolamento relativo all’ODR dei
consumatori istituisce una piattaforma europea online che offrirà ai
consumatori e alle imprese un unico punto di accesso risolvere interamente online,
entro 90 giorni, le controversie relative ad acquisti effettuati online. I professionisti che operano online dovranno informare i consumatori
in merito alla procedura ODR. Le procedure ADR e ODR sono più rapide, economiche e
semplici da utilizzare rispetto alle procedure giudiziali e dovrebbero
permettere ai consumatori europei di risparmiare circa 22,5 miliardi di
euro l’anno. La Commissione ha continuato a promuovere la mediazione, in
quanto può determinare risparmi significativi in termini di tempo e di costi
per i cittadini. Le norme dell’UE in materia di mediazione sono contenute in
una direttiva[108]
adottata il 21 maggio 2008, che doveva essere recepita dagli Stati membri entro
il 21 maggio 2011. Nel luglio 2012 la Commissione ha avviato uno studio per valutare
in maniera esauriente il recepimento della direttiva da parte degli Stati
membri, che si concentra anche sull’importanza di promuovere un ampio
ricorso alla mediazione per una giustizia a misura di cittadino. Questa analisi
dovrebbe inoltre consentire alla Commissione di stabilire se siano necessarie
ulteriori azioni. Agevolare
la mobilità dei cittadini all’interno dell’Unione e l’esercizio dei loro
diritti di sicurezza sociale – Azioni 15 e 16 Azione 15 La Commissione ha perseguito una politica
di applicazione rigorosa nell’ottica di conseguire il recepimento e la
piena e corretta applicazione della normativa in materia di libera circolazione
in tutta l’Unione europea. Di conseguenza, la maggior parte degli Stati membri
ha modificato la propria legislazione o si è impegnata ad adottare, entro un
termine prestabilito, modifiche volte a garantire la piena conformità a tali
norme. Tra le questioni risolte figurano il recepimento errato o incompleto
delle disposizioni del diritto dell’UE relative ai diritti di ingresso e di
soggiorno dei familiari di cittadini dell’Unione, compresi i partner dello
stesso sesso, le condizioni di rilascio dei visti e delle carte di soggiorno ai
familiari cittadini di paesi terzi e le garanzie contro l’espulsione. In sette
dei dodici procedimenti di infrazione avviati, la Commissione ha trasmesso agli
Stati membri interessati un parere motivato, l’ultimo provvedimento prima di
sottoporre la questione alla Corte di giustizia dell’UE. Per una valutazione
più dettagliata, si può consultare la relazione sui progressi verso l’effettiva
cittadinanza dell’UE 2011-2013 (ai sensi dell’articolo 25 TFUE), allegata alla
relazione 2013 sulla cittadinanza dell’Unione. Il 26 aprile 2013 la Commissione ha proposto
una direttiva che agevola l’esercizio effettivo del diritto di libera
circolazione dei lavoratori nell’UE[109].
La proposta mira a migliorare l’applicazione dei diritti dei lavoratori in
materia di libera circolazione e prevenire le discriminazioni basate sulla nazionalità.
In particolare, gli Stati membri saranno tenuti a creare organismi a livello
nazionale che forniscano informazioni sui diritti dei lavoratori mobili dell’UE
e assistano coloro che subiscono discriminazioni basate sulla nazionalità. Gli
Stati membri dovranno inoltre garantire ai lavoratori mobili dell’UE che si
ritengano vittime di discriminazioni mezzi di ricorso efficaci a livello
nazionale e far sì che le associazioni e le organizzazioni, quali i sindacati e
le ONG, possano avviare un procedimento amministrativo o giudiziario per conto
o a sostegno dei lavoratori migranti dell’UE vittime di discriminazioni. Per accrescere la consapevolezza dei cittadini
dell’Unione e consentire loro di accedere facilmente alle informazioni sul
diritto di circolare e di soggiornare liberamente nell’UE, nel 2010 la
Commissione ha pubblicato informazioni semplici e di facile comprensione sulle
norme europee applicabili e sul modo in cui beneficiare concretamente di questo
diritto nel portale La tua Europa[110],
che offre anche accesso a servizi di assistenza personalizzati, e nella guida del
2012 La tua Europa, i tuoi diritti[111]. Inoltre, nel 2013 ha pubblicato una versione aggiornata della guida
sulla libertà di circolazione e di soggiorno in Europa, nella quale sono
descritti in modo chiaro i diritti e le opportunità offerte ai cittadini dell’UE[112]. Azione 16 Per aiutare i cittadini che si spostano in
Europa a esercitare i loro diritti in materia di sicurezza sociale, la
Commissione sta mettendo a punto l’infrastruttura EESSI (Electronic
Exchange of Social Security Information, scambio elettronico di
informazioni previdenziali), un sistema informatico per consentire agli enti
previdenziali in tutta l’UE di scambiare informazioni in modo rapido e sicuro. Con
questo sistema, la comunicazione tra gli enti previdenziali
nazionali avviene per mezzo di documenti elettronici strutturati e sostituisce
così lo scambio di documenti cartacei. Il sistema offrirà ai cittadini importanti
vantaggi, in quanto consente una migliore gestione e un più rapido calcolo e
versamento delle prestazioni previdenziali, nonché una riduzione degli errori
nel trattamento delle domande. La Commissione e gli Stati membri stanno
sviluppando il sistema centrale e continueranno ad assistere gli enti previdenziali
nazionali affinché si preparino a lavorare in un ambiente elettronico. Eliminare
gli ostacoli all’esercizio dei diritti politici dei cittadini – Azioni 17, 18,
19 e 20 Le iniziative della Commissione volte a eliminare
gli ostacoli incontrati dai cittadini dell’Unione che desiderano partecipare
alle elezioni europee sono presentate nella comunicazione della Commissione del
12 marzo 2013 Prepararsi alle elezioni europee 2014: rafforzare la
democrazia e l’efficienza[113]
e riepilogate nella relazione sui progressi verso l’effettiva cittadinanza dell’UE
2010-2013 (ai sensi dell’articolo 25 TFUE), che accompagna la relazione 2013 sulla
cittadinanza dell’Unione. Nella presente sezione si intende riepilogare i
progressi realizzati in relazione ad altre due problematiche descritte nella
relazione 2010 sulla cittadinanza dell’Unione. In primo luogo, come annunciato nell’azione
18, la Commissione ha perseguito una politica di applicazione rigorosa
per garantire che tutti gli Stati membri consentano ai cittadini di altri paesi
dell’UE di fondare partiti politici o aderirvi. Il divieto di discriminazione
fondata sulla nazionalità implica non solo la soppressione formale della
nazionalità quale requisito imposto ai cittadini dell’Unione per candidarsi o
per votare alle elezioni comunali o europee, ma anche l’eliminazione di
qualsiasi misura che possa impedire loro di esercitare tale diritto in
condizioni di parità, come garantito dal trattato. Il divieto di aderire a un partito politico
impedisce ai cittadini di altri Stati membri di utilizzare la principale
piattaforma di partecipazione politica, in particolare durante le elezioni, e rende
le loro probabilità di essere eletti inferiori a quelle dei cittadini locali. La
Commissione ha adottato provvedimenti nei confronti di sette Stati membri e
quattro casi sono stati chiariti e archiviati in modo soddisfacente. In secondo luogo, come annunciato nell’azione
20, nel 2011 la Commissione ha avviato un dialogo politico con gli
Stati membri i cui cittadini possono perdere i diritti politici nel paese di
origine (perdita del diritto di voto) se risiedono in un altro Stato membro
per un certo periodo di tempo. L’obiettivo era individuare le opzioni per
impedire che i cittadini dell’UE perdano il loro diritto di partecipare alle elezioni nazionali in qualsiasi paese in conseguenza dell’esercizio
del diritto alla libera circolazione. In particolare, la Commissione ha inviato
lettere agli Stati membri interessati, spiegando il proprio punto di vista e sollecitando
il loro contributo a una riflessione comune. Le risposte hanno fornito
chiarimenti sulle leggi e sulle politiche in vigore e sui dibattiti in materia a
livello nazionale. Questo dialogo ha evidenziato la necessità di trovare soluzioni
costruttive per promuovere la partecipazione dei cittadini alla vita democratica
dell’UE a tutti i livelli, come illustrato e previsto nell’azione 12 annunciata
nella presente relazione. Fornire
ai cittadini informazioni facilmente accessibili sui diritti conferiti dall’UE
– Azioni 21 e 22 Azione 21 Nel corso degli ultimi tre anni la Commissione
ha promosso una più stretta integrazione dei servizi di Europe Direct
– il centro di contatto Europe Direct e la rete di circa 450 centri
di informazione Europe Direct – e il portale Internet La tua Europa-Cittadini
al fine di mettere a disposizione dei cittadini una piattaforma di
informazione multilingue e multicanali: online, per telefono, via e-mail e di
persona. Il portale La tua Europa è stato
completamente rinnovato e offre ora chiare informazioni pratiche in
22 lingue sui diritti conferiti dall’UE e sulle norme relative alla loro
applicazione a livello nazionale dal punto di vista dell’utente, mentre, per una
consulenza più personalizzata, i visitatori sono indirizzati verso i servizi di
assistenza appropriati (come Europe Direct, La tua Europa-Consulenza, SOLVIT,
EURES, ECC-Net). Si sta ora procedendo a un ulteriore sviluppo del portale, in particolare
grazie a una maggiore cooperazione con gli Stati membri volta a garantire la
disponibilità di informazioni sui diritti dei cittadini dell’UE specifiche per
ciascun paese (per es. contatti delle autorità nazionali, orientamenti sulle
procedure specifiche da seguire o sui documenti da presentare per esercitare i
diritti conferiti dall’UE e informazioni sulle norme nazionali pertinenti, come
quelle applicabili all’acquisto di beni immobili). La Commissione intende
inoltre rafforzare ulteriormente SOLVIT e accrescerne la visibilità online e
altrove. Durante il 2011 e il 2012 i 450 centri di
informazione Europe Direct in tutti gli Stati membri hanno ricevuto
informazioni esaurienti sul contenuto del portale La tua Europa‑Cittadini e
sul modo in cui utilizzarlo per rispondere alle esigenze di informazione dei
cittadini. È stata ridefinita la missione della nuova rete Europe Direct nel
periodo 2013‑2017, indicando chiaramente il ruolo dei centri di
informazione quali partner fondamentali dello “sportello unico”, tenuti a fornire
informazioni sull’UE rinviando i cittadini al contenuto del portale La tua
Europa. Parallelamente, la Commissione ha cercato di
informare il maggior numero possibile di europei dell’esistenza di Europe
Direct e La tua Europa, quale sportello unico e principale punto di
informazione a misura di cittadino sui diritti conferiti dall’UE. In conseguenza
di queste iniziative di sensibilizzazione, il numero di domande alle quali ha
risposto il centro di contatto Europe Direct è cresciuto di oltre il 20% nel 2012
rispetto al 2011. Anche La tua Europa ha attratto un numero crescente di
visitatori (quasi 4,3 milioni di visite nel 2012, rispetto a 2,4 milioni
nel 2011 e 1,5 milioni nel 2010). Recenti sondaggi condotti tra gli utenti
indicano un livello elevato di soddisfazione: il 70% dei visitatori ha trovato
almeno alcune delle informazioni che cercava e il 93% degli utenti considera il
portale soddisfacente o esprime un giudizio ancora migliore[114]. Azione 22 Con il sostegno e il coordinamento delle
rappresentanze della Commissione negli Stati membri dell’Unione, i centri di
informazione Europe Direct sono diventati importanti canali di informazione sui
diritti conferiti dall’UE a livello locale, regionale e nazionale. Le
rappresentanze hanno inoltre rafforzato la cooperazione con La tua Europa-Consulenza
per offrire ai cittadini consulenze personalizzate in materia giuridica. I centri di informazione Europe Direct attualmente
operano in qualità di principali punti di accesso per le informazioni a
livello locale: rispondono a domande presentate dal pubblico locale o indirizzano
i cittadini verso i servizi e gli sportelli di informazione tematica dell’UE a
livello nazionale. Nel 2012 è stato creato un canale automatizzato per
collegare la rete al centro di contatto Europe Direct di Bruxelles. Questo
canale consente a ogni centro di informazione locale Europe Direct di sottoporre
domande per conto dei cittadini direttamente al centro di contatto. Portando avanti il lavoro volto a
razionalizzare l’accesso alle informazioni di cui i cittadini hanno bisogno per
avvalersi dei diritti conferiti dall’UE, la Commissione sta definendo
una politica dello “sportello unico”, cioè collegamenti senza interruzioni
fra Europe Direct e i fornitori di informazioni tematiche dell’UE, in modo che
le domande dei cittadini ricevano sempre risposta dall’informatore appropriato,
indipendentemente dal punto di accesso. Le rappresentanze della Commissione negli
Stati membri hanno organizzato numerose campagne e azioni di sensibilizzazione riguardanti i diritti dei cittadini, sia di carattere tematico sia più
generali, e hanno svolto attività di sensibilizzazione riguardo al diritto
di iniziativa dei cittadini europei, utilizzando una grande varietà di
strumenti di comunicazione. Nel 2012 il centro di contatto Europe Direct è
diventato il punto di contatto centrale per le informazioni sull’iniziativa dei
cittadini. Rendere
gli europei più consapevoli della cittadinanza dell’Unione e dei diritti conferiti
da questo status – Azioni 23, 24 e 25 Azione 23 Sulla base di una proposta della Commissione, il
Consiglio e il Parlamento europeo hanno proclamato il 2013 Anno europeo dei
cittadini[115].
L’iniziativa (http://europa.eu/citizens-2013/it/home)
si propone di sensibilizzare i cittadini dell’Unione in merito ai diritti
conferiti dall’UE e alle politiche e ai programmi esistenti per favorire l’esercizio
di tali diritti, e di stimolare un dibattito sulle politiche dell’Unione
rafforzando la partecipazione civica e democratica alle stesse. L’Anno europeo dei cittadini sta offrendo numerose
opportunità di discutere su queste importanti questioni in tutto il continente.
Per conseguire gli obiettivi dell’Anno europeo, la Commissione opera in stretta
collaborazione con molti enti, istituzioni e parti interessate, che sono tutti
soggetti moltiplicatori indispensabili per far sì che i messaggi dell’Anno
europeo arrivino fino al livello locale. Inoltre, nel programma sulle scienze
socioeconomiche e umanistiche del settimo programma quadro di ricerca, gestito
dalla Commissione, un ambito di attività è dedicato al “Cittadino nell’Unione
europea”. La ricerca in questo campo ha lo scopo di veicolare la conoscenza in
materia di cittadinanza dell’Unione, sensibilizzare e diffondere i risultati
delle attività di ricerca tra le comunità accademiche, i responsabili politici,
le organizzazioni della società civile e il pubblico in generale. La Commissione
ha finanziato una serie di progetti di ricerca multidisciplinari specificamente
incentrati sulle problematiche connesse alla realizzazione della titolarità democratica
e della partecipazione attiva dei cittadini dell’Unione[116]. Azione 24 La Commissione ha adottato le proposte
relative ai futuri programmi “Diritti e cittadinanza”[117] e “L’Europa per i
cittadini”[118],
rispettivamente il 15 novembre e il 14 dicembre 2011. Entrambe mirano a fornire
sostegno finanziario per la cittadinanza dell’UE in modo coerente e
complementare. In particolare, il programma “Diritti e cittadinanza” riguarderà
i diritti conferiti dalla cittadinanza dell’Unione, mentre il programma “L’Europa
per i cittadini” promuoverà la partecipazione dei cittadini alla vita democratica
dell’Unione. I programmi sono complementari, sfruttano le sinergie ed evitano
le duplicazioni. Nell’elaborare queste proposte, la Commissione
ha perseguito l’obiettivo generale della razionalizzazione e semplificazione[119]. Di conseguenza, i
programmi sono pienamente allineati al regolamento finanziario e pertanto, in linea
di principio, sono soggetti alle stesse norme generali e beneficeranno degli
elementi di semplificazione introdotti nel nuovo regolamento finanziario. Azione 25 Al fine di assicurare un giornalismo di alta
qualità e di potenziare le informazioni sugli affari europei, nella
primavera del 2011 sono stati lanciati nuovi programmi su Euronews e il 14
giugno 2011 è stato aperto uno studio a Bruxelles. Di conseguenza, la
copertura quotidiana degli affari europei è stata rafforzata ed è diventata più
vivace, con un maggior numero di dibattiti e interviste e con programmi che
prevedono la partecipazione dei cittadini. La Commissione ha inoltre firmato un
accordo di partenariato con Euronews, che permette di sostenere queste
iniziative nel lungo periodo. ALLEGATO 2 – Dodici nuove azioni
fondamentali per migliorare la vita dei cittadini dell’Unione 1. Commissione intende proporre
una revisione del regolamento relativo al coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale ed esaminare la possibilità di estendere l’esportazione dell’indennità
di disoccupazione per un periodo superiore a quello obbligatorio di tre mesi, al
fine di facilitare la ricerca di un impiego in un altro paese dell’UE. La Commissione
esorta gli Stati membri a fare pieno uso delle norme vigenti per consentire
alle persone in cerca di lavoro di percepire l’indennità di disoccupazione per
un periodo massimo di sei mesi mentre cercano lavoro in un altro Stato membro. 2. Per aiutare i giovani
cittadini dell’Unione a sviluppare le loro competenze ed entrare nel mercato
del lavoro, nel 2013 la Commissione elaborerà un quadro di qualità per i
tirocini. La Commissione intende inoltre proporre, sempre nel 2013, un’iniziativa
volta a modernizzare la rete EURES per rafforzare il ruolo e l’impatto dei
servizi per l’impiego a livello nazionale e migliorare il coordinamento della
mobilità dei lavoratori nell’UE. Oltre alla riforma di EURES, la Commissione
lancerà un’iniziativa pilota per migliorare lo scambio di informazioni sulle
opportunità di tirocinio e apprendistato in altri paesi dell’UE attraverso EURES. 3. Nel 2013 e nel 2014 la Commissione
intende studiare soluzioni per eliminare gli ostacoli che incontrano i
cittadini dell’Unione che risiedono in un paese dell’UE diverso dal proprio e i
loro familiari in relazione ai documenti di identità e di soggiorno rilasciati
dagli Stati membri, eventualmente anche tramite documenti europei uniformi
facoltativi per i cittadini. 4. Nel 2013 la Commissione avvierà
iniziative volte a promuovere le migliori prassi fiscali nelle situazioni
transfrontaliere e a garantire la corretta applicazione della normativa dell’Unione,
in modo da consentire ai cittadini europei che si trasferiscono o che operano a
livello transfrontaliero di confrontarsi più facilmente con le diverse
normative fiscali e, in particolare, di evitare la doppia imposizione. 5. Sulla base del lavoro svolto
per migliorare la sicurezza su strada dei cittadini dell’Unione, nel corso del
2014 la Commissione adotterà provvedimenti ai fini dell’istituzione di una “piattaforma
di informazioni sui veicoli” per facilitare il riconoscimento dei certificati
di conformità, rendendo più semplice e sicuro per i cittadini recarsi in un
altro paese dell’UE con la propria automobile. 6. La Commissione intende
facilitare gli spostamenti transfrontalieri delle persone con disabilità
promuovendo, nel 2014, la creazione di una tessera di invalidità dell’UE
riconosciuta in tutti gli Stati membri, al fine di garantire la parità di
accesso nell’UE ad alcune agevolazioni specifiche (principalmente nei settori dei
trasporti, del turismo, della cultura e delle attività ricreative). 7. Entro la fine del 2013 la
Commissione proporrà un pacchetto di strumenti giuridici per rafforzare
ulteriormente i diritti procedurali dei cittadini indagati o imputati in un
procedimento penale, tenendo conto della situazione specifica dei minori e delle
persone vulnerabili. 8. Entro la fine del 2013 la Commissione
riesaminerà il procedimento europeo per le controversie di modesta entità al
fine di facilitare la risoluzione delle controversie riguardanti gli acquisti
effettuati in un altro paese dell’UE. 9. Al fine di rendere più chiare
le informazioni sui prodotti digitali e facilitarne il confronto, entro la
primavera del 2014 la Commissione, in stretta cooperazione con le autorità
nazionali competenti e le parti interessate, elaborerà un modello per la
visualizzazione online dei requisiti essenziali. Entro la primavera del 2014
lancerà inoltre una campagna di sensibilizzazione a livello dell’UE sui diritti
dei consumatori. 10. La Commissione adotterà
provvedimenti per garantire che le amministrazioni locali siano dotate degli
strumenti necessari per comprendere appieno i diritti di libera circolazione
dei cittadini dell’Unione. 11. Nel corso del 2013 la Commissione
farà sì che i cittadini possano ottenere informazioni più chiare e semplici
sull’organismo al quale rivolgersi per far valere i loro diritti, mettendo a
disposizione orientamenti di facile consultazione nel proprio sito Internet
centrale “Europa”. 12. La Commissione intende: –
sensibilizzare i cittadini dell’UE riguardo ai
diritti loro conferiti dalla cittadinanza dell’Unione, in particolare i diritti
elettorali, presentando, in occasione della festa dell’Europa nel maggio 2014, un
manuale che li descriva in un linguaggio chiaro e semplice; –
proporre soluzioni costruttive per consentire ai
cittadini dell’Unione che risiedono in un altro paese dell’UE di partecipare
pienamente alla vita democratica dell’UE conservando il diritto di voto alle
elezioni nazionali nel loro paese di origine; e –
esaminare, nel 2013, soluzioni atte a rafforzare e
sviluppare lo spazio pubblico europeo, sulla base delle strutture nazionali ed
europee esistenti, per porre fine all’attuale frammentazione dell’opinione
pubblica lungo i confini nazionali. [1] Piano per un’Unione economica e monetaria autentica e
approfondita. Avvio del dibattito europeo, COM(2012) 777 final/2. [2] Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (parte
seconda, articoli 20-24) e Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
(titolo V). Nella presente relazione con “cittadino” si può intendere anche
qualsiasi persona che risieda nell’UE in conformità delle disposizioni dei
trattati e del diritto derivato in materia. [3] Cfr., per esempio, causa C-184/99, Grzelczyk,
punto 31. [4] Causa C-34/09, Ruiz Zambrano, punto 42. [5] Relazione 2010 sulla cittadinanza dell’Unione. Eliminare
gli ostacoli all’esercizio dei diritti dei cittadini dell’Unione, COM(2010)
603. [6] Un resoconto completo e dettagliato delle azioni
intraprese dal 2010 è fornito nell’allegato 1 della presente relazione. [7] Consultazione pubblica sulla cittadinanza dell’Unione,
avviata dalla Commissione il 9 maggio 2012 (di seguito: “consultazione pubblica
del 2012 sulla cittadinanza dell’UE”), http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/eu-citizen-brochure_it.pdf. [8] Eurobarometro Flash 365, Cittadinanza dell’Unione
europea, febbraio 2013 (di seguito: “Eurobarometro 2013 sulla cittadinanza dell’UE”),
http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_365_en.pdf. [9] Eurobarometro Flash 364, Diritti elettorali, marzo 2013
(di seguito: “Eurobarometro 2013 sui diritti elettorali”), http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_364_en.pdf. [10] Audizione congiunta del Parlamento europeo e della
Commissione sulla cittadinanza dell’Unione, 19 febbraio 2013, “Valorizzare
al massimo la cittadinanza dell’UE”, http://ec.europa.eu/justice/citizen/document/files/eu_hearing_report.pdf. [11] Forum del 28 novembre 2012, “Agenda dei cittadini: un
approccio locale”, http://www.cor.europa.eu/en/news/forums/Documents/proceeding_forum_citizens.pdf. [12] Conferenza del 22-23 gennaio 2013, “Valorizzare al massimo
l’Anno europeo dei cittadini”. [13] http://ec.europa.eu/european-debate/index_en.htm. [14] http://europa.eu/citizens-2013/it/home [15] Tutte le proposte di azione descritte in questo capitolo
sono soggette alle procedure ordinarie della Commissione per la preparazione
del processo decisionale e al quadro finanziario pluriennale per il periodo
2014-2020. [16] Eurobarometro Standard 78, Cittadinanza europea, autunno
2012 (di seguito: “Eurobarometro standard 78”), http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb78/eb78_first_en.pdf.
La disoccupazione è una preoccupazione crescente per i cittadini dell’UE (+4
punti percentuali dall’indagine Eurobarometro della primavera 2012). [17] Ciò vale per nove cittadini su dieci, secondo l’Eurobarometro
2013 sulla cittadinanza dell’UE. [18] Eurobarometro 2013 sulla cittadinanza dell’UE. [19] Eurostat, Acquisti effettuati su Internet da singoli
individui, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do.
Le cifre relative ai giovani (età 25‑34) sono più elevate. [20] La consultazione pubblica del 2012 sulla cittadinanza dell’UE
rivela che un intervistato su quattro incontra problemi quando effettua
acquisti online. [21] http://europa.eu/europedirect/index_it.htm. [22] http://europa.eu/youreurope/index.htm. [23] Eurobarometro 2013 sulla cittadinanza dell’UE. [24] Ibid. [25] Consultazione pubblica del 2012 sulla cittadinanza dell’UE
ed Eurobarometro 2013 sui diritti elettorali. [26] COM(2013) 271 - http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/charter_report_2012_en.pdf.
[27] Cfr. Employment and social developments in Europe 2011,
capitolo 6: “Intra-EU labour mobility and the impact of enlargement”, pag. 274. [28] Cfr. relazione dell’European Integration Consortium, Labour
mobility within the EU in the context of enlargement and the functioning of the
transitional arrangements, Norimberga 2009, pag. 132. Cfr. anche Five
years of an enlarged EU. Economic achievements and challenges, European
Economy 1/2009, pag. 135. [29] Soltanto il 3% dei cittadini dell’UE in età lavorativa
risiede in un paese diverso dell’Unione. Il tasso medio annuo di mobilità
transfrontaliera all’interno dell’UE raggiunge appena lo 0,29%, una cifra ben
inferiore ai tassi di mobilità interna che si registrano in Australia (1,5%) e
negli Stati Uniti (2,4%). Cfr. Indagini economiche dell’OCSE, European Union,
marzo 2012, http://www.oecd.org/eco/49950244.pdf. [30] Secondo l’indagine Eurobarometro sulla mobilità geografica
e del mercato del lavoro, quasi un quarto degli intervistati (24%) prevede di
avere o ha avuto problemi a trovare lavoro all’estero: Eurobarometro Speciale
337, Mobilità geografica e del mercato del lavoro, giugno 2010, http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_337_en.pdf. [31] Il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 70) all’articolo
64, paragrafo 1, lettera c), prevede che “il diritto alle prestazioni è
mantenuto per un periodo di tre mesi, a decorrere dalla data in cui il
disoccupato ha cessato di essere a disposizione degli uffici del lavoro dello
Stato membro che ha lasciato, purché la durata totale dell’erogazione delle
prestazioni non superi la durata complessiva del periodo in cui ha diritto alle
prestazioni a norma della legislazione di tale Stato membro; gli uffici o le
istituzioni competenti possono prorogare il periodo di tre mesi fino ad un
massimo di sei mesi”. Le modalità per lo scambio di informazioni, la
cooperazione e l’assistenza reciproca tra le istituzioni e gli uffici degli
Stati membri interessati, in particolare per trasmettere informazioni sulla
conformità della persona disoccupata alle procedure di controllo predisposte,
sono stabilite nel regolamento di applicazione (CE) n. 987/2009, GU L 284 del
30.10.2009, pag. 19, articolo 55. [32] COM(2012) 173. [33] Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale, GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1. [34] COM(2012) 173. [35] Ibid. [36] COM(2010) 682. [37] Secondo l’Eurobarometro 2011 sul mercato unico, il 28% dei
cittadini dell’UE in età lavorativa prenderebbe in considerazione l’idea di
lavorare in un altro paese dell’UE in futuro. La percentuale è particolarmente
elevata (54%) tra i giovani (15-24 anni) e tra le persone di età compresa fra
25 e 39 anni (38%). Eurobarometro Speciale 363, Mercato interno:
Conoscenza, percezioni e impatti, settembre 2011, http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_363_en.pdf. [38] Eurobarometro Flash 319b, Gioventù in movimento: Istruzione e formazione, mobilità, occupazione e
imprenditorialità, maggio 2011, http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_319b_sum_en.pdf. [39] Nel 2011 il Consiglio ha adottato un criterio di
riferimento nel settore della mobilità per l’apprendimento nell’istruzione
superiore, secondo il quale entro il 2020 almeno il 20% di diplomati dell’istruzione
superiore dovrebbe avere trascorso un periodo di studio o di formazione
connesso all’istruzione superiore (per un corso di studi completo o una durata
minima di tre mesi) all’estero. [40] Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio che istituisce “Erasmus per tutti”, il programma dell’Unione per l’istruzione,
la formazione, la gioventù e lo sport, COM(2011) 788. [41] Commissione europea, Study on a comprehensive overview
on traineeship arrangements in Member States, 2012, http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=6717. [42] Studio del Forum europeo della gioventù, Interns
revealed, 2011, http://issuu.com/yomag/docs/yfj_internsrevealed_web. [43] La garanzia per i giovani è un sistema che mira a
garantire che tutti i giovani di età inferiore a 25 anni ricevano un’offerta
qualitativamente valida di lavoro, proseguimento degli studi, apprendistato o
tirocinio entro un periodo di quattro mesi dall’inizio della disoccupazione o
dall’uscita dal sistema di istruzione formale, conformemente alla
raccomandazione del Consiglio adottata il 22 aprile 2013. [44] Eurobarometro speciale 75.1, Il Mediatore europeo e i
diritti dei cittadini, luglio 2011, http://www.ombudsman.europa.eu/en/press/statistics/eb751_eb_report.faces. [45] http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/flash_arch_374_361_en.htm#365. [46] http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/eu-citizen-brochure_it.pdf. [47] Il servizio La tua Europa-Consulenza è un servizio di
consulenza giuridica per il pubblico, costituito da un gruppo di avvocati che
lavorano in tutte le lingue ufficiali dell’UE e conoscono sia la normativa
europea sia quella nazionale di tutti gli Stati membri, http://europa.eu/youreurope/advice/index_it.htm. [48] Solvit si occupa dei problemi a livello transfrontaliero
dovuti a un’applicazione scorretta del diritto dell’UE da parte delle
amministrazioni pubbliche degli Stati membri dell’UE, http://ec.europa.eu/solvit/. [49] L’azione in esame si applica soltanto agli Stati membri
che rilasciano documenti di identità o di registrazione. [50] Proposta di regolamento sul controllo tecnico dei veicoli
a motore e dei loro rimorchi (COM(2012) 380), proposta di regolamento relativo
ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell’Unione
(COM(2012) 382) e proposta di direttiva relativa ai documenti di
immatricolazione dei veicoli (COM(2012) 381). [51] Questo principio fondamentale del diritto penale, che deriva
dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, è enunciato all’articolo
48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e all’articolo 6,
paragrafo 2, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo. [52] Il diritto al patrocinio a spese dello Stato è enunciato
all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e all’articolo
6, paragrafo 3, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo. [53] Eurobarometro speciale 395 sul procedimento per le
controversie di modesta entità, aprile 2013 (di seguito: Eurobarometro 2013
sulle controversie di modesta entità), http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_399_380_en.htm#395. [54] In vigore dal 1° gennaio 2009. [55] https://e-justice.europa.eu/home.do. [56] Cfr., in particolare, la consultazione pubblica del 2012
sulla cittadinanza dell’UE. [57] Cfr. la “Relazione 2010 sulla cittadinanza dell’Unione,
Eliminare gli ostacoli all’esercizio dei diritti dei cittadini dell’Unione”
(COM(2010) 603), in particolare le azioni da 9 a 13, l’agenda dei consumatori
(COM(2012) 225) e “L’Atto per il mercato unico II. Insieme per una nuova
crescita” (COM(2012) 573). [58] Il pacchetto “Sicurezza dei prodotti e vigilanza del
mercato” è costituito, tra l’altro, da una proposta di regolamento sulla sicurezza
dei prodotti di consumo (COM(2013) 78), una proposta di regolamento sulla
vigilanza del mercato dei prodotti (COM(2013) 75) e una comunicazione della
Commissione “20 azioni per rendere i prodotti più sicuri e conformi per l’Europa:
un piano d’azione pluriennale per il controllo dei prodotti nell’UE” (COM(2013)
76). I documenti sono disponibili all’indirizzo http://ec.europa.eu/consumers/safety/psmsp/index_en.htm. [59] Consumer market study on the functioning of e-commerce
(2011), condotto da Civic Consulting per conto della Commissione europea, DG
Salute e consumatori. [60] Per maggiori informazioni, cfr. Report from the
Multi-Stakeholder Dialogue on Comparison Tools: http://ec.europa.eu/consumers/documents/consumer-summit-2013-msdct-report_en.pdf. [61] Studio del 2012 del Comitato delle regioni, Local and
regional authorities promoting EU citizenship and citizens’ rights, http://www.cor.europa.eu/en/news/forums/Documents/summary_cor_study_citizenship.pdf. [62] Eurobarometro 77.4 del Parlamento europeo, “Gli europei a
due anni dalle elezioni europee del 2014”, giugno 2012 http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2012/election_2012/eb77_4_ee2014_synthese_analytique_en.pdf. [63] Raccomandazione della Commissione, del 12 marzo 2013,
rafforzare l’efficienza e la democrazia nello svolgimento delle elezioni del
Parlamento europeo, C(2013) 1303. [64] Per esempio, nella causa Preston l’Alta Corte e la Corte d’Appello
del Regno Unito hanno respinto il ricorso di un cittadino britannico che aveva
vissuto in Spagna per più di 15 anni e contestava la perdita del diritto di
voto. Un’istanza di appello dinanzi alla Corte Suprema è stata respinta senza che
venisse deciso un rinvio pregiudiziale. [65] Preambolo delle direttive 93/109/CE e 94/80/CE. [66] I 13 Stati membri in cui le regioni hanno poteri
legislativi sono l’Austria (Länder), il Belgio (Régions), la Repubblica ceca
(Kraje), la Danimarca (Amtskommuner), la Germania (Länder), la Spagna
(Comunidades autónomas), la Francia (Régions), l’Italia (2 province autonome e
20 regioni), i Paesi Bassi (provinciale staten), la Polonia (województwo), la
Slovacchia (Kraje), la Svezia (Landstingsfullmäktige) e il Regno Unito. [67] Eurobarometro Standard 78, Relazione sui media utilizzati
nell’Unione europea, http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb78/eb78_media_en.pdf. [68] Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri
concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi
di media audiovisivi), GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1. [69] Nel discorso sullo stato dell’Unione del 2012 il Presidente
della Commissione Barroso ha dichiarato: “Vorrei che si sviluppasse uno
spazio pubblico europeo in cui discutere e confrontarsi su questioni europee da
un punto di vista europeo. Non possiamo continuare a tentare di risolvere
problemi europei con soluzioni puramente nazionali” (http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-12-596_it.htm).
Cfr. anche la risoluzione del Parlamento europeo del 7 settembre 2010 sul
giornalismo e i nuovi media – “Creare una sfera pubblica in Europa”
(2010/2015(INI)) e il discorso sull’Europa del presidente federale della Germania
Joachim Gauck del 22 febbraio 2013 http://www.bundespraesident.de/SharedDocs/Reden/EN/JoachimGauck/Reden/2013/130222-Europe.html. [70] http://europa.eu/citizens-2013/it/home. [71] http://ec.europa.eu/european-debate/index_en.htm. [72] Il seguito dato alle 25 azioni presentate nella relazione
del 2010 è aggiornato regolarmente sul sito http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/factsheets/index_en.htm. [73] COM(2011) 126. [74] COM(2011) 127/2. [75] COM(2010) 747. [76] Proposta di regolamento che promuove la libera
circolazione di cittadini e imprese semplificando l’accettazione di alcuni
documenti pubblici nell’Unione europea e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012,
COM(2013) 228. [77] COM(2011) 326. [78] La proposta fa parte di una serie di misure in corso di
adozione per istituire diritti chiari in tutta l’Unione e salvaguardare il
diritto fondamentale a un processo equo e il diritto di difesa. Una direttiva
sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali è
entrata in vigore nel novembre 2010 e dovrebbe essere recepita negli
ordinamenti nazionali entro il 27 ottobre 2013, mentre una direttiva
sul diritto all’informazione nei procedimenti penali è entrata in vigore il
21 giugno 2012 e dovrebbe essere recepita entro il
2 giugno 2014. [79] COM(2011) 274. [80] COM(2011) 275. [81] COM(2011) 276. [82] Direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 dicembre 2011, GU L 338 del 21.12.2011, pag. 2. [83] Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di
diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la
decisione quadro 2001/220/GAI, GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57. [84] Comprese le tasse di immatricolazione e di circolazione. [85] COM(2010) 769. [86] COM(2011) 712. [87] 2011/856/UE. [88] Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio recante norme per la semplificazione del trasferimento all’interno
del mercato unico dei veicoli a motore immatricolati in un altro Stato membro,
COM(2012) 164. [89] COM(2012) 756. [90] SWD(2012) 429. [91] Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9
marzo 2011, concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza
sanitaria transfrontaliera, GU L 88 del 4.4.2011, pag. 45. [92] A tal fine, la rete è sostenuta dalle iniziative eHGI
(eHealth Governance Initiative Joint Action) e PARENT (Joint Action on Patient
Registries). [93] SWD(2012) 414. [94] Progetti SUSTAINS e PALENTE. [95] COM(2011) 149. [96] http://ec.europa.eu/consularprotection. [97] COM(2011) 881. [98] Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che
viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento
(CE) n. 2006/2004, GU L 334 del 17.12.2010, pag. 1. [99] Regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel
trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004,
GU L 55 del 28.2.2011, pag. 1. [100] COM(2013) 130. [101] COM(2010) 636. [102] Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al
Consiglio concernente il funzionamento e gli effetti del regolamento (CE) n.
1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo
ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel
trasporto aereo, COM(2011) 166. [103] SWD(2012) 171, http://ec.europa.eu/transport/themes/passengers/air/doc/prm/2012-06-11-swd-2012-171_it.pdf. [104] Direttiva 2013/9/UE della Commissione, dell’11 marzo 2013,
che modifica l’allegato III della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario
comunitario, GU L 68 del 12.3.2013, pag. 55. [105] Il codice è disponibile in versione integrale, insieme con
la relativa sintesi, nel sito dell’Agenda
digitale europea, mentre una versione semplificata è pubblicata sul portale
La tua Europa-Cittadini,
nella nuova sezione dedicata a I
tuoi diritti online. [106] Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori,
recante modifica del regolamento (CE) n. 2006/2004 e della direttiva 2009/22/CE
(direttiva sull’ADR per i consumatori), COM(2011) 793. [107] Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori
(regolamento sull’ODR per i consumatori), COM(2011) 794. [108] Direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione
in materia civile e commerciale. [109] Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa alle misure intese ad agevolare l’esercizio dei diritti
conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori,
COM(2013) 236. [110] http://europa.eu/youreurope/citizens/residence/index_it.htm. [111] http://bookshop.europa.eu/it/your-europe-your-rights-pbKM3212120/. [112] http://bookshop.europa.eu/it/freedom-to-move-and-live-in-europe-pbNE3210299/. [113] COM(2013) 126. [114] Risultati di un’indagine condotta presso le parti
interessate dal 18.12.2012 all’1.2.2013 per valutare la validità e l’utilità del
portale La tua Europa dopo il suo ammodernamento nel 2009, e di un sondaggio
condotto direttamente sul portale nel gennaio/febbraio 2013 per acquisire
maggiori informazioni sul profilo dei visitatori del portale e sulla loro
soddisfazione riguardo al portale stesso. [115] Decisione n. 1093/2012/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 novembre 2012, relativa all’anno europeo dei cittadini
(2013), GU L 325 del 23.11.2012, pag. 1. [116] Per una descrizione generale, cfr. http://ec.europa.eu/research/social-sciences/research_en.html. [117] Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio che istituisce il programma “Diritti e cittadinanza” per il periodo 2014-2020,
COM(2011) 758. [118] Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce per il
periodo 2014-2020 il programma “L’Europa per i cittadini”, COM(2011) 884. [119] Cfr. le comunicazioni della Commissione dell’8 febbraio
2012, “Programma di semplificazione per il quadro finanziario pluriennale
2014-2020”, COM(2012) 42, e del 20 settembre 2012, “Primo quadro di valutazione
della semplificazione per il QFP 2014-2020”, COM(2012) 531.